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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.303/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado introdotta con ricorso depositato in data 03.09.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1
e (appellati), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
n°50/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.09.2024, la Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è
[...]
stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata sulla pensione di vecchiaia in godimento da e con condanna della a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
ricalcolare il trattamento pensionistico ed a restituire le somme indebitamente trattenute entro i limiti della prescrizione decennale, oltre accessori come per legge.
A fondamento del gravame la appellante, premessa una ricostruzione dei fatti di causa e della Pt_1
cornice complessiva in cui si inserisce la fattispecie de qua, ha censurato la sentenza impugnata: A) eccependone la nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni in contrasto tra loro;
B) nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto CP_3
1 normativo;
C) nella parte in cui ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla;
D) CP_3
nella parte in cui ha ritenuto la natura decennale del termine di prescrizione, in violazione dell'art.2948
Cod. civ..
Ha quindi concluso come segue: “dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero, riformare la stessa e conseguentemente rigettare le domande formulate nei ricorsi introduttivi dal dott. CP_2
e dal dott. .In subordine, riformare la sentenza impugnata dichiarando in ogni
[...] Controparte_1 caso accolta l'eccezione di prescrizione nel termine quinquennale (dal 13.2.2019) ovvero, nel termine decennale (dal 13.2.2014) a decorrere dalla notifica dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado
(13.2.2024).Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Gli appellati e si sono costituiti in giudizio ed hanno Controparte_1 Controparte_2 resistito all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni in contrasto tra loro.
Il motivo non è fondato, atteso che la sentenza impugnata ricostruisce in modo chiaro e completo (sia pur con qualche refuso) la ratio decidendi seguita dal primo giudice, dando conto in modo esaustivo delle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad assumere le statuizioni prese.
Ad ogni buon conto, il motivo è privo di un concreto rilievo pratico, atteso che l'eventuale “nullità della sentenza impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni in contrasto tra loro” non rientra tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice (art.354 c.p.c.), per cui il Collegio dovrebbe comunque procedere alla disamina del merito dei motivi di gravame proposti e delle questioni sottese.
***
2.- Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, suscettibili di esame congiunto, siccome involgenti questioni connesse, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel merito, ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata dalla
[...]
sulla pensione di vecchiaia in godimento agli Parte_1
appellati.
I motivi non sono fondati.
Questo Collegio non ha infatti motivo di discostarsi dall'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale
2 debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass.,
Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art.23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone “come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n. 32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021;
3 Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn.
29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016).
Tali conclusioni risultano successivamente confermate dalla Suprema Corte in plurime decisioni intervenute nel tempo, in cui si è ribadito costantemente che sono illegittime le trattenute, a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel
"genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav.,
09/01/2025, n.542; Cass.Civ., sez. lav., 28/08/2024, n.23257; Cass.Civ., sez. lav., 25/07/2024, n.20684;
Cass.Civ., sez. lav., 07/02/2023, n.3683).
Ne deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della convenuta 1.1.2004 e Pt_1 dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, nonché delle deliberazioni Pt_1 dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, 27.6.2013 e 29.11.2017 nella parte in cui Pt_1
impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla convenuta sui ratei pensionistici erogati al Pt_1
ricorrente, per il periodo per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i motivi in disamina vanno dunque respinti.
***
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dagli appellati fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v.
Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav., 25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70
(secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle
4 prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav.,
n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso.
***
4.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in complessivi
€.4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. , con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 6 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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