Art. 50. (Conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali)
Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su parere della commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie, al personale della carriera ausiliaria degli uffici locali possono essere conferite le mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici locali, entro un limite massimo di 1500 unita' utilizzando i posti che si sono resi, o che si renderanno vacanti dal 7 agosto 1967, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva anzidetta, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, salvo quanto previsto dal bando di concorso di cui al decreto ministeriale ULA1201/27464 del 25 agosto 1965.
Gli aspiranti dovranno essere provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva, dovranno avere conseguito il giudizio complessivo di "ottimo" nell'ultimo biennio e dovranno trovarsi in servizio da almeno due anni.
Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarsi secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella B, per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.
Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni superiori saranno applicati durante il predetto periodo ad almeno due settori operativi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivi, compreso quello di salute, la sede assegnata, sono esclusi dalle predette graduatorie.
Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneita', nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali. I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.
Tale idoneita' e' accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 24.
L'accertamento - che puo' essere decentrato - consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.
Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi nella predetta prova.
A ciascun agente inoltre e' attribuito un coefficiente - di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale.
Tale coefficiente e' attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguono un coefficiente inferiore a 6 decimi.
Gli agenti che non conseguono l'idoneita' allo svolgimento delle mansioni cui sono stati applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono altresi' essere conferite, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le mansioni previste nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , a non piu' di 350 impiegati delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvisti dei requisiti di cui al precedente secondo comma.
Per gli impiegati giudicati idonei, dalle apposite commissioni nominate dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'inquadramento nella qualifica iniziale della tabella H dell'allegato I alla suddetta legge del 1963, n. 81, e' disposto con l'osservanza delle norme previste dal quinto al decimo comma del presente articolo.
La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali del ruolo della predetta tabella H sara' aumentata di un numero di posti pari a quello delle unita' inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, globalmente considerati, nonche' soppressione della pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda medesima in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero. ((1)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 novembre 1973, n. 809 , ha disposto (con l'art. 6) che "le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso articolo 50 sono abrogate, ferma restando, pero', la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, gia' prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81 ."
Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su parere della commissione centrale degli uffici locali e delle agenzie, al personale della carriera ausiliaria degli uffici locali possono essere conferite le mansioni proprie della carriera esecutiva degli uffici locali, entro un limite massimo di 1500 unita' utilizzando i posti che si sono resi, o che si renderanno vacanti dal 7 agosto 1967, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva anzidetta, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, salvo quanto previsto dal bando di concorso di cui al decreto ministeriale ULA1201/27464 del 25 agosto 1965.
Gli aspiranti dovranno essere provvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli della carriera esecutiva, dovranno avere conseguito il giudizio complessivo di "ottimo" nell'ultimo biennio e dovranno trovarsi in servizio da almeno due anni.
Gli agenti prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarsi secondo l'ordine di ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti di cui all'annessa tabella B, per essere applicati per un periodo di prova di 150 giornate di effettivo lavoro nei servizi propri del ruolo di applicazione.
Gli agenti prescelti per l'espletamento delle mansioni superiori saranno applicati durante il predetto periodo ad almeno due settori operativi. Coloro che, nel termine di quindici giorni dalla data di conferimento di tali mansioni, non raggiungano per qualsiasi motivi, compreso quello di salute, la sede assegnata, sono esclusi dalle predette graduatorie.
Gli agenti di cui al precedente primo comma saranno inquadrati, con effetto dalla data di compimento del 150° giorno di effettiva applicazione a mansioni esecutive e previo accertamento di idoneita', nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli uffici locali. I medesimi non potranno chiedere il trasferimento ad altre sedi prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.
Tale idoneita' e' accertata a mezzo di apposite commissioni nominate dal direttore generale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 24.
L'accertamento - che puo' essere decentrato - consiste in una prova di cultura generale professionale scritta.
Sono dichiarati idonei gli agenti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 6 decimi nella predetta prova.
A ciascun agente inoltre e' attribuito un coefficiente - di valutazione sul comportamento durante il periodo sperimentale.
Tale coefficiente e' attribuito in decimi dalla commissione prima di procedere alla prova culturale, sulla base di un dettagliato rapporto informativo compilato dai capi degli uffici di applicazione e corredato dal giudizio finale del capo dell'organo periferico competente. Sono esclusi dall'inquadramento gli agenti che conseguono un coefficiente inferiore a 6 decimi.
Gli agenti che non conseguono l'idoneita' allo svolgimento delle mansioni cui sono stati applicati in attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno restituiti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria e, a domanda, alla sede di provenienza.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono altresi' essere conferite, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le mansioni previste nel primo comma dell'articolo 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 81 , a non piu' di 350 impiegati delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvisti dei requisiti di cui al precedente secondo comma.
Per gli impiegati giudicati idonei, dalle apposite commissioni nominate dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'inquadramento nella qualifica iniziale della tabella H dell'allegato I alla suddetta legge del 1963, n. 81, e' disposto con l'osservanza delle norme previste dal quinto al decimo comma del presente articolo.
La dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali del ruolo della predetta tabella H sara' aumentata di un numero di posti pari a quello delle unita' inquadrate, verso graduale corrispondente riduzione della dotazione organica unica delle tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, globalmente considerati, nonche' soppressione della pianta organica degli operai permanenti dell'Azienda medesima in ragione di posti 1,2 per ogni impiegato ausiliario inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del presente articolo. La frazione di posto viene computata per un posto intero. ((1)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 novembre 1973, n. 809 , ha disposto (con l'art. 6) che "le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso articolo 50 sono abrogate, ferma restando, pero', la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, gia' prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81 ."