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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/11/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
R.G. 1300/2024
La Corte di Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Ermira Zhuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Treviso, strada di Ca' Zenobio n. 2;
Parte appellante
e
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia e domiciliati in
Venezia, Piazza San Marco n. 63;
Parte appellata Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA
Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.
Lgs. n. 286/1998 - appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2500/2024 del 1.07.2024, pubblicata in data 17.7.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2500/2024 pubbl. il 17/07/2024 del
Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Anita Giuriolo resa nel procedimento recante R.G.
10215/2023, datata 1° luglio 2024 e pubblicata in data 17 luglio 2024. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di
Treviso cat. A 11/2023 imm. 101 - (AF) (doc.1), datato 31.03.2023 e notificato al ricorrente in data 27.06.2023emesso e notificato al ricorrente in data 04.08.2022 ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
- e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Treviso- di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore del sig. ; Parte_1
- condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. " e conseguentemente”, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
pag. 2/12 Per parte appellata
“Si chiede il rigetto dell'appello ed il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della Sentenza, in quanto inammissibile. Spese rifuse”.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto dell'impugnazione
FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
(nato il [...] a [...], Kosovo) ha radicato presso il Parte_2
Tribunale di Venezia ricorso ex art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 in data 18.07.2023, al fine di annullare, previa sospensiva, il provvedimento emesso nei suoi confronti dal
Questore di Treviso in data 31.03.2023 e notificato in data 27.06.2023 (doc. n. 1 ricorrente), di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale familiare convivente di cittadino italiano ai sensi dell'art. 19, co. 2), lettera c) D. Lgs. n. 286/98.
1.2 In data 14.03.2022 il sig. aveva chiesto alla Questura di Treviso il rilascio Pt_1 del permesso di soggiorno quale fratello convivente di cittadino italiano. Parte_3
1.3 Il diniego era motivato dalla carenza della condizione di convivenza e dalla pericolosità sociale del soggetto, gravato da plurimi precedenti penali.
1.4 Avanti al Tribunale di Venezia, il ricorrente allegava di essere giunto in Italia nel 1999, all'età di sei anni, per ricongiungersi al padre e documentava la Persona_1 radicata presenza in provincia di Treviso dell'intero nucleo familiare (doc. n. 2 ricorrente, certificato demografico), tra cui un fratello e una sorella cittadini italiani
(docc. n. 13 e 15 ricorrente). Evidenziava quindi di non avere alcun riferimento familiare nel Paese d'origine, ormai percepito come del tutto estraneo.
1.5 Con riguardo alla propria storia personale, produceva documentazione scolastica attestante la frequenza della scuola dell'obbligo (doc. n. 3 ricorrente) e la sottoscrizione di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (docc. da n. 7 a n. 12 ricorrente), evidenziando come la loro saltuarietà era in gran parte dovuta alla precarietà della propria posizione giuridica.
1.6 Il sig. contestava la valutazione della Questura di Treviso in punto di Pt_1 attualità della pericolosità sociale operata in relazione a fatti di reato (furto,
pag. 3/12 favoreggiamento della prostituzione e violazione del provvedimento di espulsione ex art. 13 co. 13 bis TUI) commessi in epoca risalente. Egli lamentava inoltre la mancata valorizzazione della sentenza nei suoi confronti pronunciata dalla Corte di Cassazione,
Sez. I Penale, n. 27610 del 2021, con cui la più recente condanna veniva annullata limitatamente all'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia, la quale a sua volta riconosceva la sussistenza delle condizioni impeditive di cui all'art. 19 D. Lgs n. 286/1998 (docc. n. 5
e 6 ricorrente).
1.7 Con riguardo al requisito della convivenza, il ricorrente produceva la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal fratello (doc. n. 14 ricorrente).
1.8 In data 13.12.2023, si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
Questura di Treviso, adducendo, sotto il profilo della pericolosità sociale del ricorrente, che in data 30.05.2022 il sig. fosse rimasto ferito (con prognosi di 40 giorni) nel Pt_1 corso di una rissa e che nella medesima occasione veniva rinvenuta in suo possesso una
“chiave esagonale con cacciavite a taglio annesso in metallo”.
1.9 Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso ritenendo, nel bilanciamento degli interessi in gioco, che il diritto all'unità familiare fosse subvalente rispetto ai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13 co. 1 D. lgs. 286/1998.
2 Il giudizio di secondo grado.
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'errata valutazione della pericolosità sociale: il Giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle considerazioni già compiute dalla Questura, senza esaminare il comportamento serbato dal sig. in seguito all'espiazione delle condanne. Pt_1
2.1.1 Inoltre, il Giudice non avrebbe valorizzato le sentenze n. 27610/2021 della
Cassazione Penale e n. 37/2022 della Corte di Appello di Venezia con cui si riconosceva il diritto dell'appellante a permanere in Italia ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett.
c) D. Lgs. 286/1998.
2.1.2 Infine, nell'operare la valutazione comparativa di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, applicato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, il Tribunale non avrebbe debitamente soppesato alcuni elementi, quali i rapporti di parentela, la lunga permanenza in Italia del richiedente e la mancanza di qualsiasi pag. 4/12 legame con il Kosovo.
2.2 Con il secondo motivo di appello, il sig. lamenta l'omessa valutazione Pt_1 autonoma dell'episodio di rissa del 30.05.2022: anche sotto questo profilo, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad aderire alle affermazioni della Questura, senza dare conto dell'assenza di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti (doc. 16 appellante), né di condanne definitive per tale episodio.
2.2.1 L'appellante deduce inoltre che nel provvedimento di diniego non vi era menzione di condotte penalmente rilevanti successive al 2020 e che nel primo grado di giudizio la Questura non aveva prodotto alcuna documentazione di quanto allegato.
2.3 Con il terzo motivo di appello, il sig. contesta l'affermazione compiuta a Pt_1 pagina 4 della sentenza impugnata, ovvero: “Nel caso di specie, il ricorrente non solo ha commesso una serie di reati, ma è fratello convivente e figlio di pregiudicati per reati inerenti la prostituzione, contro la persona e contro il patrimonio”.
2.3.1 In primo luogo, l'appellante nega che entrambi i genitori e che il fratello conviventi siano pregiudicati;
in secondo luogo, richiama il principio di personalità della responsabilità penale di cui al primo comma dell'art. 27 della Costituzione e il conseguente divieto di responsabilità per fatto altrui.
2.4 Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata in merito ai requisiti reddituali, rilevando che l'attività lavorativa svolta è stata documentata e che il nucleo familiare non riceve interventi di sostegno da parte degli enti pubblici.
2.5 Infine, l'appellante chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
3 Si è costituta parte appellata, la quale ha instato per il rigetto del gravame e dell'istanza di sospensione, sostenendo: la non effettività e stabilità della convivenza con il fratello cittadino italiano;
l'attualità della pericolosità sociale desunta dall'episodio di rissa del 2022; il mancato inserimento lavorativo dell'appellante.
4 La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pag. 5/12 DIRITTO
5 I motivi di gravame, congiuntamente delibati, sono fondati.
6 L'art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: […] degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
6.1 Questo Collegio rileva in primo luogo la sussistenza dei presupposi fondanti il divieto di espulsione – e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – ovvero la parentela e la convivenza con un cittadino italiano, già accertate dal Giudice di prime cure.
6.2 Parte appellata ha in questa sede ribadito la contestazione dell'effettività e della stabilità della convivenza del sig. con il fratello cittadino italiano;
Pt_1 Pt_3 nondimeno, la coabitazione è provata innanzitutto dalla relazione dell'Ufficio
Immigrazione datata 24.02.2023 (doc. n. 5 appellati), in occasione della quale la cognata affermava che l'appellante “dorme a casa loro sul divano letto Persona_2 in soggiorno” e contestualmente esibiva gli indumenti a lui appartenenti riposti in un armadio.
A questo proposito, questo Collegio osserva che a nulla rileva il precedente accertamento della convivenza con esito negativo, datato 14.10.2019 (doc. n. 3 appellati), posto che esso era riferito ad una diversa e anteriore istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, estranea all'oggetto di questo giudizio.
In secondo luogo, la convivenza è dimostrata anche dalle dichiarazioni rese dal sig. in primo grado: “Mio fratello vive con me presso la mia abitazione di Via Parte_3 dell'Olmo n.
3. Sono in affitto e spendo la somma di 530,00 euro. Vivo con mia moglie,
3 figli e mio fratello, il quale sarà circa 3 anni che vive con noi. Sono 2 camere da letto
e mio fratello dorme in salotto” (verbale ud. 22.05.2024).
6.3 Allo stesso modo, il nucleo familiare appare dotato di redditi congrui, considerato che il sig. lavora regolarmente (come da lui stesso dichiarato Parte_3 alla medesima udienza poc'anzi citata) e che il sig. ha prodotto plurimi Parte_1 contratti a tempo determinato, indicativi del suo impegno lavorativo.
pag. 6/12 Inoltre, come allegato dall'appellante e non contestato dalla controparte, il nucleo familiare non è soggetto ad interventi pubblici di sostegno al reddito.
7 Appurata la sussistenza dei presupposti di legge, occorre una valutazione delle condizioni ostative di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98.
7.1 La citata disposizione stabilisce che: “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”.
7.2 Ne consegue che il divieto di espulsione dello straniero che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19, lettera c), D.Lgs. n. 286/1998, ed il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati soltanto qualora ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, espressivi di pericolosità sociale del soggetto, i quali debbono essere oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito (così Cass. ord. n. 26216 del 18.11.2020; Cass. Sez. VI, sent. n. 17070 del 28.06.2018, la quale ha ritenuto solo apparente la motivazione del giudice di merito che, in punto di attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, era stata in sostanza fondata "sui soli precedenti di spaccio di stupefacenti risalenti a circa otto anni addietro").
7.3 Osserva il Collegio che costante giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la necessità di compiere il giudizio di pericolosità sociale in concreto e in base ad elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione (così, ex multis, Cass. Sez. I, sent. n. 29834 del 27.10.2023).
7.4 Peraltro, la valutazione delle condizioni ostative deve bilanciarsi con la considerazione di ulteriori elementi, così come prescritto dall'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, esteso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013 anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Il secondo periodo della disposizione in parola statuisce: “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività pag. 7/12 dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
7.5 Infatti, vengono qui in rilievo diritti fondamentali della persona, costituzionalmente e convenzionalmente tutelati. Sul punto, si richiamano le Sezioni
Unite n. 1390/2022, che nel comporre un conflitto di giurisdizione, hanno ribadito che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU.
7.5.1 Come affermato dalla Consulta, la tutela della famiglia assicurata dagli artt. 29,
30 e 31 della Costituzione impone un'attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero;
“nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari” (C. Cost. n. 213/2013).
7.5.2 Tale tutela è confermata e rafforzata dall'art. 8 della CEDU, in forza del quale:
“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge
e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Il principio ivi affermato fonda il diritto dell'interessato “a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi” (così C. Cost. n. 217/2021).
7.6 La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato, peraltro, che il bilanciamento imposto dall'art. 8 comporta la valutazione di elementi del caso concreto, pag. 8/12 come la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla condotta penalmente rilevante e il comportamento successivo, la nazionalità delle persone interessate, la situazione familiare del ricorrente e la solidità dei legami sociali, culturali, familiari con il Paese ospite (così pronuncia 7 aprile 2009, e altri c. Italia). Per_3
8 A mente del delineato perimetro normativo ed ermeneutico, questo Collegio rileva come il sig. sia profondamente radicato nel territorio italiano, dove risiede Pt_1 da ormai 26 anni, dopo esservi giunto in età infantile e avervi frequentato le scuole dell'obbligo.
8.1 Al contrario, egli comprensibilmente non manifesta alcun vincolo con il Paese
d'origine, in buona sostanza a lui estraneo.
8.1.1. Oltre a ciò, l'appellante ha documentato l'attività lavorativa svolta nel corso del tempo (docc. da n. 7 a n. 12 ricorrente), per vero saltuaria (anche in ragione della precarietà della posizione giuridica dello stesso), ma nondimeno valutabile quale volontà di integrarsi nel Paese ospite, come depone altresì la frequentazione di un corso per la sicurezza sul lavoro (doc. 4 ricorrente).
8.1.2. Peraltro, alla luce di quanto addotto dal e dalla Controparte_1 CP_2 di Treviso nella comparsa di costituzione in primo grado, risulta che tra il 2016 e il 2018 il sig. abbia già usufruito di un permesso di soggiorno ex art. 19 co. 2 lett. c) Pt_1
D.Lgs. 286/1998, non rinnovato in ragione della cessazione, all'epoca, della convivenza con il fratello Parte_3
8.2 Il Collegio osserva che il provvedimento di diniego della Questura di Treviso ha considerato in primis le precedenti istanze di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno avanzate dal sig. nel numero di tre, intercorrenti tra il 2014 e il 2019, Pt_1 rigettate in ragione della pericolosità sociale del richiedente.
8.2.1 A sostegno della pericolosità dell'interessato, la Questura evidenziava i precedenti penali di cui era gravato: in particolare, in data 25.03.2015 il sig. Pt_1 veniva condannato per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose commesso il
22.05.2014; in data 08.07.2015 veniva attinto da sentenza ex art. 444 c.p.p. per favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 L. 75/1958 in concorso con il padre ed un fratello, commesso tra il maggio 2012 e l'aprile 2014; infine, a seguito del decreto pag. 9/12 di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Treviso e di accompagnamento alla frontiera in data 06.02.2019, il 24.01.2020 veniva condannato per il reato di cui all'art. 13 comma 13 bis D. Lgs. 286/1998 (doc. 1 ricorrente).
8.2.2 Avanti al Giudice di prime cure, parte resistente deduceva l'attualità della pericolosità sociale del sig. allegando il suo coinvolgimento in una rissa tra Pt_1 connazionali avvenuta a Treviso il 30.05.2022. In tale occasione egli sarebbe rimasto ferito, con prognosi di 40 giorni, e sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità di una chiave esagonale con cacciavite a taglio annesso in metallo.
8.2.3 Ancora, il e la Questura di Treviso valorizzavano la Controparte_1 contiguità della famiglia del sig. ad ambienti criminali, essendo il padre e i Pt_1 Per_1 fratelli e “pregiudicati per reati inerenti la prostituzione, contro la Per_4 Per_5 persona e contro il patrimonio”.
8.2.4 Valutando le descritte circostanze in termini di gravità e di espressione di una pericolosità sociale concreta e attuale, il Tribunale di Venezia ha concluso per la prevalenza dell'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
8.3 Questa Corte ritiene di non poter condividere la composizione degli interessi in gioco raggiunta in primo grado.
8.3.1 In primo luogo, le precedenti condanne sono risalenti e pertanto non possono ritenersi espressive di una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Infatti, sono trascorsi oltre dieci anni dalle condotte più gravi, a seguito delle quali l'appellante ha dimostrato resipiscenza, riprendendo a lavorare con regolari contratti.
8.3.2 In secondo luogo, non può attribuirsi rilevanza all'asserita rissa intercorsa nel maggio 2022: tale episodio non è stato preso in considerazione nel provvedimento di diniego, ed è stato per la prima volta allegato – senza alcuna documentazione a riscontro
– innanzi al Tribunale. Soltanto in appello, e dunque tardivamente, è stato prodotto il verbale di rinvenimento di una chiave esagonale con cacciavite a taglio annesso in metallo, a carico del sig. (doc. 7 appellati). Tale documento, formato il Pt_1
30.05.2022 e già nella disponibilità dell'odierna parte appellata nel corso del giudizio di primo grado, è inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c..
Peraltro, in riferimento all'episodio in parola non è intervenuta alcuna condanna anche pag. 10/12 non definitiva, né emergono iscrizioni ex art. 335 c.p.p. nè pendenze dal certificato estratto in data successiva, il 10.07.2023.
8.3.3 Questo Collegio osserva, inoltre, che a nulla rilevano i precedenti penali a carico dei familiari del sig. alla luce del principio di personalità della responsabilità Pt_1 penale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, alcun rimprovero può muoversi all'appellante, né può farsi discendere da tale circostanza una sua maggiore pericolosità sociale.
8.3.4 D'altro canto, le vicende penalmente rilevanti allegate dalla Questura di Treviso riguarderebbero solamente il padre e due fratelli del sig. non il fratello Pt_1 convivente né la sorella, anch'essa cittadina italiana, né la madre. Pt_3
8.3.5 Peraltro, l'esistenza di condanne in capo ai predetti non rimuove in alcun modo il diritto del sig. alla coesione familiare. Pt_1
8.4 Infine, il Collegio rileva come le sentenze Cass. Sez. I Penale n. 27610/2021 e
Corte d'Appello di Venezia Sez. II Penale n. 37/2022 pronunciate nei confronti di Pt_1
, pur non elidendo l'antigiuridicità e la colpevolezza della condotta serbata,
[...] comunque corroborano la valutazione di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c)
D. Lgs. 286/1998 e di prevalenza del diritto alla coesione familiare sulle istanze pubblicistiche di ordine pubblico e sicurezza. Nella specie, la Sez. II Penale di questa
Corte d'Appello ha escluso l'ammissibilità dell'espulsione alla luce di ragioni che il
Collegio condivide e ritiene di mutuare: “sussistendo ragione di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale di comporti violazione del Parte_1 diritto al rispetto di sue ragioni di vita, privata e familiare, non venendo al contempo in rilievo pregnanti ragioni di sicurezza nazionale, ovvero, pregnanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica che inducano a determinazioni di segno diverso: tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato nel nostro Paese, tenuto conto dell'effettivo inserimento sociale dell'interessato in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio dello Stato e, certo, della inattualità di legami familiari, culturali e sociali col suo paese d'origine”.
8.5 L'appello deve essere pertanto accolto.
pag. 11/12 9 Data la particolarità della fattispecie in esame e l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria sul punto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 2500/2024 del 1.07.2024, pubblicata in data 17.7.2024;
2. accerta il diritto del richiedente (nato il [...] a [...], Parte_1
Kosovo) ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 286/1998;
3. manda gli atti al Questore di Treviso per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 co. 1 lett. b) D.P.R. 394/1999;
4. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA
R.G. 1300/2024
La Corte di Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Ermira Zhuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Treviso, strada di Ca' Zenobio n. 2;
Parte appellante
e
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia e domiciliati in
Venezia, Piazza San Marco n. 63;
Parte appellata Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA
Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D.
Lgs. n. 286/1998 - appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2500/2024 del 1.07.2024, pubblicata in data 17.7.2024
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2500/2024 pubbl. il 17/07/2024 del
Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Anita Giuriolo resa nel procedimento recante R.G.
10215/2023, datata 1° luglio 2024 e pubblicata in data 17 luglio 2024. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- nel merito annullare il decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di
Treviso cat. A 11/2023 imm. 101 - (AF) (doc.1), datato 31.03.2023 e notificato al ricorrente in data 27.06.2023emesso e notificato al ricorrente in data 04.08.2022 ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari;
- e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Treviso- di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare in favore del sig. ; Parte_1
- condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. " e conseguentemente”, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
pag. 2/12 Per parte appellata
“Si chiede il rigetto dell'appello ed il rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della Sentenza, in quanto inammissibile. Spese rifuse”.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto dell'impugnazione
FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
(nato il [...] a [...], Kosovo) ha radicato presso il Parte_2
Tribunale di Venezia ricorso ex art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 in data 18.07.2023, al fine di annullare, previa sospensiva, il provvedimento emesso nei suoi confronti dal
Questore di Treviso in data 31.03.2023 e notificato in data 27.06.2023 (doc. n. 1 ricorrente), di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno quale familiare convivente di cittadino italiano ai sensi dell'art. 19, co. 2), lettera c) D. Lgs. n. 286/98.
1.2 In data 14.03.2022 il sig. aveva chiesto alla Questura di Treviso il rilascio Pt_1 del permesso di soggiorno quale fratello convivente di cittadino italiano. Parte_3
1.3 Il diniego era motivato dalla carenza della condizione di convivenza e dalla pericolosità sociale del soggetto, gravato da plurimi precedenti penali.
1.4 Avanti al Tribunale di Venezia, il ricorrente allegava di essere giunto in Italia nel 1999, all'età di sei anni, per ricongiungersi al padre e documentava la Persona_1 radicata presenza in provincia di Treviso dell'intero nucleo familiare (doc. n. 2 ricorrente, certificato demografico), tra cui un fratello e una sorella cittadini italiani
(docc. n. 13 e 15 ricorrente). Evidenziava quindi di non avere alcun riferimento familiare nel Paese d'origine, ormai percepito come del tutto estraneo.
1.5 Con riguardo alla propria storia personale, produceva documentazione scolastica attestante la frequenza della scuola dell'obbligo (doc. n. 3 ricorrente) e la sottoscrizione di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato (docc. da n. 7 a n. 12 ricorrente), evidenziando come la loro saltuarietà era in gran parte dovuta alla precarietà della propria posizione giuridica.
1.6 Il sig. contestava la valutazione della Questura di Treviso in punto di Pt_1 attualità della pericolosità sociale operata in relazione a fatti di reato (furto,
pag. 3/12 favoreggiamento della prostituzione e violazione del provvedimento di espulsione ex art. 13 co. 13 bis TUI) commessi in epoca risalente. Egli lamentava inoltre la mancata valorizzazione della sentenza nei suoi confronti pronunciata dalla Corte di Cassazione,
Sez. I Penale, n. 27610 del 2021, con cui la più recente condanna veniva annullata limitatamente all'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia, la quale a sua volta riconosceva la sussistenza delle condizioni impeditive di cui all'art. 19 D. Lgs n. 286/1998 (docc. n. 5
e 6 ricorrente).
1.7 Con riguardo al requisito della convivenza, il ricorrente produceva la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal fratello (doc. n. 14 ricorrente).
1.8 In data 13.12.2023, si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
Questura di Treviso, adducendo, sotto il profilo della pericolosità sociale del ricorrente, che in data 30.05.2022 il sig. fosse rimasto ferito (con prognosi di 40 giorni) nel Pt_1 corso di una rissa e che nella medesima occasione veniva rinvenuta in suo possesso una
“chiave esagonale con cacciavite a taglio annesso in metallo”.
1.9 Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso ritenendo, nel bilanciamento degli interessi in gioco, che il diritto all'unità familiare fosse subvalente rispetto ai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13 co. 1 D. lgs. 286/1998.
2 Il giudizio di secondo grado.
2.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'errata valutazione della pericolosità sociale: il Giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle considerazioni già compiute dalla Questura, senza esaminare il comportamento serbato dal sig. in seguito all'espiazione delle condanne. Pt_1
2.1.1 Inoltre, il Giudice non avrebbe valorizzato le sentenze n. 27610/2021 della
Cassazione Penale e n. 37/2022 della Corte di Appello di Venezia con cui si riconosceva il diritto dell'appellante a permanere in Italia ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett.
c) D. Lgs. 286/1998.
2.1.2 Infine, nell'operare la valutazione comparativa di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, applicato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013, il Tribunale non avrebbe debitamente soppesato alcuni elementi, quali i rapporti di parentela, la lunga permanenza in Italia del richiedente e la mancanza di qualsiasi pag. 4/12 legame con il Kosovo.
2.2 Con il secondo motivo di appello, il sig. lamenta l'omessa valutazione Pt_1 autonoma dell'episodio di rissa del 30.05.2022: anche sotto questo profilo, il Giudice di primo grado si sarebbe limitato ad aderire alle affermazioni della Questura, senza dare conto dell'assenza di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti (doc. 16 appellante), né di condanne definitive per tale episodio.
2.2.1 L'appellante deduce inoltre che nel provvedimento di diniego non vi era menzione di condotte penalmente rilevanti successive al 2020 e che nel primo grado di giudizio la Questura non aveva prodotto alcuna documentazione di quanto allegato.
2.3 Con il terzo motivo di appello, il sig. contesta l'affermazione compiuta a Pt_1 pagina 4 della sentenza impugnata, ovvero: “Nel caso di specie, il ricorrente non solo ha commesso una serie di reati, ma è fratello convivente e figlio di pregiudicati per reati inerenti la prostituzione, contro la persona e contro il patrimonio”.
2.3.1 In primo luogo, l'appellante nega che entrambi i genitori e che il fratello conviventi siano pregiudicati;
in secondo luogo, richiama il principio di personalità della responsabilità penale di cui al primo comma dell'art. 27 della Costituzione e il conseguente divieto di responsabilità per fatto altrui.
2.4 Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata in merito ai requisiti reddituali, rilevando che l'attività lavorativa svolta è stata documentata e che il nucleo familiare non riceve interventi di sostegno da parte degli enti pubblici.
2.5 Infine, l'appellante chiede la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
3 Si è costituta parte appellata, la quale ha instato per il rigetto del gravame e dell'istanza di sospensione, sostenendo: la non effettività e stabilità della convivenza con il fratello cittadino italiano;
l'attualità della pericolosità sociale desunta dall'episodio di rissa del 2022; il mancato inserimento lavorativo dell'appellante.
4 La causa, previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.11.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pag. 5/12 DIRITTO
5 I motivi di gravame, congiuntamente delibati, sono fondati.
6 L'art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che “Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: […] degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.
6.1 Questo Collegio rileva in primo luogo la sussistenza dei presupposi fondanti il divieto di espulsione – e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – ovvero la parentela e la convivenza con un cittadino italiano, già accertate dal Giudice di prime cure.
6.2 Parte appellata ha in questa sede ribadito la contestazione dell'effettività e della stabilità della convivenza del sig. con il fratello cittadino italiano;
Pt_1 Pt_3 nondimeno, la coabitazione è provata innanzitutto dalla relazione dell'Ufficio
Immigrazione datata 24.02.2023 (doc. n. 5 appellati), in occasione della quale la cognata affermava che l'appellante “dorme a casa loro sul divano letto Persona_2 in soggiorno” e contestualmente esibiva gli indumenti a lui appartenenti riposti in un armadio.
A questo proposito, questo Collegio osserva che a nulla rileva il precedente accertamento della convivenza con esito negativo, datato 14.10.2019 (doc. n. 3 appellati), posto che esso era riferito ad una diversa e anteriore istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari, estranea all'oggetto di questo giudizio.
In secondo luogo, la convivenza è dimostrata anche dalle dichiarazioni rese dal sig. in primo grado: “Mio fratello vive con me presso la mia abitazione di Via Parte_3 dell'Olmo n.
3. Sono in affitto e spendo la somma di 530,00 euro. Vivo con mia moglie,
3 figli e mio fratello, il quale sarà circa 3 anni che vive con noi. Sono 2 camere da letto
e mio fratello dorme in salotto” (verbale ud. 22.05.2024).
6.3 Allo stesso modo, il nucleo familiare appare dotato di redditi congrui, considerato che il sig. lavora regolarmente (come da lui stesso dichiarato Parte_3 alla medesima udienza poc'anzi citata) e che il sig. ha prodotto plurimi Parte_1 contratti a tempo determinato, indicativi del suo impegno lavorativo.
pag. 6/12 Inoltre, come allegato dall'appellante e non contestato dalla controparte, il nucleo familiare non è soggetto ad interventi pubblici di sostegno al reddito.
7 Appurata la sussistenza dei presupposti di legge, occorre una valutazione delle condizioni ostative di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98.
7.1 La citata disposizione stabilisce che: “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”.
7.2 Ne consegue che il divieto di espulsione dello straniero che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19, lettera c), D.Lgs. n. 286/1998, ed il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati soltanto qualora ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, espressivi di pericolosità sociale del soggetto, i quali debbono essere oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito (così Cass. ord. n. 26216 del 18.11.2020; Cass. Sez. VI, sent. n. 17070 del 28.06.2018, la quale ha ritenuto solo apparente la motivazione del giudice di merito che, in punto di attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, era stata in sostanza fondata "sui soli precedenti di spaccio di stupefacenti risalenti a circa otto anni addietro").
7.3 Osserva il Collegio che costante giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la necessità di compiere il giudizio di pericolosità sociale in concreto e in base ad elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione (così, ex multis, Cass. Sez. I, sent. n. 29834 del 27.10.2023).
7.4 Peraltro, la valutazione delle condizioni ostative deve bilanciarsi con la considerazione di ulteriori elementi, così come prescritto dall'art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, esteso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013 anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Il secondo periodo della disposizione in parola statuisce: “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività pag. 7/12 dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
7.5 Infatti, vengono qui in rilievo diritti fondamentali della persona, costituzionalmente e convenzionalmente tutelati. Sul punto, si richiamano le Sezioni
Unite n. 1390/2022, che nel comporre un conflitto di giurisdizione, hanno ribadito che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU.
7.5.1 Come affermato dalla Consulta, la tutela della famiglia assicurata dagli artt. 29,
30 e 31 della Costituzione impone un'attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero;
“nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari” (C. Cost. n. 213/2013).
7.5.2 Tale tutela è confermata e rafforzata dall'art. 8 della CEDU, in forza del quale:
“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge
e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Il principio ivi affermato fonda il diritto dell'interessato “a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi” (così C. Cost. n. 217/2021).
7.6 La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato, peraltro, che il bilanciamento imposto dall'art. 8 comporta la valutazione di elementi del caso concreto, pag. 8/12 come la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla condotta penalmente rilevante e il comportamento successivo, la nazionalità delle persone interessate, la situazione familiare del ricorrente e la solidità dei legami sociali, culturali, familiari con il Paese ospite (così pronuncia 7 aprile 2009, e altri c. Italia). Per_3
8 A mente del delineato perimetro normativo ed ermeneutico, questo Collegio rileva come il sig. sia profondamente radicato nel territorio italiano, dove risiede Pt_1 da ormai 26 anni, dopo esservi giunto in età infantile e avervi frequentato le scuole dell'obbligo.
8.1 Al contrario, egli comprensibilmente non manifesta alcun vincolo con il Paese
d'origine, in buona sostanza a lui estraneo.
8.1.1. Oltre a ciò, l'appellante ha documentato l'attività lavorativa svolta nel corso del tempo (docc. da n. 7 a n. 12 ricorrente), per vero saltuaria (anche in ragione della precarietà della posizione giuridica dello stesso), ma nondimeno valutabile quale volontà di integrarsi nel Paese ospite, come depone altresì la frequentazione di un corso per la sicurezza sul lavoro (doc. 4 ricorrente).
8.1.2. Peraltro, alla luce di quanto addotto dal e dalla Controparte_1 CP_2 di Treviso nella comparsa di costituzione in primo grado, risulta che tra il 2016 e il 2018 il sig. abbia già usufruito di un permesso di soggiorno ex art. 19 co. 2 lett. c) Pt_1
D.Lgs. 286/1998, non rinnovato in ragione della cessazione, all'epoca, della convivenza con il fratello Parte_3
8.2 Il Collegio osserva che il provvedimento di diniego della Questura di Treviso ha considerato in primis le precedenti istanze di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno avanzate dal sig. nel numero di tre, intercorrenti tra il 2014 e il 2019, Pt_1 rigettate in ragione della pericolosità sociale del richiedente.
8.2.1 A sostegno della pericolosità dell'interessato, la Questura evidenziava i precedenti penali di cui era gravato: in particolare, in data 25.03.2015 il sig. Pt_1 veniva condannato per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose commesso il
22.05.2014; in data 08.07.2015 veniva attinto da sentenza ex art. 444 c.p.p. per favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 L. 75/1958 in concorso con il padre ed un fratello, commesso tra il maggio 2012 e l'aprile 2014; infine, a seguito del decreto pag. 9/12 di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Treviso e di accompagnamento alla frontiera in data 06.02.2019, il 24.01.2020 veniva condannato per il reato di cui all'art. 13 comma 13 bis D. Lgs. 286/1998 (doc. 1 ricorrente).
8.2.2 Avanti al Giudice di prime cure, parte resistente deduceva l'attualità della pericolosità sociale del sig. allegando il suo coinvolgimento in una rissa tra Pt_1 connazionali avvenuta a Treviso il 30.05.2022. In tale occasione egli sarebbe rimasto ferito, con prognosi di 40 giorni, e sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità di una chiave esagonale con cacciavite a taglio annesso in metallo.
8.2.3 Ancora, il e la Questura di Treviso valorizzavano la Controparte_1 contiguità della famiglia del sig. ad ambienti criminali, essendo il padre e i Pt_1 Per_1 fratelli e “pregiudicati per reati inerenti la prostituzione, contro la Per_4 Per_5 persona e contro il patrimonio”.
8.2.4 Valutando le descritte circostanze in termini di gravità e di espressione di una pericolosità sociale concreta e attuale, il Tribunale di Venezia ha concluso per la prevalenza dell'interesse alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.
8.3 Questa Corte ritiene di non poter condividere la composizione degli interessi in gioco raggiunta in primo grado.
8.3.1 In primo luogo, le precedenti condanne sono risalenti e pertanto non possono ritenersi espressive di una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Infatti, sono trascorsi oltre dieci anni dalle condotte più gravi, a seguito delle quali l'appellante ha dimostrato resipiscenza, riprendendo a lavorare con regolari contratti.
8.3.2 In secondo luogo, non può attribuirsi rilevanza all'asserita rissa intercorsa nel maggio 2022: tale episodio non è stato preso in considerazione nel provvedimento di diniego, ed è stato per la prima volta allegato – senza alcuna documentazione a riscontro
– innanzi al Tribunale. Soltanto in appello, e dunque tardivamente, è stato prodotto il verbale di rinvenimento di una chiave esagonale con cacciavite a taglio annesso in metallo, a carico del sig. (doc. 7 appellati). Tale documento, formato il Pt_1
30.05.2022 e già nella disponibilità dell'odierna parte appellata nel corso del giudizio di primo grado, è inammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c..
Peraltro, in riferimento all'episodio in parola non è intervenuta alcuna condanna anche pag. 10/12 non definitiva, né emergono iscrizioni ex art. 335 c.p.p. nè pendenze dal certificato estratto in data successiva, il 10.07.2023.
8.3.3 Questo Collegio osserva, inoltre, che a nulla rilevano i precedenti penali a carico dei familiari del sig. alla luce del principio di personalità della responsabilità Pt_1 penale, sancito dall'art. 27 della Costituzione, alcun rimprovero può muoversi all'appellante, né può farsi discendere da tale circostanza una sua maggiore pericolosità sociale.
8.3.4 D'altro canto, le vicende penalmente rilevanti allegate dalla Questura di Treviso riguarderebbero solamente il padre e due fratelli del sig. non il fratello Pt_1 convivente né la sorella, anch'essa cittadina italiana, né la madre. Pt_3
8.3.5 Peraltro, l'esistenza di condanne in capo ai predetti non rimuove in alcun modo il diritto del sig. alla coesione familiare. Pt_1
8.4 Infine, il Collegio rileva come le sentenze Cass. Sez. I Penale n. 27610/2021 e
Corte d'Appello di Venezia Sez. II Penale n. 37/2022 pronunciate nei confronti di Pt_1
, pur non elidendo l'antigiuridicità e la colpevolezza della condotta serbata,
[...] comunque corroborano la valutazione di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c)
D. Lgs. 286/1998 e di prevalenza del diritto alla coesione familiare sulle istanze pubblicistiche di ordine pubblico e sicurezza. Nella specie, la Sez. II Penale di questa
Corte d'Appello ha escluso l'ammissibilità dell'espulsione alla luce di ragioni che il
Collegio condivide e ritiene di mutuare: “sussistendo ragione di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale di comporti violazione del Parte_1 diritto al rispetto di sue ragioni di vita, privata e familiare, non venendo al contempo in rilievo pregnanti ragioni di sicurezza nazionale, ovvero, pregnanti ragioni di ordine e sicurezza pubblica che inducano a determinazioni di segno diverso: tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato nel nostro Paese, tenuto conto dell'effettivo inserimento sociale dell'interessato in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio dello Stato e, certo, della inattualità di legami familiari, culturali e sociali col suo paese d'origine”.
8.5 L'appello deve essere pertanto accolto.
pag. 11/12 9 Data la particolarità della fattispecie in esame e l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria sul punto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Venezia n. 2500/2024 del 1.07.2024, pubblicata in data 17.7.2024;
2. accerta il diritto del richiedente (nato il [...] a [...], Parte_1
Kosovo) ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 co. 2 lett. c) D. Lgs. n. 286/1998;
3. manda gli atti al Questore di Treviso per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 co. 1 lett. b) D.P.R. 394/1999;
4. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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