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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 3788 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Via Casa Parte_1 Ventotto n. 3, , elettivamente domiciliata in Trecase, alla Via CodiceFiscale_1 Vesuvio n. 5 3, presso lo studio dell'avv. GABRIELLA LAURETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
(di seguito anche , con sede in Roma, alla Via Controparte_2 CP_3 Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Criniti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in Messina, alla Via XXVII Luglio, n. 103.
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.6.2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 510126475685AB200505 del 3/05/2005 di € 597,02, per contributi previdenziali anno 2003, deducendo la intervenuta prescrizione CP_1 e chiedendone l'annullamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge, per insussistenza dell'interesse ad agire. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** La ricorrente impugna in giudizio una mera comunicazione inviatale dall' nel CP_1 maggio 2005, che conteneva la richiesta di pagamento di € 597,02 a titolo di contributi non versati per l'anno 2003 ed alla quale non è seguito alcun successivo “sollecito” né atto monitorio, diffida e tanto meno avviso di addebito o cartella esattoriale. In mancanza di qualsivoglia ulteriore richiesta da parte dell' , la ricorrente, a CP_1 distanza di circa 20 anni, promuove un giudizio per eccepire la prescrizione di tale presunto debito. La domanda giudiziale, pertanto, non è sorretta da interesse ad agire.
1 Il ricorso deve essere respinto, per carenza di interesse ad agire. L'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito della fondatezza della domanda e, quindi, dell'esistenza del diritto. Esso presuppone l'affermazione della lesione di un interesse sostanziale e l'idoneità del provvedimento domandato a proteggerlo e a tutelarlo. In buona sostanza, l'interesse ad agire si specifica nel rapporto di utilità intercorrente tra la lesione del diritto, così come affermata, ed il provvedimento giurisdizionale che viene richiesto;
esso, inoltre, deve essere giuridico, concreto ed attuale. Nella ipotesi in esame, per quanto innanzi detto, non si ravvisa la sussistenza dell'interesse ad agire, essendo decorso un ventennio dalla richiesta impugnata, non seguita da alcun ulteriore atto.
Spese secondo soccombenza, non valendo nella materia in esame la esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. non trattandosi di prestazione previdenziale o assistenziale.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, per carenza di interesse ad agire;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 341 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge. Si comunichi. Torre Annunziata, 19.12.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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