Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/07/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2024, proposto da
Ente di Patrocinio ed Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura - EPACA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Saveria Aversa e Lisa Roncato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro di PA e Rovigo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Patronato SIAS - Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi sociali dei lavoratori, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, notificato il 12 aprile 2024, avente ad oggetto: « Istanza di rettifica ex art. 10 del D.M. n. 193/2008 presentata dal Patronato EPACA avverso il verbale conclusivo di accertamento n. 049-065 del 27 settembre 2023, notificato il 5 dicembre 2023, emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di PA-Rovigo, relativamente alla sede zonale di CE (PD), Via Piave n. 6/b - Annualità 2022 »;
- del verbale di accertamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di PA e Rovigo n. 041-065 del 27 settembre 2023, notificato il 5 dicembre 2023, concernente il controllo dell’attività e dell’organizzazione del patronato ricorrente per l’anno 2022, relativamente alla sede zonale di CE (PD);
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, nonché, per quanto occorrer possa, per l’accertamento del diritto del patronato ricorrente di ottenere il ricalcolo dei punteggi relativi all’attività delle annualità svolte dalla sede provinciale di PA - Ufficio di CE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Ente di Patrocinio ed Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura (di seguito, breviter , EPACA) è un patronato che svolge attività di assistenza e consulenza gratuita in materia previdenziale, per la quale consegue l’erogazione di finanziamenti pubblici derivanti da aliquote sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, secondo quanto previsto dall’art. 13, legge n. 152 del 2001 e dal regolamento adottato con il D.M. n. 193 del 2008.
Tale decreto prevede, all’art. 1, che “ Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale … è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti ”.
Nel corso dell’anno 2022 l’EPACA di PA, sede zonale di CE, inoltrava agli enti previdenziali (per conto dei soggetti interessati) 22 istanze che classificava alla voce 09 della tabella A “ Interventi in materia previdenziale ” del D.M. n. 193 del 2008, assumendo trattarsi di attività di ricalcolo delle pensioni a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla liquidazione dell’emolumento pensionistico, e così chiedendo l’attribuzione del corrispondente punteggio per il conseguimento del contributo ministeriale.
A seguito delle verifiche eseguite presso la suddetta sede per l’attività svolta nel 2022, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di PA - Rovigo, sede di PA (di seguito, breviter , ITL), formava il verbale n. 049-065 del 27 settembre 2023, notificato il 5 dicembre 2023, con cui annullava i menzionati 22 interventi, decurtando il corrispondente punteggio.
2. EPACA, ai sensi dell’art. 10, comma 4, D.M. n. 193 del 2008 in data 19 dicembre 2023 proponeva un’istanza di rettifica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito, breviter , Ministero).
In particolare EPACA chiedeva la riforma della decurtazione operata dall’ITL nonché il riconoscimento della « statisticabilità degli interventi », evidenziando che l’attività svolta: A) concerne casi di ricostituzione delle pensioni (e non di ricalcolo del supplemento) per i quali l’I.N.P.S. non era intervenuto d’ufficio nel rispetto dei termini previsti, con la conseguenza che gli interessati hanno dovuto presentare una domanda per vedersi valutare a fini pensionistici gli ultimi contributi versati; B) rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 193 del 2008, che ritiene valido l’intervento del patronato “ quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all’istituto per provvedere ”.
Il Ministero con provvedimento prot. n. 4900 del 12 aprile 2024 respingeva l’istanza di rettifica. In particolare il Ministero –ritenuto « inconferente il richiamo operato dal Patronato al messaggio INPS n. 18904/201 2», in quanto non relativo all’intervento « Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi » – affermava che « tale intervento non sia assimilabile né alle prestazioni di “ricostituzioni pensioni per supplemento” di cui alla voce A8, né a quelle di “ricostituzioni pensioni per contributi pregressi” voce A9 delle citate Tabelle », e precisava di seguito come non fosse pertinente il riferimento all’art. 5, comma 2, D.M. n. 193 del 2008 in quanto « non afferendo gli interventi in parola a pratiche valorizzabili ai fini del finanziamento, non vi è alcun termine entro il quale l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto provvedere. Trattasi di ricalcolo della prestazione effettuato a seguito dell’ottenimento dei dati reddituali necessari all’INPS per la determinazione della contribuzione dovuta a saldo ». Inoltre, a detta del Ministero, « dall’esame dell’allegato TE08 INPS risulta essersi proceduto al ricalcolo - variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione e, in taluni casi, per rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo: fattispecie, questa, non contemplata dalla voce 9 della Tab. A annessa al D.M. n. 193/2008 ».
3. EPACA impugnava il predetto provvedimento chiedendone l’annullamento, oltre all’accertamento del diritto di ottenere il ricalcolo dei punteggi relativi all’attività svolta.
3.1. In particolare, con il primo motivo – premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 193 del 2008 la presentazione di una domanda costituisce intervento utile ai fini del finanziamento – viene dedotto che le pratiche trattate e non riconosciute a fini statistici (cd. fini «statisticabili») riguardano ricostituzioni della pensione per supplemento, sulle quali l’I.N.P.S. non interviene d’ufficio per cui il cittadino deve presentare una domanda.
Inoltre, a detta della parte ricorrente – che richiama il messaggio I.N.P.S. 19 novembre 2012 n. 18904 – poiché all’atto della liquidazione del supplemento l’Istituto previdenziale deve calcolare tutta la contribuzione versata sino al momento della domanda, salvo poi intervenire d’ufficio per rimodulare l’emolumento pensionistico in ipotesi di versamento successivo di contributi a saldo, il mancato intervento d’ufficio dell’I.N.P.S. entro i termini di legge costringe l’interessato a presentare una nuova domanda, rivolgendosi ad un patronato per ottenere assistenza. Pertanto, sempre secondo la parte ricorrente, si tratterebbe di una ricostituzione per contributi effettivamente versati dall’assicurato – e non considerati dall’I.N.P.S. nel calcolo del trattamento – e non di ricostituzioni di tipo reddituale o documentale, come invece affermato dal Ministero.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto che – seppure si ritenesse che l’I.N.P.S. deve agire d’ufficio – comunque l’Istituto previdenziale nei casi in esame aveva lasciato inutilmente decorrere il termine di 85 giorni da esso stesso fissato per la conclusione del procedimento, circostanza che in base all’art. 5, comma 2, D.M. n. 193 del 2008 rendeva valido l’intervento del patronato ai fini del calcolo del finanziamento erogabile.
3.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dei princìpi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, atteso che senza l’intervento del patronato soggetti appartenenti anche a categorie “deboli” avrebbero patito un danno economico, ricevendo un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante.
3.4. Con il quarto motivo viene dedotto che i provvedimenti impugnati non illustrano le ragioni dell’annullamento delle pratiche afferenti la Tabella A, voce 09, malgrado si tratti di pratiche di ricostituzione per supplemento, riconosciute finanziabili.
3.5. Infine, con il quinto motivo viene dedotta l’erroneità del verbale di accertamento dell’ITL, in quanto l’annullamento delle 22 pratiche è motivato richiamando la « nota Inps.36.Registro.Ufficiale.U.0001151.30/01/2020 » del Ministero, a sua volta illegittima. In particolare, a detta della parte ricorrente, tale nota specifica che le ricostituzioni di pensione operate per contributi maturati successivamente alla pensione stessa possano essere considerate a fini statistici sotto la voce A16, che prevede l’attribuzione di punti 0,25 per pratica, per cui erroneamente sarebbero state annullate tutte le pratiche considerate anziché rimodulare il punteggio per esse riconoscibile.
4. L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, malgrado la ritualità della notifica.
5. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il D.M. n. 193 del 2008, « Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 », dispone all’art. 1 che “ Il finanziamento degli istituti di patronato … è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione ”, precisando altresì che “ Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento … gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D ” del regolamento, ed ai quali “ è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato ”.
La tabella A del D.M. n. 193 del 2008 concerne gli “ Interventi in materia previdenziale (Ministero dell’Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all’estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare) ” e individua, al n. 8, le “ Ricostituzioni pensioni per supplemento ” ed al n. 9 le “ Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi ”.
In particolare, le “ Ricostituzioni pensioni per supplemento ” sono quelle in cui il ricalcolo dell’importo della pensione è conseguenza dell’aver preso quale base di calcolo contributi versati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, avendo continuato a lavorare il percettore della pensione anche dopo l’inizio del periodo di quiescenza.
Invece, le “ Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi ” sono quelle che si verificano quando vi siano contributi non calcolati nella prima liquidazione della pensione spettante e che vengono aggiunti in un momento successivo (per svariati motivi). I predetti contributi pregressi, una volta inseriti ai fini di una ricostituzione successiva, determinano l’aumento della quota di pensione che si ha diritto a percepire proprio quale conseguenza di un aumento dell’anzianità contributiva, ossia del numero di contributi da prendere a riferimento quale base di calcolo della pensione effettivamente spettante.
2. La parte ricorrente afferma che il proprio intervento avrebbe avuto ad oggetto pratiche di ricostituzione delle pensioni per supplemento, per effetto di contributi versati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero, dopo avere chiarito in motivazione la diversità fra le “ Ricostituzioni pensioni per supplemento ” e le “ Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi ”, ha osservato che « dall’esame dell’allegato TE08 INPS risulta essersi proceduto al ricalcolo - variazione dei dati di calcolo per supplemento di pensione e, in taluni casi, per rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo: fattispecie, questa, non contemplata dalla voce 9 della Tab. A annessa al D.M. n. 193/2008 ».
Pertanto, secondo il Ministero, la parte ricorrente non ha svolta un’attività di ricostituzione delle pensioni per versamento di supplementi contributivi, bensì un attività di mero ricalcolo e/o di variazione dei dati di calcolo, ovvero di rideterminazione dell’integrazione al trattamento minimo, a fronte della quale non può essere attribuito alcun punteggio in quanto la tabella A contempla (a seguito delle casistiche cui è correlata l’attribuzione di un punteggio, anche) svariate attività alle quali è associato un punteggio pari a zero.
3. Tenuto conto di quanto precede, è infondato il primo motivo perché la parte ricorrente si limita a richiamare il messaggio I.N.P.S. n. 18904/2012 – che il Ministero aveva già motivatamente ritenuto inconferente in quanto relativo ad « istruzioni circa l’utilizzo della contribuzione delle prime liquidazioni e dei supplementi inerenti alle pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e non, quindi, dell’intervento “Ricostituzioni pensioni per contributi pregressi” » – senza confutare le ragioni poste a fondamento del provvedimento ministeriale impugnato. La ricorrente, infatti, non indica per quale ragione il Ministero avrebbe errato nel ritenere che dall’allegato TE08 non emergerebbe attività di assistenza nelle domande di ricostituzione per versamento di supplementi contributivi, limitandosi a ricordare le norme in base alle quali è valutabile l’assistenza fornita agli interessati anche in caso di attività che l’I.N.P.S. svolge d’ufficio, laddove siano superati i termini per provvedere.
Sul punto non risulta illogico quanto osservato dal Ministero, secondo cui « non afferendo gli interventi in parola a pratiche valorizzabili ai fini del finanziamento, non vi è alcun termine entro il quale l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto provvedere », per cui il riferimento all’art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.M. n. 193 del 2008 è inconferente.
Per quest’ultima ragione è infondato anche il secondo motivo, incentrato sul superamento dei termini che l’I.N.P.S. ha individuato per concludere i provvedimenti ad iniziativa d’ufficio, trattandosi di un’attività di assistenza cui non è correlata l’attribuzione di un punteggio, per cui l’eventuale superamento di tale termine è circostanza del tutto irrilevante.
4. Parimenti è infondato il terzo motivo. Difatti invocare la circostanza che, senza l’intervento del patronato, soggetti appartenenti a categorie “deboli” non avrebbero conseguito quanto ad essi dovuto non ha alcuna incidenza sulla non attribuibilità di un punteggio.
5. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto la censura di carenza di motivazione non coglie nel segno, avendo il Ministero esposto logiche e coerenti ragioni a sostegno della reiezione dell’istanza di revisione. Peraltro tale motivo collide con quanto dedotto con il quinto motivo con cui la ricorrente afferma che l’ITL avrebbe erroneamente motivato l’annullamento delle pratiche in oggetto. Tale ultimo motivo è comunque in parte inammissibile, non contenendo le ragioni di asserita erroneità dell’annullamento effettuato dall’ITL, ed in parte infondato, in quanto la censura secondo cui l’ITL avrebbe dovuto riconoscere un punteggio (minore) per l’attività svolta dal patronato – asseritamente ascrivibile alla voce 16 della tabella A – è infondata in quanto anche per tale voce non è prevista l’attribuzione di un punteggio.
6. In conclusione, sono infondate sia la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, sia la domanda di accertamento dell’asserito diritto vantato dalla parte ricorrente.
7. Nulla si deve disporre con riferimento alle spese di giudizio perché l’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO