Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 11792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11792 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02145/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2145 del 2022, proposto da
DI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ludovico Mazzarolli e Alvise Mazzarolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
1) della delibera n. -OMISSIS-, notificata il 23.12.2021, recante ordinanza-ingiunzione alla società DI srl per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3, allegato A) della delibera n. -OMISSIS-;
2) di ogni atto a questo presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ed in particolare dell'atto di contestazione di AGCOM n. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificato il 13.09.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il Co.re.com -OMISSIS-, nell’ambito della propria attività di competenza, con nota del 1 settembre 2021, ha segnalato all’AGCOM che sul canale -OMISSIS- era stata posta in essere una condotta potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 5-ter delibera -OMISSIS-.
In particolare, veniva riferito quanto segue in relazione ad una trasmissione andata in onda il 20 luglio 2021: « Oltre, infatti, alla costante presenza in sovrimpressione di numerazioni telefoniche a tariffazione aggiunta di tipo -OMISSIS-(tutte artificiosamente precedute da un prefisso -OMISSIS-), la conduttrice del programma in numerose occasioni (segnatamente alle ore 21:04, 21:05, 21:12, 21:16, 21:18, 21:20, 21:25, 21:27, 21:28, 21:30, 21:32, 21:40, 21:41, 21:45, 21:51, 22:04, 22:05, 22:06, 22:07, 22:10, 22:21, 22:30, 22:31, 22:41, 22:42, 22:51, 22:53, 22:54) ha invitato a voce gli spettatori ad ottenere il consulto anche ricorrendo proprio a tale modalità di contatto (per la quale afferma, alle ore 21.28, può essere necessario farsi “abilitare dalla vostra compagnia” e per la quale ricorda, alle ore 21:04, che dopo 15 minuti “cade la linea”).
Per quanto riguarda l’artificiosità del prefisso -OMISSIS-, si evidenzia che lo stesso, oltre ad avere un carattere di dimensioni ben inferiori al numero che inizia con l’-OMISSIS-(tanto da indurre lo spettatore a focalizzare la propria attenzione esclusivamente sulla tipica numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo), non è mai menzionato in alcuna delle circostanze in cui la conduttrice ha declamato a voce tale modalità di contatto. Di più: che si tratti di un prefisso posticcio, posizionato ad arte nell’intento di eludere il dettato normativo e quindi senza alcuna utilità concreta ed efficacia sostanziale è comprovato anche dalla stessa presentatrice la quale apertis verbis alle 21:41 ha precisato che “quando fate l’-OMISSIS- non dovete mettere lo -OMISSIS- perché non c’entra niente… voi dovete fare solo quel numero e non lo -OMISSIS-!” ».
I.1.1. L’AGCOM, condividendo la segnalazione, con nota CONT.-OMISSIS- dell’8 settembre 2021 (notificata il successivo 13 settembre) ha contestato alla DI S.r.l. (autrice del programma) la presunta violazione del citato art. 5-ter, commi 1 e 3, con invito a presentare eventuali giustificazioni, scritti difensivi e documenti, nonché eventuale motivata richiesta di audizione nel termine di trenta giorni.
I.1.1.1. La DI, a riscontro del predetto invito, ha evidenziato che:
- la trasmissione oggetto di contestazione sarebbe stata diffusa via internet in diretta, con la conseguenza che essa sarebbe impossibilitata a censurare e/o monitorare, in tempo reale, quanto veniva comunicato dal cliente, operante in un diverso studio rispetto alla sua sede;
- l’utilizzo del prefisso -OMISSIS-, corrispondente a Brescia, l’avrebbe garantita che si sarebbe trattato di un numero di “rete fissa”, perfettamente legittimo, di guisa che eventuali responsabilità potrebbero considerarsi sussistente sull’operatore finale, stante la sua impossibilità di impedire un utilizzo diverso, se non a posteriori.
I.1.1.2. L’AGCOM, con delibera n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2021 (notificata il successivo 23 dicmebre), ritenendo insufficienti le predette giustificazioni ad escludere la sussistenza dell’illecito, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € -OMISSIS-.
