TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 8/2025 promossa con ricorso depositato in data 02/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI EMANUELA
E
), parte non costituita, dichiarata contumace CP_1 C.F._2
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “... (omissis) ... - Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati. - All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 3 L.898/70 dichiarare lo scioglimento del matrimonio. - Darsi atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. ...(omissis) ...”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 08/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 02/01/2025, la sig.ra chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare declaratoria di separazione giudiziale, con successiva declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con il sig. CP_1 in MANTOVA il 24/06/2006 ed ivi iscritto al numero 40, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2006.
Veniva altresì narrato in ricorso che: “... (omissis) ... 2) Dall'unione è nato in [...] il [...] il figlio oggi maggiorenne. 3) Dopo un periodo di serena Persona_1 convivenza, si sono verificati tra i coniugi insanabili e gravi divergenze di varia natura che hanno progressivamente fatto venir meno tra loro qualsiasi comunione affettiva ed hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. 4) Ormai da tempo il Sig. CP_1 risiede all'estero, in Austria dove ha avuto una serie di traversie anche giudiziarie. 5) Sono risultati vani i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale. ...(omissis)
...”.
**********
Parte resistente non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza tenutasi in data 08/04/2025, l'Avv. LODI EMANUELA, per parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come da atto introduttivo depositato.
Il Presidente, pertanto, verificata la regolarità della avvenuta notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva conseguentemente la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Le conclusioni rassegnate da parte ricorrente non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Spese compensate attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni di parte ricorrente e con il parere favorevole del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle conclusioni di parte ricorrente in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
2 6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 8/2025 promossa con ricorso depositato in data 02/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LODI EMANUELA
E
), parte non costituita, dichiarata contumace CP_1 C.F._2
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “... (omissis) ... - Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati. - All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 3 L.898/70 dichiarare lo scioglimento del matrimonio. - Darsi atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari. ...(omissis) ...”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace all'udienza del 08/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 02/01/2025, la sig.ra chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare declaratoria di separazione giudiziale, con successiva declaratoria di scioglimento del matrimonio civile, contratto con il sig. CP_1 in MANTOVA il 24/06/2006 ed ivi iscritto al numero 40, Parte I del registro dei relativi atti dell'anno 2006.
Veniva altresì narrato in ricorso che: “... (omissis) ... 2) Dall'unione è nato in [...] il [...] il figlio oggi maggiorenne. 3) Dopo un periodo di serena Persona_1 convivenza, si sono verificati tra i coniugi insanabili e gravi divergenze di varia natura che hanno progressivamente fatto venir meno tra loro qualsiasi comunione affettiva ed hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. 4) Ormai da tempo il Sig. CP_1 risiede all'estero, in Austria dove ha avuto una serie di traversie anche giudiziarie. 5) Sono risultati vani i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale. ...(omissis)
...”.
**********
Parte resistente non si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza tenutasi in data 08/04/2025, l'Avv. LODI EMANUELA, per parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come da atto introduttivo depositato.
Il Presidente, pertanto, verificata la regolarità della avvenuta notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva conseguentemente la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Le conclusioni rassegnate da parte ricorrente non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Spese compensate attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni di parte ricorrente e con il parere favorevole del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle conclusioni di parte ricorrente in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
2 6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3