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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/09/2025, n. 4433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4433 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 6480/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 6480/2018 R.G. promossa da:
(GIÀ (c.f. ), in Parte_1 Pt_2 Pt_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. CASA
FEDERICO e dall'avv. ROSINA SILVIA, attore, contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCIONI CP_1 C.F._1
ALESSANDRO e dall'avv. MAZZERA NICOLA,
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
PIANON ALBERTO, dall'avv. CONTIN MAURO e dall'avv. RIGONI ROBERTO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. NINFALI Parte_4 C.F._3
ARIANNA e dall'avv. MELONI GRAZIELLA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_5 C.F._4
DELL'AQUILA GIUSEPPINA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_6 C.F._5
pagina 1 di 66 DELL'AQUILA GIUSEPPINA,
(c.f. ), contumace, Controparte_3 C.F._6
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA Controparte_4 C.F._7
DANIELA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_7 C.F._8
TA NO e dall'avv. LETIZIA DAPHNE,
(c.f. ), Controparte_5 C.F._9 rappresentato e difeso dall'avv. DI SILVIO VITTORIO e dall'avv. DI SILVIO ALBERTA
MARIA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL RE CP_6 C.F._10
GIOVANNI,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PISTORIO CP_7 C.F._11
ALBERTO,
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. prof. DE SENSI CP_8 C.F._12
VINCENZO,
c.f. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, contumace
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARSICO CP_10 C.F._13
LUIGI,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_11 C.F._14
PIRANI PAOLO, convenuti, con la chiamata in causa di
ASSUNTO IL RISCHIO DEI Controparte_12
CERTIFICATI NN. DULSM014534 E A4WBA023880, in persona della dott.ssa CP_13
, procuratore speciale del RAPPRESENTANTE (c.f.
[...] Controparte_14
, rappresentati e difesi dall'avv. D'ELIA NICOLÒ, P.IVA_3
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_4 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CHERSEVANI PAOLO MARIA,
ASSUNTO IL RISCHIO DEI Controparte_12
pagina 2 di 66 CERTIFICATI NN. DCE64A72960 E CRE64030390, in persona della dott.ssa CP_13
, procuratore speciale del RAPPRESENTANTE (c.f.
[...] Controparte_14
), rappresentati e difesi dall'avv. GAZZOLA GIOVANNI, P.IVA_3 terzi chiamati, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni del (già Parte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
«Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in particolare rigettata l'eccezione di estinzione totale del giudizio formulata dai convenuti per le ragioni diffusamente esposte in atti, Voglia il
Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertata e dichiarata anche solo incidentalmente la responsabilità ai sensi degli artt. 146 l. fall., artt. 2392-2394, 2476 c.c. degli ex amministratori della società fallita
[...]
, , , CP_2 CP_1 Parte_4 Parte_6 Parte_5 [...]
nonché ex art. 2407, comma 2, c.c. dei componenti del collegio sindacale dottori CP_3
, , Controparte_4 Parte_7 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , per aver protratto o concorso a protrarre l'attività della società in
[...] CP_8 Pt_2 difetto dei requisiti di legge e in presenza di un patrimonio netto negativo anche in violazione degli artt. 2485-2486 c.c. e dei criteri risarcitori ivi previsti, quantomeno a partire dall'esercizio
2012 fino alla data di dichiarazione del fallimento, e comunque per tutte le ragioni esposte più dettagliatamente negli atti di causa, in tal modo causando e/o aggravando il dissesto della
Società, per l'effetto condannarsi, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo
l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, i convenuti di séguito indicati al pagamento a favore della curatela (già , in Parte_8 CP_16 persona del legale rappresentante pro tempore e curatore dott. , di una somma Controparte_17 corrispondente a tutti i danni prodotti in ragione di tali condotte e/o omissioni di séguito meglio specificati:
- condannarsi nato a [...] il [...], con domicilio a Roma, via Clelia CP_1
Garofolini n. 11/A, C.F. ; , nato a [...] C.F._1 Parte_4 il 09.02.1953, residente in [...], c.f.
