Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1252/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marzio Parte_1 C.F._1
Salvi
Ricorrente
E
(C.F.: ) n.q. di titolare cessata ditta Controparte_1 C.F._2 individuale denominata “I nonni del cuore di Francesca Fontana”, P.IVA.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano De Caro
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, C.F. Controparte_2
, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Ivano Marcedone
Terzo chiamato
OGGETTO: lavoro subordinato privato e differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver prestato attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze di presso la Controparte_1 Controparte_3
di cui la stessa era titolare, sita in Siracusa, Piazza Adda n. 9, dal
[...]
06.12.2018 al 02.02.2020, senza un regolare contratto di lavoro, svolgendo mansioni di OSS
(occupandosi di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle persone che aveva assistito, fornendo aiuto per l'igiene personale, per la vestizione, per la deambulazione, per la somministrazione dei pasti, nonché supporto infermieristico e piccole medicazioni) per non meno di 42 ore di lavoro settimanali, sulla base di turni, anche continuativi, mattutini dalle 08:00 alle 14:00, pomeridiani dalle 14:00 alle 20:00, o notturni dalle 20:00/08:00,
1
- di aver percepito, per i primi quattro mesi, una retribuzione omnicomprensiva netta pari a €
600,00 e, successivamente, in virtù della qualifica posseduta, la somma di € 700,00 mensili, come risultante dalle ricevute allegate al ricorso;
- che tale retribuzione risultava nettamente inferiore a quella prevista dal CCNL UNEBA per l'inquadramento nel IV livello super, o quantomeno nel IV livello, cui avrebbe avuto diritto la ricorrente, stante la qualifica professionale posseduta e le mansioni svolte, se avesse avuto un regolare contratto di lavoro;
- di non aver mai goduto, oltre che della maggiorazione per il lavoro straordinario, di alcuna indennità per lavoro notturno e festivo, né per le ferie non godute, né ancora tredicesime mensilità e TFR;
- di vantare, quindi, un credito nei confronti di a titolo Controparte_1
di differenze retributive, pari a € 17.288,00 (come dettagliato in ricorso).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Accertare, ritenere e dichiarare che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta, quale OSS qualificata, come tale inquadrabile al IV livello super, in subordine al IV livello, del CCNL UNEBA, svolgendo le mansioni indicate in fatto al punto 5)”; 2) “Conseguentemente, condannare la SI.ra
, al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente, Controparte_1 come meglio specificate al punto 7) e pari ad €. 17.288,00, o a quell'altra somma, maggiore
o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria e della CTU contabile, di cui si chiede ammissione o che, infine, potrà essere liquidata dal Giudice secondo equità, ai sensi dell'art. 36 Cost.”; 3) “Condannare la resistente al pagamento dei contributi di legge sulle differenze retributive che saranno ritenuti dovute, mediante versamento in favore dell'ulteriore chiamata in causa . CP_2
Istauratosi il contraddittorio si costituiva il terzo chiamato (in persona del Presidente CP_2
pro tempore), il quale, preso atto delle domande di parte ricorrente, deduceva che, in caso di accertamento positivo delle stesse e riconosciuti alla ricorrente i diritti conseguenti all'inquadramento ed al rapporto di lavoro dedotto, l' non poteva che chiedere la CP_2
condanna della convenuta, nel limite dei termini prescrizionali, alla regolarizzazione contributiva a favore della ricorrente.
Alla prima udienza del 20.01.2023 veniva dichiarata la contumacia della resistente
[...]
la quale si costituiva successivamente e tardivamente all'udienza del 17.02.2023, CP_1
senza deposito di alcuno scritto difensivo, e telematicamente solo in data 18.04.2023, con le conseguenti decadenze previste dall'art. 416, commi 2- 3, c.p.c, contestando genericamente le domande di parte ricorrente in quanto infondate sia in fatto che in diritto e deducendo che
2 la ricorrente non aveva espletato orari di lavoro tali da determinare la sussistenza di differenze retributive o crediti per lavoro straordinario né tanto meno per lavoro notturno o festivo, né per errato inquadramento professionale.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze Parte_1
retributive maturate e non percepite (sulla paga base secondo il CCNL di settore, per 13^ mensilità, lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno, ferie e festività e non godute, e
TFR), dalla stessa quantificate in € 17.288,00, nonché alla conseguente regolarizzazione previdenziale, per l'attività lavorativa svolta senza regolare ingaggio alle dipendenze di presso la casa famiglia per anziani “I nonni del cuore” di Controparte_1 CP_1
con mansioni di OSS, dal 06.12.2018 al 02.02.2020, avendo la stessa osservato un
[...]
orario di lavoro non inferiore a 42 ore settimanali, su turni talvolta consecutivi, mattutini e pomeridiani di 6 ore e notturni di 12 ore, anche nei giorni festivi, senza aver mai goduto della giusta retribuzione prevista dal CCNL applicabile per la qualifica posseduta, né delle tredicesime mensilità, né delle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, né, ancora delle indennità per ferie e festivi non goduti, e del TFR.
3 Ciò posto, nel merito va in primo luogo rilevato che il lavoratore che agisce in giudizio per far valere il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per l'attività di lavoro svolta, anche senza regolare contratto, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura, la durata, l'orario di lavoro osservato e le mansioni esplicate.
Nella fattispecie l'esistenza del rapporto di lavoro, il periodo dedotto in ricorso e le mansioni svolte dalla ricorrente non sono state contestate in modo puntuale e specifico dalla resistente, la quale si è limitata ad una generica contestazione delle domande e ha, anzi, implicitamente confermato l'esistenza del rapporto di lavoro per aver precisato che “non è assolutamente vero che la ricorrente avrebbe espletato orari di lavoro tali da determinare la sussistenza di differenze retributive o crediti per lavoro straordinario né tanto meno per lavoro notturno o festivo”; oltretutto l'esistenza del rapporto lavorativo, nonché la retribuzione percepita dalla sono provate dalle ricevute prodotte in atti dalla Pt_1
ricorrente, non disconosciute dalla e riportanti oltre che il timbro aziendale, anche CP_1 la causale “stipendio” o “mensile”.
Inoltre, gli assunti della hanno trovato idoneo riscontro anche nella prova Pt_1
testimoniale, nel corso della quale i testi di parte ricorrente escussi ( e Testimone_1
sentiti a prova diretta sugli artt. 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo, hanno Testimone_2 fornito elementi idonei e sufficienti a provare l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti in giudizio, nonché il periodo di lavoro, le mansioni svolte e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa così come dedotta in ricorso da parte di . Parte_1
In particolare, la prima teste di parte ricorrente, ha dichiarato di aver Testimone_1
prestato attività di volontariato presso la struttura di negli anni 2018 e Controparte_1
2019 e ha riferito che “… ricordo che la SInora ha lavorato presso la casa-famiglia Pt_1 per anziani di sita a Siracusa in piazza Adda. (…). Quanto al periodo di Controparte_1
lavoro della ricordo che nel periodo in cui io ho fatto volontariato in questa Pt_1
struttura, negli anni 2018 e 2019, la SInora lavorava nella struttura. Io ho iniziato il mio periodo di volontariato nei mesi estivi e ricordo che la SInora era già lì. Ricordo Pt_1
anche che la per tutto il periodo che io ho fatto volontariato nella struttura vi ha Pt_1 lavorato” e, ancora, che “So che la lavorava nella struttura quale OSS e ricordo che Pt_1
la stessa si occupava tutto ciò che era necessario per il soddisfacimento dei bisogni delle persone assistite. Ad esempio si occupava di portare in bagno gli anziani, di somministrare i pasti, di vestirli, di cambiare i pannoloni ecc”. In riferimento all'orario lavorativo della ricorrente, sono stati esibiti alla teste i tabulati delle turnazioni mensili e, sul punto, la stessa
4 ha dichiarato che “… riconosco che questi erano i turni di lavoro che venivano affissi nella bacheca della struttura. Non posso riferire di avere visto personalmente lavorare la Pt_1
per 42 ore settimanali in turni continuativi, tuttavia, per avere ascoltato le conversazioni delle dipendenti e aver partecipato anche a tali conversazioni, posso riferire che la Pt_1
faceva 42 ore settimanali e lavorava tutti i giorni della settimana, anche sabato e domenica, senza giorni di riposo e lavorava 24 ore su 24 ore giornaliere secondo il turno. Spesso accadeva che, pur avendo lavorato durante la notte l'indomani al mattino o al pomeriggio dovesse ricominciare a lavorare. A volte anche il giorno successivo doveva rifare il turno notturno. Conosco queste circostanze perché sentivo le dipendenti parlare e lamentarsi quando parlavamo insieme, nella pausa caffè o durante il lavoro”.
La seconda teste, ha dichiarato di aver lavorato senza contratto alle Testimone_2
dipendenze della resistente dal 2016 al 2019 con mansioni di assistenza agli anziani (non avendo nulla da pretendere dalla e in merito al periodo di lavoro della ha CP_1 Pt_1 esposto che “Io lavoravo già nella struttura quando è venuta a lavorare la SInora se Pt_1
non ricordo male alla fine del 2017 e ha lavorato nella struttura fino agli inizi del 2019. Io sono andata via dopo qualche mese rispetto alla Io a giugno del 2019”, confermando Pt_1
sia le mansioni svolte dalla ricorrente indicate nell'articolato 2 del ricorso, nonché precisando che “Si, è vero, era quello che facevamo tutti i dipendenti. Anche io che non sono Part
” sia l'orario lavorativo della ricorrente per 42 ore settimanali.
Dalle prove testimoniali è, dunque, emersa la fondatezza delle pretese della ricorrente in riferimento all'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso, che risulta confermato nella sua interezza non solo dalle dichiarazioni dei testi (ciascuno in riferimento al proprio periodo di lavoro) ma anche dalle ricevute di pagamento degli stipendi, essendo l'ultima datata
06.02.2020.
Pertanto, accertati i fatti di causa e la fondatezza delle deduzioni attoree, avendo la ricorrente quantificato le somme pretese senza apposita perizia tecnica contabile di parte ed avendo, ella stessa, richiesto l'espletamento di CTU al fine di confermarle, questo Giudice, all'esito della camera di conSIlio dell'udienza dell'11.10.2023, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile, ha nominato CTU al fine di rispondere al seguente quesito: “accertare quanto dovuto a parte ricorrente, in base a mansioni, periodo e orari di lavoro indicati in ricorso, per i titoli e le casuali descritte, detratte le somme percepite indicate”.
Il CTU nominato, effettuate le operazioni peritali, non essendo pervenute osservazioni dalle parti, in data 30.04.2024 ha depositato relazione peritale, dettagliata, completa ed esaustiva,
5 le cui conclusioni risultano condivisibili in quanto frutto di un accurato esame della vicenda e non validamente contraddette da altre risultanze istruttorie di segno contrario.
In particolare, il CTU ha provveduto a quantificare l'importo delle somme spettanti a parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, detratti già gli corrisposti dalla datrice di lavoro, considerando un inquadramento contrattuale nel livello 4S del CCNL Istituzioni Socio-
Assistenziali UNEBA e con mansioni di OSS, precisando che “si determinava, quindi, quanto spettante alla ricorrente a titolo di lavoro ordinario per il lavoro prestato alle
CP_ dipendenze della resistente. Considerando che la stessa, come indicato in ricorso ha svolto 42 ore settimanali veniva calcolato quanto dovuto anche a titolo di lavoro straordinario prestato durante tutto il rapporto di lavoro” oltre che “quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità, considerando i ratei maturati;
ovvero n.1 rateo per l'anno 2018,
n12 ratei per l'anno 2019 e n.01 rateo per l'anno 2020”, nonché “quanto dovuto a titolo di lavoro festivo, sulla scorta dei turni allegati al ricorso, ed a titolo di ferie non godute detraendo da quelle maturate quanto già fruito così come indicato in atti” e il TFR.
Tanto premesso, il CTU ha concluso che l'ammontare delle differenze retributive spettanti alla ricorrente è complessivamente pari a € 16.123,48 di cui € 9.122,98 a titolo di lavoro ordinario;
€ 1.550,84 a titolo di 13ma; € 2.437,99 a titolo di lavoro straordinario;
€ 335,21 a titolo di lavoro festivo;
€ 1.105,77 a titolo di ferie non godute;
€ 1.570,69 a titolo di lavoro
TFR.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna di , n.q. di titolare cessata ditta individuale denominata “I nonni Controparte_1 del cuore di ”, al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 accertata per mezzo della CTU contabile, pari a € 16.123,48 a titolo di differenze retributive
(per differenza sulla paga base, lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno, tredicesime mensilità, ferie e festività non godute e TFR) maturate per l'attività di lavoro svolta alle dipendenze della resistente, con mansioni di OSS inquadrabile nel livello 4S del CCNL
UNEBA, dal 06.12.2018 al 02.02.2020, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché alla conseguente regolarizzazione previdenziale della posizione della ricorrente nei confronti l' , nel limite dei termini prescrizionali. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta, sia in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore
6 dichiaratosi antistatario, sia in favore del terzo chiamato (in persona del Presidente pro CP_2
tempore).
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto n. 5781/2024 del 15.05.2024, vengono definitivamente poste a carico della resistente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la n.q. di titolare della Controparte_1 cessata ditta individuale denominata “I nonni del cuore di ”, al Controparte_1 pagamento in favore di , della somma pari a € 16.123,48 per i titoli e le causali Parte_1
indicati in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna n.q. di titolare della cessata ditta individuale denominata “I Controparte_1 nonni del cuore di ”, alla conseguente regolarizzazione contributiva della Controparte_1 posizione della ricorrente nei confronti dell' , nel limite dei termini prescrizionali;
CP_2
3) condanna n.q. di titolare della cessata ditta individuale denominata “I Controparte_1 nonni del cuore di Francesca Fontana”, alla refusione delle spese di giudizio in favore di
, che si liquidano in complessivi Euro 3.618,50 - di cui € 118,50 per spese e € Parte_1
3.500,00 per compensi professionali - , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marzio Salvi dichiaratosi antistatario ai sensi dell' art. 93 c.p.c., nonché alla refusione delle spese di giudizio in favore dell' (in persona del Presidente e legale CP_2 rappresentante pro tempore), che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
4) pone i costi della CTU, già liquidati con decreto n. 5781/2024 del 15.05.2024, definitivamente a carico della resistente . Controparte_1
Siracusa, 17.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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