Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616/2021 R.G.
promossa da:
(c.f.: - p.iva: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Cristiana Ciullini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristiano Maria Ciani del Foro di Prato come da procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione nuovo difensore
ATTRICE
CONTRO
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_3 persona del suo Liquidatore e legale rappresentante IG. e CP_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi CP_3 C.F._1 dall'Avv. Fabrizio Miracolo del Foro di Lucca, come da procura alle liti allegata all' atto di comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: assicurazione contro i danni
PRIMA UDIENZA: 27/07/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 15/10/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: come da note autorizzate1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato, la Parte_1
(già ha convenuto in giudizio e Controparte_4 Controparte_1 CP_3
al fine di sentirli condannare al pagamento, per diritto di rivalsa, della
[...] somma liquidata a titolo di risarcimento danni ai danneggiati nel sinistro occorso in data 18. 2.2015 in Vaiano (PO).
A fondamento delle proprie ragioni ha esposto che: ha stipulato con .a la polizza n. 279469820 Controparte_1 CP_5 ramo “RCA”, relativa all'autovettura mod. Fiat 500 Tg. EF557EM;
-in data 18.2.2015 in Vaiano (PO), il predetto veicolo, condotto nell'occasione da , ha investito i pedoni poi deceduta, e CP_3 Persona_1 Per_2
che ha riportato lesioni;
-
[...]
-sulla base della “ricostruzione offerta dal verbale dell'Autorità intervenuta e confermata dai testimoni presenti al momento”, il sinistro sarebbe da
“ascrivere alla responsabilità del veicolo Tg. EF557EM”;
-in ragione del predetto sinistro, ha provveduto “a corrispondere agli eredi della defunta ed alla NO la complessiva Persona_1 Persona_2 somma di € 865.999,98”.
- accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di rivalsa della comparente, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1 NO , in solido tra loro, a rimborsare la in persona del legale CP_3 Controparte_6 rappresentante pro tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, la somma di € 865.999,98 liquidata a titolo di risarcimento danni ai danneggiati dal sinistro in questione, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dovuti fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi legali. Con ogni più ampia riserva istruttoria”. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IG.ra per i CP_3 motivi esposti nella premessa della comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi depositati da parte convenuta, con ogni conseguenza di ragione e di legge;
- nel merito, rigettare la domanda di rivalsa avanzata da parte attrice in quanto inammissibile e comunque infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi depositati da parte convenuta ovvero, in subordine, contenerla nella minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.”.
Pag. 2 di 8 L'attrice ha inoltre evidenziato che: 1) al momento del sinistro il veicolo assicurato circolava con la revisione scaduta e 2) la conducente aveva età inferiore a 23 anni, fatti espressamente previsti nella citata polizza come legittimanti azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato e che, pertanto, mediante lettera raccomandata della società (incaricata dalla Parte_2
poi alla gestione delle rivalse), ha Controparte_4 Parte_1 provveduto ad invitare la e a rimborsare Controparte_1 CP_3
l'importo come sopra liquidato dalla Assicurazione ai danneggiati a titolo di risarcimento.
Ha infine dichiarato di essere “ancora oggi, creditrice nei confronti della
e della NO , della somma di € Controparte_1 CP_3
865.999,98”.
Si sono tempestivamente costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_3
contestando in fatto ed in diritto quanto esposto da parte attrice.
[...]
Preliminarmente i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione di rivalsa promossa nei suoi confronti, in CP_3 quanto mera conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro oggetto di causa;
nello specifico, hanno sostenuto che tale azione andava indirizzata contro colui che era soggetto all'obbligo assicurativo e che è parte del rapporto assicurativo, al quale è invece estraneo il conducente ex art. 144 codice delle assicurazioni private.
Inoltre, hanno contestato la dinamica del sinistro e l'infondatezza dell'azione di rivalsa.
Nello specifico hanno sostenuto la prevalente responsabilità dei pedoni, i quali
“transitando sulla stessa strada percorsa dal veicolo assicurato nella medesima direzione di marcia procedendo appaiate lungo la linea di margine della carreggiata, l'una (IG.ra ) sopra o comunque immediatamente Parte_3
a ridosso della stessa linea di margine e l'altra (IG.ra ) oltre la Persona_1 linea medesima direttamente sulla carreggiata”, avrebbero disatteso l'art. 190
Cds, il quale prescrive che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da
Pag. 3 di 8 causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”.
Sulla infondatezza dell'azione di rivalsa hanno osservato che essa presuppone l'accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo assicurato nella causazione del sinistro;
e che la mancanza della revisione periodica del veicolo assicurato può legittimare la ripetizione delle somme corrisposte dall'Assicurazione a titolo di risarcimento danni soltanto laddove sia accertato in fatto che la suddetta circostanza abbia concretamente influito sull'eziologia dell'evento dannoso ed anzi ne sia la causa esclusiva o concorrente.
Inoltre, sul mancato requisito dell'età prevista per la guida del veicolo, i convenuti hanno osservato che tale requisito è irrilevante rispetto all'eziologia del sinistro.
A ciò hanno aggiunto che nelle condizioni generali richiamate nella polizza sottoscritta è espressamente previsto che si rivale fino ad un CP_4 massimo di 5.000 € per sinistri causati da guidatori con requisiti diversi da quelli indicati nella formula di guida scelta”, pertanto l'eventuale accertamento del diritto di rivalsa dell'Assicurazione non potrebbe mai superare il limite contrattualmente previsto di € 5.000,00.
Sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. nei termini assegnati. L'istruttoria si è svolta mediante prove documentali e per testi. E' stata inoltre disposta una consulenza tecnica d'ufficio per rispondere al seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, ricostruisca la dinamica del sinistro oggetto della presente procedura, accertandone la causa ovvero le concause, tenendo conto della condotta di guida del conducente del mezzo investitore e della condotta delle persone investite e descrivendo analiticamente le stesse sulla base di quanto rappresentato nei documenti, operi l'analisi di evitabilità del sinistro in base alle condotte tenute da tutte le parti coinvolte, allo stato dei luoghi, alla conformazione del tracciato ed alle condizioni di visibilità riscontrabili al momento del sinistro dal punto di osservazione di ciascuno dei
Pag. 4 di 8 soggetti coinvolti;
valuti, altresì, la compatibilità dei danni subiti dal veicolo della convenuta , con la dinamica del Controparte_1 sinistro oggetto di causa”.
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti si sono scambiate comparse conclusionali e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa, dalle risultanze istruttorie e, nello specifico, dalla CTU espletata in corso di causa, emerge la responsabilità della conducente del veicolo targato EF557EM nella causazione del sinistro per cui è causa.
L'ausiliare del Giudice, con motivazione esauriente e condivisibile, conclude la sua relazione affermando che : “La causa dell'incidente è dovuta esclusivamente alla perdita di controllo dell'autovettura da parte della sua conducente e che, nelle successive fasi, non è riuscita a mantenerlo durante le manovre di emergenza”, precisando che 'la perdita di controllo dell'autoveicolo potrebbe essere stata dovuta alla velocità di marcia nell'affrontare la curva, seppur la stessa sia ad ampio raggio, oppure ad una momentanea distrazione della conducente”. In base ai calcoli svolti, infatti, secondo il CTU, l'autovettura procedeva alla velocità di 70 km quando una ruota destra (probabilmente la posteriore) è uscita dalla carreggiata finendo sulla banchina in erba e la conducente non è riuscita a recuperare la perdita di controllo dell'auto, investendo le due donne che camminavano sul lato destro della strada in prossimità del ciglio. In proposito il CTU ha rilevato che ' Le due donne stavano camminando sul margine destro dello stesso senso di marcia (il cds imporrebbe di circolare “controsenso” sia nei centri abitati che fuori) ma comunque nell'unica banchina erbosa pedonabile in quanto sull'altro lato la presenza di folta vegetazione avrebbe impedito la vista e obbligato ad entrare nella corsia di marcia contravvenendo all'obbligo di causare il minimo intralcio possibile alla circolazione oltre ad essere in prossimità di una curva cieca', mentre la conducente 'aveva invece un ottima visibilità in quanto anche prima della curva
e durante la percorrenza della stessa le donne erano facilmente avvistabili'
Pag. 5 di 8 come ampiamente dimostrato dalla 'prova empirica di avvistamento' eseguita dalla Polizia municipale di Vaiano-Vernio in sede di rapporto di sinistro.
In conclusione si ritiene che debba escludersi la responsabilità- anche in concorso- delle due donne nella causazione del sinistro, interamente ascrivibile alla condotta della conducente che, quindi, ne va ritenuta l'unica responsabile.
La Compagnia che assicurava il veicolo ha correttamente provveduto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa, posto che l'assicurazione copre il 'rischio derivante dalla circolazione del veicolo' e, come ormai assodato da consolidata e costante giurisprudenza della S.C., dunque, copre anche la responsabilità del conducente a cui è estesa la veste di
'assicurato', anche se non proprietario del veicolo né contraente della polizza.
Passando ad esaminare il tema della rivalsa, il Giudice osserva.
L'art. 144, secondo comma, secondo periodo, cod. ass. stabilisce che l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
In base alle clausole 2.4 e 2.5 del contratto la compagnia è legittimata ad esercitare la rivalsa nel caso in cui: 1)“il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione”; e 2) “se al momento del sinistro il veicolo risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla formula di guida indicata in polizza”( con limitazione del massimale di rivalsa in € 5.000).
In ordine a tali pattuizioni, risulta documentalmente provato, ed inoltre pacifico tra le parti, che al momento della stipula della polizza il contraente abbia dichiarato di aver ricevuto il “fascicolo informativo Controparte_1 ed. 07/2014 rist. redatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e composto da Nota Informativa, glossario dei termini assicurativi e condizioni contrattuali”.
E' provato, altresì, che al momento del sinistro non risultava assolto l'obbligo di revisione periodica il cui termine era scaduto il 31.01.2015 e la conducente aveva età inferiore ai 23 anni e quindi sussistono i presupposti legittimanti l'azione di rivalsa.
Pag. 6 di 8 Senonchè, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca ex lege, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, per cui, reputa il giudicante che le clausole contrattuali invocate dalla società attrice possano spiegare efficacia nei soli confronti del contraente, ovvero della società che le ha contrattate ed espressamente accettate e Controparte_1 non anche della conducente: se per quanto attiene al rischio, infatti, anche il conducente deve considerarsi 'assicurato', per quanto invece attiene alla rivalsa dipendente da specifiche clausole contrattuali per 'assicurato' può intendersi il solo contraente che, liberamente ha concluso il patto di limitazione del rischio da cui deriva l'esposizione alla rivalsa.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda nei soli confronti della convenuta Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tra attrice e convenuta CP_1 seguono la soccombenza;
tra attrice e convenuta , ritenuti
[...] CP_3 sussistenti giusti motivi in considerazione della complessità della questione, se ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva, accertata la esclusiva responsabilità della conducente nella CP_3 causazione del sinistro, accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al Controparte_1 rimborso -a titolo di rivalsa- in favore di dell'importo di Parte_1 euro 865.999,98 oltre interessi legali;
condanna, inoltre, la convenuta al rimborso in favore Controparte_1 dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida, Parte_1 sulla base dei parametri medi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle (scaglione per valore), in complessivi €
29.193,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, € 1.713,00 per spese vive (cuf e marca iscrizione) nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e Cap come per legge;
Pag. 7 di 8 rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e compensa integralmente tra di loro le spese di lite;
[...] pone, infine, definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1 spese di CTU.
Prato, 29/4/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta e disattesa,