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Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Sentenza 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/10/2022, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 01564/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01720/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati UG OS e AN NO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad esercitare l’accesso e a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione e l’importo della stessa alla decorrenza originaria;
nonché per la condanna di INPS all’esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico) e del modello RETR. PENS., relativi alla pensione n. -OMISSIS- cat. VO, successivi alla comunicazione del febbraio 2021, nella quale veniva comunicato il riaccredito di n. 156 giornate lavorative nell’anno 2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv.to F. NO per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Casarano, all’esibizione della seguente documentazione amministrativa: modello UNICARPE e modello RETR. PENS, successivi alla comunicazione di riaccredito di n. 156 giornate lavorative nell’anno 2006.
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS nonché del mancato adempimento da parte di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 690/2022, tesi ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all ’ istanza di accesso della ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell ’ effettiva disponibilità o meno in capo all ’ Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (modello UNICARPE e modello RETR. PENS, successivi alla comunicazione di riaccredito di n. 156 giornate lavorative nell ’ anno 2006), fornendo, tra l ’ altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un ’ eventuale soddisfazione dell ’ istanza avanzata, di un ’ attività di elaborazione di dati…” , con successiva ordinanza n. 1229/2022 questa Sezione ha reiterato l’ordine impartito, rinviando la causa, per il prosieguo, all’udienza camerale del 27.9.2022;
c ) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 1229/2022 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui la ricorrente è stata espressamente onerata), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla documentazione richiesta ( modello UNICARPE e modello RETR. PENS, successivi alla comunicazione di riaccredito di n. 156 giornate lavorative nell ’ anno 2006 ), è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Casarano, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i suddetti modelli – ovvero, nell’eventualità in cui la ricorrente sia stata collocata in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati AN NO e UG OS, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS, sede di Casarano, di mettere a disposizione della ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione indicata in parte motiva, con facoltà per la ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.00,00 (mille/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti AN NO e UG OS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO