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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/07/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 200174/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200174/2012, promossa da:
(C.F.: ), in proprio, e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della (P.I.: , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dall'Avvocato Andrea SORGENTONE e dall'Avvocato Carlo Giuseppe SATTA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. SATTA, in Olbia, Via Olbia nr. 39/a;
ATTORE/I contro con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto nr. Controparte_2
119, quale conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F.: ; P.I.: CP_3 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Andrea PES (C.F.: ), C.F._3 dall'Avvocato Francesca PES (C.F.: ) e dall'Avvocato Fernando PES (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Tempio Pausania, C.F._5
Via Nino di Gallura nr. 8;
pagina 1 di 29 CONVENUTO
(C.F./P.IVA nr. , con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_4 P.IVA_4
Terraglio nr. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO (C.F.: , del Foro di Milano;
C.F._6
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2012, parte attrice ha citato in giudizio la
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) se Controparte_2
risulti applicato ai c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96
(considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell'anatocismo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall' ; 2) essendo la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali CP_5
mancante o illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
3) essendo la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale, che annuale, dall'Istituto; 5) essendo mancanti, illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento e per l'istruttoria della pratica di fido accertare
e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto; 6) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa al momento della domanda e, nel caso risultino attivi – salvo compensazione tra i rispettivi saldi- condannare la convenuta al pagamento del relativo importo e/o alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dagli attori calcolata in base ai numeri che precedono, nonché al rimborso delle spese di lite”.
pagina 2 di 29 A sostegno delle proprie richieste, parte attrice rilevava:
- che la ra titolare, presso la Agenzia Controparte_1 Controparte_2
di Olbia, del c/c n. 4942;
- che il e la agivano in qualità di fideiussori della predetta società, avendo Pt_1 Pt_2 interesse ad ottenere il saldo del conto, stante l'illegittimità di alcuni addebiti posti a carico dell'obbligato principale;
- che, sul predetto rapporto, nel corso del tempo venivano applicati illegittimamente interessi ultralegali ed usurari, nonché commissione di massimo scoperto, di affidamento e di istruttoria non dovute.
Si costituiva la ( , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 CP_3 seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale 1.l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2.il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri
e ; in via preliminare:
3. la prescrizione ordinaria ex art. Parte_1 Parte_2
2946 c.c. del diritto di e , di ripetere, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
ex art. 2033 c.c., tutte le somme relative alle operazioni annotate per interessi e c.m.s., data per data, negli estratti conto, decorrente da ogni singolo giorno per il periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione;
in preliminare via subordinata, salvo il gravame:
4.la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, di ripetere, ex art. 2033 c.c., tutte le somme relative alle operazioni annotate per interessi e
[...]
c.m.s. negli estratti conto, nel singolo periodo di riferimento, mensile e/o trimestrale, in cui è stata frazionata l'opera della mandataria decorrente da ciascun estratto Controparte_2
conto; in via preliminare ancor più gradata, salvo il gravame:
5. la prescrizione ordinaria ex art. 2946
c.c. del diritto di e , di contestare le Controparte_1 Parte_1 Parte_2
singole annotazioni, di cui agli estratti conto, di qualsiasi genere e/o natura, decorrente da ogni singolo giorno, per il periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione;
in via preliminare di ulteriore subordine, salvo il gravame:
6. la prescrizione ordinaria ex art. 2936 c.c. del diritto di e , di ripetere le somme Controparte_1 Parte_1 Parte_2
versate a qualsiasi titolo, di cui alle annotazioni negli estratti conto prodotti, qualificabili come pagamenti solutori volti ad eliminare la scopertura di conto corrente non autorizzata e/o lo sconfinamento dal fido;
in via principale subordinata e salvo gravame:
7. il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi spiegati in espositiva;
in ogni caso:
8. con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nelle proprie difese, parte convenuta rilevava: pagina 3 di 29 - in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, di cui al D. Lgs. 28/2010;
- sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del e della;
Pt_1 Pt_2
- la nullità dell'atto di citazione, per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 nr. 3 e 4 c.p.c., stante la genericità delle difese di controparte;
- la mancata produzione, da parte degli attori, del contratto di conto corrente per cui si esperiva l'azione per cui è causa, nonché l'insufficienza e l'incompletezza dell'ulteriore documentazione relativa agli estratti conto, tali da determinare l'infondatezza delle domande attoree, con conseguente rigetto delle stesse;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione, rispetto a tutte le operazioni annotate in conto corrente per le quali erano decorsi dieci anni dal loro compimento, considerato che l'azione di parte attrice doveva essere qualificata quale azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2946 c.c. dall'annotazione di ogni singola operazione, ovvero dal singolo periodo di riferimento rispetto al quale veniva frazionata l'opera dell'Istituto di Credito;
- l'intervenuta prescrizione altresì del diritto del correntista di contestare l'estratto conto, con riferimento a tutte le annotazioni avvenute prima dell'8 febbraio 2002;
- l'assenza di prova circa l'applicazione illegittima di interessi usurari, anatocismo, e clausole asseritamente non pattuite, vista l'incompletezza della documentazione prodotta da controparte, e la genericità delle deduzioni svolte.
All'udienza del 15 maggio 2012, il Giudice (Dott.ssa Elisabetta CARTA), rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e rinviava la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 16 novembre 2012, parte attrice chiedeva concedersi termine per la produzione in giudizio del verbale di mediazione.
All'udienza del 15 marzo 2013, su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, ed esperimento di CTU, avente il seguente quesito: “Previa visione degli atti e dei documenti di causa, accerti i rapporti dare avere tra le parti in virtù dello scoperto di conto corrente oggetto di causa tenuto presente che:
pagina 4 di 29 1) nell'ipotesi di clausola contenente la pattuizione di tassi debitori alla stregua delle condizioni praticate usualmente sulla piazza applichi il CTU gli interessi nella misura legale fino al 9.7.1992
(data di entrata in vigore della legge 17.2.1992 n 154 i cui artt. 4 e 5 sono rifluiti negli artt. 117 e 118
T.U.B D. Lvo 385/93): per il periodo successivo al 9.7.1992 applichi gli interessi sulla base dei criteri stabiliti in ultimo dall'art 117 comma 7 lett. a D.lgs 385/93. In tale caso il tasso di riferimento dovrà essere quello relati vo all'anno precedente all'entrata in vigore della legge (per i contratti conclusi prima di questa) ovvero quello relativo all'anno precedente alla data di stipulazione del contratto, se successivo. Il tasso dei buoni del tesoro (minimo o massimo) da applicare dovrà essere quello più favorevole al correntista, come emerge dall'interpretazione letterale della noma;
effettui il CTU lo stesso calcolo esclusivamente al tasso legale e al tasso convenzionale.
2) la capitalizzazione degli interessi andrà effettuata senza alcuna cadenza, né trimestrale, né semestrale, né annuale, salva la capitalizzazione ove espressamente convenuta, anche con nuova convenzione tra le parti, a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del CICR del 09.02.2000 e conformemente alla stessa.
3) le commissioni di massimo scoperto sono dovute soltanto nella misura in cu i risultano essere state espressamente convenute.
4) accerti il Ctu se vi sia stata o meno l'applicazione di interessi usurai, a condizione che il cd rom prodotto dall'opponente riporti esattamente i decreti ministeriali per il periodo in oggetto: in caso di risposta positiva calcoli il Ctu i rapporti di dare avere tra le parti sia al tasso soglia che senza applicare nessun interesse.
5) verifichi se all'esito del ricalcolo effettuato in sede di CTU (tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie) risultino dei versamenti che abbiano superato del limite dell'affidamento (limite affidamento come risultante dai contratti prodotti in atti, dalle comunicazioni periodicamente inviate al correntista e/o dai tassi di interesse rilevabili dagli estratti conto). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, consideri pagati con i successivi movimenti attivi di conto (versamenti extra fido) gli addebiti delle sole competenze maturate sull'extra fido ove avvenuti prima dei dieci anni antecedenti dalla data di costituzione in mora se presente o dalla data della domanda giudiziale, effettui un duplice calcolo applicando sia gli interessi legali che gli interessi di cui all'art. 117 TUB secondo le decorrenze già indicate.
Con quant'altro utile a fini di giustizia”.
pagina 5 di 29 Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., si costituiva nel presente giudizio CP_4
in qualità di cessionaria del credito inerente al rapporto di conto corrente per cui è causa,
[...]
insistendo affinché si desse atto della surroga della stessa nei diritti, e nell'azione di
[...]
oltreché per l'estromissione di quest'ultima, ritenendo che non dovesse più essere Controparte_2
considerata parte del giudizio.
In data 6 marzo 2017 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza del 10 ottobre 2022, il Giudice (Dott.ssa Daniela SCHINTU), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 27 marzo 2024, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice precisava le proprie conclusioni, richiamando integralmente il contenuto delle note depositate per l'udienza del 1° aprile 2022, chiedendone l'integrale accoglimento.
Parte interveniente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso ex art. 111,
c.p.c., e per quelle già dedotte dalla cedente nei precedenti atti difensivi.
Per la cedente nessuno compariva. Controparte_2
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
1) Sull'eccezione di improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di cui al D. Lgs. 28/2010
Occorre esaminare l'eccezione in oggetto, considerato che, nel richiamo di parte interveniente alle conclusioni rassegnate nelle proprie difese, ed in quelle della cedente, deve ritenersi contenuto il rinvio alle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate il 13 ottobre del 2021, ove la predetta eccezione risulta espressamente formulata, come, del resto, lo è nella comparsa conclusionale da ultimo depositata, ed altresì nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta CP_3
Come già dedotto in premessa, dai verbali di udienza presenti nel fascicolo d'ufficio si evince che, alla prima udienza del 15 maggio 2012, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento ha dato atto che la presente causa rientra tra quelle per le quali la mediazione obbligatoria è prevista quale condizione di pagina 6 di 29 procedibilità dell'azione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, per cui ha assegnato alle parti termine per il deposito della predetta domanda, disponendo rinvio per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16 novembre 2012, parte attrice ha chiesto termine per la produzione in giudizio del verbale di mediazione, e dal verbale della successiva udienza del 15 marzo 2013 si evince che, su richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per cui la causa
è proseguita, senza alcuna eccezione da parte della convenuta circa il mancato esperimento della mediazione, né rilievi in tal senso da parte del Giudice, che ha assegnato i predetti termini, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'istruttoria.
L'eccezione in oggetto è stata proposta dall'interveniente con le note scritte depositate il CP_4
13 ottobre 2021, aventi ad oggetto già la precisazione delle conclusioni.
Giova precisare che l'interveniente non ha argomentato sulla predetta eccezione, che è formulata in via del tutto generica, e non si comprende se sia correlata ad un mero “tuziorismo difensivo” di parte, nel richiamare tutte le difese e conclusioni già rassegnate in precedenza, anche dalla cedente, se significativa di un mancato esperimento iniziale della condizione di procedibilità, ovvero se inerente al mancato esperimento della stessa nei confronti dell'interveniente.
Ad ogni modo, tale eccezione è da considerarsi tardiva, in quanto proposta ben oltre la prima udienza, limite temporale entro il quale il convenuto può eccepire il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ed il Giudice può rilevarla d'ufficio.
D'altra parte, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., quindi la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione”, contenuta nel comma 1, art. 5, d.lgs.
n. 28/2010, si ritiene da intendersi come “chi intende instaurare un giudizio”.
Si ritiene, inoltre, che debbano essere fatti salvi i principi di ragionevole durata del processo, e di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione, secondo quanto indicato nella direttiva comunitaria 2008/52/CEE. Del resto, l'art. 5, D.lgs. 28/2010, prevede la facoltà del convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione, sicché va considerato tale “chi viene citato in giudizio”, e non già “chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria” (in questo senso, Tribunale di Roma,
18 gennaio 2017).
Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata, in quanto tardiva, ed infondata.
pagina 7 di 29 2) Sulla riqualificazione della domanda degli attori, e sulla legittimazione ad agire
Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha rilevato che l'azione proposta dagli attori, seppure dissimulata in azione di accertamento, in realtà deve essere riqualificata quale azione di ripetizione dell'indebito.
È pur vero che, nell'atto di citazione, non emerge un autonomo interesse rispetto ad una pronuncia di mero accertamento, considerato che le conclusioni in esso rassegnate appaiono finalizzate ad ottenere la condanna, nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente (ed asseritamente) versate dagli attori. Si veda, in tal senso, la formulazione del punto 6) delle predette conclusioni, nel momento in cui, al termine di tutte le precedenti domande di “accertare”
e “dichiarare” come non dovute tutte le somme asseritamente corrisposte dagli attori per l'applicazione di clausole nulle, si domanda al Giudice “per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa al momento della domanda e, nel caso risultino attivi (…) condannare la convenuta al pagamento del relativo importo e/o alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dagli attori calcolate in base ai numeri che precedono (…)”.
Dunque, nell'atto introduttivo, gli attori pongono in stretta connessione l'interesse all'accertamento sulla nullità delle pattuizioni intervenute con l'Istituto di Credito, rispetto a quello volto ad ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Tuttavia, le domande di parte attrice vengono diversamente precisate con le note scritte per l'udienza del 1° aprile 2022. Nelle stesse, gli attori hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare alla domanda di cui al nr. 1) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, inerente alla richiesta di accertamento circa l'applicazione di interessi usurari al rapporto per cui è causa, ed hanno precisato le rispettive conclusioni nei seguenti termini: “1) essendo la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali mancante o illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
2) essendo la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'Istituto; 3) essendo mancanti, illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento e per l'istruttoria della pratica di fido accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto; 5) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze pagina 8 di 29 contabili) applicando le condizioni di legge o quelle ritenute di giustizia e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo o non contestato anche in corso di causa, come portato dal primo estratto di conto della serie continua. Con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, quale antistatario”.
È, dunque, in questa sede che parte attrice palesa un interesse autonomo alla declaratoria di nullità delle clausole indicate, ed all'accertamento del saldo del conto corrente, rispetto all'interesse ad ottenere la condanna alla ripetizione dell'indebito. Nonostante quest'ultima domanda non possa ritenersi rinunciata, stante l'assenza di espressa determinazione in tal senso, nel corso del giudizio la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente pare avere assunto un interesse distinto rispetto a quella di ripetizione dell'indebito, così da ritenersi non più strettamente connessa e funzionale a quest'ultima, ma finalizzata ad un'autonoma valutazione.
Preliminarmente, tale modifica si ritiene ammissibile, in condivisione della recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nr. 3453 del 2024) che, rispetto alla modifica delle domande delle parti nel corso del procedimento, anche in una fase successiva a quella della precisazione delle conclusioni, si è espressa in senso positivo, valorizzando il principio dispositivo, che attribuisce alla parte il controllo delle proprie scelte difensive, e delle domande presentate al Tribunale, mantenendo così un equilibrio tra il rispetto del contraddittorio, ed il diritto di difesa di tutte le parti coinvolte nella controversia.
Del resto, controparte nulla ha eccepito al riguardo, né si ritiene che la modifica della domanda attuata dall'attrice abbia determinato una violazione del contraddittorio, dato che la domanda di accertamento
è comunque contenuta in quella di ripetizione dell'indebito. Del resto, l'istruttoria condotta nel presente procedimento (basti vedere il quesito posto al CTU) risulta finalizzata all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, così da poter (eventualmente) acclarare la somma (asseritamente) indebitamente versata.
Tale disamina è utile non solo per quanto si andrà a rilevare in seguito, ma altresì per affrontare la questione circa la sussistenza della legittimazione ad agire degli attori, vista l'eccezione formulata in tal senso da parte della convenuta, e proseguita dall'interveniente.
Giova precisare che la legittimazione ad agire, ed a contraddire alla domanda, va riscontrata dal
Giudice esclusivamente alla stregua della fattispecie materiale e giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
pagina 9 di 29 In questo senso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta;
la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, invece, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (Corte appello Genova sez. III, 01/03/2019, n.303).
Dunque, la legittimazione ad agire, in senso tecnico, quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal Giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore, o al convenuto, per il solo fatto che il primo si affermi, oppure il secondo sia indicato, come titolare del diritto azionato, o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da ogni questione relativa all'esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda. (in questo senso Tribunale
Busto Arsizio sez. III, 04/12/2019, n.1760; Tribunale Terni, 07/01/2019, n.18; Tribunale Perugia sez.
II, 14/12/2018).
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione, che viene affermato sia nel Codice Civile, che nella Costituzione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24
Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, assumendo di esserne titolare.
Dunque, a differenza della titolarità del diritto ad agire, che si individua con la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attinente al merito della causa, ed elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, e può essere rilevata pagina 10 di 29 d'ufficio dal Giudice.
Il controllo del Giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale, e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che, qualora da tale controllo risulti che, già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo, ovvero il convenuto, non possano identificarsi con il soggetto rispettivamente avente il diritto, o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, il Giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva, o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione, ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso.
Occorre rilevare che, rispetto all'eccezione in oggetto, parte convenuta si è limitata ad una contestazione del tutto generica, meramente formale, non motivata, e priva di argomentazioni giuridiche, meritevole di rigetto, dunque, solo per le modalità di deduzione della stessa.
Per completezza della motivazione, ad ogni modo, non si ravvisa alcun elemento per cui escludere la legittimazione attiva degli attori e che, nell'atto introduttivo, si qualificano Pt_1 Pt_2
fideiussori della Controparte_1
Tale circostanza risulta dalla documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento al doc. 34 del fascicolo di parte convenuta (prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3, c.p.c., depositata nell'interesse di , dal quale si evince che gli attori si sono costituiti fideiussori CP_3
di che ha cambiato denominazione il 19 gennaio 2006 in Controparte_6 [...]
come risulta visura prodotta in atti (doc. 15, allegato alla memoria ex art. 183, Controparte_1
comma 6, nr. 3, c.p.c. di parte convenuta . CP_3
È principio condiviso quello per cui anche il fideiussore, e non solo il correntista, ha diritto di domandare alla banca gli estratti conto ex art. 119, comma 4, TUB, in quanto il generico riferimento della norma al “cliente” è idoneo ad includere, ai fini della richiesta della documentazione di rapporto, anche il fideiussore, il quale può, in senso lato, definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista, debitore principale. Dunque, se il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. nr. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, lo stesso diritto spetta al fideiussore che, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore pagina 11 di 29 principale (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 24181 del 30/10/2020).
Come si desume dalle norme di cui agli artt. 1944 c.c. e ss., i rapporti fra il creditore ed il fideiussore implicano che quest'ultimo debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente, anche con riferimento all'esercizio del potere di cui all'art. 119 T.U.B.. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente”, agli effetti di quella norma.
Anche rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, la giurisprudenza si orienta nel senso di ritenere che il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi poi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, “può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima
"causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore” (Cassazione civile sez. I, 28/04/2022, n.13418).
Neppure si ritiene doversi dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del in qualità di Pt_1
liquidatore della piuttosto che di Presidente del Consiglio di Parte_3
Amministrazione, come prospettato (in via generica) dalla convenuta nella memoria ex art. 183, comma
6, nr. 3, c.p.c..
Di fatto, dalla visura storica della predetta società (doc. 15, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3, c.p.c. di parte convenuta , risulta l'iscrizione della stessa al registro delle imprese, CP_3
con indicazione del come liquidatore (data iscrizione 09/01/2012). Pt_1
A tal proposito, si richiama l'art. 2310 c.c., il quale, con la specifica ratio di assicurare ai liquidatori pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società, dispone che “Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori”.
Per i motivi sopra esposti, l'eccezione preliminare avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva degli attori deve essere rigettata, in quanto infondata.
3) Sull'intervento di Controparte_4
Come dedotto in premessa, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 13 dicembre 2017, la in qualità di cessionario del credito inerente al rapporto di conto corrente per cui Controparte_4
è causa, si costituiva nel presente giudizio, chiedendo, tra l'altro, l'estromissione della cedente pagina 12 di 29 convenuta CP_3
Occorre rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legitimatio ad causam. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che interviene a sostegno delle pretese della cedente, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito è stato cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, quindi dell'effettività della cessione del credito (Sulla legittimazione processuale del cessionario, si veda anche Cass. Civ., Ordinanza nr. 15010 del 29 maggio 2024: “Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio”).
Nella specie, non si ritiene che parte interveniente abbia dato prova della propria legitimatio ad causam, come sopra indicata quale diritto di agire, o di resistere in giudizio.
In particolare, in allegato alla comparsa di intervento sopra richiamata, la Controparte_4
asserendo la propria qualità di cessionaria, si è limitata a produrre un atto di cessione di crediti del 19 gennaio 2017, privo di allegato contenente la lista dei crediti ceduti, ed una mera schermata, sulla quale risulta annotato il numero NDG, ed il nominativo del debitore (vedi produzioni in allegato alla comparsa di intervento depositata al telematico il 13 dicembre 2017).
Non è idonea a comprovare l'inclusione del credito ceduto nella narrata cessione in blocco una lista crediti costituita da una schermata, senza alcun riferimento strutturale o nominativo allo specifico contratto di cessione, con la sola indicazione del numero NDG, e del nominativo del debitore. Nel caso di specie, peraltro, neppure è riportato l'importo dell'asserito credito, né il medesimo è stato altrimenti dedotto od allegato dalla cessionaria, che neppure ha dato prova dell'invio, da parte della cedente, della lettera di decadenza dal beneficio del termine, o comunque la prova che il credito asseritamente ceduto rientri in una delle categorie di cui alla lettera A) delle premesse del contratto, stante la mancata produzione in atti degli allegati A1 ed A2 al testo contrattuale, indicativi, rispettivamente, dei criteri di individuazione dei crediti ceduti in blocco, e delle informazioni relative ai debitori ceduti, e dati patrimoniali dei crediti. pagina 13 di 29 Inoltre, non vi è alcuna prova dell'adempimento agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge. In particolare, l'art. 58, comma 2, TUB, prevede che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La BA d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la natura del contratto di cessione comporta che il credito si traferisca dal patrimonio del creditore cedente, a quello del creditore cessionario, per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario a pretendere la prestazione conseguono alla notifica della lettera di cessione del credito al debitore ceduto (Cass. Civ.
22280/2010; Cass. Civ. 13954/2006).
Ed ancora, “Non sussiste alcuna legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito. La natura consensuale di tale contratto, infatti, comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre
l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto” (Cass. Civ. 23093/2010. In senso conforme: Cass.
Civ. 8373/2009; Cass. Civ. 23463/2009).
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito inerente al rapporto corrente per cui è causa in capo a in assenza del deposito di adeguata documentazione da Controparte_4 parte di quest'ultima, occorre dichiararne il difetto di legitimatio ad causam.
In difetto di estromissione del cedente, sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi così luogo ad una sostituzione processuale del dante causa ( sostituto) all'avente causa ( sostituito). CP_3 Controparte_4
Del resto, in tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I, 22/10/09 nr. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale, e previo consenso di tutte le parti.
4) Sui presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito
Con riferimento all'azione in oggetto, occorre esaminare, preliminarmente, la condotta processuale di parte attrice che, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha formalmente riproposto la predetta pagina 14 di 29 domanda, né vi ha espressamente rinunciato, come avvenuto con la domanda inerente all'accertamento circa l'applicazione di interessi usurari.
A tal proposito, si ritiene di richiamare l'orientamento giurisprudenziale per cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, di per sé, non autorizzi alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,
o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi, inequivocabilmente, il venir meno del relativo interesse (si veda Cassazione Civile, testo sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725).
Benché i risultati della CTU, acclaranti un saldo a debito per il correntista, possano portare a ritenere un'implicita volontà della parte attrice di abbandonare, almeno, le pretese restitutorie inizialmente proposte, tale soluzione non può essere percorribile, considerato che, sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze e conclusioni come svolte nell'atto di citazione, ove la domanda di ripetizione era espressamente formulata, ed ha altresì richiamato i rilievi e le contestazioni già svolte con riferimento alla CTU prodotta in atti. Pertanto, occorre esaminare la domanda in oggetto.
Si ritiene che il presupposto per la restituzione dell'indebito sia l'esistenza di un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato.
