CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. GO SA NI NT Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. MA RS Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Ordinanza ex art. 702 bis cpc non definitiva
nella causa civile iscritta al numero 6374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 26.11.2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. De Carlo Giuseppe
E
IO AI (C.F. , C.F._1 dfeso dall'Avv. Chiacchio Tammaro e dall'Avv. Chiacchio Vittoria
OGGETTO: opposizione alla stima di terreno espropriato ex dpr n. 327/2001; FATTO E DIRITTO
§1. Il Commissario straordinario per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna–
Valmontone, quale autorità espropriante ha presentato ricorso per la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta al sig. AI IO, proprietario di terreni agricoli (circa 18.374 mq) destinati alla coltivazione di kiwi, espropriati per la realizzazione dell'opera infrastrutturale.
Il ricorrente deduceva che: a) Il progetto dell'opera è stato approvato nel 2010 e dichiarato di pubblica utilità; b) Con decreto del 19 settembre 2023 è stata disposta l'espropriazione, offrendo al proprietario inizialmente € 53.980,07, poi aggiornati a € 167.938,36; c) il proprietario ha rifiutato l'indennità e chiesto la nomina del collegio dei tecnici per la stima definitiva;
d) Il collegio, composto da tre tecnici, ha prodotto tre relazioni separate con importi divergenti:€ 167.392,36 (tecnico dell'autorità), €
680.000,00 (tecnico del proprietario), € 671.763,40 (terzo tecnico, arrotondato a € 680.000,00); e) non è stata redatta una relazione unica, come previsto dalla normativa, generando incertezza sul valore definitivo.
Su tali presupposti fattuali, il ricorrente ha contestato che: il procedimento ex art. 21 DPR 327/2001 non si è concluso correttamente poiché manca una decisione collegiale;
la normativa impone una relazione unica adottata a maggioranza, non tre stime individuali;
la situazione impedisce sia il pagamento diretto sia il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;
nel merito i criteri di calcolo applicabili al terreno di specie sono inferiori e devono tener conto, tra l'altro, della sussistenza di un vincolo espropriativo già noto alla controparte, per un complessivo valore del terreno espropriato pari a € 200.000,00 (comprensiva di indennità aggiuntiva per imprenditore agricolo).
Concludeva chiedendo di determinare giudizialmente la giusta indennità, disapplicando quella comunicata, in via principale fissando l'importo in € 200.000,00, in via subordinata accertando l'indennità secondo i criteri legali, in via istruttoria l'espletamento di ctu.
AI IO, costituitosi, deduceva che: l'azienda agricola si estende per oltre 17 ettari, coltivati principalmente a kiwi, con strutture e impianti di irrigazione;
l'espropriazione ha riguardato circa 18.374 mq, causando la frammentazione dell'unità produttiva in due corpi separati, con conseguenti costi per ripristinare funzionalità (nuovi accessi, pozzi, impianti); l'autorità espropriante aveva offerto un'indennità di € 167.938,36, ritenuta incongrua dal proprietario e la commissione dei tecnici aveva invece fissato l'indennità definitiva in € 680.000,00, accettata dal IO.
Eccepiva: a) l'inammissibilità per tardività del ricorso, essendo stata la stima comunicata dalla il 03/11/2024 ed il ricorso dell'espropriante depositato il 13/12/2024, oltre il termine CP_1 di 30 giorni previsto dall'art. 29 D.Lgs. 150/2011; b) la regolarità della procedura di stima e la correttezza dell'indennità determinata. Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ed il rigetto nel merito.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
§2. Preliminarmente si osserva che la causa impone una prima decisione, parziale, sull'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo sollevata dalla parte opposta.
Parte opposta ( IO) ha eccepito che la stima redatta dalla Commissione di tecnici nominata ex art. 21 dpr 327/2001 è stata comunicata all'ente espropriante il 3.11.2024 ed il ricorso di opposizione è stato presentato il 13.12.2024, decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 29 dlgs n.
150/2011.
Parte ricorrente contesta l'assunto sotto il duplice profilo dell'irritualità della procedura di redazione della stima e della tempestività del ricorso per effetto dell'individuazione del dies a quo dalla comunicazione della stima dall'ente espropriante al privato espropriato il 15.11.2024.
L'eccezione di inammissibilità per tardività è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
Posto che nel caso di specie, a fronte dell'offerta dell'indennità di esproprio l'espropriato ha opposto un rifiuto ed un'istanza di avvio della procedura di determinazione della stima da parte della
Commissione di tre tecnici di cui all' art. 21 dpr 327/2001, preme osservare che, ai sensi dell'art. 27 dpr 327/2001 (Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale), 1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (…); ai sensi dell'art.
54 stesso DPR,
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia;
e ai sensi dell'art. 29 dlgs n. 150/2011 (Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità) 1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. ( ….) 3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.
Se ne inferisce, in primo luogo, che il termine di “riflessione” dei trenta giorni successivi alla notifica della stima alla parte espropriata assolve alla funzione di consentire a tutti i soggetti interessati, in primis all'espropriato, la valutazione sull'accettazione della stima proposta o sulla sua eventuale opposizione mediante ricorso giurisdizionale nel medesimo termine;
in secondo luogo, che è inequivocabile nel dettato normativo che il dies a quo per la decorrenza del termine di opposizione giudiziale è identico per tutti i soggetti legittimati e va identificato nel giorno della notifica/ comunicazione nella formulazione di cui al menzionato art. 27 dpr 327/2001.
Nel caso di specie, posto che la stima risulta comunicata/ notificata all'espropriato il 15.12.2024, il deposito del ricorso da parte dell'espropriante il 16.12.2024 ( v. annotazione iscrizione a ruolo generale) deve ritenersi, ai sensi dell'art. 155 cpc, tempestivo.
In ogni caso, sotto altro profilo, l'eccezione di inammissibilità risulta infondata anche in considerazione della irritualità della procedura di determinazione della stima ad opera della commissione dei tecnici.
Sul punto giova premettere che ai sensi dell'art. 21 Dpr 327/2001 ( per le parti di maggior rilievo nel caso di specie)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici ( ….)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.
Nel caso di specie, emerge univocamente dagli atti che, contrariamente alla disposizione citata, il tecnico nominato dal Presidente del Tribunale, nella data fissata dall'espropriante ( il 3.11.2024), ha sostanzialmente depositato tre relazioni, ciascuna proveniente da ogni singolo componente della
Commissione e con conclusioni differenti tra loro, benché sia nelle prescrizioni normative che nelle regole organizzative/ operative convenute dai commissari si prevedesse che la relazione di stima finale dovesse essere unica e tale da compendiare anche la prospettiva di tutti i commissari, oltre che eventuali dissensi emersi nel corso della procedura.
Peraltro, non essendo previsto nella norma - che, comprensibilmente, fa riferimento ad una relazione unica e ad un rapporto sostanzialmente paritario tra tutti i membri della commissione-, l'inoltro di più relazioni senza il riconoscimento di priorità alla posizione di un commissario ( e quindi alla sua relazione) rispetto agli altri evidenzia un sostanziale disallineamento dalle prescrizioni normative della procedura concretamente svoltasi;
che, peraltro, proprio in quanto conclusasi con molteplici elaborati -anche con conclusioni molto distanti tra loro-, risulta tale da minare quell'esigenza di certezza dei rapporti che può ritenersi sottesa proprio alla previsione di un'unica relazione e di un'unica chiara soluzione estimativa, alla quale ciascuna parte interessata, secondo il meccanismo disegnato dalla norma, può mostrare acquiescenza, così cristallizzando l'esito della procedura espropriativa, o opporsi per via giudiziale.
Dunque, per le ragioni anzidette, non può ritenersi regolarmente formatasi una stima commissariale ai sensi dell'art 21 dpr 327/2001.
Tuttavia, parte opponente ( , a fronte di tale irregolarità, ha anche avanzato espressa istanza di Pt_1 determinazione giudiziale della stima, che, per le anzidette ragioni, può trovare ingresso in questa sede.
Ne consegue che il presente procedimento dovrà svilupparsi in un prosieguo istruttorio, per il quale va disposta la rimessione della causa sul ruolo e la fissazione degli incombenti processuali con separata ordinanza.
La regolazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva
P.Q.M.
La Corte non definitivamente pronunciando,
- Respinge l'eccezione di inammissibilità formulata da IO AI;
- Rimette la causa sul ruolo rinviando il prosieguo istruttorio a separata ordinanza;
- Rinvia la regolazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Roma, 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA RS GO SA NI NT
Il Presidente