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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN 7397 nell'anno 2023 avente ad oggetto: azione accertamento negativo del credito e ripetizione indebito contratti bancari
TRA
, titolare della ditta Ammuina Republic di AZ IA, P. IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Boccia, in virtù di procura a margine dell'atto P.IVA_1
di citazione e con questa elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giordano Bruno n. 135
ATTRICE
E on sede legale in OD alla Via San Carlo n. 8/20, cod. fisc. E N. registro Controparte_1
imprese di OD , N. REA OD 222528, P.IVA gruppo , P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3 capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia al n.
5387.6, quale cessionaria del ramo di azienda di (in forma Controparte_2
abbreviata giusto atto di cessione del 19/2/2021 a rogito Notaio di CP_3 Persona_1
Milano. Rep. N. 16046, racc. 8617, in persona del legale rappresentante, Dott. (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti dall'avv. Antonio De C.F._1
Simone (CF ) con studio in Napoli a Corso Umberto I, n.22 ove elettivamente C.F._2
domicilia ai fini della presente controversia.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.24, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle
1 comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione della detta ordinanza (11.12.24).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, notificato a mezzo pec in data 28.2.2023, la sig.ra titolare della ditta Ammuina Republic di AZ IA, ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la , premettendo che : CP_1
- ella, nella sua qualità, risultava intestataria sin dal 1997 del conto corrente n. 831698 presso la CP_1 sul quale era regolata senza soluzione di continuità un'apertura di credito, nonché di vari conti
[...]
anticipi;
- la banca aveva indebitamente applicato interessi ultralegali non concordati, usurari, anatocistici,
CMS, e variati senza il consenso della correntista per tutto il corso del rapporto e applicato costi non concordati previamente;
-la documentazione contabile, seppure debitamente richiesta, non veniva rilasciata dalla come CP_1
risultava dalla esibita pec del 18.12.2019;
- nel caso di specie, stante l'assenza di un valido rapporto contrattuale (e dunque l'assenza di pattuizione scritta in ordine alle spese, gli interessi e le commissioni applicate nel corso dello stesso),
l'onere di provare l'esistenza e validità delle pattuizioni incombeva sulla parte convenuta.
Su tali premesse chiedeva che il Tribunale, previa ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. articolato in citazione avente ad oggetto tutti i contratti e la documentazione bancaria afferente il predetto rapporto ed accertate le nullità come allegate, condannasse la alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente trattenute.
Allegava alla sua produzione missiva di richiesta documentale ex art. 119 TUB del 2019, contratti di apertura di credito inviati dalla banca ed estratti conto afferente all'ultimo trimestre 1997, anno 1998, anno 2009, 2010 e I trimestre 2011.
Si costituiva la eccependo in primis la nullità della domanda giudiziale ex art. Controparte_1
164 c.p.c. in considerazione della genericità delle pretese e ancora la prescrizione di tutte le rimesse solutorie (il conto non risultava assistito da affidamenti od altre facilitazioni creditizie o almeno non vi era prova in tal senso) ante 01.08.2009 e ciò in considerazione della missiva ex art. 119 TUB ricevuta dalla attrice in data 01.08.19.
A proposito di tale richiesta, allegava la missiva di riscontro alla richiesta della parte attrice, datata
08.10.19 (e ricevuta in data successiva) con la trasmissione della documentazione di cui era fatta istanza, escluso il contratto di accensione del conto corrente n. 831698 estinto in data 26.04.11 e smarrito come da denuncia in atti e comunicata all'attrice.
2 Contestava in ogni caso ogni addebito formulato in considerazione della corretta pattuizione di ogni costo ed addebito, sia in punto di applicazione di interessi che di costi di gestione del conto.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi in primis l'inammissibilità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza con conseguente rigetto e vittoria delle spese di lite.
Avviata con esito negativo la mediazione, alle parti su loro richiesta erano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. ed all'esito del deposito delle memorie, il GU dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione come formulato ex art. 210 c.p.c. e ritenuta superflua ogni ulteriore indagine, all'udienza del 10.12.23 assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Deve puntualizzarsi, infatti, che da quanto si apprende dalle allegazioni non contestate dalle parti il conto corrente ordinario n. 831698 aperto nel 1997 ed intestato a Ammuina Republic di AZ
IA è stato estinto il 26.04.11 (denuncia di smarrimento del contratto, cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione).
Orbene, è noto che, indipendentemente dalla natura solutoria o ripristinatoria della provvista ( si rammenta che “L'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista che lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la cui decorrenza va diversificata in ragione della natura propria dei versamenti: pertanto, nel caso di versamenti con funzione ripristinatoria della provvista, la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto - posto che in tal caso ciascun versamento non configura un pagamento -; nel caso di versamenti con funzione solutoria, invece, la prescrizione decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati”, Tribunale Torino sez. I, 05/07/2024, n.3856), l'azione di ripetizione dell'indebito deve ritenersi prescritta decorso il termine ordinario decennale dalla chiusura del conto.
Ebbene, nel caso di specie alla data della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 28.02.23 (il che giustifica anche l'adozione del rito ordinario anziché cd. Cartabia) tale termine decorrente dalla data di chiusura del conto (26.04.11), era inesorabilmente spirato.
Invero, non può aver avuto valenza interruttiva della prescrizione la missiva di richiesta documentale ex art. 119 TUB di cui all'allegato n. 1 di parte attrice (che non reca pervero prova dell'invio e della ricezione della banca) ricevuta per ammissione della banca ( missiva di riscontro del 03.09.19: cfr. pag. 3 allegato n.1 alla citazione) in data 01.08.19 – dato non contestato da parte attrice - in considerazione del fatto che essa non contiene espressamente una richiesta di pagamento ( “…le
Vostre scritture contabili andranno corrette con esclusione di ogni addebito illegittimo e con la restituzione in favore della mia assistita di tutte le somme che risulteranno a suo credito che ad oggi
3 non ci è possibile quantificare…ci riserviamo una quantificazione più precisa degli addebiti suddetti..” ), nonostante la formula di stile “.. per i quali in ogni caso, la presente vale a metterVi formalmente in mora”.
Pervero, in punto di diritto “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge”( Cassazione civile sez. II, 18/03/2025, n.7188).
Ebbene, nel caso di specie alla presente missiva nella quale la parte attrice faceva richiesta della documentazione, regolarmente ricevuta con la risposta della banca del 08.10.19 (docc. 6 e 7 allegati alla comparsa di risposta), non ha fatto seguito alcuna istanza di pagamento corredata dalla quantificazione delle somme con una definitiva istanza di restituzione in via stragiudiziale.
In questi termini, anche se in materia di risarcimento dei danni, si veda Cassazione civile sez. lav.,
04/01/2024, n.279, per cui “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943
c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
pertanto, non determina l'interruzione della prescrizione la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”( sul punto si veda anche Cassazione civile sez. VI, 14/06/2018, n.15714 e Tribunale Savona sez. I, 02/11/2021,
n.831, per cui “Affinchè un atto di diffida o di messa in mora sia utile al fine di interrompere il decorso della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di volere fare valere fin da
4 subito il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo) e tale condizione non è sussistente laddove siano ravvisabili semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore, o nell'ipotesi in cui il creditore indichi di volere differire ad un momento futuro, senza già esplicare formalmente la pretesa, la volontà di fare valere il suo diritto”).
Ne consegue irrimediabilmente, la prescrizione dell'azione di ripetizione spiegata dalla AZ nella qualità.
Né diversa sorte, potrebbe avere l'azione di rettifica del saldo come richiesta.
Invero, se pure deve rammentarsi che “In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”( Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3858), è pur vero che la banca ha depositato in atti denuncia di smarrimento del contratto di apertura del conto corrente n. 831698 aperto nel 1997 ( cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di risposta) con conseguente sopravvenuta impossibilità di consegna, deposito giudiziale e riscontro delle dedotte nullità contrattuali derivanti da pattuizioni difformi dal paradigma legale.
Pure a voler ritenere l'allegazione di difetto di pattuizione scritta del contratto (pervero non molto chiara dalla citazione ove la parte attrice alterna genericamente censure derivanti da assenza o da illegalità delle convenzioni tra le parti), l'onere della banca di produrre il documento in giudizio sarebbe impossibile da soddisfare stante il principio “ad impossibilia nemo tenetur”( Trib. Potenza,
4 Dicembre 2020; Tribunale di Napoli, 11.01.2024 n.412).
Dall'infondatezza delle domande attoree, deriva il loro integrale rigetto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore ed alla complessità della controversia e sulla base del DM 147/22 seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande avanzate nell'interesse di nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale Ammuina Republic per intervenuta prescrizione;
2. Condanna nella qualità di titolare della ditta individuale Ammuina Parte_1
Republic al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
5 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 24.04.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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