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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3175 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre 2024
e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Paola Rosignoli
APPELLANTI
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Il difensore degli appellanti ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18697/2021:
1) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da e Parte_1
(relativamente al corso di specializzazione in Cardiologia) ritenendo che - Parte_3 essendosi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in data anteriore al 31 dicembre 1982
(termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria) - non avrebbero avuto diritto ad alcuna remunerazione anche qualora lo Stato italiano avesse tempestivamente recepito le direttive comunitarie;
2) ha rigettato la domanda di ritenendo che egli fosse già percettore Parte_2 della borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e, pertanto, non avesse diritto alla maggior somma prevista dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (che ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE) con cui il legislatore ha introdotto un nuovo e più favorevole trattamento economico.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo che:
1) il tribunale ha qualificato erroneamente la posizione giuridica di e Parte_1 di non considerando che il “oltre che aver frequentato la Parte_2 Pt_1
2 specializzazione iniziata ante 29/01/1982, ha frequentato e conseguito anche la specializzazione in Cardiologia, con inizio anno accademico 1985/1986 e termine 1989” mentre il è stato indicato “per mero errore di battitura, in sede di comparsa Pt_2 conclusionale tra coloro che hanno iniziato la specializzazione post 1991, mentre, di tutta evidenza, come da certificazione prodotta, il dott. si è iscritto nel 1986 e ha Pt_2 terminato nel 1990” (v. pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha errato ad escludere il diritto alla remunerazione di Parte_1
e per il solo fatto di essersi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione prima Parte_3 dell'anno accademico 1982/1983.
Gli appellanti hanno concluso domandando la condanna delle Amministrazioni appellate al risarcimento del danno subito per effetto della mancata percezione dell'importo previsto a titolo di adeguata remunerazione.
Le Amministrazioni appellate sono rimaste contumaci.
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Con il primo motivo di appello si deduce che abbia frequentato – Parte_1 oltre al corso di specializzazione in Gastroenterologia dall'anno accademico 1981/1982 all'anno accademico 1984/1985 – anche il corso di specializzazione in Cardiologia dall'anno accademico 1985/1986 all'anno accademico 1989/1990.
Trattasi di allegazione fatta per la prima volta in sede di appello, in quanto a pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è riportata la dicitura “dott. iscritto nell'anno accademico 1981/1982, presso l'Università degli Studi Parte_1 di Firenze, conseguendo la specializzazione in Gastroenterologia in data 11.07.1985”, mentre non risulta indicato nell'atto di citazione che egli ha frequentato anche un ulteriore corso di specializzazione in Cardiologia negli anni accademici compresi tra il 1985/1986 e il
1988/1989.
Nemmeno nei successivi atti depositati dall'attore nel corso del giudizio di primo grado
(v. le memorie istruttorie del 14 ottobre 2017 e del 7 novembre 2017 e la comparsa conclusionale del 22 maggio 2020) risulta mai allegato che abbia agito in Parte_1 giudizio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata corresponsione della borsa di studio relativamente a due corsi di specializzazione.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno per la mancata corresponsione della borsa di studio relativa al corso di specializzazione in Cardiologia frequentato da negli anni accademici compresi tra il 1985/1986 e il 1988/1989 deve Parte_1 ritenersi inammissibile perché proposta per la prima volta in grado appello e il motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
Con il primo motivo di appello si deduce inoltre che abbia Parte_2 frequentato il corso di specializzazione in Gerontologia e Geriatria dall'anno accademico
1986/1987 all'anno accademico 1989/1990 e che il tribunale abbia erroneamente escluso il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di
3 formazione specialistica in conseguenza della mancata tempestiva attuazione della direttiva comunitaria.
Si osserva al riguardo che, benché il nominativo di risulti compreso Parte_2
– per mero errore materiale – nell'elenco dei medici che “hanno percepito una borsa di studio, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 257/1991, di importo pari a 11.603,50 euro lordi annui” (così a pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), nondimeno dal complesso delle allegazioni difensive e dai documenti depositati nel giudizio di primo grado risulta che egli abbia frequentato e concluso il corso di specializzazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (v. il certificato rilasciato dall'Università degli Studi di
Firenze): ciò che gli ha evidentemente impedito di ricevere la borsa di studio, erogata ai soli medici iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
La domanda di risarcimento del danno formulata da va dunque Parte_2 accolta, atteso che – alla luce dei princìpi espressi da Cass. 20303/2019 - il corso di specializzazione in Gerontologia e Geriatria è incluso nell'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE
e ha una durata conforme a quella minima di 4 anni prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE.