I.1.2. Con ricorso notificato il 18 febbraio 2022 e depositato il 1 marzo 2022, la DI ha impugnato in questa Sede il richiamato provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 5-ter del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera AGCOM n. -OMISSIS- e succ. mod.) »
- « 2. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ERRORE DI VALUTAZIONE IN ORDINE AI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO CHE CARATTERIZZANO LA FATTISPECIE »: con questo motivo e con il precedente, la ricorrente contesta la sussistenza della violazione ritenuta invece sussistente dall’AGCOM;
- « 3. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 51, comma 2, lett. a del D.Lgs. 31.7.2005, n. 177 e del comma 5 dello stesso art. 51) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ERRORE DI VALUTAZIONE IN ORDINE ALL’AMMONTARE DELLA SANZIONE APPLICABILE AL CASO CONCRETO »: parte ricorrente, in subordine, lamenta la mancata applicazione della riduzione della sanzione in applicazione della disposizione in rubrica.
I.2. L’AGCOM si è costituta in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, la Difesa erariale ha depositato una memoria con chi ha contestato la fondatezza dell’avverso gravame, chiedendone perciò il rigetto.
I.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, respingere.
II.2. I primi due motivi, che possono essere trattati per congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Difatti, in subiecta materia è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, ponendo l’art. 3 L. 689/1981 una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie (cfr., inter alias , T.A.R. Lazio, Sez. IV, 3 giugno 2025, n. 10766).
II.2.1. Parte ricorrente sostiene che la violazione contestata non potrebbe considerarsi integrata, per le ragioni che sono state così sintetizzate:
« a) la trasmissione è andata in onda in diretta in un orario notturno, dopo le 23, nel quale ogni contestazione non ha evidentemente alcun rilievo;
b) per quanto riguarda la trasmissione in differita, avvenuta nella fascia serale, questa è avvenuta con modalità che non possono in alcun modo essere imputate al DI srl, perché dipendono dal cliente che ha curato la messa in onda (oltre alla presenza di un problema tecnico […]);
c) il numero telefonico riportato in sovrimpressione nel filmato non è un numero telefonico con numerazione a sovrapprezzo per accedere ai servizi forniti, ma un numero di rete fissa con prefisso -OMISSIS- di Brescia;
d) quel che dice la conduttrice non può essere imputato alla società DI srl, poiché la società si è premurata di far apparire in sovrimpressione un numero di rete fissa, come d’altro canto è riportato anche nel provvedimento sanzionatorio laddove si scrive “sebbene sullo schermo appaia sempre il prefisso -OMISSIS- davanti al numero -OMISSIS-” » (pagg. 4-5 ricorso).
Tali assunti non sono suscettibili di condivisione.
II.2.2. In relazione a quanto affermato sub a), va richiamato quanto affermato in sede giurisprudenziale: « Ai sensi del comma 1 del[l’art. 5 ter della delibera n. -OMISSIS-], “fermo restando quanto previsto all’articolo 5bis, comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”.
Ai sensi del successivo comma 2, “le trasmissioni di cui al comma 1 non devono: a) trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti; b) evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”.
Ai sensi, infine, del comma 3 della medesima disposizione, “le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”.
Richiamato nei suesposti sensi il contesto normativo di riferimento, non può che rilevarsi come la condotta contestata determini una duplice violazione.
Il comma 1, come reso palese dal richiamato dato testuale non vieta le “trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili …” ma non consente che nell’ambito di dette trasmissioni si possa “mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo …”.
Il successivo comma 3, nel vietare la trasmissione “nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”, contrariamente a quanto pare affermare l’appellante, non pone un vincolo orario riferito alle citate sovrimpressioni (già vietate ai sensi del comma 1) ma alle trasmissioni di televendita in questione.
La violazione è, pertanto, duplice nel senso che la televendita viene trasmessa in fascia oraria protetta (in violazione del comma 3) con sovraimpressioni inducendo l’utente ad utilizzare le numerazioni a pagamento (in violazione del comma 1 seconda parte )» (Cons. Stato, Sez. VI, 7 dicembre 2022, n. 10705).
II.2.2.1. Dunque, le trasmissioni come quella per cui è causa:
- per un verso, non possono essere mandate in onda fra le ore 7:00 e le ore 23:00;
- per altro verso, non possono comunque contenere sovraimpressioni idonee a indurre l’utente ad utilizzare numerazioni a pagamento (d’altra parte, il divieto di tali sovraimpressioni, se dovesse intendersi limitato alla richiamata fascia oraria, non avrebbe alcuna autonoma portata precettiva, poiché nella fascia oraria in questione la trasmissione è comunque vietata).
La presenza delle richiamate sovrimpressioni sarebbe, dunque, di per sé sufficiente affinché risulti integrata la trasgressione.
II.2.3. Al riguardo, le deduzioni sub c) e d) non consentono di escludere la presenza di sovrimpressioni vietate.
II.2.3.1. Tali deduzioni non sono idonee a confutare quanto rilevato sul punto dal provvedimento impugnato, ossia che non è stata fornita alcuna prova in ordine al « come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; d’altro canto, se la stessa avesse operato opportune verifiche circa la legittimità della trasmissione fornita dal cliente, avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione contestata e pertanto la relativa responsabilità, conseguenza di un fatto evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato i dovuti controlli sulle trasmissioni mandate in onda. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un’ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l’obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato
rispetto dello stesso » (pag. 5 di tale provvedimento).
Emerge, infatti, con evidenza che la trasmissione, così come realizzata, avrebbe potuto risultare violativa (o quantomeno elusiva) del divieto di sovrimpressioni di cui al più volte citato art. 5-ter e non risulta in alcun modo che la ricorrente abbia tenuto ex ante (come invece, quale operatore professionale del settore, avrebbe dovuto) una condotta complessivamente idonea ad evitare che l’illecito potesse consumarsi.
II.2.4. Ancorché quanto precede risulti già sufficiente a ritenere che l’illecito sussista, è opportuno dare atto che neppure le argomentazioni difensive sub b) persuadono, in quanto sarebbe stato onere della ricorrente adottare le dovute cautele per assicurarsi che la trasmissione non andasse in onda in orario non consentito dalla normativa di settore di cui si è contestata e accertata la violazione: ciò non è stato provato e, anzi, neppure adeguatamente allegato tenuto conto, come condivisibilmente osservato dall’Avvocatura dello Stato, lo stesso ricorrente ammette che è « possibile (avviene con una certa frequenza) che si verifichino spostamenti d’orario di ora in ora o due ore in due ore » (pag. 6 ricorso), il che induce ad escludere che l’evento possa configurarsi come eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
II.3. Il terzo motivo è anch’esso infondato.
II.3.1. È opportuno premettere che l’art. 51, comma 5, d.lgs. 177/2005 (applicabile ratione temporis ), di cui parte ricorrente deduce la violazione, dispone che: « In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto » (peraltro anche l’art. 67, comma 5, d.lgs. 208/2021, attualmente vigente, del tutto analogamente prevede che: « In attesa che il Governo adotti uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto »).
II.3.2. Alla luce del tenore testuale del motivo, parte ricorrente sembrerebbe ritenere che la disposizione si applichi in via generalizzata a tutti i soggetti che commettano le violazioni ivi contemplate.
È dirimente osservare, in senso contrario, che l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione è testualmente limitato agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale .
Dato che la violazione contestata è consistita nella « trasmissione in data 20 luglio 2021 tra le ore 21:00 e le ore 22:04 circa, di un programma di televendita di servizi di cartomanzia e similari da parte del servizio media audiovisivo “Tele Moda” operante in ambito nazionale sul canale LCN 168 » (pag. 2 provvedimento impugnato) e che, oltretutto, la stessa ricorrente esordisce affermando di essere « autorizzata a svolgere in ambito nazionale l’attività relativa al servizio di media audiovisiva “Tele Moda” sul LCN 168 » (pag. 2 ricorso), emerge con evidenza che la disposizione in questione non è applicabile al caso di specie.
II.3.2.1. Va anche rilevato che il diverso provvedimento sanzionatorio, invocato dalla ricorrente a sostegno del motivo, fa riferimento ad una violazione commessa « nel corso della trasmissione della programmazione televisiva trasmessa nei giorni 4, 7 e 8 gennaio 2020 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale La 8 » (doc. 4 prodotto dalla ricorrente, pag. 2): in tal caso la riduzione della sanzione è stata correttamente applicata dall’AGCOM.
Altrettanto correttamente, nella fattispecie in esame non è stata per contro applicata.
II.4. Il ricorso va dunque respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’AGCOM, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO