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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
• Dr. Giuseppe Disabato Presidente
• Dr.ssa Valeria Guaragnella Giudice
• Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 4207/2024 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 27/031976, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RINALDI ISABELLA nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato 30/07/2024, Parte_1
e premesso che:
[...] Parte_2
• avevano contratto matrimonio concordatario in data 03/12/2005 in
RS (BA) (anno 2005 – parte II – serie A - n. 87);
• dall'unione coniugale nascevano, il 04/04/2006 il figlio , e Per_1
l'11/10/2008, il figlio;
Per_2
• con decreto n. cronol. 28079/2022 del 13/12/2022, il Tribunale di Bari omologava la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione sottoscritta il 22/07/2022;
• le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Con decreto dell'11/09/2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21/01/2025. All'udienza del 21/01/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 13/09/2024.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma.
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate
(affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la Per_2 madre, contributo a titolo di mantenimento in favore della prole a carico del padre, rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , nel giudizio Parte_1 Parte_2
n. 4207/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in RS (BA) in data 03/12/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno
2005, atto n. 87, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il 18 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei
Giudici:
• Dr. Giuseppe Disabato Presidente
• Dr.ssa Valeria Guaragnella Giudice
• Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 4207/2024 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 27/031976, Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RINALDI ISABELLA nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO
Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato 30/07/2024, Parte_1
e premesso che:
[...] Parte_2
• avevano contratto matrimonio concordatario in data 03/12/2005 in
RS (BA) (anno 2005 – parte II – serie A - n. 87);
• dall'unione coniugale nascevano, il 04/04/2006 il figlio , e Per_1
l'11/10/2008, il figlio;
Per_2
• con decreto n. cronol. 28079/2022 del 13/12/2022, il Tribunale di Bari omologava la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione sottoscritta il 22/07/2022;
• le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Con decreto dell'11/09/2024, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21/01/2025. All'udienza del 21/01/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 13/09/2024.
*****
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma.
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate
(affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la Per_2 madre, contributo a titolo di mantenimento in favore della prole a carico del padre, rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , nel giudizio Parte_1 Parte_2
n. 4207/2024 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in RS (BA) in data 03/12/2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno
2005, atto n. 87, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il 18 marzo 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato