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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 998/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 998/2021 promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. Spadotto CP_12 CP_13 CP_14
Giorgio;
Attori contro
, con il patrocinio degli avv.ti Melandri Controparte_15
Mariella e Tinazzi Simonetta;
Convenuto nonché contro
CP_16 CP_17 Controparte_18
, con il patrocinio dell'avv. Levantino Andrea;
Controparte_19
Convenuti
e contro
, in persona dell'ads avv. , con il Controparte_20 CP_21 patrocinio degli avv.ti Sam Aldo e Petti Salvatore;
Convenuta
e contro pagina 1 di 19 , Controparte_22 CP_23 Controparte_24
[...]
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: in via principale:
a) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte, l'invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo di data 15.07.2015 scritto dal defunto , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a AS (PD) in data 19.09.2017, pubblicato in data 28.06.2018 per ministero del notaio , atto registrato Persona_2
a Padova in data 03.07.2018, nella parte ove il de cuius dispone del diritto di abitazione a favore della signora , sull'immobile così catastalmente individuato Controparte_20
e censito: N.1 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 1 Categoria A/7, classe 1 consistenza n. 8 vani 191 mq.; N. 2 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 2
Categoria C/6, classe 1 consistenza 28 mq, accertando e dichiarando l'invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o inesistenza del predetto diritto di abitazione, respingendo quindi la domanda riconvenzionale della signora ed ordinando e Controparte_20
disponendo la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione trascritto in data
04.07.2019 (registro generale numero 27386 registro particolare numero 17441) e conseguentemente:
b) condannarsi la signora a rilasciare immediatamente Controparte_20
l'immobile predetto, così come identificato in atti, oggetto dell'impugnato diritto di abitazione;
c) accertarsi e dichiararsi sussistente il diritto degli odierni attori meglio sopra identificati, titolari di circa il 20% delle complessive quote, o di quell'altra risultante di giustizia, a vedersi liquidare, pro quota, dalla signora , l'indennità Controparte_20 di occupazione dell'immobile predetto da ottobre 2017 sino al rilascio, relativamente quindi all'indennità maturanda sino al rilascio (sino a dicembre 2020, ammontante ad €
31.200,00= - € 800,00=x39 -), nonché gli esborsi anticipati dalla convenuta a titolo di Imu
e tassa del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e conseguentemente condannarsi la signora al relativo pagamento della somma risultante di giustizia Controparte_20
pagina 2 di 19 a favore degli odierni attori meglio sopra identificati, titolari del 20% delle complessive quote, o di quell'altra quota risultante di giustizia, quali eredi del defunto
[...]
; Per_3
d) accertata e dichiarata l'impossibilità di divisione ovvero la non comoda divisibilità dello stesso immobile, disporsi quindi la vendita del medesimo, distribuendo la somma ricavata dalla vendita a favore degli odierni attori meglio sopra identificati, titolari di circa il 20% delle complessive quote, o di quell'altra quota risultante di giustizia, quali eredi del defunto;
Persona_3
e) in ogni caso: con rifusione di spese e competenze, anche di mediazione, oltre a r.f., cpa ed iva, con richiesta di distrazione e art. 93 c.p.c.
In via istruttoria si precisano le conclusioni come segue: Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova, numerati dal n. 1 al n. 4:
1) vero che la signora abita stabilmente nell'immobile sito a Controparte_20
AS (PD), via A. Volta n. 12, catastalmente meglio individuato in citazione, almeno dal 2013, come da certificato di residenza storico che si esibisce al teste sub. doc.
2mi
2) vero che la signora iniziò a frequentare l'immobile sito a Controparte_20
AS (PD), via A. Volta n. 12, catastalmente meglio individuato in citazione, a partire dal 2010, anno del decesso della signora , risultante dal doc. 23 che Persona_4
si esibisce al teste?
3) vero che la signora era unicamente convivente del signor Controparte_20 [...]
, senza essersi mai unita in matrimonio con lo stesso? Persona_1
4) vero che, sebbene la signora abiti nell'immobile sito a AS (PD), CP_20
via A. Volta n. 12, le imposte relative al godimento del predetto immobile, quali Imu e tassa del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sono sempre state pagate dai comproprietari odierni attori, meglio identificati nella premessa della citazione?
Si indicano quali testi: e di AS. Testimone_1 Testimone_2
Si chiede disporsi CTU affinché il perito identifichi l'immobile per cui è causa, così catastalmente individuato e censito: N.1 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 1 Categoria A/7, classe 1 consistenza n. 8 vani 191 mq;
N.2 Comune di AS catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 2 Categoria C/6, classe 1 consistenza 28 mq, descrivendolo, valuti la situazione catastale e di conformità dell'immobile, con corredo della verifica della
pagina 3 di 19 regolarità edilizia ed urbanistica , con l'accertamento dell'esistenza di eventuali formalità, vincoli o oneri di qualsiasi genere e proceda ad una valutazione complessiva dell'immobile stesso (sia da libero sia come occupato dalla signora e delle CP_20 singole quote, anche ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, con decorrenza dal decesso del signor (Ottobre 2017), nonché delle Persona_1 spese ed oneri connessi alla comproprietà sull'immobile medesimo e conseguentemente rediga un progetto di scioglimento della comunione, ove l'immobile sia comodamente divisibile, ed in via subordinata disponendo la vendita, ovvero a mezzo di quell'altro quesito disposto e formulato dal Giudicante. per il convenuto : Controparte_15
1. Previa declaratoria di invalidità del testamento olografo del defunto Persona_1
, redatto in data 19.09.2017 e pubblicato in data 03.07.2018 con atto del notaio
[...]
, nella parte in cui dispone il diritto di abitazione della convenuta Persona_2 [...] sull'immobile di cui è causa, accertarsi l'insussistenza del predetto diritto reale CP_20
in capo alla convenuta;
2. Condannarsi la stessa a rilasciare immediatamente la predetta unità immobiliare nonché a corrispondere ai comproprietari, ciascuno per la quota di sua spettanza,
l'indennità di occupazione da ottobre 2017 fino al rilascio ed ogni altra somma eventualmente dovuta.
Si rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per i convenuti , , : CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19
In via principale: Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare, per le ragioni esposte,
l'invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o comunque la non opponibilità ai comproprietari del testamento olografo di data 15.07.2015 scritto dal defunto
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a AS (PD) in data Persona_1
19.09.2017, pubblicato in data 28.06.2018 per ministero del notaio , Persona_2
atto registrato a Padova in data 03.07.2018, nella parte ove il de cuius dispone del diritto di abitazione a favore della signora , sull'immobile così catastalmente Controparte_20
individuato e censito: N.1 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana
Foglio 15, particella 399 sub. 1 Categoria A/7, classe 1 consistenza n. 8 vani 191 mq;
N.2
Comune di AS catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub.
2 Categoria C/6, classe 1 consistenza 28 mq,
pagina 4 di 19 Per l'effetto, Voglia il Tribunale adito sciogliere la comunione mediante verifica ed accertamento dell'impossibilità di divisione in natura degli immobili ovvero di non comoda divisibilità degli stessi, disponendo quindi la vendita del compendio immobiliare al prezzo concordemente accettato dalle parti o, in caso di disaccordo, al prezzo individuato da un Consulente Tecnico Unico nominato dal Tribunale stesso, distribuendo la somma ricavata dalla vendita a favore dei proprietari secondo le rispettive quote di proprietà.
In ambo le ipotesi di conclusione: Con vittoria di spese, competenze di procedura e degli accessori dovuti come per legge (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014).
Lo scrivente difensore dichiara di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c. essendo le questioni giuridiche circa la validità o meno del lascito testamentario relativo al diritto di abitazione già ampiamente dibattuta, perorata da tutte le parti in causa. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una delle controparti dovesse farne richiesta, dichiara di non opporsi, riservandosi la facoltà di procedere alla redazione ed al deposito di memorie conclusionali e di replica. per la convenuta : Controparte_20
Nel merito:
In via principale: rigettare le domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare che il diritto di abitazione costituito a favore della signora con il testamento Controparte_20 datato 15/7/2015 del signor , nato a [...] l'[...] deceduto in Persona_1
AS (PD) il 19/9/2017, pubblicato in data 28/6/2018 a ministero notaio
[...]
, registrato in Padova il 3/7/2018, trascritto in data 4/7/2019 (registro Persona_2
generale numero 27386 registro particolare numero 17441) per la quota di 300/360, gravante e relativo all'immobile sito in AS, via A. Volta n. 12, identificato in catasto dei fabbricati del comune di AS foglio 15, particella 399, subalterno 1, è vigente ed opponibile erga omnes e che, in caso di divisione del detto immobile fra i comproprietari e di eventuale vendita dello stesso nell'ambito del procedimento divisionale, detto diritto reale di abitazione dovrà essere escluso dalla vendita e rispettato da tutti i comproprietari e dagli eventuali acquirenti dell'immobile.
Spese rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 19
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, agivano in giudizio gli odierni attori ( CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, , ) allegando di essere comproprietari, unitamente ai CP_12 CP_13 CP_14
convenuti ( , Controparte_15 CP_23 Controparte_22
, e Controparte_24 Controparte_19 CP_16 Controparte_18
) e con la sola eccezione della convenuta , di un immobile CP_17 Controparte_20
sito in AS, via A. Volta n. 12, di cui sopportavano i costi pro quota pur non potendone godere atteso l'elevato numero di comunisti.
Con riguardo all'immobile in questione, gli attori chiedevano, in primo luogo, di accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo redatto in data 15.7.2015 da (cfr. doc. 2 fasc. attori), deceduto il 19.9.2017, Persona_1
impugnandolo espressamente nella parte in cui costituiva a favore di il Controparte_20
diritto di abitazione sull'immobile di via A. Volta n. 12 perché costituito in violazione dell'art. 540 comma 2 c.c., posto che la convenuta non era coniuge del de cuius e nemmeno comproprietaria dell'immobile; a sostegno, richiamavano giurisprudenza secondo cui la costituzione di un diritto di abitazione non è possibile nel caso in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto e terzi. Lamentavano che Controparte_20 stava godendo dell'immobile sine titulo e chiedevano la condanna della medesima al rilascio immediato nonché al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione a far data dal mese successivo al decesso di (quindi da ottobre Persona_1
2017) sino al rilascio, quantificata in € 800,00 e da corrispondersi pro quota ai comproprietari;
chiedevano altresì la condanna della medesima al ristoro, a favore degli odierni attori, delle spese ed esborsi anticipati a titolo di Imu e Consorzio di Bonifica e riferiti all'immobile.
Riferivano, inoltre, che l'immobile per cui è causa si trova in area peep, come risulta dall'atto di compravendita tra il Comune di AS e gli originari acquirenti
[...]
e (cfr. doc. 4 fasc. attori); accadeva poi che l'atto di Per_3 Persona_4
convenzione tra Comune e acquirenti venisse sostituito da una seconda convenzione tra e gli eredi di , per la cui stipula sarebbe stato corrisposto Persona_4 Persona_3
l'importo di € 9.945,41 versato da;
non essendo stata perfezionata la Persona_4
seconda convenzione per la mancanza di volontà di alcuni comproprietari, tale somma era pagina 6 di 19 stata successivamente restituita per intero al solo e non a tutti gli Persona_1
eredi. Chiedevano quindi accertarsi e dichiararsi il diritto degli eredi di di Persona_4
ricevere pro quota la somma di € 9.945,41, restituita dal Comune di AS al solo
, con condanna degli eredi di quest'ultimo alla restituzione Persona_1 dell'eccedenza indebitamente trattenuta.
Con riferimento all'immobile di via A. Volta, chiedevano, infine, accertarsi e dichiararsi l'impossibilità di divisione ovvero la non comoda divisibilità del compendio e, pertanto, disporsi la vendita.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava in via Controparte_20 preliminare che gli odierni attori siano complessivamente titolari del 20% dell'immobile per cui è causa (come sostenuto da controparte), eccependo l'onere in capo agli stessi di provare la propria legittimazione dimostrando i relativi titoli di proprietà.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di accertamento della invalidità/nullità/annullamento del testamento di , nella parte Persona_1
relativa alla costituzione del diritto di abitazione in suo favore sull'immobile di via A.
Volta.
Sul punto, la convenuta eccepiva, in primo luogo, il difetto di interesse ad agire CP_20 ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto dall'accoglimento della domanda di impugnazione del testamento non deriverebbe alcun beneficio in capo agli attori, i quali non hanno alcun rapporto parentale con il testatore e, pertanto, non sarebbero in alcun modo chiamati alla successione, essendo evidente che l'interesse ad impugnare un testamento è da riconoscere solo a chi, dopo la pronuncia di annullamento, si troverebbe nella posizione utile di poter succedere nei rapporti del de cuius.
In ogni caso, eccepiva l'inesistenza di ogni presupposto per dichiarare l'annullamento o la nullità del testamento, non essendo emersa alcuna violazione delle norme in materia di invalidità, tassativamente individuate dal codice;
evidenziava che l'unica norma cui faceva riferimento parte attrice è l'art. 540 c.c. che, tuttavia, oltre a non essere imperativa, non poteva trovare applicazione nel caso di specie in quanto la convenuta non CP_20
essendo né coniuge né erede del de cuius, era divenuta titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 c.c., in forza, dunque, di una legittima disposizione testamentaria.
Tanto premesso, considerato che parte attrice proponeva in via principale la domanda di impugnazione del testamento qualificandola come condizione per l'accoglimento delle pagina 7 di 19 domande successive, la convenuta chiedeva il rigetto anche delle domande CP_20
attoree consequenziali.
In particolare, con riferimento alla condanna al rilascio dell'immobile, chiedeva il rigetto nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità del proprio diritto reale di abitazione, eccependo il difetto di legittimazione in capo agli attori a chiedere la condanna al rilascio di un immobile di cui sono comproprietari solo in minima parte;
in ogni caso, posto che il diritto di abitazione risulta costituito mediante atto negoziale mortis causa, rilevava che si tratta di diritto opponibile a terzi ed aventi causa ai sensi degli artt. 2643 n.
4 e 2644 c.c. e, dunque, anche ai terzi comproprietari dell'immobile da dividere.
Quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione a far data da ottobre 2017 e sino al rilascio, ne chiedeva il rigetto, posto che l'occupazione dell'immobile sarebbe avvenuta in forza di valido titolo, costituito dal diritto di abitazione.
Con riferimento alla domanda di divisione e vendita del compendio immobiliare, eccepiva di non essere legittimata ad opporsi in quanto non comproprietaria, tuttavia chiedeva che nella vendita o assegnazione dello stesso si tenesse conto del diritto di abitazione ed insisteva in via riconvenzionale per l'accertamento della vigenza ed opponibilità erga omnes di tale diritto.
Da ultimo, rilevava che, contrariamente a quanto erroneamente indicato nell'atto di citazione, gli attori non sono coeredi di , ma che l'attuale quota di Persona_4
comproprietà è loro pervenuta in successione di . Persona_3
Si costituiva in giudizio altresì , figlio di Controparte_15 Persona_1
, il quale ribadiva che le quote in titolarità delle parti attrici (complessivamente pari
[...]
al 17%) derivano dalla successione ab intestato di e non dalla Persona_3
successione testamentaria di , la quale nominava suo unico erede universale Persona_4
. Persona_1
Contestava quindi la pretesa attorea di rimborso della quota di spettanza relativa all'importo di €. 9.945,41 con riferimento alla seconda convenzione peep, in quanto somma originariamente versata da e poi correttamente restituita dal Persona_4
Comune di AS all'eredità della medesima e, dunque, al solo Persona_1
in qualità di erede universale.
[...]
Si associava alle richieste attoree in merito alla non spettanza in capo a Controparte_20 del diritto di abitazione in quanto ella non è coniuge del de cuius e l'immobile risulta in comproprietà con terzi;
quindi, chiedeva anch'egli il rilascio e la condanna in capo alla pagina 8 di 19 convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione;
nulla opponeva alla domanda di divisione.
Si costituivano in giudizio anche , CP_16 Controparte_18 CP_17
, i quali aderivano alla domanda attorea di impugnazione del testamento Controparte_19
nella parte in cui disponeva di tale diritto di abitazione: riferivano, infatti, che
[...]
era titolare della quota di 5/6 dell'immobile (ove risiedeva insieme alla Persona_1
compagna senza aver mai corrisposto alcunché agli altri comproprietari); Controparte_20 non disponendo il del diritto di abitazione sull'intero immobile, nemmeno la Per_1
convenuta poteva legittimamente vantare un analogo diritto di abitazione, in CP_20 ossequio al disposto di cui all'art. 540 c.c.
Dichiaravano di rinunciare alla richiesta di liquidazione pro quota dell'indennità di occupazione da parte della convenuta e del rimborso degli esborsi anticipati con CP_20 riferimento all'immobile.
Aderivano, infine, alla domanda di divisione del compendio, aderendo alla prospettazione attorea che attribuiva al compendio un valore di circa € 150.000,00 e manifestando la propria disponibilità alla cessione delle proprie quote per complessivi € 5.000,00, con conseguente rinuncia alla prosecuzione del giudizio a spese compensate.
Alla prima udienza del 10.3.2022, tenutasi in modalità cartolare, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, depositata in data 13.4.2022, parte attrice produceva la relazione notarile ventennale relativa alle vicende successorie dell'immobile di via A.
Volta (cfr. doc. 16 fasc. attori) e rinunciava alla richiesta di restituzione da parte degli eredi di della quota parte dell'importo di € 9.945,41, versati a Persona_1 quest'ultimo dal Controparte_25
Il patrocinio di non dimetteva alcuna memoria istruttoria. Controparte_20
Gli altri convenuti insistevano nelle rispettive istanze.
Con successiva ordinanza del 16.12.2022 veniva disposta c.t.u. avente ad oggetto la valutazione del compendio oggetto di causa, la determinazione dell'indennità di occupazione con decorrenza dal decesso di , e la valutazione della Persona_1
regolarità urbanistica e della comoda divisibilità o meno.
Nelle note depositate in vista dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, in data
16.3.2023, il procuratore della convenuta chiedeva che nel quesito al c.t.u. Controparte_20 si tenesse conto, con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di pagina 9 di 19 occupazione, del diritto di abitazione, chiedendo al consulente nominato di formulare entrambe le ipotesi, di indennità piena e parziale, proporzionalmente alle quote di proprietà detenute dagli attori e dagli altri convenuti.
Con successiva ordinanza del 23.3.2023, ritenuto il quesito già demandato al c.t.u. sufficientemente formulato, venivano assegnati al c.t.u. i termini richiesti per la redazione dell'elaborato finale e si rinviava per esame della relazione all'udienza del 5.10.2023, poi differita d'ufficio al 27.10.2023.
Dalla relazione depositata emergevano, oltre alla non comoda divisibilità dell'immobile, delle difformità, con riferimento alla regolarità edilizio-urbanistica, al piano seminterrato ed in quello rialzato, regolarizzabili, a parere del c.t.u., mediante la presentazione di una pratica edilizia SCIA in sanatoria ai sensi degli artt. 22-37 DPR 380/2001 ed al versamento di una sanzione amministrativa.
All'udienza del 27.10.2023, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e e CP_23 Controparte_22 Controparte_24 fissata per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari l'udienza del
9.2.2024, poi differita al 17.9.2024, per la quale veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tale sede, precisate le conclusioni dalle parti come da rispettivi fogli depositati in via telematica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Vicende successorie e quote di comproprietà
Prima di analizzare le domande delle parti appare opportuno ricostruire le vicende successorie dell'immobile di cui si discute, chiarendo le quote spettanti a ciascuna parte in causa.
Come risulta dalla relazione notarile ventennale (doc. 16 di parti attrici) e dalla CTU dell'arch. l'immobile di via Volta n. 12, costituito da un edificio unifamiliare Per_5
disposto su due piani (un piano seminterrato e un piano rialzato su due livelli), è stato realizzato negli anni '80 su un lotto di terreno di 685 mq. acquistato in data 14.11.1981 da e , in comproprietà al 50% ciascuno, dal Persona_3 Persona_4
Comune di AS (cfr. doc. 4 fasc. attori); trattasi di immobile sito in area PEEP.
decedeva ab intestato in data 31.8.1997 lasciando eredi la coniuge Persona_3
nonché i fratelli e i nipoti. Persona_4
pagina 10 di 19 decedeva in data 19.09.2017. La successione era regolata da testamento col Persona_4
quale la de cuius nominava suo erede universale il sig. Persona_1
Alla data di redazione della relazione del CTU (pag. 8) il bene immobile risultava in proprietà dei seguenti soggetti per le quote indicate:
1. (6/360), (6/360), (6/360), CP_11 CP_5 CP_16 [...]
6/360), (3/360) e (3/360) CP_7 CP_3 Controparte_2
ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di Persona_3
(apertasi in data 31.8.1997) e della successione legittima in morte di (apertasi Per_6
in data 10.5.2001);
2. (2/360), (2/360), (2/360), Controparte_1 CP_9 CP_10
ad esse pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi Persona_7
in data 27.12.2005);
3. (3/360) e (3/360), CP_14 CP_4
ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi Persona_8
in data 01.09.2011)
4. (2/360), 2/360) Controparte_18 Controparte_19 CP_17
(2/360), ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi in Persona_9
data 02.03.2013);
5. (6/360), CP_13
allo stesso pervenute in forza di successione legittima in morte di (apertasi Persona_10
in data 08/02/2014);
6. (2/360), (2/360), (2/360) Controparte_12 CP_6 CP_8
ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi Persona_11
in data 15.02.2017);
7. (50/360), (50/360), CP_23 Controparte_24 [...]
(125/360), (75/360) Controparte_15 Controparte_22
ad essi pervenute in forza di successione testamentaria in morte di Persona_1
(apertasi in data 19/09/2017).
3. La domanda di accertamento della invalidità/annullamento/nullità della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di
[...]
. Persona_1
pagina 11 di 19 Va preliminarmente rigettata l'eccezione svolta da parte convenuta Controparte_20
di carenza di interesse ad agire in capo agli attori rispetto alla domanda per non essere questi chiamati all'eredità di e dunque per non potere gli stessi Persona_1 conseguire alcun incremento patrimoniale a fronte dell'eventuale accertamento della invalidità/annullamento/nullità della disposizione testamentaria che riconosce il diritto di abitazione in capo alla CP_20
Sul punto può essere richiamata la giurisprudenza della Suprema corte secondo cui “In tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod. Civ." (Cass. 1399/2008).
In applicazione di tale principio, va evidenziato, anzitutto, che tutti i comproprietari costituiti (ivi compreso erede di Controparte_15 Persona_1
hanno aderito alla domanda formulata dagli attori e, in secondo luogo, che appare evidente che l'accoglimento della domanda così formulata gioverà sia agli attori sia agli altri convenuti comproprietari in quanto consentirà di avere la libera disponibilità del bene di cui si chiede la divisione.
Ciò posto, gli attori chiedono sia dichiarata la invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo di nella parte in cui il de cuius dispone del Persona_1
diritto di abitazione sull'immobile de quo in favore della signora e Controparte_20
ciò in quanto la beneficiata da un lato non è coniuge del de cuius e dall'altro non è comproprietaria dell'immobile in questione.
A tale domanda, come detto, si sono associati tutti gli altri comproprietari costituiti.
La costituita ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che il testamento CP_20
non è affetto da alcuna ipotesi di nullità (ipotesi tassativamente previste dal codice agli artt.
626 c.c., 647 co. 3 c.c., 635 c.c, 628 c.c., 631 c.c., 458 c.c., 596-599 c.c., 589 c.c., 629 c.c.,
656 c.c., 651 c.c.), nè di annullamento;
ha rilevato inoltre che la richiamata norma di cui all'art. 540 c.c. non è pertinente al caso di specie, non essendo la convenuta coniuge del de pagina 12 di 19 cuius ed essendo invece ella divenuta titolare del diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. in forza di valida disposizione testamentaria.
La domanda proposta è fondata per i motivi di seguito esposti.
In fatto occorre premettere che le parti attrici hanno impugnato il testamento del de cuius limitatamente alla seguente disposizione testamentaria. (doc. 2 di Persona_1 parte attrice): “Io sottoscritto dispongo dei miei beni come Persona_1
segue:... alla signora nata a [...] il [...] Controparte_20
lascio il diritto di abitazione del fabbricato sito in AS via A. Volta 12 di mia comproprietà”.
Dal tenore letterale della disposizione risulta che il de cuius ha inteso disporre della propria quota in comproprietà (a cui si riferisce con la locuzione: “del fabbricato di mia comproprietà”), costituendo, pro quota, il diritto di abitazione in favore della convivente.
Che tale fosse l'intento del de cuius hanno mostrato di ritenere pacificamente anche le parti in causa, e ciò si deduce del fatto che il diritto di abitazione della risulta iscritto CP_20 proprio su tale quota.
Inoltre, sono dati di fatto pacifici e incontestati tra le parti che:
1-il de cuius fosse proprietario di una quota pari ai 5/6 Persona_1 dell'immobile sito in AS via Volta n. 12 in virtù della successione testamentaria di , mentre la restante quota di 1/6 spettava, in quote variabili e minime, ai Persona_4 numerosi convenuti in virtù della successione ab intestato di;
Persona_3
2- tra il de cuius e la convenuta fosse in essere una convivenza presso l'abitazione di cui si discute e ciò quanto meno dal 15.10.2013 (doc. 22 di parte attrice);
3- non era sposato con bensì con . Persona_1 Controparte_20 CP_22
Il punto decisivo della controversia è, dunque, stabilire la validità o meno della clausola testamentaria con la quale il ha disposto del diritto di abitazione sull'immobile, in Per_1 comproprietà con terzi, in favore della sua convivente. CP_20
In primo luogo, va respinta l'osservazione di parti attrici secondo cui il diritto di abitazione della sarebbe affetto da invalidità per non essere la stessa coniuge del de cuius e CP_20 dunque invalido per violazione del disposto di cui all'art. 540 c.c.
Va, infatti, chiarito che il diritto disposto dal testatore è un diritto di abitazione costituito ex art. 1022 c.c. per testamento e non per legge.
Da un punto di vista generale occorre ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte,
“il diritto di abitazione - che ha le sue lontane origini nell'usus domus dei Romani del
pagina 13 di 19 periodo classico - ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto” (Cass. sez. 2, n. 4562 del 21.05.1990).
Tanto premesso, non coglie dunque nel segno la questione sollevata da parte attrice di violazione dell'art. 540 c.c. per non essere la parte moglie del de cuius, in CP_20
quanto il diritto di abitazione attribuito alla medesima sulla casa sita a AS deriva non dalla suddetta disposizione di legge, che dà luogo a un legato ex lege in favore del coniuge, ma da una specifica disposizione testamentaria con la quale di de cuius ha lasciato alla convivente il suddetto diritto di abitazione. Nè in alcun modo risulta che tale disposizione testamentaria sia in contrasto con un eventuale diritto ex art. 540 c.c. spettante alla moglie del de cuius, sulla medesima abitazione non avendo alcuna CP_22
delle parti sollevato questioni sul punto (“Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto
l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare
( cfr.: Sez. VI - 2, Ordinanzan.12042 del 22 giugno 2020 ).
Pertanto, non può invocarsi, nel caso di specie, la violazione del disposto di cui all'art. 540
c.c. perché non è in questa norma che il diritto della trova la sua origine, da CP_20 individuarsi invece direttamente nella disposizione testamentaria in suo favore.
Ciò chiarito, occorre poi stabilire se sia valida la costituzione di tale diritto pro quota su bene di cui il testatore non era proprietario esclusivo, ma di cui una quota (pari a 1/6) era in proprietà di terzi.
L'ammissibilità di un diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. pro quota vede contrapposti due diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
Secondo una parte di dottrina e giurisprudenza, alla luce del principio di tipicità dei diritti reali e tenuto conto del suo contenuto tradizionalmente non divisibile, deve ritenersi inammissibile la costituzione pro quota di un diritto di abitazione da parte del singolo comproprietario (su questo punto il diritto di abitazione si differenzierebbe dal diritto di usufrutto, che potrebbe invece spettare sulla stessa cosa in comune a più persone ed a ciascuna per una quota ideale). Inoltre, il diritto di abitazione non sarebbe altro che una sottospecie del diritto di uso avente ad oggetto una casa per abitarvi, con riferimento al quale si esclude che si possa acquistare o perdere per parti e che possa spettare in comune pagina 14 di 19 per quote ideali sulla medesima cosa a più persone (in tal senso Cass. 18 febbraio 1935 e
Appello Bari 24 maggio 1936).
Un diverso orientamento (Cass. 18.7.1980 n. 4706 e Trib. Lucera 7.2.1976), ritiene ammissibile la costituzione pro quota di un diritto di abitazione da parte del singolo comproprietario, in quanto “non si vede per quale ragione una casa non dovrebbe poter essere lasciata o concessa a titolo di abitazione a più soggetti, riducendosi soltanto il godimento nei limiti della quota, proporzionalmente determinata sulla base dei bisogni di ciascuno di essi e delle rispettive famiglie”.
Sulla scorta di tale ultimo tale orientamento, la dottrina ha ritenuto ammissibile la costituzione pro quota del diritto di abitazione sull'immobile comune in quanto il comproprietario sarebbe legittimato a costituire un diritto reale di godimento (come il diritto di abitazione) sulla propria quota, al pari del proprietario esclusivo sull'intero; colui in favore del quale viene costituito il diritto di abitazione, l'habitator, (sia con atto inter vivos che mortis causa) verrebbe a trovarsi in una situazione di comunione di godimento con gli altri comproprietari, con autorizzazione a ciascuno ad abitare la casa, purché non se ne impedisca l'uso dell'altro, dovendo sopportare le spese in proporzione alla propria quota e potendo tutti concorrere nell'amministrazione. Quindi sia l'habitator sia i vari comproprietari avrebbero il diritto di coabitare nell'immobile.
Nel caso di specie (costituzione di un diritto di abitazione pro quota in favore di convivente more uxorio) il Collegio ritenere di aderire al primo orientamento, ovvero alla tesi della invalidità della costituzione di un diritto di abitazione pro quota per le seguenti argomentazioni.
La Suprema Corte, nel diverso caso del diritto di abitazione costituito ex lege in favore del coniuge superstite ex art. 540 c.c., ha ripetutamente escluso che sia possibile la costituzione di tale diritto nella ipotesi in cui la residenza coniugale sia in comproprietà con terzi (Cass. sez. 2, ord. n. 29162 del 2021: “il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in comunione tra questi il coniuge superstite… ove il comproprietario sia un terzo non possono verificarsi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
in altri termini, intanto può sorgere il diritto di abitazione in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa e, se questa non
pagina 15 di 19 può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce”; conformi Cass. n. 6691/2000, Cass. n. 8171/1991).
Il principio enunciato può essere esteso anche alla ipotesi qui in esame di costituzione del diritto di abitazione pro quota in favore del convivente more uxorio, atteso che in entrambi i casi la costituzione del diritto è fatta al fine di tutelare la posizione del convivente more uxorio al pari della ratio che sostiene il disposto di cui all'art. 540 c.c. e che tale costituzione trova un suo limite invalicabile nella impossibilità di soddisfare l'esigenza abitativa che costituisce l'oggetto del diritto laddove l'immobile appartenga anche a terzi estranei.
Oltre a ciò, deve osservarsi che nel caso concreto l'abitazione di via Volta non appare suscettibile in concreto di godimento separato da parte dei comproprietari, sicchè è da rilevarsi che anche per un dato oggettivo la disposizione testamentaria del non Per_1
può trovare applicazione.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della disposizione impugnata per impossibilità dell'oggetto.
All'accoglimento della domanda di accertamento della nullità della disposizione testamentaria, consegue il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale da parte della convenuta di dichiarare che il diritto di abitazione costituito in suo favore CP_20
è vigente e opponibile erga omnes.
4. Della indennità di occupazione.
Parti attrici chiedono che, accertata la nullità della clausola testamentaria, sia liquidata in loro favore l'indennità di occupazione spettante pro quota da ottobre 2017 sino al rilascio.
La medesima domanda è stata proposta dalla parte conventa Controparte_26
.
[...]
La richiesta può trovare solo parziale accoglimento.
È pacifico che ha utilizzato in via esclusiva l'immobile in Controparte_20
questione dopo la morte di . La circostanza non è stata dalla stessa Persona_1
contestata.
In tema di indennità di occupazione va ricordato che “l'utilizzazione di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l'uso, determina un danno” (Cass. n. 19215/2016). Tale principio è applicabile anche al caso in esame.
pagina 16 di 19 Tuttavia, in tema di decorrenza è stato chiarito che “il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass. sez. 2 ord. 10264 del
18.4.2023)
Nel caso di specie gli attori non hanno dato prova di avere domandato alla convenuta di essere immessi nel possesso del bene, limitandosi a fondare la loro pretesa sul CP_20
fatto, incontroverso, che ella avesse sempre goduto dell'uso esclusivo dell'immobile.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza sopraccitata, l'uso esclusivo da parte di un comunista non è sufficiente fondare la pretesa di un'indennità a favore degli altri comproprietari, almeno per il periodo che precede la notifica della domanda giudiziale volta all'ottenimento di tale indennità.
Può dirsi che gli attori e il convenuto abbiano interrotto la Controparte_15
propria acquiescenza all'uso esclusivo del bene da parte della proprio con CP_20
l'attivazione del presente giudizio.
Pertanto, agli attori potrà essere riconosciuta l'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della convenuta soltanto a partire dalla data della notifica CP_20
dell'atto di citazione (05.02.2021) fino alla data odierna (indennità complessiva pari a €.
800 x 48 mensilità = €. 38.400) e al convenuto potrà essere Controparte_15
riconosciuta l'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della convenuta dalla data di costituzione (21.07.2021) fino alla data odierna (indennità CP_20 complessiva pari a €. 800 x 42 mensilità = €. 33.600), oltre i canoni successivi fino all'effettivo rilascio.
L'indennità va liquidata pro quota per ciascuna parte tenendo conto del valore della indennità complessiva mensile di euro 800 mensili, come correttamente quantificata dal
CTU nella sua relazione peritale, senza alcuna rivalutazione alla data odierna, perché non è provato che il valore della locazione sia aumentato nel tempo e ciò sia avvenuto nella stessa misura della rivalutazione.
Per la occupazione, pertanto, gli attori hanno maturato i seguenti crediti: Controparte_1
(quota 2/360) €. 213; (quota 3/360) €. 320; (quota 3/360) Controparte_2 CP_3
€. 320; (quota 3/360) €. 320; (quota 6/360) €. 640; CP_4 CP_5 CP_6
(quota 2/360) €. 213; (quota 6/360) €. 640; (quota
[...] CP_7 CP_8
2/360) €. 213; (quota 2/360) €. 213; (quota 2/360) €. 213; CP_9 CP_10
pagina 17 di 19 (quota 6/360) €. 640; (quota 2/360) €. 213; CP_11 Controparte_12 CP_13
(quota 6/360) €. 640; (quota 3/360) €. 320. Il convenuto CP_14 Controparte_15
(quota 125/360) ha maturato il seguente credito: €. 11.667.
[...]
5. Della domanda relativa al rimborso dei pagamenti a titolo di IMU e tassa del
Consorzio di Bonifica Acque risorgive.
Gli attori hanno infine chiesto condannarsi al rimborso di quanto Controparte_20
da essi corrisposto a titolo di IMU e di contributi versati al Consorzio di Bonifica Acque risorgive. La domanda non può trovare accoglimento.
Quanto al pagamento dell'imposta municipale propria, si osserva che sono tenuti al relativo pagamento il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso.
Nel caso di specie, tuttavia, la clausola testamentaria che ha istituito il diritto di abitazione in favore della convenuta è stata dichiarata nulla, sicché il relativo pagamento CP_20
non può incombere sulla che non risulta titolare del relativo diritto. CP_20
Allo stesso modo deve concludersi con rifermento ai contributi versati dagli attori al consorzio, trattandosi di oneri reali gravanti sulla proprietà.
6. Della domanda di divisione
La CTU ha accertato che l'immobile non è comodamente divisibile.
In assenza di richiesta di assegnazione per l'intero, deve disporsi la vendita del compendio con suddivisione del ricavato tra i condividenti secondo le quote di spettanza.
Ciò si va a fare con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.dichiara la nullità della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di datato 15.07.2015 e pubblicato in data 28.6.2018 per ministero del Persona_1
notaio (atto registrato a Padova in data 03.07.2018) con la quale Persona_2
ha disposto del diritto di abitazione a favore della sig.ra Persona_1 [...] sull'immobile sito in AS via A. Volta n. 12 (così censito: Controparte_20
Catasto Terreni Fg 15 mapp.le 399 sup. 685 mq, Ente Urbano;
Catasto Fabbricati Fg 15 mapp.le 399 sub 1 cat. A/7 cl. 1 cons. 8 vani sup. cat.le tot. 191 mq rendita € 785,01; sub 2
pagina 18 di 19 cat. C/6 cl. 1 cons. 28 mq sup. cat.le tot. 28 mq rendita € 52,06) e per l'effetto ordina la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione trascritto in data 04.07.2019;
2. condanna a pagare, a titolo di indennità per l'occupazione Controparte_20
esclusiva dell'immobile, le seguenti somme: a €. 213; a Controparte_1 Controparte_2
€. 320; a €. 320; a €. 320; a €. 640; CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
€. 213; a €. 640; a €. 213; a €. 213; a
[...] CP_7 CP_8 CP_9
€. 213; a €. 640; a €. 213; a €. CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
640; €. 320; a €. 11.667, oltre ai canoni CP_14 Controparte_15
successivi fino all'effettivo rilascio, con interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo;
3. rigetta la domanda di rimborso svolta da parti attrici per i pagamenti IMU e tassa del
Consorzio di bonifica acque risorgive;
4. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta Controparte_20
[...]
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025 .
Il Giudice estensore
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 998/2021 promossa da:
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
,
[...] CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. Spadotto CP_12 CP_13 CP_14
Giorgio;
Attori contro
, con il patrocinio degli avv.ti Melandri Controparte_15
Mariella e Tinazzi Simonetta;
Convenuto nonché contro
CP_16 CP_17 Controparte_18
, con il patrocinio dell'avv. Levantino Andrea;
Controparte_19
Convenuti
e contro
, in persona dell'ads avv. , con il Controparte_20 CP_21 patrocinio degli avv.ti Sam Aldo e Petti Salvatore;
Convenuta
e contro pagina 1 di 19 , Controparte_22 CP_23 Controparte_24
[...]
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito: in via principale:
a) accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte, l'invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo di data 15.07.2015 scritto dal defunto , Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto a AS (PD) in data 19.09.2017, pubblicato in data 28.06.2018 per ministero del notaio , atto registrato Persona_2
a Padova in data 03.07.2018, nella parte ove il de cuius dispone del diritto di abitazione a favore della signora , sull'immobile così catastalmente individuato Controparte_20
e censito: N.1 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 1 Categoria A/7, classe 1 consistenza n. 8 vani 191 mq.; N. 2 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 2
Categoria C/6, classe 1 consistenza 28 mq, accertando e dichiarando l'invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o inesistenza del predetto diritto di abitazione, respingendo quindi la domanda riconvenzionale della signora ed ordinando e Controparte_20
disponendo la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione trascritto in data
04.07.2019 (registro generale numero 27386 registro particolare numero 17441) e conseguentemente:
b) condannarsi la signora a rilasciare immediatamente Controparte_20
l'immobile predetto, così come identificato in atti, oggetto dell'impugnato diritto di abitazione;
c) accertarsi e dichiararsi sussistente il diritto degli odierni attori meglio sopra identificati, titolari di circa il 20% delle complessive quote, o di quell'altra risultante di giustizia, a vedersi liquidare, pro quota, dalla signora , l'indennità Controparte_20 di occupazione dell'immobile predetto da ottobre 2017 sino al rilascio, relativamente quindi all'indennità maturanda sino al rilascio (sino a dicembre 2020, ammontante ad €
31.200,00= - € 800,00=x39 -), nonché gli esborsi anticipati dalla convenuta a titolo di Imu
e tassa del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e conseguentemente condannarsi la signora al relativo pagamento della somma risultante di giustizia Controparte_20
pagina 2 di 19 a favore degli odierni attori meglio sopra identificati, titolari del 20% delle complessive quote, o di quell'altra quota risultante di giustizia, quali eredi del defunto
[...]
; Per_3
d) accertata e dichiarata l'impossibilità di divisione ovvero la non comoda divisibilità dello stesso immobile, disporsi quindi la vendita del medesimo, distribuendo la somma ricavata dalla vendita a favore degli odierni attori meglio sopra identificati, titolari di circa il 20% delle complessive quote, o di quell'altra quota risultante di giustizia, quali eredi del defunto;
Persona_3
e) in ogni caso: con rifusione di spese e competenze, anche di mediazione, oltre a r.f., cpa ed iva, con richiesta di distrazione e art. 93 c.p.c.
In via istruttoria si precisano le conclusioni come segue: Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova, numerati dal n. 1 al n. 4:
1) vero che la signora abita stabilmente nell'immobile sito a Controparte_20
AS (PD), via A. Volta n. 12, catastalmente meglio individuato in citazione, almeno dal 2013, come da certificato di residenza storico che si esibisce al teste sub. doc.
2mi
2) vero che la signora iniziò a frequentare l'immobile sito a Controparte_20
AS (PD), via A. Volta n. 12, catastalmente meglio individuato in citazione, a partire dal 2010, anno del decesso della signora , risultante dal doc. 23 che Persona_4
si esibisce al teste?
3) vero che la signora era unicamente convivente del signor Controparte_20 [...]
, senza essersi mai unita in matrimonio con lo stesso? Persona_1
4) vero che, sebbene la signora abiti nell'immobile sito a AS (PD), CP_20
via A. Volta n. 12, le imposte relative al godimento del predetto immobile, quali Imu e tassa del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive sono sempre state pagate dai comproprietari odierni attori, meglio identificati nella premessa della citazione?
Si indicano quali testi: e di AS. Testimone_1 Testimone_2
Si chiede disporsi CTU affinché il perito identifichi l'immobile per cui è causa, così catastalmente individuato e censito: N.1 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 1 Categoria A/7, classe 1 consistenza n. 8 vani 191 mq;
N.2 Comune di AS catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub. 2 Categoria C/6, classe 1 consistenza 28 mq, descrivendolo, valuti la situazione catastale e di conformità dell'immobile, con corredo della verifica della
pagina 3 di 19 regolarità edilizia ed urbanistica , con l'accertamento dell'esistenza di eventuali formalità, vincoli o oneri di qualsiasi genere e proceda ad una valutazione complessiva dell'immobile stesso (sia da libero sia come occupato dalla signora e delle CP_20 singole quote, anche ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, con decorrenza dal decesso del signor (Ottobre 2017), nonché delle Persona_1 spese ed oneri connessi alla comproprietà sull'immobile medesimo e conseguentemente rediga un progetto di scioglimento della comunione, ove l'immobile sia comodamente divisibile, ed in via subordinata disponendo la vendita, ovvero a mezzo di quell'altro quesito disposto e formulato dal Giudicante. per il convenuto : Controparte_15
1. Previa declaratoria di invalidità del testamento olografo del defunto Persona_1
, redatto in data 19.09.2017 e pubblicato in data 03.07.2018 con atto del notaio
[...]
, nella parte in cui dispone il diritto di abitazione della convenuta Persona_2 [...] sull'immobile di cui è causa, accertarsi l'insussistenza del predetto diritto reale CP_20
in capo alla convenuta;
2. Condannarsi la stessa a rilasciare immediatamente la predetta unità immobiliare nonché a corrispondere ai comproprietari, ciascuno per la quota di sua spettanza,
l'indennità di occupazione da ottobre 2017 fino al rilascio ed ogni altra somma eventualmente dovuta.
Si rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per i convenuti , , : CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19
In via principale: Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare, per le ragioni esposte,
l'invalidità e/o nullità e/o annullamento e/o comunque la non opponibilità ai comproprietari del testamento olografo di data 15.07.2015 scritto dal defunto
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a AS (PD) in data Persona_1
19.09.2017, pubblicato in data 28.06.2018 per ministero del notaio , Persona_2
atto registrato a Padova in data 03.07.2018, nella parte ove il de cuius dispone del diritto di abitazione a favore della signora , sull'immobile così catastalmente Controparte_20
individuato e censito: N.1 Comune di AS, catasto fabbricati, sezione urbana
Foglio 15, particella 399 sub. 1 Categoria A/7, classe 1 consistenza n. 8 vani 191 mq;
N.2
Comune di AS catasto fabbricati, sezione urbana Foglio 15, particella 399 sub.
2 Categoria C/6, classe 1 consistenza 28 mq,
pagina 4 di 19 Per l'effetto, Voglia il Tribunale adito sciogliere la comunione mediante verifica ed accertamento dell'impossibilità di divisione in natura degli immobili ovvero di non comoda divisibilità degli stessi, disponendo quindi la vendita del compendio immobiliare al prezzo concordemente accettato dalle parti o, in caso di disaccordo, al prezzo individuato da un Consulente Tecnico Unico nominato dal Tribunale stesso, distribuendo la somma ricavata dalla vendita a favore dei proprietari secondo le rispettive quote di proprietà.
In ambo le ipotesi di conclusione: Con vittoria di spese, competenze di procedura e degli accessori dovuti come per legge (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014).
Lo scrivente difensore dichiara di rinunciare ai termini ex art. 190 c.p.c. essendo le questioni giuridiche circa la validità o meno del lascito testamentario relativo al diritto di abitazione già ampiamente dibattuta, perorata da tutte le parti in causa. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una delle controparti dovesse farne richiesta, dichiara di non opporsi, riservandosi la facoltà di procedere alla redazione ed al deposito di memorie conclusionali e di replica. per la convenuta : Controparte_20
Nel merito:
In via principale: rigettare le domande tutte ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale: piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare che il diritto di abitazione costituito a favore della signora con il testamento Controparte_20 datato 15/7/2015 del signor , nato a [...] l'[...] deceduto in Persona_1
AS (PD) il 19/9/2017, pubblicato in data 28/6/2018 a ministero notaio
[...]
, registrato in Padova il 3/7/2018, trascritto in data 4/7/2019 (registro Persona_2
generale numero 27386 registro particolare numero 17441) per la quota di 300/360, gravante e relativo all'immobile sito in AS, via A. Volta n. 12, identificato in catasto dei fabbricati del comune di AS foglio 15, particella 399, subalterno 1, è vigente ed opponibile erga omnes e che, in caso di divisione del detto immobile fra i comproprietari e di eventuale vendita dello stesso nell'ambito del procedimento divisionale, detto diritto reale di abitazione dovrà essere escluso dalla vendita e rispettato da tutti i comproprietari e dagli eventuali acquirenti dell'immobile.
Spese rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 19
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, agivano in giudizio gli odierni attori ( CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 [...]
, , ) allegando di essere comproprietari, unitamente ai CP_12 CP_13 CP_14
convenuti ( , Controparte_15 CP_23 Controparte_22
, e Controparte_24 Controparte_19 CP_16 Controparte_18
) e con la sola eccezione della convenuta , di un immobile CP_17 Controparte_20
sito in AS, via A. Volta n. 12, di cui sopportavano i costi pro quota pur non potendone godere atteso l'elevato numero di comunisti.
Con riguardo all'immobile in questione, gli attori chiedevano, in primo luogo, di accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo redatto in data 15.7.2015 da (cfr. doc. 2 fasc. attori), deceduto il 19.9.2017, Persona_1
impugnandolo espressamente nella parte in cui costituiva a favore di il Controparte_20
diritto di abitazione sull'immobile di via A. Volta n. 12 perché costituito in violazione dell'art. 540 comma 2 c.c., posto che la convenuta non era coniuge del de cuius e nemmeno comproprietaria dell'immobile; a sostegno, richiamavano giurisprudenza secondo cui la costituzione di un diritto di abitazione non è possibile nel caso in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto e terzi. Lamentavano che Controparte_20 stava godendo dell'immobile sine titulo e chiedevano la condanna della medesima al rilascio immediato nonché al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione a far data dal mese successivo al decesso di (quindi da ottobre Persona_1
2017) sino al rilascio, quantificata in € 800,00 e da corrispondersi pro quota ai comproprietari;
chiedevano altresì la condanna della medesima al ristoro, a favore degli odierni attori, delle spese ed esborsi anticipati a titolo di Imu e Consorzio di Bonifica e riferiti all'immobile.
Riferivano, inoltre, che l'immobile per cui è causa si trova in area peep, come risulta dall'atto di compravendita tra il Comune di AS e gli originari acquirenti
[...]
e (cfr. doc. 4 fasc. attori); accadeva poi che l'atto di Per_3 Persona_4
convenzione tra Comune e acquirenti venisse sostituito da una seconda convenzione tra e gli eredi di , per la cui stipula sarebbe stato corrisposto Persona_4 Persona_3
l'importo di € 9.945,41 versato da;
non essendo stata perfezionata la Persona_4
seconda convenzione per la mancanza di volontà di alcuni comproprietari, tale somma era pagina 6 di 19 stata successivamente restituita per intero al solo e non a tutti gli Persona_1
eredi. Chiedevano quindi accertarsi e dichiararsi il diritto degli eredi di di Persona_4
ricevere pro quota la somma di € 9.945,41, restituita dal Comune di AS al solo
, con condanna degli eredi di quest'ultimo alla restituzione Persona_1 dell'eccedenza indebitamente trattenuta.
Con riferimento all'immobile di via A. Volta, chiedevano, infine, accertarsi e dichiararsi l'impossibilità di divisione ovvero la non comoda divisibilità del compendio e, pertanto, disporsi la vendita.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava in via Controparte_20 preliminare che gli odierni attori siano complessivamente titolari del 20% dell'immobile per cui è causa (come sostenuto da controparte), eccependo l'onere in capo agli stessi di provare la propria legittimazione dimostrando i relativi titoli di proprietà.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di accertamento della invalidità/nullità/annullamento del testamento di , nella parte Persona_1
relativa alla costituzione del diritto di abitazione in suo favore sull'immobile di via A.
Volta.
Sul punto, la convenuta eccepiva, in primo luogo, il difetto di interesse ad agire CP_20 ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto dall'accoglimento della domanda di impugnazione del testamento non deriverebbe alcun beneficio in capo agli attori, i quali non hanno alcun rapporto parentale con il testatore e, pertanto, non sarebbero in alcun modo chiamati alla successione, essendo evidente che l'interesse ad impugnare un testamento è da riconoscere solo a chi, dopo la pronuncia di annullamento, si troverebbe nella posizione utile di poter succedere nei rapporti del de cuius.
In ogni caso, eccepiva l'inesistenza di ogni presupposto per dichiarare l'annullamento o la nullità del testamento, non essendo emersa alcuna violazione delle norme in materia di invalidità, tassativamente individuate dal codice;
evidenziava che l'unica norma cui faceva riferimento parte attrice è l'art. 540 c.c. che, tuttavia, oltre a non essere imperativa, non poteva trovare applicazione nel caso di specie in quanto la convenuta non CP_20
essendo né coniuge né erede del de cuius, era divenuta titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 c.c., in forza, dunque, di una legittima disposizione testamentaria.
Tanto premesso, considerato che parte attrice proponeva in via principale la domanda di impugnazione del testamento qualificandola come condizione per l'accoglimento delle pagina 7 di 19 domande successive, la convenuta chiedeva il rigetto anche delle domande CP_20
attoree consequenziali.
In particolare, con riferimento alla condanna al rilascio dell'immobile, chiedeva il rigetto nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità del proprio diritto reale di abitazione, eccependo il difetto di legittimazione in capo agli attori a chiedere la condanna al rilascio di un immobile di cui sono comproprietari solo in minima parte;
in ogni caso, posto che il diritto di abitazione risulta costituito mediante atto negoziale mortis causa, rilevava che si tratta di diritto opponibile a terzi ed aventi causa ai sensi degli artt. 2643 n.
4 e 2644 c.c. e, dunque, anche ai terzi comproprietari dell'immobile da dividere.
Quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione a far data da ottobre 2017 e sino al rilascio, ne chiedeva il rigetto, posto che l'occupazione dell'immobile sarebbe avvenuta in forza di valido titolo, costituito dal diritto di abitazione.
Con riferimento alla domanda di divisione e vendita del compendio immobiliare, eccepiva di non essere legittimata ad opporsi in quanto non comproprietaria, tuttavia chiedeva che nella vendita o assegnazione dello stesso si tenesse conto del diritto di abitazione ed insisteva in via riconvenzionale per l'accertamento della vigenza ed opponibilità erga omnes di tale diritto.
Da ultimo, rilevava che, contrariamente a quanto erroneamente indicato nell'atto di citazione, gli attori non sono coeredi di , ma che l'attuale quota di Persona_4
comproprietà è loro pervenuta in successione di . Persona_3
Si costituiva in giudizio altresì , figlio di Controparte_15 Persona_1
, il quale ribadiva che le quote in titolarità delle parti attrici (complessivamente pari
[...]
al 17%) derivano dalla successione ab intestato di e non dalla Persona_3
successione testamentaria di , la quale nominava suo unico erede universale Persona_4
. Persona_1
Contestava quindi la pretesa attorea di rimborso della quota di spettanza relativa all'importo di €. 9.945,41 con riferimento alla seconda convenzione peep, in quanto somma originariamente versata da e poi correttamente restituita dal Persona_4
Comune di AS all'eredità della medesima e, dunque, al solo Persona_1
in qualità di erede universale.
[...]
Si associava alle richieste attoree in merito alla non spettanza in capo a Controparte_20 del diritto di abitazione in quanto ella non è coniuge del de cuius e l'immobile risulta in comproprietà con terzi;
quindi, chiedeva anch'egli il rilascio e la condanna in capo alla pagina 8 di 19 convenuta alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione;
nulla opponeva alla domanda di divisione.
Si costituivano in giudizio anche , CP_16 Controparte_18 CP_17
, i quali aderivano alla domanda attorea di impugnazione del testamento Controparte_19
nella parte in cui disponeva di tale diritto di abitazione: riferivano, infatti, che
[...]
era titolare della quota di 5/6 dell'immobile (ove risiedeva insieme alla Persona_1
compagna senza aver mai corrisposto alcunché agli altri comproprietari); Controparte_20 non disponendo il del diritto di abitazione sull'intero immobile, nemmeno la Per_1
convenuta poteva legittimamente vantare un analogo diritto di abitazione, in CP_20 ossequio al disposto di cui all'art. 540 c.c.
Dichiaravano di rinunciare alla richiesta di liquidazione pro quota dell'indennità di occupazione da parte della convenuta e del rimborso degli esborsi anticipati con CP_20 riferimento all'immobile.
Aderivano, infine, alla domanda di divisione del compendio, aderendo alla prospettazione attorea che attribuiva al compendio un valore di circa € 150.000,00 e manifestando la propria disponibilità alla cessione delle proprie quote per complessivi € 5.000,00, con conseguente rinuncia alla prosecuzione del giudizio a spese compensate.
Alla prima udienza del 10.3.2022, tenutasi in modalità cartolare, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, depositata in data 13.4.2022, parte attrice produceva la relazione notarile ventennale relativa alle vicende successorie dell'immobile di via A.
Volta (cfr. doc. 16 fasc. attori) e rinunciava alla richiesta di restituzione da parte degli eredi di della quota parte dell'importo di € 9.945,41, versati a Persona_1 quest'ultimo dal Controparte_25
Il patrocinio di non dimetteva alcuna memoria istruttoria. Controparte_20
Gli altri convenuti insistevano nelle rispettive istanze.
Con successiva ordinanza del 16.12.2022 veniva disposta c.t.u. avente ad oggetto la valutazione del compendio oggetto di causa, la determinazione dell'indennità di occupazione con decorrenza dal decesso di , e la valutazione della Persona_1
regolarità urbanistica e della comoda divisibilità o meno.
Nelle note depositate in vista dell'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, in data
16.3.2023, il procuratore della convenuta chiedeva che nel quesito al c.t.u. Controparte_20 si tenesse conto, con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di pagina 9 di 19 occupazione, del diritto di abitazione, chiedendo al consulente nominato di formulare entrambe le ipotesi, di indennità piena e parziale, proporzionalmente alle quote di proprietà detenute dagli attori e dagli altri convenuti.
Con successiva ordinanza del 23.3.2023, ritenuto il quesito già demandato al c.t.u. sufficientemente formulato, venivano assegnati al c.t.u. i termini richiesti per la redazione dell'elaborato finale e si rinviava per esame della relazione all'udienza del 5.10.2023, poi differita d'ufficio al 27.10.2023.
Dalla relazione depositata emergevano, oltre alla non comoda divisibilità dell'immobile, delle difformità, con riferimento alla regolarità edilizio-urbanistica, al piano seminterrato ed in quello rialzato, regolarizzabili, a parere del c.t.u., mediante la presentazione di una pratica edilizia SCIA in sanatoria ai sensi degli artt. 22-37 DPR 380/2001 ed al versamento di una sanzione amministrativa.
All'udienza del 27.10.2023, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e e CP_23 Controparte_22 Controparte_24 fissata per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari l'udienza del
9.2.2024, poi differita al 17.9.2024, per la quale veniva disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tale sede, precisate le conclusioni dalle parti come da rispettivi fogli depositati in via telematica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Vicende successorie e quote di comproprietà
Prima di analizzare le domande delle parti appare opportuno ricostruire le vicende successorie dell'immobile di cui si discute, chiarendo le quote spettanti a ciascuna parte in causa.
Come risulta dalla relazione notarile ventennale (doc. 16 di parti attrici) e dalla CTU dell'arch. l'immobile di via Volta n. 12, costituito da un edificio unifamiliare Per_5
disposto su due piani (un piano seminterrato e un piano rialzato su due livelli), è stato realizzato negli anni '80 su un lotto di terreno di 685 mq. acquistato in data 14.11.1981 da e , in comproprietà al 50% ciascuno, dal Persona_3 Persona_4
Comune di AS (cfr. doc. 4 fasc. attori); trattasi di immobile sito in area PEEP.
decedeva ab intestato in data 31.8.1997 lasciando eredi la coniuge Persona_3
nonché i fratelli e i nipoti. Persona_4
pagina 10 di 19 decedeva in data 19.09.2017. La successione era regolata da testamento col Persona_4
quale la de cuius nominava suo erede universale il sig. Persona_1
Alla data di redazione della relazione del CTU (pag. 8) il bene immobile risultava in proprietà dei seguenti soggetti per le quote indicate:
1. (6/360), (6/360), (6/360), CP_11 CP_5 CP_16 [...]
6/360), (3/360) e (3/360) CP_7 CP_3 Controparte_2
ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di Persona_3
(apertasi in data 31.8.1997) e della successione legittima in morte di (apertasi Per_6
in data 10.5.2001);
2. (2/360), (2/360), (2/360), Controparte_1 CP_9 CP_10
ad esse pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi Persona_7
in data 27.12.2005);
3. (3/360) e (3/360), CP_14 CP_4
ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi Persona_8
in data 01.09.2011)
4. (2/360), 2/360) Controparte_18 Controparte_19 CP_17
(2/360), ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi in Persona_9
data 02.03.2013);
5. (6/360), CP_13
allo stesso pervenute in forza di successione legittima in morte di (apertasi Persona_10
in data 08/02/2014);
6. (2/360), (2/360), (2/360) Controparte_12 CP_6 CP_8
ad essi pervenute in forza della successione legittima in morte di (apertasi Persona_11
in data 15.02.2017);
7. (50/360), (50/360), CP_23 Controparte_24 [...]
(125/360), (75/360) Controparte_15 Controparte_22
ad essi pervenute in forza di successione testamentaria in morte di Persona_1
(apertasi in data 19/09/2017).
3. La domanda di accertamento della invalidità/annullamento/nullità della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di
[...]
. Persona_1
pagina 11 di 19 Va preliminarmente rigettata l'eccezione svolta da parte convenuta Controparte_20
di carenza di interesse ad agire in capo agli attori rispetto alla domanda per non essere questi chiamati all'eredità di e dunque per non potere gli stessi Persona_1 conseguire alcun incremento patrimoniale a fronte dell'eventuale accertamento della invalidità/annullamento/nullità della disposizione testamentaria che riconosce il diritto di abitazione in capo alla CP_20
Sul punto può essere richiamata la giurisprudenza della Suprema corte secondo cui “In tema di tutela del diritto di comproprietà vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari, per cui ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi vanti diritti di godimento sul bene, attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, tale da lasciar presumere il consenso di ciascuno all'iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, nel qual caso è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod. Civ." (Cass. 1399/2008).
In applicazione di tale principio, va evidenziato, anzitutto, che tutti i comproprietari costituiti (ivi compreso erede di Controparte_15 Persona_1
hanno aderito alla domanda formulata dagli attori e, in secondo luogo, che appare evidente che l'accoglimento della domanda così formulata gioverà sia agli attori sia agli altri convenuti comproprietari in quanto consentirà di avere la libera disponibilità del bene di cui si chiede la divisione.
Ciò posto, gli attori chiedono sia dichiarata la invalidità e/o nullità e/o annullamento del testamento olografo di nella parte in cui il de cuius dispone del Persona_1
diritto di abitazione sull'immobile de quo in favore della signora e Controparte_20
ciò in quanto la beneficiata da un lato non è coniuge del de cuius e dall'altro non è comproprietaria dell'immobile in questione.
A tale domanda, come detto, si sono associati tutti gli altri comproprietari costituiti.
La costituita ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che il testamento CP_20
non è affetto da alcuna ipotesi di nullità (ipotesi tassativamente previste dal codice agli artt.
626 c.c., 647 co. 3 c.c., 635 c.c, 628 c.c., 631 c.c., 458 c.c., 596-599 c.c., 589 c.c., 629 c.c.,
656 c.c., 651 c.c.), nè di annullamento;
ha rilevato inoltre che la richiamata norma di cui all'art. 540 c.c. non è pertinente al caso di specie, non essendo la convenuta coniuge del de pagina 12 di 19 cuius ed essendo invece ella divenuta titolare del diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c. in forza di valida disposizione testamentaria.
La domanda proposta è fondata per i motivi di seguito esposti.
In fatto occorre premettere che le parti attrici hanno impugnato il testamento del de cuius limitatamente alla seguente disposizione testamentaria. (doc. 2 di Persona_1 parte attrice): “Io sottoscritto dispongo dei miei beni come Persona_1
segue:... alla signora nata a [...] il [...] Controparte_20
lascio il diritto di abitazione del fabbricato sito in AS via A. Volta 12 di mia comproprietà”.
Dal tenore letterale della disposizione risulta che il de cuius ha inteso disporre della propria quota in comproprietà (a cui si riferisce con la locuzione: “del fabbricato di mia comproprietà”), costituendo, pro quota, il diritto di abitazione in favore della convivente.
Che tale fosse l'intento del de cuius hanno mostrato di ritenere pacificamente anche le parti in causa, e ciò si deduce del fatto che il diritto di abitazione della risulta iscritto CP_20 proprio su tale quota.
Inoltre, sono dati di fatto pacifici e incontestati tra le parti che:
1-il de cuius fosse proprietario di una quota pari ai 5/6 Persona_1 dell'immobile sito in AS via Volta n. 12 in virtù della successione testamentaria di , mentre la restante quota di 1/6 spettava, in quote variabili e minime, ai Persona_4 numerosi convenuti in virtù della successione ab intestato di;
Persona_3
2- tra il de cuius e la convenuta fosse in essere una convivenza presso l'abitazione di cui si discute e ciò quanto meno dal 15.10.2013 (doc. 22 di parte attrice);
3- non era sposato con bensì con . Persona_1 Controparte_20 CP_22
Il punto decisivo della controversia è, dunque, stabilire la validità o meno della clausola testamentaria con la quale il ha disposto del diritto di abitazione sull'immobile, in Per_1 comproprietà con terzi, in favore della sua convivente. CP_20
In primo luogo, va respinta l'osservazione di parti attrici secondo cui il diritto di abitazione della sarebbe affetto da invalidità per non essere la stessa coniuge del de cuius e CP_20 dunque invalido per violazione del disposto di cui all'art. 540 c.c.
Va, infatti, chiarito che il diritto disposto dal testatore è un diritto di abitazione costituito ex art. 1022 c.c. per testamento e non per legge.
Da un punto di vista generale occorre ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte,
“il diritto di abitazione - che ha le sue lontane origini nell'usus domus dei Romani del
pagina 13 di 19 periodo classico - ha natura reale e quindi può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto” (Cass. sez. 2, n. 4562 del 21.05.1990).
Tanto premesso, non coglie dunque nel segno la questione sollevata da parte attrice di violazione dell'art. 540 c.c. per non essere la parte moglie del de cuius, in CP_20
quanto il diritto di abitazione attribuito alla medesima sulla casa sita a AS deriva non dalla suddetta disposizione di legge, che dà luogo a un legato ex lege in favore del coniuge, ma da una specifica disposizione testamentaria con la quale di de cuius ha lasciato alla convivente il suddetto diritto di abitazione. Nè in alcun modo risulta che tale disposizione testamentaria sia in contrasto con un eventuale diritto ex art. 540 c.c. spettante alla moglie del de cuius, sulla medesima abitazione non avendo alcuna CP_22
delle parti sollevato questioni sul punto (“Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto
l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare
( cfr.: Sez. VI - 2, Ordinanzan.12042 del 22 giugno 2020 ).
Pertanto, non può invocarsi, nel caso di specie, la violazione del disposto di cui all'art. 540
c.c. perché non è in questa norma che il diritto della trova la sua origine, da CP_20 individuarsi invece direttamente nella disposizione testamentaria in suo favore.
Ciò chiarito, occorre poi stabilire se sia valida la costituzione di tale diritto pro quota su bene di cui il testatore non era proprietario esclusivo, ma di cui una quota (pari a 1/6) era in proprietà di terzi.
L'ammissibilità di un diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. pro quota vede contrapposti due diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
Secondo una parte di dottrina e giurisprudenza, alla luce del principio di tipicità dei diritti reali e tenuto conto del suo contenuto tradizionalmente non divisibile, deve ritenersi inammissibile la costituzione pro quota di un diritto di abitazione da parte del singolo comproprietario (su questo punto il diritto di abitazione si differenzierebbe dal diritto di usufrutto, che potrebbe invece spettare sulla stessa cosa in comune a più persone ed a ciascuna per una quota ideale). Inoltre, il diritto di abitazione non sarebbe altro che una sottospecie del diritto di uso avente ad oggetto una casa per abitarvi, con riferimento al quale si esclude che si possa acquistare o perdere per parti e che possa spettare in comune pagina 14 di 19 per quote ideali sulla medesima cosa a più persone (in tal senso Cass. 18 febbraio 1935 e
Appello Bari 24 maggio 1936).
Un diverso orientamento (Cass. 18.7.1980 n. 4706 e Trib. Lucera 7.2.1976), ritiene ammissibile la costituzione pro quota di un diritto di abitazione da parte del singolo comproprietario, in quanto “non si vede per quale ragione una casa non dovrebbe poter essere lasciata o concessa a titolo di abitazione a più soggetti, riducendosi soltanto il godimento nei limiti della quota, proporzionalmente determinata sulla base dei bisogni di ciascuno di essi e delle rispettive famiglie”.
Sulla scorta di tale ultimo tale orientamento, la dottrina ha ritenuto ammissibile la costituzione pro quota del diritto di abitazione sull'immobile comune in quanto il comproprietario sarebbe legittimato a costituire un diritto reale di godimento (come il diritto di abitazione) sulla propria quota, al pari del proprietario esclusivo sull'intero; colui in favore del quale viene costituito il diritto di abitazione, l'habitator, (sia con atto inter vivos che mortis causa) verrebbe a trovarsi in una situazione di comunione di godimento con gli altri comproprietari, con autorizzazione a ciascuno ad abitare la casa, purché non se ne impedisca l'uso dell'altro, dovendo sopportare le spese in proporzione alla propria quota e potendo tutti concorrere nell'amministrazione. Quindi sia l'habitator sia i vari comproprietari avrebbero il diritto di coabitare nell'immobile.
Nel caso di specie (costituzione di un diritto di abitazione pro quota in favore di convivente more uxorio) il Collegio ritenere di aderire al primo orientamento, ovvero alla tesi della invalidità della costituzione di un diritto di abitazione pro quota per le seguenti argomentazioni.
La Suprema Corte, nel diverso caso del diritto di abitazione costituito ex lege in favore del coniuge superstite ex art. 540 c.c., ha ripetutamente escluso che sia possibile la costituzione di tale diritto nella ipotesi in cui la residenza coniugale sia in comproprietà con terzi (Cass. sez. 2, ord. n. 29162 del 2021: “il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in comunione tra questi il coniuge superstite… ove il comproprietario sia un terzo non possono verificarsi i presupposti per la nascita del diritto di abitazione non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare in concreto al coniuge il godimento pieno del bene oggetto del diritto;
in altri termini, intanto può sorgere il diritto di abitazione in quanto vi è la possibilità di soddisfare l'esigenza abitativa e, se questa non
pagina 15 di 19 può soddisfarsi perché l'immobile appartiene anche ad estranei, il diritto di abitazione non nasce”; conformi Cass. n. 6691/2000, Cass. n. 8171/1991).
Il principio enunciato può essere esteso anche alla ipotesi qui in esame di costituzione del diritto di abitazione pro quota in favore del convivente more uxorio, atteso che in entrambi i casi la costituzione del diritto è fatta al fine di tutelare la posizione del convivente more uxorio al pari della ratio che sostiene il disposto di cui all'art. 540 c.c. e che tale costituzione trova un suo limite invalicabile nella impossibilità di soddisfare l'esigenza abitativa che costituisce l'oggetto del diritto laddove l'immobile appartenga anche a terzi estranei.
Oltre a ciò, deve osservarsi che nel caso concreto l'abitazione di via Volta non appare suscettibile in concreto di godimento separato da parte dei comproprietari, sicchè è da rilevarsi che anche per un dato oggettivo la disposizione testamentaria del non Per_1
può trovare applicazione.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della disposizione impugnata per impossibilità dell'oggetto.
All'accoglimento della domanda di accertamento della nullità della disposizione testamentaria, consegue il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale da parte della convenuta di dichiarare che il diritto di abitazione costituito in suo favore CP_20
è vigente e opponibile erga omnes.
4. Della indennità di occupazione.
Parti attrici chiedono che, accertata la nullità della clausola testamentaria, sia liquidata in loro favore l'indennità di occupazione spettante pro quota da ottobre 2017 sino al rilascio.
La medesima domanda è stata proposta dalla parte conventa Controparte_26
.
[...]
La richiesta può trovare solo parziale accoglimento.
È pacifico che ha utilizzato in via esclusiva l'immobile in Controparte_20
questione dopo la morte di . La circostanza non è stata dalla stessa Persona_1
contestata.
In tema di indennità di occupazione va ricordato che “l'utilizzazione di un bene comune da parte di un singolo comproprietario, in assenza del consenso degli altri comunisti ai quali resta precluso l'uso, determina un danno” (Cass. n. 19215/2016). Tale principio è applicabile anche al caso in esame.
pagina 16 di 19 Tuttavia, in tema di decorrenza è stato chiarito che “il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass. sez. 2 ord. 10264 del
18.4.2023)
Nel caso di specie gli attori non hanno dato prova di avere domandato alla convenuta di essere immessi nel possesso del bene, limitandosi a fondare la loro pretesa sul CP_20
fatto, incontroverso, che ella avesse sempre goduto dell'uso esclusivo dell'immobile.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza sopraccitata, l'uso esclusivo da parte di un comunista non è sufficiente fondare la pretesa di un'indennità a favore degli altri comproprietari, almeno per il periodo che precede la notifica della domanda giudiziale volta all'ottenimento di tale indennità.
Può dirsi che gli attori e il convenuto abbiano interrotto la Controparte_15
propria acquiescenza all'uso esclusivo del bene da parte della proprio con CP_20
l'attivazione del presente giudizio.
Pertanto, agli attori potrà essere riconosciuta l'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della convenuta soltanto a partire dalla data della notifica CP_20
dell'atto di citazione (05.02.2021) fino alla data odierna (indennità complessiva pari a €.
800 x 48 mensilità = €. 38.400) e al convenuto potrà essere Controparte_15
riconosciuta l'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile da parte della convenuta dalla data di costituzione (21.07.2021) fino alla data odierna (indennità CP_20 complessiva pari a €. 800 x 42 mensilità = €. 33.600), oltre i canoni successivi fino all'effettivo rilascio.
L'indennità va liquidata pro quota per ciascuna parte tenendo conto del valore della indennità complessiva mensile di euro 800 mensili, come correttamente quantificata dal
CTU nella sua relazione peritale, senza alcuna rivalutazione alla data odierna, perché non è provato che il valore della locazione sia aumentato nel tempo e ciò sia avvenuto nella stessa misura della rivalutazione.
Per la occupazione, pertanto, gli attori hanno maturato i seguenti crediti: Controparte_1
(quota 2/360) €. 213; (quota 3/360) €. 320; (quota 3/360) Controparte_2 CP_3
€. 320; (quota 3/360) €. 320; (quota 6/360) €. 640; CP_4 CP_5 CP_6
(quota 2/360) €. 213; (quota 6/360) €. 640; (quota
[...] CP_7 CP_8
2/360) €. 213; (quota 2/360) €. 213; (quota 2/360) €. 213; CP_9 CP_10
pagina 17 di 19 (quota 6/360) €. 640; (quota 2/360) €. 213; CP_11 Controparte_12 CP_13
(quota 6/360) €. 640; (quota 3/360) €. 320. Il convenuto CP_14 Controparte_15
(quota 125/360) ha maturato il seguente credito: €. 11.667.
[...]
5. Della domanda relativa al rimborso dei pagamenti a titolo di IMU e tassa del
Consorzio di Bonifica Acque risorgive.
Gli attori hanno infine chiesto condannarsi al rimborso di quanto Controparte_20
da essi corrisposto a titolo di IMU e di contributi versati al Consorzio di Bonifica Acque risorgive. La domanda non può trovare accoglimento.
Quanto al pagamento dell'imposta municipale propria, si osserva che sono tenuti al relativo pagamento il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sullo stesso.
Nel caso di specie, tuttavia, la clausola testamentaria che ha istituito il diritto di abitazione in favore della convenuta è stata dichiarata nulla, sicché il relativo pagamento CP_20
non può incombere sulla che non risulta titolare del relativo diritto. CP_20
Allo stesso modo deve concludersi con rifermento ai contributi versati dagli attori al consorzio, trattandosi di oneri reali gravanti sulla proprietà.
6. Della domanda di divisione
La CTU ha accertato che l'immobile non è comodamente divisibile.
In assenza di richiesta di assegnazione per l'intero, deve disporsi la vendita del compendio con suddivisione del ricavato tra i condividenti secondo le quote di spettanza.
Ciò si va a fare con separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.dichiara la nullità della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo di datato 15.07.2015 e pubblicato in data 28.6.2018 per ministero del Persona_1
notaio (atto registrato a Padova in data 03.07.2018) con la quale Persona_2
ha disposto del diritto di abitazione a favore della sig.ra Persona_1 [...] sull'immobile sito in AS via A. Volta n. 12 (così censito: Controparte_20
Catasto Terreni Fg 15 mapp.le 399 sup. 685 mq, Ente Urbano;
Catasto Fabbricati Fg 15 mapp.le 399 sub 1 cat. A/7 cl. 1 cons. 8 vani sup. cat.le tot. 191 mq rendita € 785,01; sub 2
pagina 18 di 19 cat. C/6 cl. 1 cons. 28 mq sup. cat.le tot. 28 mq rendita € 52,06) e per l'effetto ordina la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione trascritto in data 04.07.2019;
2. condanna a pagare, a titolo di indennità per l'occupazione Controparte_20
esclusiva dell'immobile, le seguenti somme: a €. 213; a Controparte_1 Controparte_2
€. 320; a €. 320; a €. 320; a €. 640; CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
€. 213; a €. 640; a €. 213; a €. 213; a
[...] CP_7 CP_8 CP_9
€. 213; a €. 640; a €. 213; a €. CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
640; €. 320; a €. 11.667, oltre ai canoni CP_14 Controparte_15
successivi fino all'effettivo rilascio, con interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo;
3. rigetta la domanda di rimborso svolta da parti attrici per i pagamenti IMU e tassa del
Consorzio di bonifica acque risorgive;
4. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta Controparte_20
[...]
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.01.2025 .
Il Giudice estensore
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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