Con il secondo motivo di appello, (il quale ha frequentato il corso di Parte_1 specializzazione in Gastroenterologia dall'anno accademico 1981/1982 all'anno accademico
1984/1985) e (la quale ha frequentato il corso di specializzazione in Parte_3
Cardiologia dall'anno accademico 1979/1980 all'anno accademico 1982/1983) si dolgono del fatto che il tribunale abbia escluso il loro diritto al risarcimento del danno perché iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in data anteriore al 31 dicembre 1982.
La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-
616/16 e C-617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ha chiarito al riguardo che il diritto ad un'adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983.
Con sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20, la Corte di Giustizia ha ulteriormente precisato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di recepimento della direttiva (31 dicembre 1982), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata – a decorrere dal 1° gennaio 1983 e per l'ulteriore periodo di formazione - a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli
Stati, o a due o più di essi, e sia menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/363/CEE.
Cass., Sez. Un., 20278/2022 ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si
4 tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
Non sussistendo alcun motivo per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, il motivo di appello dev'essere accolto.
Dev'essere pertanto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di e dal momento che i corsi di specializzazione da essi Parte_1 Parte_3 frequentati rientrano negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE e hanno una durata conforme a quella prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE.
Venendo a liquidare il risarcimento del danno spettante agli odierni appellanti si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il risarcimento del danno previsto in favore dei medici che hanno frequentato un corso di specializzazione in epoca anteriore al 1991 è oggetto di un peculiare “diritto pararisarcitorio” (in questi termini Cass.
8096/2022), la cui quantificazione - da compiersi in via equitativa sulla base dei parametri indicati nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.), in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (ex multis v. Cass. 8096/2022,
Cass. 23635/2014; Cass. 1917/2012).
Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto:
a) della durata del corso frequentato;
b) del fatto che nessun risarcimento del danno spetta fino al mese di dicembre 1982
(avuto riguardo al termine concesso agli Stati membri per il recepimento della direttiva), sì che l'indennizzo relativo all'anno accademico 1982 - 1983 va calcolato a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione dell'anno accademico [coincidente il 31 ottobre 1983, poiché prima della riforma sull'autonomia universitaria introdotta con la legge n. 168 del
1989 (con cui ogni singola università è divenuta un ente pubblico indipendente dotato di propria personalità giuridica), le Università erano considerate organi dello Stato e ad esse si applicava l'art. 19 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, il quale stabiliva che “L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo” (disposizione tuttora in vigore, fatta salva la diversa disciplina eventualmente stabilita dalle singole università nell'esercizio della propria autonomia organizzativa)];
c) a decorrere dall'anno accademico 1983-1984 in poi l'indennizzo va liquidato per intero nella misura annuale di 6.713,94 € in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n.
370 del 1999.
Le somme spettanti a titolo risarcitorio sono dunque determinate riconoscendo l'importo di 5.594,95 € per l'anno accademico 1982/1983 (corrispondente a 10 mensilità) e l'importo di
6.713,94 € per gli anni accademici successivi.
5 In parziale accoglimento dell'appello, la va Controparte_1 dunque condannata a pagare in favore di la somma di 26.855,76 €, in Parte_2 favore di (relativamente al corso di specializzazione in Parte_1
Gastroenterologia) la somma di 19.022,83 € e, in favore di la somma di Parte_3
5.594,95 €, oltre interessi legali dalla data dalla domanda (26 settembre 2016): v. ex multis,
Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018, Cass., Sez. Un. 19107/2018.
Alla soccombenza della (soggetto obbligato al Controparte_1 risarcimento del danno) segue la sua condanna al pagamento della spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, spese che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 7.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
2) accoglie gli ulteriori motivi di appello e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento della somma di 19.022,83 € in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di 26.855,76 € in favore di e della somma di
[...] Parte_2
5.594,95 € in favore di oltre interessi legali dal 26 settembre 2016; Parte_3
3) condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, liquidandole in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 7.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3175 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28 ottobre 2024
e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Paola Rosignoli
APPELLANTI
E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
(c.f. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Il difensore degli appellanti ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva
82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18697/2021:
1) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata da e Parte_1
(relativamente al corso di specializzazione in Cardiologia) ritenendo che - Parte_3 essendosi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in data anteriore al 31 dicembre 1982
(termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria) - non avrebbero avuto diritto ad alcuna remunerazione anche qualora lo Stato italiano avesse tempestivamente recepito le direttive comunitarie;
2) ha rigettato la domanda di ritenendo che egli fosse già percettore Parte_2 della borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e, pertanto, non avesse diritto alla maggior somma prevista dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (che ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE) con cui il legislatore ha introdotto un nuovo e più favorevole trattamento economico.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo che:
1) il tribunale ha qualificato erroneamente la posizione giuridica di e Parte_1 di non considerando che il “oltre che aver frequentato la Parte_2 Pt_1
2 specializzazione iniziata ante 29/01/1982, ha frequentato e conseguito anche la specializzazione in Cardiologia, con inizio anno accademico 1985/1986 e termine 1989” mentre il è stato indicato “per mero errore di battitura, in sede di comparsa Pt_2 conclusionale tra coloro che hanno iniziato la specializzazione post 1991, mentre, di tutta evidenza, come da certificazione prodotta, il dott. si è iscritto nel 1986 e ha Pt_2 terminato nel 1990” (v. pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha errato ad escludere il diritto alla remunerazione di Parte_1
e per il solo fatto di essersi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione prima Parte_3 dell'anno accademico 1982/1983.
Gli appellanti hanno concluso domandando la condanna delle Amministrazioni appellate al risarcimento del danno subito per effetto della mancata percezione dell'importo previsto a titolo di adeguata remunerazione.
Le Amministrazioni appellate sono rimaste contumaci.
L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Con il primo motivo di appello si deduce che abbia frequentato – Parte_1 oltre al corso di specializzazione in Gastroenterologia dall'anno accademico 1981/1982 all'anno accademico 1984/1985 – anche il corso di specializzazione in Cardiologia dall'anno accademico 1985/1986 all'anno accademico 1989/1990.
Trattasi di allegazione fatta per la prima volta in sede di appello, in quanto a pag. 3 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è riportata la dicitura “dott. iscritto nell'anno accademico 1981/1982, presso l'Università degli Studi Parte_1 di Firenze, conseguendo la specializzazione in Gastroenterologia in data 11.07.1985”, mentre non risulta indicato nell'atto di citazione che egli ha frequentato anche un ulteriore corso di specializzazione in Cardiologia negli anni accademici compresi tra il 1985/1986 e il
1988/1989.
Nemmeno nei successivi atti depositati dall'attore nel corso del giudizio di primo grado
(v. le memorie istruttorie del 14 ottobre 2017 e del 7 novembre 2017 e la comparsa conclusionale del 22 maggio 2020) risulta mai allegato che abbia agito in Parte_1 giudizio per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancata corresponsione della borsa di studio relativamente a due corsi di specializzazione.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno per la mancata corresponsione della borsa di studio relativa al corso di specializzazione in Cardiologia frequentato da negli anni accademici compresi tra il 1985/1986 e il 1988/1989 deve Parte_1 ritenersi inammissibile perché proposta per la prima volta in grado appello e il motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
Con il primo motivo di appello si deduce inoltre che abbia Parte_2 frequentato il corso di specializzazione in Gerontologia e Geriatria dall'anno accademico
1986/1987 all'anno accademico 1989/1990 e che il tribunale abbia erroneamente escluso il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di
3 formazione specialistica in conseguenza della mancata tempestiva attuazione della direttiva comunitaria.
Si osserva al riguardo che, benché il nominativo di risulti compreso Parte_2
– per mero errore materiale – nell'elenco dei medici che “hanno percepito una borsa di studio, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 257/1991, di importo pari a 11.603,50 euro lordi annui” (così a pag. 6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), nondimeno dal complesso delle allegazioni difensive e dai documenti depositati nel giudizio di primo grado risulta che egli abbia frequentato e concluso il corso di specializzazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 (v. il certificato rilasciato dall'Università degli Studi di
Firenze): ciò che gli ha evidentemente impedito di ricevere la borsa di studio, erogata ai soli medici iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
La domanda di risarcimento del danno formulata da va dunque Parte_2 accolta, atteso che – alla luce dei princìpi espressi da Cass. 20303/2019 - il corso di specializzazione in Gerontologia e Geriatria è incluso nell'art. 7 della direttiva n. 75/362/CEE
e ha una durata conforme a quella minima di 4 anni prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE.
Con il secondo motivo di appello, (il quale ha frequentato il corso di Parte_1 specializzazione in Gastroenterologia dall'anno accademico 1981/1982 all'anno accademico
1984/1985) e (la quale ha frequentato il corso di specializzazione in Parte_3
Cardiologia dall'anno accademico 1979/1980 all'anno accademico 1982/1983) si dolgono del fatto che il tribunale abbia escluso il loro diritto al risarcimento del danno perché iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in data anteriore al 31 dicembre 1982.
La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-
616/16 e C-617/16), rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ha chiarito al riguardo che il diritto ad un'adeguata remunerazione non può essere limitato temporalmente ai soli medici specializzandi iscritti a partire dal 1° gennaio 1983.
Con sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20, la Corte di Giustizia ha ulteriormente precisato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1 e 2 e l'allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore della direttiva del 1982 (il 29 gennaio 1982) e proseguita dopo che sia scaduto il termine di recepimento della direttiva (31 dicembre 1982), deve essere oggetto di una remunerazione adeguata – a decorrere dal 1° gennaio 1983 e per l'ulteriore periodo di formazione - a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli
Stati, o a due o più di essi, e sia menzionata negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/363/CEE.
Cass., Sez. Un., 20278/2022 ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si
4 tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
Non sussistendo alcun motivo per discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, il motivo di appello dev'essere accolto.
Dev'essere pertanto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di e dal momento che i corsi di specializzazione da essi Parte_1 Parte_3 frequentati rientrano negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE e hanno una durata conforme a quella prevista dalla direttiva n. 75/363/CEE.
Venendo a liquidare il risarcimento del danno spettante agli odierni appellanti si osserva quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il risarcimento del danno previsto in favore dei medici che hanno frequentato un corso di specializzazione in epoca anteriore al 1991 è oggetto di un peculiare “diritto pararisarcitorio” (in questi termini Cass.
8096/2022), la cui quantificazione - da compiersi in via equitativa sulla base dei parametri indicati nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.), in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (ex multis v. Cass. 8096/2022,
Cass. 23635/2014; Cass. 1917/2012).
Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto:
a) della durata del corso frequentato;
b) del fatto che nessun risarcimento del danno spetta fino al mese di dicembre 1982
(avuto riguardo al termine concesso agli Stati membri per il recepimento della direttiva), sì che l'indennizzo relativo all'anno accademico 1982 - 1983 va calcolato a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione dell'anno accademico [coincidente il 31 ottobre 1983, poiché prima della riforma sull'autonomia universitaria introdotta con la legge n. 168 del
1989 (con cui ogni singola università è divenuta un ente pubblico indipendente dotato di propria personalità giuridica), le Università erano considerate organi dello Stato e ad esse si applicava l'art. 19 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, il quale stabiliva che “L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo” (disposizione tuttora in vigore, fatta salva la diversa disciplina eventualmente stabilita dalle singole università nell'esercizio della propria autonomia organizzativa)];
c) a decorrere dall'anno accademico 1983-1984 in poi l'indennizzo va liquidato per intero nella misura annuale di 6.713,94 € in base al criterio previsto dall'art. 11 della legge n.
370 del 1999.
Le somme spettanti a titolo risarcitorio sono dunque determinate riconoscendo l'importo di 5.594,95 € per l'anno accademico 1982/1983 (corrispondente a 10 mensilità) e l'importo di
6.713,94 € per gli anni accademici successivi.
5 In parziale accoglimento dell'appello, la va Controparte_1 dunque condannata a pagare in favore di la somma di 26.855,76 €, in Parte_2 favore di (relativamente al corso di specializzazione in Parte_1
Gastroenterologia) la somma di 19.022,83 € e, in favore di la somma di Parte_3
5.594,95 €, oltre interessi legali dalla data dalla domanda (26 settembre 2016): v. ex multis,
Cass. 1641/2020; Cass. 1030/2019; Cass., Sez. Un., 30649/2018, Cass., Sez. Un. 19107/2018.
Alla soccombenza della (soggetto obbligato al Controparte_1 risarcimento del danno) segue la sua condanna al pagamento della spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, spese che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 7.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
2) accoglie gli ulteriori motivi di appello e per l'effetto condanna la
[...] al pagamento della somma di 19.022,83 € in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di 26.855,76 € in favore di e della somma di
[...] Parte_2
5.594,95 € in favore di oltre interessi legali dal 26 settembre 2016; Parte_3
3) condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti, liquidandole in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%
(per il giudizio di primo grado) e in complessivi 7.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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