Decreto cautelare 15 aprile 2022
Ordinanza collegiale 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot n. -OMISSIS-, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Cuneo ha rigettato la domanda di emersione presentata, ai sensi dell’art 103, comma 1, d.l. 34/2020, in favore del ricorrente;
- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente, coordinato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- la società datrice di lavoro del ricorrente ha presentato in suo favore, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Con nota del -OMISSIS- lo Sportello unico per l’immigrazione di Cuneo ha comunicato al datore di lavoro istante, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza consistente nel parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro per la ravvisata insussistenza del requisito reddituale in capo allo stesso datore di lavoro.
Con nota recante la medesima data del -OMISSIS-, indirizzata al lavoratore ricorrente e dallo stesso ritirata in data 13 settembre 2021 (come risulta dalla sottoscrizione per ricevuta, doc. 4 resistente), lo Sportello unico per l’immigrazione di Cuneo ha comunicato che l’Ispettorato del lavoro di Cuneo aveva ravvisato un motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza in capo al datore di lavoro e che tale motivo ostativo era stato comunicato a quest’ultimo ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, lo Sportello unico per l’immigrazione ha respinto l’istanza di emersione.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 445 del 6 maggio 2022 questa Sezione ha disposto adempimenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. 729 dell’8 luglio 2022 questa Sezione, anche alla luce degli elementi istruttori acquisiti, ha respinto la domanda cautelare ritenendo non sussistente il requisito del fumus boni iuris .
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 per la mancata comunicazione allo stesso del preavviso di rigetto, che sarebbe stato notificato solamente al datore di lavoro.
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa risulta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha informato il ricorrente di avere provveduto a comunicare al datore di lavoro i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cfr. all. 4 resistente, deposito del 5.07.2022), sicché, anche se non è stato notificato il formale preavviso di rigetto al lavoratore ricorrente, quest’ultimo è stato messo a conoscenza della sussistenza di ragioni impeditive all’accoglimento dell’istanza relative al datore di lavoro e avrebbe potuto, tramite richiesta di accesso agli atti, ottenere copia del predetto preavviso ed esercitare le proprie facoltà partecipative.
Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ …le norme sulla partecipazione procedimentale non vanno applicate meccanicamente, dovendosi invece privilegiare – secondo consolidati principi qui pienamente condivisi – il raggiungimento sostanziale dello scopo partecipativo rispetto alle esigenze formalistiche ” (Cons. di Stato, sent. n. 4263/2018).
3. Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto non sussistente il requisito reddituale in capo al datore di lavoro.
Il motivo risulta infondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, decreto del Ministero dell’Interno del 27 maggio 2020, “ In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ”.
Il richiamato art. 30- bis , comma 8, d.p.r. n. 394/1999 prevede che “ Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza” .
Ciò premesso, nel caso di specie l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo, anche alla luce dei chiarimenti forniti in sede di istruttoria, risulta avere fatto corretta applicazione dei criteri normativi sopra esposti nell’ambito della discrezionalità tecnica allo stesso attribuita, posto che, sulla base dei dati riportati nella relazione depositata in giudizio in data 22 giugno 2022, come risultanti dalla documentazione alla stessa allegata, emerge un risultato economico negativo sottraendo al volume d’affari al netto degli acquisti il costo della manodopera preesistente in azienda e il reddito minimo per ciascun socio della società in accomanda semplice datrice di lavoro. Tale risultato negativo (non specificamente contestato dal ricorrente a seguito del deposito della relazione dell’ITL), secondo una valutazione che non presenta vizi di irragionevolezza o illogicità, non consente di ritenere congrua la capacità economica del datore di lavoro.
4. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il mancato rilascio da parte dell’Amministrazione resistente di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Anche tale motivo risulta infondato.
Nelle more del giudizio è stata sollevata, sotto diversi profili, con ordinanza del 14 novembre 2022 del Tar Marche e con ordinanza del 1° febbraio 2023 del Tar Umbria, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Marche e, con la sentenza n. 209/2023, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Umbria.
In particolare, secondo la Corte, “ Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare” (sentenza n. 209/2023, punto 6.2.1. della motivazione).
In applicazione di tali principi, deve pertanto ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso.
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Referendario
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.