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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2097/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2097/2023
tra
Parte_1
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 23 gennaio 2025, ore 13,20 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per il dr. Controparte_2 [...]
per delega della Avvocatura Controparte_3
Per AN NI l'avv. Bressanello
Per il tirocinio come giudice onorario l'avv. Luca Dimasi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione della causa. le parti concludono e discutono come in atti rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 15,45 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2097/2023 promossa da:
(C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
BRESSANELLO MARCO CF , elettivamente domiciliato in VIA G. C.F._2
MAMELI N. 18 presso il difensore avv. BRESSANELLO MARCO CP_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Voglia il Tribunale adito, riformare integralmente la sentenza n. 90/2023, R.G. 3024/2022 emessa dal Giudice di Pace di Forlì e depositata in data 14.02.2023; accertando altresì la piena legittimità dell'ordinanza n. protocollo 1336/GP/2018
/Area III – PT emessa dalla Prefettura-U.T.G. di Forlì-Cesena in data 28.04.2022 e notificata alla parte appellata il giorno 24.05.2022, provvedimento prefettizio annullato dalla sentenza del Giudice di Pace di cui sopra, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. Vinte le spese del grado.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì,
- in via principale, confermare la sentenza n. 90/2023 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Forlì in data 14 febbraio 2023, e, per l'effetto, annullare, dichiarare illegittima e priva di ogni effetto l'ordinanza prefettizia fasc. 1336/GP/2018/Area III-PT emessa dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data
29 aprile 2022, di revoca della patente di guida per un periodo di anni due (2), mesi nove (9) e giorni ventiquattro (24), notificata in data 24 maggio 2022, difettando i presupposti di legge per l'applicazione della sanzione della revoca della patente di guida;
- nonché annullare, dichiarare illegittimi e privi di ogni effetto tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi o conseguenti;
- in via subordinata, nella denegata e fermamente opposta ipotesi di riforma della sentenza n. 90/2023 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Forlì in data 14 febbraio 2023, con conferma dell'ordinanza prefettizia impugnata e conseguente relativa applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, ridurre e contenere il periodo di revoca della patente di guida al minimo edittale, tenuto conto e detratto il periodo di “pre-sofferto” già scontato dal ricorrente pari a mesi 2 e giorni 6 di sospensione della patente di guida, ovvero dalla data del ritiro avvenuta il 12 agosto 2018 e la consegna della patente a seguito della disposta sospensiva disposta dal Giudice di Pace di Forlì in data 18 ottobre 2018. Con vittoria di spese e compensi sia del I° grado di giudizio che del presente giudizio di appello”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La (di seguito anche “ ” Controparte_4 CP_5
ovvero “l'appellante”) formulava appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 90 del
2023 depositata il 14.02.2023, domandandone l'integrale riforma, accertando la piena legittimità
dell'ordinanza n. protocollo 1336/GP/2018 /Area III – PT emessa dalla di Controparte_6 CP_4
in data 28.04.2022 e notificata alla parte appellata il giorno 24.05.2022, provvedimento
[...]
prefettizio annullato dalla sentenza del Giudice di Pace di cui sopra, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e vinte le spese del grado.
Con unico motivo di appello, la contestava la sentenza appellata nella parte in cui ritiene CP_2
venuto meno il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per via della pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova;
per vero, detta pronuncia sposterebbe solo la competenza in capo al Prefetto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità penale, ex art. 224 comma 3 Codice della Strada. Nel caso di specie, il sig. odierno appellato, veniva trovato in evidente stato di CP_1
alterazione alcolica, dopo avere cagionato un sinistro stradale, il tutto come risultante dal verbale di accertamento, avente valore di piena prova fino a querela di falso.
La sentenza di primo grado, dunque, andrebbe integralmente riformata, anche in punto alla regolazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tempestivamente l'appellato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata e comunque, in subordine, la riduzione del periodo di revoca della patente al minimo edittale, tenendo conto del presofferto già scontato dalla data del ritiro, il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ad avviso dell'appellato, corretta sarebbe la determinazione del Giudice di Pace in ordine alla esclusione della applicazione della revoca della patente, in assenza di accertamento della penale responsabilità, per intervenuta estinzione del reato.
In ogni caso, si dovrebbe ritenere comunque fondata, in via subordinata, quantomeno una riduzione del prescritto periodo di revoca della patente, tenuto conto del periodo di “pre-sofferto” già scontato dal ricorrente, e pari a mesi 2 e giorni 6 di sospensione della patente di guida, ovvero dalla data del ritiro avvenuta il 12 agosto 2018.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'appello è fondato.
La decisione del Giudice di Pace si fonda sulla deduzione che, mancando l'accertamento del reato all'esito positivo della messa alla prova, difetterebbero i presupposti per l'applicazione della revoca.
Tale argomentazione si scontra tuttavia con il dato normativo testuale vigente. Premesso che appaiono condivisibili, per quanto occorrer possa, le considerazioni dell'appellato in ordine alla necessità di un intervento legislativo per fare chiarezza, occorre porre l'attenzione sui seguenti due aspetti.
1) Il Giudice di Pace (come pure l'appellato) invoca l'inapplicabilità della sanzione della revoca della patente, in presenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova. Nel caso di specie, infatti, il reato venne dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova in data
12.12.2019 (doc. 7 fascicolo parte appellata). In tema, sussiste la sentenza della Corte
Costituzionale n. 75 del 2020, con la quale la Corte così ebbe a statuire: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 224-ter, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova (sentt. nn. 248 del
2014, 198 e 247 del 2015, 22 del 2016, 91, 175, 222 e 236 del 2018, 68 e 155 del 2019, 58
del 2020; ordd. nn. 43 del 2013, 221 e 130 del 2017, 207 del 2019)”; tale pronunciamento si riconnette al fatto che, il materia di lavoro di pubblica utilità, l'art. 186 comma 9 bis del
Codice della Strada stabiliva che “9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione”; diversamente,
l'art. 224 ter comma 6 (prima dell'intervento della Corte), prevedeva che “nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria”. La Corte Costituzionale ha ritenuto dunque irragionevole che, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, venga meno in ogni caso la confisca del veicolo, mentre nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, la possa CP_2
comunque disporre tale confisca. Il richiamo può essere operato anche alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 163 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. In questo senso,
invero l'art. 186 comma 9 bis, sopra citato, prevede analogamente che la sanzione della sospensione sia ridotta della metà, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità.
Tuttavia, con riferimento alla revoca della patente, l'art. 186 comma 9 bis sopra citato tanto non dispone;
al contrario, nella giurisprudenza di legittimità penale si afferma che: “in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto,
atteso che, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, spetta al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione di tale sanzione” (Cass. Pen., Sez. 4 - ,
Sentenza n. 56962 del 23/10/2018 Cc. (dep. 18/12/2018 ) Rv. 275191 – 01). Sotto il primo aspetto, dunque, l'esito positivo della messa alla prova non pare normativamente ostacolo alla applicabilità delle norme in materia di revoca della patente.
2) La circostanza che sia emessa la sentenza penale di estinzione per esito positivo della messa alla prova non impedisce di per sé l'applicabilità della sanzione della revoca della patente, ma ha invero come effetto che l'applicazione della revoca non compete più al giudice penale, non essendovi accertamento della penale responsabilità, bensì compete al Prefetto, previa verifica dei necessari presupposti;
in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità penale si è
evidenziato che “in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter c.p. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del
Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada” (Cassazione penale sez. IV, 24/01/2023,
n.3717). Sul punto, recentissima giurisprudenza di legittimità penale sembra ribadire il proprio orientamento, evidenziando che “Questa Corte di legittimità ha, infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della revoca della patente di guida, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e
187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria” (Cass. Pen., Sez. 4 - , Sentenza n. 19369 del 07/05/2024; nello stesso senso, Sez. 4,
Sentenza n. 39107 del 08/07/2016); secondo quanto chiarito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità penale, dunque, l'esito positivo della messa alla prova impedisce al giudice – in assenza di accertamento di penale responsabilità – di applicare la sanzione della revoca della patente di guida, ma non al Prefetto, cui invero spetta tale attribuzione, e che provvederà, in autonomia, all'accertamento dei necessari presupposti, ovvero “Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili” (art. 224 comma 3 Codice
della Strada),
3) Nel caso di specie, dalla lettura degli atti dell'accertamento acclusi al fascicolo di primo grado,
si evince che il tasso alcolemico rilevato fu di 1,95 g/l alla prima prova e 1,81 g/l alla seconda prova;
l'art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada prevede che: “2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222”; sul punto, nella giurisprudenza amministrativa si è rilevato che “L'art. 186, comma 2 bis, c. strad. dispone che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo,
la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI'. Non è
possibile ritenere che l'automatismo della misura in argomento sia venuto meno in ragione del fatto che il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis c. strad. si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tale eventualità è contraddetta sia dall'art. 168 ter,
comma 2, c.p., il quale, regolamentando la specifica ipotesi qui in esame, prevede espressamente che "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge"; sia dall'art. 224, comma 3, c.
strad. (rientrante nel capo II, sezione II, del titolo VI, richiamato dall'art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale "La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili" (Consiglio di Stato, sez. III, 18/06/2019
n. 4139); del resto, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso di ritenere che “È
inammissibile, in riferimento agli artt. 13,25, comma 2, e 27, commi 1 e 3, Cost., e non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 186,
comma 2-bis, cod. str., riferita alla sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l,
aggravata dall'aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica,
costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. str., nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è
sufficientemente graduata” (Corte Costituzionale, 27/10/2023, n.194); pare dunque che l'applicazione della sanzione della revoca della patente sia imposta dal dettato normativo nel suo insieme, nel senso che la , a seguito di estinzione per esito positivo della messa CP_2
alla prova, è investita del potere/dovere di verificare i presupposti per l'applicazione della revoca e che essa sia sempre da disporsi nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l,
quando il trasgressore abbia provocato sinistro stradale.
Pertanto, la motivazione del Giudice di Pace, posta a fondamento della decisione appellata, appare censurabile e meritevole di riforma sotto questo profilo.
Ulteriormente, l'appellato tempestivamente invoca, comunque, una riduzione del periodo di revoca,
con scomputo del periodo di sospensione già sofferto dell'appellato (2 mesi e 6 giorni) o comunque la sua riduzione. In realtà, il provvedimento di revoca sembra in effetti tenere in considerazione il
“presofferto” conteggiando il termine di 2 anni, 9 mesi e 24 giorni tenendo conto del periodo di sospensione patita.
Pertanto, in accoglimento dell'appello formulato dalla , deve essere rigettata l'opposizione a CP_2
suo tempo formulata avverso l'ordinanza prefettizia Fasc. 1336/GP/2018/Area III – PT che deve essere interamente confermata e dichiarata esecutiva.
Tuttavia, le incertezze interpretative in gioco nella materia oggetto di trattazione conducono alla necessità di procedere, ex art. 92 comma 2 c.p.c., alla integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da Controparte_4
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 90 del 2023 depositata il 14.02.2023, e pertanto
2) A riforma della citata sentenza, respinge l'opposizione a suo tempo formulata da CP_1
e pertanto conferma interamente e dichiara esecutiva l'ordinanza prefettizia Fasc.
[...]
1336/GP/2018/Area III – PT oggetto di causa;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Forlì, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina