Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1226 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...], il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CAFARELLI MELITA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12/04/2024 i coniugi Parte_2
[...]
[...] CP_1
LO (Tunisia), il 17/01/1982, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/10/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 160, parte 1;
- che dall'unione era nato, in data 29/09/2012, il figlio;
Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina;
2.
La sig.ra insieme al figlio rimarrà all'interno della dimora Parte_1 Per_1
coniugale ubicata nel Comune di Messina, in Contrada S. Anna n. 52, insieme alla sua famiglia di origine. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI
MINORENNI 3. Confermare che il figlio resta affidato ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare che il figlio Per_1
resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) il sig. CP_1
avrà facoltà di vedere il minore il martedì e il giovedì dalle ore 14.00
[...]
2 alle ore 21, compatibilmente con gli impegni delle parti, dopo le attività scolastiche con l'impegno del sig. di accompagnarla presso CP_1
l'abitazione della madre prima delle ore 21.00 (ore 22.00 nei mesi di luglio ed agosto). A settimane alterne il padre potrà tenere con sé il figlio il sabato, dall'orario di uscita dalla scuola fino alla domenica pomeriggio, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze della minore;
b) Il sig. terrà con sé il bambino durante le vacanze CP_1
estive per un periodo di 20 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze della minore, oppure, in difetto dall'01 al 20 agosto di un anno e dal 10 al 30 luglio dell'anno successi-vo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) Durante le vacanze natalizie, il sig. orterà con sé il bambino alternativamente un anno il giorno di Natale CP_1
e l'anno successivo il giorno di Capodanno, con orari da concordare fra i due genitori;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, con orari da concordare fra i due genitori;
d) Il giorno del compleanno, il minore trascorrerà alternativamente il pranzo o la cena con il padre;
invece il giorno del compleanno del padre, questi potrà portare il figlio con sè dalle ore 16:00 alle ore 22:00. 5. Confermare che il sig. verserà a entro e non oltre il giorno CP_1 Parte_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro
150,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Confermare che Il sig. CP_1
corrisponderà, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il medesimo figlio;
devono ritenersi spese ordinarie, come tali ricomprese tra gli oneri coperti dall'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: le spese di vitto, abbigliamento,
3 abitazione, tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, di mensa, di acquisto di medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), di trasporto urbano, telefoniche, per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
di parrucchiere o estetista, ecc.. Sono intendersi, invece, spese straordinarie, da sostenere sull'accordo dei coniugi,
a titolo esemplificativo: le spese scolastiche relative a iscrizioni e rette di scuole private;
le spese di iscrizione, le rette e le eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private;
le spese per corsi di ripetizione;
le spese per viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di prescuola, dopo-scuola e baby sitter;
le spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi di lingua, musica, pittura, informatica;
le spese per frequenza di centri estivi;
le spese per viaggi di istruzione o vacanze trascorse senza la presenza dei genitori;
le spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
le spese per lo svolgimento di attività sportiva;
le spese per prestazioni medico sanitarie non sostenute per il tramite del SSN.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 29/07/2024.
Con sentenza n. 261/2024 pubbl. il 29/10/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra le parti e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
4 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 261/2024 pubbl. il 29/10/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 12/04/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 27/10/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 160, parte 1, tra , nata a [...] Parte_1
5 il 20/11/1984, e , nato a [...], il CP_1
17/01/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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