Art. 9.
La corresponsione del contributo nel pagamento degli interessi, che sia cessata a causa dell'avvenuta perdita da parte delle unita' finanziate dei requisiti della piu' alta classe del R.I.Na., potra' essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano riacquistati nell'arco di un biennio.
La corresponsione del contributo nel pagamento degli interessi, che sia cessata a causa dell'avvenuta perdita da parte delle unita' finanziate dei requisiti della piu' alta classe del R.I.Na., potra' essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano riacquistati nell'arco di un biennio.