Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 26/05/2023, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 00809/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Di Salvatore, Michele Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Delvino, Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
nei confronti
Comune di Mattinata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
CHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:
a) dell'atto prot. n. 1783 del 20.2.2020, con il quale il Soprintendente ad interim per le Provincie di BAT e Foggia ha comunicato l'archiviazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento per l'intero anno delle strutture connesse alla balneazione poste a servizio dell'attività commerciale “Ristorante Pizzeria -OMISSIS-”, sita su area demaniale nel Comune di Mattinata;
b) della nota prot. n. 12387 del 19.3.2020, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente della RO di Foggia, nella sola parte in cui si afferma la carenza di competenza in capo alla Commissione Paesaggistica ROle a formulare la proposta di provvedimento;
c) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra e nei limiti dell'interesse della soc. odierna ricorrente:
1) la “Relazione tecnica illustrativa” a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente della RO di Foggia, ove ritenuta lesiva;
2) il parere reso dalla Commissione Paesaggistica ROle nella seduta del 12.2.2020, successivamente conosciuto;
3) la nota prot. n. 6371 del 12.2.2020 del Settore Assetto del Territorio e Ambiente della RO di Foggia, ove lesiva, ancorché non conosciuta nel suo contenuto.
CHIESTO CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI DALLA RICORRENTE IL 4.11.2020:
a) dell'atto prot. n. 39739 del 22.9.2020, con il quale la RO di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente ha comunicato di non essere competente a “esprimersi in ordine alla possibilità di differire il termine fissato per lo smontaggio dei manufatti in oggetto”, disponendo, nel contempo, l'archiviazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
b) della nota acquisita al protocollo generale della RO di Foggia n. 35798 del 27.8.2020, ancorché non conosciuta, qualora ritenuta lesiva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della RO di Foggia; della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10.5.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima del comune di Mattinata n. 008/08 per l’occupazione di un’area demaniale marittima (in catasto al foglio 30 particella n. 51) per la conduzione di attività balneare, con annessi servizi di “bar e pizzeria”, ambisce ad ottenere, dalla provincia di Foggia, l’autorizzazione paesaggistica per eliminare, nei titoli abilitativi (edilizio e paesaggistico, entrambi a carattere stagionale), la prescrizione che le impone di smontare i manufatti a servizio dell’attività da novembre ad aprile di ogni anno, mantenendoli in modo permanente (per se con perduranti caratteristiche di amovibilità).
In questa sede impugna (con il ricorso per motivi aggiunti) la nota provinciale prot. n. 39739 del 22.9.2020, con la quale la RO di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente ha comunicato di non essere competente a “esprimersi in ordine alla possibilità di differire il termine fissato per lo smontaggio dei manufatti in oggetto”, disponendo, nel contempo, l'archiviazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Con il ricorso principale impugna gli atti che l’hanno preceduta.
In breve è avvenuto che:
-con atto prot. n. 1174 del 30.7.2009, il comune di Mattinata rilasciò alla odierna ricorrente l’autorizzazione paesaggistica (che precisa essere stata governata dall’art. 159 D.lgs. n. 42/2004), per la riqualificazione, strutturale e funzionale, del compendio preesistente balneare, poi assentita, sotto il profilo edilizio, con successivo permesso di costruire (PdC) n. 25 del 23.4.2010;
-attesa la stagionalità della struttura, la odierna ricorrente, con istanza datata 13.1.2020 (originata dall’intenzione di superare le ragioni dell’atto prot. n. 014044 del 2.12.2019, con cui era stata invitata a sgomberare l’area nei mesi da novembre ad aprile, in ragione della stagionalità delle autorizzazioni), ha chiesto alla provincia di Foggia l’autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 D.Lgs. n.42/2004 per il “mantenimento annuale delle strutture a servizio dell'attività commerciale”;
-con nota prot. n.7014 del 17.2.2020, la RO trasmise alla Soprintendenza competente per il relativo parere, la propria relazione tecnica illustrativa ex art. 146 comma 7 D.Lgs. n. 42/2004, rappresentando quanto segue: “ Considerato che l’istanza presentata assume valore di assoluta singolarità in quanto non richiede valutazioni circa eventuali nuovi interventi ma è semplicemente rivolta a rimuovere la prescrizione relativa alla “stagionalità” dell’impianto imposta nell’Aut. Paesaggistica 1174 del 30/07/2009 e recepita senza rilievi dalla Soprintendenza con nota Prot. n. 9709 del 18/12/2009;
Considerato che lo stesso Comune di Mattinata con nota 14044 del 02/12/2019 ha intimato alla IT di “lasciare libera da ogni opera l’area in concessione nel periodo novembre-aprile pena la revoca della concessione demaniale”;
Considerato che l’Art. 45 Prescrizioni per i “Territori costieri” e i “Territori contermini ai laghi” co. 3 lett. b) delle NTA del PPTR ritiene ammissibili:
la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;
La Commissione Paesaggistica ritiene non sussistano le condizioni per non confermare le precedenti prescrizioni già imposte dal Comune e dalla Soprintendenza in quanto conformi a quanto previsto dall’art. 45 co.3 lett. b3 sopra citato.
Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si conferma la prescrizione circa il requisito della amovibilità della struttura in oggetto ”;
-con nota prot. 1783 del 20.2.2020 (impugnata con il ricorso principale), la Soprintendenza–ritenendo che la RO avesse evidenziato “la non ammissibilità dell'intervento richiesto per contrasto con l'art. 45 comma 3 lett. b3) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.P.T.R. ”, comunicò “ l'archiviazione della pratica in oggetto atteso che, stante il rilevato contrasto con le prescrizioni paesaggistiche del citato PPTR spetta al RUP paesaggistico della RO di Foggia, ai sensi dell’art. 143, comma 9, del Dlgs n. 42/2004, concludere negativamente il procedimento autorizzatorio, senza inviare la proposta di provvedimento alla Soprintendenza ”;
-con nota prot. 2020/0012387 del 19.3.2020 (impugnata con il ricorso principale), la provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, riscontrò le determinazioni della Soprintendenza comunicando: “ Si chiarisce che il parere della Commissione Paesaggistica non ha rilevato contrasti con il P.P.T.R. ma ha semmai sottolineato la necessità che l’impianto in oggetto conservi il requisito della amovibilità.
In relazione alla stagionalità, e alla relativa prescrizione imposta, come già sottolineato nella nota n. 6371 prima dal Comune e poi confermata dalla Soprintendenza con atti successivi, si ribadisce che la Commissione ha ritenuto di non avere competenza circa la conferma o meno della predetta prescrizione ”;
-con successivo atto prot. n. 39739 del 22.9.2020 (impugnato con il ricorso per motivi aggiunti), la RO di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente ha, infine, comunicato di non essere competente a “esprimersi in ordine alla possibilità di differire il termine fissato per lo smontaggio dei manufatti in oggetto”, disponendo, nel contempo, l’archiviazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Contro tali atti insorge la società ricorrente contestando, in primo luogo, con il ricorso principale:
-la nota della Soprintendenza prot. n.1783 del 20.2.2020, censurata con il primo motivo di ricorso, per eccesso di potere per travisamento. La società assume che la Soprintendenza avrebbe fondato la propria determinazione di archiviare la pratica per il parere da rendersi in seno al procedimento di autorizzazione paesaggistica richiesta con istanza del 13.1.2020, male interpretando la relazione illustrativa della RO (trasmessa con nota prot. n.7014 del 17.2.2020): l’ente territoriale, infatti, non avrebbe evidenziato alcun contrasto della richiesta con il P.P.T.R., limitandosi a proporre e richiedere che permanesse il carattere di amovibilità (ma non di temporaneità) delle strutture, senza opporsi al loro mantenimento permanente. Di tanto – e dell’esatta portata della relazione- si trarrebbe piena conferma dalla successiva comunicazione della RO del 19.3.2020, con cui l’ente ha chiarito l’assenza di rilevati contrasti con le prescrizioni di piano;
-la nota prot. 2020/0012387 del 19.3.2020 della RO, nella parte in cui ha declinato ogni suo potere di esprimersi paesaggisticamente in ordine alla stagionalità (di fatto declinando la decisione sull’istanza del 13.1.2020 che solo a ciò era rivolta). La RO, infatti, in virtù del disposto dell’art. 146 cit. (che assegna alla Regione la competenza ad adottare l’autorizzazione paesaggistica) e della DGR n. 931 del 21.5.2019, sarebbe ormai competente a tali fini:
la DGR citata (che, tuttavia, non viene prodotta in atti) ha, infatti, revocato la delega in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7 co. 3 L.R. n. 20 del 7.10.2009 attribuita al Comune di Mattinata, “sicché, in base alla richiamata norma regionale, le funzioni in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana ” (la circostanza non è contestata).
Con ricorso per motivi aggiunti viene, poi, impugnata la successiva nota prot. n. 39739 del 22.9.2020 con cui la RO ha definitivamente declinato la propria competenza ad esprimersi sulla stagionalità, disponendo, nel contempo, l’archiviazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Tale determinazione viene censurata per i medesimi motivi: in quanto contraria alla normativa di settore per come sopra delineata (art. 7 L.R. Puglia n.20/2009; art. 146 D.Lgs. n.42/2004), in considerazione della invocata competenza provinciale a definire le istanze paesaggistiche.
Si deduce, poi, con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, che tale definitivo diniego poggerebbe su di un erroneo presupposto e violerebbe le prescrizioni di cui all’art. 17 bis, L. n. 241/1990: in tesi di parte ricorrente, ricevuti chiarimenti del 19.3.2020 (mai riscontrati), la Soprintendenza avrebbe, con la propria inerzia, determinato un silente assenso alla posizione della RO, sicchè, questa avrebbe dovuto ritenere per acquisito il parere favorevole dell’autorità statale, escludendo ogni ragione ostativa al rilascio del titolo autorizzatorio.
Nella resistenza solo formale della RO e della Soprintendenza che non hanno inteso produrre memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10.5.2023.
I ricorsi sono fondati per come di seguito precisato.
Va, in primo luogo, premesso che circa l’esatta portata (stagionale) dei titoli edilizio (PdC n.25/2010) e paesaggisitico (aut. n.1174/2009) il Collegio rimanda alla decisione sul ricorso n.1609/2019, deciso in pari data, che ne ha confermato la natura stagionale.
Tanto chiarito, in primo luogo, va annullata la determinazione della Soprintendenza basata su di un evidente travisamento della relazione tecnico illustrativa della RO.
Come ben chiarito anche dalla successiva nota del 19.3.2020, nessun contrasto con il P.P.T.R. è emerso in sede di valutazione preliminare da parte della RO che, anzi, ha, in sostanza, rappresentato che l’unico requisito necessario per la compatibilità paesaggistica delle opere è la loro amovibilità (che, peraltro, deve ritenersi sussistente e non posta in discussione, allo stato degli atti).
Nonostante la successiva sollecitazione del 19.3.2020, la Soprintendenza non ha inteso rimuovere in autotutela le proprie determinazioni.
La conclamata erroneità per travisamento delle conclusioni provinciali consente di non soffermarsi oltre sulla necessità che, invece, l’Amministrazione statale pronunci il proprio parere in ordine alla compatibilità paesaggistica delle opere già realizzate ed autorizzate (ed ammesse ex aut. paes. n.1174/2009, proprio perché amovibili), concentrando la propria attenzione sulla circostanza che di esse si chiede (solo) la possibilità di mantenimento per tutto l’anno e ferma restando la caratteristica di amovibilità.
Laddove, invece, la Soprintendenza dovesse ritenere che le opere sono incompatibili con l’assetto paesaggistico perché in realtà non amovibili, non potrà che concludersi, allora, che per esse difetta un requisito imprescindibile anche ai fini stagionali e, pertanto, l’autorizzazione paesaggistica già concessa non potrà che venire dichiarata decaduta.
Quanto alle determinazioni provinciali vale quanto segue.
La RO ha “declinato” la definizione dell’istanza sul presupposto della propria “incompetenza” ad esprimersi in ordine alla possibilità di differire il termine fissato per lo smontaggio dei manufatti in oggetto.
L’assunto è erroneo.
Deve premettersi che la competenza paesaggistica non è affatto contestata dalla RO che, dunque, non assume esservi altro ente a ciò deputato.
Ciò che invece, la RO intende sostenere è che, essendo stati i titoli autorizzatori ed edilizi adottati da altro ente (il comune di Mattinata, peraltro, nelle more divenuto incompetente sotto il profilo paesaggistico), è a tale ente che va rimessa la relativa decisione.
Tale assunto, in realtà, non tiene conto della distinzione funzionale e ontologica tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: provvedimenti che, com’è noto, operano ciascuno nel proprio ambito, concorrendo alla disciplina dell’assetto del territorio.
In buona sostanza, se è indubitabile che in presenza di un PdC stagionale, la società titolare dello stesso dovrà munirsi di un nuovo titolo edilizio per mantenere le opere per tutto l’anno, tale titolo (edilizio), in base alla normativa di settore (art. 146, co 4 D. Lgs. n 42/2004), non può che essere preceduto dalla prescritta autorizzazione paesaggistica (di competenza provinciale), indispensabile per poter ottenere gli atti di assenso edilizio (di competenza comunale).
Conclusivamente la RO doveva (e dovrà, in sede di riedizione del potere sull’istanza presentata) pronunciarsi sulla compatibilità, a limitati fini paesaggistici, del mantenimento delle opere, immutate nella loro consistenza (purchè venga mantenuto il loro carattere di amovibilità), per l’intera durata annuale, tenendo, altresì conto dei principi desumibili dalla legislazione regionale (v. art. 8, co 5 L.R. 17/2015) che, seppur non cogenti, sono ispiratori della disciplina della materia.
A fini conformativi dell’operato delle parti e per evitare futuro contenzioso, va ribadito che:
-le determinazioni della RO (precedute dal parere della Soprintendenza sul precipuo aspetto evidenziato in parte motiva) sono limitate all’ambito paesaggistico e non esauriscono i titoli di cui dovrà munirsi la ricorrente per mantenere per l’intero anno la struttura, occorrendo a tal fine anche un titolo idoneo a superare le prescrizioni di stagionalità di cui al PdC n.25/2010;
-restano ferme le necessarie verifiche che gli enti sono facultati ad operare per verificare il fondamentale requisito della effettiva amovibilità delle strutture.
Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al giudizio del Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 3.000,00 omnicomprensivi, oltre accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10.5.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO