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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3869/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Federico
Fiore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 38693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “ Matrimonio ( promessa di matrimonio ex artt.
79-81 c.c. opposizione al matrimonio)”
Tra
(C.F: . ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di C.F._3 citazione, dall'Avv. Tatiana Cirimbilli, presso il cui studio, in Perugia, Via XIV
Settembre n. 67 sono elettivamente domiciliati
Attori
e
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
18/05/1978 e residente in [...], Perugia nonché domiciliato in Foggia in Via Napoli snc
Convenuto-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Perugia con atto di citazione notificato ex Controparte_1 art 143, 1 comma c.p.c. in data 24.2.2024. esponendo che:
- nel 2016 aveva iniziato una relazione sentimentale con Parte_1 CP_1
ospitandolo per un anno nell'appartamento di proprietà del nonno in una
[...] frazione del Comune di Perugia;
- proseguendo la loro relazione ed essendo intenzionati ad addivenire alla celebrazione di un matrimonio concordatario, e a fine 2019 Pt_1 CP_1 avevano iniziato il corso pre-matrimoniale, terminato nel 2021, a causa dell'emergenza pandemica;
- nell'anno 2021 Christian, il giorno del compleanno di , davanti a nonni e Pt_1 genitori di lei, annunciò l'imminente matrimonio tra i due regalando nel Natale dello stesso anno a un anello di fidanzamento;
. Pt_1
- i due promessi sposi iniziarono, pertanto, i preparativi del loro matrimonio, fissando la data al 3 settembre del 2022 ed in data 26 maggio 2022 provvidero a fare richiesta presso il Comune di Perugia, ove entrambi avevano la residenza, delle pubblicazioni di matrimonio;
- continuando i preparativi in vista dell'imminente matrimonio i promessi sposi decisero di cercare una casa più grande e, a fine maggio 2022, presero contatti per visionare un immobile posto in vendita, confermandone a fine giugno l'acquisto e fissando l'appuntamento per il rogito notarile della compravendita una settimana dopo la celebrazione del matrimonio;
- completate le pratiche burocratiche nei primi giorni del mese di agosto e CP_1 si recano dal parroco della frazione di Pretola che li avrebbe sposati, Don Pt_1
e successivamente , 15 giorni prima del matrimonio, si Persona_1 CP_1 assentava improvvisamente senza dare spiegazioni per fare ritorno a Perugia il 31 agosto;
- il giorno prima delle nozze, il 02/09/2023 nel primo pomeriggio, quando il parroco si era recato presso la casa dei nubendi per avere i dati anagrafici dei testimoni,
comunicò che non si sarebbe più voluto sposare il giorno successivo senza CP_1
pagina 2 di 10 fornire alcuna giustificazione né al Parrocco nè ai genitori di accorsi per Pt_1 assistere la figlia sotto shock per la inaspettata notizia;
nella tarda serata, dopo l'intervento della forza Pubblica e del parroco si CP_1 determinò a lasciare l'abitazione di proprietà della fidanzata mantenendo la sua decisione di non celebrare il matrimonio fissato per il giorno dopo;
in data 16/02/2023 gli attori, a mezzo del proprio legale, avevano invitato il convenuto a concludere un procedimento di negoziazione assistita al quale lo stesso aveva aderito senza che le parti addivenissero ad un accordo stragiudiziale .
Gli attori riferivano, inoltre, che a causa di quanto occorso era caduta in un Pt_1 forte stato depressivo tanto da dover essere ricoverata in una residenza per il recupero psicologico dovuto alla rottura improvvisa e inaspettata della relazione con convenuto, il quale, senza mai aver dato alcun avviso della propria crisi personale aveva continuato a portare avanti la promessa di matrimonio inducendo gli attori a sostenere spese per un matrimonio che egli non avrebbe poi voluto celebrare.
Gli attori ritenendo che la rottura della promessa di matrimonio tra e Parte_1 il fosse avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “………… - accertare che la rottura della promessa di matrimonio tra la Sig.ra e Parte_1 il Sig. sia avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità del Sig. Controparte_1
per tutti i motivi e i fatti di cui in narrativa;
Controparte_1
-per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 81 c.c. il Sig. a Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ciascuno per i titoli di cui in premessa ed in particolare:
[...]
a la complessiva somma di € 40.165,45, o della diversa somma Parte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta e dovuta.
a la complessiva somma di € 500,00, o della diversa somma che Parte_3 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta e dovuta;
pagina 3 di 10 a la complessiva somma di € 350,00, o della diversa somma che Parte_2 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta e dovuta….”.
1.2 A seguito dell'ordine di rinnovo della notificazione della citazione avvenuta con decreto del 4.12.2023 e successivamente del 4.2.2024, con decreto ex art 171-bis c.p.c. del 2.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto. La causa era istruita documentalmente e con le prove testimoniali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 12.12.2024:
1.3 Mutato il Giudice assegnatario del fascicolo, all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. alla successiva udienza del 9.9.2025 nella quale il procuratore di parte attrice si riportava ai propri atti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate ed il Giudice si riservava la decisione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***** In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le
pagina 4 di 10 prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamati i provvedimenti istruttori resi in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti e non accolte.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie giova premettere che le domande attoree vadano ricondotte all'ambito applicativo dell'art. 81 c.c., a tenore del quale la promessa di matrimonio solenne, quale quella che risulti dalla richiesta della pubblicazione, “obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti ”.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro”
Come è noto, in materia matrimoniale la libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze costituisce principio fondamentale inderogabile;
pertanto, la promessa non obbliga a contrarre il matrimonio, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento (art. 79 c.c.).
Tuttavia, la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - risultante da atto pubblico o scrittura privata o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali - non può considerarsi comportamento lecito allorchè avvenga senza giustificato motivo;
ciò a tutela della parte che, facendo affidamento sulla serietà della promessa, abbia affrontato spese o contratto debiti per celebrare il matrimonio e costituire la nuova famiglia, e le cui aspettative siano rimaste frustrate dalla violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non può essere considerata lecita o giuridicamente irrilevante.
pagina 5 di 10 Ciò posto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “……poichè, tuttavia, la legge vuoi salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, nè alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poichè un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. Ma nep-pure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto irrisarcito. Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione
a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali” (Cass. sent. n. 9/2012).
Quanto all' onere della prova, va rilevato che “l' attore che pone a fondamento della domanda l'ingiustificata rottura della promessa è gravato dall' onere di provare solo
l' inadempimento della medesima, spettando invece al convenuto di provare l' esistenza di un giustificato motivo” ( Cass 20889/2015; Cass. 9052/2010); ciò costituisce espressione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. e si giustifica, in particolare, nella circostanza che l'assenza di motivo giustificante costituisce un fatto costitutivo negativo della pretesa di controparte.
Quanto, poi, alla individuazione delle circostanze che possano integrare un giustificato motivo, rilevante ai fini della esclusione della responsabilità ex art. 81
c.c., generalmente si reputano validi motivi di rottura della promessa quei fatti che, se conosciuti al momento degli sponsali, avrebbero dissuaso dal concluderli, ritenendosi fondamentale la loro ignoranza al momento dello scambio della promessa;
al riguardo, un valido criterio orientativo è fornito dall' art. 122, 3° co. c.c., che individua una serie di situazioni la cui ignoranza, proprio perché invalidante il matrimonio, dovrebbe a fortiori costituire buon motivo per il rifiuto della celebrazione (es. scoperta della esistenza di malattie fisiche o psichiche, o di pagina 6 di 10 anomalie sessuali tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
scoperta di precedenti condanne penali per gravi delitti;
scoperta tendenza al gioco;
infedeltà, ecc.).
Applicando i suindicati i principi alla fattispecie, è da rilevare come parte attrice abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell' art. 2697
c.c., laddove la parte convenuta, rimasta contumace dopo aver partecipato al procedimento di negoziazione assistita, non ha fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della stessa.
In particolare, nella fattispecie è pacifico che tra le parti in causa è intervenuta una promessa di matrimonio solenne, come risulta dal certificato di eseguita pubblicazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di Perugia rilasciato il 1 agosto 2022 (doc. 2 fascicolo di parte attrice) e che il matrimonio non è stato, poi, mai celebrato, per il rifiuto manifestato dal convenuto il giorno prima della cerimonia in modo improvviso e senza alcuna chiara e specifica motivazione.
A tale riguardo il teste parroco di Pontevalleceppi e Pretola, Persona_1 officiato della celebrazione del matrimonio concordatario prescelto dalle parti, ha riferito “ Ci siamo visti venerdì mattina e presso la casa degli attori. C'era molta confusione quando sono arrivato e ho visto il convenuto in uno stato di non apparente lucidità in quanto andando avanti ed indietro con il telefono diceva di volere chiamare i Carabinieri per essere tutelato. si trovava aletto in stato di Pt_1 grande sofferenza e ho chiesto il convenuto di uscire dall'appartamento per parlare.
Gli ho ricordato che il giorno dopo c'era il matrimonio e gli ho chiesto se intendesse sposarsi e lui mi ha riposto “ non lo so sono confuso….per me siamo molto amici”.
Ho valutato pertanto che in quella situazione non sussistessero le condizioni per poter celebrare un valido matrimonio. Sono quindi tornato la sera perché preoccupato della situazione di ed il convenuto non c'era più e ho parlato Pt_1 con i genitori di ”. Pt_1
Pertanto, alla luce dei riscontri probatori, non emergendo la sussistenza di alcun giustificato motivo per venir meno all'impegno assunto con la promessa di pagina 7 di 10 matrimonio va affermata l'esistenza del diritto alla riparazione patrimoniale in capo agli attori.
Venendo alla quantificazione dei danni, l'art. 81 c.c. limita la misura del risarcimento alle “spese fatte” ed alle “obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio ed entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti”.
Sotto tale aspetto, costituendo il danno un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria – la cui prova incombe su parte attrice ai sensi dell' art. 2697 c.c. – può ritenersi che parte attrice abbia fornito adeguata prova solo per le seguenti voci di spese:
1) partecipazioni di nozze: fattura 184/2022 del 28.5.2022 di euro 402,60 ( doc.6 fascicolo degli attori);
2) bomboniere: fattura 486/2022 del 31.7.2022 euro 1.129.00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
3) allestimento floreale matrimonio: fattura 9 del 3.9.2022 euro 1.760,00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
4) servizio fotografico: fattura 1422 del 13.10.2022 euro 800,00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
5) abito nuziale: doc. fiscale del 5.3.2022 euro 1.000,00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
6) scarpe e accessori : doc. fiscale del 20.5.2022 euro 150,00, doc. fiscale del
9.7.2022 euro 300,00
7) abito documento fiscale del 17.6.2022 euro 350,00 Parte_2
8) Abito documento fiscale del 31.8.2022 euro 500,00. Parte_3
Per quanto concerne le spese del ristorante parte attrice ha prodotto il contratto datato
19.4.2022 sottoscritto dai nubendi ( doc.
6.1 fascicolo degli attori) ed una fattura di cortesia datata 13.10.2022 per l'importo di euro 14.070,00 per cui in assenza di altri elementi documentali che dimostrino l'avvenuto integrale pagamento di detto importo esso non può essere riconosciuto in favore degli attori. Analogamente per quanto attiene al viaggio di nozze gli attori non hanno prodotto alcun documento contrattuale e di spesa della prenotazione turistica effettuata ma una mera comunicazione, priva di pagina 8 di 10 data, diretta alla agenzia di viaggio nella quale si fa riferimento all'applicazione di una penale per euro 10.253,12 senza fornire nessun ulteriore documento. Parte attrice ha, inoltre, prodotto alcuni elenchi di nominativi di invitati che avrebbero versato, quale regalo, una quota del viaggio di nozze e ai quali l'importo sarebbe stato restituito ed alcuni movimenti di spesa tratti dalla home banking di Parte_1 su Unicredit S.p.a. dai quali però non si riesce a desumere chi effettivamente siano i beneficiari di tali versamenti. La incompletezza della produzione documentale non consente, pertanto, di poter prendere in considerazione detti di voci di spese ai fini risarcitori.
Del pari non possono essere valutate ai fini risarcitori i documenti di spesa intestati esclusivamente al convenuto quali la fattura 13/2022 del 13.10.2022 di euro 500,00 e la fattura n. 1410/01 del 17.12.2021 di euro 700,00, la fattura 120/001 del 26.8.2022 di euro 1.000,00 ed altre ricevute di pagamenti effettuati in mancanza di una chiara allegazione che si trattasse di acquisti inerenti il matrimonio.
Infine non possono essere riconosciute le spese sostenute per il percorso terapeutico presso la comunità Sisifo sostenute da concernendo una voce Parte_1 risarcitoria inerente il danno non patrimoniale conseguenza escluso dall'ambito applicativo dell'art. 81 c.c. ( Cass. 9/2012).
In conclusione il convenuto deve essere condannato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 5.541,60 in favore di , di euro 350,00 in favore di Parte_1
e di euro 500,00 in favore di Parte_2 Parte_3
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto, ancorchè contumace ( Cass.
8273/2024; Cass. 28700/2023), al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, tenuto conto del decisum (
Cass. 13145/2025) e dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale e medi per le residue.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna il convenuto al pagamento dell'importo di euro 5.541,60 in favore di Controparte_1 Pt_1
di euro 350,00 in favore di e di euro 500,00 in favore di
[...] Parte_2
Parte_3
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite Controparte_1 che liquida, in assenza di notula, in euro 594,98 per spese ed in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Federico
Fiore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 38693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “ Matrimonio ( promessa di matrimonio ex artt.
79-81 c.c. opposizione al matrimonio)”
Tra
(C.F: . ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._2 Parte_3
) rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di C.F._3 citazione, dall'Avv. Tatiana Cirimbilli, presso il cui studio, in Perugia, Via XIV
Settembre n. 67 sono elettivamente domiciliati
Attori
e
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
18/05/1978 e residente in [...], Perugia nonché domiciliato in Foggia in Via Napoli snc
Convenuto-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Perugia con atto di citazione notificato ex Controparte_1 art 143, 1 comma c.p.c. in data 24.2.2024. esponendo che:
- nel 2016 aveva iniziato una relazione sentimentale con Parte_1 CP_1
ospitandolo per un anno nell'appartamento di proprietà del nonno in una
[...] frazione del Comune di Perugia;
- proseguendo la loro relazione ed essendo intenzionati ad addivenire alla celebrazione di un matrimonio concordatario, e a fine 2019 Pt_1 CP_1 avevano iniziato il corso pre-matrimoniale, terminato nel 2021, a causa dell'emergenza pandemica;
- nell'anno 2021 Christian, il giorno del compleanno di , davanti a nonni e Pt_1 genitori di lei, annunciò l'imminente matrimonio tra i due regalando nel Natale dello stesso anno a un anello di fidanzamento;
. Pt_1
- i due promessi sposi iniziarono, pertanto, i preparativi del loro matrimonio, fissando la data al 3 settembre del 2022 ed in data 26 maggio 2022 provvidero a fare richiesta presso il Comune di Perugia, ove entrambi avevano la residenza, delle pubblicazioni di matrimonio;
- continuando i preparativi in vista dell'imminente matrimonio i promessi sposi decisero di cercare una casa più grande e, a fine maggio 2022, presero contatti per visionare un immobile posto in vendita, confermandone a fine giugno l'acquisto e fissando l'appuntamento per il rogito notarile della compravendita una settimana dopo la celebrazione del matrimonio;
- completate le pratiche burocratiche nei primi giorni del mese di agosto e CP_1 si recano dal parroco della frazione di Pretola che li avrebbe sposati, Don Pt_1
e successivamente , 15 giorni prima del matrimonio, si Persona_1 CP_1 assentava improvvisamente senza dare spiegazioni per fare ritorno a Perugia il 31 agosto;
- il giorno prima delle nozze, il 02/09/2023 nel primo pomeriggio, quando il parroco si era recato presso la casa dei nubendi per avere i dati anagrafici dei testimoni,
comunicò che non si sarebbe più voluto sposare il giorno successivo senza CP_1
pagina 2 di 10 fornire alcuna giustificazione né al Parrocco nè ai genitori di accorsi per Pt_1 assistere la figlia sotto shock per la inaspettata notizia;
nella tarda serata, dopo l'intervento della forza Pubblica e del parroco si CP_1 determinò a lasciare l'abitazione di proprietà della fidanzata mantenendo la sua decisione di non celebrare il matrimonio fissato per il giorno dopo;
in data 16/02/2023 gli attori, a mezzo del proprio legale, avevano invitato il convenuto a concludere un procedimento di negoziazione assistita al quale lo stesso aveva aderito senza che le parti addivenissero ad un accordo stragiudiziale .
Gli attori riferivano, inoltre, che a causa di quanto occorso era caduta in un Pt_1 forte stato depressivo tanto da dover essere ricoverata in una residenza per il recupero psicologico dovuto alla rottura improvvisa e inaspettata della relazione con convenuto, il quale, senza mai aver dato alcun avviso della propria crisi personale aveva continuato a portare avanti la promessa di matrimonio inducendo gli attori a sostenere spese per un matrimonio che egli non avrebbe poi voluto celebrare.
Gli attori ritenendo che la rottura della promessa di matrimonio tra e Parte_1 il fosse avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “………… - accertare che la rottura della promessa di matrimonio tra la Sig.ra e Parte_1 il Sig. sia avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità del Sig. Controparte_1
per tutti i motivi e i fatti di cui in narrativa;
Controparte_1
-per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 81 c.c. il Sig. a Controparte_1 risarcire tutti i danni subiti dai Sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ciascuno per i titoli di cui in premessa ed in particolare:
[...]
a la complessiva somma di € 40.165,45, o della diversa somma Parte_1 che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta e dovuta.
a la complessiva somma di € 500,00, o della diversa somma che Parte_3 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta e dovuta;
pagina 3 di 10 a la complessiva somma di € 350,00, o della diversa somma che Parte_2 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o nella diversa somma che l'Ill.mo
Giudice riterrà giusta e dovuta….”.
1.2 A seguito dell'ordine di rinnovo della notificazione della citazione avvenuta con decreto del 4.12.2023 e successivamente del 4.2.2024, con decreto ex art 171-bis c.p.c. del 2.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto. La causa era istruita documentalmente e con le prove testimoniali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 12.12.2024:
1.3 Mutato il Giudice assegnatario del fascicolo, all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. alla successiva udienza del 9.9.2025 nella quale il procuratore di parte attrice si riportava ai propri atti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate ed il Giudice si riservava la decisione nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
***** In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le
pagina 4 di 10 prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamati i provvedimenti istruttori resi in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie proposte dalle parti e non accolte.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie giova premettere che le domande attoree vadano ricondotte all'ambito applicativo dell'art. 81 c.c., a tenore del quale la promessa di matrimonio solenne, quale quella che risulti dalla richiesta della pubblicazione, “obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti ”.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro”
Come è noto, in materia matrimoniale la libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze costituisce principio fondamentale inderogabile;
pertanto, la promessa non obbliga a contrarre il matrimonio, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento (art. 79 c.c.).
Tuttavia, la rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - risultante da atto pubblico o scrittura privata o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali - non può considerarsi comportamento lecito allorchè avvenga senza giustificato motivo;
ciò a tutela della parte che, facendo affidamento sulla serietà della promessa, abbia affrontato spese o contratto debiti per celebrare il matrimonio e costituire la nuova famiglia, e le cui aspettative siano rimaste frustrate dalla violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non può essere considerata lecita o giuridicamente irrilevante.
pagina 5 di 10 Ciò posto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “……poichè, tuttavia, la legge vuoi salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, nè alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poichè un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. Ma nep-pure si vuole che il danno subito dal promissario incolpevole rimanga del tutto irrisarcito. Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato la previsione
a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali” (Cass. sent. n. 9/2012).
Quanto all' onere della prova, va rilevato che “l' attore che pone a fondamento della domanda l'ingiustificata rottura della promessa è gravato dall' onere di provare solo
l' inadempimento della medesima, spettando invece al convenuto di provare l' esistenza di un giustificato motivo” ( Cass 20889/2015; Cass. 9052/2010); ciò costituisce espressione del principio generale di cui all' art. 2697 c.c. e si giustifica, in particolare, nella circostanza che l'assenza di motivo giustificante costituisce un fatto costitutivo negativo della pretesa di controparte.
Quanto, poi, alla individuazione delle circostanze che possano integrare un giustificato motivo, rilevante ai fini della esclusione della responsabilità ex art. 81
c.c., generalmente si reputano validi motivi di rottura della promessa quei fatti che, se conosciuti al momento degli sponsali, avrebbero dissuaso dal concluderli, ritenendosi fondamentale la loro ignoranza al momento dello scambio della promessa;
al riguardo, un valido criterio orientativo è fornito dall' art. 122, 3° co. c.c., che individua una serie di situazioni la cui ignoranza, proprio perché invalidante il matrimonio, dovrebbe a fortiori costituire buon motivo per il rifiuto della celebrazione (es. scoperta della esistenza di malattie fisiche o psichiche, o di pagina 6 di 10 anomalie sessuali tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
scoperta di precedenti condanne penali per gravi delitti;
scoperta tendenza al gioco;
infedeltà, ecc.).
Applicando i suindicati i principi alla fattispecie, è da rilevare come parte attrice abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell' art. 2697
c.c., laddove la parte convenuta, rimasta contumace dopo aver partecipato al procedimento di negoziazione assistita, non ha fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della stessa.
In particolare, nella fattispecie è pacifico che tra le parti in causa è intervenuta una promessa di matrimonio solenne, come risulta dal certificato di eseguita pubblicazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di Perugia rilasciato il 1 agosto 2022 (doc. 2 fascicolo di parte attrice) e che il matrimonio non è stato, poi, mai celebrato, per il rifiuto manifestato dal convenuto il giorno prima della cerimonia in modo improvviso e senza alcuna chiara e specifica motivazione.
A tale riguardo il teste parroco di Pontevalleceppi e Pretola, Persona_1 officiato della celebrazione del matrimonio concordatario prescelto dalle parti, ha riferito “ Ci siamo visti venerdì mattina e presso la casa degli attori. C'era molta confusione quando sono arrivato e ho visto il convenuto in uno stato di non apparente lucidità in quanto andando avanti ed indietro con il telefono diceva di volere chiamare i Carabinieri per essere tutelato. si trovava aletto in stato di Pt_1 grande sofferenza e ho chiesto il convenuto di uscire dall'appartamento per parlare.
Gli ho ricordato che il giorno dopo c'era il matrimonio e gli ho chiesto se intendesse sposarsi e lui mi ha riposto “ non lo so sono confuso….per me siamo molto amici”.
Ho valutato pertanto che in quella situazione non sussistessero le condizioni per poter celebrare un valido matrimonio. Sono quindi tornato la sera perché preoccupato della situazione di ed il convenuto non c'era più e ho parlato Pt_1 con i genitori di ”. Pt_1
Pertanto, alla luce dei riscontri probatori, non emergendo la sussistenza di alcun giustificato motivo per venir meno all'impegno assunto con la promessa di pagina 7 di 10 matrimonio va affermata l'esistenza del diritto alla riparazione patrimoniale in capo agli attori.
Venendo alla quantificazione dei danni, l'art. 81 c.c. limita la misura del risarcimento alle “spese fatte” ed alle “obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio ed entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti”.
