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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
2) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza nel procedimento n. 62-1/2025 anno r.g. p.u. promosso da
Parte_1 nei confronti di
CP_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata o, in subordine, della liquidazione giudiziale nei confronti di ; CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e rientri, per limiti dimensionali, tra i soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale, come emerge dal volume d'affari degli ultimi tre esercizi dichiarato ai fini IVA (esercizio 2024 euro 405.409; esercizio 2023 euro 817.062; esercizio 2022 euro 690.541); ritenuto che versi effettivamente in stato di CP_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la ricorrente è creditrice in forza di decreto ingiuntivo e atto di precetto per circa euro 11.000, credito di cui non è riuscita ad ottenere soddisfazione né spontaneamente né coattivamente, dato l'esito infruttuoso del pignoramento presso terzi tentato, avendo tre istituti di credito reso dichiarazione negativa. Lo stato di insolvenza appare confermato dall'emissione da parte del Tribunale di Padova negli ultimi tre anni di cinque decreti ingiuntivi, oltre a quello del ricorrente, per crediti di quasi euro 100.000. Lo stato di insolvenza appare ulteriormente corroborato dall'iscrizione a ruolo nei confronti del convenuto di un pignoramento mobiliare nel 2025, circostanza che denota il tentativo anche di altri creditori di procedere al recupero coattivo dei crediti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
2 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
residente in [...]
8/D, quale titolare della ditta con sede in Gazzo CP_1
(PD), Via Dello Sport n. 8/D, cod. fisc. C.F._1 avente ad oggetto l'attività di impresa edile;
nomina la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, cod. fisc. Persona_1
con studio in VIA REZZONICO, 6 - 35131 C.F._2
PADOVA (PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26.09.2025 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle
4 predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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