Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2461 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a SAN AN DA (AR) in [...] [...] C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. GUSELLA ELISABETTA;
matrimonio celebrato in SAN AN DA il 25/02/1979 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1
1. La signora continuerà ad abitare presso l'abitazione familiare sita in Parte_1
Cesenatico (FC), via Bellini n. 4 e provvederà a corrispondere il relativo canone e spese accessorie.
2. Il signor trasferirà la propria residenza presso l'abitazione di cui le parti CP_1 sono comproprietarie, sita in Castelfranco Piandiscò (AR), via Di Caprile n. 3, e potrà disporne in via esclusiva sostenendo autonomamente tutte le spese ordinarie;
a titolo di indennità di occupazione di detto immobile per la quota di proprietà della signora il signor le corrisponderà un importo mensile che le parti Parte_1 CP_1 concordemente quantificano nella misura del 50% del canone di locazione dell'immobile in cui la signora vive e nel quale manterrà la sua residenza, che attualmente ammonta complessivamente ad €. 750,00: conseguentemente il signor corrisponderà alla signora l'importo mensile di €. 375,00 entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese. Le parti concordano sin d'ora che nel caso in cui la signora dovesse trasferire la propria residenza in altro immobile condotto in Parte_1 locazione, il signor continuerà a corrisponderle mensilmente la quota del 50% CP_1 del canone, entro il limite di €. 750,00 complessivi e quindi €. 375,00 mensili, con le stesse modalità indicate per il canone attuale. Unica eccezione alla predetta condizione è il caso in cui si verifichi un aumento del canone locatizio dell'immobile attualmente occupato dalla signora in tal caso il signor si impegna Parte_1 CP_1
a corrispondere il 50% del nuovo importo.
3. Le parti concordano sin d'ora che nel caso in cui, di comune accordo, decidessero di trasferire la propria residenza e la signora manifestasse la volontà di Parte_1 andare ad abitare presso l'immobile di cui è comproprietaria, sito in Castelfranco Piandiscò, sopra meglio descritto, il signor trasferirà la propria residenza CP_1 presso altro immobile che prenderà in locazione e in tal caso la signora si Parte_1 impegna sin d'ora a corrispondere al signor la quota del 50% del canone di CP_1 locazione entro il limite di €. 750,00 complessivi e, quindi di €. 375,00 mensili a titolo di indennità per l'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà.
4. Per quanto concerne i rapporti finanziari, le parti concordano di mantenere in essere i rapporti indicati nelle premesse in quanto necessari per gli investimenti sugli stessi appoggiati;
in particolare verranno mantenuti attivi sia il conto corrente cointestato presso la Bper Banca, sia il libretto di risparmio acceso presso
[...]
. Le somme attualmente presenti sia sul conto corrente che sul libretto CP_2 verranno equamente divise tra le parti. Riguardo gli investimenti, essi rimarranno in essere fino alla loro naturale scadenza, quando i rispettivi importi verranno versati rispettivamente sul conto corrente e sul libretto cointestati, per poi essere divisi equamente tra le parti. Le parti concordano che su semplice richiesta di una di loro gli investimenti sopra indicati, o alcuni di essi, verranno monetizzati anche prima 2 della loro naturale scadenza e i relativi importi verranno suddivisi tra le parti nella misura del 50% ciascuna. In assenza di diverso accordo gli importi di tutti gli investimenti cointestati tra le parti verranno divisi al 50% alla loro naturale scadenza e per le polizze assicurative nel momento in cui verranno estinte sempre su accordo delle parti. Per quanto riguarda i BTP accesi presso la Bper Banca, poiché i rispettivi interessi vengono accreditati con cadenza semestrale l'uno e trimestrale l'altro, le parti concordano che essi verranno equamente divisi tra le stesse non appena saranno accreditati sul conto corrente su cui sono appoggiati.
5. Poiché per l'anno corrente 2024 le parti continueranno a fare la dichiarazione dei redditi congiuntamente come hanno fatto fino ad ora, le stesse concordano che eventuali crediti d'imposta o rimborsi per tale anno verranno equamente suddivisi tra le stesse nel momento in cui verranno accreditati.
6. In considerazione della disparità reddituale delle parti e delle ragioni che hanno contribuito a determinarla, il signor corrisponderà alla signora CP_1 Parte_1
l'importo mensile di €. 1.500,00 entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla signora, a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva dell'automobile alla stessa attualmente intestata.
8. Il cane di nome , formalmente di proprietà di _1
, rimarrà con la signora e il signor contribuirà al Parte_1 Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario dell'animale nella misura del 50% rimborsando le spese alla signora previa loro documentazione, per tutta Parte_1 la vita dell'animale.
9. Le parti concordano che le pattuizioni qui indicate avranno efficacia a decorrere dal giorno 01.12.2024. 10.I coniugi dichiarano di avere concordemente risolto ogni altro rapporto di natura patrimoniale fra loro esistente.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN AN DA (ATTO n. 10 p. 2 s. A anno 1979).
Forlì, 16/03/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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