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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 827/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 827 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] rappresenta e difesa dall'Avv. Domenico Cancilla Midossi (Cod. Fisc. ) ed eletivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, giusta procura in allegato telematico, e il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al numero: 0761.270265 – pec:
Email_1 RICORRENTE E
(C.F.= ), Controparte_2 P.IVA_1
, Controparte_3 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in Viterbo, CP_3 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da reiterazione abusiva contratti a termine. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2025 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_4 in qualità di insegnante di religione in forza di contratti a tempo deter
[...] ad agosto, negli aa.ss. dal 2007/08 al 2024/25; che la reiterazione dei suddetti contratti per circa 7 anni e comunque oltre i 36 mesi era lesiva dei propri diritti secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzione e della Corte di Cassazione ed implicava il diritto al risarcimento dei danni in misura tale da garantire l'efficacia dissuasiva del sistema ri- spetto avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine. Tanto premesso ha formulato le seguenti richieste: "dichiarare l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra la ricorrente Cont Cont e il dall'a.s.2007/08 all'a.s.2024/25 e per l'effetto condannare il resistente al pagamento in favore dell rrente del risarcimento del danno commisurato a tante mensilità sono ritenute di giustizia dell'ul- tima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge”. Il convenuto si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo “Rigettare il ricorso in CP_1 qu ato in fatto ed in diritto. Nel caso di accoglimento della pretesa avversaria, limitare la stessa al riconoscimento del risarcimento del danno, commisurandone l'entità ai soli periodi di supplenza di cui ha fornito prova controparte e nella misura minima prevista dalla legge. Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
1) DEL RISARCIMENTO DANNI DA REITERAZIONE ABUSIVA DI CONTRATTI A TERMINE La materia della reiterazione dei contratti a termine è stata di recente esaminata dalla S.C. con plurime sentenze (da 22552 al 22558 del 2016) attraverso le quali ha ricostruito la disciplina Con- fermando, in primo luogo, l'orientamento già espresso con la sentenza 20 giugno 2012 n. 10127 "secondo cui la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un “corpus” normativo completo e speciale, sicché, …non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D. Lgs 368/2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato. - La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 del D. Lgs n. 165 del 2001". Ha successivamente ricostruito la disciplina prevista dalla legge 124 del 1999 per il reclutamento del personale docente, ricordando il sistema del doppio canale e facendo richiamo al sistema delle supplenze con le su "… tre tipologie (art. 4). 18 - Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di asse- gnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze. 19 - Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. 20 - Le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state stipulate". Ha in seguito ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia sottolineando che "… il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, per entrambe le categorie di personale, in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello norma- tivo, il definitivo accesso ai ruoli"; ha quindi evidenziato "l'incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi". Le richiamate sentenze hanno di seguito fatto richiamo all'ordinanza della Corte Costituzionale, n. 207 del 2013, con la quale era stato sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell' Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE ed ha rammentato la sentenza della CGUE 26 novembre 2014,
e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13 (se- Per_1 condo cui "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espleta- mento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno even- tualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue dal fatto che tale normativa, da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato"). Ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”. Partendo da tali premesse la Corte si è preoccupata di individuare le condizioni per la configura- bilità dell'abuso, sostenendo che "… in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.". In merito alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato sulla scorta delle statuizioni della Corte di Giustizia ha ribadito che "nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non preveda sanzioni specifiche, come nel caso dell'Accordo Quadro, e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficiente- mente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro. La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l'abuso e “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” ( sentenza cit. par. 77-79; sentenza 15.4.2008, C-268/06, Impact;
sentenza 23.4.2009, cause riunite da C- Per_1
378/07 a C-380/07, ed altri)". Per_2 Alla luce di tali prin ha infine dettato le seguenti linee interpretative: "A) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. B) “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reite- razione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata com- plessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”. C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle gra- duatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della mede- sima". La S.C. ha anche chiarito che non è ravvisabile l'ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, in ragione delle seguenti considerazioni: "112 - rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cosa che è stata fatta dal legislatore ordinario dando attuazione all'art. 97, terzo comma, Cost., che sancisce il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso;
113 - tale elemento è del tutto estraneo alla disciplina del lavoro svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati e questo rappresenta uno dei fattori di maggiore diversificazione di tale rapporto rispetto al rapporto di lavoro (anche contrattualizzato) alle dipendenze delle pubbliche ammini- strazioni (Corte cost. sentenze n. 146 del 2008; n. 82 del 2003; n. 275 del 2001), sicché la mancata previsione della stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico, per effetto della conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, non può dare luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione, contrastante con il principio di eguaglianza (“ex plurimis” Corte Cost. n. 89 del 2003 e n. 146 del 2008); 114 – l'eventuale sussistenza di un'ingiustificata diseguaglianza e/o discriminazione presuppone un giudizio comparativo tra situa- zioni fra loro confrontabili, ciò vale sia per quanto riguarda l'art. 3 Cost. sia per quel che concerne il principio fondamentale di non discriminazione del diritto UE (vedi, tra le tante: CGUE sentenza 12 giugno 2014,
[...]
, C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – riunite;
sentenza 18 luglio 2013, FIFA, C-205/11 Controparte_6
CGUE, con giurisprudenza costante, ha precisato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro medesimo non sancisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce le condizioni precise in presenza delle quali si può fare uso di questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia ( “ex plurimis” CGUE sentenze 7 settembre 2006, e C‑53/04; 7 settembre 2006, Per_3 Per_4
C‑180/04; 4 luglio 2006, e altri, C‑212/04; ordinanza 1 ottobre 2010, C- Per_5 Per_6 Per_7 3/10; sentenza 3 luglio 2014, C-362/13, C-363/13 e C-407/13 – riunite;
sentenza 26 gennaio Per_8 2012, , C-586/10)". Per_9
Considerazioni analoghe valgono anche riguardo ai dubbi di legittimità costituzionale formulati in ordine all'art. 1 del D.L. n. 134/2009 convertito nella L. n. 167/2009 che nell'aggiungere il co. 14 bis all'art. 4 della legge 124/99 ha sostanzialmente escluso la convertibilità dei rapporti di la- voro a tempo determinato ("14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle sup- plenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."). Infondata anche la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 10 co. 4 bis del D.Lgs 368/2001 introdotto con l'art. 9 c. 18 del D.L. 70 del 2011 il quale ha previsto espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escluso che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis. Anche su questo punto occorre ram- mentare le pronunce della S.C. nelle quali si è in sostanza osservato che il principio introdotto dalla disposizione in esame costituisce solo una conferma della inapplicabilità del D.Lgs 368/2001 già evincibile dalla disciplina di settore in ragione delle peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica ("36 - E' certo innegabile che detti interventi additivi, sicuramente non qualificabili come fonti di interpretazione autentica, non abbiano efficacia retroattiva;
è nondimeno indiscuti- bile la potestà del legislatore di produrre norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico. 37 – Ed infatti dall' art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, e dall'art. 9 c. 18 del D.L. n. 70 del 2011, disposizioni conformi al precetto contenuto nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché non interferiscono nella amministrazione della giusti- zia, ben possono trarsi elementi che confortano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SSUU n.18353/2014) in termini di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione di quanto sopra rilevato in ordine alla peculiarità del sistema di recluta- mento proprio del settore della Scuola Pubblica. Inapplicabilità che era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori ai quali si è appena fatto richiamo, e dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA."). Sotto tale profilo la questione appare dunque irrilevante. Alla luce dei principi esposti, esclusa la possibilità di conversione dei rapporti, occorre dunque ritenere che il risarcimento dei danni possa essere riconosciuto alle seguenti condizioni:
- che i contratti a termine abbiano avuto ad oggetto supplenze sull'organico di diritto con sca- denza al 31 agosto (non anche supplenze sull'organico di fatto o temporanee);
- che la reiterazione dei contratti riguardi un periodo successivo al 2001 e si sia protratta per un tempo superiore al triennio ritenuto utile parametro ai fini della ravvisabilità dell'abuso;
- che il personale non sia stato immesso in ruolo in applicazione della legge 13 luglio 2015 n. 107. Le predette condizioni ricorrono cumulativamente per la ricorrente, la quale risulta aver concluso contratti di supplenza su organico di diritto in ciascuno degli a.s. dal 2007/08 al 2024/25 e aver quindi superato il termine triennale. Con specifico riferimento agli insegnanti di religione il più recente orientamento della S.C. è d'altra parte nel senso che "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al per- manere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assun- zione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concor- suali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; che "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a ter- mine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in que- st'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con appli- cazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; che inoltre "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di reli- gione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli" (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18698 del 09/06/2022). Alla luce di quanto precede va conseguentemente riconosciuta l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e va conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in virtù dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs n. 81/215 con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'ar- ticolo 8 della legge n. 604 del 1966. Nella specie tenuto conto della natura del risarcimento accor- dato, del percepimento di regolare retribuzioni, del numero delle reiterazioni e dell'attuale prose- cuzione del rapporto, pare equo determinare l'indennità nella misura di 7 mensilità. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'incremento dovuto in ragione del numero delle parti dei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
e per l'effetto accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti di lavoro a
[...] Cont i tra la ricorrente e il dall'a.s.2010/11 e per l'effetto condanna il al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato in 7 mensilità dell'ul- CP_1 uzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricor- Controparte_8 rente che si ltre rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 827/2025 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 827 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] rappresenta e difesa dall'Avv. Domenico Cancilla Midossi (Cod. Fisc. ) ed eletivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Viterbo, alla Via Papa Giovanni XXI° n. 23, giusta procura in allegato telematico, e il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi tutti della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax al numero: 0761.270265 – pec:
Email_1 RICORRENTE E
(C.F.= ), Controparte_2 P.IVA_1
, Controparte_3 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in Viterbo, CP_3 via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: risarcimento danni da reiterazione abusiva contratti a termine. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2025 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1 Giudice del Lavoro esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_4 in qualità di insegnante di religione in forza di contratti a tempo deter
[...] ad agosto, negli aa.ss. dal 2007/08 al 2024/25; che la reiterazione dei suddetti contratti per circa 7 anni e comunque oltre i 36 mesi era lesiva dei propri diritti secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzione e della Corte di Cassazione ed implicava il diritto al risarcimento dei danni in misura tale da garantire l'efficacia dissuasiva del sistema ri- spetto avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine. Tanto premesso ha formulato le seguenti richieste: "dichiarare l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra la ricorrente Cont Cont e il dall'a.s.2007/08 all'a.s.2024/25 e per l'effetto condannare il resistente al pagamento in favore dell rrente del risarcimento del danno commisurato a tante mensilità sono ritenute di giustizia dell'ul- tima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge”. Il convenuto si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo “Rigettare il ricorso in CP_1 qu ato in fatto ed in diritto. Nel caso di accoglimento della pretesa avversaria, limitare la stessa al riconoscimento del risarcimento del danno, commisurandone l'entità ai soli periodi di supplenza di cui ha fornito prova controparte e nella misura minima prevista dalla legge. Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione conte- stuale, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
1) DEL RISARCIMENTO DANNI DA REITERAZIONE ABUSIVA DI CONTRATTI A TERMINE La materia della reiterazione dei contratti a termine è stata di recente esaminata dalla S.C. con plurime sentenze (da 22552 al 22558 del 2016) attraverso le quali ha ricostruito la disciplina Con- fermando, in primo luogo, l'orientamento già espresso con la sentenza 20 giugno 2012 n. 10127 "secondo cui la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un “corpus” normativo completo e speciale, sicché, …non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del D. Lgs 368/2001 l'abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato. - La specialità del sistema sussiste anche rispetto alle forme di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ed è stata espressamente riconosciuta dall'art. 70 del D. Lgs n. 165 del 2001". Ha successivamente ricostruito la disciplina prevista dalla legge 124 del 1999 per il reclutamento del personale docente, ricordando il sistema del doppio canale e facendo richiamo al sistema delle supplenze con le su "… tre tipologie (art. 4). 18 - Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di asse- gnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo;
e, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze. 19 - Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè, fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. 20 - Le supplenze temporanee (c. 3), sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state stipulate". Ha in seguito ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia sottolineando che "… il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, per entrambe le categorie di personale, in modo tale da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l'utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire, nella logica del sistema così come delineato a livello norma- tivo, il definitivo accesso ai ruoli"; ha quindi evidenziato "l'incompatibilità della disciplina speciale con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi". Le richiamate sentenze hanno di seguito fatto richiamo all'ordinanza della Corte Costituzionale, n. 207 del 2013, con la quale era stato sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell' Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE ed ha rammentato la sentenza della CGUE 26 novembre 2014,
e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13 (se- Per_1 condo cui "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espleta- mento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno even- tualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. Alla stregua della sentenza della CGUE la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue dal fatto che tale normativa, da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato"). Ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”. Partendo da tali premesse la Corte si è preoccupata di individuare le condizioni per la configura- bilità dell'abuso, sostenendo che "… in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T. U., come modificato dall'art. 1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T. U.". In merito alle ricadute sanzionatorie dell'illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato sulla scorta delle statuizioni della Corte di Giustizia ha ribadito che "nelle ipotesi in cui il diritto dell'Unione non preveda sanzioni specifiche, come nel caso dell'Accordo Quadro, e siano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficiente- mente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro. La misura sanzionatoria deve, infatti, presentare garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente l'abuso e “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” ( sentenza cit. par. 77-79; sentenza 15.4.2008, C-268/06, Impact;
sentenza 23.4.2009, cause riunite da C- Per_1
378/07 a C-380/07, ed altri)". Per_2 Alla luce di tali prin ha infine dettato le seguenti linee interpretative: "A) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. B) “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reite- razione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata com- plessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”. C) Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle gra- duatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015. E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali. F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza. G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016. H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della mede- sima". La S.C. ha anche chiarito che non è ravvisabile l'ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001, in ragione delle seguenti considerazioni: "112 - rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cosa che è stata fatta dal legislatore ordinario dando attuazione all'art. 97, terzo comma, Cost., che sancisce il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso;
113 - tale elemento è del tutto estraneo alla disciplina del lavoro svolto alle dipendenze di datori di lavoro privati e questo rappresenta uno dei fattori di maggiore diversificazione di tale rapporto rispetto al rapporto di lavoro (anche contrattualizzato) alle dipendenze delle pubbliche ammini- strazioni (Corte cost. sentenze n. 146 del 2008; n. 82 del 2003; n. 275 del 2001), sicché la mancata previsione della stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico, per effetto della conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, non può dare luogo ad alcuna ingiustificata discriminazione, contrastante con il principio di eguaglianza (“ex plurimis” Corte Cost. n. 89 del 2003 e n. 146 del 2008); 114 – l'eventuale sussistenza di un'ingiustificata diseguaglianza e/o discriminazione presuppone un giudizio comparativo tra situa- zioni fra loro confrontabili, ciò vale sia per quanto riguarda l'art. 3 Cost. sia per quel che concerne il principio fondamentale di non discriminazione del diritto UE (vedi, tra le tante: CGUE sentenza 12 giugno 2014,
[...]
, C-39/13, C-40/13 e C-41/13 – riunite;
sentenza 18 luglio 2013, FIFA, C-205/11 Controparte_6
CGUE, con giurisprudenza costante, ha precisato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro medesimo non sancisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce le condizioni precise in presenza delle quali si può fare uso di questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia ( “ex plurimis” CGUE sentenze 7 settembre 2006, e C‑53/04; 7 settembre 2006, Per_3 Per_4
C‑180/04; 4 luglio 2006, e altri, C‑212/04; ordinanza 1 ottobre 2010, C- Per_5 Per_6 Per_7 3/10; sentenza 3 luglio 2014, C-362/13, C-363/13 e C-407/13 – riunite;
sentenza 26 gennaio Per_8 2012, , C-586/10)". Per_9
Considerazioni analoghe valgono anche riguardo ai dubbi di legittimità costituzionale formulati in ordine all'art. 1 del D.L. n. 134/2009 convertito nella L. n. 167/2009 che nell'aggiungere il co. 14 bis all'art. 4 della legge 124/99 ha sostanzialmente escluso la convertibilità dei rapporti di la- voro a tempo determinato ("14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle sup- plenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."). Infondata anche la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 10 co. 4 bis del D.Lgs 368/2001 introdotto con l'art. 9 c. 18 del D.L. 70 del 2011 il quale ha previsto espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escluso che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis. Anche su questo punto occorre ram- mentare le pronunce della S.C. nelle quali si è in sostanza osservato che il principio introdotto dalla disposizione in esame costituisce solo una conferma della inapplicabilità del D.Lgs 368/2001 già evincibile dalla disciplina di settore in ragione delle peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica ("36 - E' certo innegabile che detti interventi additivi, sicuramente non qualificabili come fonti di interpretazione autentica, non abbiano efficacia retroattiva;
è nondimeno indiscuti- bile la potestà del legislatore di produrre norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell'ordinamento giuridico. 37 – Ed infatti dall' art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, e dall'art. 9 c. 18 del D.L. n. 70 del 2011, disposizioni conformi al precetto contenuto nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché non interferiscono nella amministrazione della giusti- zia, ben possono trarsi elementi che confortano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SSUU n.18353/2014) in termini di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione di quanto sopra rilevato in ordine alla peculiarità del sistema di recluta- mento proprio del settore della Scuola Pubblica. Inapplicabilità che era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori ai quali si è appena fatto richiamo, e dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA."). Sotto tale profilo la questione appare dunque irrilevante. Alla luce dei principi esposti, esclusa la possibilità di conversione dei rapporti, occorre dunque ritenere che il risarcimento dei danni possa essere riconosciuto alle seguenti condizioni:
- che i contratti a termine abbiano avuto ad oggetto supplenze sull'organico di diritto con sca- denza al 31 agosto (non anche supplenze sull'organico di fatto o temporanee);
- che la reiterazione dei contratti riguardi un periodo successivo al 2001 e si sia protratta per un tempo superiore al triennio ritenuto utile parametro ai fini della ravvisabilità dell'abuso;
- che il personale non sia stato immesso in ruolo in applicazione della legge 13 luglio 2015 n. 107. Le predette condizioni ricorrono cumulativamente per la ricorrente, la quale risulta aver concluso contratti di supplenza su organico di diritto in ciascuno degli a.s. dal 2007/08 al 2024/25 e aver quindi superato il termine triennale. Con specifico riferimento agli insegnanti di religione il più recente orientamento della S.C. è d'altra parte nel senso che "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al per- manere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assun- zione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concor- suali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga CP_1 contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso"; che "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a ter- mine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in que- st'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con appli- cazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"; che inoltre "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di reli- gione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli" (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18698 del 09/06/2022). Alla luce di quanto precede va conseguentemente riconosciuta l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e va conseguentemente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in virtù dell'art. 28 co. 2 del D.Lgs n. 81/215 con un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'ar- ticolo 8 della legge n. 604 del 1966. Nella specie tenuto conto della natura del risarcimento accor- dato, del percepimento di regolare retribuzioni, del numero delle reiterazioni e dell'attuale prose- cuzione del rapporto, pare equo determinare l'indennità nella misura di 7 mensilità. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'incremento dovuto in ragione del numero delle parti dei procedimenti riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
e per l'effetto accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti di lavoro a
[...] Cont i tra la ricorrente e il dall'a.s.2010/11 e per l'effetto condanna il al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato in 7 mensilità dell'ul- CP_1 uzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricor- Controparte_8 rente che si ltre rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO