Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3052/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente
Dott. Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 23.1.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3052/2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Lucia Rambone APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'avv. Gianlivio Fasciano APPELLATO
OGGETTO: Accantonamento TFR. Base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del TFR. Accantonamenti per lavoro notturno e lavoro festivo. Compenso per lavoro notturno. Art.71 CCNL Federambiente. Lavoratore in servizio successivamente al 30 aprile 2008. Lavoro notturno reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati. Onere della prova. Lavoro festivo. Non inclusione ex art.71 CCNL CONCLUSIONI: come in atti
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L'Appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in atti, che aveva rigettato la sua domanda di condanna della Società appellata all'esatto accantonamento annuale del TFR, assumendo che nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del TFR, dovesse essere incluso il compenso per il lavoro notturno e per il lavoro festivo.
L'appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'error in procedendo ed error in judicando, per non aver fatto, a giudizio della Difesa, buon governo dei principi che regolano l'apprezzamento delle risultanze documentali e segnatamente delle buste paga versate in atti, ritenendo erroneamente non provato lo svolgimento del lavoro notturno;
lamenta ancora, la contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove pur ritenendo applicabile l'art.71 CCNL al caso di specie, non abbia poi riconosciuto che il notturno rientra nella base del calcolo sulla base imponibile utile ai fini del calcolo della quota mensile, pur avendo provato di aver reso una prestazione notturna in misura pari o superiore al 50% della prestazione lavorativa complessiva. Ha evidenziato che nei conteggi allegati al ricorso sono stati conteggiati i dati economici attinenti alla prestazione notturna feriale/festiva riportati nelle buste paga.
Ricostituito il contraddittorio, si è costituita la Società appellata che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, indi, nel merito, riportandosi a tutto quanto dedotto in primo grado ha contestato la fondatezza delle avverse censure e ha chiesto, pertanto, rigettarsi l'appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza, audita la discussione dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato, come già valutato in altro precedente di questa Corte relativo ad analoga fattispecie.
2 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabili), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
2. Sempre preliminarmente, va evidenziato che questa Corte, sebbene in diversa composizione, si è già pronunciata con la sentenza n. 1671/24 (Pres. Rel. ) in controversia del tutto Per_1 sovrapponibile alla presente e i cui snodi argomentativi, vengono condivisi, ribaditi e fatti propri anche da questo Collegio, che si hanno qui per richiamati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c., per l'esatta coincidenza dei motivi di gravame proposti.
3. Tanto premesso, venendo al caso in esame si deve sottolineare che l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la data di insorgenza, la natura, le mansioni, il CCNL applicabile, possono considerarsi elementi definitivamente accertati, perché pacifici ed incontestati.
3 4. La norma contrattuale che viene qui in rilievo è l'art.71 del CCNL laddove, per il personale in servizio successivamente al 30 aprile 2008, con riferimento alla retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, comprende le seguenti voci: “…(omissis)…7) compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”. Restringendo, in tal modo, le parti sociali, la più ampia portata del punto 23 dell'art. 68, che includeva anche il lavoro festivo, quale indennità/compenso da porsi a base del calcolo della base imponibile su cui calcolare il TFR.
4.1 È appena il caso di rimarcare che le voci previste dalla contrattazione collettiva, in deroga alla generale disposizione legislativa, a titolo di indennità e compensi da prendersi in considerazione per la determinazione della base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del TFR, sono espressamente indicate come tassative.
5. Ribadito, dunque, che l'art.71, applicabile, ratione temporis, al ricorrente, non comprende il “lavoro festivo”; richiamata la predetta tassatività delle voci da includere nel calcolo del TFR sulla base della ricitata norma;
ed evidenziato che il ricorrente per raggiungere il 50% del lavoro notturno ha calcolato sia il lavoro feriale che quello festivo, va ripetuto in uno al precedente arresto di questa Corte sopra citato che “l'argomento della parte appellante non è convincente circa l'inclusione del lavoro festivo notturno, perché le due voci sono distinte e separate e non possono essere cumulate. Quindi il lavoro festivo comunque reso non entra nella base imponibile anche se prestato durante le ore notturne per i lavoratori come l'appellante”. Da tanto consegue, come corollario, che essendo errato il presupposto del calcolo posto a base del conteggio – essendo stata unitariamente considerata la prestazione notturna feriale/festiva (cfr. pag.22 dell'atto di appello;
nonché, ibidem pagg.15 e ss nelle tabelle in blu riportate nel conteggio di parte ricorrente;
buste paga in atti)- non è provato che il lavoratore abbia reso una prestazione notturna nella misura utile richiesta dalla norma nei termini e quantità richiesta ai fini reclamati ex art.71 CNNL. Anche sul punto si può ribadire che “il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore è generico ed astratto e non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' non è affatto corretto perché CP_2 le uniche ore da prendere in considerazione sono quelle notturne
4 (feriali) e poi verificare se nel monte ore mensile esse raggiungano la percentuale del 50%.”
6. Va ancora rilevato che è pacifico che con riguardo alla maggiorazione per lavoro notturno da inserire nella base imponibile del Tfr per il periodo precedente al 2008, è intervenuto, in data 19 febbraio 2015, un accordo sindacale al fine di risolvere la questione connessa al corretto accantonamento del Tfr del personale in servizio.
6.1 La Difesa della Società appellata nel contestare fermamente i conteggi allegati al ricorso, ha altresì chiarito che tenuto conto dell'accordo in sede sindacale ha emesso la busta paga di marzo 2015, effettuando un completo allineamento contabile con riferimento a tutti gli accantonamenti effettuati a titolo di TFR per il periodo decorrente dalla data di assunzione che presentavano delle erroneità nel computo.
6.2 Ebbene, osserva la Corte come dalla lettura delle differenze vantate mese per mese in tali conteggi per tali titoli così come genericamente indicati, in raffronto con le corrispondenti buste paga agli atti, non sia in alcun modo riscontrabile la lamentata differenza tra quanto vantato in ricorso e quanto ritualmente accantonato da parte della società in corso di rapporto tenuto conto del correttivo di cui alla citata busta paga di marzo 2015.
7. Ne consegue il rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
8. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
PQM
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1984,00, oltre IVA, CPA, e
5 spese generali, dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese
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