Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1966, n. 948
Versione
1 dicembre 1966
Art. 1. Articolo unico.

I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 , sono sostituiti dai seguenti:
"Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredita' al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorche' valutati in via presuntiva.
Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passivita' nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 , e successive modificazioni".

Entrata in vigore il 1 dicembre 1966