CASS
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 10466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10466 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta SABRINA PASSAFIUME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, c.p.p.; l'avv. Andrea Labasi, per FE LO, ha depositato memoria di replica, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10466 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 29/01/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato FE LO, nella qualità di socio amministratore della "CPM COSTRUZIONE PREFABBRICATI METALLICI di FE AN e C.", e datore di lavoro del socio lavoratore della medesima azienda KOKOSHI Fatmir, per il reato di lesioni personali gravi ai danni del citato lavoratore, aggravate dalla inosservanza della normativa antinfortunistica, per avere, per colpa generica e specifica [violazione artt. 96, comma 1, lett. g) in riferimento all'Ali. XV d. Igs. n. 81/2008 e 115 comma 1 stesso d. Igs.], redatto il POS in difformità ai contenuti minimi, senza cioè descrivere le attività lavorative da svolgersi in cantiere e le modalità organizzative e per non aver individuato le misure prevenzionali corrispondenti, con specifico riferimento al rischio di caduta dall'alto, così cagionando le lesioni meglio descritte in imputazione al citato lavoratore, il quale, intento in lavori di manutenzione della copertura di un magazzino agricolo di proprietà di terzi e, segnatamente, durante il sopralluogo inteso a verificare lo stato della copertura e il tipo di intervento da effettuare, accedeva alla copertura senza alcuna protezione individuale o collettiva, calpestando una lastra in fibro-cemento adiacente a una tavola di camminamento che, sotto il suo peso, cedeva provocandone la caduta da metri cinque per lo sfondamento della copertura (in Castel San Giorgio, il 17/12/2019). 2. Avuto riguardo al contenuto del ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, nella parte in cui ha ricapitolato le doglianza veicolate con il gravame, ha dato conto del secondo motivo, con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (disatteso dal Tribunale in ragione della ritenuta causa ostativa del godimento in passato del medesimo beneficio per due volte), sull'assunto che i due precedenti erano estinti per decorso del termine di cui all'art. 445, cod. proc. pen., motivo per cui la Corte d'appello di Palermo aveva concesso il beneficio per la terza volta con sentenza del 19/05/2021. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione che, nella specie, si assume mancante in ordine al motivo di gravame, con il quale era stato investito il punto inerente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, ha rilevato come, in sede di appello, fosse stato messo in evidenza che il rigetto della relativa richiesta da parte del primo giudice non era stato argomentato con riferimento alla prognosi sul futuro comportamento, rispetto alla quale si era opposta l'ottima condotta nel lungo arco temporale;
inoltre, con riferimento ai precedenti dell'imputato, era stato rilevato che detti reati erano estinti, quanto a quello giudicato con la sentenza del pretore di Montefiascone (art. 68 legge n. 1089/39), irrevocabile il 05/04/1987, siccome successivamente abrogato dall'art. 166, d. Igs. n. 490/1999; quanto a quella del GIP del Tribunale di Orvieto ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per omicidio colposo commesso il 24/07/1990, per il disposto di cui all'art. 445, comma 2, cod. 2 proc. pen., conclusivamente osservando che, in ogni caso, le pene di cui alle citate sentenze, congiunte a quella di cui al presente processo, non supererebbero i due anni. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha rassegnato memoria scritta in replica, insistendo nell'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il motivo di ricorso ruota attorno a due distinte argomentazioni: una é intesa a evidenziare un vizio di omessa motivazione della Corte del gravame quanto alla mancata prognosi di pericolosità da parte del primo giudice;
l'altra, invece, evidenziando il medesimo vizio (silenzio motivazionale), a contestare in sostanza la sussistenza della causa ostativa ritenuta nella sentenza appellata alla luce del disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., per essere stato il reato di cui alla sentenza pretorile abrogato e quello oggetto dell'applicazione pena estinto a norma dell'art. 445, comma 2, codice di rito. Ora, è alla luce del tenore del motivo che va valutata la denunciata omissione motivazionale circa la doglianza con la quale, nell'atto di gravame, si era invocato il beneficio di che trattasi, nonostante il suo diniego fosse stato giustificato dal Tribunale alla stregua del disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., per essere stato, cioè, già concesso all'imputato per ben due volte (cfr. pag. 5 della sentenza appellata). Premessa la manifesta infondatezza della censura che fa leva sull'omessa prognosi di pericolosità dell'imputato, dal momento che il diniego è stato giustificato dalla presenza della ritenuta causa ostativa di cui sopra, deve pure precisarsi, in questa sede, la non perfetta coincidenza delle argomentazioni poste a base del motivo di gravame, rispetto allo sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, non avendo la difesa evocato nella prima sede, l'intervenuta abrogazione del reato di cui alla prima condanna, ma solo opposto genericamente un'estinzione di esso per decorso del tempo. Tuttavia, da ciò non può inferirsi la non deducibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: infatti, la preclusione di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritta ai soli punti della decisione non impugnati e non riguarda, invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum (Sez. 6, n. 32482 del 04/07/2024, Società Restivo s.r.I., Rv. 286859 - 01, in materia di appello;
Sez. 1, n. 2809 del 18/02/1998, Silvestro, Rv. 210039 - 01; Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096 - 01; Sez. 1, n. 28556 del 06/06/2001, D'Angelo, Rv. 219601 - 01). 3. Tanto premesso, del tutto infondata è la doglianza che fa leva sulla circostanza che il beneficio sia stato, in un caso, riconosciuto con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, codice di rito: sul punto, infatti, è già stato chiarito che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche 3 4 nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01). Trattasi di principio del tutto coerente con quello, da tempo parimenti affermato, secondo il quale l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01). Ciò che, nella specie, la difesa non ha allegato, avendo indicato che, con le due sentenze con le quali era già stato concesso il beneficio, l'imputato era stato condannato anche alla pena detentiva, in un caso dell'arresto, nell'altro, della reclusione. 3. Viceversa, è fondata la doglianza che oppone l'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 68 della legge n. 1089 del 1939, nulla avendo sul punto argomentato la Corte d'appello. Ed infatti, si è già affermato, in maniera qui condivisa, sia pure con specifico riferimento alla revoca del beneficio di che trattasi, che non deve procedersi ad essa con riferimento ai benefici concessi con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'aboliti° criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438 - 01, in fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158; Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008, Scaccini, Rv. 239555 - 01). 4. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze e, ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Deciso il 29 gennaio 2025 La Consigliera est. Il Pres ente EL AP FR DePOstiAl NA CtitSIZIARIO Dott.ssa liendo
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
il Procuratore generale, in persona della sostituta SABRINA PASSAFIUME, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, c.p.p.; l'avv. Andrea Labasi, per FE LO, ha depositato memoria di replica, insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10466 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 29/01/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato FE LO, nella qualità di socio amministratore della "CPM COSTRUZIONE PREFABBRICATI METALLICI di FE AN e C.", e datore di lavoro del socio lavoratore della medesima azienda KOKOSHI Fatmir, per il reato di lesioni personali gravi ai danni del citato lavoratore, aggravate dalla inosservanza della normativa antinfortunistica, per avere, per colpa generica e specifica [violazione artt. 96, comma 1, lett. g) in riferimento all'Ali. XV d. Igs. n. 81/2008 e 115 comma 1 stesso d. Igs.], redatto il POS in difformità ai contenuti minimi, senza cioè descrivere le attività lavorative da svolgersi in cantiere e le modalità organizzative e per non aver individuato le misure prevenzionali corrispondenti, con specifico riferimento al rischio di caduta dall'alto, così cagionando le lesioni meglio descritte in imputazione al citato lavoratore, il quale, intento in lavori di manutenzione della copertura di un magazzino agricolo di proprietà di terzi e, segnatamente, durante il sopralluogo inteso a verificare lo stato della copertura e il tipo di intervento da effettuare, accedeva alla copertura senza alcuna protezione individuale o collettiva, calpestando una lastra in fibro-cemento adiacente a una tavola di camminamento che, sotto il suo peso, cedeva provocandone la caduta da metri cinque per lo sfondamento della copertura (in Castel San Giorgio, il 17/12/2019). 2. Avuto riguardo al contenuto del ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale, nella parte in cui ha ricapitolato le doglianza veicolate con il gravame, ha dato conto del secondo motivo, con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (disatteso dal Tribunale in ragione della ritenuta causa ostativa del godimento in passato del medesimo beneficio per due volte), sull'assunto che i due precedenti erano estinti per decorso del termine di cui all'art. 445, cod. proc. pen., motivo per cui la Corte d'appello di Palermo aveva concesso il beneficio per la terza volta con sentenza del 19/05/2021. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione che, nella specie, si assume mancante in ordine al motivo di gravame, con il quale era stato investito il punto inerente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, ha rilevato come, in sede di appello, fosse stato messo in evidenza che il rigetto della relativa richiesta da parte del primo giudice non era stato argomentato con riferimento alla prognosi sul futuro comportamento, rispetto alla quale si era opposta l'ottima condotta nel lungo arco temporale;
inoltre, con riferimento ai precedenti dell'imputato, era stato rilevato che detti reati erano estinti, quanto a quello giudicato con la sentenza del pretore di Montefiascone (art. 68 legge n. 1089/39), irrevocabile il 05/04/1987, siccome successivamente abrogato dall'art. 166, d. Igs. n. 490/1999; quanto a quella del GIP del Tribunale di Orvieto ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per omicidio colposo commesso il 24/07/1990, per il disposto di cui all'art. 445, comma 2, cod. 2 proc. pen., conclusivamente osservando che, in ogni caso, le pene di cui alle citate sentenze, congiunte a quella di cui al presente processo, non supererebbero i due anni. 4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha rassegnato memoria scritta in replica, insistendo nell'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre. 2. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il motivo di ricorso ruota attorno a due distinte argomentazioni: una é intesa a evidenziare un vizio di omessa motivazione della Corte del gravame quanto alla mancata prognosi di pericolosità da parte del primo giudice;
l'altra, invece, evidenziando il medesimo vizio (silenzio motivazionale), a contestare in sostanza la sussistenza della causa ostativa ritenuta nella sentenza appellata alla luce del disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., per essere stato il reato di cui alla sentenza pretorile abrogato e quello oggetto dell'applicazione pena estinto a norma dell'art. 445, comma 2, codice di rito. Ora, è alla luce del tenore del motivo che va valutata la denunciata omissione motivazionale circa la doglianza con la quale, nell'atto di gravame, si era invocato il beneficio di che trattasi, nonostante il suo diniego fosse stato giustificato dal Tribunale alla stregua del disposto di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen., per essere stato, cioè, già concesso all'imputato per ben due volte (cfr. pag. 5 della sentenza appellata). Premessa la manifesta infondatezza della censura che fa leva sull'omessa prognosi di pericolosità dell'imputato, dal momento che il diniego è stato giustificato dalla presenza della ritenuta causa ostativa di cui sopra, deve pure precisarsi, in questa sede, la non perfetta coincidenza delle argomentazioni poste a base del motivo di gravame, rispetto allo sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, non avendo la difesa evocato nella prima sede, l'intervenuta abrogazione del reato di cui alla prima condanna, ma solo opposto genericamente un'estinzione di esso per decorso del tempo. Tuttavia, da ciò non può inferirsi la non deducibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: infatti, la preclusione di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è circoscritta ai soli punti della decisione non impugnati e non riguarda, invece, le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del petitum (Sez. 6, n. 32482 del 04/07/2024, Società Restivo s.r.I., Rv. 286859 - 01, in materia di appello;
Sez. 1, n. 2809 del 18/02/1998, Silvestro, Rv. 210039 - 01; Sez. U, n. 1 del 27/09/1995, dep. 1996, Timpanaro, Rv. 203096 - 01; Sez. 1, n. 28556 del 06/06/2001, D'Angelo, Rv. 219601 - 01). 3. Tanto premesso, del tutto infondata è la doglianza che fa leva sulla circostanza che il beneficio sia stato, in un caso, riconosciuto con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, codice di rito: sul punto, infatti, è già stato chiarito che, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche 3 4 nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01). Trattasi di principio del tutto coerente con quello, da tempo parimenti affermato, secondo il quale l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01). Ciò che, nella specie, la difesa non ha allegato, avendo indicato che, con le due sentenze con le quali era già stato concesso il beneficio, l'imputato era stato condannato anche alla pena detentiva, in un caso dell'arresto, nell'altro, della reclusione. 3. Viceversa, è fondata la doglianza che oppone l'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 68 della legge n. 1089 del 1939, nulla avendo sul punto argomentato la Corte d'appello. Ed infatti, si è già affermato, in maniera qui condivisa, sia pure con specifico riferimento alla revoca del beneficio di che trattasi, che non deve procedersi ad essa con riferimento ai benefici concessi con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'aboliti° criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 22277 del 02/07/2020, Fialdini, Rv. 279438 - 01, in fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158; Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008, Scaccini, Rv. 239555 - 01). 4. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze e, ai sensi dell'art. 624, cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione inerente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Deciso il 29 gennaio 2025 La Consigliera est. Il Pres ente EL AP FR DePOstiAl NA CtitSIZIARIO Dott.ssa liendo