Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/03/2026, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04976/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10915/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10915 del 2025, proposto da
MA TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Maria Cioccolini e Mirko Selli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, non costituito in giudizio;
nei confronti
ON IG, IM IG e NO IG, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO
serbato dal Comune di Anguillara Sabazia sull'istanza presentata a mezzo pec in data 16 aprile 2025 dall'odierno Ricorrente, con richiesta di attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 al fine di assumere ogni più opportuno provvedimento per il ripristino della legittimità edilizia violata dalla Sig.ra LL TI nelle unità immobiliari in Anguillara Sabazia (00061 - RM), Via Santo NO n. 27 come meglio specificata nel presente ricorso;
NONCHÉ, PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
all'adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa CE TO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’odierno ricorso, esperito in data 24 settembre 2025 ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., il sig. MA TI chiede che il Comune di Anguillara Sabazia sia condannato a provvedere sull’istanza da lui presentata in data 16 aprile 2025, rimasta inevasa, con la quale era stata chiesta l’attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione ad interventi abusivi realizzati su immobili censiti in catasto al Foglio 7, Particella 384, di cui il medesimo Sig. TI era comproprietario pro indiviso insieme alla defunta sorella LL TI, avendoli ricevuti in eredità dalla Sig.ra EO PE deceduta nel 2015, ma di cui rappresenta di non avere il possesso sin da quel momento in quanto “ in parte occupati in via esclusiva e senza titolo dalla sig.ra LL TI ”, rappresentando come emergessero difformità (dettagliatamente indicate nell’istanza) tra lo stato dei luoghi e quanto graficizzato nella CILA prot. n. 29207/2017, come integrata con atto prot. n. 29213/2018, così impedendo la divisione giudiziale dei beni ex art. 713 c.c., che costituisce “ interesse primario del Ricorrente ”;
- il Comune di Anguillara Sabazia, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
- non risultano costituiti nemmeno i soggetti evocati in qualità di controinteressati, ossia i Sig.ri ON, IM e NO IG, eredi legittimi della Sig.ra LL TI, deceduta il 16 luglio 2025;
- nelle date 14 novembre 2025, 3 e 10 dicembre 2025 e 16 febbraio 2026 il ricorrente ha prodotto documentazione, versando da ultimo in atti l’ordinanza di demolizione n. 1 del 4 gennaio 2026, trasmessa con prot. n. 530/2026 dell’8 gennaio 2026;
- alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la documentazione prodotta in giudizio comprova che il Comune ha avviato il procedimento di vigilanza edilizia e lo ha concluso con l’emissione della richiamata ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2026, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive segnalate dal ricorrente (con ingiunzione indirizzata al medesimo e al Sig. ON IG, preso atto della rinuncia all’eredità da parte dei Sig.ri NO e IM IG), con la conseguenza che, risultando soddisfatta la pretesa azionata con il presente ricorso, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere;
- si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, in cui è stata chiesta all’amministrazione l’attivazione di un procedimento che, pur costituendo esercizio di un’attività di natura vincolata e doverosa, resta pur sempre connotato da una certa complessità oltre che articolato in diverse fasi (sopralluogo, redazione del relativo verbale, eventuale comunicazione di avvio del procedimento – che nella fattispecie risulta adottata – e adozione dell’atto conclusivo), da concludersi entro un termine non predeterminato ex lege ma comunque pressoché impossibile da contenere nei trenta giorni assegnati con l’istanza del 16 aprile 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AN, Presidente
CE TO RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE TO RO | TO AN |
IL SEGRETARIO