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Ordinanza cautelare 11 luglio 2022
Inammissibile
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06141/2025REG.PROV.COLL.
N. 05133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5133 del 2022, proposto dal Condominio San Gaudenzio, in persona dell’amministratore pro tempore , e IN MA rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Provincia del Verbano Cusio Ossola, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
BO & C_ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro e Laura Ferrua Magliani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di Premia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte - Arpa - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, Regione Piemonte, Unione Montana Alta Ossola, Asl V.C.O., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 1148/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e di BO & C_ S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Linzola Claudio e Viale Sergio Montanaro Riccardo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Condominio San Gaudenzio ed il signor IN MA hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento del provvedimento assunto dalla Provincia Verbano – Cusio – Ossola n. 560 del 2 aprile 2021 di autorizzazione alla coltivazione di una cava, ubicata in Loc. Presa Pioda, in Comune di Premia.
2. Il Condominio San Gaudenzio, ove risiede anche il signor MA IN, è situato nel comune di Premia, frazione Rivasco lungo la Strada provinciale valle Anigorio.
La BO & C. s.r.l. ha chiesto alla Provincia di Verbano Cusio Ossola, l’avvio del procedimento di V.I.A. in relazione a progetto di coltivazione di una cava di gneiss. Lo “gneiss”, detto anche “serizzo” è una delle più comuni rocce che costituiscono la crosta continentale ed è usata in edilizia, di solito in lastre, di diversi spessori e dimensioni. Siccome l’area interessata si trova nella Zona di protezione speciale (ZPS) “Valle Formazza”, la BO & C. s.r.l. chiedeva anche il contestuale avvio della procedura di valutazione di incidenza. Nel 2020 e nel 2021, i condomini del Condominio San Gaudenzio presentavano alla Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 27 bis d.lgs. 152/2006 e degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, alcune osservazioni. La Conferenza acquisiva i pareri degli enti ed in base alle posizioni prevalenti determinatesi riteneva possibile emettere giudizio di compatibilità ambientale positivo, fatte in ogni caso salve le prescrizioni degli enti istruttori competenti espressi nei relativi pareri. Perveniva altresì agli atti del procedimento parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Con l’atto impugnato l'amministrazione adottava l'atto conclusivo del procedimento approvando i lavori della Conferenza. Esso afferma la compatibilità ambientale, la valutazione (VINCA) positiva in tema di compatibilità con la ZPS interferita dal progetto, ed assorbe, ai sensi dell'art. 14 quater della L. n. 241/1990, le autorizzazioni di cui alla conferenza di servizi.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso premettendo che al diritto di partecipazione al procedimento non è legato strutturalmente il dovere da parte dell’Amministrazione di una puntuale ed analitica motivazione su ciascuna osservazione presentata.
La società controinteressata era legittimata a presentare la richiesta poiché era proprietaria dell’area, era stata già autorizzata nell’anno 2003 e la differenza di estensione tra cava cessata e quella autorizzata era “lieve” e giustificabile per via di modifiche della viabilità medio tempore intervenute.
4. L’appello è articolato su un unico motivo di ricorso.
Viene contestata la valutazione di cava già esistente mentre avrebbe invece dovuto esser considerata come nuova.
La nuova autorizzazione per la coltivazione di cava è stata presentata perché l’autorizzazione amministrativa a suo tempo rilasciata nel 2003 è scaduta e/o decaduta per inattività.
Dall’esame della documentazione prodotta si poteva pacificamente escludere che il progetto fosse finalizzato alla tutela delle specie e al miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario, in considerazione che l’utilizzo di esplosivi e l’impiego di mezzi pesanti nell’area esclude tale finalità e nessuna ricostruzione dell’habitat prevista nel progetto potrà mai determinare il miglioramento ambientale rispetto allo stato attuale.
5. La Provincia Verbano – Cusio – Ossola si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e sottolineando che, con tale gravame, viene censurata solo una parte della motivazione della sentenza cosicché sugli altri capi doveva considerarsi maturato il giudicato. Ripresentava, altresì, le eccezioni preliminari non delibate in primo grado quanto di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di legittimazione attiva e di interesse dei ricorrenti nonché per mancata impugnazione del P.R.G. del Comune di Premia e della Valutazione di Incidenza rilasciata dalla Regione Piemonte sullo strumento urbanistico.
6. BO & C. s.r.l. si è parimenti costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, ma ripresentando le medesime eccezioni preliminari della Provincia non valutate dal T.a.r.
7. All’udienza del 2 luglio 2025, svoltasi con modalità telematiche, la causa è trattenuta in decisione.
8. E’ necessario in primis esaminare le eccezioni preliminari riproposte dalla Provincia Verbano – Cusio – Ossola.
La Provincia ha eccepito, in particolare, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti richiamando la giurisprudenza autorevolmente confermata dalla sentenza 22/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato circa il fatto che la vicinitas non è criterio sufficiente per radicare la legittimazione attiva; a ciò ha aggiunto che il condominio è legittimato ad intervenire sulle questioni che riguardano le parti comuni dell’immobile ed il proprietario che ha affiancato il condominio nella presentazione del ricorso non è un residente in loco ma il proprietario di una seconda casa per le vacanza. Inoltre ha affermato l’irrilevanza, ai fini della legittimazione, della partecipazione dei ricorrenti alla Conferenza dei Servizi procedimentale che è avvenuta su loro richiesta e non perché vi fosse un obbligo della loro partecipazione.
Un ulteriore motivo di inammissibilità deriva dalla mancata impugnazione del P.R.G. del Comune di Premia e della Valutazione di Incidenza rilasciata dalla Regione Piemonte sullo strumento urbanistico.
9. Entrambe le eccezioni preliminari sono fondate.
9.1. Premessa l’irrilevanza della partecipazione alla Conferenza di servizi quanto alla valutazione della legittimazione attiva, l’elemento assente nel ricorso è costituito dall’illustrazione in concreto dei danni ambientali ed economici che deriverebbero al condominio dall’attività di coltivazione della cava, tenuto conto oltretutto che si trovano ad una distanza maggiore di quella prevista dalle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti.
9.2. La legittimità della cava risulta dal P.R.G. del Comune di Premia che inserisce l’area in questione in “Classe ES/D – Aree per attività estrattive”. Infatti l’art. 45 delle N.T.A. prevede che “ Tali aree sono destinate all’esercizio delle attività estrattive, nel rispetto delle leggi statali e regionali che regolano il settore”, con ciò attribuendo all’area in questione una destinazione urbanistica esclusiva ad attività estrattiva ”.
Rispetto a tale assetto urbanistico la Regione si era espressa positivamente con la Determina n. 155/2010, contemplante espressamente la cava in questione che esprimeva un giudizio positivo di Valutazione di Incidenza.
Per contestare la legittimità della scelta urbanistica era necessario impugnare quanto meno lo strumento urbanistico comunale.
10. Il ricorso di primo grado, pertanto, era da dichiarare inammissibile ed in tal senso va riformata la sentenza impugnata.
11. La natura in rito della decisione rende legittima la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile e, di conseguenza, l’appello.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO