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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott. AN Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3476 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 18-09-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Colonne 2/9 presso il II Studio dell'Avv. AN
AN e dell'Avv. PP Marino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Calvizzano CP_1 C.F._2
(NA) al Viale della Resistenza n.127 presso lo studio dell'avv. Mattia Palumbo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18-09-2025, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, di cui alla memoria congiunta del 5-09-2025.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 2-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 30.04.2025, il sig. Parte_1
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
Giugliano in Campania in data 18-10-1990 e, precisando che dalla loro unione erano nate due figlie – PP (nata a [...] il [...]) – AN (nata a
Villaricca il 20-4-1995); accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia, in via principale, anche con sentenza parziale, dichiarare la separazione personale con il Sig. Parte_1
e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, deduceva: che la sig.ra si era da sempre occupata dell'attività CP_1 da casalinga, prevalentemente, e dei figli;
di essere disoccupato, mentre la sig.ra svolgerebbe attività di collaborazione domestica e di assistenza domiciliare;
CP_1 che l'immobile sito in QU alla via via G. Gigante, 17- ex 6, del quale si chiede la restituzione, è di proprietà del solo , anche se attualmente Parte_1 occupato dalla sig.ra . CP_1
All'esito, chiedeva, stabilire che: 1) L'immobile di via G. Gigante n 17 ex 6 sito
QU di LI , riportato in NCUE foglio 5 particella 150 sub 6 cata A/3 venga riassegnato al sig. , unico proprietario 2) che , stante la capacità lavorativa Pt_1
2 dei coniugi , lo stato di disoccupazione del , e la allocazione lavorativa della Pt_1
, disporre che alcun mantenimento venga previsto. CP_1
Con decreto depositato in data 15.5.2024, il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 22.10.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc;
dovranno, tra l'altro, depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Il PM apponeva il visto in data 16-5-2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16-9-2024, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, nel contestare quanto dedotto da parte ricorrente CP_1 chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito.
In particolare, premetteva: che il giudizio era stato preceduto dal deposito nel 2021 di due ricorsi per separazione giudiziale presso il Tribunale di LI Nord, riuniti con provvedimento presidenziale del 28.04.2021, con cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la casa coniugale veniva assegnata alla moglie e stabilito un assegno di mantenimento a carico del sig. di €.600,00 di cui Pt_1
€.250,00 per il mantenimento della resistente ed €.350,00 per il mantenimento delle figlie che, all'epoca, convivevano con la madre. Fissato termine per la prosecuzione del giudizio, il giudizio veniva successivamente estinto per volontà delle parti in quanto il aveva interrotto la sua relazione extraconiugale ed Pt_1 era ritornato a vivere con la moglie ristabilendo l'unione coniugale.
Deduceva che il sig. assumeva molto frequentemente degli atteggiamenti Pt_1 aggressivi nei confronti della moglie e che intratteneva relazioni extraconiugali;
di aver sporto plurime querele per i comportamenti del coniuge.
All'esito, chiedeva: - assegnare la casa coniugale, sita in QU (NA) alla via G.
Gigante n.17 a sé, con diritto per il sig. di ritirare i suoi beni;
deducendo Pt_1 che il sig. convive con la compagna in un appartamento preso in fitto a Pt_1
3 ; - porre a carico del sig. , in virtù dei propri redditi ufficiali Pt_2 Parte_1
e non, delle spese fisse relative all'abitazione coniugale e di tutte le spese necessarie ad assicurare alla moglie lo stesso precedente tenore di vita, quale contributo per il suo mantenimento un assegno mensile di €.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat e da corrispondersi in via anticipata il entro il cinque di ogni mese;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 22.10.2025 comparivano i coniugi personalmente innanzi al
Giudice delegato, il quale dopo aver sentito separatamente le parti;
proponeva di conciliare la lite con rinuncia all'addebito e previsione di un assegno di mantenimento in favore della signora ed a carico del sig. di euro CP_1 Pt_1
150,00 mensili;
proposta accettata dai coniugi con la precisazione che segue: “la casa coniugale ove vive la signora verrà rilasciata al sig. tra 6 mesi CP_1 Pt_1 alla scadenza dei quali la signora lascerà l'immobile prelevando il mobilio e CP_1 tutto ciò che ivi è contenuto” .
All'esito la causa vebiva riservata in decisione al Collegio con atti al PM per le conclusioni.
Il PM apponeva il visto in data 25.10.2024.
In data 13.12.2024, veniva pubblicata sentenza di separazione n. 4904/2024 recependo l'accordo conciliativo raggiunto innanzi al giudice relatore..
Con separato decreto, rilevato che la causa doveva proseguire per le determinazioni in odine alla pronuncia di divorzio, il tribunale rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 27.5.2025, poi rinviata su richiesta delle parti prima al 3-7-
2025 e da ultimo al 10-09-2025, in ragione dell'omessa allegazione degli accordi.
Con note del 5-9-2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione congiunta in atti depositata..
Con verbale del 18-09-2025, dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, visto l'accordo raggiunto, depositato dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il visto del 2-10-2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di
4 comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante nr.
4904/2024) del 13.12.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto recepirsi l'accordo depositato in data 5-9-2025:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere recepite con la presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 CP_1
), contratto in Giugliano in Campania in data 18-10-1990 C.F._2
(Atto n. 294, Parte II, Serie A, Anno 1990), prendendo atto degli accordi intercorsi come riportati in parte motiva;
5 - ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 21.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott. AN Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3476 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 18-09-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania alla via Colonne 2/9 presso il II Studio dell'Avv. AN
AN e dell'Avv. PP Marino, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Calvizzano CP_1 C.F._2
(NA) al Viale della Resistenza n.127 presso lo studio dell'avv. Mattia Palumbo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
1 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18-09-2025, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti, di cui alla memoria congiunta del 5-09-2025.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 2-10-2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 30.04.2025, il sig. Parte_1
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
Giugliano in Campania in data 18-10-1990 e, precisando che dalla loro unione erano nate due figlie – PP (nata a [...] il [...]) – AN (nata a
Villaricca il 20-4-1995); accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia, in via principale, anche con sentenza parziale, dichiarare la separazione personale con il Sig. Parte_1
e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, deduceva: che la sig.ra si era da sempre occupata dell'attività CP_1 da casalinga, prevalentemente, e dei figli;
di essere disoccupato, mentre la sig.ra svolgerebbe attività di collaborazione domestica e di assistenza domiciliare;
CP_1 che l'immobile sito in QU alla via via G. Gigante, 17- ex 6, del quale si chiede la restituzione, è di proprietà del solo , anche se attualmente Parte_1 occupato dalla sig.ra . CP_1
All'esito, chiedeva, stabilire che: 1) L'immobile di via G. Gigante n 17 ex 6 sito
QU di LI , riportato in NCUE foglio 5 particella 150 sub 6 cata A/3 venga riassegnato al sig. , unico proprietario 2) che , stante la capacità lavorativa Pt_1
2 dei coniugi , lo stato di disoccupazione del , e la allocazione lavorativa della Pt_1
, disporre che alcun mantenimento venga previsto. CP_1
Con decreto depositato in data 15.5.2024, il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 22.10.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma, cpc;
dovranno, tra l'altro, depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Il PM apponeva il visto in data 16-5-2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 16-9-2024, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, nel contestare quanto dedotto da parte ricorrente CP_1 chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito.
In particolare, premetteva: che il giudizio era stato preceduto dal deposito nel 2021 di due ricorsi per separazione giudiziale presso il Tribunale di LI Nord, riuniti con provvedimento presidenziale del 28.04.2021, con cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la casa coniugale veniva assegnata alla moglie e stabilito un assegno di mantenimento a carico del sig. di €.600,00 di cui Pt_1
€.250,00 per il mantenimento della resistente ed €.350,00 per il mantenimento delle figlie che, all'epoca, convivevano con la madre. Fissato termine per la prosecuzione del giudizio, il giudizio veniva successivamente estinto per volontà delle parti in quanto il aveva interrotto la sua relazione extraconiugale ed Pt_1 era ritornato a vivere con la moglie ristabilendo l'unione coniugale.
Deduceva che il sig. assumeva molto frequentemente degli atteggiamenti Pt_1 aggressivi nei confronti della moglie e che intratteneva relazioni extraconiugali;
di aver sporto plurime querele per i comportamenti del coniuge.
All'esito, chiedeva: - assegnare la casa coniugale, sita in QU (NA) alla via G.
Gigante n.17 a sé, con diritto per il sig. di ritirare i suoi beni;
deducendo Pt_1 che il sig. convive con la compagna in un appartamento preso in fitto a Pt_1
3 ; - porre a carico del sig. , in virtù dei propri redditi ufficiali Pt_2 Parte_1
e non, delle spese fisse relative all'abitazione coniugale e di tutte le spese necessarie ad assicurare alla moglie lo stesso precedente tenore di vita, quale contributo per il suo mantenimento un assegno mensile di €.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat e da corrispondersi in via anticipata il entro il cinque di ogni mese;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 22.10.2025 comparivano i coniugi personalmente innanzi al
Giudice delegato, il quale dopo aver sentito separatamente le parti;
proponeva di conciliare la lite con rinuncia all'addebito e previsione di un assegno di mantenimento in favore della signora ed a carico del sig. di euro CP_1 Pt_1
150,00 mensili;
proposta accettata dai coniugi con la precisazione che segue: “la casa coniugale ove vive la signora verrà rilasciata al sig. tra 6 mesi CP_1 Pt_1 alla scadenza dei quali la signora lascerà l'immobile prelevando il mobilio e CP_1 tutto ciò che ivi è contenuto” .
All'esito la causa vebiva riservata in decisione al Collegio con atti al PM per le conclusioni.
Il PM apponeva il visto in data 25.10.2024.
In data 13.12.2024, veniva pubblicata sentenza di separazione n. 4904/2024 recependo l'accordo conciliativo raggiunto innanzi al giudice relatore..
Con separato decreto, rilevato che la causa doveva proseguire per le determinazioni in odine alla pronuncia di divorzio, il tribunale rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 27.5.2025, poi rinviata su richiesta delle parti prima al 3-7-
2025 e da ultimo al 10-09-2025, in ragione dell'omessa allegazione degli accordi.
Con note del 5-9-2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione congiunta in atti depositata..
Con verbale del 18-09-2025, dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, visto l'accordo raggiunto, depositato dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il visto del 2-10-2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di
4 comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante nr.
4904/2024) del 13.12.2024; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto recepirsi l'accordo depositato in data 5-9-2025:
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere recepite con la presente decisione.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: e (c.f.:
[...] C.F._1 CP_1
), contratto in Giugliano in Campania in data 18-10-1990 C.F._2
(Atto n. 294, Parte II, Serie A, Anno 1990), prendendo atto degli accordi intercorsi come riportati in parte motiva;
5 - ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 21.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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