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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/07/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. R.G. 4259/2014
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 9 ottobre 2014 al n. 4259/2014 del Ruolo Generale, avente per oggetto: azione di accertamento donazioni e restituzione somme, riduzione e divisione di beni caduti in successione, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Livio MATASSA, del Foro RT
v. Massimo BRESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Prato, via Torelli n 57, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 27 maggio 2024. Fax: 051/229238 Pec: Email_1
Fax: Pec: vvocati.prato.it Email_2
Attore contro
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di OP rappresentati e difesi dall' avv. Federico GALLETTI Controparte_2
OTTI, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Prato, via del Serraglio, n 50, in forza di mandato a margine della comparsa di risposta;
Fax: 0574/606966 E Pec: vvocati.prato. Email_3
Pec: vvocati.p to.it Email_5
, rappresentata e difesa dall' avv. Donatella BOLOGNINI ed Parte_2 liata presso il suo studio, sito in Prato, via G. Pisano, n 12, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/553082; E Pec: vvocati.prato. Email_6
E
rappresentata e difesa dall' avv. Nicola PARISI ed Controparte_3 iliata presso il suo studio, sito in Prato, via G. Catani, n 28/C, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/571348 Pec: vvocati.prato.it Email_7
Convenuti All'udienza dell'11 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'attore: “… precisa le conclusioni richiamando la nota depositata in data 10.12.2024”; Nella nota di precisazione delle conclusioni: “preliminarmente – disporre il rifacimento del progetto divisionale;
nel merito – preso atto di quanto deciso con la sentenza non definitiva n. 660/2018; previa determinazione dell'asse ereditario;
previo ordine a di operare le relative collazioni;
previa riduzione delle OP donazioni al fine di ripristinare la quota riservata all'attore ai sensi RT dell'art. 542 c.c.: disporre lo scioglimento della comunione eredi orte di
con attribuzione all'attore della porzione di beni mobili RS RT pettante come per legge, i isura non inferiore a quella corrispondente alla quota di riserva a lui spettante, con ogni consequenziale condanna carico dei convenuti;
ordinare, quindi, ai convenuti, per quanto di ragione, la consegna o il rilascio dei beni attribuiti all'attore ed il pagamento delle somme allo stesso spettanti, come sopra determinate. Con vittoria di spese”. Per il convenuto anche nella qualità di legale OP rappresentante p.t. di come da note di precisazione Controparte_2 delle conclusioni depo vvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN RITO: accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione di riduzione proposta da
[...] per le causali di cui agli atti e documenti di causa, stante il difetto RT scindibile presupposto di cui all'art. 564 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettere le prove per testi come dedotte e capitolate da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI° n.2 Cpc datata 26.11.2015, respingendo le istanze istruttorie di parte attrice per le causali esposte da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI° n.2 Cpc datata 26.11.2015;
disporre il rinnovo delle CTU espletate, con affidamento dell'incarico ad altri consulenti, in virtù di tutte le ragioni esposte in atti di casa e, da ultimo, nella nota autorizzata datata 10.09.2024.
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dal Sig. così come formulate perché RT infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
IN VIA RICONVENZIONALE e per il solo OP quanto alle conclusioni rassegnate ai punti A) e B) della comparsa di costituzione e risposta datata 15.12.2014, si rileva che le stesse risultano essere state decise da Questo Giudice con la sentenza parziale n.660/2018 pubblicata il 08.10.2018 e già fatto oggetto di riserva di appello da parte di questa difesa;
C) previa ogni opportuna pronuncia di rito, rideterminare la consistenza e l'ammontare della massa ereditaria attiva da dividersi, anche mediante odine rivolto all'attore di operare le relative collazioni, ovvero, in ipotesi, previa riduzione delle accertate donazioni in favore del medesimo, con conseguente ripristino della quota riservata a CP_1
o, comunque, imputazione alla quota di
[...] RT
- IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese CTU e CTP, rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA di Legge”. Per la convenuta : conclude come da note depositate il 3 Parte_2 maggio 2023, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: In via pregiudiziale: accertare la improponibilità dell'azione di riduzione proposta da per i motivi già esposti in atti, stante il difetto del presupposto di cui RT all'art. 564 cc;
2 In Via istruttoria: per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria istruttoria 30.11.2015 e non ammessi, con reiezione di tutte le istanze istruttorie di parte attrice per le motivazioni già esposte in atti;
Nel merito: rigettare le domande proposte da in quanto infondate sia in RT fatto che in diritto e comunque non provate, a domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione di beni e somme nel rispetto della quota di legittima;
In via riconvenzionale: quanto alle conclusioni rassegnate ai punti A) e B) della comparsa di risposta depositata il 22.12.2014 si rileva che le stesse sono state già oggetto di decisione da parte dell'intestato Tribunale con la sentenza parziale n. 660/2018 pubblicata il 08.10.2018; C) previa ogni opportuna pronuncia di rito, dividere il compendio ereditario accertato secondo le quote determinate sulla scorta dell'entità del patrimonio e del valore delle varie donazioni accertate, operate le relative collazioni e previa riduzione delle accertate donazioni, con conseguente ripristino della quota spettante per legge ala sig.ra operando, altresì, le opportune Parte_2 imputazioni come per legge. Per completezza si precisa che la sig.ra ritiene preferibile il progetto Parte_2 divisionale elaborato dal geom. capitolo B) pag 13 di cui alla integrazione di CP_4 perizia del 05.01.21. Con vitt ese e competenze professionali del presente giudizio”. Per la convenuta : “nel merito, conclude come da p.c. di cui Controparte_3 alle note di tratt ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata: In via preliminare di merito: ferma ed impregiudicata la già formulata riserva di appello, accertare la improponibilità dell'azione di riduzione proposta da per i RT motivi già esposti in atti, stante il difetto del presupposto di cui all'a
[…] Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, rigettare le domande proposte da in RT quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate, ad eccezione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione di beni e somme nel rispetto della quota di legittima, e delle spese sostenute;
In via riconvenzionale: previa ogni opportuna pronuncia di rito, previa condanna della massa ereditaria alla restituzione in favore della sig.ra delle spese sostenute per CP_3 spese funerarie, di successione e di manutenzione degli immobili ricadenti nel relictum (il tutto per euro 54.765,56 oltre interessi), nonché previa condanna a carico della massa di restituzione alla sig.ra della somma di euro 227.504,62 oltre interessi o di quella CP_3 maggiore o minor so lla medesima spettante iure proprio per effetto dello scioglimento del regime di comunione legale dei coniugi, dividere il compendio ereditario accertato secondo le quote determinate sulla scorta dell'entità del patrimonio e del valore delle varie donazioni accertate, operate le relative collazioni e previa riduzione delle accertate donazioni, con conseguente ripristino della quota spettante per legge alla sig.ra
Controparte_3 ese e competenze professionali del presente giudizio. Si chiede che il Giudice voglia concedere i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. autorizzando il ritiro del fascicolo di parte onde consentire il deposito in pct. delle copie degli atti e dei documenti depositati in cartaceo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato in data 02.10.2014, adiva RT
l'intestato Tribunale chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria - creatasi in seguito alla morte del padre, - previa statuizione RS sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate da
[...]
, moglie del de cuius, nonché la domanda di accertamento delle CP_3 donazioni indirette e/o miste poste in essere dal defunto. A sostegno della propria pretesa, esponeva ed allegava: RT
- che in data 17.04.2013 era deceduto in Prato il padre . a RS cui sono succeduti ex lege (moglie) ed i figli Controparte_3 RT
, e;
[...] OP Parte_2
- che, con atto notarile del 06.05.2014, non essendo mai stato nel possesso dei beni ereditari, accettava l'eredità paterna con beneficio d'inventario;
- che, dal verbale d'inventario del 16.06.2014 e dalla successiva dichiarazione di successione, l'asse ereditario relitto ammontava ad € 675.477,24:
- che il 16 aprile 2013, giorno prima della morte del de cuius, Controparte_3 prelevava dai conti correnti intestati al marito, mediante operazioni di giroconto/bonifico, la somma complessiva di € 227.504,62;
- che, nel 2008, aveva promosso un giudizio civile volto al riconoscimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla collaborazione nell'impresa individuale paterna, in cui aveva lavorato per oltre trent'anni, conclusosi tramite un accordo nel febbraio 2009, nell'ambito del quale il consulente tecnico stimava il valore dell'azienda di in oltre 3 milioni di euro;
RS
- che, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e di luglio 2009, il de cuius si spogliava dell'intero complesso aziendale, realizzando donazioni indirette in favore del figlio il quale diveniva beneficiario della OP disponibilità dell'azienda secondo la seguente sequenza di atti:
o in particolare, con atto del 12.05.2009, attribuiva al RS figlio , ex art. 230 bis c.c., una quota pari al 49% dell'impresa “ CP_1 [...]
; ER
o con atto del 22.06.2009, il defunto padre e OP costituivano, con attribuzione a ciascuno della quota del 50%, la società RE s.n.c. (successivamente trasformata in , in cui il Controparte_2 padre conferiva l'intera azienda facente capo all'impresa individuale per un valore di € 469.200,00 mentre il figlio conferiva un credito di € CP_1
414.00,00, riconosciutogli dal padre stesso quale titolare dell'impresa familiare;
o con i tre atti notarili posti in essere il 29.07.2009, Controparte_2 cedeva a n ramo d'azienda costituito da parte dei beni Controparte_2 aziendali dell'impresa individuale conferiti nella RE s.n.c., successivamente cedeva al figlio la sua quota del RS CP_1
50% della per il prezzo pari ad € 284.000,00 ed, infine, il de Controparte_2 cuius cedeva a la sua quota, pari al 20%, per la somma di OP
€ 17.000,00.
4 Ciò premesso in fatto, in diritto l'attore rappresentava:
- che alla venisse ordinata la restituzione alla massa ereditaria dei CP_3 prelievi effettuati sui conti correnti del padre, il giorno immediatamente precedente alla sua morte, in quanto posti in essere ancora quando non si era verificato lo scioglimento della comunione legale e, quindi, non rientranti ancora nella c.d. comunione de residuo;
- che l'unico fine perseguito dall'intera operazione economica posta in essere da
, mediante la stipula degli atti notarili sopra indicati, era RS quello di realizzare donazioni indirette o miste aventi come unico beneficiario divenuto socio unico sia della società OP Controparte_2 che della società senza alcun versamento di denaro, Controparte_2 ovvero versando somme non proporzionate rispetto al valore del conferimento d'azienda e delle quote cedute;
- che il credito pari ad € 414.000,00 aveva natura fittizia, in quanto l'atto notarile del 12.05.2009 risultava privo di funzione economica, oltre al fatto che il familiare ex art. 230 bis c.c. non avrebbe diritto ad una quota del patrimonio aziendale bensì agli utili, risultando impossibile che l'impresa familiare in un mese possa aver maturato utili per € 414.000,00;
- che nel corso dei vari atti negoziali l'azienda di subiva una RS progressiva svalutazione;
- che, pertanto, la serie di atti sopra menzionati integrava una donazione indiretta, in modo da conferire al figlio tutta l'azienda già appartenente CP_1 al defunto ovvero, ove fosse dimostrato il versamento di RS una somma a titolo di corrispettivo, un'ipotesi di c.d. negotium mixtum cum donatione in favore di (in considerazione della OP sproporzione fra il prezzo pattuito per l'acquisto delle quote di partecipazioni di nelle d il valore RS Controparte_2 Controparte_2 del patrimonio aziendale ceduto) o, in via ulteriormente subordinata, una donazione indiretta o mista dell'intero complesso aziendale alla
[...]
CP_2
- che, in ogni caso, dovrà procedere a collazionare tutto OP quanto ricevuto tramite donazioni indirette o miste e, nel caso in cui la collazione non fosse sufficiente a ripristinare correttamente l'asse ereditario, l'attore esercitava l'azione di riduzione, al fine di ripristinare la quota a lui riservata quale legittimario, pari ad 1/6 dell'asse formato dal “relictum” più il
“donatum”. Si costituiva in giudizio in proprio nonché in qualità di OP legale rappresentante p.t. della società contestando tutto Controparte_2 quanto affermato da parte attrice e deducendo, in particolare:
- in via preliminare, l'improponibilità dell'azione di riduzione esercitata dall'attore, difettando il presupposto ex art. 564 c.c. dell'impossidenza dei beni ereditari;
5 - che, nell'anno 2008, l'attore lo aveva citato in giudizio assieme al padre, domandando la liquidazione della propria quota nell'impresa familiare “
[...]
, controversia che si concludeva con un accordo, in forza del quale gli ER allora convenuti si obbligavano, in solido, a corrispondere a la RT somma di € 600.000,00, a fronte di un valore dell'impresa stimato in € 1.102.000,00, contrariamente alla stima indicata da controparte in citazione;
- la correttezza delle operazioni societarie contestate dall'attore, in quanto:
o con atto del 02.04.2009, venivano modificate le quote di partecipazione all'impresa familiare per effetto dell'uscita dalla stessa dell'attore;
o l'atto datato 12.05.2009 era necessario a causa della cessazione da parte di della propria attività nella suddetta impresa Controparte_3 familiare, con conseguente ripristino del corretto assetto delle quote attribuendo a la quota pari al 49%; OP
o il riconoscimento del debito di € 414.000,00 da parte del padre in favore del figlio corrisponde alla realtà, risultando oltretutto la sua CP_1 quota di partecipazione nell'impresa familiare sottostimata a fronte del valore di € 600.000,00 riconosciuti alla partecipazione familiare di;
RT
o il prezzo delle cessioni realizzate con i tre atti del 29.07.2009 era stato regolarmente corrisposto e che i corrispettivi individuati risultano adeguati da un punto di vista economico;
- che il defunto ha donato a parte attrice due beni immobili, rispettivamente con contratto di donazione del 15.10.2007 e con contratto di compravendita del 04.08.1993 per il prezzo di Lire 90.000.000 mai versato, integrando quest'ultimo una vendita che dissimula una donazione, con richiesta, in via riconvenzionale, di accertarne la natura simulata. Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente Parte_2 quanto dedotto dall'attore, eccependo preliminarmente la mancanza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di riduzione e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita stipulato il 4.08.1993 tra e RS RT
, dissimulante una donazione indiretta, con rideterminazione della
[...] consistenza della massa ereditaria di , alla luce delle RS donazioni effettuate in vita a favore dell'attore. Si costituiva altresì in giudizio la quale, a fondamento delle Controparte_3 proprie difese, eccepiva e deduceva:
- l'improponibilità dell'azione di riduzione esercitata da parte attrice;
- che le somme presenti sui conti correnti intestati al marito alla data del suo decesso ammontavano ad € 425.000,00 circa e che il 50% di tali somme devono ritenersi, in virtù della comunione de residuo, di proprietà della stessa convenuta, non entrando a far parte dell'asse ereditario;
6 - che ha prelevato l'importo pari ad € 227.000,00, pagando con una parte di esso le spese relative alla successione ed alla manutenzione dei beni oggetto di comunione ereditaria;
- il carattere simulato della compravendita avvenuta in data 04.08.1993 tra il defunto padre e l'attore, spiegando all'uopo apposita domanda riconvenzionale. Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, co. VI, cpc, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore, ordine di esibizione e CTU tecnico - contabile volta ad accertare il valore della partecipazione di agli utili dell'impresa familiare di OP
, nonché il valore della quota di partecipazione sociale del RS de cuius nelle società Controparte_2 Controparte_2
All'udienza del 24.05.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 660/2018, pubblicata in data 08 ottobre 2018, condannava la “a restituire l'importo di € 227.504,62 in CP_3 favore della massa ereditaria, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda (09.10.2014)” ed in parziale accoglimento della domanda di accertamento delle donazioni indirette o miste formulata da RT accertava e dichiarava “la natura mista delle donazioni sottese agli atti a rogito del notaio del 22.06.2009 repertorio n. 26578/9186, del Persona_2
29.07.2009 repertorio n. 26745/9234, del 29.07.2009 repertorio n. 26746/9235 e del 29.07.2009 repertorio n. 26747/9236”, e rigettava la domanda di accertamento della donazione indiretta o mista avanzata in relazione all'atto a rogito del notaio del 12.05.2009; inoltre, in accoglimento della Persona_2 domanda riconvenzionale spiegata da OP RS
e , accertava e dichiarava “la natura simulata del contratto di Controparte_3 compravendita stipulato tra e con atto a rogito RS RT del notaio in data 04.08.1993, repertorio n. 33567, raccolta 3434, Persona_3 in quanto dissimulante una donazione”, con spese al definitivo. Con successiva ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e, in data 29.04.2019 veniva disposta CTU, per la predisposizione di due progetti divisionali. A seguito del deposito della CTU e della successiva integrazione, la causa, all'udienza del 10.05.2023, veniva trattenuta nuovamente in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Dopo lo scambio delle memorie di replica, il Tribunale, con ordinanza del 29.11.2023, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la convocazione dei due consulenti nominati in corso di causa, al fine di “a) ricostruire il complessivo asse ereditario procedendo alla riunione fittizia di tutti i beni appartenenti al de cuius al tempo della morte, tenendo conto anche della somma di € 227.504,62 pervenuta a ( con la precisazione che somme residue rientranti Controparte_3
7 nella comunione de residuo dovranno computarsi per la quota di pertinenza), detraendone i debiti, - cd relictum- nonché di tutti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione - cd donatum- per i negozi misti nei l imiti della sola differenza di valore desumibile dalla motivazione della sentenza sopra richiamata, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt 747 a 750 c.c. ; b) accertare eventuali lesioni delle quote riservate ai legittimari (in particolare dell'attore) tenuti in ogni caso ad imputare alla porzione legittima le donazioni a lui fatte, salvo che ne sia stato espressamente dispensato;
c) in caso di lesione, ridurre le donazioni attenendosi alle disposizioni di cui agli artt 559, 560 e 561 cc” Depositata le relazioni integrative con la quale i consulenti fornivano i chiarimenti richiesti dal G.I., all'udienza del l'11 dicembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle domande proposte occorre fare richiamo alla sentenza n 660/2018, emessa il 16 ottobre 2018, con la quale gran parte delle questioni sollevate dalle parti risultano oramai definite e non più suscettibili di rivisitazione nel presente grado di giudizio.
1. DOMANDA DI RESTITUZIONE SOMME AVANZATA DA . RT
Invero, con tale sentenza, alla quale si rinvia anche in punto di motivazione, è stata in primo luogo decisa la domanda avanzata da nei RT confronti di avene ad oggetto la restituzione delle somme Controparte_3 indebitamente prelevate. Riconosciuta la comunione legale tra i coniugi ( espressamente richiamata in motivazione), il Tribunale ha statuito che i prelievi effettuati il 16 aprile 2013, in data antecedente al decesso di per € 227.504,62 risultano RS non legittimi e ha condannato alla restituzione di tale importo Controparte_3
a favore della massa ereditaria, a nulla rilevando che parte del denaro sia servito per il pagamento delle spese relative alla successione ed alla manutenzione degli immobili caduti in comunione ereditaria. Se anche nell'atto introduttivo l'attore ha prospettato la provenienza dal patrimonio personale del de cuius, nella motivazione si precisa univocamente l'insussistenza di alcun elemento significativo per poter affermare che tali somme costituivano beni personali ai sensi dell'art 179 c.c. ed esclusi dalla comunione legale ( pag. 6 e 7 della sentenza). Posta, in ogni caso, la presunzione di comunione delle somme depositate su conti cointestati, il tenore della sentenza preclude in questo grado di giudizio una rivisitazione delle
8 determinazioni adottate, Parimenti, non più soggetta a rivisitazione è la statuizione in ordine all'ammontare dei depositi sui conti. Anche per tale parte, infatti, viene dato atto che secondo quanto affermato dalla (e – si afferma- non contestato CP_3 dalle altre parti) il denaro depositato sui conti correnti intestati al de cuius ammontava ad € 425.000,00 complessivi e deve ritenersi facente parte della c.d. comunione de residuo ex art 178, lettere b) e/o c), c.c. Conseguentemente, per quanto è dato evincere dal percorso motivazionale della pronuncia, tale importo, comprensivo degli interessi maturati dalla data dell'apertura della successione, andrà ad aggiungersi agli importi residui sui conti, formalmente intestati al de cuius e rientranti nella comunione sciolta alla data del decesso del 17 aprile 2013. Per quanto si evince dalla motivazione, quindi, poiché gli importi dei conti rientravano nella comunione legale e non risultano elementi per qualificare gli stessi beni personali, la convenuta deve ritenersi tenuta alla restituzione della quota di pertinenza del coniuge, determinandosi alla data del decesso la scioglimento della comunione legale. Implicitamente, ma univocamente, è stata inoltre disattesa l'eccezione di parziale compensazione del credito restitutorio per effetto del controcredito per l'utilizzazione di parte delle somme per il pagamento delle spese relative alla successione ed alla manutenzione degli immobili caduti in comunione ereditaria. Infine, quanto agli immobili acquistati dal de cuius dopo il 1975, con espressa dichiarazione di essere in comunione legale, dovranno ritenersi rientrare in tale regime patrimoniale, e tale conclusione appare coerente alla richiamata statuizione concernente le somme di denaro. In base al disposto della sentenza richiamata, è già stata Controparte_3 condannata a favore della massa alla restituzione dell'importo di € 227.504,62, con ulteriori interessi legali decorrenti dalla data della domanda ( 9.10.2014).
2. DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLE DONAZIONI INDIRETTE O MISTE FORMULATA DALL'ATTORE. Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha già statuito in ordine alle domande di accertamento delle donazioni indirette o miste, spiegate in relazione agli atti a rogito del 12.05.2009, del 22.06.2009 ed ai tre atti stipulati in Persona_2 data 29.07.2009. Anche rispetto a tale domanda, le posizioni processuali delle parti devono ritenersi definitivamente cristallizzate nel presente grado di giudizio. Invero, il Tribunale ha operato una lettura complessiva e non frammentaria degli atti conclusi tra il maggio e la fine di luglio 2009, ritenuti teleologicamente connessi.
9 Partendo dalla considerazione che l'impresa individuale “ ” RS costituita dal de cuius in data 2 marzo 1968 è divenuta successivamente, in data 17.12.1993 per atto del notaio impresa familiare con la Persona_4 partecipazione agli utili dei collaboratori familiari, la sentenza dà conto delle vicende successive. In proposito, viene richiamata: la costituzione, in data 12 dicembre 2006, della a parte di Controparte_2 RS
e con quote di partecipazione rispettivamente del 20% e OP dell'80% ; l'atto di transazione del febbraio 2009 tra l'attore ed in convenuti e la on la previsione dell'obbligo OP Controparte_5 di corrispondere € 600.000,00 per la liquidazione della quota di partecipazione di nell'impresa familiare;
l'atto notarile del 2 aprile 2009, di RT modificazione delle quote di partecipazione all'impresa familiare per effetto della cessazione dell'attività lavorativa di , stabilendo la continuazione Pt_1 dell'esercizio da parte del titolare, , e le quote di RS partecipazioni agli utili della moglie, , e del figlio , in Controparte_3 CP_1 misura pari al 24,5 ciascuno;
l'ulteriore modifica delle quote di partecipazione all'impresa del 12 maggio 2009, con fuoriuscita della moglie e conseguente determinazione della partecipazione di del 49%. CP_1
Infine, si rievocano: l'atto del 22 giugno 2009, di costituzione della RE S.n.c. da parte di e del figlio , nella quale il padre conferisce ER CP_1
l'azienda dell'impresa familiare per un valore di € 469.200 ed il figlio il credito riconosciuto per la partecipazione all'impresa familiare per € 414.000,00; la trasformazione della RE S.n.c in i tre atti notarili del Controparte_2
29 luglio 2009, con i quali: a) trasferisce alla il ramo d'azienda Controparte_2 Controparte_2 costituita da parte dei beni aziendali dell'impresa familiare conferiti in precedenza nella RE S.n.c. per complessivi € 315.608,00 da corrispondere entro il 31 dicembre 2009;
b) cede al figlio la sua quota del 50% della RS CP_1 per € 284.000,00, divenendone quest'ultimo unico titolare e Controparte_2 socio, di cui € 84.000,00 da versarsi contestualmente all'atto di cessione ed i restanti 200.000,00 in quattro rate semestrali di € 50.000, ciascuna con scadenze sino al 30.6.2011;
c) trasferisce al figlio , che ne diviene unico socio, la RS CP_1 sua quota del 20 % della er € 17.000,00. Controparte_2
Il Tribunale non accede alla prospettazione di parte attrice, riconoscendo causa giustificativa all'atto del 12 maggio 2009, ma incentra l'analisi sul valore da attribuire alla partecipazione di agli utili nell'impresa familiare. CP_1 assumendone la misura in € 636.510,00 alla data di costituzione della RE S.n.c. ( 22 giugno 2009), a fronte tuttavia di un valore complessivo del patrimonio aziendale dell'impresa di € 1.299.000,00, secondo le risultanze 10 depositata dal CTU, dott. il 16 marzo 2018 , di cui viene Persona_5 di seguito riportata la tabella riepilogativa.
Viene quindi riconosciuto che il conferimento di tutta l'azienda ad un valore sottostimato ( 469.200,00 rispetto ad € 1.299.000) denota la volontà di conseguire indirettamente uno scopo diverso rispetto a quello proprio dell'atto utilizzato, apprezzabile mediante il collegamento con gli atti sottoscritti il 22 giugno 2009, ossia quello di realizzare una donazione mista dell'intero complesso aziendale in favore del figlio . CP_1
Il primo passaggio, quindi, è costituito dalla sottostima del valore totale dell'impresa conferita con una differenza di € 829.800,00. In tal modo, secondo il Tribunale viene attribuita a la quota societaria CP_1 del 50 %, di un valore stimato € 649.00 (50% di 1299000) a fronte del riconoscimento del credito ( reale) pari ad € 414.000,00 ( sua volta inferiore alla effettiva partecipazione) procurando al figlio un vantaggio di € 193.290 rispetto alla quota di partecipazione effettivamente dovuta. Il secondo passaggio è rappresentato dalla sproporzione tra il valore economico dell'azienda pari ad € 1.801.000, 00 ed il prezzo di cessione Controparte_2 convenuto, pari ad € 315.608,00. Sul punto la difesa dell'attore ha sottolineato che la sentenza ha ripetutamente affermato che il valore della donazione mista è dato dalla differenza tra il valore reale del bene e il corrispettivo effettivamente ricevuto e non quello convenuto nella cessione finale, segnalando in particolare il paragrafo 2.3 a pag. 9 e il paragrafo 2.5 a pag 12), sottoponendo ad analisi le rimesse effettive riconducibili a OP
A tal riguardo, in disparte la considerazione che l'indicazione incidentale di cui all'ordinanza del 10 ottobre 2024, tra il valore effettivo della quota delle aziende spettante al e il prezzo convenuto nella cessione finale è RS mutuata dalla stessa sentenza ove si legge testualmente (pag 12, par. 2.5) della
“..evidente e significativa sproporzione tra il corrispettivo concordato per le cessioni delle quote appartenenti al de cuius a beneficio di e OP della e l'effettivo valore di mercato delle stesse..” va Controparte_2
11 osservato che quel che rileva è il complessivo significato economico delle operazioni collegate. Come si evince dal contenuto della sentenza, nonché dall'ordinanza emessa dal medesimo giudice in data 8 ottobre 2020, il risultato finale delle operazioni correlate è stato qualificato come donazione mista, indicando come causa giustificativa la liberalità in favore del figlio da parte del de cuius, per la CP_1 differenza tra il valore economico del complesso aziendale, di € 1.801.000,00, accertato dal CTU ed il prezzo concordato per la Persona_5 cessione di € 315.808, sostanzialmente a carico di , pari OP quindi ad € 1.485.392,00 e quindi indice dell'animus donandi. Ciò in quanto il trasferimento ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un “ negotium mixtum cum donatione” , occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ( Cass. 23.5.2016, n 10614; Cass., 15.12.2024, n 32613). Ed è in questo senso che anche un corrispettivo solo concordato, già significativamente sproporzionato, può essere indice della finalità perseguita, come ritenuto in sentenza. Sembra poi evidente che, qualora il corrispettivo risultasse sì concordato nel contratto ma in modo fittizio, è all'entità delle rimesse effettive che dovrà essere fatto riferimento e non al contratto simulato. Diversamente, qualora il prezzo non fosse fittizio, ma rispetto a quanto concordato il pagamento risultasse solo parziale, dovrebbe ritenersi che è la successiva remissione di debito a costituire ulteriore liberalità. Tuttavia, non è questa ultima la prospettiva sottesa alla pronuncia, in quanto la misura del prezzo è stata richiamata ai fini della qualificazione in termini di donazione mista dell'intera operazione, occorrendo successivamente quantificare la misura in base agli effettivi versamenti incamerati dal donante, pur collegati ai trasferimenti. Il valore della quota di partecipazione di nella RE RS
S.r.l. (50%) viene determinata in € 900.500,00, e nella Controparte_2
( 20 %) in € 59.400,00 al 29 luglio 2009, a fronte di pagamenti parziali da
[...] rispettivamente pari ad € 284.000,00 ed € 17.000,00. OP
Si tratta, in ogni caso, di rimesse collegate al conferimento dell'azienda ed ai trasferimenti delle quote societarie, così che non rileva né che uno dei bonifici, per € 100.000, risulti effettuato qualche giorno prima rispetto agli atti del 29 luglio 2009, né che quello di importo pari ad € 50.000, sia stato formalmente effettuato dalla allorquando era Controparte_2 OP comunque unico socio e titolare.
12 In coerenza con quanto disposto dalla sentenza, il CTU. dott. Persona_5 ha considerato la quota di partecipazione nell'impresa familiare che
[...] alla data del 12 maggio 2009 era diventata pari al 49 %. In data 22 giugno 2009 e RS OP costituiscono la RE SN e nella quale conferisce l'azienda ER familiare , per un valore di € 469.200,00, e il credito di € 414.000, CP_1 riconosciuto per il contributo apportato. Il 16 luglio 2009 la RE SN viene trasformata in e il Controparte_2 successivo 29 luglio 2009 cede la quota del 50 % al figlio per la somma ER corrisposta di € 284.000,00. Attesa la stima dell'azienda di € 1801000, il Tribunale ha fatto propria la conclusione emergente dalle consulenze secondo cui, attraverso le operazioni societarie sopra descritte il valore del 50% è pervenuto a OP
a fronte del contro credito di € 414.000,00, quindi con un margine di € 486.500,00, rispetto al valore effettivo. Nella medesima data, ha ceduto anche la quota della RS di cui era ancora titolare ( 50%), avente valore di € Controparte_2
900.500,00, convenendo il corrispettivo di € 284.000,00, effettivamente versato tra il 16 luglio 2009 ed il 7 novembre 2011. In ultimo, sempre il 29 luglio 2009, ha ceduto la quota del RS
20% del capitale sociale della il cui valore è stato Controparte_2 stimato nella perizia del 2018 in € 59.200,00, concordando il prezzo in € 17.000,00, così che la differenza di € 42.000,00 trova sostanziale giustificazione nella causa di liberalità del padre a favore del figli. Nella relazione del dott. ( pag. 7) viene riportata la Persona_5 seguente tabella riepilogativa:
Alla luce della sentenza, è stato determinato il valore delle donazioni indirette o miste effettuate in favore di sulla cui base l'ausiliario ha OP
13 proceduto a computare la rivalutazione monetaria dalla data dei trasferimenti alla data di apertura della successione ( 17 aprile 2013), pervenendo a valore complessivo di € 1.244.614,13, arrotondato ad € 1.245.000,00. Su tali punti, ad avviso del Tribunale, la sentenza non è suscettibile di rivisitazione, almeno nel presente grado di giudizio, sia per quanto concerne l'ammontare del credito da riconoscere a per la OP partecipazione all'impresa familiare, sia per il valore da attribuire alla medesima. Di conseguenza è a tali valori che – ineludibilmente – occorre fare riferimento sia nelle operazioni relative alla verifica della lesione di legittima di RT
, sia per la collazione e la successive operazioni divisionali tra i coeredi.
[...]
3. DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA FORMULATA DAI CONVENUTI. Sempre si fini della ricostruzione dell'asse ereditario. i convenuti hanno richiamato la donazione effettuata dal de cuius a beneficio dell'attore con atto a rogito del notaio , in data 15.10.2007, in ordine alla quale anche Persona_3 nella sentenza viene dato atto che non sono state sollevate contestazioni da parte attrice , né eccepita l'inefficacia o revoca. Peraltro, espressamente nell'atto del 15 ottobre 2007, le parti danno atto che la donazione viene effettuata a titolo di acconto sulla legittima, prevedendo che il valore superiore dovrà valere sulla disponibile. Tale previsione, secondo la S.C. non equivale a dispensa da collazione, non essendo univoca in tale direzione la volontà del donante. Invero, la dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del de cuius ( Cass., 6.2.2024, n 3352) Oltre a quanto trasferito con tale atto, i convenuti hanno prospettato la simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato con atto a rogito del notaio in data 4 agosto 1993 e, relativamente a tale atto, la Persona_3 domanda è già stata ritenuta fondata. Partendo dalla considerazione che l'attore non ha fornito alcuna dimostrazione sul pagamento del prezzo, l'atto è stato qualificato come donazione dissimulata dalla vendita, con la conseguenza che l'attore è tenuto al conferimento dei beni oggetto di entrambi i trasferimenti effettuati in suo favore.
14 Entrambi gli immobili sono stati oggetto di stima da parte del CTU, geom
[...] nella relazione depositata il 9 luglio 2020 ( pagg.
8-9 e ss). Per_6
In particolare, dalla relazione si evince che “ l'immobile di cui a contratto del 4 agosto 1993, è costituito dall' unità immobiliare ad uso civile abitazione posta in comune di Vernio, (Montepiano), facente parte di un fabbricato misto, unito, conglobato ed avente accesso dalla via denominata Via dell'Appennino, al civico 147, in località “La Cava” fuori dal centro urbano di Montepiano posta al piano primo e secondo fuori terra ed avente accesso da resede esterno a comune (identificato come area urbana) che si diparte dalla proprietà comune agli eredi di e così composto: RS
- AL PIANO PRIMO: Ingresso, cucina, soggiorno, due camere, due bagni, scala di collegamento
- AL PIANO SECONDO: Tre vani ad uso soffitta.” Quanto all' immobile oggetto della donazione del 15 ottobre 2007 ( Rep 102625/20242), lo stesso risulta costituito da unità immobiliare ad uso autorimessa posto in comune di Vernio, (Montepiano), facente parte di un fabbricato misto, unito, conglobato ed avente accesso dalla via denominata Via dell'Appennino, senza numero civico, località “La Cava” fuori dal centro urbano di Montepiano posta al piano terra composta da un unico vano della superficie di circa mq. 38,75 ed avente accesso da resede esterno a comune che si diparte dalla proprietà comune agli eredi di , dall'area urbana, quale RS resede pertinenziale posto nelle immediate vicinanze del fabbricato e pertinenza esclusiva di tutti le unità immobiliari, nonché dal lastrico solare, quale resede pertinenziale posto nelle immediate vicinanze con il fabbricato di cui sopra ed inserito come pertinenza pavimentata ed esclusiva dell'abitazione al punto e dell'autorimessa al punto 9. Operata la descrizione dettagliata degli immobili, il consulente ne trasmette i valori stimati con riferimento alla data di apertura della successione, unitamente agli altri beni rientranti nel compendio ereditario di ER
,
[...]
Nello specifico, all'abitazione viene riconosciuto un valore di € 171,248,30, a cui si aggiunge il valore dell'autorimessa per € 27.815,00, considerate le pertinenze ricomprese in tali valori. Sia nella donazione diretta, sia in quella indiretta, i coeredi non risultano dispensati dalla collazione. Tanto precisato, le statuizioni della sentenza incidono sulla formazione del patrimonio ereditario di , sia RS per quanto concerne la individuazione dei beni relitti, e quindi la massa dei beni da dividere, sia per quanto concerne i beni oggetto di conferimenti a titolo di liberalità ( c.d. donatum), indispensabile anche per valutare la lesione della quota di legittima, nonché le imputazioni e la collazione.
15 4. IL PATRIMONIO EREDITARIO DI RE SILVANO I BENI RELITTI DA AGGIUNGERE ALLE DONAZIONI DICHIARATE
✓ LE SOMME DI DENARO Sotto il primo aspetto, tenuto conto della condanna disposta a carico della alla restituzione delle somme prelevate, devono ritenersi ricompresi CP_3 nella massa dei beni appartenenti al de cuius le somme di denaro oggetto dei prelievi, con gli interessi legali dalla data della domanda. Si richiamano sul punto le risultanze della relazione depositata il 9 luglio 2020 dal CTU, geom. pag. 100 e ss e pag. 106 e ss ). Persona_6
Sulla scorta delle considerazioni svolte in ordine alla ricorrenza della comunione de residuo, le somme di denaro rientranti nel patrimonio relitto del de cuius, in esito alla restituzione da parte di , ammontano ad Controparte_3
€ 222.465,96, considerando gli interessi legali sugli importi dovuti.
✓ I BENI IMMOBILI A tale importo complessivo, si aggiungono i beni immobili intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione, che vengono di seguito descritti ( pag. 5 e ss relazione el 9.7.2020). Per_6
• 1) ABITAZIONE , Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino 147, località “ La Cava” , comporta di tre piani fuori terra, PT ingresso-cucina- soggiorno, P1 disimpegno e due camere, P1-ammezzato- disimpegno-bagno e ripostiglio. P2 Soffitte NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 171, sub 7, -categ. A3. il valore € 221055 con riduzione10% 198949,50 Relativamente a tale cespite, nella relazione integrativa depositata il 20 giugno 2024, il CTU dà atto dell'incidenza del diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite. Tenendo conto dell'età del coniuge alla data di apertura
16 della successione, richiamati i coefficienti di cui al decreto inter-dirigenziale 10.12.2018 ( in GU n 301 del 28.12.2017), il valore di tale diritto è quantificato nel 35 % della proprietà, corrispondente ad € 69.632,33. Tuttavia, ai fini delle operazioni di collazione, appare meritevole di condivisione il rilievo della difesa dell'attore in base al quale il valore dell'immobile va considerato per intero, non avendo giustificazione alcuna – in assenza di apertura di successione necessaria- la decurtazione inerente la quota di riserva del coniuge.
• 2) , eredi de cuius, via dell'Appennino 147, località Controparte_6
“La Unico vano NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 171, sub 5, -categ. A10 valore € 42.465 con riduzione10% 38218,50
• 3) AUTORIMESSA Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino, località “ La Cava” 90 mq, collegata con 4 e 10 NCEU intestata 2/5 figli Per_7
8, part.lla 171, sub 2, -categ. C6 Pt_3 valore € 51.250 con riduzione10% 46125
• 4) AUTORIMESSA Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino, località “ La Cava” 220 mq collegata con 3 confinante con 1 e 6 NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 171, sub 4, -categ. C6 valore € 110227 con riduzione10% 99204
• 5) DEPOSITO Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino, località “ La Cava” piano terra accesso separato mq 85,38, collegata al punto 3 e confinante 6 NCEU intestata 2/5 figli Per_7
8, part.lla 172, -categ. C2 Pt_3 valore € 50135 con riduzione10% 45121,50
• 6) resede, inserito come pertinenza esclusiva di tutte le unità CP_7 im NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 105, sub 501, -1822 mq. da ritenersi in comune e a servizio delle altre particelle;
17 • 7) mq 769,305 Vari appezzamenti di terreno posti nel Comune di Pt_4
Ver e Montepiano, località Sasseta per una superficie catastale complessiva di circa mq 760.000 (settecentomila); Per quanto concerne i terreni, risultano divisi in base alla categoria catastale in 12 categorie, al fine di fornire il più corretto valore di stima, partendo dai terreni “ Bosco Alto”, per passare a quelli “ Bosco Ceduto” , “ Bosco Misto”,
“Castagneto da frutto”, “Incolto produttivo”, “Incolto sterile” , “ Pascolo cespugliato” “Pascolo” , “ Pascolo arborato” , “ Prato” ,“ Seminativo” e “ Area Extraurbana”, Per le singole tipologie, è stato fatto richiamo ai valori agricoli medi del Comune di Vernio nonché al quadro di insieme dei valori agricoli per tipo di coltura, tenendo conto dei dati OMI, facendo la media dei valori delle specifiche categorie analizzate. In riferimento a quanto sopra tali appezzamenti di terreno. tuttavia, il CTU evidenzia che sono stati erroneamente indicati nella successione come piena proprietà, invece che al 50%. In realtà, risultano acquistati con atto di compravendita ai rogiti notaio del 12 dicembre 2002 Persona_8
(repertorio 35228/5595), nel quale dichiarava di RS espressamente di essere in regime patrimoniale di comunione dei beni con acquisiti dopo il 20 settembre 1975, data di entrata in vigore Controparte_3 della legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151) e in virtù dell'atto di matrimonio del 15 giugno 1957 in Barberino di Mugello (FI) (che si allega alla presente) sono di proprietà anche della Signora per Controparte_3 la quota di 1/2. Le unità collabenti inserite nel medesimo atto (unità immobiliare ad uso civile abitazione e fabbricato ex agricolo adiacente) sono anch'esse di proprietà di ½ di . Controparte_3
Il valore totale dei terreni, pari ad € 235410, con riduzione10% € 211869, trattandosi di beni rientranti nella comunione legale, andrà considerato per la quota del 50% . Il consulente, con adeguata motivazione in ordine al criterio di stima adottato, mediante confronto con immobili simili ricadenti nel medesimo segmento di mercato dell'immobile da valutare , riconosce a tali beni i valori di cui alla seguente tabella riepilogativa.
18
Tali valori possono essere adottati e posti a base delle ulteriori valutazioni da parte del tribunale, richiamando altresì la riduzione operata applicando una abbattimento forfettario del 10 %, a causa delle irregolarità riscontrate e da rettificare, secondo quanto elencato nel capitolo N della relazione depositata il 9 luglio 2020, e che riguardano tutti gli immobili oggetto di stima ( pag. 99 relazione). Invero, nonostante le contestazioni dell'attore rispetto alla riduzione, il criterio suggerito dal consulente risponde ad equità sia perché le difformità riscontrate
– pur in assenza di vendita giudiziale- si ripercuotono comunque sui valori di mercato, sia in quanto incide in modo paritario su tutti i beni oggetto di divisione.
Come può chiaramente evincersi dal contenuto complessivo delle relazioni, in considerazione della affermata comunione legale su tali cespiti, i medesimi beni vanno ricompresi tra i beni relitti di per la quota di 1/2, RS quindi per il valore di € 105.934,50. In tal modo si perviene alla stima dei beni relitti ( c.d. relictum) di ER
pari in totale ad € 756.018,96 (per i beni immobili sopra descritti €
[...]
533,553,00 più € 222.465,96 quali importi in denaro) ,sui cui si è aperta la successione legittima dei figli e del coniuge, nella misura corrispondente alle
19 quote che dovranno essere determinate ai sensi dell'art 581 c.c. per l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli. Conseguentemente sul patrimonio relitto, comprensivo della quota dei beni rientranti nella comunione legale, e delle donazioni dirette e indirette soggette a collazione, alla ndrà riconosciuta la quota di un terzo ( 3/9), mentre i CP_3 residui due terzi dovranno essere riconosciuti ai tre figli, con diritto a ciascuno della quota dei 2/9. Prima di procedere alle operazioni divisionali, tuttavia, avendo l'attore accettato con beneficio d'inventario, ponendo in essere la condizione richiesta per agire nei confronti degli altri coeredi, occorre preliminarmente verificare se sulla scorta di quanto disposto e statuito dal Tribunale, sussista una lesione della quota di legittima rispetto alla posizione dell'attore, e quindi al fine di valutare la fondatezza della domanda di riduzione dal medesimo formulata e, solo in tale ipotesi, procedere a ripristinare l'entità di tale quota.
5. L'AZIONE DI RIDUZIONE Ai sensi dell'art 542, comma2, c.c., quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto e la divisione tra i figli è effettuata in parti uguali. A norma dell'art 540 c.c., tuttavia, al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, e tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, sulla quota di riserva dello stesso coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Ai sensi dell'art 553 c.c., infatti, quando sui beni lasciati dal defunto si apre la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. L'accertamento della lesione di legittima richiede in primo luogo la determinazione della quota disponibile, ai sensi dell'art 556 c.c.. Occorre quindi procedere alla riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, e del donatum, nei limiti in cui è stata riconosciuta la qualificazione delle disposizioni in termini di donazione indiretta o mista, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt 747 e 750 c.c.. Considerato il valore del relictum di € 756.018,96, rileva il valore dei beni oggetto delle accertate liberalità. Per quanto detto, i beni oggetto delle donazioni a favore di RT
20 sono stati stimati dal consulente in complessivi € 199.063,30 ( € 171,248,30 per l'abitazione ed € 27.815,00 per l'autorimessa), mentre il valore dell'impresa sostanzialmente attribuita a risulta pari ad € 1.245.000. OP
In tal modo si perviene ad un valore complessivo del c.d. donatum pari ad € 1.444.063,30 quale valore da riunire fittiziamente al valore dei beni relitti alla data di apertura della successione. Si è rilevato che nei beni relitti andrebbe ricompresa esclusivamente la quota di pertinenza del de cuius sulle somme rientranti nella comunione de residuo, assumendo che la quota del 50 % sia di pertinenza del coniuge nei beni relitti esclusivamente la quota di pertinenza del de CP_8 cuius anche sui beni immobili acquistati dopo il 1975 ( i terreni), assumendo come detto la quota del 50% e quindi pari ad € 105.904,50, il patrimonio ereditario complessivo avrebbe un valore pari ad € 2.200.082,26. Operata la ricostruzione dell'intero asse , può quindi procedersi alla determinazione della quota disponibile e di quella riservata al figlio legittimario. Rispetto a tali valori la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre – c.d. disponibile - è pari ad un quarto ( 3/12), così come la quota spettante al coniuge, mentre la quota di riserva dei figli è pari alla metà, da dividersi in parti eguali tra i tre figli. tutti legittimari. Poiché tra i figli la divisione è effettuata in parti uguali, l'attore ha diritto ad un sesto dell'intero ( 1/3 della metà), il valore della quota di RT risulta pari ad € 366.680,37 e ancora inferiore ove ai fini della legittima si tenga anche in considerazione il diritto di abitazione sulla casa coniugale, riservato al coniuge ai sensi dell'art 540 c.c.. Ciò posto, ai sensi dell'art 564, comma 2, c.c., il legittimario che domanda la riduzione di donazioni è tenuto ad imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato ( c.d. imputazione ex se). Di seguito, quindi, sempre in linea con quanto oramai cristallizzato con la pronuncia intervenuta, e verificare la lesione della quota riservata al figlio legittimario. Come è già stato evidenziato, la sentenza intervenuta ha già accertato la natura di donazioni dirette, sia quella simulata, di cui all'atto stipulato il 4 agosto 1993, che di quella stipulata il 15 ottobre 2009. Tuttavia, in assenza di dispensa dalla imputazione, di seguito, l'imputazione di quanto ricevuto a titolo di liberalità deve essere coerente con quanto oramai cristallizzato con la pronuncia intervenuta. A riguardo, richiamata la stima dei due immobili ricevuti in vita, RT
è tenuto ad imputare il valore di 199.063,30 ( € 171.248,00 per
[...]
l'abitazione ed € 27.815,00 per l'autorimessa). Aderendo a tali valori, in considerazione della dettagliata descrizione dei beni contenuta nella relazione del consulente, adeguatamente motivata in ordine ai
21 criteri ed ai metodi di stima applicati, si ha che il diritto alla quota di legittima di risulterebbe leso qualora la quota sui beni relitti dovesse RT inferiore ad € 167.617,07 ( quale differenza tra il valore di legittima di € 366.680,37, ed il valore dei valore dei beni immobili ricevuti in donazione, da imputare per € 199.063,30). A seguito dell'accoglimento della domanda di restituzione delle somme prelevate dalla ed escludendo dai beni relitti la quota dei beni CP_3 rientranti nella comunione legale di pertinenza del coniuge, il valore del patrimonio relitto risulta pari ad € 533,553,00 , a cui devono essere aggiunte le somme di denaro per € 222.465,96, per un totale di € pari ad € 756.018,96. Su tale patrimonio, la quota di pertinenza di 2/9 di sui beni RT relitti di € 168.004,21, considerando quanto già ricevuto ed oggetto di imputazione risulta superiore a quella di riserva e conseguentemente in alcun modo lesiva di quella riservata. Tale considerazione è suscettibile di essere ulteriormente corroborata, qualora si consideri altresì il diritto di abitazione riservato sulla casa familiare alla , ai sensi dell'art 540 c.c. Controparte_3
Incidentalmente, può osservarsi che alle medesime conclusioni si perviene anche qualora tra i beni relitti venissero ricomprese le quote di denaro e di beni immobili rientranti nella comunione legale, poiché suscettibile di maggior valore non solo la quota riservata , ma proporzionalmente anche quella spettante sui beni relitti in base alla successione legittima, così che in ogni caso non vi sarebbe spazio per l'accoglimento dell'azione di riduzione.
6. LE OPERAZIONI DI DIVISIONE I BENI DA DIVIDERE Non ricorrendo le condizioni per accogliere l'azione di riduzione, l'eredità di
è regolata in base alle regole della successione legittima, RS nella misura corrispondente alle quote che dovranno essere determinate ai sensi dell'art 581 c.c. per l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli.
Accertata l'insussistenza della lesione della quota riservata all'attore, ai fini delle operazioni divisionali il riferimento è a tutti gli atti di donazione effettuati in vita dal defunto ( c.d. “donatum”), con conseguente onere di collazione. Laddove la collazione per imputazione ha per oggetto un'azienda, essa resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Quindi tale imputazione va effettuata alla stregua del valore assunto dall'azienda al tempo dell'apertura della successione, poiché essa è un unico complesso organizzato per fini produttivi il cui valore non è dato dalla somma dei valori delle singole cose, ma dal complesso unitariamente considerato
22 LA STIMA DEI BENI E LA COLLAZIONE
In tal modo si perviene alla stima dei beni relitti ( c.d. relictum) di ER
pari in totale ad € 756.018,96 (per i beni immobili sopra descritti €
[...]
533,553,00 più € 222.465,96 quali importi in denaro) ,sui cui si è aperta la successione legittima dei figli e del coniuge, a cui si aggiunge – ai fini della collazione – il valore dei beni donati nella misura corrispondente alle quote che dovranno essere determinate ai sensi dell'art 581 c.c. per l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli. Ai sensi dell'art 724 c.c., infatti, i coeredi tenuti alla collazione sono tenuti a conferire tutto ciò che è stato loro donato, in base alle disposizioni di cui agli artt 737 e ss c.c.. Come precisato dalla S.C. ( Cass., 6.3.2025, n 5920; Cass., 23.7.2019, n 19833), la collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. Invero, l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius, nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. In particolare, a norma dell' art 746 c.c., la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce e, per la collazione per imputazione, l'art 747 c.c dispone che deve essere fatta avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione, trovando specifica disciplina nell'art 748 c.c. le deduzioni per le migliorie e i deterioramenti, nonché i costi e le spese sostenute. In generale, i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari ( Cass., 3.5.2024, n 12068). Le collazioni dei mobili e del denaro sono poi disciplinate dagli artt 750 e 751 c.c.
23 Posti i superiori principi, in assenza di richiesta di rendimento dei conti, si deve quindi procedere alla formazione delle concrete porzioni da attribuire ai singoli coeredi, sulla scorta di quanto statuito e della ulteriore istruttoria svolta dopo la sentenza più volte richiamata. Sul valore complessivo di € 2.200.082,26 la ha diritto alla quota dei CP_3
3/9, pari ad € 733,360 ed i figli coeredi dei 2/9 per un valore di € 488.906,00.
LA COMODA DIVISIBILITA' A tal proposito, occorre ancora considerare che il concetto di comoda divisibilità di un bene immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. e 1114 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive che possano formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass., 11.8.90, n. 8201; Cass., 15.2.90, n. 1104). Al fine di escludere la comoda divisibilità di un bene immobile, non è sufficiente un qualsiasi deprezzamento, anche se di lieve entità, delle porzioni rispetto al valore del bene indiviso (come quello indotto, di norma, dall'essere, le porzioni, parte di un'unità originariamente indivisa), ma è necessario che la riduzione di valore delle porzioni - che può (e deve) risultare solo dal rapporto tra l'ampiezza della normale ed ordinaria utilizzazione del bene indiviso e quella consentita dalle porzioni ad attribuire ai partecipanti alla comunione - sia sensibile ed apprezzabile (Cass.12.2.2021, n 3694; Cass., 10.4.90, n. 2989). D'altra parte, atteso il richiamo operato dall'art 1116 c.c., trova applicazione l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., che trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass., 28.7.2021, n 21612; Cass.12.2.2021, n 3694). Su tale punto, invero, non può che farsi riferimento alle risultanze della relazione del C.T.U., congruamente motivata, anche in punto di descrizione dei
24 singoli cespiti, nella parte in cui segnala che “ …i lotti non risultano comodamente divisibili in quanto l'eventuale frazionamento , a fronte di spese rilevanti o imposizioni di vincoli o pesi a carico delle singole quote, comporterebbe il deprezzamento degli stessi in relazione alla normale utilizzazione dei beni indivisi, sicché ai sensi dell'art. 720 Codice Civile tali beni dovranno essere ricompresi per intero, con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”. Per quanto si evince dalla stessa descrizione, si tratta di beni tutti non agevolmente frazionabili tecnicamente con la formazione di porzioni autonome ed indipendenti, i lotti in tal modo ottenuti presenterebbero non secondarie difficoltà di godimento separato. Del tutto evidente, in relazione alle considerazioni tecniche suesposte, è l'incidenza non certo trascurabile che il frazionamento avrebbe sul valore delle singole unità immobiliari il connesso notevole pregiudizio economico derivante dalla loro divisione in natura.
7. SULLE MODALITA' DELLA DIVISIONE LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI Per quanto concerne la divisione degli immobili, le contestazioni insorte tra le parti non hanno riguardato i beni da ritenersi comuni e, conseguentemente, i reciproci diritti alla divisione, ma le istanze incidenti sugli importi da porre a carico delle parti rispettive, nonché i valori da porre a base di eventuali conguagli. Ciò in quanto, da una parte, il convenuto si è opposto allo scioglimento della comunione, allegando esclusivamente ragioni di convenienza economica connesse all'andamento del mercato immobiliare;
per altro verso, anche al fine della determinazione dei conguagli, La stima dei beni da dividere, ai sensi dell'art. 726 c.c. va fatta con riferimento all'epoca attuale della divisione tenendo conto dei fattori incidenti sul valore dei singoli beni, connessi ai costi da sostenere per la conformità catastale, urbanistica egli adeguamenti necessari al fine dell'agibilità e conformità degli appartamenti. I terreni, cespiti indivisibili, rientranti in ben dodici categorie, rientreranno per i valori corrispondenti alle quote paritarie nelle singoli porzioni in base alle risultanze dell'espletata C.T.U. che, anche con riferimento agli altri immobili ha determinato i valori attraverso il metodo di stima sintetica comparativa per valore di mercato, riferita ad immobili simili posti nella zona circostante, tenendo conto dei prezzi medi scambiati all'attualità del mercato immobiliare, in considerazione anche delle compravendite effettuate nella zona dove si trovano i beni, tenendo conto delle qualità estrinseche ed intrinseche dei beni da stimare e considerato il profilo statico, architettonico e costruttivo
25 dell'immobile, lo stato di conservazione, manutenzione ed uso, la vetustà, le condizioni d'igiene, la qualità dei materiali, la funzionalità e gli adeguamenti necessari degli impianti tecnologici, delle condizioni d'agibilità, delle pertinenze, dei vincoli e delle servitù, lo stato locativo, lo stato di legittimità edilizio e urbanistico. Sulla scorta di tali dati, pertanto, è stato predisposto il progetto divisionale con la formazione di lotti comprendenti per intero ogni singola unità immobiliare, determinando i conguagli in denaro in base ai valori stimati, in conformità al disposto di cui agli artt 726 e s.s. c.c. e tenendo conto degli importi da imputare sulle singole quote a favore dei condividenti, in assenza di richiesta di rendicontazione. Tanto precisato, punto di partenza è costituito dalla determinazione dei valori delle quote: sulla stima complessivo di € 2.200.082,26 la a diritto alla CP_3 quota dei 3/9, pari ad € 733,360 ed i figli coeredi dei 2/9 per un valore di € 488.906,00. € 222.465,96 quali importi in denaro). è tenuto a conferire in collazione, per imputazione, il OP valore dell'azienda ricevuta, alla luce della sentenza non definitiva, così come a conferire i beni oggetto delle riconosciute donazioni. RT
Sulla scorta di tali dati, quindi, le porzioni corrispondenti alle quote possono essere di seguito determinate:
PORZIONE A) di valore corrispondente ad € 733,360 ( 3/9 del patrimonio ereditario complessivo), da attribuire a;
Controparte_3
Lotto 1, Abitazione ( valore 198.949.50), più la quota del 50% dei terreni di cui al lotto 7 ( valore € 105.933,00), di cui peraltro ella risulta già proprietaria per la quota residua. Sul totale dei valori dei beni immobili, pari ad € 304.882,00, va aggiunto l'importo di € 74.155,00 ( 1/3 del residuo in denaro), per un totale di € 379.037 a valere sui beni relitti in natura. La differenza rispetto al valore da attribuire, pari all''importo di € 350.322,50, dovrà essere conferita come collazione per imputazione in denaro del valore aziendale a carico di OP
PORZIONE B) di valore corrispondente ad € 488.907,00 ( 2/9 del patrimonio ereditario complessivo), da attribuire a;
Parte_2
Lotto 3 , Autorimessa ( valore 46.125), Lotto 4, Autorimessa ( valore 99,204 ) Lotto 5 Deposito ( valore 45.121,50),
26 Sul totale dei valori dei beni immobili pari ad € 190.450,00, va aggiunto l'importo di € 74.155,00 ( 1/3 del residuo in denaro), per un totale di € 264.605. 00, a valere sui beni relitti in natura. La differenza rispetto al valore da attribuire, pari all''importo di € 224.300,00 dovrà essere conferita come collazione per imputazione in denaro del valore aziendale a carico di OP
PORZIONE C) di valore corrispondente ad € 488.906,00 ( 2/9 del patrimonio ereditario complessivo), da attribuire a;
RT
Donazioni ricevute per un 0 ( € 171.248,00 per l'abitazione ed € 27.815,00 per l'autorimessa), Lotto 2 , Ufficio ( valore 38.218,50), per un totale di € 237.281,80 Sul totale dei valori dei beni immobili pari ad € 237.281,80 , va aggiunto l'importo di € 74.155,00 ( 1/3 del residuo in denaro), per un totale di € € 311.436,80, a valere sui beni relitti in natura. La differenza rispetto al valore da attribuire, pari all''importo di € 177.469,00 dovrà essere conferita come collazione per imputazione in denaro del valore aziendale a carico di OP
infine, è tenuto ad imputare il valore dei beni oggetto OP oni secondo la ripartizione delle singole quote. Il progetto in tal modo adottato ha il pregio di consentire ai singoli condividenti di ottenere porzioni corrispondenti ai valori da attribuire, mantenendo il godimento dei beni oggetto delle donazioni e, al contempo, consentendo di evitare divisioni in natura ed ulteriori frazionamenti antieconomici ( anche rispetto alle quote spettanti a differente titolo alla CP_3
Ai fini della determinazione dei frutti che condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass.,3.7.2019, n 17876). Infatti, quanto al regime dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure e, nella comunione ereditaria, ulteriormente governati dal principio della dichiaratività della divisione ex art. 757 c.c) tratti dal bene goduto individualmente, la loro sorte sarà regolata in sede di divisione e di resa del conto previa eventuale compensazione con le spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista utilizzatore esclusivo (secondo quanto consentitogli dallo stesso art. 1102 c.c., v. Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036). Le parti, in ordine all'amministrazione dei beni rientranti nella comunione, hanno allegato di avere sostenuto spese, ma hanno prodotto a riguardo documentazione solo parziale per sorreggere le pretese di ripartizione e
27 rimborso. Ai sensi dell'art 263 cpc, quindi, nessuna delle parti ha depositato i relativi rendiconti e nessuna domanda specifica è stata formulata a riguardo, tanto più che i beni relitti risultano formalmente cointestati e non locati a terzi.
8. SULLE SPESE PROCESSUALI Infine, le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. tenendo conto della reciproca soccombenza in ordine al gran parte dei punti in contestazione tra le parti, e del comune interesse di tutti i condividenti, per quanto concerne le operazioni divisionali, possono essere integralmente ripartendo quelle di CTU, liquidate con separati decreti, in egual misura tra tutti i condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 02.10.2014, da nei confronti di di RT Parte_2
d in qualità di l di OP
e di , nonché dai convenuti in via Controparte_2 Controparte_3 raria e e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'azione di riduzione proposta da in via principale;
RT
l'apertura della successione ex lege di alla data del 17 aprile RS
2013, a favore di li Controparte_3 RT
; OP Parte_2
c) dichiara che alla data di apertura della successione, il patrimonio ereditario di
è composto dai beni relitti indicati specificamente in RS motivazione in esito alla sentenza n 660/2018, emessa il 16 ottobre 2018, nonché con collazione per imputazione, dei beni oggetto delle donazioni, dirette e indirette, da parte dei coeredi e RT OP
d) dichiara le unità immobiliari richiamate in motivazione non comodamente divisibili;
e) dispone l'adozione del progetto divisionale, tramite la formazione delle porzioni con inserimento dei beni per intero, secondo i lotti dettagliatamente descritti in motivazione da attribuire ai singoli coeredi, con conguagli corrispondenti al valore delle singole quote in conformità ai criteri esposti, e con obbligo a carico di di imputare il valore dei beni oggetto delle accertate OP donazioni secondo la ripartizione di cui al progetto;
f) dichiara la integrale compensazione delle spese processuali, ripartendo quelle di CTU in eguale misura tra tutte le parti costituite.
Così deciso in data 27 giugno 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico Il Giudice istr.ed est. dott. Michele Sirgiovanni
28 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 9 ottobre 2014 al n. 4259/2014 del Ruolo Generale, avente per oggetto: azione di accertamento donazioni e restituzione somme, riduzione e divisione di beni caduti in successione, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Livio MATASSA, del Foro RT
v. Massimo BRESCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Prato, via Torelli n 57, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 27 maggio 2024. Fax: 051/229238 Pec: Email_1
Fax: Pec: vvocati.prato.it Email_2
Attore contro
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di OP rappresentati e difesi dall' avv. Federico GALLETTI Controparte_2
OTTI, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Prato, via del Serraglio, n 50, in forza di mandato a margine della comparsa di risposta;
Fax: 0574/606966 E Pec: vvocati.prato. Email_3
Pec: vvocati.p to.it Email_5
, rappresentata e difesa dall' avv. Donatella BOLOGNINI ed Parte_2 liata presso il suo studio, sito in Prato, via G. Pisano, n 12, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/553082; E Pec: vvocati.prato. Email_6
E
rappresentata e difesa dall' avv. Nicola PARISI ed Controparte_3 iliata presso il suo studio, sito in Prato, via G. Catani, n 28/C, come da procura in calce alla comparsa di risposta;
Fax: 0574/571348 Pec: vvocati.prato.it Email_7
Convenuti All'udienza dell'11 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'attore: “… precisa le conclusioni richiamando la nota depositata in data 10.12.2024”; Nella nota di precisazione delle conclusioni: “preliminarmente – disporre il rifacimento del progetto divisionale;
nel merito – preso atto di quanto deciso con la sentenza non definitiva n. 660/2018; previa determinazione dell'asse ereditario;
previo ordine a di operare le relative collazioni;
previa riduzione delle OP donazioni al fine di ripristinare la quota riservata all'attore ai sensi RT dell'art. 542 c.c.: disporre lo scioglimento della comunione eredi orte di
con attribuzione all'attore della porzione di beni mobili RS RT pettante come per legge, i isura non inferiore a quella corrispondente alla quota di riserva a lui spettante, con ogni consequenziale condanna carico dei convenuti;
ordinare, quindi, ai convenuti, per quanto di ragione, la consegna o il rilascio dei beni attribuiti all'attore ed il pagamento delle somme allo stesso spettanti, come sopra determinate. Con vittoria di spese”. Per il convenuto anche nella qualità di legale OP rappresentante p.t. di come da note di precisazione Controparte_2 delle conclusioni depo vvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE ED IN RITO: accertare e dichiarare l'improponibilità dell'azione di riduzione proposta da
[...] per le causali di cui agli atti e documenti di causa, stante il difetto RT scindibile presupposto di cui all'art. 564 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettere le prove per testi come dedotte e capitolate da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI° n.2 Cpc datata 26.11.2015, respingendo le istanze istruttorie di parte attrice per le causali esposte da questa difesa nella memoria ex art. 183 VI° n.2 Cpc datata 26.11.2015;
disporre il rinnovo delle CTU espletate, con affidamento dell'incarico ad altri consulenti, in virtù di tutte le ragioni esposte in atti di casa e, da ultimo, nella nota autorizzata datata 10.09.2024.
NEL MERITO: rigettare le domande proposte dal Sig. così come formulate perché RT infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
IN VIA RICONVENZIONALE e per il solo OP quanto alle conclusioni rassegnate ai punti A) e B) della comparsa di costituzione e risposta datata 15.12.2014, si rileva che le stesse risultano essere state decise da Questo Giudice con la sentenza parziale n.660/2018 pubblicata il 08.10.2018 e già fatto oggetto di riserva di appello da parte di questa difesa;
C) previa ogni opportuna pronuncia di rito, rideterminare la consistenza e l'ammontare della massa ereditaria attiva da dividersi, anche mediante odine rivolto all'attore di operare le relative collazioni, ovvero, in ipotesi, previa riduzione delle accertate donazioni in favore del medesimo, con conseguente ripristino della quota riservata a CP_1
o, comunque, imputazione alla quota di
[...] RT
- IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese CTU e CTP, rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA di Legge”. Per la convenuta : conclude come da note depositate il 3 Parte_2 maggio 2023, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: In via pregiudiziale: accertare la improponibilità dell'azione di riduzione proposta da per i motivi già esposti in atti, stante il difetto del presupposto di cui RT all'art. 564 cc;
2 In Via istruttoria: per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria istruttoria 30.11.2015 e non ammessi, con reiezione di tutte le istanze istruttorie di parte attrice per le motivazioni già esposte in atti;
Nel merito: rigettare le domande proposte da in quanto infondate sia in RT fatto che in diritto e comunque non provate, a domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione di beni e somme nel rispetto della quota di legittima;
In via riconvenzionale: quanto alle conclusioni rassegnate ai punti A) e B) della comparsa di risposta depositata il 22.12.2014 si rileva che le stesse sono state già oggetto di decisione da parte dell'intestato Tribunale con la sentenza parziale n. 660/2018 pubblicata il 08.10.2018; C) previa ogni opportuna pronuncia di rito, dividere il compendio ereditario accertato secondo le quote determinate sulla scorta dell'entità del patrimonio e del valore delle varie donazioni accertate, operate le relative collazioni e previa riduzione delle accertate donazioni, con conseguente ripristino della quota spettante per legge ala sig.ra operando, altresì, le opportune Parte_2 imputazioni come per legge. Per completezza si precisa che la sig.ra ritiene preferibile il progetto Parte_2 divisionale elaborato dal geom. capitolo B) pag 13 di cui alla integrazione di CP_4 perizia del 05.01.21. Con vitt ese e competenze professionali del presente giudizio”. Per la convenuta : “nel merito, conclude come da p.c. di cui Controparte_3 alle note di tratt ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata: In via preliminare di merito: ferma ed impregiudicata la già formulata riserva di appello, accertare la improponibilità dell'azione di riduzione proposta da per i RT motivi già esposti in atti, stante il difetto del presupposto di cui all'a
[…] Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, rigettare le domande proposte da in RT quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate, ad eccezione della domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione di beni e somme nel rispetto della quota di legittima, e delle spese sostenute;
In via riconvenzionale: previa ogni opportuna pronuncia di rito, previa condanna della massa ereditaria alla restituzione in favore della sig.ra delle spese sostenute per CP_3 spese funerarie, di successione e di manutenzione degli immobili ricadenti nel relictum (il tutto per euro 54.765,56 oltre interessi), nonché previa condanna a carico della massa di restituzione alla sig.ra della somma di euro 227.504,62 oltre interessi o di quella CP_3 maggiore o minor so lla medesima spettante iure proprio per effetto dello scioglimento del regime di comunione legale dei coniugi, dividere il compendio ereditario accertato secondo le quote determinate sulla scorta dell'entità del patrimonio e del valore delle varie donazioni accertate, operate le relative collazioni e previa riduzione delle accertate donazioni, con conseguente ripristino della quota spettante per legge alla sig.ra
Controparte_3 ese e competenze professionali del presente giudizio. Si chiede che il Giudice voglia concedere i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. autorizzando il ritiro del fascicolo di parte onde consentire il deposito in pct. delle copie degli atti e dei documenti depositati in cartaceo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione notificato in data 02.10.2014, adiva RT
l'intestato Tribunale chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria - creatasi in seguito alla morte del padre, - previa statuizione RS sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate da
[...]
, moglie del de cuius, nonché la domanda di accertamento delle CP_3 donazioni indirette e/o miste poste in essere dal defunto. A sostegno della propria pretesa, esponeva ed allegava: RT
- che in data 17.04.2013 era deceduto in Prato il padre . a RS cui sono succeduti ex lege (moglie) ed i figli Controparte_3 RT
, e;
[...] OP Parte_2
- che, con atto notarile del 06.05.2014, non essendo mai stato nel possesso dei beni ereditari, accettava l'eredità paterna con beneficio d'inventario;
- che, dal verbale d'inventario del 16.06.2014 e dalla successiva dichiarazione di successione, l'asse ereditario relitto ammontava ad € 675.477,24:
- che il 16 aprile 2013, giorno prima della morte del de cuius, Controparte_3 prelevava dai conti correnti intestati al marito, mediante operazioni di giroconto/bonifico, la somma complessiva di € 227.504,62;
- che, nel 2008, aveva promosso un giudizio civile volto al riconoscimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla collaborazione nell'impresa individuale paterna, in cui aveva lavorato per oltre trent'anni, conclusosi tramite un accordo nel febbraio 2009, nell'ambito del quale il consulente tecnico stimava il valore dell'azienda di in oltre 3 milioni di euro;
RS
- che, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e di luglio 2009, il de cuius si spogliava dell'intero complesso aziendale, realizzando donazioni indirette in favore del figlio il quale diveniva beneficiario della OP disponibilità dell'azienda secondo la seguente sequenza di atti:
o in particolare, con atto del 12.05.2009, attribuiva al RS figlio , ex art. 230 bis c.c., una quota pari al 49% dell'impresa “ CP_1 [...]
; ER
o con atto del 22.06.2009, il defunto padre e OP costituivano, con attribuzione a ciascuno della quota del 50%, la società RE s.n.c. (successivamente trasformata in , in cui il Controparte_2 padre conferiva l'intera azienda facente capo all'impresa individuale per un valore di € 469.200,00 mentre il figlio conferiva un credito di € CP_1
414.00,00, riconosciutogli dal padre stesso quale titolare dell'impresa familiare;
o con i tre atti notarili posti in essere il 29.07.2009, Controparte_2 cedeva a n ramo d'azienda costituito da parte dei beni Controparte_2 aziendali dell'impresa individuale conferiti nella RE s.n.c., successivamente cedeva al figlio la sua quota del RS CP_1
50% della per il prezzo pari ad € 284.000,00 ed, infine, il de Controparte_2 cuius cedeva a la sua quota, pari al 20%, per la somma di OP
€ 17.000,00.
4 Ciò premesso in fatto, in diritto l'attore rappresentava:
- che alla venisse ordinata la restituzione alla massa ereditaria dei CP_3 prelievi effettuati sui conti correnti del padre, il giorno immediatamente precedente alla sua morte, in quanto posti in essere ancora quando non si era verificato lo scioglimento della comunione legale e, quindi, non rientranti ancora nella c.d. comunione de residuo;
- che l'unico fine perseguito dall'intera operazione economica posta in essere da
, mediante la stipula degli atti notarili sopra indicati, era RS quello di realizzare donazioni indirette o miste aventi come unico beneficiario divenuto socio unico sia della società OP Controparte_2 che della società senza alcun versamento di denaro, Controparte_2 ovvero versando somme non proporzionate rispetto al valore del conferimento d'azienda e delle quote cedute;
- che il credito pari ad € 414.000,00 aveva natura fittizia, in quanto l'atto notarile del 12.05.2009 risultava privo di funzione economica, oltre al fatto che il familiare ex art. 230 bis c.c. non avrebbe diritto ad una quota del patrimonio aziendale bensì agli utili, risultando impossibile che l'impresa familiare in un mese possa aver maturato utili per € 414.000,00;
- che nel corso dei vari atti negoziali l'azienda di subiva una RS progressiva svalutazione;
- che, pertanto, la serie di atti sopra menzionati integrava una donazione indiretta, in modo da conferire al figlio tutta l'azienda già appartenente CP_1 al defunto ovvero, ove fosse dimostrato il versamento di RS una somma a titolo di corrispettivo, un'ipotesi di c.d. negotium mixtum cum donatione in favore di (in considerazione della OP sproporzione fra il prezzo pattuito per l'acquisto delle quote di partecipazioni di nelle d il valore RS Controparte_2 Controparte_2 del patrimonio aziendale ceduto) o, in via ulteriormente subordinata, una donazione indiretta o mista dell'intero complesso aziendale alla
[...]
CP_2
- che, in ogni caso, dovrà procedere a collazionare tutto OP quanto ricevuto tramite donazioni indirette o miste e, nel caso in cui la collazione non fosse sufficiente a ripristinare correttamente l'asse ereditario, l'attore esercitava l'azione di riduzione, al fine di ripristinare la quota a lui riservata quale legittimario, pari ad 1/6 dell'asse formato dal “relictum” più il
“donatum”. Si costituiva in giudizio in proprio nonché in qualità di OP legale rappresentante p.t. della società contestando tutto Controparte_2 quanto affermato da parte attrice e deducendo, in particolare:
- in via preliminare, l'improponibilità dell'azione di riduzione esercitata dall'attore, difettando il presupposto ex art. 564 c.c. dell'impossidenza dei beni ereditari;
5 - che, nell'anno 2008, l'attore lo aveva citato in giudizio assieme al padre, domandando la liquidazione della propria quota nell'impresa familiare “
[...]
, controversia che si concludeva con un accordo, in forza del quale gli ER allora convenuti si obbligavano, in solido, a corrispondere a la RT somma di € 600.000,00, a fronte di un valore dell'impresa stimato in € 1.102.000,00, contrariamente alla stima indicata da controparte in citazione;
- la correttezza delle operazioni societarie contestate dall'attore, in quanto:
o con atto del 02.04.2009, venivano modificate le quote di partecipazione all'impresa familiare per effetto dell'uscita dalla stessa dell'attore;
o l'atto datato 12.05.2009 era necessario a causa della cessazione da parte di della propria attività nella suddetta impresa Controparte_3 familiare, con conseguente ripristino del corretto assetto delle quote attribuendo a la quota pari al 49%; OP
o il riconoscimento del debito di € 414.000,00 da parte del padre in favore del figlio corrisponde alla realtà, risultando oltretutto la sua CP_1 quota di partecipazione nell'impresa familiare sottostimata a fronte del valore di € 600.000,00 riconosciuti alla partecipazione familiare di;
RT
o il prezzo delle cessioni realizzate con i tre atti del 29.07.2009 era stato regolarmente corrisposto e che i corrispettivi individuati risultano adeguati da un punto di vista economico;
- che il defunto ha donato a parte attrice due beni immobili, rispettivamente con contratto di donazione del 15.10.2007 e con contratto di compravendita del 04.08.1993 per il prezzo di Lire 90.000.000 mai versato, integrando quest'ultimo una vendita che dissimula una donazione, con richiesta, in via riconvenzionale, di accertarne la natura simulata. Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente Parte_2 quanto dedotto dall'attore, eccependo preliminarmente la mancanza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di riduzione e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita stipulato il 4.08.1993 tra e RS RT
, dissimulante una donazione indiretta, con rideterminazione della
[...] consistenza della massa ereditaria di , alla luce delle RS donazioni effettuate in vita a favore dell'attore. Si costituiva altresì in giudizio la quale, a fondamento delle Controparte_3 proprie difese, eccepiva e deduceva:
- l'improponibilità dell'azione di riduzione esercitata da parte attrice;
- che le somme presenti sui conti correnti intestati al marito alla data del suo decesso ammontavano ad € 425.000,00 circa e che il 50% di tali somme devono ritenersi, in virtù della comunione de residuo, di proprietà della stessa convenuta, non entrando a far parte dell'asse ereditario;
6 - che ha prelevato l'importo pari ad € 227.000,00, pagando con una parte di esso le spese relative alla successione ed alla manutenzione dei beni oggetto di comunione ereditaria;
- il carattere simulato della compravendita avvenuta in data 04.08.1993 tra il defunto padre e l'attore, spiegando all'uopo apposita domanda riconvenzionale. Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, co. VI, cpc, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore, ordine di esibizione e CTU tecnico - contabile volta ad accertare il valore della partecipazione di agli utili dell'impresa familiare di OP
, nonché il valore della quota di partecipazione sociale del RS de cuius nelle società Controparte_2 Controparte_2
All'udienza del 24.05.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 660/2018, pubblicata in data 08 ottobre 2018, condannava la “a restituire l'importo di € 227.504,62 in CP_3 favore della massa ereditaria, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda (09.10.2014)” ed in parziale accoglimento della domanda di accertamento delle donazioni indirette o miste formulata da RT accertava e dichiarava “la natura mista delle donazioni sottese agli atti a rogito del notaio del 22.06.2009 repertorio n. 26578/9186, del Persona_2
29.07.2009 repertorio n. 26745/9234, del 29.07.2009 repertorio n. 26746/9235 e del 29.07.2009 repertorio n. 26747/9236”, e rigettava la domanda di accertamento della donazione indiretta o mista avanzata in relazione all'atto a rogito del notaio del 12.05.2009; inoltre, in accoglimento della Persona_2 domanda riconvenzionale spiegata da OP RS
e , accertava e dichiarava “la natura simulata del contratto di Controparte_3 compravendita stipulato tra e con atto a rogito RS RT del notaio in data 04.08.1993, repertorio n. 33567, raccolta 3434, Persona_3 in quanto dissimulante una donazione”, con spese al definitivo. Con successiva ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo in ordine alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e, in data 29.04.2019 veniva disposta CTU, per la predisposizione di due progetti divisionali. A seguito del deposito della CTU e della successiva integrazione, la causa, all'udienza del 10.05.2023, veniva trattenuta nuovamente in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Dopo lo scambio delle memorie di replica, il Tribunale, con ordinanza del 29.11.2023, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la convocazione dei due consulenti nominati in corso di causa, al fine di “a) ricostruire il complessivo asse ereditario procedendo alla riunione fittizia di tutti i beni appartenenti al de cuius al tempo della morte, tenendo conto anche della somma di € 227.504,62 pervenuta a ( con la precisazione che somme residue rientranti Controparte_3
7 nella comunione de residuo dovranno computarsi per la quota di pertinenza), detraendone i debiti, - cd relictum- nonché di tutti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione - cd donatum- per i negozi misti nei l imiti della sola differenza di valore desumibile dalla motivazione della sentenza sopra richiamata, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt 747 a 750 c.c. ; b) accertare eventuali lesioni delle quote riservate ai legittimari (in particolare dell'attore) tenuti in ogni caso ad imputare alla porzione legittima le donazioni a lui fatte, salvo che ne sia stato espressamente dispensato;
c) in caso di lesione, ridurre le donazioni attenendosi alle disposizioni di cui agli artt 559, 560 e 561 cc” Depositata le relazioni integrative con la quale i consulenti fornivano i chiarimenti richiesti dal G.I., all'udienza del l'11 dicembre 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle domande proposte occorre fare richiamo alla sentenza n 660/2018, emessa il 16 ottobre 2018, con la quale gran parte delle questioni sollevate dalle parti risultano oramai definite e non più suscettibili di rivisitazione nel presente grado di giudizio.
1. DOMANDA DI RESTITUZIONE SOMME AVANZATA DA . RT
Invero, con tale sentenza, alla quale si rinvia anche in punto di motivazione, è stata in primo luogo decisa la domanda avanzata da nei RT confronti di avene ad oggetto la restituzione delle somme Controparte_3 indebitamente prelevate. Riconosciuta la comunione legale tra i coniugi ( espressamente richiamata in motivazione), il Tribunale ha statuito che i prelievi effettuati il 16 aprile 2013, in data antecedente al decesso di per € 227.504,62 risultano RS non legittimi e ha condannato alla restituzione di tale importo Controparte_3
a favore della massa ereditaria, a nulla rilevando che parte del denaro sia servito per il pagamento delle spese relative alla successione ed alla manutenzione degli immobili caduti in comunione ereditaria. Se anche nell'atto introduttivo l'attore ha prospettato la provenienza dal patrimonio personale del de cuius, nella motivazione si precisa univocamente l'insussistenza di alcun elemento significativo per poter affermare che tali somme costituivano beni personali ai sensi dell'art 179 c.c. ed esclusi dalla comunione legale ( pag. 6 e 7 della sentenza). Posta, in ogni caso, la presunzione di comunione delle somme depositate su conti cointestati, il tenore della sentenza preclude in questo grado di giudizio una rivisitazione delle
8 determinazioni adottate, Parimenti, non più soggetta a rivisitazione è la statuizione in ordine all'ammontare dei depositi sui conti. Anche per tale parte, infatti, viene dato atto che secondo quanto affermato dalla (e – si afferma- non contestato CP_3 dalle altre parti) il denaro depositato sui conti correnti intestati al de cuius ammontava ad € 425.000,00 complessivi e deve ritenersi facente parte della c.d. comunione de residuo ex art 178, lettere b) e/o c), c.c. Conseguentemente, per quanto è dato evincere dal percorso motivazionale della pronuncia, tale importo, comprensivo degli interessi maturati dalla data dell'apertura della successione, andrà ad aggiungersi agli importi residui sui conti, formalmente intestati al de cuius e rientranti nella comunione sciolta alla data del decesso del 17 aprile 2013. Per quanto si evince dalla motivazione, quindi, poiché gli importi dei conti rientravano nella comunione legale e non risultano elementi per qualificare gli stessi beni personali, la convenuta deve ritenersi tenuta alla restituzione della quota di pertinenza del coniuge, determinandosi alla data del decesso la scioglimento della comunione legale. Implicitamente, ma univocamente, è stata inoltre disattesa l'eccezione di parziale compensazione del credito restitutorio per effetto del controcredito per l'utilizzazione di parte delle somme per il pagamento delle spese relative alla successione ed alla manutenzione degli immobili caduti in comunione ereditaria. Infine, quanto agli immobili acquistati dal de cuius dopo il 1975, con espressa dichiarazione di essere in comunione legale, dovranno ritenersi rientrare in tale regime patrimoniale, e tale conclusione appare coerente alla richiamata statuizione concernente le somme di denaro. In base al disposto della sentenza richiamata, è già stata Controparte_3 condannata a favore della massa alla restituzione dell'importo di € 227.504,62, con ulteriori interessi legali decorrenti dalla data della domanda ( 9.10.2014).
2. DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLE DONAZIONI INDIRETTE O MISTE FORMULATA DALL'ATTORE. Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha già statuito in ordine alle domande di accertamento delle donazioni indirette o miste, spiegate in relazione agli atti a rogito del 12.05.2009, del 22.06.2009 ed ai tre atti stipulati in Persona_2 data 29.07.2009. Anche rispetto a tale domanda, le posizioni processuali delle parti devono ritenersi definitivamente cristallizzate nel presente grado di giudizio. Invero, il Tribunale ha operato una lettura complessiva e non frammentaria degli atti conclusi tra il maggio e la fine di luglio 2009, ritenuti teleologicamente connessi.
9 Partendo dalla considerazione che l'impresa individuale “ ” RS costituita dal de cuius in data 2 marzo 1968 è divenuta successivamente, in data 17.12.1993 per atto del notaio impresa familiare con la Persona_4 partecipazione agli utili dei collaboratori familiari, la sentenza dà conto delle vicende successive. In proposito, viene richiamata: la costituzione, in data 12 dicembre 2006, della a parte di Controparte_2 RS
e con quote di partecipazione rispettivamente del 20% e OP dell'80% ; l'atto di transazione del febbraio 2009 tra l'attore ed in convenuti e la on la previsione dell'obbligo OP Controparte_5 di corrispondere € 600.000,00 per la liquidazione della quota di partecipazione di nell'impresa familiare;
l'atto notarile del 2 aprile 2009, di RT modificazione delle quote di partecipazione all'impresa familiare per effetto della cessazione dell'attività lavorativa di , stabilendo la continuazione Pt_1 dell'esercizio da parte del titolare, , e le quote di RS partecipazioni agli utili della moglie, , e del figlio , in Controparte_3 CP_1 misura pari al 24,5 ciascuno;
l'ulteriore modifica delle quote di partecipazione all'impresa del 12 maggio 2009, con fuoriuscita della moglie e conseguente determinazione della partecipazione di del 49%. CP_1
Infine, si rievocano: l'atto del 22 giugno 2009, di costituzione della RE S.n.c. da parte di e del figlio , nella quale il padre conferisce ER CP_1
l'azienda dell'impresa familiare per un valore di € 469.200 ed il figlio il credito riconosciuto per la partecipazione all'impresa familiare per € 414.000,00; la trasformazione della RE S.n.c in i tre atti notarili del Controparte_2
29 luglio 2009, con i quali: a) trasferisce alla il ramo d'azienda Controparte_2 Controparte_2 costituita da parte dei beni aziendali dell'impresa familiare conferiti in precedenza nella RE S.n.c. per complessivi € 315.608,00 da corrispondere entro il 31 dicembre 2009;
b) cede al figlio la sua quota del 50% della RS CP_1 per € 284.000,00, divenendone quest'ultimo unico titolare e Controparte_2 socio, di cui € 84.000,00 da versarsi contestualmente all'atto di cessione ed i restanti 200.000,00 in quattro rate semestrali di € 50.000, ciascuna con scadenze sino al 30.6.2011;
c) trasferisce al figlio , che ne diviene unico socio, la RS CP_1 sua quota del 20 % della er € 17.000,00. Controparte_2
Il Tribunale non accede alla prospettazione di parte attrice, riconoscendo causa giustificativa all'atto del 12 maggio 2009, ma incentra l'analisi sul valore da attribuire alla partecipazione di agli utili nell'impresa familiare. CP_1 assumendone la misura in € 636.510,00 alla data di costituzione della RE S.n.c. ( 22 giugno 2009), a fronte tuttavia di un valore complessivo del patrimonio aziendale dell'impresa di € 1.299.000,00, secondo le risultanze 10 depositata dal CTU, dott. il 16 marzo 2018 , di cui viene Persona_5 di seguito riportata la tabella riepilogativa.
Viene quindi riconosciuto che il conferimento di tutta l'azienda ad un valore sottostimato ( 469.200,00 rispetto ad € 1.299.000) denota la volontà di conseguire indirettamente uno scopo diverso rispetto a quello proprio dell'atto utilizzato, apprezzabile mediante il collegamento con gli atti sottoscritti il 22 giugno 2009, ossia quello di realizzare una donazione mista dell'intero complesso aziendale in favore del figlio . CP_1
Il primo passaggio, quindi, è costituito dalla sottostima del valore totale dell'impresa conferita con una differenza di € 829.800,00. In tal modo, secondo il Tribunale viene attribuita a la quota societaria CP_1 del 50 %, di un valore stimato € 649.00 (50% di 1299000) a fronte del riconoscimento del credito ( reale) pari ad € 414.000,00 ( sua volta inferiore alla effettiva partecipazione) procurando al figlio un vantaggio di € 193.290 rispetto alla quota di partecipazione effettivamente dovuta. Il secondo passaggio è rappresentato dalla sproporzione tra il valore economico dell'azienda pari ad € 1.801.000, 00 ed il prezzo di cessione Controparte_2 convenuto, pari ad € 315.608,00. Sul punto la difesa dell'attore ha sottolineato che la sentenza ha ripetutamente affermato che il valore della donazione mista è dato dalla differenza tra il valore reale del bene e il corrispettivo effettivamente ricevuto e non quello convenuto nella cessione finale, segnalando in particolare il paragrafo 2.3 a pag. 9 e il paragrafo 2.5 a pag 12), sottoponendo ad analisi le rimesse effettive riconducibili a OP
A tal riguardo, in disparte la considerazione che l'indicazione incidentale di cui all'ordinanza del 10 ottobre 2024, tra il valore effettivo della quota delle aziende spettante al e il prezzo convenuto nella cessione finale è RS mutuata dalla stessa sentenza ove si legge testualmente (pag 12, par. 2.5) della
“..evidente e significativa sproporzione tra il corrispettivo concordato per le cessioni delle quote appartenenti al de cuius a beneficio di e OP della e l'effettivo valore di mercato delle stesse..” va Controparte_2
11 osservato che quel che rileva è il complessivo significato economico delle operazioni collegate. Come si evince dal contenuto della sentenza, nonché dall'ordinanza emessa dal medesimo giudice in data 8 ottobre 2020, il risultato finale delle operazioni correlate è stato qualificato come donazione mista, indicando come causa giustificativa la liberalità in favore del figlio da parte del de cuius, per la CP_1 differenza tra il valore economico del complesso aziendale, di € 1.801.000,00, accertato dal CTU ed il prezzo concordato per la Persona_5 cessione di € 315.808, sostanzialmente a carico di , pari OP quindi ad € 1.485.392,00 e quindi indice dell'animus donandi. Ciò in quanto il trasferimento ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un “ negotium mixtum cum donatione” , occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ( Cass. 23.5.2016, n 10614; Cass., 15.12.2024, n 32613). Ed è in questo senso che anche un corrispettivo solo concordato, già significativamente sproporzionato, può essere indice della finalità perseguita, come ritenuto in sentenza. Sembra poi evidente che, qualora il corrispettivo risultasse sì concordato nel contratto ma in modo fittizio, è all'entità delle rimesse effettive che dovrà essere fatto riferimento e non al contratto simulato. Diversamente, qualora il prezzo non fosse fittizio, ma rispetto a quanto concordato il pagamento risultasse solo parziale, dovrebbe ritenersi che è la successiva remissione di debito a costituire ulteriore liberalità. Tuttavia, non è questa ultima la prospettiva sottesa alla pronuncia, in quanto la misura del prezzo è stata richiamata ai fini della qualificazione in termini di donazione mista dell'intera operazione, occorrendo successivamente quantificare la misura in base agli effettivi versamenti incamerati dal donante, pur collegati ai trasferimenti. Il valore della quota di partecipazione di nella RE RS
S.r.l. (50%) viene determinata in € 900.500,00, e nella Controparte_2
( 20 %) in € 59.400,00 al 29 luglio 2009, a fronte di pagamenti parziali da
[...] rispettivamente pari ad € 284.000,00 ed € 17.000,00. OP
Si tratta, in ogni caso, di rimesse collegate al conferimento dell'azienda ed ai trasferimenti delle quote societarie, così che non rileva né che uno dei bonifici, per € 100.000, risulti effettuato qualche giorno prima rispetto agli atti del 29 luglio 2009, né che quello di importo pari ad € 50.000, sia stato formalmente effettuato dalla allorquando era Controparte_2 OP comunque unico socio e titolare.
12 In coerenza con quanto disposto dalla sentenza, il CTU. dott. Persona_5 ha considerato la quota di partecipazione nell'impresa familiare che
[...] alla data del 12 maggio 2009 era diventata pari al 49 %. In data 22 giugno 2009 e RS OP costituiscono la RE SN e nella quale conferisce l'azienda ER familiare , per un valore di € 469.200,00, e il credito di € 414.000, CP_1 riconosciuto per il contributo apportato. Il 16 luglio 2009 la RE SN viene trasformata in e il Controparte_2 successivo 29 luglio 2009 cede la quota del 50 % al figlio per la somma ER corrisposta di € 284.000,00. Attesa la stima dell'azienda di € 1801000, il Tribunale ha fatto propria la conclusione emergente dalle consulenze secondo cui, attraverso le operazioni societarie sopra descritte il valore del 50% è pervenuto a OP
a fronte del contro credito di € 414.000,00, quindi con un margine di € 486.500,00, rispetto al valore effettivo. Nella medesima data, ha ceduto anche la quota della RS di cui era ancora titolare ( 50%), avente valore di € Controparte_2
900.500,00, convenendo il corrispettivo di € 284.000,00, effettivamente versato tra il 16 luglio 2009 ed il 7 novembre 2011. In ultimo, sempre il 29 luglio 2009, ha ceduto la quota del RS
20% del capitale sociale della il cui valore è stato Controparte_2 stimato nella perizia del 2018 in € 59.200,00, concordando il prezzo in € 17.000,00, così che la differenza di € 42.000,00 trova sostanziale giustificazione nella causa di liberalità del padre a favore del figli. Nella relazione del dott. ( pag. 7) viene riportata la Persona_5 seguente tabella riepilogativa:
Alla luce della sentenza, è stato determinato il valore delle donazioni indirette o miste effettuate in favore di sulla cui base l'ausiliario ha OP
13 proceduto a computare la rivalutazione monetaria dalla data dei trasferimenti alla data di apertura della successione ( 17 aprile 2013), pervenendo a valore complessivo di € 1.244.614,13, arrotondato ad € 1.245.000,00. Su tali punti, ad avviso del Tribunale, la sentenza non è suscettibile di rivisitazione, almeno nel presente grado di giudizio, sia per quanto concerne l'ammontare del credito da riconoscere a per la OP partecipazione all'impresa familiare, sia per il valore da attribuire alla medesima. Di conseguenza è a tali valori che – ineludibilmente – occorre fare riferimento sia nelle operazioni relative alla verifica della lesione di legittima di RT
, sia per la collazione e la successive operazioni divisionali tra i coeredi.
[...]
3. DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE RELATIVA FORMULATA DAI CONVENUTI. Sempre si fini della ricostruzione dell'asse ereditario. i convenuti hanno richiamato la donazione effettuata dal de cuius a beneficio dell'attore con atto a rogito del notaio , in data 15.10.2007, in ordine alla quale anche Persona_3 nella sentenza viene dato atto che non sono state sollevate contestazioni da parte attrice , né eccepita l'inefficacia o revoca. Peraltro, espressamente nell'atto del 15 ottobre 2007, le parti danno atto che la donazione viene effettuata a titolo di acconto sulla legittima, prevedendo che il valore superiore dovrà valere sulla disponibile. Tale previsione, secondo la S.C. non equivale a dispensa da collazione, non essendo univoca in tale direzione la volontà del donante. Invero, la dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del de cuius ( Cass., 6.2.2024, n 3352) Oltre a quanto trasferito con tale atto, i convenuti hanno prospettato la simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato con atto a rogito del notaio in data 4 agosto 1993 e, relativamente a tale atto, la Persona_3 domanda è già stata ritenuta fondata. Partendo dalla considerazione che l'attore non ha fornito alcuna dimostrazione sul pagamento del prezzo, l'atto è stato qualificato come donazione dissimulata dalla vendita, con la conseguenza che l'attore è tenuto al conferimento dei beni oggetto di entrambi i trasferimenti effettuati in suo favore.
14 Entrambi gli immobili sono stati oggetto di stima da parte del CTU, geom
[...] nella relazione depositata il 9 luglio 2020 ( pagg.
8-9 e ss). Per_6
In particolare, dalla relazione si evince che “ l'immobile di cui a contratto del 4 agosto 1993, è costituito dall' unità immobiliare ad uso civile abitazione posta in comune di Vernio, (Montepiano), facente parte di un fabbricato misto, unito, conglobato ed avente accesso dalla via denominata Via dell'Appennino, al civico 147, in località “La Cava” fuori dal centro urbano di Montepiano posta al piano primo e secondo fuori terra ed avente accesso da resede esterno a comune (identificato come area urbana) che si diparte dalla proprietà comune agli eredi di e così composto: RS
- AL PIANO PRIMO: Ingresso, cucina, soggiorno, due camere, due bagni, scala di collegamento
- AL PIANO SECONDO: Tre vani ad uso soffitta.” Quanto all' immobile oggetto della donazione del 15 ottobre 2007 ( Rep 102625/20242), lo stesso risulta costituito da unità immobiliare ad uso autorimessa posto in comune di Vernio, (Montepiano), facente parte di un fabbricato misto, unito, conglobato ed avente accesso dalla via denominata Via dell'Appennino, senza numero civico, località “La Cava” fuori dal centro urbano di Montepiano posta al piano terra composta da un unico vano della superficie di circa mq. 38,75 ed avente accesso da resede esterno a comune che si diparte dalla proprietà comune agli eredi di , dall'area urbana, quale RS resede pertinenziale posto nelle immediate vicinanze del fabbricato e pertinenza esclusiva di tutti le unità immobiliari, nonché dal lastrico solare, quale resede pertinenziale posto nelle immediate vicinanze con il fabbricato di cui sopra ed inserito come pertinenza pavimentata ed esclusiva dell'abitazione al punto e dell'autorimessa al punto 9. Operata la descrizione dettagliata degli immobili, il consulente ne trasmette i valori stimati con riferimento alla data di apertura della successione, unitamente agli altri beni rientranti nel compendio ereditario di ER
,
[...]
Nello specifico, all'abitazione viene riconosciuto un valore di € 171,248,30, a cui si aggiunge il valore dell'autorimessa per € 27.815,00, considerate le pertinenze ricomprese in tali valori. Sia nella donazione diretta, sia in quella indiretta, i coeredi non risultano dispensati dalla collazione. Tanto precisato, le statuizioni della sentenza incidono sulla formazione del patrimonio ereditario di , sia RS per quanto concerne la individuazione dei beni relitti, e quindi la massa dei beni da dividere, sia per quanto concerne i beni oggetto di conferimenti a titolo di liberalità ( c.d. donatum), indispensabile anche per valutare la lesione della quota di legittima, nonché le imputazioni e la collazione.
15 4. IL PATRIMONIO EREDITARIO DI RE SILVANO I BENI RELITTI DA AGGIUNGERE ALLE DONAZIONI DICHIARATE
✓ LE SOMME DI DENARO Sotto il primo aspetto, tenuto conto della condanna disposta a carico della alla restituzione delle somme prelevate, devono ritenersi ricompresi CP_3 nella massa dei beni appartenenti al de cuius le somme di denaro oggetto dei prelievi, con gli interessi legali dalla data della domanda. Si richiamano sul punto le risultanze della relazione depositata il 9 luglio 2020 dal CTU, geom. pag. 100 e ss e pag. 106 e ss ). Persona_6
Sulla scorta delle considerazioni svolte in ordine alla ricorrenza della comunione de residuo, le somme di denaro rientranti nel patrimonio relitto del de cuius, in esito alla restituzione da parte di , ammontano ad Controparte_3
€ 222.465,96, considerando gli interessi legali sugli importi dovuti.
✓ I BENI IMMOBILI A tale importo complessivo, si aggiungono i beni immobili intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione, che vengono di seguito descritti ( pag. 5 e ss relazione el 9.7.2020). Per_6
• 1) ABITAZIONE , Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino 147, località “ La Cava” , comporta di tre piani fuori terra, PT ingresso-cucina- soggiorno, P1 disimpegno e due camere, P1-ammezzato- disimpegno-bagno e ripostiglio. P2 Soffitte NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 171, sub 7, -categ. A3. il valore € 221055 con riduzione10% 198949,50 Relativamente a tale cespite, nella relazione integrativa depositata il 20 giugno 2024, il CTU dà atto dell'incidenza del diritto di abitazione e di uso spettante al coniuge superstite. Tenendo conto dell'età del coniuge alla data di apertura
16 della successione, richiamati i coefficienti di cui al decreto inter-dirigenziale 10.12.2018 ( in GU n 301 del 28.12.2017), il valore di tale diritto è quantificato nel 35 % della proprietà, corrispondente ad € 69.632,33. Tuttavia, ai fini delle operazioni di collazione, appare meritevole di condivisione il rilievo della difesa dell'attore in base al quale il valore dell'immobile va considerato per intero, non avendo giustificazione alcuna – in assenza di apertura di successione necessaria- la decurtazione inerente la quota di riserva del coniuge.
• 2) , eredi de cuius, via dell'Appennino 147, località Controparte_6
“La Unico vano NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 171, sub 5, -categ. A10 valore € 42.465 con riduzione10% 38218,50
• 3) AUTORIMESSA Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino, località “ La Cava” 90 mq, collegata con 4 e 10 NCEU intestata 2/5 figli Per_7
8, part.lla 171, sub 2, -categ. C6 Pt_3 valore € 51.250 con riduzione10% 46125
• 4) AUTORIMESSA Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino, località “ La Cava” 220 mq collegata con 3 confinante con 1 e 6 NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 171, sub 4, -categ. C6 valore € 110227 con riduzione10% 99204
• 5) DEPOSITO Comune di Vernio, eredi de cuius, via dell'Appennino, località “ La Cava” piano terra accesso separato mq 85,38, collegata al punto 3 e confinante 6 NCEU intestata 2/5 figli Per_7
8, part.lla 172, -categ. C2 Pt_3 valore € 50135 con riduzione10% 45121,50
• 6) resede, inserito come pertinenza esclusiva di tutte le unità CP_7 im NCEU intestata 2/5 figli Per_7
Foglio 8, part.lla 105, sub 501, -1822 mq. da ritenersi in comune e a servizio delle altre particelle;
17 • 7) mq 769,305 Vari appezzamenti di terreno posti nel Comune di Pt_4
Ver e Montepiano, località Sasseta per una superficie catastale complessiva di circa mq 760.000 (settecentomila); Per quanto concerne i terreni, risultano divisi in base alla categoria catastale in 12 categorie, al fine di fornire il più corretto valore di stima, partendo dai terreni “ Bosco Alto”, per passare a quelli “ Bosco Ceduto” , “ Bosco Misto”,
“Castagneto da frutto”, “Incolto produttivo”, “Incolto sterile” , “ Pascolo cespugliato” “Pascolo” , “ Pascolo arborato” , “ Prato” ,“ Seminativo” e “ Area Extraurbana”, Per le singole tipologie, è stato fatto richiamo ai valori agricoli medi del Comune di Vernio nonché al quadro di insieme dei valori agricoli per tipo di coltura, tenendo conto dei dati OMI, facendo la media dei valori delle specifiche categorie analizzate. In riferimento a quanto sopra tali appezzamenti di terreno. tuttavia, il CTU evidenzia che sono stati erroneamente indicati nella successione come piena proprietà, invece che al 50%. In realtà, risultano acquistati con atto di compravendita ai rogiti notaio del 12 dicembre 2002 Persona_8
(repertorio 35228/5595), nel quale dichiarava di RS espressamente di essere in regime patrimoniale di comunione dei beni con acquisiti dopo il 20 settembre 1975, data di entrata in vigore Controparte_3 della legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151) e in virtù dell'atto di matrimonio del 15 giugno 1957 in Barberino di Mugello (FI) (che si allega alla presente) sono di proprietà anche della Signora per Controparte_3 la quota di 1/2. Le unità collabenti inserite nel medesimo atto (unità immobiliare ad uso civile abitazione e fabbricato ex agricolo adiacente) sono anch'esse di proprietà di ½ di . Controparte_3
Il valore totale dei terreni, pari ad € 235410, con riduzione10% € 211869, trattandosi di beni rientranti nella comunione legale, andrà considerato per la quota del 50% . Il consulente, con adeguata motivazione in ordine al criterio di stima adottato, mediante confronto con immobili simili ricadenti nel medesimo segmento di mercato dell'immobile da valutare , riconosce a tali beni i valori di cui alla seguente tabella riepilogativa.
18
Tali valori possono essere adottati e posti a base delle ulteriori valutazioni da parte del tribunale, richiamando altresì la riduzione operata applicando una abbattimento forfettario del 10 %, a causa delle irregolarità riscontrate e da rettificare, secondo quanto elencato nel capitolo N della relazione depositata il 9 luglio 2020, e che riguardano tutti gli immobili oggetto di stima ( pag. 99 relazione). Invero, nonostante le contestazioni dell'attore rispetto alla riduzione, il criterio suggerito dal consulente risponde ad equità sia perché le difformità riscontrate
– pur in assenza di vendita giudiziale- si ripercuotono comunque sui valori di mercato, sia in quanto incide in modo paritario su tutti i beni oggetto di divisione.
Come può chiaramente evincersi dal contenuto complessivo delle relazioni, in considerazione della affermata comunione legale su tali cespiti, i medesimi beni vanno ricompresi tra i beni relitti di per la quota di 1/2, RS quindi per il valore di € 105.934,50. In tal modo si perviene alla stima dei beni relitti ( c.d. relictum) di ER
pari in totale ad € 756.018,96 (per i beni immobili sopra descritti €
[...]
533,553,00 più € 222.465,96 quali importi in denaro) ,sui cui si è aperta la successione legittima dei figli e del coniuge, nella misura corrispondente alle
19 quote che dovranno essere determinate ai sensi dell'art 581 c.c. per l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli. Conseguentemente sul patrimonio relitto, comprensivo della quota dei beni rientranti nella comunione legale, e delle donazioni dirette e indirette soggette a collazione, alla ndrà riconosciuta la quota di un terzo ( 3/9), mentre i CP_3 residui due terzi dovranno essere riconosciuti ai tre figli, con diritto a ciascuno della quota dei 2/9. Prima di procedere alle operazioni divisionali, tuttavia, avendo l'attore accettato con beneficio d'inventario, ponendo in essere la condizione richiesta per agire nei confronti degli altri coeredi, occorre preliminarmente verificare se sulla scorta di quanto disposto e statuito dal Tribunale, sussista una lesione della quota di legittima rispetto alla posizione dell'attore, e quindi al fine di valutare la fondatezza della domanda di riduzione dal medesimo formulata e, solo in tale ipotesi, procedere a ripristinare l'entità di tale quota.
5. L'AZIONE DI RIDUZIONE Ai sensi dell'art 542, comma2, c.c., quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto e la divisione tra i figli è effettuata in parti uguali. A norma dell'art 540 c.c., tuttavia, al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, e tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, sulla quota di riserva dello stesso coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Ai sensi dell'art 553 c.c., infatti, quando sui beni lasciati dal defunto si apre la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. L'accertamento della lesione di legittima richiede in primo luogo la determinazione della quota disponibile, ai sensi dell'art 556 c.c.. Occorre quindi procedere alla riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, e del donatum, nei limiti in cui è stata riconosciuta la qualificazione delle disposizioni in termini di donazione indiretta o mista, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt 747 e 750 c.c.. Considerato il valore del relictum di € 756.018,96, rileva il valore dei beni oggetto delle accertate liberalità. Per quanto detto, i beni oggetto delle donazioni a favore di RT
20 sono stati stimati dal consulente in complessivi € 199.063,30 ( € 171,248,30 per l'abitazione ed € 27.815,00 per l'autorimessa), mentre il valore dell'impresa sostanzialmente attribuita a risulta pari ad € 1.245.000. OP
In tal modo si perviene ad un valore complessivo del c.d. donatum pari ad € 1.444.063,30 quale valore da riunire fittiziamente al valore dei beni relitti alla data di apertura della successione. Si è rilevato che nei beni relitti andrebbe ricompresa esclusivamente la quota di pertinenza del de cuius sulle somme rientranti nella comunione de residuo, assumendo che la quota del 50 % sia di pertinenza del coniuge nei beni relitti esclusivamente la quota di pertinenza del de CP_8 cuius anche sui beni immobili acquistati dopo il 1975 ( i terreni), assumendo come detto la quota del 50% e quindi pari ad € 105.904,50, il patrimonio ereditario complessivo avrebbe un valore pari ad € 2.200.082,26. Operata la ricostruzione dell'intero asse , può quindi procedersi alla determinazione della quota disponibile e di quella riservata al figlio legittimario. Rispetto a tali valori la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre – c.d. disponibile - è pari ad un quarto ( 3/12), così come la quota spettante al coniuge, mentre la quota di riserva dei figli è pari alla metà, da dividersi in parti eguali tra i tre figli. tutti legittimari. Poiché tra i figli la divisione è effettuata in parti uguali, l'attore ha diritto ad un sesto dell'intero ( 1/3 della metà), il valore della quota di RT risulta pari ad € 366.680,37 e ancora inferiore ove ai fini della legittima si tenga anche in considerazione il diritto di abitazione sulla casa coniugale, riservato al coniuge ai sensi dell'art 540 c.c.. Ciò posto, ai sensi dell'art 564, comma 2, c.c., il legittimario che domanda la riduzione di donazioni è tenuto ad imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato ( c.d. imputazione ex se). Di seguito, quindi, sempre in linea con quanto oramai cristallizzato con la pronuncia intervenuta, e verificare la lesione della quota riservata al figlio legittimario. Come è già stato evidenziato, la sentenza intervenuta ha già accertato la natura di donazioni dirette, sia quella simulata, di cui all'atto stipulato il 4 agosto 1993, che di quella stipulata il 15 ottobre 2009. Tuttavia, in assenza di dispensa dalla imputazione, di seguito, l'imputazione di quanto ricevuto a titolo di liberalità deve essere coerente con quanto oramai cristallizzato con la pronuncia intervenuta. A riguardo, richiamata la stima dei due immobili ricevuti in vita, RT
è tenuto ad imputare il valore di 199.063,30 ( € 171.248,00 per
[...]
l'abitazione ed € 27.815,00 per l'autorimessa). Aderendo a tali valori, in considerazione della dettagliata descrizione dei beni contenuta nella relazione del consulente, adeguatamente motivata in ordine ai
21 criteri ed ai metodi di stima applicati, si ha che il diritto alla quota di legittima di risulterebbe leso qualora la quota sui beni relitti dovesse RT inferiore ad € 167.617,07 ( quale differenza tra il valore di legittima di € 366.680,37, ed il valore dei valore dei beni immobili ricevuti in donazione, da imputare per € 199.063,30). A seguito dell'accoglimento della domanda di restituzione delle somme prelevate dalla ed escludendo dai beni relitti la quota dei beni CP_3 rientranti nella comunione legale di pertinenza del coniuge, il valore del patrimonio relitto risulta pari ad € 533,553,00 , a cui devono essere aggiunte le somme di denaro per € 222.465,96, per un totale di € pari ad € 756.018,96. Su tale patrimonio, la quota di pertinenza di 2/9 di sui beni RT relitti di € 168.004,21, considerando quanto già ricevuto ed oggetto di imputazione risulta superiore a quella di riserva e conseguentemente in alcun modo lesiva di quella riservata. Tale considerazione è suscettibile di essere ulteriormente corroborata, qualora si consideri altresì il diritto di abitazione riservato sulla casa familiare alla , ai sensi dell'art 540 c.c. Controparte_3
Incidentalmente, può osservarsi che alle medesime conclusioni si perviene anche qualora tra i beni relitti venissero ricomprese le quote di denaro e di beni immobili rientranti nella comunione legale, poiché suscettibile di maggior valore non solo la quota riservata , ma proporzionalmente anche quella spettante sui beni relitti in base alla successione legittima, così che in ogni caso non vi sarebbe spazio per l'accoglimento dell'azione di riduzione.
6. LE OPERAZIONI DI DIVISIONE I BENI DA DIVIDERE Non ricorrendo le condizioni per accogliere l'azione di riduzione, l'eredità di
è regolata in base alle regole della successione legittima, RS nella misura corrispondente alle quote che dovranno essere determinate ai sensi dell'art 581 c.c. per l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli.
Accertata l'insussistenza della lesione della quota riservata all'attore, ai fini delle operazioni divisionali il riferimento è a tutti gli atti di donazione effettuati in vita dal defunto ( c.d. “donatum”), con conseguente onere di collazione. Laddove la collazione per imputazione ha per oggetto un'azienda, essa resta sottratta ai criteri concernenti i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Quindi tale imputazione va effettuata alla stregua del valore assunto dall'azienda al tempo dell'apertura della successione, poiché essa è un unico complesso organizzato per fini produttivi il cui valore non è dato dalla somma dei valori delle singole cose, ma dal complesso unitariamente considerato
22 LA STIMA DEI BENI E LA COLLAZIONE
In tal modo si perviene alla stima dei beni relitti ( c.d. relictum) di ER
pari in totale ad € 756.018,96 (per i beni immobili sopra descritti €
[...]
533,553,00 più € 222.465,96 quali importi in denaro) ,sui cui si è aperta la successione legittima dei figli e del coniuge, a cui si aggiunge – ai fini della collazione – il valore dei beni donati nella misura corrispondente alle quote che dovranno essere determinate ai sensi dell'art 581 c.c. per l'ipotesi di concorso tra coniuge e figli. Ai sensi dell'art 724 c.c., infatti, i coeredi tenuti alla collazione sono tenuti a conferire tutto ciò che è stato loro donato, in base alle disposizioni di cui agli artt 737 e ss c.c.. Come precisato dalla S.C. ( Cass., 6.3.2025, n 5920; Cass., 23.7.2019, n 19833), la collazione non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, essa, in omaggio al principio di automaticità e obbligatorietà, opera indipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e la menzione negli scritti difensivi dell'esistenza di beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione, anche dissimulata, di cui tenere conto per ricostruire il patrimonio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. Invero, l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius, nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. In particolare, a norma dell' art 746 c.c., la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce e, per la collazione per imputazione, l'art 747 c.c dispone che deve essere fatta avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'apertura della successione, trovando specifica disciplina nell'art 748 c.c. le deduzioni per le migliorie e i deterioramenti, nonché i costi e le spese sostenute. In generale, i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari ( Cass., 3.5.2024, n 12068). Le collazioni dei mobili e del denaro sono poi disciplinate dagli artt 750 e 751 c.c.
23 Posti i superiori principi, in assenza di richiesta di rendimento dei conti, si deve quindi procedere alla formazione delle concrete porzioni da attribuire ai singoli coeredi, sulla scorta di quanto statuito e della ulteriore istruttoria svolta dopo la sentenza più volte richiamata. Sul valore complessivo di € 2.200.082,26 la ha diritto alla quota dei CP_3
3/9, pari ad € 733,360 ed i figli coeredi dei 2/9 per un valore di € 488.906,00.
LA COMODA DIVISIBILITA' A tal proposito, occorre ancora considerare che il concetto di comoda divisibilità di un bene immobile, cui fa riferimento l'art. 720 c.c. e 1114 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni eccessive che possano formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass., 11.8.90, n. 8201; Cass., 15.2.90, n. 1104). Al fine di escludere la comoda divisibilità di un bene immobile, non è sufficiente un qualsiasi deprezzamento, anche se di lieve entità, delle porzioni rispetto al valore del bene indiviso (come quello indotto, di norma, dall'essere, le porzioni, parte di un'unità originariamente indivisa), ma è necessario che la riduzione di valore delle porzioni - che può (e deve) risultare solo dal rapporto tra l'ampiezza della normale ed ordinaria utilizzazione del bene indiviso e quella consentita dalle porzioni ad attribuire ai partecipanti alla comunione - sia sensibile ed apprezzabile (Cass.12.2.2021, n 3694; Cass., 10.4.90, n. 2989). D'altra parte, atteso il richiamo operato dall'art 1116 c.c., trova applicazione l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., che trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass., 28.7.2021, n 21612; Cass.12.2.2021, n 3694). Su tale punto, invero, non può che farsi riferimento alle risultanze della relazione del C.T.U., congruamente motivata, anche in punto di descrizione dei
24 singoli cespiti, nella parte in cui segnala che “ …i lotti non risultano comodamente divisibili in quanto l'eventuale frazionamento , a fronte di spese rilevanti o imposizioni di vincoli o pesi a carico delle singole quote, comporterebbe il deprezzamento degli stessi in relazione alla normale utilizzazione dei beni indivisi, sicché ai sensi dell'art. 720 Codice Civile tali beni dovranno essere ricompresi per intero, con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione”. Per quanto si evince dalla stessa descrizione, si tratta di beni tutti non agevolmente frazionabili tecnicamente con la formazione di porzioni autonome ed indipendenti, i lotti in tal modo ottenuti presenterebbero non secondarie difficoltà di godimento separato. Del tutto evidente, in relazione alle considerazioni tecniche suesposte, è l'incidenza non certo trascurabile che il frazionamento avrebbe sul valore delle singole unità immobiliari il connesso notevole pregiudizio economico derivante dalla loro divisione in natura.
7. SULLE MODALITA' DELLA DIVISIONE LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI Per quanto concerne la divisione degli immobili, le contestazioni insorte tra le parti non hanno riguardato i beni da ritenersi comuni e, conseguentemente, i reciproci diritti alla divisione, ma le istanze incidenti sugli importi da porre a carico delle parti rispettive, nonché i valori da porre a base di eventuali conguagli. Ciò in quanto, da una parte, il convenuto si è opposto allo scioglimento della comunione, allegando esclusivamente ragioni di convenienza economica connesse all'andamento del mercato immobiliare;
per altro verso, anche al fine della determinazione dei conguagli, La stima dei beni da dividere, ai sensi dell'art. 726 c.c. va fatta con riferimento all'epoca attuale della divisione tenendo conto dei fattori incidenti sul valore dei singoli beni, connessi ai costi da sostenere per la conformità catastale, urbanistica egli adeguamenti necessari al fine dell'agibilità e conformità degli appartamenti. I terreni, cespiti indivisibili, rientranti in ben dodici categorie, rientreranno per i valori corrispondenti alle quote paritarie nelle singoli porzioni in base alle risultanze dell'espletata C.T.U. che, anche con riferimento agli altri immobili ha determinato i valori attraverso il metodo di stima sintetica comparativa per valore di mercato, riferita ad immobili simili posti nella zona circostante, tenendo conto dei prezzi medi scambiati all'attualità del mercato immobiliare, in considerazione anche delle compravendite effettuate nella zona dove si trovano i beni, tenendo conto delle qualità estrinseche ed intrinseche dei beni da stimare e considerato il profilo statico, architettonico e costruttivo
25 dell'immobile, lo stato di conservazione, manutenzione ed uso, la vetustà, le condizioni d'igiene, la qualità dei materiali, la funzionalità e gli adeguamenti necessari degli impianti tecnologici, delle condizioni d'agibilità, delle pertinenze, dei vincoli e delle servitù, lo stato locativo, lo stato di legittimità edilizio e urbanistico. Sulla scorta di tali dati, pertanto, è stato predisposto il progetto divisionale con la formazione di lotti comprendenti per intero ogni singola unità immobiliare, determinando i conguagli in denaro in base ai valori stimati, in conformità al disposto di cui agli artt 726 e s.s. c.c. e tenendo conto degli importi da imputare sulle singole quote a favore dei condividenti, in assenza di richiesta di rendicontazione. Tanto precisato, punto di partenza è costituito dalla determinazione dei valori delle quote: sulla stima complessivo di € 2.200.082,26 la a diritto alla CP_3 quota dei 3/9, pari ad € 733,360 ed i figli coeredi dei 2/9 per un valore di € 488.906,00. € 222.465,96 quali importi in denaro). è tenuto a conferire in collazione, per imputazione, il OP valore dell'azienda ricevuta, alla luce della sentenza non definitiva, così come a conferire i beni oggetto delle riconosciute donazioni. RT
Sulla scorta di tali dati, quindi, le porzioni corrispondenti alle quote possono essere di seguito determinate:
PORZIONE A) di valore corrispondente ad € 733,360 ( 3/9 del patrimonio ereditario complessivo), da attribuire a;
Controparte_3
Lotto 1, Abitazione ( valore 198.949.50), più la quota del 50% dei terreni di cui al lotto 7 ( valore € 105.933,00), di cui peraltro ella risulta già proprietaria per la quota residua. Sul totale dei valori dei beni immobili, pari ad € 304.882,00, va aggiunto l'importo di € 74.155,00 ( 1/3 del residuo in denaro), per un totale di € 379.037 a valere sui beni relitti in natura. La differenza rispetto al valore da attribuire, pari all''importo di € 350.322,50, dovrà essere conferita come collazione per imputazione in denaro del valore aziendale a carico di OP
PORZIONE B) di valore corrispondente ad € 488.907,00 ( 2/9 del patrimonio ereditario complessivo), da attribuire a;
Parte_2
Lotto 3 , Autorimessa ( valore 46.125), Lotto 4, Autorimessa ( valore 99,204 ) Lotto 5 Deposito ( valore 45.121,50),
26 Sul totale dei valori dei beni immobili pari ad € 190.450,00, va aggiunto l'importo di € 74.155,00 ( 1/3 del residuo in denaro), per un totale di € 264.605. 00, a valere sui beni relitti in natura. La differenza rispetto al valore da attribuire, pari all''importo di € 224.300,00 dovrà essere conferita come collazione per imputazione in denaro del valore aziendale a carico di OP
PORZIONE C) di valore corrispondente ad € 488.906,00 ( 2/9 del patrimonio ereditario complessivo), da attribuire a;
RT
Donazioni ricevute per un 0 ( € 171.248,00 per l'abitazione ed € 27.815,00 per l'autorimessa), Lotto 2 , Ufficio ( valore 38.218,50), per un totale di € 237.281,80 Sul totale dei valori dei beni immobili pari ad € 237.281,80 , va aggiunto l'importo di € 74.155,00 ( 1/3 del residuo in denaro), per un totale di € € 311.436,80, a valere sui beni relitti in natura. La differenza rispetto al valore da attribuire, pari all''importo di € 177.469,00 dovrà essere conferita come collazione per imputazione in denaro del valore aziendale a carico di OP
infine, è tenuto ad imputare il valore dei beni oggetto OP oni secondo la ripartizione delle singole quote. Il progetto in tal modo adottato ha il pregio di consentire ai singoli condividenti di ottenere porzioni corrispondenti ai valori da attribuire, mantenendo il godimento dei beni oggetto delle donazioni e, al contempo, consentendo di evitare divisioni in natura ed ulteriori frazionamenti antieconomici ( anche rispetto alle quote spettanti a differente titolo alla CP_3
Ai fini della determinazione dei frutti che condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (Cass.,3.7.2019, n 17876). Infatti, quanto al regime dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure e, nella comunione ereditaria, ulteriormente governati dal principio della dichiaratività della divisione ex art. 757 c.c) tratti dal bene goduto individualmente, la loro sorte sarà regolata in sede di divisione e di resa del conto previa eventuale compensazione con le spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista utilizzatore esclusivo (secondo quanto consentitogli dallo stesso art. 1102 c.c., v. Cass., Sez. II, 9 febbraio 2015, n. 2423; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2010, n. 24647; Cass., Sez. II, 4 dicembre 1991, n. 13036). Le parti, in ordine all'amministrazione dei beni rientranti nella comunione, hanno allegato di avere sostenuto spese, ma hanno prodotto a riguardo documentazione solo parziale per sorreggere le pretese di ripartizione e
27 rimborso. Ai sensi dell'art 263 cpc, quindi, nessuna delle parti ha depositato i relativi rendiconti e nessuna domanda specifica è stata formulata a riguardo, tanto più che i beni relitti risultano formalmente cointestati e non locati a terzi.
8. SULLE SPESE PROCESSUALI Infine, le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. tenendo conto della reciproca soccombenza in ordine al gran parte dei punti in contestazione tra le parti, e del comune interesse di tutti i condividenti, per quanto concerne le operazioni divisionali, possono essere integralmente ripartendo quelle di CTU, liquidate con separati decreti, in egual misura tra tutti i condividenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 02.10.2014, da nei confronti di di RT Parte_2
d in qualità di l di OP
e di , nonché dai convenuti in via Controparte_2 Controparte_3 raria e e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta l'azione di riduzione proposta da in via principale;
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l'apertura della successione ex lege di alla data del 17 aprile RS
2013, a favore di li Controparte_3 RT
; OP Parte_2
c) dichiara che alla data di apertura della successione, il patrimonio ereditario di
è composto dai beni relitti indicati specificamente in RS motivazione in esito alla sentenza n 660/2018, emessa il 16 ottobre 2018, nonché con collazione per imputazione, dei beni oggetto delle donazioni, dirette e indirette, da parte dei coeredi e RT OP
d) dichiara le unità immobiliari richiamate in motivazione non comodamente divisibili;
e) dispone l'adozione del progetto divisionale, tramite la formazione delle porzioni con inserimento dei beni per intero, secondo i lotti dettagliatamente descritti in motivazione da attribuire ai singoli coeredi, con conguagli corrispondenti al valore delle singole quote in conformità ai criteri esposti, e con obbligo a carico di di imputare il valore dei beni oggetto delle accertate OP donazioni secondo la ripartizione di cui al progetto;
f) dichiara la integrale compensazione delle spese processuali, ripartendo quelle di CTU in eguale misura tra tutte le parti costituite.
Così deciso in data 27 giugno 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico Il Giudice istr.ed est. dott. Michele Sirgiovanni
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