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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23462/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
3111/2022, depositata il 10.06.2022 e vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Maggio ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Pozzuoli (NA) alla Via Bognar 1;
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Anna CP_1
Sorrentino;
appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi e con la stessa elettivamente domiciliato in CP_2
presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo
appellato
Conclusioni per l'appellante : “Voglia l'Onorevole Parte_2
Tribunale di Napoli adito riformare la sentenza di primo grado n. 3111/2022 pubblicata il
10.06.2022 per le motivazioni di cui in premessa ed in via principale, rigettare la domanda
proposta dal sig. con conferma della cartella di pagamento impugnata. Parte_3
Vinte le competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni per l'appellato “Accogliere il motivo di appello e Controparte_2
conseguentemente riformando la sentenza impugnata n 3111/2022 e dichiarare
inammissibile l'opposizione attesa l'inammissibilità dell' impugnazione dell' estratto di ruolo. Con condanna della parte soccombente alla rifusione, in favore del Parte_4
, rappresentato in giudizio da avvocato iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti
pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi (in luogo di IVA e CPA).”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio, CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di Barra, l' e il RT
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
071 20150075522236000 dell'importo di euro 2.221,53 emessa a carico dello stesso per sanzioni relative a violazioni del Cds, asseritamente commesse nell'anno 2011 e conosciuta a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo.
Eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo, dei verbali prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto, atteso il sopravvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella de qua, con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' RT
[...]
la quale, eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda spiegata dall' . CP_1
Con la sentenza n. 3111/2022, il Giudice di Pace di Barra ha accolto l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando L' al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore di parte attrice. A fondamento della decisione il giudice di prime cure, dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta,
ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del credito richiesto, attesa la nullità
della notifica della cartella in oggetto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva dato atto delle ricerche effettuate.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' RT
, chiedendone l'integrale riforma.
[...]
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella esattoriale n. 071
20150075522236000. Lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo stata l'impugnato atto impositivo regolarmente notificato in data 18.12.2015, (cfr. all. n. 11 dell'atto di citazione dell'appellante), l'esattore ha censurato la ritenuta ammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21,
convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a SS
UU n. 26283 del 06.09.2022. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il aderendo alle doglianze e contestazioni Controparte_2
sollevate dall'appellante in ordine alla inammissibilità dell'impugnazione avverso un estratto di ruolo, stante la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c. Ha concluso, pertanto, come in atti con vittoria di spese e compensi di lite.
Benché regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 17.04.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione senza la concessione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di il quale, benché CP_1
regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a)
per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in
relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della
cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle … ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attore in primo grado e odierno appellato, CP_1
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) accoglie l'appello proposto da avverso la RT
sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 3111/2022 del 10.06.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
CP_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone