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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7334/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7334/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. , nata a [...], l'[...], Parte_2 CodiceFiscale_2
nella qualità di eredi di deceduto il 10 agosto 2013, entrambi rappresentati e difesi Persona_1
dall'Avv. Rosalia Giudice ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Croce Camerina, via
G. Matteotti 63;
RICORRENTI contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Catania, via Vecchia Ognina 149.
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19 giugno 2023, ritualmente notificato pagina 1 di 15 unitamente al decreto di fissazione d'udienza di comparizione, gli odierni ricorrenti, nella dichiarata qualità di eredi del padre , hanno adito codesto Tribunale chiedendo: Persona_1
• l'accertamento in capo al de cuius della qualità di vittima di crimini di guerra e contro l'umanità nel periodo compreso tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, coincidente con la sua detenzione nei lager organizzati dalle forze del Terzo Reich;
• il riconoscimento del diritto di essi ricorrenti ad accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del regime nazista di cui all'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79;
• la liquidazione dei relativi danni.
Con comparsa di costituzione e risposta 2 febbraio 2024 si è costituito il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, deducendo, nell'ordine: a) l'improponibilità delle
[...]
domande; b) la loro infondatezza nel merito in quanto attinenti a crediti prescritti e comunque insussistenti per difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva ed alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile. Opponeva, in ogni caso, l'eccezione di compensatio lucri cum damno, dovendosi decurtare da quanto eventualmente riconosciuto le somme già percepite per il medesimo titolo o quelle che avrebbesi potuto percepire usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c.
All'udienza del 16 dicembre 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
L'oggetto del giudizio
Oggetto dell'incoato processo è l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere iure hereditatis al
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sì come istituito presso il dall'art. 43 del D.L. 36/22, convertito, con Controparte_1
modificazioni, dalla L. 79/22, al fine di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 1263/1962 (d'ora in avanti per brevità
pagina 2 di 15 “Fondo”).
L'art. 43 comma 2 del summenzionato D.L. 36/22 prescrive, tra le condizioni di accesso al Fondo,
l'ottenimento di un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità ovvero da una transazione eventualmente raggiunta in giudizio.
I ricorrenti hanno introdotto codesto giudizio chiedendo l'accertamento della qualità di vittima di crimini di guerra e contro l'umanità del de cuius durante la sua detenzione nei lager Persona_1
organizzati dalle forze del Terzo Reich (intercorsa tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945) e la liquidazione dei relativi danni.
Così inquadrato l'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente esaminare l'ammissibilità della domanda ed anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente nella comparsa di risposta.
Sulla decadenza.
Il comma 6 dell' art. 43 del D.L. 36/22, per la parte che qui rileva, prescrive che “le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla medesima data”.
Si osserva tuttavia che, con successivo decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il e il Ministro della Controparte_3
Giustizia il 28 giugno 2023, detto termine di decadenza è stato fissato all'art. 2 comma 1 per la data ultima del 28 giugno 2023, ove si legge che “hanno diritto di accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno
2023, soddisfano alternativamente una delle seguenti condizioni: a) hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui all'art. 1...”.
Ne consegue che, avendo gli odierni ricorrenti depositato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 19 giugno 2023, essa non è incorsa in decadenza veruna.
Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, richiede, preliminarmente, l'inquadramento delle fattispecie “crimini di guerra e contro l'umanità”, cui l'art. 43 comma 6 del D.L. 36/22 fa riferimento, e pagina 3 di 15 ciò poiché da tale inquadramento dipendono “gli ordinari termini di prescrizione” del correlativo diritto al risarcimento del danno.
Occorre poi verificare se tale credito risarcitorio sia ancora attuale alla data di introduzione del presente giudizio, dovendosi tale riscontro operare in relazione ai termini di prescrizione delle predette fattispecie “crimini di guerra e contro l'umanità”.
È d'uopo qui evidenziare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, laddove il fatto illecito da cui esso origina costituisca anche reato, come nel caso in specie, si individua ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., ossia applicando, se più lungo, il termine di prescrizione previsto per il reato integrato.
A tale riguardo, non si condivide la ricostruzione svolta dal resistente, secondo il quale l'illecito dedotto in giudizio dai ricorrenti sarebbe da ricondursi al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., con la conseguenza che, al momento della proposizione dell'odierna domanda giudiziale, sarebbe già decorso il termine prescrizionale applicabile ratione temporis di quindici anni dal giorno della cessazione della condotta illecita.
I ricorrenti hanno allegato - e documentalmente provato come si dirà di seguito - che il di loro padre,
, nominato sottotenente di complemento arma fanteria specialità divisionale, assegnato Persona_1
al Deposito 226 Reggimento Fanteria di Molfetta ed avviato in data 15 marzo 1943 al comando Base n.
8 per successiva assegnazione al 226° Reggimento Fanteria mobilitato, è stato vittima di crimini di guerra e contro l'umanità, essendo egli stato catturato in Albania e reso prigioniero dalle forze armate tedesche il 09 settembre 1943 e successivamente deportato in Germania il 10 ottobre 1943 fino al 4 maggio 1945, data di occorsa sua liberazione dalle truppe inglesi, fino al suo rientro in Italia il 29 agosto 1945.
Tali condotte di cattura e deportazione sono invero sussumibili nell'alveo dei crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale.
In tal senso depongono diverse fonti, tra cui, per sua rilevanza, si menziona la Risoluzione 95-I dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha confermato i principi di diritto internazionale dello Statuto di Londra istitutivo del Tribunale Militare Internazionale dell'8 agosto del 1945, e la sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga del 30 settembre pagina 4 di 15 1946 .
In particolare, il prefato Statuto precisa che la categoria dei crimini di guerra comprende anche "la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano" (art. 6, lett. b). Parimenti, rientrano tra i crimini contro l'umanità, ai sensi della lett. c), "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse in seguito a qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto".
Quanto alla menzionata sentenza del Tribunale di Norimberga del 30 settembre 1946, essa ha posto in evidenza che le condotte in oggetto costituiscono violazione "flagrante" della Convenzione relativa alle
Part leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a L' il 18 ottobre 1907, il cui allegato stabilisce che servizi agli "abitanti" possano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercizio di occupazione (art. 52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi. L'applicabilità di quest'ultima disposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, la quale si era richiamata all'art. 2 della Convezione, facendo presente che tale
Convezione non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti. Tale obiezione fu però superata dal
Tribunale osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le "regole" da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie.
Nel senso sempre della configurazione quale crimine internazionale delle condotte subite dal , e PE
non invece riduzione in schiavitù, depone altresì l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che qualifica come infrazione grave della stessa "l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente
Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità
pagina 5 di 15 militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari".
Infine, ulteriore conferma si ricava sia dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio VI); sia dalle Risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 827/93 e 8 novembre 1994 n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia che dalla Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da
139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore l'1 luglio 2002 (artt. 7-8) (così Cass. Sez. U.
11/03/2004 n. 5044; Corte Costituzionale 22/10/2014 n. 238; Cass. Sez. U. 28/11/2020 n. 20442;
Tribunale di Bologna sez. III 02/08/2024 n. 2273).
***
Accertata la riconducibilità delle condotte perpetrate a danno del de cuius nell'ambito dei crimini di guerra e contro l'umanità, anche per quel che qui rileva ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.L. in oggetto, occorre ora esaminare il regime di prescrizione applicabile a tali reati e, conseguentemente, al relativo diritto al risarcimento del danno sulla scorta dell'art. 2947 comma 3 c.c., che, giova ribadire, è la disposizione di riferimento predisposta dal nostro ordinamento nel caso in cui l'illecito civile costituisca anche reato.
In particolare, a fronte delle avverse allegazioni delle parti e segnatamente quella sollevata dal resistente, è d'uopo verificare la vigenza o meno di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che sancisca l'imprescrittibilità dei crimini in parola, dovendosi chiarire altresì quando e con quali caratteristiche una tale norma sia venuta formandosi.
Il ha sul punto dedotto la non vigenza di una tale norma consuetudinaria, sostenendo invece CP_1
l'esistenza di una norma pattizia sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra, ossia quella introdotta dalla Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale del 1998. Da ciò facendone conseguire l'inapplicabilità della stessa ai fatti di cui al presente giudizio - relativo a condotte cessate nel 1945 - e ciò alla luce del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli ex art. 25 Cost. comma 2.
Inoltre, secondo il resistente, anche a volersi ammettere l'esistenza di siffatta norma consuetudinaria, essa sarebbe comunque non applicabile al caso de quo ai sensi dello stesso art. 25 Cost., in quanto formatasi successivamente rispetto alla perpetrazione dei crimini di guerra a danno del de cuius.
Ne conseguirebbe, quindi, sotto il profilo risarcitorio, l'intervenuta prescrizione del diritto al pagina 6 di 15 risarcimento dei danni derivanti da cotanti crimini.
Questo Tribunale rileva che, prima ancora e a prescindere dalla sua positivizzazione, quella della imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità è una norma consuetudinaria formatasi nella comunità internazionale dai primi anni '60 del 900, ovvero quando era divenuto reale il rischio che i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nei paesi assoggettati durante il secondo conflitto mondiale, non potessero più essere perseguiti e puniti giacché prescritti.
L'esigenza avvertita dalla comunità internazionale di assicurare la punizione di quei crimini senza limiti di tempo si è manifestata attraverso una generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi che, derogando alla disciplina interna, li hanno sottratti a vari regimi di prescrizione, così conferendo alla loro repressione dignità di valore comune agli ordinamenti statuali e, dunque, di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.
L'esistenza della norma consuetudinaria de quo è altresì dimostrata dalle previsioni in tal senso contenute nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e nella Convenzione Europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974, in quanto rivelatrici della preesistente consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, che i detti crimini non potessero andare soggetti a prescrizione.
Per inciso, si rileva che dalla mancata generalizzata ratifica delle sopra menzionate convenzioni, non può dedursi, come invece sostiene il resistente, l'inesistenza di una norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, potendosi ritenere, al contrario, che la ragione della mancata ratifica, oltre a confermare proprio che una tale consuetudine era già formatasi, vada piuttosto ascritta al fatto che tali convenzioni intendessero disporre anche per il futuro, tipizzando crimini contro l'umanità (in particolare l'apartheid) diversi da quelli fino ad allora riconosciuti e intervenendo inoltre su materie diverse dalla prescrizione (la Convenzione ONU del 1968 conteneva disposizioni in materia di estradizione, sulle quali alcuni stati avevano manifestato "resistenza", ritenendo che dovessero formare oggetto di apposita e separata convenzione).
Anche nella nota sentenza delle S.U. 5044/2004 la regola dell'imprescrittibilità è stata legata sia alla particolare natura di questi illeciti, che minano alla base le fondamenta della coesistenza internazionale, sia all'esistenza di una consuetudine internazionale di cui sarebbero espressione proprio la Convenzione
pagina 7 di 15 ONU del 1968 e la Convenzione d'Europa del 1974.
Infine, nemmeno può attribuirsi rilievo alla circostanza allegata dal resistente secondo cui le due convenzioni del 1968 e del 1974 non siano state ratificate e rese esecutive in Italia. Si ribadisce, invero, che rispetto alla consuetudine internazionale, come sopra detto, le due Convenzioni rilevano come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris e l'imprescrittibilità, dunque, trova la sua fonte nella predetta consuetudine internazionale, la cui applicazione nell'ordinamento italiano deriva dall'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute prevista dall'art. 10 Cost.
***
Accertata la vigenza della norma consuetudinaria internazionale d'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, occorre verificare se la stessa possa produrre effetti retroattivi.
Sul punto, il Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la predetta norma consuetudinaria debba ritenersi retroattiva per la specifica ragione che nacque proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra nazisti commessi durante la seconda guerra mondiale, essendone proprio la sua ratio a svelarne il carattere retroattivo (v. Corte di Appello di
Firenze 11/04/2011 n.480; Tribunale di Pordenone 12/09/2023 n. 579).
In relazione a tale profilo, come sopra accennato, il resistente sostiene che una tale ed eventuale norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità non sarebbe comunque applicabile alla luce dell'art. 25 Cost., ai fatti di cui al presente giudizio in quanto commessi prima della sua formazione.
Ciò che occorre qui considerare, e fatto salvo quanto sotto si esporrà in merito alla applicazione da parte della Corte EDU e della Cassazione Penale, però è che oggetto del presente giudizio non è
l'applicazione di una sanzione penale, bensì l'accertamento di un attuale credito risarcitorio relativo ad un fatto illecito costituente crimine di guerra.
Occorre cioè scindere il piano della punibilità della condotta integrante un crimine di guerra ai sensi e agli effetti del sistema penale da quello relativo alla risarcibilità del danno conseguente al fatto illecito integrato da tale reato, essendo solo quest'ultimo profilo rilevante ai fini del presente giudizio.
Ed invero, rispetto alla fattispecie di reato, la prescrizione - che la giurisprudenza italiana considera istituto di diritto sostanziale e non processuale - non può essere applicata in malam partem, configurandosi cioè un nuovo e più lungo termine prescrizionale a reati che, al momento in cui sono pagina 8 di 15 stati commessi, erano soggetti a un termine più breve. Ciò in ossequio al principio di irretroattività posto dall'art. 25 Cost. a guarentigia del sistema penale, che costituisce, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà sanzionatoria dello Stato.
Nel sistema risarcitorio civile, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, ossia dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché ciò avvenga nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
A tal proposito, il rinvio contenuto nell'art. 2947 comma 3 c.c. alla norma penale che definisce il reato
(della cui prescrizione si tratta) non può essere esteso fino al punto di recepire i principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze qui inesistenti (la garanzia del reo).
In altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947 comma 3 c.c., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato (v. Cass. 19566/04, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato).
Nella stessa logica si è affermato altresì che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici, quindi bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente la norma successiva e riduttiva dei termini prescrizionali penali (così Cass. civile sez. III del 09/02/2024).
Ne consegue che, in relazione alla fattispecie risarcitoria che qui è d'interesse, l'applicazione del regime dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra a fatti commessi prima della sua entrata in vigore non collide con il sistema risarcitorio civile e risulta, in particolare, giustificato dal fatto che l'illecito di cui si tratta integra un crimine di guerra.
In conclusione, è da ritenersi esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60 del 900, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e che quindi ha natura retroattiva, è applicabile nell'ordinamento giuridico italiano laddove, ai sensi dell'art. 10 Cost., esso si conforma alle norme del diritto pagina 9 di 15 internazionale generalmente riconosciute e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale.
Nel caso concreto, tale conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine di guerra contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile.
A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (c.d. controlimiti). Infatti, per le considerazioni precedentemente svolte sul punto, la norma internazionale concorre qui alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non riguarda invece il contenuto della fattispecie incriminatrice, estraneo a tale giudizio.
Ne consegue che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. (v. Tribunale di Pordenone sez. I del 12/09/2023 n. 579).
Fermo sin quanto esposto, risulta opportuno segnalare altresì la giurisprudenza della Corte EDU e della
Corte penale di Cassazione, le quali hanno ritenuto di applicare retroattivamente la norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra anche in ambito penale, ponendo a fondamento di tale applicazione l'art. 7 comma 2 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con L. 848/1955.
Come è noto, la CEDU, sancisce all'art. 7 comma 1 il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale mentre al comma 2 chiarisce che "il presente articolo non vieterà il giudizio
o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili".
L'interpretazione di tale secondo comma dell'art. 7 CEDU (c.d. clausola di Norimberga) è stata nel senso di ritenere che con esso si è ammessa la possibilità di superare il principio di irretroattività della norma penale, sebbene solo in taluni casi assolutamente eccezionali.
In particolare, secondo una tesi restrittiva questo comma non sancirebbe una deroga di carattere generale ma limitatamente ai soli crimini nazisti;
la ratio sottesa al comma 2 sarebbe infatti esclusivamente quella di legittimare la punizione degli efferati crimini rimasti impuniti durante la
Seconda guerra mondiale, e non deve essere interpretata invece come deroga generale al principio di pagina 10 di 15 irretroattività applicabile ogniqualvolta una condotta sia qualificabile come crimine secondo i principi del diritto internazionale. L'eccezione al comma 1, dunque, vedrebbe il proprio ambito circoscritto in base alle contingenze storiche da cui è stato dettato, e non è applicabile al di fuori di esse (così Corte
EDU 2013, c. . Per_2 Per_3
Altra giurisprudenza della Corte EDU (v. Corte EDU v. Croatia del 2000), invece, è stata Per_4 favorevole all'estensione della deroga alla irretroattività ad altri casi analoghi a quelli nazisti, che rimarrebbero altrimenti impuniti per via dell'incapacità e dell'instabilità politica nazionale di un paese membro, a condizione però che tali crimini siano così gravi da essere riconosciuti dall'intera comunità internazionale e che fosse assente nel diritto vigente al tempo dei fatti una norma penale incriminatrice o una recante una sanzione adeguata.
In adesione a tale ultima interpretazione, la Cassazione penale, ha esteso l'applicabilità dell'art. 7 comma 2 CEDU ai delitti di strage laddove altrimenti impuniti (vedi Cass. penale 15107/16 secondo cui, inoltre, “avuto proprio riguardo al contenuto dell'art. 7 convenzione europea, comma 2 che considera crimine transnazionale i delitti come quello di strage oggetto di accertamento nel presente giudizio, la declaratoria di prescrizione si profilerebbe altresì in contrasto con quell'orientamento recentemente espresso dalla Cedu nel caso e secondo cui il giudice nazionale è addirittura Per_5
chiamato a disapplicare le disposizioni normative in tema di prescrizione che possano comportate interpretazione pregiudizievoli per gli interessi dell'unione).
Così individuato il regime della prescrizione applicabile ai fatti di causa, si esclude altresì
l'applicabilità, come pure sostenuto in via gradata dal resistente, della disciplina di cui all'art. 2947 c.c. comma 3 nel caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione.
Per le ragioni suesposte, l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata e va pertanto rigettata.
Nel merito e sulla liquidazione del danno.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Come esposto, i ricorrenti hanno agito in qualità di figli ed unici eredi di Persona_1
producendo, a fini probatori, lo stato di famiglia storico, il certificato di morte del padre e la dichiarazione sostitutiva della azionata qualità sì come resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47
pagina 11 di 15 D.P.R. 445/2000.
A fronte delle allegazioni e produzioni documentali, il muove contestazione assolutamente CP_1
generica ed aspecifica, inidonea, in quanto tale, a contestare i fatti ex adverso dedotti sulla scorta del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
Inoltre, può rilevarsi altresì che, non avendo il contestato il rapporto di parentela tra i CP_1
ricorrenti ed il ed in carenza - giova ribadire - di qualsivoglia altra specifica contestazione sul PE
punto, troverebbe in ogni caso applicazione l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
Ed invero, i ricorrenti hanno agito come eredi nell'ambito di una successione legittima, esercitando in giudizio il diritto di accesso al Fondo a cui il padre avrebbe avuto diritto se non deceduto. Per i ricorrenti, ove quando teoricamente non ancora eredi ma meramente chiamati necessari all'eredità,
l'esercizio dell'odierna azione avrebbe di per sé comportato accettazione tacita, trattandosi di azione che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse.
Invero, la delazione che segue alla apertura della successione, pur costituendo un presupposto della qualità di erede, non è sufficiente per l'acquisto di tale qualità, la quale viene acquistata se il chiamato accetta di essere erede, o mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente. E, l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto del quale era titolare il de cuius, è certamente da considerarsi atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, così integrandosi la legittimazione attiva dei ricorrenti, per la coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato essere titolare del diritto controverso (v. Cass. civile sez. III del 20/10/2014 n. 22223).
Quanto ai dedotti eventi di prigionia e deportazione che hanno visto quale vittima il padre degli odierni ricorrenti, essi sono provati dalla produzione della copia dello stato di servizio dell'esercito italiano, dalla dichiarazione integrativa del Ministero della Difesa del 23 agosto 1952 e dall'estratto della banca dati degli Internati Militari Italiani catturati nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945 curata dall'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia e dell'Internamento da cui emerge che PE
è stato catturato in Albania ed internato presso lo Stalag XI B e 366.
[...]
In particolare, dallo stato di servizio dell'esercito italiano emerge la precisa indicazione della cattura del de cuius in Albania occorsa il 09 settembre 1943 ad opera dei tedeschi e della deportazione in pagina 12 di 15 Germania avvenuta in data 10 ottobre 1943, seguita dalla liberazione dalle truppe inglesi il 4 maggio
1945 con rimpatrio avvenuto il 29 agosto 1945; nonché l'attestazione sulla scorta della quale PE
è stato decorato alla croce al merito di guerra in virtù del R.D. n. 1729 del 14 dicembre 1942 e
[...]
ha acquisito il titolo all'attribuzione dei benefici di cui all'art. 6 del D.L. 04 marzo 1948 n. 137, per essere stato prigioniero dei tedeschi dal 09 settembre 1943 al 4 maggio 1945 e trattenuto dalle Forze
Armate alleate fino al 29 agosto 1945.
In specifica relazione alla dichiarazione integrativa resa dal Ministero della Difesa - Distretto Militare di Ragusa, da essa emerge che è stato catturato dalle forze armate tedesche il 9 Persona_1
settembre 1943 e rimpatriato il 29 agosto 1945 e che la stessa “è valida per l'attribuzione di tutti i benefici di guerra previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore dei combattenti, ai sensi dell'art.
6 del D.L. 4-3-1948 n. 137”.
L'art. 6 del summenzionato D.L. 04 marzo 1948 n. 137, recante le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della Seconda guerra mondiale, riconosce tali benefici ai “militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette
Nazioni”.
Dai documenti ut supra riportati e prodotti dai ricorrenti risultano provate le condotte di cui all'art. 43 comma 1 del D.L. 36/22 ai danni del , e quindi integrata la condizione soggettiva di cui alla PE
medesima disposizione, conseguendone il diritto dei ricorrenti, iure hereditatis, ad accedere al Fondo.
Per quanto attiene alla misura della liquidazione, si rileva che i ricorrenti allegano esclusivamente il danno non patrimoniale subito dal de cuius durante il periodo di prigionia.
Sul punto, è possibile presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che le condotte subite dal PE
siano state fonte di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
La difesa di e ha chiesto che la liquidazione venga effettuata a misura delle Pt_1 Parte_2
tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano.
pagina 13 di 15 La richiamata tabella (anno 2024) prevede, in ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo di euro
115,00 pro die che moltiplicato per 603 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato) conduce a liquidare la somma finale € 69.345,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito.
Del tutto sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta invece l'eccezione svolta dal resistente - in termini generici – di compensatio lucri cum damno, al fine di veder decurtato dal danno liquidato le somme che i ricorrenti o il suo dante causa avrebbero già percepito per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che gli stessi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.
Il resistente invero non ha provato che o i ricorrenti abbiano già fruito di pensioni, Persona_1
sussidi o indennizzi in relazione ai fatti di cui è causa, né le decadenze in cui gli stessi sarebbero incorsi nella possibilità di percepirli, di talché non può procedersi ad alcuna riduzione (neppure ex 1227 c.c.) dell'importo sopra determinato.
Né tantomeno tale carenza probatoria può essere superata con l'invocato ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., il quale dunque non può accogliersi, sia perché la relativa istanza risulta formulata in termini meramente generici ed esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine all'esistenza della stessa;
sia perché la stessa risulta volta ad ottenere documenti ragionevolmente nella disponibilità dello stesso , che verrebbe ad essere CP_1 sollevato dall'onere della prova incombentegli.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del che ha resistito CP_1
infondatamente alla pretesa risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
a) accerta che è stato vittima dei crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti Persona_1
fondamentali di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.L. 36/22, convertito con modificazioni nella L. 79/22;
b) dichiara il diritto di e iure hereditatis di accedere al Fondo Parte_1 Parte_2
costituendo la presente sentenza titolo a ciò idoneo;
c) liquida il danno nella complessiva somma di €. 69.345,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di pagina 14 di 15 pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 da liquidarsi in complessivi €. 7.052,00 per onorari, oltre accessori di legge, spese vive di contributo unificato e marche, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
LA SENTENZA È STATA REDATTA SOTTO MIA CURA DALLA DOTT.SSA CAROLA CARBONE, MOT
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7334/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e (C.F. , nata a [...], l'[...], Parte_2 CodiceFiscale_2
nella qualità di eredi di deceduto il 10 agosto 2013, entrambi rappresentati e difesi Persona_1
dall'Avv. Rosalia Giudice ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Croce Camerina, via
G. Matteotti 63;
RICORRENTI contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Catania, via Vecchia Ognina 149.
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19 giugno 2023, ritualmente notificato pagina 1 di 15 unitamente al decreto di fissazione d'udienza di comparizione, gli odierni ricorrenti, nella dichiarata qualità di eredi del padre , hanno adito codesto Tribunale chiedendo: Persona_1
• l'accertamento in capo al de cuius della qualità di vittima di crimini di guerra e contro l'umanità nel periodo compreso tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945, coincidente con la sua detenzione nei lager organizzati dalle forze del Terzo Reich;
• il riconoscimento del diritto di essi ricorrenti ad accedere al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del regime nazista di cui all'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022 n. 79;
• la liquidazione dei relativi danni.
Con comparsa di costituzione e risposta 2 febbraio 2024 si è costituito il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, deducendo, nell'ordine: a) l'improponibilità delle
[...]
domande; b) la loro infondatezza nel merito in quanto attinenti a crediti prescritti e comunque insussistenti per difetto di prova in ordine alla legittimazione attiva ed alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile. Opponeva, in ogni caso, l'eccezione di compensatio lucri cum damno, dovendosi decurtare da quanto eventualmente riconosciuto le somme già percepite per il medesimo titolo o quelle che avrebbesi potuto percepire usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c.
All'udienza del 16 dicembre 2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
L'oggetto del giudizio
Oggetto dell'incoato processo è l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad accedere iure hereditatis al
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, sì come istituito presso il dall'art. 43 del D.L. 36/22, convertito, con Controparte_1
modificazioni, dalla L. 79/22, al fine di assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 1263/1962 (d'ora in avanti per brevità
pagina 2 di 15 “Fondo”).
L'art. 43 comma 2 del summenzionato D.L. 36/22 prescrive, tra le condizioni di accesso al Fondo,
l'ottenimento di un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità ovvero da una transazione eventualmente raggiunta in giudizio.
I ricorrenti hanno introdotto codesto giudizio chiedendo l'accertamento della qualità di vittima di crimini di guerra e contro l'umanità del de cuius durante la sua detenzione nei lager Persona_1
organizzati dalle forze del Terzo Reich (intercorsa tra l'8 settembre 1943 e l'8 maggio 1945) e la liquidazione dei relativi danni.
Così inquadrato l'oggetto del presente giudizio, occorre preliminarmente esaminare l'ammissibilità della domanda ed anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente nella comparsa di risposta.
Sulla decadenza.
Il comma 6 dell' art. 43 del D.L. 36/22, per la parte che qui rileva, prescrive che “le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla medesima data”.
Si osserva tuttavia che, con successivo decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il e il Ministro della Controparte_3
Giustizia il 28 giugno 2023, detto termine di decadenza è stato fissato all'art. 2 comma 1 per la data ultima del 28 giugno 2023, ove si legge che “hanno diritto di accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno
2023, soddisfano alternativamente una delle seguenti condizioni: a) hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui all'art. 1...”.
Ne consegue che, avendo gli odierni ricorrenti depositato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in data 19 giugno 2023, essa non è incorsa in decadenza veruna.
Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, richiede, preliminarmente, l'inquadramento delle fattispecie “crimini di guerra e contro l'umanità”, cui l'art. 43 comma 6 del D.L. 36/22 fa riferimento, e pagina 3 di 15 ciò poiché da tale inquadramento dipendono “gli ordinari termini di prescrizione” del correlativo diritto al risarcimento del danno.
Occorre poi verificare se tale credito risarcitorio sia ancora attuale alla data di introduzione del presente giudizio, dovendosi tale riscontro operare in relazione ai termini di prescrizione delle predette fattispecie “crimini di guerra e contro l'umanità”.
È d'uopo qui evidenziare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, laddove il fatto illecito da cui esso origina costituisca anche reato, come nel caso in specie, si individua ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., ossia applicando, se più lungo, il termine di prescrizione previsto per il reato integrato.
A tale riguardo, non si condivide la ricostruzione svolta dal resistente, secondo il quale l'illecito dedotto in giudizio dai ricorrenti sarebbe da ricondursi al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., con la conseguenza che, al momento della proposizione dell'odierna domanda giudiziale, sarebbe già decorso il termine prescrizionale applicabile ratione temporis di quindici anni dal giorno della cessazione della condotta illecita.
I ricorrenti hanno allegato - e documentalmente provato come si dirà di seguito - che il di loro padre,
, nominato sottotenente di complemento arma fanteria specialità divisionale, assegnato Persona_1
al Deposito 226 Reggimento Fanteria di Molfetta ed avviato in data 15 marzo 1943 al comando Base n.
8 per successiva assegnazione al 226° Reggimento Fanteria mobilitato, è stato vittima di crimini di guerra e contro l'umanità, essendo egli stato catturato in Albania e reso prigioniero dalle forze armate tedesche il 09 settembre 1943 e successivamente deportato in Germania il 10 ottobre 1943 fino al 4 maggio 1945, data di occorsa sua liberazione dalle truppe inglesi, fino al suo rientro in Italia il 29 agosto 1945.
Tali condotte di cattura e deportazione sono invero sussumibili nell'alveo dei crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale.
In tal senso depongono diverse fonti, tra cui, per sua rilevanza, si menziona la Risoluzione 95-I dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha confermato i principi di diritto internazionale dello Statuto di Londra istitutivo del Tribunale Militare Internazionale dell'8 agosto del 1945, e la sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga del 30 settembre pagina 4 di 15 1946 .
In particolare, il prefato Statuto precisa che la categoria dei crimini di guerra comprende anche "la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano" (art. 6, lett. b). Parimenti, rientrano tra i crimini contro l'umanità, ai sensi della lett. c), "l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse costituito o meno una violazione del giudizio interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse in seguito a qualunque delitto che rientri nella competenza del Tribunale, o in collegamento con tale delitto".
Quanto alla menzionata sentenza del Tribunale di Norimberga del 30 settembre 1946, essa ha posto in evidenza che le condotte in oggetto costituiscono violazione "flagrante" della Convenzione relativa alle
Part leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata a L' il 18 ottobre 1907, il cui allegato stabilisce che servizi agli "abitanti" possano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercizio di occupazione (art. 52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi. L'applicabilità di quest'ultima disposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, la quale si era richiamata all'art. 2 della Convezione, facendo presente che tale
Convezione non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti. Tale obiezione fu però superata dal
Tribunale osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le "regole" da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie.
Nel senso sempre della configurazione quale crimine internazionale delle condotte subite dal , e PE
non invece riduzione in schiavitù, depone altresì l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto
1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, che qualifica come infrazione grave della stessa "l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente
Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità
pagina 5 di 15 militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari".
Infine, ulteriore conferma si ricava sia dai Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio VI); sia dalle Risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 827/93 e 8 novembre 1994 n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex
Jugoslavia (artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia che dalla Convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da
139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore l'1 luglio 2002 (artt. 7-8) (così Cass. Sez. U.
11/03/2004 n. 5044; Corte Costituzionale 22/10/2014 n. 238; Cass. Sez. U. 28/11/2020 n. 20442;
Tribunale di Bologna sez. III 02/08/2024 n. 2273).
***
Accertata la riconducibilità delle condotte perpetrate a danno del de cuius nell'ambito dei crimini di guerra e contro l'umanità, anche per quel che qui rileva ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.L. in oggetto, occorre ora esaminare il regime di prescrizione applicabile a tali reati e, conseguentemente, al relativo diritto al risarcimento del danno sulla scorta dell'art. 2947 comma 3 c.c., che, giova ribadire, è la disposizione di riferimento predisposta dal nostro ordinamento nel caso in cui l'illecito civile costituisca anche reato.
In particolare, a fronte delle avverse allegazioni delle parti e segnatamente quella sollevata dal resistente, è d'uopo verificare la vigenza o meno di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che sancisca l'imprescrittibilità dei crimini in parola, dovendosi chiarire altresì quando e con quali caratteristiche una tale norma sia venuta formandosi.
Il ha sul punto dedotto la non vigenza di una tale norma consuetudinaria, sostenendo invece CP_1
l'esistenza di una norma pattizia sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra, ossia quella introdotta dalla Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale del 1998. Da ciò facendone conseguire l'inapplicabilità della stessa ai fatti di cui al presente giudizio - relativo a condotte cessate nel 1945 - e ciò alla luce del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli ex art. 25 Cost. comma 2.
Inoltre, secondo il resistente, anche a volersi ammettere l'esistenza di siffatta norma consuetudinaria, essa sarebbe comunque non applicabile al caso de quo ai sensi dello stesso art. 25 Cost., in quanto formatasi successivamente rispetto alla perpetrazione dei crimini di guerra a danno del de cuius.
Ne conseguirebbe, quindi, sotto il profilo risarcitorio, l'intervenuta prescrizione del diritto al pagina 6 di 15 risarcimento dei danni derivanti da cotanti crimini.
Questo Tribunale rileva che, prima ancora e a prescindere dalla sua positivizzazione, quella della imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità è una norma consuetudinaria formatasi nella comunità internazionale dai primi anni '60 del 900, ovvero quando era divenuto reale il rischio che i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nei paesi assoggettati durante il secondo conflitto mondiale, non potessero più essere perseguiti e puniti giacché prescritti.
L'esigenza avvertita dalla comunità internazionale di assicurare la punizione di quei crimini senza limiti di tempo si è manifestata attraverso una generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi che, derogando alla disciplina interna, li hanno sottratti a vari regimi di prescrizione, così conferendo alla loro repressione dignità di valore comune agli ordinamenti statuali e, dunque, di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.
L'esistenza della norma consuetudinaria de quo è altresì dimostrata dalle previsioni in tal senso contenute nella Convenzione ONU sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 26 novembre 1968 e nella Convenzione Europea sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra del 25 gennaio 1974, in quanto rivelatrici della preesistente consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, che i detti crimini non potessero andare soggetti a prescrizione.
Per inciso, si rileva che dalla mancata generalizzata ratifica delle sopra menzionate convenzioni, non può dedursi, come invece sostiene il resistente, l'inesistenza di una norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, potendosi ritenere, al contrario, che la ragione della mancata ratifica, oltre a confermare proprio che una tale consuetudine era già formatasi, vada piuttosto ascritta al fatto che tali convenzioni intendessero disporre anche per il futuro, tipizzando crimini contro l'umanità (in particolare l'apartheid) diversi da quelli fino ad allora riconosciuti e intervenendo inoltre su materie diverse dalla prescrizione (la Convenzione ONU del 1968 conteneva disposizioni in materia di estradizione, sulle quali alcuni stati avevano manifestato "resistenza", ritenendo che dovessero formare oggetto di apposita e separata convenzione).
Anche nella nota sentenza delle S.U. 5044/2004 la regola dell'imprescrittibilità è stata legata sia alla particolare natura di questi illeciti, che minano alla base le fondamenta della coesistenza internazionale, sia all'esistenza di una consuetudine internazionale di cui sarebbero espressione proprio la Convenzione
pagina 7 di 15 ONU del 1968 e la Convenzione d'Europa del 1974.
Infine, nemmeno può attribuirsi rilievo alla circostanza allegata dal resistente secondo cui le due convenzioni del 1968 e del 1974 non siano state ratificate e rese esecutive in Italia. Si ribadisce, invero, che rispetto alla consuetudine internazionale, come sopra detto, le due Convenzioni rilevano come meri fatti, rivelatori dei mores e dell'opinio iuris e l'imprescrittibilità, dunque, trova la sua fonte nella predetta consuetudine internazionale, la cui applicazione nell'ordinamento italiano deriva dall'automatica conformazione di esso alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute prevista dall'art. 10 Cost.
***
Accertata la vigenza della norma consuetudinaria internazionale d'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, occorre verificare se la stessa possa produrre effetti retroattivi.
Sul punto, il Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la predetta norma consuetudinaria debba ritenersi retroattiva per la specifica ragione che nacque proprio dall'esigenza che non rimanessero impuniti i crimini di guerra nazisti commessi durante la seconda guerra mondiale, essendone proprio la sua ratio a svelarne il carattere retroattivo (v. Corte di Appello di
Firenze 11/04/2011 n.480; Tribunale di Pordenone 12/09/2023 n. 579).
In relazione a tale profilo, come sopra accennato, il resistente sostiene che una tale ed eventuale norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità non sarebbe comunque applicabile alla luce dell'art. 25 Cost., ai fatti di cui al presente giudizio in quanto commessi prima della sua formazione.
Ciò che occorre qui considerare, e fatto salvo quanto sotto si esporrà in merito alla applicazione da parte della Corte EDU e della Cassazione Penale, però è che oggetto del presente giudizio non è
l'applicazione di una sanzione penale, bensì l'accertamento di un attuale credito risarcitorio relativo ad un fatto illecito costituente crimine di guerra.
Occorre cioè scindere il piano della punibilità della condotta integrante un crimine di guerra ai sensi e agli effetti del sistema penale da quello relativo alla risarcibilità del danno conseguente al fatto illecito integrato da tale reato, essendo solo quest'ultimo profilo rilevante ai fini del presente giudizio.
Ed invero, rispetto alla fattispecie di reato, la prescrizione - che la giurisprudenza italiana considera istituto di diritto sostanziale e non processuale - non può essere applicata in malam partem, configurandosi cioè un nuovo e più lungo termine prescrizionale a reati che, al momento in cui sono pagina 8 di 15 stati commessi, erano soggetti a un termine più breve. Ciò in ossequio al principio di irretroattività posto dall'art. 25 Cost. a guarentigia del sistema penale, che costituisce, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà sanzionatoria dello Stato.
Nel sistema risarcitorio civile, invece, il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, ossia dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché ciò avvenga nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
A tal proposito, il rinvio contenuto nell'art. 2947 comma 3 c.c. alla norma penale che definisce il reato
(della cui prescrizione si tratta) non può essere esteso fino al punto di recepire i principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze qui inesistenti (la garanzia del reo).
In altri termini, ai fini civili, il disposto dell'art. 2947 comma 3 c.c., permette un accertamento incidentale della responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato (v. Cass. 19566/04, secondo cui all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, il maggior termine di prescrizione è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato).
Nella stessa logica si è affermato altresì che il principio della norma più favorevole non opera agli effetti civilistici, quindi bisogna aver riguardo alla previsione della prescrizione penale vigente al momento della consumazione, senza applicare retroattivamente la norma successiva e riduttiva dei termini prescrizionali penali (così Cass. civile sez. III del 09/02/2024).
Ne consegue che, in relazione alla fattispecie risarcitoria che qui è d'interesse, l'applicazione del regime dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra a fatti commessi prima della sua entrata in vigore non collide con il sistema risarcitorio civile e risulta, in particolare, giustificato dal fatto che l'illecito di cui si tratta integra un crimine di guerra.
In conclusione, è da ritenersi esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60 del 900, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della Seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e che quindi ha natura retroattiva, è applicabile nell'ordinamento giuridico italiano laddove, ai sensi dell'art. 10 Cost., esso si conforma alle norme del diritto pagina 9 di 15 internazionale generalmente riconosciute e tale conformazione avviene "automaticamente" per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale.
Nel caso concreto, tale conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine di guerra contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile.
A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (c.d. controlimiti). Infatti, per le considerazioni precedentemente svolte sul punto, la norma internazionale concorre qui alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non riguarda invece il contenuto della fattispecie incriminatrice, estraneo a tale giudizio.
Ne consegue che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. (v. Tribunale di Pordenone sez. I del 12/09/2023 n. 579).
Fermo sin quanto esposto, risulta opportuno segnalare altresì la giurisprudenza della Corte EDU e della
Corte penale di Cassazione, le quali hanno ritenuto di applicare retroattivamente la norma consuetudinaria sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra anche in ambito penale, ponendo a fondamento di tale applicazione l'art. 7 comma 2 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con L. 848/1955.
Come è noto, la CEDU, sancisce all'art. 7 comma 1 il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale mentre al comma 2 chiarisce che "il presente articolo non vieterà il giudizio
o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili".
L'interpretazione di tale secondo comma dell'art. 7 CEDU (c.d. clausola di Norimberga) è stata nel senso di ritenere che con esso si è ammessa la possibilità di superare il principio di irretroattività della norma penale, sebbene solo in taluni casi assolutamente eccezionali.
In particolare, secondo una tesi restrittiva questo comma non sancirebbe una deroga di carattere generale ma limitatamente ai soli crimini nazisti;
la ratio sottesa al comma 2 sarebbe infatti esclusivamente quella di legittimare la punizione degli efferati crimini rimasti impuniti durante la
Seconda guerra mondiale, e non deve essere interpretata invece come deroga generale al principio di pagina 10 di 15 irretroattività applicabile ogniqualvolta una condotta sia qualificabile come crimine secondo i principi del diritto internazionale. L'eccezione al comma 1, dunque, vedrebbe il proprio ambito circoscritto in base alle contingenze storiche da cui è stato dettato, e non è applicabile al di fuori di esse (così Corte
EDU 2013, c. . Per_2 Per_3
Altra giurisprudenza della Corte EDU (v. Corte EDU v. Croatia del 2000), invece, è stata Per_4 favorevole all'estensione della deroga alla irretroattività ad altri casi analoghi a quelli nazisti, che rimarrebbero altrimenti impuniti per via dell'incapacità e dell'instabilità politica nazionale di un paese membro, a condizione però che tali crimini siano così gravi da essere riconosciuti dall'intera comunità internazionale e che fosse assente nel diritto vigente al tempo dei fatti una norma penale incriminatrice o una recante una sanzione adeguata.
In adesione a tale ultima interpretazione, la Cassazione penale, ha esteso l'applicabilità dell'art. 7 comma 2 CEDU ai delitti di strage laddove altrimenti impuniti (vedi Cass. penale 15107/16 secondo cui, inoltre, “avuto proprio riguardo al contenuto dell'art. 7 convenzione europea, comma 2 che considera crimine transnazionale i delitti come quello di strage oggetto di accertamento nel presente giudizio, la declaratoria di prescrizione si profilerebbe altresì in contrasto con quell'orientamento recentemente espresso dalla Cedu nel caso e secondo cui il giudice nazionale è addirittura Per_5
chiamato a disapplicare le disposizioni normative in tema di prescrizione che possano comportate interpretazione pregiudizievoli per gli interessi dell'unione).
Così individuato il regime della prescrizione applicabile ai fatti di causa, si esclude altresì
l'applicabilità, come pure sostenuto in via gradata dal resistente, della disciplina di cui all'art. 2947 c.c. comma 3 nel caso di estinzione del reato per cause diverse dalla prescrizione.
Per le ragioni suesposte, l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata e va pertanto rigettata.
Nel merito e sulla liquidazione del danno.
La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
Come esposto, i ricorrenti hanno agito in qualità di figli ed unici eredi di Persona_1
producendo, a fini probatori, lo stato di famiglia storico, il certificato di morte del padre e la dichiarazione sostitutiva della azionata qualità sì come resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47
pagina 11 di 15 D.P.R. 445/2000.
A fronte delle allegazioni e produzioni documentali, il muove contestazione assolutamente CP_1
generica ed aspecifica, inidonea, in quanto tale, a contestare i fatti ex adverso dedotti sulla scorta del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
Inoltre, può rilevarsi altresì che, non avendo il contestato il rapporto di parentela tra i CP_1
ricorrenti ed il ed in carenza - giova ribadire - di qualsivoglia altra specifica contestazione sul PE
punto, troverebbe in ogni caso applicazione l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.
Ed invero, i ricorrenti hanno agito come eredi nell'ambito di una successione legittima, esercitando in giudizio il diritto di accesso al Fondo a cui il padre avrebbe avuto diritto se non deceduto. Per i ricorrenti, ove quando teoricamente non ancora eredi ma meramente chiamati necessari all'eredità,
l'esercizio dell'odierna azione avrebbe di per sé comportato accettazione tacita, trattandosi di azione che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto dell'apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse.
Invero, la delazione che segue alla apertura della successione, pur costituendo un presupposto della qualità di erede, non è sufficiente per l'acquisto di tale qualità, la quale viene acquistata se il chiamato accetta di essere erede, o mediante una dichiarazione di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente. E, l'esercizio dell'azione, per la soddisfazione di un diritto del quale era titolare il de cuius, è certamente da considerarsi atto idoneo a ritenere l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, così integrandosi la legittimazione attiva dei ricorrenti, per la coincidenza tra soggetto che ha agito in giudizio e soggetto che si è affermato essere titolare del diritto controverso (v. Cass. civile sez. III del 20/10/2014 n. 22223).
Quanto ai dedotti eventi di prigionia e deportazione che hanno visto quale vittima il padre degli odierni ricorrenti, essi sono provati dalla produzione della copia dello stato di servizio dell'esercito italiano, dalla dichiarazione integrativa del Ministero della Difesa del 23 agosto 1952 e dall'estratto della banca dati degli Internati Militari Italiani catturati nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945 curata dall'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia e dell'Internamento da cui emerge che PE
è stato catturato in Albania ed internato presso lo Stalag XI B e 366.
[...]
In particolare, dallo stato di servizio dell'esercito italiano emerge la precisa indicazione della cattura del de cuius in Albania occorsa il 09 settembre 1943 ad opera dei tedeschi e della deportazione in pagina 12 di 15 Germania avvenuta in data 10 ottobre 1943, seguita dalla liberazione dalle truppe inglesi il 4 maggio
1945 con rimpatrio avvenuto il 29 agosto 1945; nonché l'attestazione sulla scorta della quale PE
è stato decorato alla croce al merito di guerra in virtù del R.D. n. 1729 del 14 dicembre 1942 e
[...]
ha acquisito il titolo all'attribuzione dei benefici di cui all'art. 6 del D.L. 04 marzo 1948 n. 137, per essere stato prigioniero dei tedeschi dal 09 settembre 1943 al 4 maggio 1945 e trattenuto dalle Forze
Armate alleate fino al 29 agosto 1945.
In specifica relazione alla dichiarazione integrativa resa dal Ministero della Difesa - Distretto Militare di Ragusa, da essa emerge che è stato catturato dalle forze armate tedesche il 9 Persona_1
settembre 1943 e rimpatriato il 29 agosto 1945 e che la stessa “è valida per l'attribuzione di tutti i benefici di guerra previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore dei combattenti, ai sensi dell'art.
6 del D.L. 4-3-1948 n. 137”.
L'art. 6 del summenzionato D.L. 04 marzo 1948 n. 137, recante le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della Seconda guerra mondiale, riconosce tali benefici ai “militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette
Nazioni”.
Dai documenti ut supra riportati e prodotti dai ricorrenti risultano provate le condotte di cui all'art. 43 comma 1 del D.L. 36/22 ai danni del , e quindi integrata la condizione soggettiva di cui alla PE
medesima disposizione, conseguendone il diritto dei ricorrenti, iure hereditatis, ad accedere al Fondo.
Per quanto attiene alla misura della liquidazione, si rileva che i ricorrenti allegano esclusivamente il danno non patrimoniale subito dal de cuius durante il periodo di prigionia.
Sul punto, è possibile presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che le condotte subite dal PE
siano state fonte di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
La difesa di e ha chiesto che la liquidazione venga effettuata a misura delle Pt_1 Parte_2
tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea all'integrità psico-fisica predisposte dal Tribunale di Milano.
pagina 13 di 15 La richiamata tabella (anno 2024) prevede, in ordine all'invalidità temporanea, l'indennizzo di euro
115,00 pro die che moltiplicato per 603 (pari al numero di giorni di privazione della libertà subiti dall'internato) conduce a liquidare la somma finale € 69.345,00, comprensiva di interessi e rivalutazione, cui dovranno pertanto aggiungersi i soli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito.
Del tutto sfornita di prova, e dunque di fondamento, risulta invece l'eccezione svolta dal resistente - in termini generici – di compensatio lucri cum damno, al fine di veder decurtato dal danno liquidato le somme che i ricorrenti o il suo dante causa avrebbero già percepito per il medesimo titolo o, comunque, di quelle che gli stessi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.
Il resistente invero non ha provato che o i ricorrenti abbiano già fruito di pensioni, Persona_1
sussidi o indennizzi in relazione ai fatti di cui è causa, né le decadenze in cui gli stessi sarebbero incorsi nella possibilità di percepirli, di talché non può procedersi ad alcuna riduzione (neppure ex 1227 c.c.) dell'importo sopra determinato.
Né tantomeno tale carenza probatoria può essere superata con l'invocato ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., il quale dunque non può accogliersi, sia perché la relativa istanza risulta formulata in termini meramente generici ed esplorativi, non essendo stata indicata la documentazione da esibire e non essendovi neppure certezza in ordine all'esistenza della stessa;
sia perché la stessa risulta volta ad ottenere documenti ragionevolmente nella disponibilità dello stesso , che verrebbe ad essere CP_1 sollevato dall'onere della prova incombentegli.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del che ha resistito CP_1
infondatamente alla pretesa risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
a) accerta che è stato vittima dei crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti Persona_1
fondamentali di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.L. 36/22, convertito con modificazioni nella L. 79/22;
b) dichiara il diritto di e iure hereditatis di accedere al Fondo Parte_1 Parte_2
costituendo la presente sentenza titolo a ciò idoneo;
c) liquida il danno nella complessiva somma di €. 69.345,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di pagina 14 di 15 pubblicazione della presente sentenza;
d) condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 da liquidarsi in complessivi €. 7.052,00 per onorari, oltre accessori di legge, spese vive di contributo unificato e marche, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 15 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
LA SENTENZA È STATA REDATTA SOTTO MIA CURA DALLA DOTT.SSA CAROLA CARBONE, MOT
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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