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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 29/2025 R.G.P.U., promosso da
DI CATANIA, in persona del Sostituto Procuratore dott. Fabio Parte_1
Regolo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA (CT) VIA DEL VISCHIO 1 (Numero REA CT – 313810), in persona del suo legale rappresentante p.t., , nato a [...] il Controparte_2
17/09/1990 (Codice fiscale: ); C.F._1
RESISTENTE NON COSTITUITA visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, effettuata ai sensi del comma 8 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data 21/2/2025 per l'udienza dell'11/3/225, non avendo la cancelleria potuto provvedere all'invio della pec e poi in assenza dei presupposti per il comma 7 come da attestazione di cancelleria in atti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che nonostante rituale evocazione in giudizio, il debitore non è comparso all'udienza di convocazione ed è rimasto contumace;
rilevato che è stato instaurato il contradittorio con l'Autorità preposta alla vigilanza che nonha fatto pervenire osservazione alcuna;
rilevato che con il decreto collegiale del 3/4/2025 si evidenziava che “nel ricorso vengono postulati
1 crediti esattoriali per circa 900.000,00, di cui procedibili solo circa euro 100.000,00, laddove nelle informazioni acquisite in atti l'agente della riscossione ha attestato crediti procedibili per euro 996.675,90; rilevato che occorre chiarire la ragione di tale discrasia, influendo tale profilo sulla soglia sub art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, CCI, dovendo chiarirsi la ragione per cui alla Procura ella Repubblica l'agente della riscossione indica come “lavorabile” (v. allegato al ricorso) solo un credito di circa euro 100.000,00”), con la conseguenza che veniva fissata l'udienza del 29/4/2025 affinché parte ricorrente interloquisse al riguardo;
rilevato che nel verbale dell'udienza del 29/4/2025 si legge quanto segue:
“Oggi 29 aprile 2025, innanzi al dott. Fabio Letterio Ciraolo, è comparso per la Procura della Repubblica di Catania il Sostituto Procuratore dott. Fabio Regolo, il quale, in relazione al decreto collegiale del 3/4/2025, chiede che il Tribunale inviti l'agente della riscossione a chiarire il perché, a fronte di un debito residuo lordo di circa euro 914.000,00, per come comunicato alla Procura della Repubblica con nota datata 17/1/2025, venga indicato un “debito residuo netto lavorabile” per soli euro 110.000,00 circa, pur non emergendo dagli allegati e dalle informative acquisite dal Tribunale definizioni agevolate o rateizzazioni o sospensioni in corso. Chiede, altresì, che il Tribunale inviti l'agente della riscossione a chiarire se i debiti iscritti a ruolo indicati dall' nelle informative in atti CP_3 per euro 840.755,45 siano compresi o meno integralmente nel debito indicato dallo stesso agente della riscossione per i citati complessivi euro 914.000,00 circa. Il Giudice, ritenuto che occorre acquisire in atti i chiarimenti richiesti dal Pubblico Ministero, rinvia all'udienza del 20/5/2025, ore 9,00, mandando la cancelleria di comunicare il presente verbale all'agente della riscossione affinché renda i predetti chiarimenti con nota scritta da depositarsi entro il 16/5/2025”; rilevato che l'agente per la riscossione con la conseguente nota acquisita in atti l'8/5/2025 si è limitata ad affermare, per ciò che qui assume pregnanza, che “verificate le risultanze dei ruoli iscritti presso l'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia, la Ditta LAVORARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA CF: alla data odierna, risulta debitrice per iscrizioni a ruolo pari P.IVA_1
€.997.031,01”; ritenuto che, assumendo qui rilevanza i crediti scaduti ed esigibili, deve intendersi che, in tal modo,
l'agente della riscossione abbia confermato come interamente e immediatamente scaduti ed esigibili i crediti già indicati nella precedente nota inviata a questo Tribunale acquisita in atti il 10/2/2025, dalla quale si evince che i crediti ivi attestati per oltre euro 996.000,00, comprensivi di accessori, non sono (neanche in parte) sospesi o sottoposti a rateizzazioni o definizioni agevolate, nonostante quanto in precedenza potesse, di contro, inferirsi dalla precedente nota allegata al ricorso del Pubblico Ministero;
ritenuto che
il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e risulta avere svolto attività commerciale, per come evidenziato nell'annotazione di P.G. allegata al ricorso, ove viene evidenziato che la stessa nel 2010 ha conseguito ricavi per euro 197.964,00, ha debiti per crediti IVA e ha come oggetto sociale “attività di servizi indagini di mercato” (Calla Center); ritenuto che sussiste lo stato d'insolvenza, non essendo stata reperita l'impresa presso la sede a fronte della superiore rilevate sposizione debitoria;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII, oltre che quella sub art. 2, lett. d), n. 3, CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede in CATANIA (CT) VIA DEL VISCHIO 1 Controparte_1 P.IVA_1
(Numero REA CT – 313810), avente come suo legale rappresentante p.t., , nato a Controparte_2
LANDSHUT GERMANIA il 17/09/1990 (Codice fiscale: ); C.F._1
NOMINA
2 il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA
l'avv. VINCENZA BONAVIRI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024);
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE il giorno 28/10/2025, ore 11:50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
3 SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4
CCII.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel./est. dott. Alessandro Laurino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 29/2025 R.G.P.U., promosso da
DI CATANIA, in persona del Sostituto Procuratore dott. Fabio Parte_1
Regolo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA (CT) VIA DEL VISCHIO 1 (Numero REA CT – 313810), in persona del suo legale rappresentante p.t., , nato a [...] il Controparte_2
17/09/1990 (Codice fiscale: ); C.F._1
RESISTENTE NON COSTITUITA visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII, effettuata ai sensi del comma 8 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale in data 21/2/2025 per l'udienza dell'11/3/225, non avendo la cancelleria potuto provvedere all'invio della pec e poi in assenza dei presupposti per il comma 7 come da attestazione di cancelleria in atti;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che nonostante rituale evocazione in giudizio, il debitore non è comparso all'udienza di convocazione ed è rimasto contumace;
rilevato che è stato instaurato il contradittorio con l'Autorità preposta alla vigilanza che nonha fatto pervenire osservazione alcuna;
rilevato che con il decreto collegiale del 3/4/2025 si evidenziava che “nel ricorso vengono postulati
1 crediti esattoriali per circa 900.000,00, di cui procedibili solo circa euro 100.000,00, laddove nelle informazioni acquisite in atti l'agente della riscossione ha attestato crediti procedibili per euro 996.675,90; rilevato che occorre chiarire la ragione di tale discrasia, influendo tale profilo sulla soglia sub art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, CCI, dovendo chiarirsi la ragione per cui alla Procura ella Repubblica l'agente della riscossione indica come “lavorabile” (v. allegato al ricorso) solo un credito di circa euro 100.000,00”), con la conseguenza che veniva fissata l'udienza del 29/4/2025 affinché parte ricorrente interloquisse al riguardo;
rilevato che nel verbale dell'udienza del 29/4/2025 si legge quanto segue:
“Oggi 29 aprile 2025, innanzi al dott. Fabio Letterio Ciraolo, è comparso per la Procura della Repubblica di Catania il Sostituto Procuratore dott. Fabio Regolo, il quale, in relazione al decreto collegiale del 3/4/2025, chiede che il Tribunale inviti l'agente della riscossione a chiarire il perché, a fronte di un debito residuo lordo di circa euro 914.000,00, per come comunicato alla Procura della Repubblica con nota datata 17/1/2025, venga indicato un “debito residuo netto lavorabile” per soli euro 110.000,00 circa, pur non emergendo dagli allegati e dalle informative acquisite dal Tribunale definizioni agevolate o rateizzazioni o sospensioni in corso. Chiede, altresì, che il Tribunale inviti l'agente della riscossione a chiarire se i debiti iscritti a ruolo indicati dall' nelle informative in atti CP_3 per euro 840.755,45 siano compresi o meno integralmente nel debito indicato dallo stesso agente della riscossione per i citati complessivi euro 914.000,00 circa. Il Giudice, ritenuto che occorre acquisire in atti i chiarimenti richiesti dal Pubblico Ministero, rinvia all'udienza del 20/5/2025, ore 9,00, mandando la cancelleria di comunicare il presente verbale all'agente della riscossione affinché renda i predetti chiarimenti con nota scritta da depositarsi entro il 16/5/2025”; rilevato che l'agente per la riscossione con la conseguente nota acquisita in atti l'8/5/2025 si è limitata ad affermare, per ciò che qui assume pregnanza, che “verificate le risultanze dei ruoli iscritti presso l'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia, la Ditta LAVORARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA CF: alla data odierna, risulta debitrice per iscrizioni a ruolo pari P.IVA_1
€.997.031,01”; ritenuto che, assumendo qui rilevanza i crediti scaduti ed esigibili, deve intendersi che, in tal modo,
l'agente della riscossione abbia confermato come interamente e immediatamente scaduti ed esigibili i crediti già indicati nella precedente nota inviata a questo Tribunale acquisita in atti il 10/2/2025, dalla quale si evince che i crediti ivi attestati per oltre euro 996.000,00, comprensivi di accessori, non sono (neanche in parte) sospesi o sottoposti a rateizzazioni o definizioni agevolate, nonostante quanto in precedenza potesse, di contro, inferirsi dalla precedente nota allegata al ricorso del Pubblico Ministero;
ritenuto che
il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e risulta avere svolto attività commerciale, per come evidenziato nell'annotazione di P.G. allegata al ricorso, ove viene evidenziato che la stessa nel 2010 ha conseguito ricavi per euro 197.964,00, ha debiti per crediti IVA e ha come oggetto sociale “attività di servizi indagini di mercato” (Calla Center); ritenuto che sussiste lo stato d'insolvenza, non essendo stata reperita l'impresa presso la sede a fronte della superiore rilevate sposizione debitoria;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII, oltre che quella sub art. 2, lett. d), n. 3, CCI;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede in CATANIA (CT) VIA DEL VISCHIO 1 Controparte_1 P.IVA_1
(Numero REA CT – 313810), avente come suo legale rappresentante p.t., , nato a Controparte_2
LANDSHUT GERMANIA il 17/09/1990 (Codice fiscale: ); C.F._1
NOMINA
2 il dott. Ciraolo Fabio Letterio Giudice delegato per la procedura;
NOMINA
l'avv. VINCENZA BONAVIRI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024);
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE il giorno 28/10/2025, ore 11:50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
3 SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4
CCII.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Fabio Letterio Ciraolo Mariano Sciacca
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