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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa TA lenzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa MA Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14716/2024, introdotta da
C.F. 1 con il patrocinio Parte 1 nato a [...] il [...] (c.f. dell'avv. MARONCELLI SABINA;
e CP 1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 2 , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTI MARIA CARMELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili.
Ragioni di fatto e di diritto
CP 1 premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da Parte 1 e allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Le parti riconoscono che tutti e quattro i figli nati dal loro matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autonomi e pertanto concordano circa la cessazione da ambo le parti dell'obbligo di mantenimento per gli stessi con la conseguenza che il
Sig. NZ FI cesserà di corrispondere alla Signora MA OP qualsivoglia somma per il mantenimento dei figlioli a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. Sempre sulla base del riconoscimento dell'indipendenza economica di tutti e 4 i figli, le parti concordano circa la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Signora
MA OP a decorrere dalla data di emissione della sentenza relativa al presente giudizio.
4. Le parti concordano che la Signora MA OP potrà comunque continuare ad abitare la casa familiare sino alla fine del mese di settembre 2026, scadenza entro la quale la riconsegnerà nelle mani del Sig. NZ FI libera da persone e cose.
5. Le parti, al fine di consentire alla Signora OP di godere di una casa di abitazione in proprietà esclusiva, concordano circa il riconoscimento da parte del Sig.
FI di una tantum a vantaggio della stessa rappresentata dalla cessione di 1/3 della proprietà dell'immobile di via dell'Aereoporto n. 145 posseduto per 2/3 dalla
Signora OP e per 1/3 dallo stesso FI e ad oggi locato a terzi oltre che dalla corresponsione alla Signora OP da parte del Sig. FI della somma di Euro 15.000,00 da versarsi in n. 15 rate mensili dell'importo di Euro 1.000,00 cadauna, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, la prima rata verrà versata alla sottoscrizione del ricorso congiunto. Quanto alla cessione della quota parte di 1/3 dell'immobile di Via dell'Aeroporto da parte del
Signor FI a favore della OP, essa sarà effettuata all'atto della vendita del detto immobile. In caso di mancata vendita, entro giorni 60 dal trasferimento della
Signora OP all'interno della stessa e comunque entro e non oltre la fine del mese di settembre 2026; resta altresì inteso che sino alla data cessione il Signor
FI continuerà a percepire la quota di I/3 del canone di locazione e a sopportane sempre in tale misura i rispettivi oneri;
resta altresì infine inteso che leeventuali spese notarili che dovessero essere sostenute per l'ipotesi di perfezionamentodi un attodicessionetra leparti saranno sostenute per 1/3dal Sig.
FI e per 2/3 dalla Signora OP.
6. Le parti reciprocamente si danno atto che i suddetti trasferimenti vengono concordati e sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare e nell'interesse dei figli in omaggio e con i benefici di quanto stabilito dall'art.
2.2 della
Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/2012 disciplinante proprio il trasferimento nell'ambito degli accordi di separazione o divorzio.
7. Il Signor FI sosterrà il 50% delle spese ordinarie ed il 70% delle spese straordinarie del cane di famiglia convivente con la Signora OP.
8. Le parti confermano di essere entrambi economicamente indipendenti e di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento dichiarando reciprocamente che con la sottoscrizione del presente atto non avranno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra oltre alle condizioni pattuite.
9. Spese compensate con rinuncia alla reciproca solidarietà degli Avvocati.
NZ Allaffitomo More Tope 1435
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/07/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14716/2024
R.G.A.C., così decide: -dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in SAPRI (SA) in data 20/07/1996 tra Parte 1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAPRI (SA) al
[...] e CP_1
n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa TA lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa TA lenzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa MA Vittoria Caprara Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14716/2024, introdotta da
C.F. 1 con il patrocinio Parte 1 nato a [...] il [...] (c.f. dell'avv. MARONCELLI SABINA;
e CP 1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 2 , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTI MARIA CARMELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili.
Ragioni di fatto e di diritto
CP 1 premesso di essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da Parte 1 e allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Le parti riconoscono che tutti e quattro i figli nati dal loro matrimonio sono maggiorenni ed economicamente autonomi e pertanto concordano circa la cessazione da ambo le parti dell'obbligo di mantenimento per gli stessi con la conseguenza che il
Sig. NZ FI cesserà di corrispondere alla Signora MA OP qualsivoglia somma per il mantenimento dei figlioli a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. Sempre sulla base del riconoscimento dell'indipendenza economica di tutti e 4 i figli, le parti concordano circa la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Signora
MA OP a decorrere dalla data di emissione della sentenza relativa al presente giudizio.
4. Le parti concordano che la Signora MA OP potrà comunque continuare ad abitare la casa familiare sino alla fine del mese di settembre 2026, scadenza entro la quale la riconsegnerà nelle mani del Sig. NZ FI libera da persone e cose.
5. Le parti, al fine di consentire alla Signora OP di godere di una casa di abitazione in proprietà esclusiva, concordano circa il riconoscimento da parte del Sig.
FI di una tantum a vantaggio della stessa rappresentata dalla cessione di 1/3 della proprietà dell'immobile di via dell'Aereoporto n. 145 posseduto per 2/3 dalla
Signora OP e per 1/3 dallo stesso FI e ad oggi locato a terzi oltre che dalla corresponsione alla Signora OP da parte del Sig. FI della somma di Euro 15.000,00 da versarsi in n. 15 rate mensili dell'importo di Euro 1.000,00 cadauna, da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, la prima rata verrà versata alla sottoscrizione del ricorso congiunto. Quanto alla cessione della quota parte di 1/3 dell'immobile di Via dell'Aeroporto da parte del
Signor FI a favore della OP, essa sarà effettuata all'atto della vendita del detto immobile. In caso di mancata vendita, entro giorni 60 dal trasferimento della
Signora OP all'interno della stessa e comunque entro e non oltre la fine del mese di settembre 2026; resta altresì inteso che sino alla data cessione il Signor
FI continuerà a percepire la quota di I/3 del canone di locazione e a sopportane sempre in tale misura i rispettivi oneri;
resta altresì infine inteso che leeventuali spese notarili che dovessero essere sostenute per l'ipotesi di perfezionamentodi un attodicessionetra leparti saranno sostenute per 1/3dal Sig.
FI e per 2/3 dalla Signora OP.
6. Le parti reciprocamente si danno atto che i suddetti trasferimenti vengono concordati e sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare e nell'interesse dei figli in omaggio e con i benefici di quanto stabilito dall'art.
2.2 della
Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/2012 disciplinante proprio il trasferimento nell'ambito degli accordi di separazione o divorzio.
7. Il Signor FI sosterrà il 50% delle spese ordinarie ed il 70% delle spese straordinarie del cane di famiglia convivente con la Signora OP.
8. Le parti confermano di essere entrambi economicamente indipendenti e di provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento dichiarando reciprocamente che con la sottoscrizione del presente atto non avranno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra oltre alle condizioni pattuite.
9. Spese compensate con rinuncia alla reciproca solidarietà degli Avvocati.
NZ Allaffitomo More Tope 1435
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/07/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14716/2024
R.G.A.C., così decide: -dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in SAPRI (SA) in data 20/07/1996 tra Parte 1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SAPRI (SA) al
[...] e CP_1
n. 12, Parte 2, Serie A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa TA lenzi