La giurisprudenza di legittimità, in materia, si esprime nel senso che: “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto
"scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.1.2013, n. 798).
Di conseguenza, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri), illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta, di per sé, a trasformare quel versamento pagina 15 di 29 in un indebito: dunque, il correntista, sulla base di tali mere annotazioni, non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Nella descritta situazione, quindi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire, se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
Nella specie, parte attrice ha introdotto la presente azione quando il conto corrente era ancora aperto, né in sede di atto di citazione, ovvero con le memorie istruttorie, è stata allegata la chiusura del conto corrente, ovvero è stata fornita prova di pagamenti ripetibili.
Di fatto, la chiusura del conto corrente si è verificata in corso di causa, ed è stata rilevata per la prima volta in sede di CTU che, a seguito della produzione completa degli estratti conto da parte della CP_4
ha acclarato il passaggio del conto in sofferenza alla data dell'8 maggio 2013.
Orbene, come già premesso, la domanda di ripetizione di indebito, se proposta dal correntista in via principale, come nel caso de quo, potrà essere introdotta solo se, ed in quanto, consti la chiusura del rapporto di conto corrente.
La giurisprudenza di merito si è espressa nei medesimi termini anche rispetto all'ipotesi della chiusura del conto corrente in corso di causa, nei termini che seguono: “(…) La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda;
posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda l'ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (cfr. Trib. Catanzaro sez. II, 5 aprile 2016, n. 581; Trib. Monza 25 gennaio 2016).
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza nr. 446 del 14 marzo 2016, ha confermato l'improponibilità della domanda di ripetizione di indebito, in ragione dell'apertura del conto corrente, nonché l'onere della prova posto in capo all'attore sulla domanda di nullità delle clausole del contratto di c/c: in particolare, quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare, se del caso, in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso (sul punto, Corte D'Appello di Torino, Sez. I, 15 febbraio 2015,
pagina 16 di 29 n.214; Tribunale Alessandria, 4 maggio 2015, n. 13).
Trattandosi di condizione di ammissibilità della domanda, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e condiviso, la sussistenza della stessa deve essere verificata con riferimento al momento dell'introduzione dell'azione, e la sua assenza è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento.
Per quanto sopra esposto, occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
5) Sulla domanda di accertamento, e rideterminazione del saldo
Occorre, dunque, esaminare la domanda di accertamento, e rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di prescrizione di cui al punto 5) della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, si precisa che, con l'atto di citazione, parte attrice ha rilevato l'illegittima applicazione della CMS, della commissione di affidamento e dei diritti per l'istruttoria del fido, l'applicazione di interessi usurari, nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale per cui, ai sensi dell'art. 1422
c.c., l'azione di accertamento della nullità delle clausole dei contratti di conto corrente non soggiace a prescrizione (si veda, tra le molte, Cassazione Civ., sentenza del 15 febbraio 2021 nr. 3858). Non si ritiene, dunque, che il diritto alla ricostruzione dell'esatto dare/avere sia autonomo rispetto al diritto a far valere dette nullità. L'annotazione nel conto non è, invero, altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; pertanto, allorché il contratto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo, viene meno il diritto stesso e, per l'effetto, la nuova realtà giuridica trova una diversa corrispondente rappresentazione contabile. È evidente, quindi, che, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito, ed agli effetti, dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.
Tale conclusione è anche conforme a quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012, pagina 17 di 29 quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, l.
26.2.2011 n. 10 (di conv. del D.L 29.12.2010 n. 225), nel senso che il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità, con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.), del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto
(Cass. n. 3858/2021, ma anche Corte Appello Brescia, sez. I, 10/03/2021, nr. 292).
Non vi è, dunque, alcuna pretesa prescrizione circa la domanda di ricostruzione dell'esatto dare/avere quale conseguenza delle nullità azionate. L'azione di accertamento proposta dagli attori non incorre, pertanto, in alcuna prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata in tal senso da parte convenuta.
Occorre, a questo punto, delineare i principi applicabili alla fattispecie in esame, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in causa.
Quando è il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate, o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spetta al medesimo l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum.
Tale ultima allegazione, se pacifica, impone al Giudice di rilevare la nullità del negozio, quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultra legali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo che, piuttosto, dovrà essere documentata dalla BA (Cass. 6480/2021). Si deve, quindi, distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali, inserite in un documento che non sia, tuttavia, prodotto in giudizio, dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso.
Nella prima ipotesi, la non può ritenersi onerata della produzione del contratto, neppure CP_4
invocando il c.d. principio di vicinanza della prova, in quanto tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. 19566/2021; Cass. 33009/2019). È, infatti, il correntista onerato alla produzione del contratto, al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate. Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta, invece, ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto.
In sostanza, quando la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che, quindi, sostenga la valida conclusione del negozio), non può gravarsi il pagina 18 di 29 correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che egli assume inesistente, incombendo, semmai, alla BA convenuta di darne positivo riscontro.
Il correntista è, inoltre, tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.
Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta, di per sé, il rigetto della domanda. In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo” (Cass. 11543/2019; Cass. 9140/2020).
Tali conclusioni vengono argomentate nel senso che, quando la assume la veste di convenuta, è CP_4
il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore (Cass. 6063/2021).
Nel caso di specie, viste anche le contestazioni mosse dalla convenuta con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 3 c.p.c., occorre esaminare con quale scansione temporale si è cristallizzato il thema decidendum.
Con il proprio atto di citazione, parte attrice non ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente, né la conclusione dello stesso in forma orale, ma ha dichiarato di essere titolare, presso la CP_3
agenzia di Olbia, del c/c n. 4942, e di avere interesse a verificarne il saldo, rilevando unicamente la nullità di singole clausole, come già indicato in premessa.
All'atto di citazione non è stato allegato il contratto, ma il solo estratto di conto corrente relativo al periodo di riferimento 2 novembre 2011 – 30 novembre 2011.
pagina 19 di 29 Nella propria comparsa di costituzione, la parte convenuta ha contestato quanto dedotto dagli attori, eccependo la carenza di documentazione a supporto della domanda di controparte, con esplicito riferimento alla mancata allegazione del contratto di conto corrente, ed all'inidoneità dell'estratto conto prodotto dagli attori a supportare le rispettive domande, oltreché la mancata quantificazione delle singole poste di addebiti, asseritamente individuate quali illegittime.
A fronte di tali contestazioni, alla prima udienza, parte attrice nulla ha eccepito, o dedotto. Dal verbale dell'udienza del 15 maggio 2012, si evince che la stessa si è limitata a riservarsi di “meglio dedurre” con le memorie ex art. 183 c.p.c..
Allo spirare dei termini concessi dal Giudice, parte attrice non ha depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c..
Solo con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c., parte attrice, per la prima volta, ha eccepito di non avere concluso alcun contratto, o comunque la nullità dello stesso per essere stato concluso in forma orale, affermando che: “Anche in questo caso, se un contratto esista e la banca vuole che ne siano applicate le clausole (le sole che possono giustificare l'addebito di interessi ultralegali, anatocistici, della CMS e delle spese di tenuta conto e per singole operazioni) ha l'onere di produrlo per non essere soccombente (…)”.
Ancora, solo con la seconda memoria, parte attrice ha operato una quantificazione della somma
(asseritamente) addebitata dalla in seguito all'applicazione di interessi (asseritamente) usurari, CP_4 all'(asserita) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, indicandola in € 50.481.26, ritenendo che ricadesse sulla l'onere di provare l'esattezza del saldo. CP_4
Sempre in questa sede (memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c.), a sostegno della propria richiesta ex art. 210 c.p.c., parte attrice ha dedotto di avere inviato, in data 10 maggio 2013 (quindi, dopo l'introduzione della presente azione), domanda alla di trasmissione dei contratti di apertura di CP_4
credito, di anticipo e di sconto, correlati al conto corrente per cui è causa, insieme agli estratti conto ed agli scalari per i periodi dall'apertura del conto al 30/09/2000; dal 01/06/2006 al 30/06/2006; dal
01/03/2008 al 31/03/2008; dal 01/12/2010 al 31/12/2010; dal 01/03/2011 al 31/03/2011; dal
01/09/2011 al 30/09/2011. In allegato alla predetta memoria, parte attrice ha prodotto copia degli estratti conto e scalari (mai prodotti prima) per il periodo di riferimento dal 30/09/2000 al 31/10/2011, ad eccezione di quelli oggetto di richiesta ex art. 210 c.p.c..
Tale attività, in quanto assertiva, deve essere considerata inammissibile, per i motivi che seguono.
Nel processo civile sono previsti termini perentori per le articolazioni istruttorie delle parti. La
pagina 20 di 29 previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
La disciplina delle preclusioni, in genere (quindi anche delle preclusioni istruttorie), è una disciplina di ordine pubblico processuale, tesa ad assicurare la concentrazione ed il sollecito svolgimento del processo, che rappresenta un obiettivo del sistema processuale imposto al Giudice (il quale, in base al disposto dell'art. 175 c.p.c., deve esercitare i propri poteri in tal senso). Tale esigenza, peraltro, ha ricevuto un'espressa copertura costituzionale con la modifica dell'art. 111 della Costituzione.
La natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni, comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, e non può essere rimessa all'accordo delle parti (come prevede, peraltro, l'art. 153 c.p.c. in materia di termini perentori;
vedi sul punto Cass. n. 4376/2001).
La definizione del thema probandum costituisce, nel sistema processuale, un momento successivo, dal punto di vista logico, rispetto alla definizione del thema decidendum.
In particolare, i due momenti in cui il codice di rito prevede il potere-dovere delle parti di articolare le istanze istruttorie sono: 1) la fase introduttiva del giudizio: art. 163 n. 5 e art. 167 c.p.c.; 2) la fase immediatamente successiva al compimento della attività concernenti la trattazione in senso stretto, e la definizione del thema decidendum (disciplinata dall'art. 183 c.p.c.).
Il secondo momento è previsto dall'art. 184 c.p.c. (con rubrica: “deduzioni istruttorie”) che disciplina proprio la fase di definizione del thema probandum, con la previsione di termini perentori, con la conseguenza che la scadenza di tali termini preclude alle parti la possibilità di ulteriori richieste istruttorie.
Ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c.: “Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e
269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”.
La predetta disposizione consente all'attore di adeguare le proprie difese (art. 24 Cost.) in conseguenza di quelle proposte dal convenuto. Quindi, egli potrà proporre domande ed eccezioni nuove, conseguenti al contenuto della comparsa di risposta del convenuto (c.d. mutatio libelli), anche introducendo nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi nel giudizio, così ampliando il thema decidendum.
pagina 21 di 29 Inoltre, l'attore ha la possibilità di chiamare in causa un terzo (artt. 106 e 269 terzo comma, c.p.c.), se tale esigenza è sorta dalle difese del convenuto (ad esempio, il convenuto ha indicato una terza persona come titolare del diritto oggetto della causa, il c.d. terzo pretendente).
Tali poteri dell'attore devono essere esercitati, a pena di decadenza, nella prima udienza ex art. 183 del c.p.c..
I termini "precisare" e "modificare", utilizzati dalla norma in relazione a domande, eccezioni e conclusioni già formulate, si devono considerare entrambi rientranti nel concetto di emendatio libelli, ossia di mera modifica della domanda, e non di mutatio libelli (proposta di un'istanza del tutto nuova).
In particolare, la "precisazione" consiste nello sviluppo di un quid già implicito nel contenuto delle precedenti difese, che la parte si limita solo ad esplicare (per esempio, si allega un fatto secondario volto a chiarire le dinamiche di un sinistro stradale, già compiutamente descritto nei suoi elementi costitutivi).
La "modifica" si ha, invece, quando essa incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo, per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
In buona sostanza, alla prima udienza, vanno proposte tutte le domande consequenziali, che risultano inammissibili, se formulate posteriormente.
Con riferimento alla nullità del contratto di conto corrente, si ritiene che tale deduzione, quale fatto nuovo, non rilevato in sede di atto di citazione, consequenziale rispetto all'eccezione di mancata produzione dello stesso sollevata dalla convenuta nella propria comparsa, per quanto già rilevato in ordine alle diverse caratteristiche che assume l'azione di accertamento rispetto al caso in cui la nullità è eccepita con riferimento all'intero contratto, ovvero alle singole clausole, doveva essere eccepita da parte attrice entro la prima udienza. Tale deduzione, di fatto, modifica il thema decidendum, considerato che, in seguito all'introduzione dell'eccezione sulla nullità del contratto, l'accertamento che si chiede al Giudice non è più limitato alla nullità circa le singole clausole contrattuali, bensì rispetto all'intero negozio, con tutto ciò che ne consegue con riferimento all'onere della prova incombente sul correntista, e sull'Istituto di Credito.
In tal senso si esprime l'orientamento giurisprudenziale maggiormente consolidato, che si ritiene di condividere, per cui la memoria ex art. 183 c. 6 nr. 1 c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della pagina 22 di 29 domanda riconvenzionale, o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte,
a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. Civ. nr. 30745/2019).
Inoltre, i Giudici di legittimità ricordano come l'ordine di trattazione delle questioni (ex art. 276 c. 2
c.p.c.) imponga al giudicante di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito, rispetto a quelle di merito. La violazione della suddetta regola costituisce una causa di nullità del procedimento, che resta sanata, qualora non sia fatta valere con l'impugnazione, o con l'appello incidentale, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado, ed appellata.
Dunque, la violazione delle predette preclusioni comporta una nullità rilevabile d'ufficio, in applicazione del principio del cosiddetto ordine pubblico processuale, che opera ogni volta in cui si debba tutelare l'interesse pubblicistico ad evitare allungamenti dei tempi processuali
Lo stesso ragionamento vale per la produzione degli estratti conto, e per la richiesta di inoltro della documentazione bancaria, asseritamente inviata alla BA il 10 maggio 2013 la quale, comunque, per fondare la richiesta ex art. 210 c.p.c., doveva essere inoltrata all'Istituto di Credito prima dell'introduzione del presente giudizio.
Ad ogni modo, tutta l'attività assertiva dedotta dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c., doveva essere dalla stessa parte rilevata entro i termini di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., considerato che la stessa risulta finalizzata non a fornire al Giudice materiale probatorio, bensì ad introdurre nel processo “fatti”.
Il comma 6 dell'art. 183, c.p.c., dispone che il Giudice, se richiesto dalle parti, concede “1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Le attività assertive della parte, dunque, devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. “primo termine”, nei limiti della “precisazione” e della
“modifica” di domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Quanto alla seconda memoria, le stesse sono giustificate unicamente se si traducano in una “replica” alle deduzioni della controparte, o in una “risposta” processuale alle medesime, restando, altrimenti la pagina 23 di 29 suddetta appendice riservata alle richieste di prova. Ciò significa anche che, dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire (principio questo ribadito dalla
Suprema Corte, in tema di controprova, vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119).
Pertanto, tutta l'attività assertiva, riversata dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c. deve essere ritenuta inammissibile, in quanto tardiva.
Per l'effetto, la domanda degli attori deve essere esaminata secondo quanto prospettato in sede di atto di citazione, ovvero con riferimento alle deduzioni ed ai rilievi esposti in quella sede, nel momento in cui gli stessi hanno dedotto non la nullità del contratto, ma delle singole clausole contrattuali, ed è rispetto al thema decidendum così cristallizzato che occorre fare riferimento per individuare limiti, ed estensione dell'onere probatorio incombente in capo al correntista.
A questo punto, la rilevabilità d'ufficio delle preclusioni processuali si intreccia con le limitazioni dei poteri del CTU, e sulle conseguenze previste in caso di inosservanza.
In proposito, vanno richiamati i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086/2022:
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che
pagina 24 di 29 si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.".
Nella specie, l'attore, come già dedotto, con l'atto di citazione non ha prodotto il contratto di conto corrente, né la richiesta di concessione di fido del 21 febbraio 2008, né gli estratti conto in quantità sufficiente a permettere di ricostruire l'andamento del rapporto, rispetto al periodo per il quale si è richiesto l'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti.
La predetta documentazione, invece, è stata prodotta dall'Istituto di Credito convenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3 c.p.c., a fronte di un'attività assertiva svolta dalla parte attrice soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c., del tutto inammissibile, per quanto già esposto con riferimento alla violazione delle preclusioni processuali.
Invero, le produzioni documentali della convenuta, comprensive del contratto di conto corrente per cui
è causa (doc. 16, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3 c.p.c. di , sembrano, CP_3 piuttosto, essere correlate ad una sorta di “adempimento spontaneo” alla richiesta di cui all'art. 210
c.p.c., formulata dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c., richiesta che, certamente, non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto, per costante giurisprudenza, il potere conferito al Giudice dal succitato art. 210 c.p.c., nel senso di ordinare ad una delle parti (o ad un terzo)
l'esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione di documenti gravante sulla parte tenuta a fornire la prova, potendo essere esercitato solo quando quest'ultimo soggetto non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio (Cfr. Trib. Roma,
Sez. XVI, 15 febbraio 2022; Trib. Roma 02.04.2016; Trib. Catanzaro sez. II, 5 aprile 2016, n. 581; pagina 25 di 29 Trib. Monza 25 gennaio 2016).
Non avendo parte attrice adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, la stessa non potrebbe dolersi del mancato adempimento della all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., non potendosi CP_4 trarre da quest'ultima inadempienza la prova del fondamento delle domande proposte. Del resto, è principio fermo (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 25 maggio 2004, n. 10043) quello secondo cui l'esibizione, a norma dell'art. 210 c.p.c., non può, in alcun caso, supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
Del tutto irrilevante è la lettera del 10 maggio 2013, asseritamente inoltrata dagli attori alla CP_3
avente ad oggetto la richiesta della documentazione ivi indicata, a sua volta oggetto di richiesta
[...]
di esibizione ex art. 210 c.p.c., considerato che, da un lato, non vi è prova dell'effettiva ricezione della missiva da parte della BA (come da quest'ultima eccepito), dall'altro lato, per ottenere l'ordine di cui all'art. 210 c.p.c., parte attrice doveva provare di avere richiesto, in via stragiudiziale, all'Istituto di
Credito convenuto la predetta documentazione non una volta introdotto il giudizio, bensì ante causam.
L'articolo 119 infatti, è una norma di natura sostanziale, tesa alla trasparenza bancaria, che non Pt_4
immuta il riparto degli oneri probatori, né interferisce con la disciplina processuale recata dal codice di rito. Sostenere che debba essere l'Istituto di Credito a produrre, su ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c., la documentazione che il cliente non ha tempestivamente prodotto, e preventivamente richiesto, con esito negativo ex art. 119 T.U.B., si atteggerebbe alla stregua di un'ingiustificata inversione dell'onere della prova, priva di qualsiasi fondamento normativo, ed in contrasto con il disposto di cui all'art. 2697
c.c..
Dunque, il diritto spettante al cliente di una BA, a colui che gli succede a qualsiasi titolo, o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza ex art. 210 c.p.c., alla condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla che, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (vedi Cass. n. CP_4
24641 del 13 settembre 2021).
Di conseguenza, l'adempimento della parte convenuta ad un onere probatorio in realtà richiesto alla controparte, inadempiente in tal senso, non può sollevare quest'ultima da quanto dalla stessa preteso, pena la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c..
Per quanto sopra esposto, le produzioni documentali allegate dalla alla memoria ex art. CP_3
183, comma 6, nr. 3 c.p.c. dovevano essere dichiarate inutilizzabili. pagina 26 di 29 Né si ritiene che la richiamata documentazione possa essere acquisita in sede di consulenza contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni, che, essendo stati posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
È vero che, nell'ambito della consulenza contabile ex art. 198 c.p.c., le Sezioni Unite, nell'ultima pronuncia richiamata, hanno affermato che il consulente può, comunque, acquisire tutti i documenti che si rendano necessari, anche se siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda, e che la violazione del contraddittorio costituisce una nullità relativa, che deve essere eccepita dalle parti nella prima difesa utile ai sensi dell'art. 157 c.p.c..
Tuttavia, nel caso di specie, la problematica non attiene al profilo probatorio, ma alla delimitazione del thema decidendum. In ordine a tale profilo, le Sezioni Unite ancorché abbiano offerto un'interpretazione estensiva dei poteri del CTU, hanno ribadito che il principio della domanda, in correlazione con il principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato, concorrendo a delimitare il campo del giudizio, in quanto entrambi espressione di un principio dispositivo di ordine sostanziale, che identifica solo nella parte il titolare del potere esclusivo di disporre dell'interesse materiale sotteso al proprio diritto, delimiti indirettamente anche il perimetro dei poteri esercitabili dal Giudice e, riflessamente, anche dal consulente che egli abbia nominato.
Pertanto, quando la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda,
l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda, e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal Giudice, è rilevabile d'ufficio, o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c..
Nella specie, come già evidenziato, l'attore, dopo aver dedotto in citazione la nullità delle singole clausole del contratto di conto corrente per cui è causa, non l'ha mai prodotto in giudizio, né, a fronte della mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo di riferimento, ha allegato ulteriori mezzi di prova certi, tali da permettere la ricostruzione dei saldi, e dare giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto.
L'accertamento effettuato dal CTU sulla base del contratto di conto corrente, della richiesta di fido, e delle ulteriori produzioni documentali acquisite in giudizio in seguito alle produzioni allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3, c.p.c. di parte convenuta non può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione, in quanto i presupposti dell'azione di accertamento non sono stati tempestivamente introdotti in giudizio da parte attrice. Né attraverso la consulenza tecnica possono essere introdotti fatti principali che non siano stati posti dalle parti a fondamento della domanda. pagina 27 di 29 D'altra parte, parte attrice non ha allegato ulteriori e diverse prove, idonee ad offrire indicazioni certe e complete sull'andamento del rapporto, tali da giustificare, o consentire di affermare, che il debito nel periodo non documentato sia inesistente, o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto, o che, addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.
Del resto, è sufficiente leggere gli atti difensivi degli attori, per percepire, con immediatezza, la genericità delle contestazioni svolte, limitate a meri richiami giurisprudenziali e di principio, senza alcun riferimento al caso concreto, oltreché ad osservazioni valutative, prive dei requisiti di specificità minimi per poter essere definite contestazioni.
Da ciò, consegue l'inammissibilità anche dell'azione di accertamento del saldo di conto corrente.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita, sulla base del principio della ragione più liquida.
6) Sulle spese
Vista la pluralità di parti, occorre distinguere i singoli rapporti.
Nel rapporto tra gli attori e la convenuta le spese seguono la soccombenza, e si CP_3
liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
pagina 28 di 29 Nei rapporti tra attori ed interveniente, vista la pronuncia in mero rito, si ritiene doversi compensare integralmente le spese di lite.
Devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, le spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile 2017 (Giudice Dott.ssa Daniela SCHINTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il difetto di legitimatio ad causam nei confronti di Controparte_4
DICHIARA l'inammissibilità delle domande di parte attrice;
CONDANNA parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15 %;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra parte attrice, e Controparte_4
PONE a carico di parte attrice le spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile
2017 (Giudice Dott.ssa Daniela SCHINTU).
Tempio Pausania, 31 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 200174/2012, promossa da:
(C.F.: ), in proprio, e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della (P.I.: , e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, congiuntamente e Parte_2 C.F._2 disgiuntamente, dall'Avvocato Andrea SORGENTONE e dall'Avvocato Carlo Giuseppe SATTA, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. SATTA, in Olbia, Via Olbia nr. 39/a;
ATTORE/I contro con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto nr. Controparte_2
119, quale conferitaria di tutte le attività e passività della già (C.F.: ; P.I.: CP_3 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Andrea PES (C.F.: ), C.F._3 dall'Avvocato Francesca PES (C.F.: ) e dall'Avvocato Fernando PES (C.F.: C.F._4
), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Tempio Pausania, C.F._5
Via Nino di Gallura nr. 8;
pagina 1 di 29 CONVENUTO
(C.F./P.IVA nr. , con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_4 P.IVA_4
Terraglio nr. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO (C.F.: , del Foro di Milano;
C.F._6
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di precisazione delle conclusioni del 27 marzo 2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2012, parte attrice ha citato in giudizio la
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) se Controparte_2
risulti applicato ai c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello soglia ex legge 108/96
(considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell'anatocismo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall' ; 2) essendo la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali CP_5
mancante o illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
3) essendo la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale, che annuale, dall'Istituto; 5) essendo mancanti, illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento e per l'istruttoria della pratica di fido accertare
e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto; 6) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa al momento della domanda e, nel caso risultino attivi – salvo compensazione tra i rispettivi saldi- condannare la convenuta al pagamento del relativo importo e/o alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dagli attori calcolata in base ai numeri che precedono, nonché al rimborso delle spese di lite”.
pagina 2 di 29 A sostegno delle proprie richieste, parte attrice rilevava:
- che la ra titolare, presso la Agenzia Controparte_1 Controparte_2
di Olbia, del c/c n. 4942;
- che il e la agivano in qualità di fideiussori della predetta società, avendo Pt_1 Pt_2 interesse ad ottenere il saldo del conto, stante l'illegittimità di alcuni addebiti posti a carico dell'obbligato principale;
- che, sul predetto rapporto, nel corso del tempo venivano applicati illegittimamente interessi ultralegali ed usurari, nonché commissione di massimo scoperto, di affidamento e di istruttoria non dovute.
Si costituiva la ( , chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 CP_3 seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale 1.l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2.il difetto di legittimazione attiva dei sig.ri
e ; in via preliminare:
3. la prescrizione ordinaria ex art. Parte_1 Parte_2
2946 c.c. del diritto di e , di ripetere, Controparte_1 Parte_1 Parte_2
ex art. 2033 c.c., tutte le somme relative alle operazioni annotate per interessi e c.m.s., data per data, negli estratti conto, decorrente da ogni singolo giorno per il periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione;
in preliminare via subordinata, salvo il gravame:
4.la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. del diritto di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, di ripetere, ex art. 2033 c.c., tutte le somme relative alle operazioni annotate per interessi e
[...]
c.m.s. negli estratti conto, nel singolo periodo di riferimento, mensile e/o trimestrale, in cui è stata frazionata l'opera della mandataria decorrente da ciascun estratto Controparte_2
conto; in via preliminare ancor più gradata, salvo il gravame:
5. la prescrizione ordinaria ex art. 2946
c.c. del diritto di e , di contestare le Controparte_1 Parte_1 Parte_2
singole annotazioni, di cui agli estratti conto, di qualsiasi genere e/o natura, decorrente da ogni singolo giorno, per il periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione;
in via preliminare di ulteriore subordine, salvo il gravame:
6. la prescrizione ordinaria ex art. 2936 c.c. del diritto di e , di ripetere le somme Controparte_1 Parte_1 Parte_2
versate a qualsiasi titolo, di cui alle annotazioni negli estratti conto prodotti, qualificabili come pagamenti solutori volti ad eliminare la scopertura di conto corrente non autorizzata e/o lo sconfinamento dal fido;
in via principale subordinata e salvo gravame:
7. il rigetto dell'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi spiegati in espositiva;
in ogni caso:
8. con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nelle proprie difese, parte convenuta rilevava: pagina 3 di 29 - in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, di cui al D. Lgs. 28/2010;
- sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del e della;
Pt_1 Pt_2
- la nullità dell'atto di citazione, per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 nr. 3 e 4 c.p.c., stante la genericità delle difese di controparte;
- la mancata produzione, da parte degli attori, del contratto di conto corrente per cui si esperiva l'azione per cui è causa, nonché l'insufficienza e l'incompletezza dell'ulteriore documentazione relativa agli estratti conto, tali da determinare l'infondatezza delle domande attoree, con conseguente rigetto delle stesse;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione, rispetto a tutte le operazioni annotate in conto corrente per le quali erano decorsi dieci anni dal loro compimento, considerato che l'azione di parte attrice doveva essere qualificata quale azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2946 c.c. dall'annotazione di ogni singola operazione, ovvero dal singolo periodo di riferimento rispetto al quale veniva frazionata l'opera dell'Istituto di Credito;
- l'intervenuta prescrizione altresì del diritto del correntista di contestare l'estratto conto, con riferimento a tutte le annotazioni avvenute prima dell'8 febbraio 2002;
- l'assenza di prova circa l'applicazione illegittima di interessi usurari, anatocismo, e clausole asseritamente non pattuite, vista l'incompletezza della documentazione prodotta da controparte, e la genericità delle deduzioni svolte.
All'udienza del 15 maggio 2012, il Giudice (Dott.ssa Elisabetta CARTA), rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e rinviava la causa per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 16 novembre 2012, parte attrice chiedeva concedersi termine per la produzione in giudizio del verbale di mediazione.
All'udienza del 15 marzo 2013, su richiesta delle parti, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, ed esperimento di CTU, avente il seguente quesito: “Previa visione degli atti e dei documenti di causa, accerti i rapporti dare avere tra le parti in virtù dello scoperto di conto corrente oggetto di causa tenuto presente che:
pagina 4 di 29 1) nell'ipotesi di clausola contenente la pattuizione di tassi debitori alla stregua delle condizioni praticate usualmente sulla piazza applichi il CTU gli interessi nella misura legale fino al 9.7.1992
(data di entrata in vigore della legge 17.2.1992 n 154 i cui artt. 4 e 5 sono rifluiti negli artt. 117 e 118
T.U.B D. Lvo 385/93): per il periodo successivo al 9.7.1992 applichi gli interessi sulla base dei criteri stabiliti in ultimo dall'art 117 comma 7 lett. a D.lgs 385/93. In tale caso il tasso di riferimento dovrà essere quello relati vo all'anno precedente all'entrata in vigore della legge (per i contratti conclusi prima di questa) ovvero quello relativo all'anno precedente alla data di stipulazione del contratto, se successivo. Il tasso dei buoni del tesoro (minimo o massimo) da applicare dovrà essere quello più favorevole al correntista, come emerge dall'interpretazione letterale della noma;
effettui il CTU lo stesso calcolo esclusivamente al tasso legale e al tasso convenzionale.
2) la capitalizzazione degli interessi andrà effettuata senza alcuna cadenza, né trimestrale, né semestrale, né annuale, salva la capitalizzazione ove espressamente convenuta, anche con nuova convenzione tra le parti, a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del CICR del 09.02.2000 e conformemente alla stessa.
3) le commissioni di massimo scoperto sono dovute soltanto nella misura in cu i risultano essere state espressamente convenute.
4) accerti il Ctu se vi sia stata o meno l'applicazione di interessi usurai, a condizione che il cd rom prodotto dall'opponente riporti esattamente i decreti ministeriali per il periodo in oggetto: in caso di risposta positiva calcoli il Ctu i rapporti di dare avere tra le parti sia al tasso soglia che senza applicare nessun interesse.
5) verifichi se all'esito del ricalcolo effettuato in sede di CTU (tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie) risultino dei versamenti che abbiano superato del limite dell'affidamento (limite affidamento come risultante dai contratti prodotti in atti, dalle comunicazioni periodicamente inviate al correntista e/o dai tassi di interesse rilevabili dagli estratti conto). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, consideri pagati con i successivi movimenti attivi di conto (versamenti extra fido) gli addebiti delle sole competenze maturate sull'extra fido ove avvenuti prima dei dieci anni antecedenti dalla data di costituzione in mora se presente o dalla data della domanda giudiziale, effettui un duplice calcolo applicando sia gli interessi legali che gli interessi di cui all'art. 117 TUB secondo le decorrenze già indicate.
Con quant'altro utile a fini di giustizia”.
pagina 5 di 29 Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., si costituiva nel presente giudizio CP_4
in qualità di cessionaria del credito inerente al rapporto di conto corrente per cui è causa,
[...]
insistendo affinché si desse atto della surroga della stessa nei diritti, e nell'azione di
[...]
oltreché per l'estromissione di quest'ultima, ritenendo che non dovesse più essere Controparte_2
considerata parte del giudizio.
In data 6 marzo 2017 veniva depositato l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza del 10 ottobre 2022, il Giudice (Dott.ssa Daniela SCHINTU), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 27 marzo 2024, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice precisava le proprie conclusioni, richiamando integralmente il contenuto delle note depositate per l'udienza del 1° aprile 2022, chiedendone l'integrale accoglimento.
Parte interveniente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso ex art. 111,
c.p.c., e per quelle già dedotte dalla cedente nei precedenti atti difensivi.
Per la cedente nessuno compariva. Controparte_2
Il Giudice tratteneva la causa in decisione e, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
1) Sull'eccezione di improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, di cui al D. Lgs. 28/2010
Occorre esaminare l'eccezione in oggetto, considerato che, nel richiamo di parte interveniente alle conclusioni rassegnate nelle proprie difese, ed in quelle della cedente, deve ritenersi contenuto il rinvio alle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate il 13 ottobre del 2021, ove la predetta eccezione risulta espressamente formulata, come, del resto, lo è nella comparsa conclusionale da ultimo depositata, ed altresì nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta CP_3
Come già dedotto in premessa, dai verbali di udienza presenti nel fascicolo d'ufficio si evince che, alla prima udienza del 15 maggio 2012, il Giudice all'epoca assegnatario del procedimento ha dato atto che la presente causa rientra tra quelle per le quali la mediazione obbligatoria è prevista quale condizione di pagina 6 di 29 procedibilità dell'azione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, per cui ha assegnato alle parti termine per il deposito della predetta domanda, disponendo rinvio per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16 novembre 2012, parte attrice ha chiesto termine per la produzione in giudizio del verbale di mediazione, e dal verbale della successiva udienza del 15 marzo 2013 si evince che, su richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per cui la causa
è proseguita, senza alcuna eccezione da parte della convenuta circa il mancato esperimento della mediazione, né rilievi in tal senso da parte del Giudice, che ha assegnato i predetti termini, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'istruttoria.
L'eccezione in oggetto è stata proposta dall'interveniente con le note scritte depositate il CP_4
13 ottobre 2021, aventi ad oggetto già la precisazione delle conclusioni.
Giova precisare che l'interveniente non ha argomentato sulla predetta eccezione, che è formulata in via del tutto generica, e non si comprende se sia correlata ad un mero “tuziorismo difensivo” di parte, nel richiamare tutte le difese e conclusioni già rassegnate in precedenza, anche dalla cedente, se significativa di un mancato esperimento iniziale della condizione di procedibilità, ovvero se inerente al mancato esperimento della stessa nei confronti dell'interveniente.
Ad ogni modo, tale eccezione è da considerarsi tardiva, in quanto proposta ben oltre la prima udienza, limite temporale entro il quale il convenuto può eccepire il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ed il Giudice può rilevarla d'ufficio.
D'altra parte, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., quindi la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione”, contenuta nel comma 1, art. 5, d.lgs.
n. 28/2010, si ritiene da intendersi come “chi intende instaurare un giudizio”.
Si ritiene, inoltre, che debbano essere fatti salvi i principi di ragionevole durata del processo, e di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione, secondo quanto indicato nella direttiva comunitaria 2008/52/CEE. Del resto, l'art. 5, D.lgs. 28/2010, prevede la facoltà del convenuto di eccepire il mancato tentativo di mediazione, sicché va considerato tale “chi viene citato in giudizio”, e non già “chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria” (in questo senso, Tribunale di Roma,
18 gennaio 2017).
Pertanto, tale eccezione deve essere rigettata, in quanto tardiva, ed infondata.
pagina 7 di 29 2) Sulla riqualificazione della domanda degli attori, e sulla legittimazione ad agire
Parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha rilevato che l'azione proposta dagli attori, seppure dissimulata in azione di accertamento, in realtà deve essere riqualificata quale azione di ripetizione dell'indebito.
È pur vero che, nell'atto di citazione, non emerge un autonomo interesse rispetto ad una pronuncia di mero accertamento, considerato che le conclusioni in esso rassegnate appaiono finalizzate ad ottenere la condanna, nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente (ed asseritamente) versate dagli attori. Si veda, in tal senso, la formulazione del punto 6) delle predette conclusioni, nel momento in cui, al termine di tutte le precedenti domande di “accertare”
e “dichiarare” come non dovute tutte le somme asseritamente corrisposte dagli attori per l'applicazione di clausole nulle, si domanda al Giudice “per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa al momento della domanda e, nel caso risultino attivi (…) condannare la convenuta al pagamento del relativo importo e/o alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dagli attori calcolate in base ai numeri che precedono (…)”.
Dunque, nell'atto introduttivo, gli attori pongono in stretta connessione l'interesse all'accertamento sulla nullità delle pattuizioni intervenute con l'Istituto di Credito, rispetto a quello volto ad ottenere da quest'ultimo la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
Tuttavia, le domande di parte attrice vengono diversamente precisate con le note scritte per l'udienza del 1° aprile 2022. Nelle stesse, gli attori hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare alla domanda di cui al nr. 1) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, inerente alla richiesta di accertamento circa l'applicazione di interessi usurari al rapporto per cui è causa, ed hanno precisato le rispettive conclusioni nei seguenti termini: “1) essendo la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali mancante o illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
2) essendo la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'Istituto; 3) essendo mancanti, illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento e per l'istruttoria della pratica di fido accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'istituto; 5) per effetto dell'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze pagina 8 di 29 contabili) applicando le condizioni di legge o quelle ritenute di giustizia e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo o non contestato anche in corso di causa, come portato dal primo estratto di conto della serie continua. Con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, quale antistatario”.
È, dunque, in questa sede che parte attrice palesa un interesse autonomo alla declaratoria di nullità delle clausole indicate, ed all'accertamento del saldo del conto corrente, rispetto all'interesse ad ottenere la condanna alla ripetizione dell'indebito. Nonostante quest'ultima domanda non possa ritenersi rinunciata, stante l'assenza di espressa determinazione in tal senso, nel corso del giudizio la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente pare avere assunto un interesse distinto rispetto a quella di ripetizione dell'indebito, così da ritenersi non più strettamente connessa e funzionale a quest'ultima, ma finalizzata ad un'autonoma valutazione.
Preliminarmente, tale modifica si ritiene ammissibile, in condivisione della recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nr. 3453 del 2024) che, rispetto alla modifica delle domande delle parti nel corso del procedimento, anche in una fase successiva a quella della precisazione delle conclusioni, si è espressa in senso positivo, valorizzando il principio dispositivo, che attribuisce alla parte il controllo delle proprie scelte difensive, e delle domande presentate al Tribunale, mantenendo così un equilibrio tra il rispetto del contraddittorio, ed il diritto di difesa di tutte le parti coinvolte nella controversia.
Del resto, controparte nulla ha eccepito al riguardo, né si ritiene che la modifica della domanda attuata dall'attrice abbia determinato una violazione del contraddittorio, dato che la domanda di accertamento
è comunque contenuta in quella di ripetizione dell'indebito. Del resto, l'istruttoria condotta nel presente procedimento (basti vedere il quesito posto al CTU) risulta finalizzata all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, così da poter (eventualmente) acclarare la somma (asseritamente) indebitamente versata.
Tale disamina è utile non solo per quanto si andrà a rilevare in seguito, ma altresì per affrontare la questione circa la sussistenza della legittimazione ad agire degli attori, vista l'eccezione formulata in tal senso da parte della convenuta, e proseguita dall'interveniente.
Giova precisare che la legittimazione ad agire, ed a contraddire alla domanda, va riscontrata dal
Giudice esclusivamente alla stregua della fattispecie materiale e giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
pagina 9 di 29 In questo senso, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta;
la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, invece, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (Corte appello Genova sez. III, 01/03/2019, n.303).
Dunque, la legittimazione ad agire, in senso tecnico, quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal Giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore, o al convenuto, per il solo fatto che il primo si affermi, oppure il secondo sia indicato, come titolare del diritto azionato, o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da ogni questione relativa all'esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda. (in questo senso Tribunale
Busto Arsizio sez. III, 04/12/2019, n.1760; Tribunale Terni, 07/01/2019, n.18; Tribunale Perugia sez.
II, 14/12/2018).
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione, che viene affermato sia nel Codice Civile, che nella Costituzione. L'art 2097 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24
Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, assumendo di esserne titolare.
Dunque, a differenza della titolarità del diritto ad agire, che si individua con la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attinente al merito della causa, ed elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio, e può essere rilevata pagina 10 di 29 d'ufficio dal Giudice.
Il controllo del Giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale, e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che, qualora da tale controllo risulti che, già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo, ovvero il convenuto, non possano identificarsi con il soggetto rispettivamente avente il diritto, o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, il Giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva, o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dar luogo ad una pronuncia sulla legittimazione, ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso.
Occorre rilevare che, rispetto all'eccezione in oggetto, parte convenuta si è limitata ad una contestazione del tutto generica, meramente formale, non motivata, e priva di argomentazioni giuridiche, meritevole di rigetto, dunque, solo per le modalità di deduzione della stessa.
Per completezza della motivazione, ad ogni modo, non si ravvisa alcun elemento per cui escludere la legittimazione attiva degli attori e che, nell'atto introduttivo, si qualificano Pt_1 Pt_2
fideiussori della Controparte_1
Tale circostanza risulta dalla documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento al doc. 34 del fascicolo di parte convenuta (prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3, c.p.c., depositata nell'interesse di , dal quale si evince che gli attori si sono costituiti fideiussori CP_3
di che ha cambiato denominazione il 19 gennaio 2006 in Controparte_6 [...]
come risulta visura prodotta in atti (doc. 15, allegato alla memoria ex art. 183, Controparte_1
comma 6, nr. 3, c.p.c. di parte convenuta . CP_3
È principio condiviso quello per cui anche il fideiussore, e non solo il correntista, ha diritto di domandare alla banca gli estratti conto ex art. 119, comma 4, TUB, in quanto il generico riferimento della norma al “cliente” è idoneo ad includere, ai fini della richiesta della documentazione di rapporto, anche il fideiussore, il quale può, in senso lato, definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista, debitore principale. Dunque, se il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. nr. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, lo stesso diritto spetta al fideiussore che, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore pagina 11 di 29 principale (Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 24181 del 30/10/2020).
Come si desume dalle norme di cui agli artt. 1944 c.c. e ss., i rapporti fra il creditore ed il fideiussore implicano che quest'ultimo debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente, anche con riferimento all'esercizio del potere di cui all'art. 119 T.U.B.. Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente”, agli effetti di quella norma.
Anche rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, la giurisprudenza si orienta nel senso di ritenere che il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi poi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, “può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima
"causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore” (Cassazione civile sez. I, 28/04/2022, n.13418).
Neppure si ritiene doversi dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del in qualità di Pt_1
liquidatore della piuttosto che di Presidente del Consiglio di Parte_3
Amministrazione, come prospettato (in via generica) dalla convenuta nella memoria ex art. 183, comma
6, nr. 3, c.p.c..
Di fatto, dalla visura storica della predetta società (doc. 15, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3, c.p.c. di parte convenuta , risulta l'iscrizione della stessa al registro delle imprese, CP_3
con indicazione del come liquidatore (data iscrizione 09/01/2012). Pt_1
A tal proposito, si richiama l'art. 2310 c.c., il quale, con la specifica ratio di assicurare ai liquidatori pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società, dispone che “Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori”.
Per i motivi sopra esposti, l'eccezione preliminare avente ad oggetto il difetto di legittimazione attiva degli attori deve essere rigettata, in quanto infondata.
3) Sull'intervento di Controparte_4
Come dedotto in premessa, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 13 dicembre 2017, la in qualità di cessionario del credito inerente al rapporto di conto corrente per cui Controparte_4
è causa, si costituiva nel presente giudizio, chiedendo, tra l'altro, l'estromissione della cedente pagina 12 di 29 convenuta CP_3
Occorre rammentare che il soggetto cessionario di un credito, intervenuto nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha l'onere di provare la propria legitimatio ad causam. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che interviene a sostegno delle pretese della cedente, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito è stato cartolarizzato.
Tale prova è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, quindi dell'effettività della cessione del credito (Sulla legittimazione processuale del cessionario, si veda anche Cass. Civ., Ordinanza nr. 15010 del 29 maggio 2024: “Il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, prima ancora che provare, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, la mancanza delle quali, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio”).
Nella specie, non si ritiene che parte interveniente abbia dato prova della propria legitimatio ad causam, come sopra indicata quale diritto di agire, o di resistere in giudizio.
In particolare, in allegato alla comparsa di intervento sopra richiamata, la Controparte_4
asserendo la propria qualità di cessionaria, si è limitata a produrre un atto di cessione di crediti del 19 gennaio 2017, privo di allegato contenente la lista dei crediti ceduti, ed una mera schermata, sulla quale risulta annotato il numero NDG, ed il nominativo del debitore (vedi produzioni in allegato alla comparsa di intervento depositata al telematico il 13 dicembre 2017).
Non è idonea a comprovare l'inclusione del credito ceduto nella narrata cessione in blocco una lista crediti costituita da una schermata, senza alcun riferimento strutturale o nominativo allo specifico contratto di cessione, con la sola indicazione del numero NDG, e del nominativo del debitore. Nel caso di specie, peraltro, neppure è riportato l'importo dell'asserito credito, né il medesimo è stato altrimenti dedotto od allegato dalla cessionaria, che neppure ha dato prova dell'invio, da parte della cedente, della lettera di decadenza dal beneficio del termine, o comunque la prova che il credito asseritamente ceduto rientri in una delle categorie di cui alla lettera A) delle premesse del contratto, stante la mancata produzione in atti degli allegati A1 ed A2 al testo contrattuale, indicativi, rispettivamente, dei criteri di individuazione dei crediti ceduti in blocco, e delle informazioni relative ai debitori ceduti, e dati patrimoniali dei crediti. pagina 13 di 29 Inoltre, non vi è alcuna prova dell'adempimento agli obblighi pubblicitari previsti dalla legge. In particolare, l'art. 58, comma 2, TUB, prevede che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La BA d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, la natura del contratto di cessione comporta che il credito si traferisca dal patrimonio del creditore cedente, a quello del creditore cessionario, per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del creditore cessionario a pretendere la prestazione conseguono alla notifica della lettera di cessione del credito al debitore ceduto (Cass. Civ.
22280/2010; Cass. Civ. 13954/2006).
Ed ancora, “Non sussiste alcuna legittimazione ad agire per il cessionario senza la prova della cessione del credito. La natura consensuale di tale contratto, infatti, comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre
l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto” (Cass. Civ. 23093/2010. In senso conforme: Cass.
Civ. 8373/2009; Cass. Civ. 23463/2009).
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito inerente al rapporto corrente per cui è causa in capo a in assenza del deposito di adeguata documentazione da Controparte_4 parte di quest'ultima, occorre dichiararne il difetto di legitimatio ad causam.
In difetto di estromissione del cedente, sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale continua a svolgersi tra le parti originarie, dandosi così luogo ad una sostituzione processuale del dante causa ( sostituto) all'avente causa ( sostituito). CP_3 Controparte_4
Del resto, in tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I, 22/10/09 nr. 22424, secondo cui la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale, e previo consenso di tutte le parti.
4) Sui presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito
Con riferimento all'azione in oggetto, occorre esaminare, preliminarmente, la condotta processuale di parte attrice che, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha formalmente riproposto la predetta pagina 14 di 29 domanda, né vi ha espressamente rinunciato, come avvenuto con la domanda inerente all'accertamento circa l'applicazione di interessi usurari.
A tal proposito, si ritiene di richiamare l'orientamento giurisprudenziale per cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, di per sé, non autorizzi alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,
o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi, inequivocabilmente, il venir meno del relativo interesse (si veda Cassazione Civile, testo sentenza 5 dicembre 2014, n. 25725).
Benché i risultati della CTU, acclaranti un saldo a debito per il correntista, possano portare a ritenere un'implicita volontà della parte attrice di abbandonare, almeno, le pretese restitutorie inizialmente proposte, tale soluzione non può essere percorribile, considerato che, sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze e conclusioni come svolte nell'atto di citazione, ove la domanda di ripetizione era espressamente formulata, ed ha altresì richiamato i rilievi e le contestazioni già svolte con riferimento alla CTU prodotta in atti. Pertanto, occorre esaminare la domanda in oggetto.
Si ritiene che il presupposto per la restituzione dell'indebito sia l'esistenza di un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria: situazione che si verifica quando il versamento avviene in un conto scoperto, in assenza di un'apertura di credito, oppure quando il limite dell'apertura di credito è stato superato.
La giurisprudenza di legittimità, in materia, si esprime nel senso che: “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto
"scoperto" (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 15.1.2013, n. 798).
Di conseguenza, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri), illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta, di per sé, a trasformare quel versamento pagina 15 di 29 in un indebito: dunque, il correntista, sulla base di tali mere annotazioni, non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Nella descritta situazione, quindi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire, se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.
Nella specie, parte attrice ha introdotto la presente azione quando il conto corrente era ancora aperto, né in sede di atto di citazione, ovvero con le memorie istruttorie, è stata allegata la chiusura del conto corrente, ovvero è stata fornita prova di pagamenti ripetibili.
Di fatto, la chiusura del conto corrente si è verificata in corso di causa, ed è stata rilevata per la prima volta in sede di CTU che, a seguito della produzione completa degli estratti conto da parte della CP_4
ha acclarato il passaggio del conto in sofferenza alla data dell'8 maggio 2013.
Orbene, come già premesso, la domanda di ripetizione di indebito, se proposta dal correntista in via principale, come nel caso de quo, potrà essere introdotta solo se, ed in quanto, consti la chiusura del rapporto di conto corrente.
La giurisprudenza di merito si è espressa nei medesimi termini anche rispetto all'ipotesi della chiusura del conto corrente in corso di causa, nei termini che seguono: “(…) La domanda di ripetizione proposta con il conto aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, dovendo valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda;
posto che la chiusura del rapporto è una condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda l'ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (cfr. Trib. Catanzaro sez. II, 5 aprile 2016, n. 581; Trib. Monza 25 gennaio 2016).
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza nr. 446 del 14 marzo 2016, ha confermato l'improponibilità della domanda di ripetizione di indebito, in ragione dell'apertura del conto corrente, nonché l'onere della prova posto in capo all'attore sulla domanda di nullità delle clausole del contratto di c/c: in particolare, quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare, se del caso, in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso (sul punto, Corte D'Appello di Torino, Sez. I, 15 febbraio 2015,
pagina 16 di 29 n.214; Tribunale Alessandria, 4 maggio 2015, n. 13).
Trattandosi di condizione di ammissibilità della domanda, secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato e condiviso, la sussistenza della stessa deve essere verificata con riferimento al momento dell'introduzione dell'azione, e la sua assenza è rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento.
Per quanto sopra esposto, occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito.
5) Sulla domanda di accertamento, e rideterminazione del saldo
Occorre, dunque, esaminare la domanda di accertamento, e rideterminazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di prescrizione di cui al punto 5) della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, si precisa che, con l'atto di citazione, parte attrice ha rilevato l'illegittima applicazione della CMS, della commissione di affidamento e dei diritti per l'istruttoria del fido, l'applicazione di interessi usurari, nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale per cui, ai sensi dell'art. 1422
c.c., l'azione di accertamento della nullità delle clausole dei contratti di conto corrente non soggiace a prescrizione (si veda, tra le molte, Cassazione Civ., sentenza del 15 febbraio 2021 nr. 3858). Non si ritiene, dunque, che il diritto alla ricostruzione dell'esatto dare/avere sia autonomo rispetto al diritto a far valere dette nullità. L'annotazione nel conto non è, invero, altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; pertanto, allorché il contratto alla base di quel diritto venga dichiarato nullo, viene meno il diritto stesso e, per l'effetto, la nuova realtà giuridica trova una diversa corrispondente rappresentazione contabile. È evidente, quindi, che, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito, ed agli effetti, dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto.
Tale conclusione è anche conforme a quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012, pagina 17 di 29 quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, l.
26.2.2011 n. 10 (di conv. del D.L 29.12.2010 n. 225), nel senso che il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità, con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.), del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto
(Cass. n. 3858/2021, ma anche Corte Appello Brescia, sez. I, 10/03/2021, nr. 292).
Non vi è, dunque, alcuna pretesa prescrizione circa la domanda di ricostruzione dell'esatto dare/avere quale conseguenza delle nullità azionate. L'azione di accertamento proposta dagli attori non incorre, pertanto, in alcuna prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata in tal senso da parte convenuta.
Occorre, a questo punto, delineare i principi applicabili alla fattispecie in esame, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti in causa.
Quando è il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate, o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente, spetta al medesimo l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum.
Tale ultima allegazione, se pacifica, impone al Giudice di rilevare la nullità del negozio, quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultra legali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo che, piuttosto, dovrà essere documentata dalla BA (Cass. 6480/2021). Si deve, quindi, distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali, inserite in un documento che non sia, tuttavia, prodotto in giudizio, dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso.
Nella prima ipotesi, la non può ritenersi onerata della produzione del contratto, neppure CP_4
invocando il c.d. principio di vicinanza della prova, in quanto tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. 19566/2021; Cass. 33009/2019). È, infatti, il correntista onerato alla produzione del contratto, al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate. Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta, invece, ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto.
In sostanza, quando la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che, quindi, sostenga la valida conclusione del negozio), non può gravarsi il pagina 18 di 29 correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che egli assume inesistente, incombendo, semmai, alla BA convenuta di darne positivo riscontro.
Il correntista è, inoltre, tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda.
Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta, di per sé, il rigetto della domanda. In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo” (Cass. 11543/2019; Cass. 9140/2020).
Tali conclusioni vengono argomentate nel senso che, quando la assume la veste di convenuta, è CP_4
il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore (Cass. 6063/2021).
Nel caso di specie, viste anche le contestazioni mosse dalla convenuta con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 3 c.p.c., occorre esaminare con quale scansione temporale si è cristallizzato il thema decidendum.
Con il proprio atto di citazione, parte attrice non ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente, né la conclusione dello stesso in forma orale, ma ha dichiarato di essere titolare, presso la CP_3
agenzia di Olbia, del c/c n. 4942, e di avere interesse a verificarne il saldo, rilevando unicamente la nullità di singole clausole, come già indicato in premessa.
All'atto di citazione non è stato allegato il contratto, ma il solo estratto di conto corrente relativo al periodo di riferimento 2 novembre 2011 – 30 novembre 2011.
pagina 19 di 29 Nella propria comparsa di costituzione, la parte convenuta ha contestato quanto dedotto dagli attori, eccependo la carenza di documentazione a supporto della domanda di controparte, con esplicito riferimento alla mancata allegazione del contratto di conto corrente, ed all'inidoneità dell'estratto conto prodotto dagli attori a supportare le rispettive domande, oltreché la mancata quantificazione delle singole poste di addebiti, asseritamente individuate quali illegittime.
A fronte di tali contestazioni, alla prima udienza, parte attrice nulla ha eccepito, o dedotto. Dal verbale dell'udienza del 15 maggio 2012, si evince che la stessa si è limitata a riservarsi di “meglio dedurre” con le memorie ex art. 183 c.p.c..
Allo spirare dei termini concessi dal Giudice, parte attrice non ha depositato la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c..
Solo con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c., parte attrice, per la prima volta, ha eccepito di non avere concluso alcun contratto, o comunque la nullità dello stesso per essere stato concluso in forma orale, affermando che: “Anche in questo caso, se un contratto esista e la banca vuole che ne siano applicate le clausole (le sole che possono giustificare l'addebito di interessi ultralegali, anatocistici, della CMS e delle spese di tenuta conto e per singole operazioni) ha l'onere di produrlo per non essere soccombente (…)”.
Ancora, solo con la seconda memoria, parte attrice ha operato una quantificazione della somma
(asseritamente) addebitata dalla in seguito all'applicazione di interessi (asseritamente) usurari, CP_4 all'(asserita) illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, indicandola in € 50.481.26, ritenendo che ricadesse sulla l'onere di provare l'esattezza del saldo. CP_4
Sempre in questa sede (memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c.), a sostegno della propria richiesta ex art. 210 c.p.c., parte attrice ha dedotto di avere inviato, in data 10 maggio 2013 (quindi, dopo l'introduzione della presente azione), domanda alla di trasmissione dei contratti di apertura di CP_4
credito, di anticipo e di sconto, correlati al conto corrente per cui è causa, insieme agli estratti conto ed agli scalari per i periodi dall'apertura del conto al 30/09/2000; dal 01/06/2006 al 30/06/2006; dal
01/03/2008 al 31/03/2008; dal 01/12/2010 al 31/12/2010; dal 01/03/2011 al 31/03/2011; dal
01/09/2011 al 30/09/2011. In allegato alla predetta memoria, parte attrice ha prodotto copia degli estratti conto e scalari (mai prodotti prima) per il periodo di riferimento dal 30/09/2000 al 31/10/2011, ad eccezione di quelli oggetto di richiesta ex art. 210 c.p.c..
Tale attività, in quanto assertiva, deve essere considerata inammissibile, per i motivi che seguono.
Nel processo civile sono previsti termini perentori per le articolazioni istruttorie delle parti. La
pagina 20 di 29 previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.
La disciplina delle preclusioni, in genere (quindi anche delle preclusioni istruttorie), è una disciplina di ordine pubblico processuale, tesa ad assicurare la concentrazione ed il sollecito svolgimento del processo, che rappresenta un obiettivo del sistema processuale imposto al Giudice (il quale, in base al disposto dell'art. 175 c.p.c., deve esercitare i propri poteri in tal senso). Tale esigenza, peraltro, ha ricevuto un'espressa copertura costituzionale con la modifica dell'art. 111 della Costituzione.
La natura pubblicistica della disciplina delle preclusioni, comporta che la decadenza dall'attività processuale, conseguente al verificarsi della preclusione, deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, e non può essere rimessa all'accordo delle parti (come prevede, peraltro, l'art. 153 c.p.c. in materia di termini perentori;
vedi sul punto Cass. n. 4376/2001).
La definizione del thema probandum costituisce, nel sistema processuale, un momento successivo, dal punto di vista logico, rispetto alla definizione del thema decidendum.
In particolare, i due momenti in cui il codice di rito prevede il potere-dovere delle parti di articolare le istanze istruttorie sono: 1) la fase introduttiva del giudizio: art. 163 n. 5 e art. 167 c.p.c.; 2) la fase immediatamente successiva al compimento della attività concernenti la trattazione in senso stretto, e la definizione del thema decidendum (disciplinata dall'art. 183 c.p.c.).
Il secondo momento è previsto dall'art. 184 c.p.c. (con rubrica: “deduzioni istruttorie”) che disciplina proprio la fase di definizione del thema probandum, con la previsione di termini perentori, con la conseguenza che la scadenza di tali termini preclude alle parti la possibilità di ulteriori richieste istruttorie.
Ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c.: “Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e
269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”.
La predetta disposizione consente all'attore di adeguare le proprie difese (art. 24 Cost.) in conseguenza di quelle proposte dal convenuto. Quindi, egli potrà proporre domande ed eccezioni nuove, conseguenti al contenuto della comparsa di risposta del convenuto (c.d. mutatio libelli), anche introducendo nuovi fatti costitutivi o estintivi, modificativi, impeditivi nel giudizio, così ampliando il thema decidendum.
pagina 21 di 29 Inoltre, l'attore ha la possibilità di chiamare in causa un terzo (artt. 106 e 269 terzo comma, c.p.c.), se tale esigenza è sorta dalle difese del convenuto (ad esempio, il convenuto ha indicato una terza persona come titolare del diritto oggetto della causa, il c.d. terzo pretendente).
Tali poteri dell'attore devono essere esercitati, a pena di decadenza, nella prima udienza ex art. 183 del c.p.c..
I termini "precisare" e "modificare", utilizzati dalla norma in relazione a domande, eccezioni e conclusioni già formulate, si devono considerare entrambi rientranti nel concetto di emendatio libelli, ossia di mera modifica della domanda, e non di mutatio libelli (proposta di un'istanza del tutto nuova).
In particolare, la "precisazione" consiste nello sviluppo di un quid già implicito nel contenuto delle precedenti difese, che la parte si limita solo ad esplicare (per esempio, si allega un fatto secondario volto a chiarire le dinamiche di un sinistro stradale, già compiutamente descritto nei suoi elementi costitutivi).
La "modifica" si ha, invece, quando essa incida sulla causa petendi, sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo, per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.
In buona sostanza, alla prima udienza, vanno proposte tutte le domande consequenziali, che risultano inammissibili, se formulate posteriormente.
Con riferimento alla nullità del contratto di conto corrente, si ritiene che tale deduzione, quale fatto nuovo, non rilevato in sede di atto di citazione, consequenziale rispetto all'eccezione di mancata produzione dello stesso sollevata dalla convenuta nella propria comparsa, per quanto già rilevato in ordine alle diverse caratteristiche che assume l'azione di accertamento rispetto al caso in cui la nullità è eccepita con riferimento all'intero contratto, ovvero alle singole clausole, doveva essere eccepita da parte attrice entro la prima udienza. Tale deduzione, di fatto, modifica il thema decidendum, considerato che, in seguito all'introduzione dell'eccezione sulla nullità del contratto, l'accertamento che si chiede al Giudice non è più limitato alla nullità circa le singole clausole contrattuali, bensì rispetto all'intero negozio, con tutto ciò che ne consegue con riferimento all'onere della prova incombente sul correntista, e sull'Istituto di Credito.
In tal senso si esprime l'orientamento giurisprudenziale maggiormente consolidato, che si ritiene di condividere, per cui la memoria ex art. 183 c. 6 nr. 1 c.p.c., consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della pagina 22 di 29 domanda riconvenzionale, o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte,
a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. Civ. nr. 30745/2019).
Inoltre, i Giudici di legittimità ricordano come l'ordine di trattazione delle questioni (ex art. 276 c. 2
c.p.c.) imponga al giudicante di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito, rispetto a quelle di merito. La violazione della suddetta regola costituisce una causa di nullità del procedimento, che resta sanata, qualora non sia fatta valere con l'impugnazione, o con l'appello incidentale, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado, ed appellata.
Dunque, la violazione delle predette preclusioni comporta una nullità rilevabile d'ufficio, in applicazione del principio del cosiddetto ordine pubblico processuale, che opera ogni volta in cui si debba tutelare l'interesse pubblicistico ad evitare allungamenti dei tempi processuali
Lo stesso ragionamento vale per la produzione degli estratti conto, e per la richiesta di inoltro della documentazione bancaria, asseritamente inviata alla BA il 10 maggio 2013 la quale, comunque, per fondare la richiesta ex art. 210 c.p.c., doveva essere inoltrata all'Istituto di Credito prima dell'introduzione del presente giudizio.
Ad ogni modo, tutta l'attività assertiva dedotta dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c., doveva essere dalla stessa parte rilevata entro i termini di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., considerato che la stessa risulta finalizzata non a fornire al Giudice materiale probatorio, bensì ad introdurre nel processo “fatti”.
Il comma 6 dell'art. 183, c.p.c., dispone che il Giudice, se richiesto dalle parti, concede “1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Le attività assertive della parte, dunque, devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. “primo termine”, nei limiti della “precisazione” e della
“modifica” di domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Quanto alla seconda memoria, le stesse sono giustificate unicamente se si traducano in una “replica” alle deduzioni della controparte, o in una “risposta” processuale alle medesime, restando, altrimenti la pagina 23 di 29 suddetta appendice riservata alle richieste di prova. Ciò significa anche che, dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire (principio questo ribadito dalla
Suprema Corte, in tema di controprova, vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119).
Pertanto, tutta l'attività assertiva, riversata dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c. deve essere ritenuta inammissibile, in quanto tardiva.
Per l'effetto, la domanda degli attori deve essere esaminata secondo quanto prospettato in sede di atto di citazione, ovvero con riferimento alle deduzioni ed ai rilievi esposti in quella sede, nel momento in cui gli stessi hanno dedotto non la nullità del contratto, ma delle singole clausole contrattuali, ed è rispetto al thema decidendum così cristallizzato che occorre fare riferimento per individuare limiti, ed estensione dell'onere probatorio incombente in capo al correntista.
A questo punto, la rilevabilità d'ufficio delle preclusioni processuali si intreccia con le limitazioni dei poteri del CTU, e sulle conseguenze previste in caso di inosservanza.
In proposito, vanno richiamati i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086/2022:
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio".
"In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che
pagina 24 di 29 si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso"
"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.".
Nella specie, l'attore, come già dedotto, con l'atto di citazione non ha prodotto il contratto di conto corrente, né la richiesta di concessione di fido del 21 febbraio 2008, né gli estratti conto in quantità sufficiente a permettere di ricostruire l'andamento del rapporto, rispetto al periodo per il quale si è richiesto l'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti.
La predetta documentazione, invece, è stata prodotta dall'Istituto di Credito convenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3 c.p.c., a fronte di un'attività assertiva svolta dalla parte attrice soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2 c.p.c., del tutto inammissibile, per quanto già esposto con riferimento alla violazione delle preclusioni processuali.
Invero, le produzioni documentali della convenuta, comprensive del contratto di conto corrente per cui
è causa (doc. 16, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3 c.p.c. di , sembrano, CP_3 piuttosto, essere correlate ad una sorta di “adempimento spontaneo” alla richiesta di cui all'art. 210
c.p.c., formulata dagli attori con la memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c., richiesta che, certamente, non avrebbe potuto trovare accoglimento, in quanto, per costante giurisprudenza, il potere conferito al Giudice dal succitato art. 210 c.p.c., nel senso di ordinare ad una delle parti (o ad un terzo)
l'esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione di documenti gravante sulla parte tenuta a fornire la prova, potendo essere esercitato solo quando quest'ultimo soggetto non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio (Cfr. Trib. Roma,
Sez. XVI, 15 febbraio 2022; Trib. Roma 02.04.2016; Trib. Catanzaro sez. II, 5 aprile 2016, n. 581; pagina 25 di 29 Trib. Monza 25 gennaio 2016).
Non avendo parte attrice adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, la stessa non potrebbe dolersi del mancato adempimento della all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., non potendosi CP_4 trarre da quest'ultima inadempienza la prova del fondamento delle domande proposte. Del resto, è principio fermo (Cass. 8 agosto 2006, n. 17948; Cass. 25 maggio 2004, n. 10043) quello secondo cui l'esibizione, a norma dell'art. 210 c.p.c., non può, in alcun caso, supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
Del tutto irrilevante è la lettera del 10 maggio 2013, asseritamente inoltrata dagli attori alla CP_3
avente ad oggetto la richiesta della documentazione ivi indicata, a sua volta oggetto di richiesta
[...]
di esibizione ex art. 210 c.p.c., considerato che, da un lato, non vi è prova dell'effettiva ricezione della missiva da parte della BA (come da quest'ultima eccepito), dall'altro lato, per ottenere l'ordine di cui all'art. 210 c.p.c., parte attrice doveva provare di avere richiesto, in via stragiudiziale, all'Istituto di
Credito convenuto la predetta documentazione non una volta introdotto il giudizio, bensì ante causam.
L'articolo 119 infatti, è una norma di natura sostanziale, tesa alla trasparenza bancaria, che non Pt_4
immuta il riparto degli oneri probatori, né interferisce con la disciplina processuale recata dal codice di rito. Sostenere che debba essere l'Istituto di Credito a produrre, su ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c., la documentazione che il cliente non ha tempestivamente prodotto, e preventivamente richiesto, con esito negativo ex art. 119 T.U.B., si atteggerebbe alla stregua di un'ingiustificata inversione dell'onere della prova, priva di qualsiasi fondamento normativo, ed in contrasto con il disposto di cui all'art. 2697
c.c..
Dunque, il diritto spettante al cliente di una BA, a colui che gli succede a qualsiasi titolo, o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza ex art. 210 c.p.c., alla condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla che, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (vedi Cass. n. CP_4
24641 del 13 settembre 2021).
Di conseguenza, l'adempimento della parte convenuta ad un onere probatorio in realtà richiesto alla controparte, inadempiente in tal senso, non può sollevare quest'ultima da quanto dalla stessa preteso, pena la violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c..
Per quanto sopra esposto, le produzioni documentali allegate dalla alla memoria ex art. CP_3
183, comma 6, nr. 3 c.p.c. dovevano essere dichiarate inutilizzabili. pagina 26 di 29 Né si ritiene che la richiamata documentazione possa essere acquisita in sede di consulenza contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni, che, essendo stati posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
È vero che, nell'ambito della consulenza contabile ex art. 198 c.p.c., le Sezioni Unite, nell'ultima pronuncia richiamata, hanno affermato che il consulente può, comunque, acquisire tutti i documenti che si rendano necessari, anche se siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda, e che la violazione del contraddittorio costituisce una nullità relativa, che deve essere eccepita dalle parti nella prima difesa utile ai sensi dell'art. 157 c.p.c..
Tuttavia, nel caso di specie, la problematica non attiene al profilo probatorio, ma alla delimitazione del thema decidendum. In ordine a tale profilo, le Sezioni Unite ancorché abbiano offerto un'interpretazione estensiva dei poteri del CTU, hanno ribadito che il principio della domanda, in correlazione con il principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato, concorrendo a delimitare il campo del giudizio, in quanto entrambi espressione di un principio dispositivo di ordine sostanziale, che identifica solo nella parte il titolare del potere esclusivo di disporre dell'interesse materiale sotteso al proprio diritto, delimiti indirettamente anche il perimetro dei poteri esercitabili dal Giudice e, riflessamente, anche dal consulente che egli abbia nominato.
Pertanto, quando la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda,
l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda, e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal Giudice, è rilevabile d'ufficio, o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c..
Nella specie, come già evidenziato, l'attore, dopo aver dedotto in citazione la nullità delle singole clausole del contratto di conto corrente per cui è causa, non l'ha mai prodotto in giudizio, né, a fronte della mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo di riferimento, ha allegato ulteriori mezzi di prova certi, tali da permettere la ricostruzione dei saldi, e dare giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto.
L'accertamento effettuato dal CTU sulla base del contratto di conto corrente, della richiesta di fido, e delle ulteriori produzioni documentali acquisite in giudizio in seguito alle produzioni allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 3, c.p.c. di parte convenuta non può, pertanto, essere posto a fondamento della decisione, in quanto i presupposti dell'azione di accertamento non sono stati tempestivamente introdotti in giudizio da parte attrice. Né attraverso la consulenza tecnica possono essere introdotti fatti principali che non siano stati posti dalle parti a fondamento della domanda. pagina 27 di 29 D'altra parte, parte attrice non ha allegato ulteriori e diverse prove, idonee ad offrire indicazioni certe e complete sull'andamento del rapporto, tali da giustificare, o consentire di affermare, che il debito nel periodo non documentato sia inesistente, o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto, o che, addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.
Del resto, è sufficiente leggere gli atti difensivi degli attori, per percepire, con immediatezza, la genericità delle contestazioni svolte, limitate a meri richiami giurisprudenziali e di principio, senza alcun riferimento al caso concreto, oltreché ad osservazioni valutative, prive dei requisiti di specificità minimi per poter essere definite contestazioni.
Da ciò, consegue l'inammissibilità anche dell'azione di accertamento del saldo di conto corrente.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita, sulla base del principio della ragione più liquida.
6) Sulle spese
Vista la pluralità di parti, occorre distinguere i singoli rapporti.
Nel rapporto tra gli attori e la convenuta le spese seguono la soccombenza, e si CP_3
liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
pagina 28 di 29 Nei rapporti tra attori ed interveniente, vista la pronuncia in mero rito, si ritiene doversi compensare integralmente le spese di lite.
Devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice, soccombente, le spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile 2017 (Giudice Dott.ssa Daniela SCHINTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il difetto di legitimatio ad causam nei confronti di Controparte_4
DICHIARA l'inammissibilità delle domande di parte attrice;
CONDANNA parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00
[...]
per compensi, oltre esborsi documentati, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15 %;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra parte attrice, e Controparte_4
PONE a carico di parte attrice le spese di CTU, nell'importo già liquidato con decreto del 28 aprile
2017 (Giudice Dott.ssa Daniela SCHINTU).
Tempio Pausania, 31 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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