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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 1830/2025
tra
RI NZ
PARTE ATTRICE
e
AS IA
PARTE CONVENUTA
L'11/3/2025, alle ore 12.32, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. CLAUDIO DE SIMONE;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di AS IA.
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo in udienza alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 1830/2025 promossa da:
RI NZ, nata a [...] il [...] (C. F. [...]), elettivamente domiciliata in Milano, via Quadronno n. 4, con l'Avv. CLAUDIO DE SIMONE
PARTE ATTRICE
contro
AS IA, nato a [...] il [...] (C. F. [...]), residente a [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento del convenuto AS IA e per l'effetto condannare il Signor AS IA a rilasciare l'immobile libero da cose e persone e riconsegnare immediatamente alla
Signora RI NZ l'immobile ad uso abitativo sito in Milano, via Giuseppe Regaldi n. 22
– piano 3° scala A. Condannare il convenuto AS IA al pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori rimasti insoluti dal giugno 2024 al febbraio 2025 per la somma di €
8.100 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al giorno dell'effettivo pagamento e alla corresponsione dei canoni successivamente scaduti e a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria in ordine al caso di specie. Con
2 vittoria di spese e compensi di giudizio, ex art.
1-11 D. M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali e oneri di legge”.
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida NZ
RI adiva questo Tribunale esponendo:
di avere concesso in locazione all'intimato IA AS l'unità immobiliare sita in Milano,
via Giuseppe Regaldi n. 22 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 10/5/2024;
che il conduttore si rendeva moroso del pagamento dei canoni mensili e spese condominiali da giugno a dicembre 2024 per un totale di € 6.300;
che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 16/1/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Con memoria ex art. 426 c.p.c., parte attrice chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto;
condannarsi la parte conduttrice al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'importo di € 8.100
per canoni scaduti da giugno 2024 fino a febbraio 2025, oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio e spese di lite.
All'odierna udienza, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace.
3 Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura del dispositivo della presente sentenza con immediato deposito telematico della motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte convenuta a far data dal mese di giugno 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente il primo canone di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto intercorso tra
NZ RI stipulato in data 7/5/2024 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Milano, via Giuseppe Regaldi n. 22 (piano 3° scala A) si è risolto per inadempimento del conduttore IA AS ex artt. 1456 c.c. e 4 del contratto di locazione del 7/5/2024.
Per l'effetto IA AS deve essere condannato a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con data di esecuzione fissata all'11/4/2025 attesa la gravità dell'inadempimento.
Il convenuto deve essere inoltre condannato al pagamento di € 8.100,00 per canoni di locazione dovuti dal giugno 2024 sino al febbraio 2025, come indicato da parte attrice, oltre ai canoni maturati a far data dal marzo 2025 e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo,
tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1830/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a IA AS il contratto di locazione intercorso tra NZ RI e IA AS stipulato in data 7/5/2024 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Giuseppe Regaldi n. 22 (piano 3° scala A);
2) condanna IA AS a rilasciare l'immobile di cui al punto che precede libero da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data dell'11/4//2025;
4) condanna IA AS al pagamento in favore di NZ RI dell'importo di €
8.100 (euro ottomilacento/00), per canoni di locazione da giugno 2024 a febbraio 2025, oltre ai canoni di locazione scaduti sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
5) condanna IA AS alla rifusione in favore di NZ RI delle spese di lite, che si liquidano in € 441,28 (euro quattrocentoquarantuno/28) per spese ed in € 1.700
(euromillesettecento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 1830/2025
tra
RI NZ
PARTE ATTRICE
e
AS IA
PARTE CONVENUTA
L'11/3/2025, alle ore 12.32, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. CLAUDIO DE SIMONE;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di AS IA.
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo in udienza alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e
429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 1830/2025 promossa da:
RI NZ, nata a [...] il [...] (C. F. [...]), elettivamente domiciliata in Milano, via Quadronno n. 4, con l'Avv. CLAUDIO DE SIMONE
PARTE ATTRICE
contro
AS IA, nato a [...] il [...] (C. F. [...]), residente a [...]
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Dichiarare la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento del convenuto AS IA e per l'effetto condannare il Signor AS IA a rilasciare l'immobile libero da cose e persone e riconsegnare immediatamente alla
Signora RI NZ l'immobile ad uso abitativo sito in Milano, via Giuseppe Regaldi n. 22
– piano 3° scala A. Condannare il convenuto AS IA al pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori rimasti insoluti dal giugno 2024 al febbraio 2025 per la somma di €
8.100 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al giorno dell'effettivo pagamento e alla corresponsione dei canoni successivamente scaduti e a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria in ordine al caso di specie. Con
2 vittoria di spese e compensi di giudizio, ex art.
1-11 D. M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali e oneri di legge”.
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida NZ
RI adiva questo Tribunale esponendo:
di avere concesso in locazione all'intimato IA AS l'unità immobiliare sita in Milano,
via Giuseppe Regaldi n. 22 con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal 10/5/2024;
che il conduttore si rendeva moroso del pagamento dei canoni mensili e spese condominiali da giugno a dicembre 2024 per un totale di € 6.300;
che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 16/1/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Con memoria ex art. 426 c.p.c., parte attrice chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto;
condannarsi la parte conduttrice al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'importo di € 8.100
per canoni scaduti da giugno 2024 fino a febbraio 2025, oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio e spese di lite.
All'odierna udienza, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace.
3 Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura del dispositivo della presente sentenza con immediato deposito telematico della motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte convenuta a far data dal mese di giugno 2024, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente il primo canone di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto intercorso tra
NZ RI stipulato in data 7/5/2024 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Milano, via Giuseppe Regaldi n. 22 (piano 3° scala A) si è risolto per inadempimento del conduttore IA AS ex artt. 1456 c.c. e 4 del contratto di locazione del 7/5/2024.
Per l'effetto IA AS deve essere condannato a rilasciare l'immobile de quo libero da persone e cose, con data di esecuzione fissata all'11/4/2025 attesa la gravità dell'inadempimento.
Il convenuto deve essere inoltre condannato al pagamento di € 8.100,00 per canoni di locazione dovuti dal giugno 2024 sino al febbraio 2025, come indicato da parte attrice, oltre ai canoni maturati a far data dal marzo 2025 e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
4 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo,
tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1830/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a IA AS il contratto di locazione intercorso tra NZ RI e IA AS stipulato in data 7/5/2024 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via Giuseppe Regaldi n. 22 (piano 3° scala A);
2) condanna IA AS a rilasciare l'immobile di cui al punto che precede libero da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data dell'11/4//2025;
4) condanna IA AS al pagamento in favore di NZ RI dell'importo di €
8.100 (euro ottomilacento/00), per canoni di locazione da giugno 2024 a febbraio 2025, oltre ai canoni di locazione scaduti sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
5) condanna IA AS alla rifusione in favore di NZ RI delle spese di lite, che si liquidano in € 441,28 (euro quattrocentoquarantuno/28) per spese ed in € 1.700
(euromillesettecento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 11/3/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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