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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4019/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.4019/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI OR e dell'avv. ALFANO MARIANNA
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MORRONE PIETRO
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
D'SA NI
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2025
pagina1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la proponendo opposizione avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1004/2022, con il quale allo stesso è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 59.678,07, oltre interessi e spese, quale fideiussore nei limiti dell'importo garantito in favore della società per la somma che quest'ultima doveva restituire alla Parte_2 Controparte_3 quale saldo passivo di diversi rapporti bancari con quest'ultima intrattenuti.
[...]
Ha esposto la parte opponente che i documenti depositati sono incompleti e che dagli stessi non è dato evincere le norme e condizioni applicate al conto. I documenti depositati non sono sottoscritti in ogni sua parte dalla società e quindi privi di valore contrattuale vincolante anche alla luce delle diverse contestazioni operate nel corso del tempo, valevoli anche quale volontà di revoca di eventuali condizioni difformi. Ha contestato i c.d. estratti di saldaconto ex art. 50 TUB i quali propongono una rappresentazione infedele dei rapporti creditori con la : Controparte_3
- per aver addebitato commissioni di massimo scoperto non pattuite contrattualmente o comunque nulle;
- per aver addebitato interessi, spese e commissioni non pattuite;
- per aver provveduto all'addebito di interessi, spese e commissioni trimestralmente in assenza di qualsivoglia pattuizione;
- per aver applicato giorni valuta ad ogni operazione in assenza di qualsivoglia pattuizione;
- per aver capitalizzato trimestralmente in assenza di qualsivoglia pattuizione, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 1283 c.c. ed in assenza di reciprocità/verificabilità della reciprocità nella capitalizzazione di interessi attivi/passivi;
- per aver applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia usurario;
- per aver richiesto somme non dovute nè documentate negli estratti conto. Inoltre il Sig. ha rilevato la assoluta indeterminatezza/indeterminabilità attuale del Pt_1 contratto di fideiussione oggetto di contestazione, da considerarsi radicalmente nullo. Si è costituita l'opposta eccependo in primo luogo il Controparte_4 difetto di allegazione avversaria. Ha inoltre rilevato l'improponibilità da parte del garante delle eccezioni spettanti solo alla debitrice, essendo quella oggetto del giudizio una fideiussione a prima richiesta e dunque un contratto autonomo di garanzia, contenendo le lettere di fideiussione sottoscritte dall'opponente una clausola che prevede la rinuncia ad eccepire l'invalidità del negozio principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Ha dedotto la piena validità della garanzia fideiussoria e dei contratti sottoscritti dalla società
Parte_2
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività, oltre che la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha accolto l'istanza della parte opposta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. pagina2 di 4 E' stata dunque esperita con esito negativo la condizione di procedibilità della mediazione civile obbligatoria. Sono stati concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita in via documentale. Nel giudizio è intervenuta Controparte_2
All'udienza del 31 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, l'opposizione promossa da è infondata, meritando Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto. I motivi di opposizione – suscettibili di essere indistintamente riferiti ad un qualsiasi rapporto bancario - sono formulati in modo generico, sulla base del richiamo a principi astratti, senza alcun riferimento al rapporto negoziale in relazione al quale l'opponente ha assunto la qualità di Pt_1 garante. Al riguardo la banca opposta ha correttamente rappresentato che nell'atto di citazione vi è una “standardizzazione di contenuti non sempre riferiti al caso concreto”. Ai rapporti bancari oggetto di causa appaiono invero totalmente estranee gran parte delle doglianze ed argomentazioni trattate nell'opposizione, non essendo dato comprendere, con riferimento alla vicenda oggetto del giudizio, la questione della validità o meno della determinazione degli interessi con riferimento a quelli “uso piazza”, quelle concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi in rapporto alla delibera CICR del febbraio 2000 (il conto corrente di corrispondenza è stato aperto nel 2014) e per l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Anche le tematiche dello ius variandi e delle valute appaiono non attinenti al caso di specie. Né d'altra parte l'opponente ha, successivamente al deposito dell'atto di citazione, provveduto al deposito di altri scritti difensivi, replicando così ai corretti rilievi della parte opposta, integrando e/o precisando la domanda proposta prima del maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie. L'unico atto depositato dopo quello di citazione è infatti stata la comparsa conclusionale, contenente un riassuntivo riferimento ai motivi di opposizione. La parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha dato prova dell'esistenza e della consistenza del credito per cui ha richiesto l'adozione del decreto ingiuntivo. In particolare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo è costituito dal saldo passivo sul conto corrente di corrispondenza n. 3071/36, originato da collegati contratti ed operazioni di anticipazione di fatture e portafoglio commerciale, tutti prodotti nel fascicolo monitorio. I contratti da cui originano i crediti, tutti sottoscritti dall'opponente in qualità di legale rappresentante della società correntista, sono stati prodotti e in essi si evince: -a) quanto al contratto di conto corrente di corrispondenza (all. 04 al fasc. monitorio), a pag. 10 risulta pattuito il tasso creditore dello 0,5000%, una CFA trimestrale dello 0,5000%, un tasso debitore del 13%, mentre a pagina 13 risultano indicate e pattuite le valute. La commissione di massimo scoperto non è mai venuta in rilievo, né nel contratto né, in concreto, nello svolgimento del rapporto;
-b) quanto al contratto anticipo fatture (all. 05 al fasc. monitorio) è specificato che il tasso è legato alle fatture pagina3 di 4 presentate e viene fissato in quel momento. La banca ha al riguardo prodotto tutte le contabili di presentazione fatture riportanti volta per volta il tasso concordato ed applicato inter partes (all. 21.1/6); -c) quanto al contratto di portafoglio commerciale (all. 06 al fasc. monitorio) il tasso debitore è del 4%, la CFA trimestrale è dello 0,500%, il TAEG è del 6,559%; -quanto al contratto anticipo fatture (all. 07 al fasc. monitorio) è specificato che il tasso è legato alle fatture presentate e viene fissato in quel momento. Dunque la banca ha prodotto tutte le contabili di presentazione fatture riportanti volta per volta il tasso concordato ed applicato inter partes (all. 21.1/6). Coglie inoltre nel segno quanto evidenziato dalla parte opposta a proposito della previsione nelle lettere di fideiussione sottoscritte dall'opponente di clausole che prevedono la rinuncia ad eccepire l'invalidità del negozio principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Tale circostanza renderebbe di per sé - ed anche a prescindere dalla loro già rilevata infondatezza - irrilevanti le contestazioni avanzate dalla parte opponente in ordine alla validità degli accordi contrattuali stipulati dalla società garantita con la Banca opposta. In ogni caso l'eventuale nullità di una simile clausola, in quanto replicante quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata secondo l'accertamento dell'Autorità Garante, in relazione artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, neppure è stata eccepita dalla parte opponente. D'altra parte la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI (cfr. Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025 (Rv. 673553 - 01), circostanza non verificatasi nel caso di specie a fronte del difetto di allegazione della parte opponente. Per tutte le indicate circostanze l'opposizione promossa da è infondata e il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Non ricorrono i presupposti per ritenere sussistente la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. della parte opponente, alla quale non appaiono ascrivibili comportamenti espressivi di mala fede o colpa grave. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, sono in applicazione del criterio della soccombenza poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione e condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta, liquidate per compensi in euro 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Tivoli, 15 luglio 2025
il Giudice
EL PP
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL PP ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.4019/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI OR e dell'avv. ALFANO MARIANNA
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MORRONE PIETRO
OPPOSTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
D'SA NI
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 marzo 2025
pagina1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la proponendo opposizione avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 1004/2022, con il quale allo stesso è stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 59.678,07, oltre interessi e spese, quale fideiussore nei limiti dell'importo garantito in favore della società per la somma che quest'ultima doveva restituire alla Parte_2 Controparte_3 quale saldo passivo di diversi rapporti bancari con quest'ultima intrattenuti.
[...]
Ha esposto la parte opponente che i documenti depositati sono incompleti e che dagli stessi non è dato evincere le norme e condizioni applicate al conto. I documenti depositati non sono sottoscritti in ogni sua parte dalla società e quindi privi di valore contrattuale vincolante anche alla luce delle diverse contestazioni operate nel corso del tempo, valevoli anche quale volontà di revoca di eventuali condizioni difformi. Ha contestato i c.d. estratti di saldaconto ex art. 50 TUB i quali propongono una rappresentazione infedele dei rapporti creditori con la : Controparte_3
- per aver addebitato commissioni di massimo scoperto non pattuite contrattualmente o comunque nulle;
- per aver addebitato interessi, spese e commissioni non pattuite;
- per aver provveduto all'addebito di interessi, spese e commissioni trimestralmente in assenza di qualsivoglia pattuizione;
- per aver applicato giorni valuta ad ogni operazione in assenza di qualsivoglia pattuizione;
- per aver capitalizzato trimestralmente in assenza di qualsivoglia pattuizione, al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 1283 c.c. ed in assenza di reciprocità/verificabilità della reciprocità nella capitalizzazione di interessi attivi/passivi;
- per aver applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia usurario;
- per aver richiesto somme non dovute nè documentate negli estratti conto. Inoltre il Sig. ha rilevato la assoluta indeterminatezza/indeterminabilità attuale del Pt_1 contratto di fideiussione oggetto di contestazione, da considerarsi radicalmente nullo. Si è costituita l'opposta eccependo in primo luogo il Controparte_4 difetto di allegazione avversaria. Ha inoltre rilevato l'improponibilità da parte del garante delle eccezioni spettanti solo alla debitrice, essendo quella oggetto del giudizio una fideiussione a prima richiesta e dunque un contratto autonomo di garanzia, contenendo le lettere di fideiussione sottoscritte dall'opponente una clausola che prevede la rinuncia ad eccepire l'invalidità del negozio principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Ha dedotto la piena validità della garanzia fideiussoria e dei contratti sottoscritti dalla società
Parte_2
Ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutività, oltre che la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha accolto l'istanza della parte opposta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. pagina2 di 4 E' stata dunque esperita con esito negativo la condizione di procedibilità della mediazione civile obbligatoria. Sono stati concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita in via documentale. Nel giudizio è intervenuta Controparte_2
All'udienza del 31 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, l'opposizione promossa da è infondata, meritando Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo opposto. I motivi di opposizione – suscettibili di essere indistintamente riferiti ad un qualsiasi rapporto bancario - sono formulati in modo generico, sulla base del richiamo a principi astratti, senza alcun riferimento al rapporto negoziale in relazione al quale l'opponente ha assunto la qualità di Pt_1 garante. Al riguardo la banca opposta ha correttamente rappresentato che nell'atto di citazione vi è una “standardizzazione di contenuti non sempre riferiti al caso concreto”. Ai rapporti bancari oggetto di causa appaiono invero totalmente estranee gran parte delle doglianze ed argomentazioni trattate nell'opposizione, non essendo dato comprendere, con riferimento alla vicenda oggetto del giudizio, la questione della validità o meno della determinazione degli interessi con riferimento a quelli “uso piazza”, quelle concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi in rapporto alla delibera CICR del febbraio 2000 (il conto corrente di corrispondenza è stato aperto nel 2014) e per l'applicazione della commissione di massimo scoperto. Anche le tematiche dello ius variandi e delle valute appaiono non attinenti al caso di specie. Né d'altra parte l'opponente ha, successivamente al deposito dell'atto di citazione, provveduto al deposito di altri scritti difensivi, replicando così ai corretti rilievi della parte opposta, integrando e/o precisando la domanda proposta prima del maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie. L'unico atto depositato dopo quello di citazione è infatti stata la comparsa conclusionale, contenente un riassuntivo riferimento ai motivi di opposizione. La parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha dato prova dell'esistenza e della consistenza del credito per cui ha richiesto l'adozione del decreto ingiuntivo. In particolare l'importo oggetto del decreto ingiuntivo è costituito dal saldo passivo sul conto corrente di corrispondenza n. 3071/36, originato da collegati contratti ed operazioni di anticipazione di fatture e portafoglio commerciale, tutti prodotti nel fascicolo monitorio. I contratti da cui originano i crediti, tutti sottoscritti dall'opponente in qualità di legale rappresentante della società correntista, sono stati prodotti e in essi si evince: -a) quanto al contratto di conto corrente di corrispondenza (all. 04 al fasc. monitorio), a pag. 10 risulta pattuito il tasso creditore dello 0,5000%, una CFA trimestrale dello 0,5000%, un tasso debitore del 13%, mentre a pagina 13 risultano indicate e pattuite le valute. La commissione di massimo scoperto non è mai venuta in rilievo, né nel contratto né, in concreto, nello svolgimento del rapporto;
-b) quanto al contratto anticipo fatture (all. 05 al fasc. monitorio) è specificato che il tasso è legato alle fatture pagina3 di 4 presentate e viene fissato in quel momento. La banca ha al riguardo prodotto tutte le contabili di presentazione fatture riportanti volta per volta il tasso concordato ed applicato inter partes (all. 21.1/6); -c) quanto al contratto di portafoglio commerciale (all. 06 al fasc. monitorio) il tasso debitore è del 4%, la CFA trimestrale è dello 0,500%, il TAEG è del 6,559%; -quanto al contratto anticipo fatture (all. 07 al fasc. monitorio) è specificato che il tasso è legato alle fatture presentate e viene fissato in quel momento. Dunque la banca ha prodotto tutte le contabili di presentazione fatture riportanti volta per volta il tasso concordato ed applicato inter partes (all. 21.1/6). Coglie inoltre nel segno quanto evidenziato dalla parte opposta a proposito della previsione nelle lettere di fideiussione sottoscritte dall'opponente di clausole che prevedono la rinuncia ad eccepire l'invalidità del negozio principale, in deroga all'art. 1945 c.c.. Tale circostanza renderebbe di per sé - ed anche a prescindere dalla loro già rilevata infondatezza - irrilevanti le contestazioni avanzate dalla parte opponente in ordine alla validità degli accordi contrattuali stipulati dalla società garantita con la Banca opposta. In ogni caso l'eventuale nullità di una simile clausola, in quanto replicante quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata secondo l'accertamento dell'Autorità Garante, in relazione artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, neppure è stata eccepita dalla parte opponente. D'altra parte la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI (cfr. Cass., Sez. 1 -
, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025 (Rv. 673553 - 01), circostanza non verificatasi nel caso di specie a fronte del difetto di allegazione della parte opponente. Per tutte le indicate circostanze l'opposizione promossa da è infondata e il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Non ricorrono i presupposti per ritenere sussistente la responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. della parte opponente, alla quale non appaiono ascrivibili comportamenti espressivi di mala fede o colpa grave. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, sono in applicazione del criterio della soccombenza poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione e condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta, liquidate per compensi in euro 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Tivoli, 15 luglio 2025
il Giudice
EL PP
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