Sotto tale aspetto, costituendo il danno un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria – la cui prova incombe su parte attrice ai sensi dell' art. 2697 c.c. – può ritenersi che parte attrice abbia fornito adeguata prova solo per le seguenti voci di spese:
1) partecipazioni di nozze: fattura 184/2022 del 28.5.2022 di euro 402,60 ( doc.6 fascicolo degli attori);
2) bomboniere: fattura 486/2022 del 31.7.2022 euro 1.129.00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
3) allestimento floreale matrimonio: fattura 9 del 3.9.2022 euro 1.760,00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
4) servizio fotografico: fattura 1422 del 13.10.2022 euro 800,00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
5) abito nuziale: doc. fiscale del 5.3.2022 euro 1.000,00 ( doc.
6.2 fascicolo degli attori)
6) scarpe e accessori : doc. fiscale del 20.5.2022 euro 150,00, doc. fiscale del
9.7.2022 euro 300,00
7) abito documento fiscale del 17.6.2022 euro 350,00 Parte_2
8) Abito documento fiscale del 31.8.2022 euro 500,00. Parte_3
Per quanto concerne le spese del ristorante parte attrice ha prodotto il contratto datato
19.4.2022 sottoscritto dai nubendi ( doc.
6.1 fascicolo degli attori) ed una fattura di cortesia datata 13.10.2022 per l'importo di euro 14.070,00 per cui in assenza di altri elementi documentali che dimostrino l'avvenuto integrale pagamento di detto importo esso non può essere riconosciuto in favore degli attori. Analogamente per quanto attiene al viaggio di nozze gli attori non hanno prodotto alcun documento contrattuale e di spesa della prenotazione turistica effettuata ma una mera comunicazione, priva di pagina 8 di 10 data, diretta alla agenzia di viaggio nella quale si fa riferimento all'applicazione di una penale per euro 10.253,12 senza fornire nessun ulteriore documento. Parte attrice ha, inoltre, prodotto alcuni elenchi di nominativi di invitati che avrebbero versato, quale regalo, una quota del viaggio di nozze e ai quali l'importo sarebbe stato restituito ed alcuni movimenti di spesa tratti dalla home banking di Parte_1 su Unicredit S.p.a. dai quali però non si riesce a desumere chi effettivamente siano i beneficiari di tali versamenti. La incompletezza della produzione documentale non consente, pertanto, di poter prendere in considerazione detti di voci di spese ai fini risarcitori.
Del pari non possono essere valutate ai fini risarcitori i documenti di spesa intestati esclusivamente al convenuto quali la fattura 13/2022 del 13.10.2022 di euro 500,00 e la fattura n. 1410/01 del 17.12.2021 di euro 700,00, la fattura 120/001 del 26.8.2022 di euro 1.000,00 ed altre ricevute di pagamenti effettuati in mancanza di una chiara allegazione che si trattasse di acquisti inerenti il matrimonio.
Infine non possono essere riconosciute le spese sostenute per il percorso terapeutico presso la comunità Sisifo sostenute da concernendo una voce Parte_1 risarcitoria inerente il danno non patrimoniale conseguenza escluso dall'ambito applicativo dell'art. 81 c.c. ( Cass. 9/2012).
In conclusione il convenuto deve essere condannato al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 5.541,60 in favore di , di euro 350,00 in favore di Parte_1
e di euro 500,00 in favore di Parte_2 Parte_3
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto, ancorchè contumace ( Cass.
8273/2024; Cass. 28700/2023), al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, tenuto conto del decisum (
Cass. 13145/2025) e dell'attività difensiva concretamente svolta, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale e medi per le residue.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna il convenuto al pagamento dell'importo di euro 5.541,60 in favore di Controparte_1 Pt_1
di euro 350,00 in favore di e di euro 500,00 in favore di
[...] Parte_2
Parte_3
- condanna al pagamento in favore degli attori delle spese di lite Controparte_1 che liquida, in assenza di notula, in euro 594,98 per spese ed in euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 16 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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