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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 4598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4598 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1059 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Rocereto ed Parte_1
elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE), alla Via De Gasperi n. 33
Appellante
E
in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1
Controparte_2
APPLICATE, , in persona del dirigente scolastico pro tempore, CP_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domiciliano alla Via A.Diaz, n.11
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 806/2024 pubblicata in data 25.03.2024 il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro rigettò il ricorso depositato in data
30.12.2022 da in sede di impugnativa del Decreto prot. N. 14999 Parte_1
del 26.10.2021 con il quale il Dirigente Scolastico dell' Parte_2
di Caserta, in rettifica del punteggio per le graduatorie III fascia per gli anni 2021/2024, aveva escluso il servizio prestato dalla stessa dal 01.09.2014 al
31.08.2018 per il quale non risultavano versati i contributi.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 23.04.2024 la parte in epigrafe ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità, laddove il Tribunale non aveva adeguatamente apprezzato il materiale probatorio. Ha concluso per la riforma, con accoglimento del ricorso e vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'Avvocatura dello Stato ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, come da decreto ritualmente comunicato;
acquisite le note scritte, all'udienza odierna la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nel caso di specie si controverte di un punteggio maturato e fatto valere dalla ricorrente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Istituto, per il servizio prestato dal 01.09.2014 al 31.08.2018 presso la scuola materna AB s.r.l. impresa sociale di Caserta, come assistente amministrativo, rispetto al quale il
Dirigente scolastico dell' – Controparte_4 in sede di verifica dell'effettività di quanto dichiarato dall'istante – aveva riscontrato il mancato versamento della contribuzione all'esito di verifica presso l' . A tale accertamento era conseguita l'immediata riduzione del punteggio CP_5
riconosciuto e la rettifica delle graduatorie di Istituto del personale ATA per il periodo 2021/2024 e la risoluzione del contratto di lavoro nelle more stipulato.
Il Giudice ha rilevato che non era in contestazione che non risultassero versati i contributi con riferimento al servizio prestato dalla presso la scuola materna Pt_1
AB s.r.l. come assistente amministrativo;
ha sottolineato poi che era altresì pacifico – in quanto espressamente previsto al punto 17 delle note alla domanda di inserimento - che i periodi di servizio inseribili dovevano essere coperti da contribuzione. Da tanto ha tratto la conclusione che detti periodi, mancando la copertura contributiva, non potessero essere computati a fini di punteggio, non avendo la ricorrente fornito “alcun altro elemento, fatta eccezione per l'attestato”, utile a documentare l'effettività del servizio prestato. Ha, quindi, ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato di rettifica del punteggio, con decurtazione di quello relativo al periodo di servizio in oggetto. Di tale conclusione si è lamentata la parte appellante, rilevando che il Tribunale non aveva adeguatamente apprezzato il materiale documentale comprovante l'effettivo rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e la Scuola materna paritaria
“BABYLANDIA”. Il Giudice, infatti, aveva limitato le proprie valutazioni all'“attestato” di servizio, da cui ha desunto il difetto di prova dell'effettività del servizio, trascurando gli altri atti e, in particolare, il verbale di conciliazione e transazione del 23/10/2018.
Deve quindi vagliarsi la documentazione sopra indicata ai fini della prova dell'effettività del servizio prestato presso la Scuola Materna paritaria nel periodo non computato nel provvedimento impugnato e, quindi, della genuinità delle dichiarazioni rese dal lavoratore, per elidere le conseguenze – pregiudizievoli sul piano dell'obbligo dichiarativo e soprattutto dell'attribuzione del punteggio – dell'inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro.
In via generale non può ritenersi esaustiva e decisiva la documentazione previdenziale, relativa ad un onere gravante sul datore di lavoro e non ottemperato con pregiudizio del ricorrente, ove questi abbia prestato effettivamente il servizio.
Infatti, qualora l'effettività del rapporto di lavoro con la AB s.r.l. fosse dimostrata, l'omesso versamento della contribuzione da parte della datrice non potrebbe produrre ulteriore danno al lavoratore.
L'ulteriore documentazione invocata, tuttavia, non offre la prova – di cui il ricorrente era onerato trattandosi del fatto costitutivo del diritto al punteggio rivendicato - di tale effettività per i periodi dichiarati nella domanda di aggiornamento delle graduatorie.
Il lavoratore ha prodotto un certificato di servizio rilasciato il 20.12.2018, attestante la prestazione di servizio quale collaboratore scolastico nei periodi: 01.09.2014 -
31.8.2015; 01.09.2015 - 31.08.2016; 01.09.2016 - 31.08.2017; 01.09.2017 –
31.08.2018 presso la sede di Caserta e l'accredito dei contributi sulla posizione
2003603811.
Ed invero, come rilevato nella sentenza gravata, anche a voler ritenere che esso abbia valore di certificazione amministrativa, disciplinata dagli artt. 2699 e ss. c.c., in considerazione della peculiare posizione del direttore di scuole paritarie e legalmente riconosciute al quale la giurisprudenza della Cassazione penale citata da parte ricorrente riconosce la qualità di pubblico ufficiale agli effetti delle norme sul falso documentale - rispetto alle quali la nozione di atto pubblico è, peraltro, notoriamente più ampia di quella civilistica (cfr. Cass. Cass. pen. Sez. V Sent.,
14/11/2017, n. 3779; Cass. pen. Sez. V Sent., 29/05/2015, n. 44383; Cass. pen. Sez.
V Sent., 05/12/2008, n. 9702) - la fede privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre non copre le valutazioni, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.
Nella fattispecie appare evidente la scarsa attendibilità del documento, per la non corrispondenza al vero del dichiarato versamento dei contributi sulla posizione
2003603811, essendo provata l'omissione datoriale dalla documentazione CP_5
acquisita dal Dirigente scolastico (doc.5).
Quanto al verbale di conciliazione in sede sindacale datato 23.10.2018, stipulato tra la lavoratrice, assistita da un rappresentante sindacale, e la AB in persona del suo Amministratore, si rileva che l'atto non solo non ha alcuna efficacia nei confronti dei terzi, ma ha un contenuto del tutto inadeguato rispetto allo scopo di porre fine a una lite già incominciata o prevenirne una e quindi alla possibilità di essere qualificato come transattivo.
Manca infatti uno specifico riferimento alla res controversa: sul presupposto dell'essere stata l' alle dipendenze della ditta per il periodo dal 01.09.2014 Pt_1
al 31.08.2018 le parti, al fine di prevenire o evitare qualsiasi possibilità di contenzioso, avevano concordato la corresponsione in via transattiva delle somme di euro 1.600,00 per retribuzione, 200,00 per TFR e 200,00 per bonus transattivo, da versarsi in contanti (prod. appellante). La società aveva, cioè, riconosciuto alla lavoratrice gli importi ivi indicati, in assenza della specifica indicazione di qualsivoglia rivendicazione da parte della stessa, e la dipendente aveva dato atto di aver ricevuto tutto quanto spettante, senza lo scambio di reciproche concessioni di effettivo contenuto, aldilà di formule stereotipate riportate nel modulo utilizzato.
Come sottolineato nelle argomentazioni dell'Avvocatura Stato, risulta inoltre evidente l'esiguità degli importi pattuiti rispetto al periodo di servizio, in assenza di altri parametri di riferimento, non essendo state specificate le questioni controverse tra le parti del rapporto di lavoro. Nessuna indicazione di “quanto di spettanza”, già ricevuto dalla dipendente secondo leggi e contratti.
A fronte di un rapporto del tutto privo di formalizzazione (non essendo stati allegati in atti né i contratti di lavoro né cedolini paga o altre prove del versamento periodico di somme a titolo retributivo), considerato il difetto di versamento di contributi, il materiale documentale invocato dall'appellante resta del tutto insufficiente a dimostrare la effettività del servizio e quindi della sussistenza di un rapporto di lavoro asseritamente svoltosi in 4 anni scolastici.
E del resto la parte invoca la suddetta documentazione richiamando giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi, nulla argomentando sugli elementi di fatto emergenti dai documenti stessi, utili ai fini della prova nel presente giudizio.
L'appello deve dunque essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro