Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2630 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
solo danni a cose
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2630 /2023 vertente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F.
) e (C.F. ) del Foro di Milano ed C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Amerini, sito in Grosseto, alla Via Ginori n. 26, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
APPELLANTE CONTRO (CF e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Camera (C.F.
e Valentina Percopo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Pompei, via Lepanto 84, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO NONCHÉ CONTRO
CP_2
OGGETTO: appello Con provvedimento del 16.11.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte appellante: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello
– riformare la Sentenza n. 251/2023, pronunziata e pubblicata dal Giudice di Pa- ce di Siena il 10 maggio 2023 e pubblicata data 11 maggio 2023, che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 3981/2021, e così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Controparte_1 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e
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b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado –sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito della Controparte_1 pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio. Parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito: 1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n° 251/2023 resa dal Giudice Parte_1 di Pace di Siena, dott.ssa Mereu, pubblicata in data 11/5/2023 e non notificata perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite. Fascicolo trasmesso al Giudice per la decisione: 19.11.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con sentenza n. 251/2023 emessa nel giudizio iscritto al n. 3981/2021 R.G., il Giudice di pace di Siena accoglieva la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
e di con condanna di quest'ultima al pagamento delle CP_2 Parte_1 spese processuali. Avverso la sentenza richiamata ha proposto appello Parte_1 impugnando la predetta pronuncia e chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado dalla ET – ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e Controparte_1 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; chiedeva inoltre che venisse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di UR e Ambiente per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede. L'appello merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. È opportuno ai fini di causa ripercorrere la vicenda processuale sottoposta all'attenzione della decidente Con atto di citazione la ET agiva in giudizio nei confronti del Sig. Controparte_1
e di – il primo in qualità di proprietario del CP_2 Parte_1 veicolo tg. FN339JF, la seconda in veste di assicuratore per la RC Auto dello stesso veicolo– al fine di ottenerne la condanna al pagamento di euro 976,68 (di cui € 330,00 corrisposta da in fase stragiudiziale) oltre iva, interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria, somma questa derivante dall'intervento sul luogo del sinistro della ET attrice, per ripristinare lo stato dei luoghi danneggiati a seguito dell'incidente verificatosi in data 28.01.2020, per esclusiva responsabilità del sig. ( come risulta dal CP_2 rapporto redatto dalle forze dell'ordine intervenute in loco (peraltro trattasi di circostanza non contestata). Orbene, la ET interveniva nel luogo del sinistro in virtù di una Controparte_1 convenzione, in regime di concessione di servizi, stipulata con il , con cui Controparte_3 quest'ultimo le affidava l'attività di ripristino, delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito di incidente stradale, cedendole, a titolo di corrispettivo, il credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa garante RCA del responsabile. La si costituiva in giudizio, contestando le pretese di parte attrice e sostenendo Pt_1 che l'attrice non fosse legittimata ad azionare richieste risarcitorie in virtù della convenzione. Il Giudice di Pace di Siena con la sentenza oggi impugnata accoglieva le domande di parte
Pagina 2 attrice, ritenendo sussistente in capo ad essa la legittimazione ad azionare richieste risarcitorie in virtù della convenzione e quantificava a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 637,68 (somma così ottenuta detraendo dalla somma di € 906,33 la somma già corrisposta di € 330,00), oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino all'effettivo soddisfo. Le doglianze di parte appellante sono fondate. Nel caso di specie va verificato se l'odierna appellata fosse legittimata ad agire in proprio nei confronti di e di quali responsabili del Parte_1 CP_2 sinistro per il ristoro del danno ex art. 2054 c.c./144 Cod. Ass. Anzitutto deve rilevarsi che, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito
[...]
del quale va dichiarata la contumacia. CP_2
Orbene, sostanzialmente la ET ha agito in giudizio per il Controparte_1 riconoscimento, nei confronti dei convenuti, del risarcimento del danno patrimoniale derivato alla sede stradale, di fonte extracontrattuale, assumendolo come proprio in forza dell'art. 3 della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali (denominato “Corrispettivo del servizio”) e dell'intervento effettuato nell'immediatezza del sinistro, sostanzialmente quantificato nel costo dell'attività di ripristino. L'art. 3 appena citato recita testualmente: “ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – Le Parti danno atto che il SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI non comporta nessun onere economico a carico del
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 il corrispettivo per il concessionario è P_ infatti costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato. 3 Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul ai sensi del comma precedente.” P_ Orbene, deve rilevarsi che – sebbene sia pacifico che il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale possa formare oggetto di cessione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22726 del 12/09/2019 (Rv. 655087 - 01) “Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato;
Sez. 3, Ordinanza n. 11095 del 13/05/2009 (Rv. 617675 - 01) “Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni.”), nel caso di specie, la convenzione stipulata tra il e la odierna opposta appare talmente generica da non consentire di rinvenire al P_ suo interno una specifica pattuizione con cui il si impegna a cedere tali diritti alla P_ ET . Controparte_1 Diverso è il caso analizzato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 2647/2024 citata da parte appellata: qui, infatti, la convenzione prevedeva espressamente che dovesse esservi un'apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio della Polizia Municipale, affinché la ET (analoga alla nostra UR ) potesse riscuotere il credito. CP_1 Nel caso che ci occupa, invece, all'interno della Convenzione non vi è alcuna analoga previsione.
Pagina 3 L'ente comunale avrebbe dovuto rilasciare alla predetta ET una Controparte_1 formale cessione di credito risarcitorio, in modo tale da consentire a quest'ultima di procedere lei stessa al recupero diretto dei suoi costi nei confronti dei responsabili dell'evento. (si veda, ad esempio, la convenzione menzionata nella sentenza citata da parte appellata a pagina 6 sentenza n. 56/2023 Tribunale di Belluno: la convenzione recitava “la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di Parte_3
[... della posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie corrisposte dalle compagnie a ristoro degli interventi di ripristino realizzati”. Ma così non è stato. Deve a tal proposito osservarsi che l'art. 3 del contratto concluso tra la ET CP_1
e il per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino
[...] Controparte_3 delle condizioni di sicurezza stradale, compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali, prevede che “il corrispettivo per il concessionario è infatti costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.” Il contratto in esame ha quindi ad oggetto la cessione del diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”. Condividendo quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia ( sentenza n. 503/2021)deve ritenersi che -al fine di conferire la titolarità del diritto di agire in capo alla ET CP_1
– sarebbe stata necessaria una cessione di credito, ovvero un'espressa
[...] autorizzazione, mentre la convenzione nel nostro caso non contiene alcun riferimento alla possibilità di agire in giudizio per conto dell'ente proprietario della strada in assenza di delega ad agire o di cessione del credito, né può ritenersi che la titolarità del diritto di agire risieda in sé nel contratto di Concessione stipulato tra l'ente e la ET CP_1
costituendo il richiamato diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare
[...] economicamente il servizio” un diritto del tutto distinto da quello di incassare i crediti di spettanza della ET in parola. In sostanza non può dirsi che la ET sia configurabile come il Controparte_1 soggetto cessionario del credito. Alla luce di quanto detto sino ad ora deve ritenersi che, nel caso in esame, in assenza di un'espressa autorizzazione da parte dell'ente comunale, di una delega o cessione del credito, difetti in capo a la legittimazione ad agire, dovendosi Parte_4 ritenere che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il sia il solo destinatario del Controparte_3 pagamento per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, non è stata neppure comminata la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi (che pure in via teorica potrebbe rientrare nella garanzia oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile), motivo per cui deve ritenersi carente a monte il presupposto della pretesa avanzata dalla ET CP_1
[...] In conclusione, l'appello merita accoglimento, con integrale riforma della sentenza impugnata e con conseguente condanna della ET a restituire a Controparte_1 le somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della domanda per fase di studio, introduttiva e decisoria (applicando i valori medi) sono poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n. 251/202 emessa dal Giudice di Pace di Siena, pubblicata in data 11/5/2023;
2. Condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 quanto corrisposto in esecuzione della predetta sentenza;
Pagina 4 3. Condanna altresì a rimborsare in favore di Controparte_1 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano Parte_1 per il primo grado in € 278,00 oltre il 15% per rimborso delle spese generali, Iva e Cpa e per il secondo grado in € 91,50 per spese ed € 462,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso delle spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Siena, il 30/01/2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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