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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.31002/2024 R.G
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, con Parte_1 sede legale in Roma, Via Piemonte 39/A, in persona del Legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Lauro ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma via L.G. Faravelli 22 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Roma-CENTRO, in persona del Direttore Regionale pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso l'Avv. Massimo Guiducci che lo rappresenta e difende in virtu' di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 01.08.2024, rep. n.93118). Per_1
RESISTENTE
E
L' , già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Direttore p.t. Dott. elettivamente
[...] Controparte_4 domiciliato per la carica presso la propria sede, sita in via Sabotino n.1, 01100
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalla CP_2
Dott.ssa , dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Controparte_5 CP_6
, funzionarie in servizio presso il predetto , giusta delega a CP_7 CP_8 margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta l'inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n.202400027 del 22.07.2024 nella parte in cui attribuisce un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” e per l'effetto dichiara l'infondatezza delle pretese creditorie dell' conseguenti a detto CP_1 accertamento . Condanna l' al pagamento delle spese in favore di parte opponente che si CP_1 liquidano in €12.228,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e l' Controparte_2
.
[...]
Roma, 13.3.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19.8.2024 la
[...]
conveniva in giudizio davanti Parte_1 al giudice del lavoro di Roma l' e l' di CP_1 Controparte_2
avanzando le seguenti conclusioni: “disporre l'annullamento del verbale CP_2 unico di accertamento e notificazione n. 202400027 del 22.07.2024 nella sua interezza ovvero, quantomeno, la riforma dello stesso nella parte in cui viene attribuita un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” e, in particolare, in relazione alla PAT 90687504 viene disposto che la riclassificazione dalla voce di rischio 8100 alla voce di rischio 8320 debba decorrere dalla data del 1.1.2019 con conseguente possibile richiesta da parte dell' dei premi pregressi. Vinte le spese e competenze del giudizio” CP_1
Deduceva la ricorrente che in data 22.7.2024 era stato notificato alla società Great Lengths Società Per Azioni il verbale unico di Controparte_9
Accertamento e Notificazione n. 202400027 del 22.7.2024 con il quale veniva in particolare stabilito che l' di competenza avrebbe provveduto a: CP_1
“rettificare l'inquadramento aziendale della PAT 90687504 da terziario ad industria dalla decorrenza;
riclassificare l'attività aziendale assicurata sempre nella PAT 90687504 dalla voce di rischio '8100' alla voce di rischio '8320' a far data dal 01.01.2019 mantenendo tutte le retribuzioni dichiarate anche nella nuova voce di rischio”. Contestava la legittimità di tale provvedimento in quanto in violazione di previsioni di Legge nonché in contrasto con il recente ed ormai univoco orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Precisava che in data 2.8.2024 aveva inviato un formale atto di opposizione ai seguenti indirizzi Pec: Email_1
t e che Email_2 Email_3
l' aveva in data 9.8.2024 riscontrato tale opposizione precisando che : CP_1
“Buongiorno, con riferimento alla Pec sottostante si comunica che si stanno approntando i necessari e sufficienti approfondimenti utili per, stabilmente, chiarire la posizione. Considerato il periodo feriale, saremo in grado di formulare compiuto riscontro a quanto da voi inviatoci non prima del 15/09 p.v.; prima della quale data invitiamo a non avviare qualsiasi tipo di contenzioso relativo alla posizione in oggetto. Si fa presente inoltre che il Verbale non è stato ancora liquidato proprio perché necessitanti i richiamati approfondimenti. Confidando nella reciproca volontà di comporre la posizione emarginata si inviano cordiali saluti.” . Precisava di aver risposto alla missiva con missiva del seguente tenore: CP_1 dell'11.8.2024: “Buonasera, Vi ringraziamo del celere riscontro e con la presente ci teniamo anzitutto a confermare la reciproca volontà di comporre bonariamente la vicenda di cui in oggetto. Purtroppo, seppur comprendendo la Vostra richiesta considerato il “periodo feriale”, essendo stato il verbale unico di accertamento da Voi notificato in data 22.7.2024, in via del tutto cautelativa ed al mero fine di evitare l'incorrere di ipotetiche decadenze, in assenza di un riscontro positivo alle nostre richieste, in data 19.8.2024 saremo costretti a procedere giudizialmente. A tal proposito, per massima trasparenza, siamo ad evidenziare che in seguito ad ulteriori studi della posizione sono emersi altri elementi a conferma dell'impossibilità di attribuire qualsivoglia
“colpevolezza” alla Società circa la classificazione oggetto delle odierna
“discussione” e della conseguente impossibilità di attribuire un'efficacia retroattiva alla variazione di inquadramento che, quindi, altro non potrà che decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di variazione medesima (come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione) ..”. Deduceva che nessun ulteriore riscontro era pervenuto dall' e CP_1 dall' . Controparte_2
Contestava l'accertamento effettuato dall' e dell' CP_1 Controparte_2 di deducendo: CP_2
- che la era una società che era nata nel 1992 e che Parte_1 operava nel mercato internazionale del c.d. “settore extensions”;
- che come da visura camerale la società si occupava di “Produzione, confezionamento, vendita e manutenzione di protesi tricologiche, ciocche di capelli per extension, parrucche e toupets per uomo e donna, assemblaggio e applicazione di code, trecce, hair extension, in capelli naturali e sintetici, schiaritura e colorazione capelli naturali su parrucche, cosmesi del capello e cuoio capelluto, con i relativi articoli e prodotti accessori;
- Produzione e confezione di parrucche, protesi e infoltitori totali e parziali per conto proprio e conto terzi;
manutenzione, riparazione e lavaggio di parrucche e capelli trattati. - Produzione e vendita di apparecchiature per allungare ed infoltire i capelli - Ideazione e tenuta di formazione professionale per estensioni ed infoltimenti di capelli (..)”;
- che per dette attività la società si avvaleva in Italia di una sede c.d.
“operativa” situata nel comune di Nepi (VT), Via dell'Industria n. 33, nella quale venivano curate le ultime fasi di lavorazione dei capelli nonché l'impacchettamento e spedizione degli stessi;
- che sino al 2017 in relazione al codice ditta assegnato alla Società 13418227/48 si rilevava 1 sola PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) n. 90687504 inquadrata nel settore Terziario, con 2 voci di tariffa:
- 0722 (per gli impiegati);
- 8160 (per gli operai di produzione) ;
- che a gennaio 2017 la Società, a fronte dell'assegnazione di un'auto ad uso promiscuo ad un suo collaboratore, aveva richiesto l'apertura di una nuova voce di tariffa (la 0723) come da certificato di apertura della PAT n. 22888675;
- che alcune settimane dopo, la Società era stata contatta da un funzionario dell' (sig.ra la quale aveva ipotizzato CP_1 Per_2
l'esistenza di una non meglio precisata incongruenza rispetto alla PAT già attiva e, di conseguenza, aveva consigliato l'invio di una richiesta di variazione inquadramento nel settore industria al fine di poterle permettere di correggere eventuali errori ed evitare l'insorgenza di future
“sanzioni”. Precisava che la società aveva inviato immediatamente la richiesta di variazione senza tuttavia ricevere alcun riscontro da . CP_1
Precisava che dopo alcuni mesi aveva richiesto la verifica della correttezza della sua posizione e che aveva ricevuto rassicurazioni della correttezza della posizione. Precisava che a Dicembre 2017 la Società aveva ricevuto le Basi di calcolo 2017-2018 nelle quali erano ancora presenti per la PAT 90687504 le voci di tariffa 0722 e 8160 e per la PAT 22888675 la voce di tariffa 0723. Precisava che la società aveva continuato a versare i premi richiesti dall' sulla base dei calcoli dal medesimo costantemente inviati. CP_1
Deduceva che con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 erano state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che l' aveva provveduto a rideterminare la classificazione delle CP_1 lavorazioni ed il relativo tasso medio in base alle nuove tariffe dei premi. Deduceva che in particolare in data 21/03/2019 l' aveva comunicato alla CP_1
Società di aver effettuato la seguente riclassificazione:
- Inquadramento industria per la PAT 22888675 con voce di tariffa la 0723;
- Inquadramento terziario per la PAT 90687504 con una nuova voce di tariffa
8100. Deduceva che la Società quindi, anche alla luce dell'immotivata eliminazione della voce di tariffa 0722, aveva richiesto nuovamente conferma sulla correttezza della propria posizione e che l' aveva ribadito le CP_1 rassicurazioni in precedenza espresse rilevando la piena correttezza della posizione. Deduceva che la Società aveva quindi continuato a versare i premi richiesti dall' sulla base dei calcoli dal medesimo costantemente inviati. CP_1
Deduceva che successivamente (nel secondo semestre del 2019) la Società aveva assunto nuovo personale amministrativo e, conseguentemente, aveva richiesto la riattivazione della voce di tariffa 0722 (tipica del personale impiegatizio amministrativo) e che l aveva proceduto ad attivare la CP_1 suddetta voce di tariffa nella PAT 22888675. Precisava che poco dopo la società era stata contattata da un funzionario per avere la conferma che detta nuova posizione riguardasse solo CP_1 personale impiegatizio d'ufficio e che la società aveva confermato tale fatto e aveva richiesto nuovamente la conferma della correttezza della PAT a lei attribuita ricevendone conferma. Deduceva che successivamente era intervenuta l'ispezione effettuata dagli ispettori del lavoro di unitamente agli ispettori e che era stato CP_2 CP_1 redatto il verbale di accertamento e notificazione num. 202400027 del 22.07.2024 con il quale era stato accertato: “La ditta oggetto del presente accertamento risulta non essere correttamente inquadrata nella gestione industria ai CP_1 sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 avendo attribuito un c.s.c. di I 0812. La ditta in oggetto è titolare presso l' delle seguenti posizioni assicurative territoriali: PAT CP_1
n. 90687504 con decorrenza 01.10.2000 inquadrata nel settore terziario e classificata con la voce di rischio '8100'1 delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019 per l'attività produzione di ciocche per estensione ed infoltimento di capelli. PAT n. 22888675 con decorrenza 13.01.2017 inquadrata nel settore industria e classificata con le voci di rischio: '0722' delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019 per l'attività amministrativa svolta con l'utilizzo di personal computer ed altre macchine elettroniche '0723' delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019 per l'attività Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto. Dagli accertamenti effettuati, dalla documentazione esibita dalla ditta in argomento nel corso della verifica ispettiva o rilevata dalle banche dati a disposizione degli scriventi, è emerso quanto segue: - La ditta si occupa di attività di produzione di ciocche per estensione ed infoltimento dei capelli. L'azienda acquista da società estere ( capelli pre-lavorati). I prodotti semi lavorati vengono analizzati da un laboratorio tintoriale per identificare la ricetta colore da utilizzare nel processo di colorazione. A tal fine vengono effettuate delle campionature di tintura in scala laboratoriale. Il processo di colorazione avviene mediante utilizzo di pigmenti chimici utilizzati in soluzione acquosa. Al fine di finalizzate il colore i capelli vengono miscelati manualmente all'interno del reparto inframischia. Terminato il processo di colorazione, si procede a controlli di qualità per la validazione dello stesso. Il procedimento successivo è quello di allineare manualmente i capelli dalla parte delle teste al fine di predisporli al successivo processo di stampa. In funzione del tipo di prodotto finale da realizzare, attraverso specifici macchinari, viene applicato e successivamente modellato uno specifico materiale (polimero o adesivo). Si ottengono così dei capelli in barrette di circa sedici centimetri dove i capelli sono già suddivisi in singole unità pronte per l'applicazione. Il prodotto finito viene quindi confezionato all'interno di packaging dedicati e stoccati all'interno del magazzino in cui avviene anche il confezionamento. - La visura camerale evidenzia come attività prevalente esercitata dall'impresa presso la sede legale di Roma, via Piemonte n. 39 sia quella di commercio all'ingrosso di altri prodotti. Allo stesso modo, anche negli archivi dell'anagrafe tributaria, risulta indicata, come attività esercitata, quella di commercio all'ingrosso non specializzato (469000). Anche nei modelli dichiarativi (UNICO/SC) risulta indicato il codice ateco 46.90.00 della vendita all'ingrosso. - Come già CP_ precedentemente evidenziato, la società risulta inquadrata all' nel settore Industria, titolare della matricola 9202564888, attribuito il CSC 10812, mentre all' risulta CP_1 inquadrata nel settore Terziario;
- Per quanto riguarda l'inquadramento nel settore terziario attribuito dall' anziché nell'industria, si fa presente che, per i datori di lavoro soggetti CP_1 alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata, qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della Legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni . Per quanto sopra l' dovrà adeguare il proprio inquadramento aziendale secondo le direttive di CP_1 CP_ inquadramento aziendale disposte dall' Con il presente verbale di accertamento si provvederà quindi a rettificare l'inquadramento aziendale, ai sensi dell'art. 7 comma 2 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019, a far data dalla decorrenza, dal settore 'terziario' al settore 'industria' per la PAT 90687504 in capo alla ditta in parola. Con il presente accertamento si provvederà Part quindi a riclassificare la lavorazione della n. '90687504' alla voce di rischio '8320' per la preparazione di una serie di materiali di origine animale (tra cui crine, setole, pelo e capelli) utilizzati sia nella confezione di abbigliamento, di accessori che per altri usi, a far data dal 01.01.2019 ai sensi dell'art. 10 comma 1 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02 .2019 in ossequio dei termini prescrizionali sanciti dalla legge 335/1995; CONCLUSIONI Per quanto sopra con il presente verbale di accertamento, la sede di competenza CP_1 provvederà a: rettificare l'inquadramento aziendale della P A T 90687 504 da terziario ad industria dalla decorrenza;
riclassificare l'attività aziendale assicurata sempre nella PAT 90687504 dalla voce di rischio '8100' alla voce di rischio '8320' a far data dal 01.01.2019 mantenendo tutte le retribuzioni dichiarate anche nella nuova voce di rischio;
La sede di competenza provvederà, inoltre, a ripristinare l'oscillazione del tasso per CP_1
l'andamento infortunistico ai sensi dell'artt. 19 e 20 delle modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019. CP_1
Atteso quanto già indicato nel corpo del verbale, si segnala che il presente accertamento tiene conto degli orientamenti classificativi emanati dall' in vigenza della tariffa dei CP_1 premi di cui al D.M. 12.12.2000 fino al 31 .12.2018 nonché di quelli emanati con riferimento alle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019. In sede di liquidazione del presente verbale ai fini dell'emissione del provvedimento, la sede competente avrà cura di valutare gli eventuali successivi chiarimenti sopravvenuti in tema di classificazione. La sede competente provvederà a richiedere il premio assicurativo senza CP_1
l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi per quanto riguarda i premi evasi. Eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati ed indicati nel presente verbale di accertamento potranno essere contestati successivamente” . Deduceva la società che l'inquadramento all' nel settore dell'Industria era CP_10 di gran lunga precedente anche alla richiesta di variazione inviata dalla Società nel 2017 e che quindi la classificazione effettuata successivamente dall' CP_1 era avvenuta nella piena consapevolezza di tale circostanza. Deduceva che aveva comunicato all' che comunque la riclassificazione CP_1 poteva al più decorrere dalla comunicazione da parte dell'ente e non da un'epoca precedente ma che l' non aveva riscontrato positivamente tale CP_1 comunicazione. Premessi tali fatti deduceva l'inammissibilità di qualsiasi pretesa anteriore al 22.7.2019 per intervenuta prescrizione. Contestava la fondatezza dell'avvenuta retrodatazione del premio assicurativo per violazione dell'art.49 L.88/1989, dell'artr.3 L.335/1995 e del DM 12.12.2000. Deduceva che la riclassificazione poteva avere effetto solo dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Ente e richiamava al riguardo i principi espressi dalla Corte di Cassazione. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2. Si costituiva l' eccependo il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva. Deduceva che il verbale ispettivo era stato redatto dagli ispettori che CP_1 non avevano alcun rapporto organico con l'Ispettorato essendo alle dipendenze esclusive dell' . CP_1
Precisava che la presenza dell'Ispettore del lavoro era stata di mero supporto e che nessuna violazione di competenza dell'Ispettorato era stata riscontrata nè alcuna sanzione era stata irrogata.
3. Alla udienza del 12.12.2024 il giudice chiedeva a parte ricorrente di depositare le notifiche effettuate a in formato telematico per verificare CP_1 integrità del contraddittorio e rinviava la causa alla udienza del 13.1.2025 per verificare integrità contraddittorio.
4. Parte ricorrente depositava in data 13.12.2024 tali notifiche effettuate in data 9..9.2024.
5. In data 30.12.2024 si costituiva l' precisando che la sede CP_1 CP_1 nell'uniformarsi alla classificazione operata dall' aveva effettuato la CP_10 riclassificazione alla voce 8320 ma con datazione 1.10.2024 come meglio descritto nelle note del 9.10.2024 allegate alla comparsa Chiedeva CP_1 quindi il rigetto del ricorso..
6. Alla udienza del 10.1.2025 vista la costituzione dell parte CP_1 ricorrente chiedeva chiarimenti all' sulla sua posizione e veniva CP_1 concesso su richiesta delle parti un rinvio di circa due mesi per verificare possibilità di definire bonariamente la vicenda e la causa veniva rinviata alla udienza del 15.3.2025. Alla udienza del 15.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
7. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
non è fondata. Controparte_2
Come risulta dal verbale di accertamento impugnato le operazioni di accertamento sono state svolte dagli ispettori dell' di Controparte_2
insieme agli ispettori e per le materie di competenza di ognuno CP_2 CP_1 che tuttavia sono confluite nell'unico verbale impugnato. Il fatto che nessuna violazione sia stata riscontrata dagli ispettori territoriali del lavoro di per le materie di propria competenza non esclude che il CP_2 verbale sia stato redatto congiuntamente dagli ispettori con gli CP_1 ispettori dell'ispettorato del Lavoro e pertanto assolutamente legittima è stata la chiamata in giudizio dell' di . Controparte_2 CP_2
8.Quanto al merito il ricorso è fondato. La questione oggetto del presente giudizio è stata più volte valutata dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato l'illegittimità della retrodatazione della qualifica di inquadramento delle società. Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.6081/2021 con cui la Corte ha precisato: “ 4. L , deducendo violazione dell'art. 14, commi 2 e 3, CP_1 del d.m. 12.12.2000, dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'art. 2, comma 1, del d.lgs n. 38 del 2000, contesta l'affermata irretroattività dell'avvenuta rettifica dell'inquadramento tariffario operato d'ufficio; assume che per i datori di lavoro soggetti, CP_1 come nella specie, alla classificazione aziendale una volta accertato, da parte dell , il diverso inquadramento operato da altro ente, non può che procedersi alla CP_1 riclassificazione della gestione tariffaria, secondo le disposizioni di cui al citato art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre 2000, e il provvedimento di rettifica, con effetto retroattivo, CP_1 decorre dalla data del provvedimento dell' recepito in sede di rettifica.
5. Il ricorso è infondato.
6. Questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha già affermato che, h-i applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 disp. prel. cod.civ., il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio dall sia che l'esatta classificazione sia individuata dal CP_1 giudice.
7. Con riferimento all'ipotesi contemplata dal terzo comma dell'art. 14 del d.m. 12 dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 dello stesso decreto ministeriale - che prevedono espressamente le deroghe a tale principio - sia dalla fonte primaria legislativa di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995.
8. Il terzo comma del citato art. 14 del decreto ministeriale del 2000 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e CP_1 dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, vale a dire quella di competenza dell' precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del «provvedimento adottato» ai sensi delle citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall' . CP_1
9. Pertanto, è solo dall'adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d'ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall . CP_1
10. Il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l'art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m.12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione.
11 Tanto risulta coerente, in continuità con i già richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica introdotto dall'art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995
(secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), con gli artt. 16
(per la rettifica d'ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12 dicembre 2000, che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione. 12. Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui agli artt. 14
(Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato d.m. del 2000, posto che in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento (nell'ipotesi dell'art. 14) e l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell'ipotesi di cui all'art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
(b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto”.
Tali principi sono stati confermati anche dalle successive pronunce della Corte di Cassazione e da ultimo con Ordinanza 12784/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha precisato “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1
d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell , in CP_1 nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato” (Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha fatto decorrere retroattivamente l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell' dall'iniziale classificazione CP_1 CP_ operata dall' non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto”
Ritiene questa giudice di non doversi discostare dai principi ormai consolidati richiamati dalla Suprema Corte.
9.Sulla basse pertanto di detti principi le conclusioni raggiunte dagli ispettori nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 202400027 del CP_1
22.07.2024 in cui hanno attribuito un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” non sono corrette e per l'effetto detto verbale deve essere dichiarato inefficace con conseguente insussistenza di alcuna pretesa creditoria da parte dell in relazione alla citata retrodatazione della variazione di CP_1 inquadramento.. 10.Le spese seguono la soccombenza dell e sono liquidate in CP_1 dispositivo, tenuto conto dei valori medi previste dalle tabelle stante la complessità della questione trattata. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra parte ricorrente e l' di , atteso la funzione Controparte_2 CP_2 meramente di supporto agli ispettori effettuata dall'ispettore del lavoro CP_1 che ha collaborato all'accertamento ispettivo.
P.Q.M.
Accerta l'inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n.202400027 del 22.07.2024 nella parte in cui attribuisce un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” e per l'effetto dichiara l'infondatezza delle pretese creditorie dell' conseguenti a detto CP_1 accertamento . Condanna l' al pagamento delle spese in favore di parte opponente che si CP_1 liquidano in €12.228,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e l' Controparte_2
.
[...]
Roma, 13.3.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.31002/2024 R.G
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, con Parte_1 sede legale in Roma, Via Piemonte 39/A, in persona del Legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Lauro ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma via L.G. Faravelli 22 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
- Sede di Roma-CENTRO, in persona del Direttore Regionale pro-
[...] tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso l'Avv. Massimo Guiducci che lo rappresenta e difende in virtu' di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 01.08.2024, rep. n.93118). Per_1
RESISTENTE
E
L' , già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Direttore p.t. Dott. elettivamente
[...] Controparte_4 domiciliato per la carica presso la propria sede, sita in via Sabotino n.1, 01100
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dalla CP_2
Dott.ssa , dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Controparte_5 CP_6
, funzionarie in servizio presso il predetto , giusta delega a CP_7 CP_8 margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
all'udienza del 13.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Accerta l'inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n.202400027 del 22.07.2024 nella parte in cui attribuisce un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” e per l'effetto dichiara l'infondatezza delle pretese creditorie dell' conseguenti a detto CP_1 accertamento . Condanna l' al pagamento delle spese in favore di parte opponente che si CP_1 liquidano in €12.228,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e l' Controparte_2
.
[...]
Roma, 13.3.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19.8.2024 la
[...]
conveniva in giudizio davanti Parte_1 al giudice del lavoro di Roma l' e l' di CP_1 Controparte_2
avanzando le seguenti conclusioni: “disporre l'annullamento del verbale CP_2 unico di accertamento e notificazione n. 202400027 del 22.07.2024 nella sua interezza ovvero, quantomeno, la riforma dello stesso nella parte in cui viene attribuita un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” e, in particolare, in relazione alla PAT 90687504 viene disposto che la riclassificazione dalla voce di rischio 8100 alla voce di rischio 8320 debba decorrere dalla data del 1.1.2019 con conseguente possibile richiesta da parte dell' dei premi pregressi. Vinte le spese e competenze del giudizio” CP_1
Deduceva la ricorrente che in data 22.7.2024 era stato notificato alla società Great Lengths Società Per Azioni il verbale unico di Controparte_9
Accertamento e Notificazione n. 202400027 del 22.7.2024 con il quale veniva in particolare stabilito che l' di competenza avrebbe provveduto a: CP_1
“rettificare l'inquadramento aziendale della PAT 90687504 da terziario ad industria dalla decorrenza;
riclassificare l'attività aziendale assicurata sempre nella PAT 90687504 dalla voce di rischio '8100' alla voce di rischio '8320' a far data dal 01.01.2019 mantenendo tutte le retribuzioni dichiarate anche nella nuova voce di rischio”. Contestava la legittimità di tale provvedimento in quanto in violazione di previsioni di Legge nonché in contrasto con il recente ed ormai univoco orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Precisava che in data 2.8.2024 aveva inviato un formale atto di opposizione ai seguenti indirizzi Pec: Email_1
t e che Email_2 Email_3
l' aveva in data 9.8.2024 riscontrato tale opposizione precisando che : CP_1
“Buongiorno, con riferimento alla Pec sottostante si comunica che si stanno approntando i necessari e sufficienti approfondimenti utili per, stabilmente, chiarire la posizione. Considerato il periodo feriale, saremo in grado di formulare compiuto riscontro a quanto da voi inviatoci non prima del 15/09 p.v.; prima della quale data invitiamo a non avviare qualsiasi tipo di contenzioso relativo alla posizione in oggetto. Si fa presente inoltre che il Verbale non è stato ancora liquidato proprio perché necessitanti i richiamati approfondimenti. Confidando nella reciproca volontà di comporre la posizione emarginata si inviano cordiali saluti.” . Precisava di aver risposto alla missiva con missiva del seguente tenore: CP_1 dell'11.8.2024: “Buonasera, Vi ringraziamo del celere riscontro e con la presente ci teniamo anzitutto a confermare la reciproca volontà di comporre bonariamente la vicenda di cui in oggetto. Purtroppo, seppur comprendendo la Vostra richiesta considerato il “periodo feriale”, essendo stato il verbale unico di accertamento da Voi notificato in data 22.7.2024, in via del tutto cautelativa ed al mero fine di evitare l'incorrere di ipotetiche decadenze, in assenza di un riscontro positivo alle nostre richieste, in data 19.8.2024 saremo costretti a procedere giudizialmente. A tal proposito, per massima trasparenza, siamo ad evidenziare che in seguito ad ulteriori studi della posizione sono emersi altri elementi a conferma dell'impossibilità di attribuire qualsivoglia
“colpevolezza” alla Società circa la classificazione oggetto delle odierna
“discussione” e della conseguente impossibilità di attribuire un'efficacia retroattiva alla variazione di inquadramento che, quindi, altro non potrà che decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di variazione medesima (come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione) ..”. Deduceva che nessun ulteriore riscontro era pervenuto dall' e CP_1 dall' . Controparte_2
Contestava l'accertamento effettuato dall' e dell' CP_1 Controparte_2 di deducendo: CP_2
- che la era una società che era nata nel 1992 e che Parte_1 operava nel mercato internazionale del c.d. “settore extensions”;
- che come da visura camerale la società si occupava di “Produzione, confezionamento, vendita e manutenzione di protesi tricologiche, ciocche di capelli per extension, parrucche e toupets per uomo e donna, assemblaggio e applicazione di code, trecce, hair extension, in capelli naturali e sintetici, schiaritura e colorazione capelli naturali su parrucche, cosmesi del capello e cuoio capelluto, con i relativi articoli e prodotti accessori;
- Produzione e confezione di parrucche, protesi e infoltitori totali e parziali per conto proprio e conto terzi;
manutenzione, riparazione e lavaggio di parrucche e capelli trattati. - Produzione e vendita di apparecchiature per allungare ed infoltire i capelli - Ideazione e tenuta di formazione professionale per estensioni ed infoltimenti di capelli (..)”;
- che per dette attività la società si avvaleva in Italia di una sede c.d.
“operativa” situata nel comune di Nepi (VT), Via dell'Industria n. 33, nella quale venivano curate le ultime fasi di lavorazione dei capelli nonché l'impacchettamento e spedizione degli stessi;
- che sino al 2017 in relazione al codice ditta assegnato alla Società 13418227/48 si rilevava 1 sola PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) n. 90687504 inquadrata nel settore Terziario, con 2 voci di tariffa:
- 0722 (per gli impiegati);
- 8160 (per gli operai di produzione) ;
- che a gennaio 2017 la Società, a fronte dell'assegnazione di un'auto ad uso promiscuo ad un suo collaboratore, aveva richiesto l'apertura di una nuova voce di tariffa (la 0723) come da certificato di apertura della PAT n. 22888675;
- che alcune settimane dopo, la Società era stata contatta da un funzionario dell' (sig.ra la quale aveva ipotizzato CP_1 Per_2
l'esistenza di una non meglio precisata incongruenza rispetto alla PAT già attiva e, di conseguenza, aveva consigliato l'invio di una richiesta di variazione inquadramento nel settore industria al fine di poterle permettere di correggere eventuali errori ed evitare l'insorgenza di future
“sanzioni”. Precisava che la società aveva inviato immediatamente la richiesta di variazione senza tuttavia ricevere alcun riscontro da . CP_1
Precisava che dopo alcuni mesi aveva richiesto la verifica della correttezza della sua posizione e che aveva ricevuto rassicurazioni della correttezza della posizione. Precisava che a Dicembre 2017 la Società aveva ricevuto le Basi di calcolo 2017-2018 nelle quali erano ancora presenti per la PAT 90687504 le voci di tariffa 0722 e 8160 e per la PAT 22888675 la voce di tariffa 0723. Precisava che la società aveva continuato a versare i premi richiesti dall' sulla base dei calcoli dal medesimo costantemente inviati. CP_1
Deduceva che con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 erano state approvate le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che l' aveva provveduto a rideterminare la classificazione delle CP_1 lavorazioni ed il relativo tasso medio in base alle nuove tariffe dei premi. Deduceva che in particolare in data 21/03/2019 l' aveva comunicato alla CP_1
Società di aver effettuato la seguente riclassificazione:
- Inquadramento industria per la PAT 22888675 con voce di tariffa la 0723;
- Inquadramento terziario per la PAT 90687504 con una nuova voce di tariffa
8100. Deduceva che la Società quindi, anche alla luce dell'immotivata eliminazione della voce di tariffa 0722, aveva richiesto nuovamente conferma sulla correttezza della propria posizione e che l' aveva ribadito le CP_1 rassicurazioni in precedenza espresse rilevando la piena correttezza della posizione. Deduceva che la Società aveva quindi continuato a versare i premi richiesti dall' sulla base dei calcoli dal medesimo costantemente inviati. CP_1
Deduceva che successivamente (nel secondo semestre del 2019) la Società aveva assunto nuovo personale amministrativo e, conseguentemente, aveva richiesto la riattivazione della voce di tariffa 0722 (tipica del personale impiegatizio amministrativo) e che l aveva proceduto ad attivare la CP_1 suddetta voce di tariffa nella PAT 22888675. Precisava che poco dopo la società era stata contattata da un funzionario per avere la conferma che detta nuova posizione riguardasse solo CP_1 personale impiegatizio d'ufficio e che la società aveva confermato tale fatto e aveva richiesto nuovamente la conferma della correttezza della PAT a lei attribuita ricevendone conferma. Deduceva che successivamente era intervenuta l'ispezione effettuata dagli ispettori del lavoro di unitamente agli ispettori e che era stato CP_2 CP_1 redatto il verbale di accertamento e notificazione num. 202400027 del 22.07.2024 con il quale era stato accertato: “La ditta oggetto del presente accertamento risulta non essere correttamente inquadrata nella gestione industria ai CP_1 sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 avendo attribuito un c.s.c. di I 0812. La ditta in oggetto è titolare presso l' delle seguenti posizioni assicurative territoriali: PAT CP_1
n. 90687504 con decorrenza 01.10.2000 inquadrata nel settore terziario e classificata con la voce di rischio '8100'1 delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019 per l'attività produzione di ciocche per estensione ed infoltimento di capelli. PAT n. 22888675 con decorrenza 13.01.2017 inquadrata nel settore industria e classificata con le voci di rischio: '0722' delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019 per l'attività amministrativa svolta con l'utilizzo di personal computer ed altre macchine elettroniche '0723' delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019 per l'attività Attività di cui alla voce 0722 effettuate da personale non previsto in altri riferimenti di tariffa che, per lo svolgimento delle proprie mansioni accede in cantieri, opifici e simili compreso l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto. Dagli accertamenti effettuati, dalla documentazione esibita dalla ditta in argomento nel corso della verifica ispettiva o rilevata dalle banche dati a disposizione degli scriventi, è emerso quanto segue: - La ditta si occupa di attività di produzione di ciocche per estensione ed infoltimento dei capelli. L'azienda acquista da società estere ( capelli pre-lavorati). I prodotti semi lavorati vengono analizzati da un laboratorio tintoriale per identificare la ricetta colore da utilizzare nel processo di colorazione. A tal fine vengono effettuate delle campionature di tintura in scala laboratoriale. Il processo di colorazione avviene mediante utilizzo di pigmenti chimici utilizzati in soluzione acquosa. Al fine di finalizzate il colore i capelli vengono miscelati manualmente all'interno del reparto inframischia. Terminato il processo di colorazione, si procede a controlli di qualità per la validazione dello stesso. Il procedimento successivo è quello di allineare manualmente i capelli dalla parte delle teste al fine di predisporli al successivo processo di stampa. In funzione del tipo di prodotto finale da realizzare, attraverso specifici macchinari, viene applicato e successivamente modellato uno specifico materiale (polimero o adesivo). Si ottengono così dei capelli in barrette di circa sedici centimetri dove i capelli sono già suddivisi in singole unità pronte per l'applicazione. Il prodotto finito viene quindi confezionato all'interno di packaging dedicati e stoccati all'interno del magazzino in cui avviene anche il confezionamento. - La visura camerale evidenzia come attività prevalente esercitata dall'impresa presso la sede legale di Roma, via Piemonte n. 39 sia quella di commercio all'ingrosso di altri prodotti. Allo stesso modo, anche negli archivi dell'anagrafe tributaria, risulta indicata, come attività esercitata, quella di commercio all'ingrosso non specializzato (469000). Anche nei modelli dichiarativi (UNICO/SC) risulta indicato il codice ateco 46.90.00 della vendita all'ingrosso. - Come già CP_ precedentemente evidenziato, la società risulta inquadrata all' nel settore Industria, titolare della matricola 9202564888, attribuito il CSC 10812, mentre all' risulta CP_1 inquadrata nel settore Terziario;
- Per quanto riguarda l'inquadramento nel settore terziario attribuito dall' anziché nell'industria, si fa presente che, per i datori di lavoro soggetti CP_1 alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della Legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata, qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della Legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni . Per quanto sopra l' dovrà adeguare il proprio inquadramento aziendale secondo le direttive di CP_1 CP_ inquadramento aziendale disposte dall' Con il presente verbale di accertamento si provvederà quindi a rettificare l'inquadramento aziendale, ai sensi dell'art. 7 comma 2 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019, a far data dalla decorrenza, dal settore 'terziario' al settore 'industria' per la PAT 90687504 in capo alla ditta in parola. Con il presente accertamento si provvederà Part quindi a riclassificare la lavorazione della n. '90687504' alla voce di rischio '8320' per la preparazione di una serie di materiali di origine animale (tra cui crine, setole, pelo e capelli) utilizzati sia nella confezione di abbigliamento, di accessori che per altri usi, a far data dal 01.01.2019 ai sensi dell'art. 10 comma 1 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02 .2019 in ossequio dei termini prescrizionali sanciti dalla legge 335/1995; CONCLUSIONI Per quanto sopra con il presente verbale di accertamento, la sede di competenza CP_1 provvederà a: rettificare l'inquadramento aziendale della P A T 90687 504 da terziario ad industria dalla decorrenza;
riclassificare l'attività aziendale assicurata sempre nella PAT 90687504 dalla voce di rischio '8100' alla voce di rischio '8320' a far data dal 01.01.2019 mantenendo tutte le retribuzioni dichiarate anche nella nuova voce di rischio;
La sede di competenza provvederà, inoltre, a ripristinare l'oscillazione del tasso per CP_1
l'andamento infortunistico ai sensi dell'artt. 19 e 20 delle modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019. CP_1
Atteso quanto già indicato nel corpo del verbale, si segnala che il presente accertamento tiene conto degli orientamenti classificativi emanati dall' in vigenza della tariffa dei CP_1 premi di cui al D.M. 12.12.2000 fino al 31 .12.2018 nonché di quelli emanati con riferimento alle nuove tariffe dei premi approvate con Decreti interministeriali 27.02.2019. In sede di liquidazione del presente verbale ai fini dell'emissione del provvedimento, la sede competente avrà cura di valutare gli eventuali successivi chiarimenti sopravvenuti in tema di classificazione. La sede competente provvederà a richiedere il premio assicurativo senza CP_1
l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi per quanto riguarda i premi evasi. Eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati ed indicati nel presente verbale di accertamento potranno essere contestati successivamente” . Deduceva la società che l'inquadramento all' nel settore dell'Industria era CP_10 di gran lunga precedente anche alla richiesta di variazione inviata dalla Società nel 2017 e che quindi la classificazione effettuata successivamente dall' CP_1 era avvenuta nella piena consapevolezza di tale circostanza. Deduceva che aveva comunicato all' che comunque la riclassificazione CP_1 poteva al più decorrere dalla comunicazione da parte dell'ente e non da un'epoca precedente ma che l' non aveva riscontrato positivamente tale CP_1 comunicazione. Premessi tali fatti deduceva l'inammissibilità di qualsiasi pretesa anteriore al 22.7.2019 per intervenuta prescrizione. Contestava la fondatezza dell'avvenuta retrodatazione del premio assicurativo per violazione dell'art.49 L.88/1989, dell'artr.3 L.335/1995 e del DM 12.12.2000. Deduceva che la riclassificazione poteva avere effetto solo dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Ente e richiamava al riguardo i principi espressi dalla Corte di Cassazione. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate.
2. Si costituiva l' eccependo il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva. Deduceva che il verbale ispettivo era stato redatto dagli ispettori che CP_1 non avevano alcun rapporto organico con l'Ispettorato essendo alle dipendenze esclusive dell' . CP_1
Precisava che la presenza dell'Ispettore del lavoro era stata di mero supporto e che nessuna violazione di competenza dell'Ispettorato era stata riscontrata nè alcuna sanzione era stata irrogata.
3. Alla udienza del 12.12.2024 il giudice chiedeva a parte ricorrente di depositare le notifiche effettuate a in formato telematico per verificare CP_1 integrità del contraddittorio e rinviava la causa alla udienza del 13.1.2025 per verificare integrità contraddittorio.
4. Parte ricorrente depositava in data 13.12.2024 tali notifiche effettuate in data 9..9.2024.
5. In data 30.12.2024 si costituiva l' precisando che la sede CP_1 CP_1 nell'uniformarsi alla classificazione operata dall' aveva effettuato la CP_10 riclassificazione alla voce 8320 ma con datazione 1.10.2024 come meglio descritto nelle note del 9.10.2024 allegate alla comparsa Chiedeva CP_1 quindi il rigetto del ricorso..
6. Alla udienza del 10.1.2025 vista la costituzione dell parte CP_1 ricorrente chiedeva chiarimenti all' sulla sua posizione e veniva CP_1 concesso su richiesta delle parti un rinvio di circa due mesi per verificare possibilità di definire bonariamente la vicenda e la causa veniva rinviata alla udienza del 15.3.2025. Alla udienza del 15.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
7. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
non è fondata. Controparte_2
Come risulta dal verbale di accertamento impugnato le operazioni di accertamento sono state svolte dagli ispettori dell' di Controparte_2
insieme agli ispettori e per le materie di competenza di ognuno CP_2 CP_1 che tuttavia sono confluite nell'unico verbale impugnato. Il fatto che nessuna violazione sia stata riscontrata dagli ispettori territoriali del lavoro di per le materie di propria competenza non esclude che il CP_2 verbale sia stato redatto congiuntamente dagli ispettori con gli CP_1 ispettori dell'ispettorato del Lavoro e pertanto assolutamente legittima è stata la chiamata in giudizio dell' di . Controparte_2 CP_2
8.Quanto al merito il ricorso è fondato. La questione oggetto del presente giudizio è stata più volte valutata dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato l'illegittimità della retrodatazione della qualifica di inquadramento delle società. Al riguardo si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.6081/2021 con cui la Corte ha precisato: “ 4. L , deducendo violazione dell'art. 14, commi 2 e 3, CP_1 del d.m. 12.12.2000, dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'art. 2, comma 1, del d.lgs n. 38 del 2000, contesta l'affermata irretroattività dell'avvenuta rettifica dell'inquadramento tariffario operato d'ufficio; assume che per i datori di lavoro soggetti, CP_1 come nella specie, alla classificazione aziendale una volta accertato, da parte dell , il diverso inquadramento operato da altro ente, non può che procedersi alla CP_1 riclassificazione della gestione tariffaria, secondo le disposizioni di cui al citato art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre 2000, e il provvedimento di rettifica, con effetto retroattivo, CP_1 decorre dalla data del provvedimento dell' recepito in sede di rettifica.
5. Il ricorso è infondato.
6. Questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha già affermato che, h-i applicazione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 disp. prel. cod.civ., il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d'ufficio dall sia che l'esatta classificazione sia individuata dal CP_1 giudice.
7. Con riferimento all'ipotesi contemplata dal terzo comma dell'art. 14 del d.m. 12 dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 dello stesso decreto ministeriale - che prevedono espressamente le deroghe a tale principio - sia dalla fonte primaria legislativa di cui all'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995.
8. Il terzo comma del citato art. 14 del decreto ministeriale del 2000 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e CP_1 dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, vale a dire quella di competenza dell' precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del «provvedimento adottato» ai sensi delle citate disposizioni, laddove l'adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è quella eseguita da ultimo dall' . CP_1
9. Pertanto, è solo dall'adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione d'ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall . CP_1
10. Il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare l'art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa in base al d.m.12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione.
11 Tanto risulta coerente, in continuità con i già richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica introdotto dall'art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995
(secondo cui i provvedimenti adottati d'ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), con gli artt. 16
(per la rettifica d'ufficio) e 17 (per quella su istanza) del d.m. 12 dicembre 2000, che dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione. 12. Soccorre, altresì, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui agli artt. 14
(Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato d.m. del 2000, posto che in entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento (nell'ipotesi dell'art. 14) e l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell'ipotesi di cui all'art. 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
(b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto”.
Tali principi sono stati confermati anche dalle successive pronunce della Corte di Cassazione e da ultimo con Ordinanza 12784/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha precisato “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi , ai sensi del CP_1
d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell , in CP_1 nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato” (Cass. n. 6081/21, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d'appello ha fatto decorrere retroattivamente l'efficacia del provvedimento di riclassificazione dell' dall'iniziale classificazione CP_1 CP_ operata dall' non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto”
Ritiene questa giudice di non doversi discostare dai principi ormai consolidati richiamati dalla Suprema Corte.
9.Sulla basse pertanto di detti principi le conclusioni raggiunte dagli ispettori nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 202400027 del CP_1
22.07.2024 in cui hanno attribuito un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” non sono corrette e per l'effetto detto verbale deve essere dichiarato inefficace con conseguente insussistenza di alcuna pretesa creditoria da parte dell in relazione alla citata retrodatazione della variazione di CP_1 inquadramento.. 10.Le spese seguono la soccombenza dell e sono liquidate in CP_1 dispositivo, tenuto conto dei valori medi previste dalle tabelle stante la complessità della questione trattata. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra parte ricorrente e l' di , atteso la funzione Controparte_2 CP_2 meramente di supporto agli ispettori effettuata dall'ispettore del lavoro CP_1 che ha collaborato all'accertamento ispettivo.
P.Q.M.
Accerta l'inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n.202400027 del 22.07.2024 nella parte in cui attribuisce un'efficacia retroattiva alla c.d. “variazione di inquadramento” e per l'effetto dichiara l'infondatezza delle pretese creditorie dell' conseguenti a detto CP_1 accertamento . Condanna l' al pagamento delle spese in favore di parte opponente che si CP_1 liquidano in €12.228,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Compensa le spese tra parte ricorrente e l' Controparte_2
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Roma, 13.3.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso