Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3357 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra Parte_1
[...]
Avv. COLLA' RUVOLO MASSIMO
e
CP_1
Avv. CAMAIONI ALDO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza del Tribunale di Roma n.1901 del 2020 che ha stabilito quanto segue “
1. La ha Controparte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14605/2016 emesso in favore di per la somma di € 423.167,30 a titolo di Parte_1 restituzione delle somme erogate giusta contratto di finanziamento agevolato del 28.4.2005 e coevo ma separato atto di concessione delle agevolazioni di cui al DM 250/04 del 16.7.2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di attuazione del D.Lgs. n. 185/2000. L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale adito per essere competente il Tribunale di Messina. Nel merito ha negato che l'atto di diffida ad adempiere e l'atto di revoca dei benefici di legge, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, le fossero mai stati notificati, nonostante gli artt. 16.4 del contratto di finanziamento
2. L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata in quanto Roma è il luogo di conclusione dei entrambi i contratti. In Roma infatti è stata ricevuta l'accettazione della proposta del contratto di concessione delle agevolazioni e in Roma è stato redatto l'atto notarile del contratto di finanziamento agevolato. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c. la competenza territoriale si radica presso il Tribunale di Roma.
3. Nel merito però risulta fondata la contestazione della mancata ricezione dell'atto di diffida ad adempiere del 20.4.2015 e della revoca delle agevolazioni del 1.3.2016. Parte opposta ha rivendicato la validità delle notifiche effettuate, in base alle risultanze della visura camerale in atti, in quanto la diffida ad adempiere era stata indirizzata sia presso la sede legale della società che presso l'abitazione del legale rappresentante e la revoca pure era stata indirizzata presso quest'ultima abitazione. Presso la sede legale si era perfezionata la compiuta giacenza, mentre presso l'abitazione del legale rappresentante gli atti erano stati ricevuti uno dalla madre e uno dal fratello.
pag. 2/6 La residenza apparente del legale rappresentante della società opposta, ai sensi dell'art. 2383, comma 4 c.c., richiamato dall'art. 2475 c.c. e dell'art. 2193 c.c. sarebbe opponibile ai terzi, anche in caso di mutamento della residenza anagrafica. Tuttavia la notifica alla società della diffida ad adempiere e dell'atto di revoca avrebbe dovuto essere eseguita secondo le modalità previste dall'art. 16.4 del contratto di finanziamento e degli artt. 20.5. e 20.6 del contratto di concessione delle agevolazioni. In tali clausole si fa riferimento alla necessità di effettuare le predette comunicazioni presso il domicilio eletto dalla società nel contratto, ossia la sede della società di
Via Lanterna, Torre Faro in Messina, e pertanto non è valida la notifica dei predetti atti presso il domicilio del legale rappresentante. Difatti negli artt. 22 di entrambi i contratti il domicilio presso la sede legale della società in via Lanterna, Torre Faro in Messina è stato eletto anche ai fini dell'art. 141 c.p.c. e cioè quale luogo ove effettuare in via esclusiva le notificazioni. Pertanto gli importi richiesti, in quanto fondati sulla revoca del finanziamento, non sono esigibili e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura solo documentale della istruttoria e della conseguente semplicità della fase conclusionale.
P.Q.M.
1) In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 14605/2016 ; 2) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente, con distrazione in favore dell'Avv. Aldo Camaioni, delle spese di lite che liquida in € 16.000,00 per compensi ed € 634,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. “. L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Appare opportuna la pronuncia su alcune questioni preliminari. Con racc. A/R del 20/04/2015 indirizzata alla società Controparte_1 presso il domicilio eletto, restituita al mittente per compiuta giacenza e pag. 3/6 successivamente e precisamente in data 22.06.2015 con racc.ta A/R indirizzata a legale rapp.te della presso il Persona_1 CP_1 suo domicilio, recapitata in data 22.06.2015 con firma di ricezione della persona dichiaratasi la madre, l'Agenzia ha inviato una Parte_1 diffida ad adempiere fissando il termine di 30 giorni, pena le maggiori azioni previste dalla normativa di riferimento e dalla contrattualistica. provvedeva, poi, a notificare il provvedimento di revoca Parte_1 alla società beneficiaria con racc. A/R del 01.03.2016, recapitata in data 07.03.2016, richiedendo il pagamento del credito vantato pari ad Euro 423.167,30 così suddivisi: 1) € 154.486,00 oltre interessi maturati pari ad € 18.208,44 per restituzione fondo perduto c/ investimenti, 2) € 140.476,71 per restituzione rate di mutuo agevolato oltre interessi maturati pari ad € 81.063,78, 3) € 33.722,68 per pagamento contributo c/gestione 1° anno oltre interessi maturati pari ad € 3.077,58. Orbene, il giudice di prime cure ha ritenuto che la raccomandata inviata presso il domicilio del legale rappresentante non potesse produrre la conoscenza dell'atto in capo alla persona giuridica da esso rappresentata in quanto nel contratto vi era una clausola che prevedeva l'elezione del domicilio in Via Lanterna, Torrefaro in Messina “e pertanto non è valida la notifica dei predetti atti presso il domicilio del legale rappresentante.”. La decisione del Tribunale è errata poichè la presenza in contratto di una clausola di elezione di domicilio non esclude che le notifiche possano eseguirsi presso indirizzi differenti. La Suprema Corte ha stabilito che “L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).” (Cass. 28513 del 2023). Dal contratto per cui è causa non emerge in alcun modo che l'elezione di domicilio abbia carattere esclusivo e obbligatorio. Come risulta dagli atti, nel caso in esame la diffida ad adempiere è stata notificata per compiuta giacenza presso la sede sociale della CP_1 mentre presso l'abitazione del legale rappresentante è stata ricevuta dalla pag. 4/6 madre. poi, ha notificato la revoca dei finanziamenti solo Parte_1 all'indirizzo di residenza del legale rappresentante. Cionondimeno deve osservarsi, come fa l'appellante, che la mancata notifica della revoca al beneficiario dei finanziamenti non rappresenta un vizio del procedimento tale da comportare l'invalidità dell'intero processo di recupero coattivo delle somme concesse. La comunicazione della revoca dei finanziamenti, infatti, non è un atto discrezionale di ma è un atto dovuto al ricorrere di alcuni Parte_1 presupposti di legge che configurano causa di risoluzione di diritto del contratto di finanziamento. Ne consegue che la dichiarazione di revoca dei finanziamenti deve essere inquadrata nel novero degli atti ricognitivi e dichiarativi di eventi già verificatesi e, pertanto, aventi natura non recettizia. La revoca, dunque, non interviene in base a una valutazione discrezionale di ma è un fatto giuridico che si manifesta ex lege al Parte_1 verificarsi di talune circostanze espressamente previste dalla legge stessa e sulle quali ha potere di ispezione e controllo, essendo la Parte_1 diretta interessata nell'erogazione delle agevolazioni statali (cfr. Cass. SS.UU. 1946 del 2024). Da qui l'erroneità della sentenza impugnata nella quale il giudice ha deciso di revocare l'opposto decreto ingiuntivo sulla base di asseriti vizi della notificazione del provvedimento di revoca, senza valutare il merito della controversia. Va sgombrato il campo, altresì, da ogni sospetto di vessatorietà giacchè la disciplina invocata dall'odierna appellata non è applicabile ai finanziamenti pubblici come quello in esame. Sicchè non pare revocabile in dubbio che sia dovuta, comunque, una pronuncia sulla pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'odierna appellante.
Purtuttavia, poiché non è in atti la comparsa di costituzione in primo grado di ove la parte asserisce di avere esplicitato il conteggio Parte_1 di quanto asseritamente dovutole, si pone la necessità di acquisirla e di valutare all'esito dell'esame di questa l'opportunità di disporre ctu. Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara rituale la notifica della diffida e della revoca di cui in parte motiva e, comunque, l'irrilevanza di queste ai fini del decidere sulla pretesa creditoria dell'appellante.
pag. 5/6 Dispone per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.2.2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 6/6