Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 2.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3629/21 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Maiolica, elettivamente domiciliato in Parte_1
Portici (NA), alla Via IV Novembre n. 28, presso l'avv. Eleonora Paracuollo
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Marialuigia CP_1
Ferrante e Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via Nuova Poggioreale angolo via san Lazzaro
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 11.2.2010 innanzi al Tribunale di Napoli, esponeva: Parte_1
- che, dal 30/06/1970 al 31/03/1991, in qualità di lavoratore subordinato con qualifica di operaio, aveva svolto le mansioni di addetto ARI, Add. Marcaprofili, MVR C/P,
[...]
Contr nel reparto laminazione, Operatore alle dipendenze della Fintecna s.p.a. (ex Per_1
ILVA s.p.a ed IRITECNA s.p.a.), presso lo stabilimento siderurgico di Bagnoli
- che l'attività lavorativa consisteva per lo più nella preparazione minerarie di materiale acciaieristico attraverso l'utilizzo di altiforni adibiti per la combinazione di elementi in polvere, con conseguente inalazione di polveri sottili (“asbesto”), gas tossici ed altri agenti patogeni nocivi come cadmio, fumi di saldatura ecc.
- che, negli ultimi anni, proprio a causa dell'espletamento di dette mansioni, lamentava una grave forma di dispnea ad ogni minimo sforzo e, sottoposto ad accurati esami medici, nell'anno 2018 gli erano state diagnosticate: “BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva.
Asbestosi polmonare”, quali patologie rispettivamente Tabellate nella lista I, gruppo 1, n.
04, n.25 (“Malattie da Agenti chimici esclusi tumori professionali”), con codice I.
1.04. I.1.25
J44 e nella lista I, Gruppo 4, n. 03 e n. 15, (“Malattie dell'apparato respiratorio”), con codice
I.
4.03. J61 e I.
4.15 J44
- che, suddette affezioni, siccome tabellate, rientravano anche nelle tabelle del danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, con codici 331, 332, 333 e 334 CP_1
- che trattandosi di malattia tabellata vigeva una presunzione legale dell'origine professionale della stessa
- che, pertanto, in data 09/02/2018, inviava all' di Aversa domanda amministrativa CP_1
recante n 2997881, volta al riconoscimento della malattia professionale
- che, in data 03/05/2018, l' di Aversa rigettava predetta domanda, asserendo che “gli CP_1
accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata”
- che, in data 23/05/2019 proponeva opposizione, ma l' di Aversa rigettava anche la CP_1
predetta opposizione amministrativa sempre con la stessa formula
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di accertare, previo Parte_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia, in quanto tabellata, la percentuale del danno biologico nella misura del 40%, o comunque compresa tra il 6% e il 15% e condannare l' alla liquidazione della corrispondente rendita o in subordine del corrispondente indennizzo CP_1
per danno biologico.
Con sentenza n. 3248/21 il GL rigettava la domanda evidenziando che il CTU nominato aveva escluso nel caso di specie la sussistenza della patologia dell'asbestosi, riconoscendo il ricorrente affetto solo da BroncoPneumopatia Cronica, che, al contrario dell'asbestosi, non era connessa all'esposizione all'asbesto.
Con ricorso depositato in data 21.12.2021 censurava la decisione di primo grado, Parte_1 evidenziando che le considerazioni svolte dal CTU erano “frutto di errori medico-scientifici marchiani e di valutazioni giuridiche e processuali ” ed che esulavano dal suo compito;
che le patologie denunciate erano due: la B.P.C.O. e l'asbestosi polmonare ed erano entrambe tabellate come da tabelle ministeriale per le malattie professionali, invece, il CTU aveva accertato la esistenza solo della BPCO e, nonostante essa fosse tabellata, aveva inspiegabilmente negato la sussistenza del rapporto eziologico con l'attività lavorativa.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Al fine di accertare le patologie da cui risulta affetto l'appellante, la Corte ha conferito incarico di consulenza medico legale al dott. , il quale, all'esito della visita e dell'esame della Per_2 documentazione sanitaria in atti, ha accertato che il è affetto da “Broncopneumopatia Pt_1 cronica in soggetto con cardiopatia cronica aritmica”. In particolare, il perito ha evidenziato che “Il referto esame HRTC del 19/07/2019 e la visione diretta delle immagini del predetto esame non sono suggestive per broncopneumopatia asbesto correlata. Infatti, le manifestazioni radiografiche riguardano il polmone sinistro, mentre l'interessamento polmonare in corso di asbestosi non è mai monolaterale ma sempre bilaterale. Inoltre, la TAC evidenzia un ispessimento dell'interstizio peribronchiale senza evidenza di alterazioni fibrotiche in ambito parenchimale. Infine, mancano le placche e/o ispessimenti pleurici bilaterali (risparmianti gli apici e la pleura mediastinica) che di norma accompagnano la patologia asbestosica e che sono segno indiretto di sicura esposizione ad amianto. La singola pinzettatura segnalata, monolaterale, non è indicativa di asbestosi.
Incidentalmente vanno segnalate estese calcificazioni dell'aorta toracica-addominale.
L'esame spirometrico è poco significativo in quanto depone per una sindrome restrittiva di grado lieve.
Gli elementi sopra citati sono sufficienti per affermare che il Sig. non è affetto da Pt_1 broncopneumopatia asbesto correlata.”
La Corte condivide le conclusioni del medico legale in quanto frutto dell'esame accurato della documentazione sanitaria e dell'esame clinico del . Pt_1
La patologia accertata dal perito, pertanto, non rientra tra le patologie tabellate, in quanto solo la broncopneumopatia asbestosica è malattia tabellata, laddove, nel caso in esame, non è stata diagnosticata alcuna malattia asbesto correlata.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c.; pone le spese di consulenza, già liquidate con separato provvedimento, a carico dell' . CP_1
Napoli 2.12.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa