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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15846/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15846/2023 a cui è stata riunita quella con n. R.G.
11246/2024
TRA
, in persona del l.r.p.t., rapp. e dif. come in atti Parte_1 dall'avv. Umberto De Filippo
OPPONENTE
E
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ettore Leperino e dall'avv. Controparte_1
Alfonso Leperino
OPPOSTO
1
Con ricorso depositato in data 16.12.2023, la società in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 582/2023 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, emesso in data
8.11.2023 nei suoi confronti ed in favore di , avente ad oggetto la somma di Controparte_1
euro 758,94 dovuta a titolo di TFR. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del credito vantato dal lavoratore in virtù del contratto di cessione del TFR stipulato da quest'ultimo con la società finanziaria IAM spa per un finanziamento di importo superiore al TFR stesso e che, pertanto, essa aveva già versato alla suddetta società l'intero importo dovuto per il trattamento di fine rapporto.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava con diverse argomentazioni, in Controparte_1
fatto e in diritto, così come meglio specificate nella comparsa difensiva, le pretese di controparte. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Altresì, egli spiegava autonoma domanda riconvenzionale volta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente per il periodo dal marzo 2015 al 3 giugno 2021 e alla condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 108.193,95 a titolo di differenze retributive;
con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 14.1.2025 lo scrivente, rilevata l'identità oggettiva e soggettiva dei giudizi ed applicati gli artt. 151 disp. att. c.p.c. e 274 c.p.c, riuniva al procedimento recante n. R.G.
15846/2023 quello con n. R.G. 11246/2024.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, veniva svolta attività istruttoria ed il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2 Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta pacifico tra le parti come l'importo maturato da parte opposta a titolo di TFR sia pari ad euro 758,94.
Allo stesso modo, risulta documentalmente provato come parte opposta sia debitrice nei confronti della società IAM spa dell'importo di euro 9.645,28 (cfr. atto di benestare), in virtù di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipenddio da versare con n.
48 rate da 200 euro mensili con decorrenza 1.10.2021 sino al 1.10.2025.
Per tali ragioni, devi ritenersi che il minor importo di euro 758,94 dovuto a titolo di TFR sia vincolato alla soddisfazione delle pretese creditorie della società IAM spa in base al chiaro tenore letterale dell'art. 52 D.P.R. 180/1950.
Tanto premesso, occorre precisare che parte opposta non ha contestato il mancato versamento del suddetto importo maturato a titolo di TFR da parte del datore. Ogni caso, il mancato versamento di tale importo da parte del datore in favore della società IAM spa non determinerebbe di per sé l'estinzione di tale garanzia con conseguente versamento in favore del lavoratore in quanto ricorre un'ipotesi di cessione del credito. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3913/2020) secondo cui
“Questa Corte ha già avuto modo di interpretare il combinato disposto delle due norme affermando che nella nozione di "indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro" è senz'altro riconducibile il trattamento di fine rapporto e che l'inciso
"a termini dell'art. 43, penultimo comma" (cioè del comma 3 di esso), si spiega "nel senso di disporre l'estensione della cessione sulle dette indennità per tutto il residuo dovuto e, quindi, senza il limite dei quinto, previsto dall'art. 43, comma 2, per l'estensione sulle
3 pensioni e sulle erogazioni continuative equivalenti" (in termini: Cass. n. 4465 del 2011, in motivazione).
2.4. Ciò posto in diritto circa l'assenza di un limite di legge alla cedibilità del trattamento di fine rapporto oltre il quinto del suo importo, perde di rilievo l'assunto della
Corte territoriale secondo cui la non avrebbe fornito la prova Controparte_2
dell'effettivo pagamento alla società cessionaria del credito prima della notificazione dell'atto di pignoramento. Infatti, per consolidato orientamento, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), finanche ove sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. che è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario (Cass. n. 4713 del 2019; Cass. n. 15364 del 2011; Cass. n. 23463 del 2009; Cass. n. 1312 del 2015).
Quindi perfezionata la cessione, unico creditore avente diritto non era più il lavoratore M. bensì la cessionaria erogatrice del finanziamento, indipendentemente dalla CP_3
successiva fase di adempimento, nè viene posta questione che la cessione del credito per
TFR fosse stata notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo successivamente al pignoramento, a mente dell'art. 2914 c.c., comma 1, n.
2. Pertanto, in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: "Ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52, comma 2, come modificato dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art6. 13 bis convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio
2005, n. 80, alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto"”.
Sulla scorta di quanto espresso in narrativa, dunque, parte opposta può ottenere il pagamento solo della somma vincolata.
A quanto precede consegue che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto, occorre innanzitutto richiamare la giurisprudenza recente ad avviso della quale: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo
4 interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337
c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria)” (Cassazione civile sez. un., 15/10/2024, (ud. 25/06/2024, dep. 15/10/2024),
n.26727).
Pertanto, la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto è ammissibile in quanto trova il proprio fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto il ricorso monitorio.
Quest'ultimo, infatti, ha ad oggetto il pagamento del TFR, mentre la riconvenzionale ha ad oggetto l'accertamento di un periodo di lavoro non contrattualizzato e la condanna al pagamento del lavoro straordinario svolto, della tredicesima mensilità non corrisposta e dell'indennità di ferie non godute;
di guisa che, anche per esigenze di economia processuale, è razionale trattare nel medesimo giudizio questioni attinenti a diverse spettanze lavorative che originano dal medesimo rapporto.
Tanto premesso, come innanzi esposto, parte opposta con la domanda riconvenzionale chiede l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo non contrattualizzato dal marzo 2015 al 3 giugno 2021 e la conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 108.193,95 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto, tredicesima mensilità non corrisposta e indennità di ferie non godute.
Al riguardo, è opportuno richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in materia.
In tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Nello specifico, in base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
5 Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav.,
09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Segnatamente: - il potere direttivo consiste nell'individuazione ed imposizione da parte del datore delle modalità di svolgimento attraverso le quali l'attività lavorativa deve essere svolta (tenendo presente che l'esistenza di tale potere non è incompatibile con spazi più o meno ampi di discrezionalità del dipendente stesso) [Cass. Sez. Lav. 12348/2003];- il potere disciplinare consiste nell'irrogazione di sanzioni in relazione ad eventuali inadempimenti del lavoratore (senza che, per riconoscere l'esistenza di tale potere sia necessario che siano effettivamente state applicate delle sanzioni);- il potere di controllo consiste nella costante vigilanza sull'operato del dipendente.
Peraltro, l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro è riscontrabile anche quando il potere datoriale venga esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione, espressa o per fatti concludenti, dell'esercizio del potere direttivo di ripetuta specificazione delle modalità della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lav. 4500/2007).
Per riscontrare il profilarsi, in concreto, del suddetto potere direttivo e del connesso potere di controllo in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza menzionata, non è, di regola, necessaria la presenza costante e continua del datore di lavoro nei luoghi di svolgimento di tali prestazioni. Infatti, ai fini della valutazione della sussistenza del vincolo della subordinazione, la continuità e la
6 frequenza delle direttive e dei controlli deve essere o meno considerata necessaria a seconda della natura delle prestazioni (dalla concreta realtà aziendale) ovvero del ruolo dei prestatori di lavoro nell'ambito dell'impresa e dei loro rapporti con l'imprenditore (Cass. Sez. Lav.
5590/1994).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di uno autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500).
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di
7 osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tali indici (l'assenza di rischio, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, dunque, possono costituire elementi rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati e tali da prevalere (finanche) sul nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto.
Sintetizzando i principi sopraesposti, la giurisprudenza ha stabilito che “Giova ricordare, ad abundantiam, che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ben essere compiuto mediante una valutazione globale di una pluralità di indizi (vedi Cass.
n. 9252 del 19 aprile del 2010, nonché Cass. Sezione Lavoro n. 5508 del 18 marzo 2004, che richiama Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379, secondo cui "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione".
8 In altre parole vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è legittimo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (Cass. n.
1536 del 21.1.2009).
In sintesi, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da quello autonomo, la subordinazione ossia quel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, derivante dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle sue prestazioni lavorative. Non costituisce per contro requisito indispensabile per la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (Cassazione n. 18757 del 26 settembre 2005).
Il requisito dell'assoggettamento va quindi diversamente considerato (o adattato) in relazione al tipo di attività svolta con conseguente necessità di una differenziazione - più o meno consapevole e più o meno "spinta" - nella utilizzazione di indicatori nella qualificazione, in rapporto a tipologie con diversa caratterizzazione secondo modelli socio- culturali correnti evocabili alla stregua della generica formula di legge (Cassazione n.
5079 del 3 marzo 2009).
Si spiegano così le frequenti e condivisibili affermazioni giurisprudenziali secondo le quali l'assiduità dell'esercizio del potere direttivo può risultare non necessaria rispetto alle mansioni (come quelle del ricorrente) che per loro natura non richiedono un costante esercizio dei poteri gerarchici (Cass. n. 4015 del 20/3/2002; Cass. n. 20157 del 18 ottobre
2005; Cass. n. 20034 del 17 settembre 2009; Cass. n. 18271 del 5 agosto 2010; Cass. n.
7024/2015 ecc.).
9 Va poi ricordato che il mancato esercizio del potere disciplinare non costituisce un argomento significativo per catalogare la natura del rapporto, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto Cass. n. 5508/2004 citata).
Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012; Cass. n. 4856 del 28.2.2014 ecc.).
Ma nel caso di specie non risultano disservizi di alcun genere imputabili al ricorrente.
La circostanza che il medesimo avrebbe potuto assentarsi senza alcuna conseguenza, non esclude affatto, a sua volta, la natura subordinata del rapporto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012).
Mentre, come rilevato ancora dal giudice di legittimità (per tutte: Cass. n. 3042 del 13 febbraio 2006; negli stessi termini la sentenza n. 23502/2010), ai fini della subordinazione
è sufficiente provare che, per disposizioni della società, il lavoratore si rechi nel luogo e nel tempo indicati, per effettuare le prestazioni richieste. Ben possono, infatti, le direttive datoriali specificarsi attraverso elementi personali o materiali indicati dallo stesso datore e le persone alle quali è dal datore delegata questa indicazione possono persino essere estranee alla stessa azienda.
L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore - ha affermato la Corte - si risolve in una predisposizione;
il datore predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta); e l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae (lavoro, nel senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità); alla predisposizione non è necessaria l'indefinita protrazione del rapporto nel tempo (il rapporto può anche essere costituito in funzione dello specifico oggetto della prestazione, per tempi brevissimi).
10 Va ribadito insomma che lo stabile e giornaliero inserimento delle prestazioni nell'organizzazione di società, come quella resistente, comporta una vera presunzione di subordinazione che è onere del datore di lavoro vincere (v. Cass. n. 1318 del 22.1.2014).
"Perché vi sia subordinazione basta quindi che vi sia:a) etero organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b) eterodirezione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. 22785/2013, 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi
(Cass. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo" (Trib. di Roma, sent. 5/3/2018)” (Tribunale Roma sez. lav.,
19/03/2019, n.2669).
Di recente la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.” (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, n.3912).
Grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa: sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Dunque,
“spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi” (Tribunale Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52).
11 Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Pertanto, spetta al giudice del merito “accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata” (Cass. n. 1238 del
2011).
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sul punto, è opportuno sottolineare che, con riferimento al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa
12 oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n.
12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141). Allo stesso tempo, con riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
pertanto, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr. Cass 6492/1979).
A questo punto, è necessario valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata.
L'unico teste di parte opposta escusso ha dichiarato: “ADR: Indifferente. Testimone_1
Sono stato un dipendente della società resistente dal giugno 2018 al dicembre 2020. Ho lavorato senza formale inquadramento. Nello specifico svolgevo l'attività di muratore lavorando su diversi cantieri finalizzati alla costruzione di appartamenti oppure in cui si svolgeva attività edilizia di vario tipo sempre nel comune di Arzano. Preciso che sono stato assunto da . Lo stipendio mi veniva corrisposto da quest'ultimo in contanti Parte_2
ogni settimana. Se avevo bisogno di un permesso telefonavo sempre a . Parte_2
Preciso che sui singoli cantieri erano sempre presenti e la figlia Parte_2 Parte_3
, i quali 'venivano e se ne andavano'. Preciso che i soggetti menzionati venivano
[...]
sui vari cantieri a controllare i lavori. Le direttive specifiche della giornata lavorativa mi venivano date sempre dal responsabile del cantiere . Preciso che il mio Parte_4
orario di lavoro presso la resistente era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle
18:30 con un'ora per la pausa pranzo, il sabato invece dalle 7 alle 14 senza pausa pranzo, la domenica invece vi era sempre riposo. Preciso che questo orario veniva svolto da tutta la squadra che lavorava sul cantiere senza alcuna distinzione. Preciso che sono sempre stato pagato per l'importo di 300 euro alla settimana. Preciso che ho sempre goduto di due settimane di ferie ad agosto e di due settimane di ferie nel periodo di Natale, le quali non mi venivano retribuite. Tutta la squadra con cui lavoravo godeva del medesimo periodo di ferie. Preciso che la squadra con cui lavoravo era composta da 4\5 persone. Conosco
13 , l'ho conosciuto sul posto di lavoro. Quando sono arrivato sul posto di Controparte_1
lavoro già era presente ma non so dire da quanto tempo lavorasse per la Controparte_1
resistente. preciso che svolgeva le mie stesse mansioni di muratore. Preciso Controparte_1
che faceva parte della squadra con cui ho lavorato ed ha sempre fatto parte Controparte_1
della stessa su tutti i cantieri su cui sono stato impiegato. Tra i cantieri per i quali ho lavorato con ricordo un appartamento sito ad Arzano alla via Vittorio Controparte_1
Emanuele e un lavaggio sito alla rotonda di Arzano. Tra i lavoratori impiegati nella squadra con me ricordo oltre ad anche , ed un Controparte_1 Parte_4 Persona_1
ragazzo di colore di cui non ricordo il nome. Preciso che gli orari di lavoro ed i giorni in cui parte opposta lavorava erano gli stessi miei, posso ribadire ciò in quanto egli veniva a prendermi a casa per andare al lavoro. Preciso che io abitavo ad Arzano alla via Vittorio
Emanuele e l'opposto veniva a prendermi con la sua automobile modello Clio grigia e successivamente modello Clio nera ma non ricordo dove egli abitava. Preciso che
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godeva delle mie stesse ferie. Preciso che quando lavoravo vedevo CP_1 Controparte_1
svolgere la propria attività lavorativa. Preciso che ho interrotto il rapporto di lavoro in quanto non mi ha più richiamato dopo le feste di Natale. Quando sono Parte_2
andato via lavorava ancora ma non so dire fino a quando ha lavorato. Controparte_1
Preciso che sul cantiere di via Vittorio Emanuele sono stato impiegato con una squadra di
4\5 persone tra cui . Nello specifico ci siamo occupati di tutta la costruzione Controparte_1
della muratura. Ricordo inoltre che furono impiegati anche due signori anziani di Pt_5
se non ricordo male che si occuparono della pavimentazione. Preciso che tali
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soggetti non facevano parte della mia squadra. Preciso che veniva sul Parte_2
cantiere e pagava tutti gli operai della squadra il sabato verso le 12\13. Preciso che conosco altri lavoratori della resistente che non venivano impiegati con regolarità nella squadra in cui lavoravo, tra questi ricordo ' che sta là fuori' (il teste intende dire Per_2 che tale soggetto è presente fuori l'aula di udienza) nonché . Preciso che Testimone_2
conosco tali lavoratori in quanto sono stato impiegato occasionalmente sulla squadra da essi composta. Alle ore 10 e 48 il giudice, resosi conto che durante la prova il ricorrente si era allontanato dall'aula, esce dall'aula di udienza e incontra fuori la stessa il ricorrente che parla con una persona, identificata da come “il teste di nome . A Controparte_1 Tes_3
questo punto il giudice invita il signor a rientrare in aula. Preciso che per Controparte_1
14 tutto il periodo della pandemia ho lavorato su un appartamento in via Balletti. Preciso che anche lavorava su tale appartamento”. Controparte_1
Il teste di parte opponente escusso ha dichiarato: “ADR: sono un Testimone_4
dipendente della società opponente dal 31 dicembre del 2015. Preciso che lavoro ancora per tale società. Preciso che sono stato sempre regolarmente inquadrato. Preciso che per tale società svolgo varie attività tra cui portare il camion contenente materiale edilizio, sistemare lo stesso sul cantiere ed anche il manovale. Preciso che la società si occupa di attività edilizia su cantieri dislocati sul territorio campano tra cui ad esempio anche Napoli.
Preciso che l'attività lavorativa è organizzata in gruppi di persone, le quali ruotano nel tempo da un minimo di due ad un massimo di 5\6. Preciso che il mio orario di lavoro è stato sempre il seguente: dalle 8 alle 12 con un'ora di pausa pranzo e dalle 13 alle 17. Preciso che il sabato non ho lavorato quasi mai in quanto tendenzialmente era 'festa'. Preciso che tale eventualità sarà capitata 1\2 volte massimo nel corso degli anni e ho interrotto il lavoro nel giorno di sabato massimo per le 11. Preciso che l'orario di lavoro era uguale per tutti quelli che lavoravano con me. Tra i lavoratori impiegati con me ricordo
[...]
. Preciso che nel 2019 sono stato operato ad un'anca e sono stato in malattia per 6 CP_1
mesi dopo circa altri 7\8 mesi sono stato operato all'altra anca e ho goduto di altri 6 mesi di malattia in cui non mi sono recato a lavoro in quanto convalescente. Preciso che ho sempre goduto di due settimane di ferie ad agosto e di due settimane di ferie a dicembre, le quali mi sono sempre state retribuite con la . Preciso che in tali periodi il Parte_6
cantiere chiudeva e tutti i lavoratori impiegati andavano in ferie. Preciso che venivo pagato mensilmente tramite bonifico. Preciso di conoscere l'opposto da prima del 2015 in quanto siamo entrambi di Arzano. Preciso che abbiamo lavorato insieme dal 2021 al 2022 ma non ricordo i mesi. Preciso che sebbene già conoscessi l non ho mai lavorato con lui o CP_1
visto lo stesso lavorare per la società opponente nel periodo antecedente al 2021. Preciso che io e l' abbiamo lavorato su vari cantieri ma non in modo continuativo. Con ciò CP_1
intendo che abbiamo lavorato sulla base delle esigenze del singolo cantiere e del lavoro da fare. Preciso che l' svolgeva l'attività di manovale come me. Nel periodo in cui CP_1
abbiamo lavorato insieme l' aveva il mio stesso orario di lavoro. Preciso che ho visto CP_1 nel periodo innanzi citato l' lavorare anche su altri cantieri della società ma non CP_1 ricordo quali. Non so dire i giorni e gli orari di lavoro dell' quando era Controparte_1
15 impiegato su cantieri diversi da quello in cui lavoravo personalmente. Preciso che quando eravamo sullo stesso cantiere lo vedevo lavorare. Per quanto concerne le ferie posso dire che due settimane ad agosto e due settimane a Natale la società non lavorava ed erano chiusi tutti i cantieri. Conosco in quanto anche lui è di Arzano ma non Testimone_1
l'ho mai visto lavorare per la società opponente”.
All'esito dell'istruttoria svolta, non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento del rapporto subordinato non contrattualizzato da parte dell'opposto per il periodo dal marzo
2015 al 3 giugno 2021 e, conseguentemente, delle spettanze vantate dall' . L'unico CP_1
teste di parte opposta, , ha infatti dichiarato di aver lavorato senza regolare Testimone_1
inquadramento per il periodo limitato dal giugno 2018 al dicembre 2020 e di non ricordare da quanto l' lavorasse per la convenuta. Allo stesso tempo, egli ha dichiarato Controparte_1 di aver goduto di 15 giorni di ferie all'anno e ciò valeva anche per il ricorrente.
Dal canto suo, il teste di parte opponente escusso, lavoratore Testimone_5
regolarmente assunto dalla società dal 2015, ha dichiarato di conoscere il teste Tes_1
da anni poiché entrambi abitano ad Arzano, ma che quest'ultimo non ha mai
[...]
lavorato alle dipendenze della datrice. Altresì, egli ha dichiarato che l'opposto ha lavorato per l'opponente solo per gli anni 2021-2022.
Da ultimo, deve rilevarsi anche che dalla documentazione depositata in atti si evince che la società opponente è stata costituita nel mese di dicembre 2015 e, dunque, non poteva operare nei mesi antecedenti.
Del resto, come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, occorre valutare le stesse al fine di escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
In una situazione di tal genere - di frequentissimo riscontro nella pratica - il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le
16 ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015).
Ebbene, alla luce di quanto riportato in narrativa, le dichiarazioni del teste Tes_5
possono considerarsi maggiormente attendibili.
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Di conseguenza, le dichiarazioni del teste nei termini resi, isolatamente considerate Tes_1
e prive di riscontri estrinseci e documentali nonché contrastanti con quelle del teste di controparte, non posso essere poste a fondamento della prova dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal marzo 2015 al 3 giugno 2021. Sul punto, deve essere, inoltre, evidenziato che all'udienza del 1.4.2025 l'opposto ha rinunciato all'escussione dell'altro teste ammesso Testimone_6
In conclusione, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Giannicola Paladino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)-In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 582-2023 del 8.11.2023 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro;
2)-Rigetta la domanda riconvenzionale di parte opposta;
3)-Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in euro 6.699,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
17 Aversa, 9.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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