, amministratori da novembre 2012 a febbraio 2013, in via tra loro C.F._3
pagina 3 di 66 solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, per danni quantificati in Euro 88.807,00, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condannarsi nato a [...] il [...], con domicilio in Roma, Via F. Controparte_4
Carrara, n. 24, c.f. ato a Roma il 24.02.1973, con C.F._7 Parte_7 domicilio in via G. Rossini, 26, Roma, c.f. , C.F._8 Controparte_5 nata a [...] il [...], con domicilio in Milano via Tommaso Da
[...]
Cazzaniga n. 9/6, , accertata la responsabilità dell'organo amministrativo C.F._9 in carica per il periodo luglio 2010-dicembre 2012, in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente, per danni quantificati in
Euro 532.843,00, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- condannarsi nato a [...] il [...], con domicilio in Roma, via Orazio CP_7
Amato n. 80, c.f. ; nato a [...] il [...], con C.F._11 CP_8 domicilio in Roma (RM), via Aurelia n. 190, ; nato in [...]F._12 CP_6
Venezuela (EE), il 29.04.1955, con domicilio in Roma, alla via Giovanni Salviucci 1, c.f.
accertata la responsabilità dell'organo amministrativo in carica per il C.F._10 periodo dicembre 2012 fino al fallimento (sindaci in carica dal dicembre 2012, dimessi a marzo
2014 ma mai sostituiti fino al fallimento), in via tra loro solidale ovvero in subordine secondo
l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente per danni quantificati in Euro
5.697.593,00, anche degli indebiti pagamenti eseguiti dalla società fallita a favore di CP_9 nel 2014, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
2) accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393-2394, 2476, 2497, 2395, 2043 c.c. nei confronti di in persona del curatore e legale rappresentante Controparte_18 pro tempore avv. Luca Giraldi, con sede legale in Roma (RM), Piazza Verbano n. 22, la grave condotta colposa e/o dolosa della convenuta, per aver posto in essere o concorso a porre in
pagina 4 di 66 essere l'atto distrattivo di scissione ai danni della Società fallita descritto in atti, nonché
l'ingiustificato arricchimento della società convenuta oggi in fallimento ai danni della Società fallita attrice, determinatosi a seguito dell'operazione di scissione meglio descritta in narrativa e dei pagamenti effettuati dall'organo amministrativo di in favore della convenuta del tutto Pt_2 privi di giustificazione nel periodo intercorrente tra gennaio e maggio 2014;
3) accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 146 l.fall., 2393-2394, 2476, 2497, 2395, 2043 c.c. la responsabilità dell'organo amministrativo di composto da Controparte_18 [...]
, nato a [...] il [...], con domicilio in Roma (RM), CP_2 Controparte_11 alla via Gino Cervi n. 14/1b, c.f. ; e nato a [...] il C.F._14 CP_10
11.11.1967, con domicilio in Roma (RM), via Fiorentini n. 106, c.f. per C.F._13 aver posto in essere o concorso con l'organo ammnistrativo di a porre in essere l'atto Pt_2 distrattivo di scissione del febbraio 2014 ai danni della Società fallita, descritto negli atti del giudizio nonché l'ingiustificato arricchimento della società ai danni della Società CP_9 fallita, determinatosi a seguito dell'operazione di scissione e accertata la violazione dell'obbligo di vigilanza del Sindaco Unico (fino a gennaio 2015), per l'effetto CP_6 condannarsi e in via tra loro solidale ovvero Controparte_11 CP_10 CP_6 in subordine secondo l'accertando grado di responsabilità esclusiva o concorrente al pagamento
a favore della curatela del (già , in persona del suo Parte_1 Parte_8 CP_16 legale rappresentante pro tempore e curatore, dott. dell'importo Controparte_17 corrispondente all'aggravamento dello stato passivo di determinato dall'operazione di Pt_2 scissione, pari ad Euro 4.404.000,00, oppure l'importo corrispondente all'ingiusto arricchimento di cui beneficiava ai danni di negli anni successivi alla scissione CP_9 Pt_2 quantificabile in Euro 6.300.000,00, e/o comunque gli illegittimi pagamenti ricevuti da CP_9 nel corso del 2014, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi da parte del Tribunale eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4) vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e precisamente:
pagina 5 di 66 - a conferma di quanto sostenuto dalla curatela, al fine di determinare il momento in cui il patrimonio netto della Società diveniva negativo e il suo successivo aggravamento negli anni, in particolare dal 2012 alla data del fallimento, si chiede che il Tribunale Voglia ammettere una consulenza tecnico-contabile, che potrebbe avere il seguente contenuto: “esaminati gli atti di causa, nonché tutta la documentazione pubblica (bilanci e rispettivi allegati, verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci) della società poi CP_16 [...] ora in fallimento che il consulente riterrà opportuno di acquisire e quella prodotta Parte_8 in giudizio, sentite le parti e/o i consulenti tecnici dalle stesse nominate, assunte eventuali affermazioni presso terzi e compiuta ogni altra indagine ritenuta necessaria, il C.T.U., operate se del caso le opportune rettifiche alla luce delle censure mosse ai bilanci che non dovessero risultare redatti in conformità alle norme del codice civile vigenti:
a) ricostruisca quale sia stata nel corso degli anni, in particolare dal 2012 alla data del fallimento, la consistenza del capitale sociale di verificando in quale momento CP_16 il capitale sociale è divenuto negativo;
b) accerti il momento in cui l'organo amministrativo e il collegio sindacale hanno avuto o avrebbero dovuto avere consapevolezza dell'intervenuta perdita del capitale sociale;
c) determini il consulente del Giudice l'aggravamento dello stato passivo di dal CP_16 momento in cui il capitale sociale è divenuto negativo al momento in cui veniva dichiarato il fallimento della società medesima;
d) determini il consulente del Giudice il calcolo del danno attraverso la differenza dei netti patrimoniali;
in via residuale, il calcolo del danno attraverso la differenza tra attivo e passivo fallimentare;
e) determini il consulente del Giudice gli effetti dell'operazione di scissione intervenuta tra
e il 20 dicembre 2013, ovvero il conseguente danno CP_16 Controparte_18 arrecato al patrimonio netto di in termini di aggravamento del passivo, e CP_16
l'arricchimento di secondo il metodo reddituale o in via residuale Controparte_18 secondo altro metodo ritenuto opportuno”.
- In secondo luogo, considerato che a seguito del disconoscimento della firma operato dal convenuto rispetto al verbale del 4 febbraio 2013 la curatela dichiarava a verbale di volersi Pt_4 avvalere del documento, si chiede che il Tribunale Voglia ammettere consulenza grafologica, al
pagina 6 di 66 fine di verificare l'autenticità della firma del . Quali scritture di comparazione, la curatela Pt_4 chiede che il Tribunale Voglia ordinare al convenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. in Pt_4 originale della propria carta d'identità in corso di validità e del documento di guida (patente).
- Per le ragioni esposte in narrativa, la curatela chiede che il Tribunale Voglia ordinare ex art.
210 c.p.c. ai sindaci-revisori , e l'esibizione delle carte di lavoro, e ogni altra CP_6 CP_7 CP_8 documentazione relativa ai controlli di revisione svolti, che gli stessi hanno redatto in occasione dell'approvazione del bilancio 2012 e della stesura della relativa relazione del collegio sindacale (cfr. doc. 14).
- Considerata la qualità dell'immagine del documento O, pag. 3 e pag. 4, che la curatela possiede solo in file pdf allegato, Voglia il Tribunale ordinare ex art. 210 c.p.c. a , CP_19 incorporata per cessione in Ubi Banca, l'esibizione dell'assegno n. 0419520999 emesso da
Helyos s.r.l. – Calabria Servizi s.r.l. il 9 aprile 2015 (doc. O pag. 3) e a Banca MPS l'esibizione dell'assegno n. 883976231 emesso da Helyos s.r.l. – Calabria Servizi s.r.l. il 27 maggio 2015
(doc. O pag. 4)».
Conclusioni del convenuto CP_1
“In via preliminare, si insiste nel chiedere all'Ill.mo Decidente una pronuncia di estinzione del giudizio per effetto della automatica rinuncia agli atti del giudizio civile ex art. 75 c.p.p. conseguente all'avvenuta trasposizione da parte del Fallimento dell'azione civile del giudizio penale, richiamando all'uopo quanto dedotto nella memoria di parte del 31.1.2023.
In subordine, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate nella comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2018.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Conclusioni del convenuto : CP_2
“ribadito tutto quanto già ampiamente dedotto nel contesto dei precedenti scritti difensivi e disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, chiede il rigetto della richiesta di trasferimento dell'azione civile nel processo penale opponendosi alla declaratoria di estinzione parziale del presente giudizio dei confronti del sig. , a tal CP_2 fine si richiama a tutto quanto già dedotto nella memoria depositata in data 31 gennaio 2023 instando per l'accoglimento delle conclusioni siccome già precisate nel contesto della nota di pagina 7 di 66 precisazione delle conclusioni depositata in data 07.06.2022, e di seguito riportate:
CONCLUSIONI
In via preliminare.-
Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, per le ragioni già espresse in narrativa, e per l'effetto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.-
Nel merito
Rigettarsi tutte le domande attoree svolte in giudizio nei confronti del convenuto
[...]
, poiché infondate in fatto ed in diritto.- CP_2
In ogni caso.-
Spese e competenze di causa integralmente rifuse.-
* * *
Inoltre, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in giudizio”.
Conclusioni del convenuto : Pt_4
«In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'estinzione del processo civile nei confronti di tutti i convenuti del presente procedimento in virtù del processo penale n. RGNR 8710/2016 - Tribunale di Vicenza;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del in virtù dell'obbligo Parte_1 assunto dal sig. in qualità di amministratore dell'allora Helyos Spa con la CP_2 transazione 06/05/2013 in atti, con cui egli ha espressamente manlevato, nell'anzidetta qualità, il convenuto da qualsivoglia responsabilità civile, penale e fiscale in ordine Parte_4 all'incarico di membro del C.d.A di Helyos Spa per tutto il periodo compreso tra la nomina formale dello stesso e la decadenza dal predetto incarico”, in forza di atto di transazione del
06/05/13 e, per l'effetto, mandare assolto il predetto convenuto da ogni avversa pretesa;
--accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni di responsabilità esperite dalla
in persona del suo l.r.p.t., nei confronti del sig. Controparte_20
per i motivi esposti in atti, e per l'effetto, mandare assolto il predetto da ogni Parte_4 avversa pretesa;
--nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni che precedono, in virtù dell'autorizzazione concessa al sig. a chiamare in causa la in Parte_4 CP_18 persona del suo l.r.p.t., con sede legale in piazza Verbano n. 22 a Roma, e/o il Fallimento della
pagina 8 di 66 stessa come in effetti ritualmente citati in giudizio dalla scrivente difesa e, anche, dalla Curatela
e non costituita in giudizio, chiede che voglia condannarsi la predetta a manlevarlo da qualsivoglia avversa domanda in virtù della transazione datata 06/05/13, in atti, con conseguente condanna della predetta società garante a corrispondere al sig. le eventuali Pt_4 somme che quest'ultimo sarà tenuto a versare all'attrice per i fatti di causa e/o a pagare direttamente alla Curatela del le somme che causa cognita Parte_1 risulteranno dovute dal convenuto,
--ancora, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta affianco al nome “
[...]
” nel verbale di assemblea della Helyos Spa del 04/01/13 non appartiene al sig. Parte_4 [...]
, nato a [...] il [...] (C.f. ), residente in [...] C.F._3
Van Gogh n. 2 a AN RI HI (SS), poiché da questi espressamente disconosciuta, con ogni conseguenza di legge,
Nel merito:
--rigettarsi le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui all'espositiva degli atti di causa e, per l'effetto, mandare assolto il sig. da ogni avversa Pt_4 pretesa,
--In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere tenuta indenne e manlevato Pt_4 dalla dichiarata fallita, ritualmente citata e non costituita nel presente giudizio, CP_18 in persona del suo l.r.p.t., con sede legale in piazza Verbano n. 22 a Roma in virtù della transazione datata 06/05/13 (in atti) e condannare la predetta di conseguenza.
Ancora nel merito, in subordine, per mero tutiorismo e salvo gravame:
--nella denegata e non creduta ipotesi in cui avesse a riconoscersi una qualche responsabilità del sig. , limitarsi e ridursi il danno al periodo della carica effettivamente da egli rivestita per Pt_4 due soli mesi ed all'ammontare di € 14.801,19 per ogni mensilità in cui è stato amministratore, per un totale massimo di € 29.602,38 e/o la veriore accertanda causa cognita, in virtù di tutte le considerazioni svolte negli atti di causa, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, si riconosca come dovuto dal sig. l'importo di € 29.602,38 e/o il veriore accertando causa cognita, Pt_4 in ogni caso, accertare e dichiarare la terza chiamata dichiarata fallita, CP_21 ritualmente citata e non costituita nel presente giudizio, in persona del suo legale rappresentante
pagina 9 di 66 p.t., con sede legale in piazza Verbano n. 22 a Roma, in virtù della transazione datata 06/05/13, in atti, tenuta a manlevare il sig. , e conseguentemente, condannarla a tenerlo Parte_4 indenne da qualsivoglia avversa pretesa,
-- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15% rimborso forfettario, iva e cpa come per legge ex DM 55/2014.
Si precisa che le spese vive sostenute dal sig. per la chiamata in causa della Pt_4 CP_18 in persona del suo l.r.p.t., ammontano ad € 1.063,00 s.e.&.o..
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014 si chiede che l'adito Giudice voglia disporre un congruo aumento dei valori medi di cui alle tabelle in considerazione della complessità del giudizio e della cospicua attività professionale anche relativa alla riassunzione del giudizio.
In via istruttoria, anche in questa sede, si insiste affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ordinanza con cui ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori e di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, voglia ammettere le prove dedotte nelle memorie ex art. 183 VI° commi nn. 2 e 3 C.p.c anche in sede di riassunzione, tutte versate in atti, oltreché voglia ammettere tutte le produzioni documentali prodotte in giudizio.
Si reitera, inoltre, l'istanza per l'ammissione della già dedotta CTU tecnico-grafologica onde accertare che la firma apposta affianco al nome “ ” sul verbale di assemblea Parte_4 ordinaria della Helyos Spa tenutasi in data 04/01/13 è apocrifa e, certamente, non riconducibile all'odierno convenuto».
Conclusioni del convenuto : Pt_5
Non sono state precisate le conclusioni, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere:
In via preliminare e pregiudiziale:
1]-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del competente Tribunale di Roma Sez. per le Imprese, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2]-accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la decorrenza del termine di cinque anni a far data dal 31.12.2012; per l'effetto, rigettare
pagina 10 di 66 le domande proposte dalla società avverso il Parte_9 Parte_8 convenuto, dott. . Pt_5
Nel merito:
3]-accertato e dichiarato che la domanda principale proposta dalla Curatela genericamente nei confronti di tutti i conventi, è affetta da grave genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante;
rigettare la domanda principale di condanna di risarcimento danni proposta in via solidale nei confronti di tutti i convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
4]--accertato e dichiarato che la domanda proposta in via subordinata dalla Curatela nei confronti dell'odierno convenuto, è priva di qualsivoglia elemento di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante, rigettare la domanda subordinata, di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui punti delle premesse in fatto e diritto precedute dalla locuzione “vero è che” e depurate da ogni eventuale valutazione, con riserva di indicazione della lista testi e di meglio articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio di prova ai sensi dell'art.183 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge».
Conclusioni del convenuto : Parte_6
Non sono state precisate le conclusioni, si riportano quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere:
In via preliminare e pregiudiziale:
1]-accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del competente Tribunale di Roma Sez. per le Imprese, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2]-accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'odierno attore, attesa la decorrenza del termine di cinque anni a far data dal 31.12.2012; per l'effetto, rigettare le domande proposte dalla Curatela del fallimento della società avverso il Parte_8
pagina 11 di 66 convenuto, . Parte_6
Nel merito:
3]-accertato e dichiarato che la domanda principale proposta dalla Curatela genericamente nei confronti di tutti i conventi, è affetta da grave genericità ed assoluto difetto di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante;
rigettare la domanda principale di condanna di risarcimento danni proposta in via solidale nei confronti di tutti i convenuti, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
4]--accertato e dichiarato che la domanda proposta in via subordinata dalla Curatela nei confronti dell'odierno convenuto, è priva di qualsivoglia elemento di prova del nesso causale tra gli eventi richiamati e l'eventuale danno da essi derivante, rigettare la domanda subordinata, di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti dell'odierno convenuto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui punti delle premesse in fatto e diritto precedute dalla locuzione “vero è che” e depurate da ogni eventuale valutazione, con riserva di indicazione della lista testi e di meglio articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio di prova ai sensi dell'art.183 c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge».
Conclusioni del convenuto : CP_4
“precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate negli scritti difensivi in atti, insistendo per il rigetto di tutte le domande attrici rivolte nei suoi confronti in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre rimb. forf., CPA ed IVA come per legge”.
Conclusioni del convenuto Pt_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta,
- in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del dott. ed estrometterlo dal giudizio;
Parte_7
- in via principale, rigettare le domande avversarie perché totalmente infondate per i motivi esposti.
Con vittoria di spese e competenze”.
pagina 12 di 66 Conclusioni della convenuta CP_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito, nella persona del Giudice dott. Fabio Doro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
- Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione della Controparte_20
(già contro la dott.ssa perché prive di CP_16 Controparte_5 ogni fondamento giuridico sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi depositati che qui si intendono integralmente richiamati.
- Per l'effetto, mandare assolta la dott.ssa da Controparte_5 qualsivoglia avversa richiesta originata dai fatti per cui è causa.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Di Silvio che dichiara di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese”.
Conclusioni del convenuto : CP_6
“>>nel merito, in via principale: insiste per il rigetto delle domande svolte dalla curatela del
Fallimento, sia principali che secondarie o subordinate, in quanto infondate in fatto e in diritto, non provate né documentate;
>>in via subordinata: dichiarare inammissibile la nuova domanda relativa al danno per €
220.000,00 introdotta quale mutatio libelli o, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto;
>> in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi di condanna al risarcimento, il dr. chiede di essere manlevato dall' Milano (20121), CP_6 Parte_10
Corso Garibaldi n.86, che ha assunto il rischio con le polizze n.CRE64A30390 e
n.DCE64A72960, nel limite del massimale garantito, e comunque ridurre l'importo richiesto nella minore misura che verrà provata e documentata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta equa e di giustizia;
>> in via istruttoria, chiede il rigetto della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Curatela così come ogni suo mezzo istruttorio in quanto inammissibile ed esplorativo, nonché nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dagli altri convenuti ed in particolare di quelle formulate dai membri del Collegio Sindacale”.
pagina 13 di 66 Conclusioni del convenuto IN:
“In via principale: rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi depositati che qui si intendono integralmente richiamati;
l'effetto, mandare assolta il dott. da qualsivoglia avversa richiesta CP_7 originata dai fatti per cui è causa.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, condannare il Terzo convenuto Controparte_15
(P.IVA ), in persona del suo l.r.p.t, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via P.IVA_4
Marocchessa n.14, a manlevare il convenuto dott. per quanto fosse eventualmente CP_7 tenuto a pagare in favore della parte attrice, in ossequio alle polizze assicurative n. 312668353,
332668068, 342668525, 351445447, 370679698, 380714319.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che rende la dichiarazione di rito”.
Conclusioni del convenuto : CP_8
“insiste nella richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.c. per effetto della costituzione di parte civile del nel giudizio penale con conseguente rinuncia delle Parte_1 domande avverso gli amministratori, nonché del rapporto di pregiudizialità tra la responsabilità degli amministratori e quella dei sindaci e della non scindibilità delle cause proprio in virtù di detto rapporto, riportandosi in ogni caso integralmente a quanto dedotto ed eccepito nella memoria autorizzata depositata in data 31.01.2023.
In subordine, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2018”.
Si riportano, altresì, le conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
➢ in via pregiudiziale, autorizzare il convenuto alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice al fine di manlevare e tenere indenne il convenuto nella denegata e CP_12 non creduta ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del , disponendo Parte_1
a tal fine, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c., il differimento della prima udienza del 5 dicembre 2018, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c.;
pagina 14 di 66 ➢ in via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del fallimento in relazione all'azione di responsabilità derivante dall'atto di scissione essendo fatto valere un danno solo per una parte del ceto creditorio;
➢ in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto danno lamentato dal e connesso all'approvazione del bilancio 2012. Parte_1
➢ nel merito: in via principale, rigettare tutte le domande attoree spiegate nei confronti del dott. in quanto totalmente infondate. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in CP_8 cui la condotta omissiva venisse accertata e per l'effetto il dott. condannato, la CP_8 quantificazione del danno dovrà essere effettuata secondo il criterio della differenza dei netti debitamente rettificati e comunque dei danni a lui direttamente riferibili, ripartendo la relativa responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, fermo restando la condanna dell'assicurazione chiamata in giudizio a manlevarlo e tenerlo completamente indenne da ogni condanna anche per le spese di giudizio;
➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfetario,
Iva e Cpa come per legge e con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare le proprie conclusioni e di articolare ulteriori difese ed istanze anche istruttorie”.
Conclusioni del convenuto : CP_10
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza,
- rigettare le domande formulate dal in quanto assolutamente Parte_8 infondate in fatto in diritto e, in ogni caso, sfornite di prova per le ragioni tutte di cui al presente foglio, nonché ai precedenti scritti difensivi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Conclusioni del convenuto CP_11
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Roma,
2. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione nei confronti del
ex art. 163 nn. 3 e 4 e 164 c. 4, Controparte_11
3. in via principale rigettare le domande attrici nei confronti del per le Controparte_11 ragioni di fatto e diritto esposte nella premessa di cui alla comparsa di costituzione risposta.
pagina 15 di 66 Con vittoria di spese del giudizio oltre accessori di legge”.
Conclusioni dei terzi chiamati che hanno assunto il rischio dei Controparte_12 certificati nn. DULSM014534 e A4WBA023880:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:
In via principale, nel merito, rigettare la domanda proposta nei confronti dell'Assicurato in quanto prescritta, infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti degli scriventi Assicuratori;
In via principale, sulla domanda di manleva, accertare e dichiarare che la presente vertenza ricade nella Polizza 2018 (certificato n. DULSM014534) e dichiararne l'inoperatività per le ragioni di cui in atti, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'Assicurato contro gli scriventi Assicuratori;
In via subordinata, sulla domanda di manleva, accertare e dichiarare l'inoperatività della
Polizza 2016 (certificato n. A4WBA023880) per le ragioni di cui in atti, rigettare quindi integralmente la domanda di manleva svolta dall'Assicurato contro gli scriventi Assicuratori;
In via ancora subordinata, accertare e dichiarare l'inoperatività delle Polizze 2016 (certificato
n. A4WBA023880) e 2018 (certificato n. DULSM014534) nel caso di accertamento di una condotta dolosa da parte del Dott. e, quindi, rigettare integralmente la domanda di CP_8 manleva svolta dallo stesso contro gli scriventi Assicuratori;
In via di ulteriore subordine e solo nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all' , quantificando l'eventuale Parte_11 indennizzo spettante allo stesso, tenendo conto:
a) della quota di danno imputabile allo stesso a titolo diverso dal dolo e per l'importo eccedente i massimali di ogni altra eventuale polizza esistente a copertura dello stesso rischio in favore del medesimo chiamante;
b) nonché della quota di copertura risultante a carico degli scriventi Assicuratori a seguito della ripartizione dei danni tra tutti gli assicuratori coprenti lo stesso rischio con polizze separate in favore dello stesso chiamante, ripartizione da eseguirsi in proporzione alle indennità dovute da ogni assicuratore ai sensi delle rispettive polizze ex Art. 1910 c.c.;
c) nonché della franchigia di polizza applicabile (ossia, Euro 2.500) e di ogni eventuale somma già percepita a titolo di indennizzo dal singolo chiamante, nel limite del massimale
pagina 16 di 66 di polizza (ossia, Euro 500.000,00).
In via istruttoria, con riserva di ogni consentita istanza istruttoria;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_15
“In via preliminare: accertata l'identità della domanda risarcitoria formulata da Parte_1
nei confronti di alcuni amministratori con quella proposta dal medesimo
[...] Parte_1 con la costituzione di parte civile nel processo penale promosso nei confronti delle medesime parti, dichiarare l'estinzione del presente giudizio nei confronti di tutte le parti ex art. 75 c.p.c.
In via preliminare subordinata: accertato che il profilo di responsabilità ascrivibile al Collegio
Sindacale presuppone un accertamento di responsabilità degli amministratori e per una parte di essi l'azione civile è stata trasferita in sede penale ed accertato altresì che un'eventuale pronuncia di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso comporterebbe l'impossibilità di esercitare l'azione risarcitoria nei confronti degli amministratori e dei sindaci, disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale.
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata dal
[...] nei confronti del dott. , poiché infondata, in fatto ed in diritto, Parte_8 CP_7 nonché non provata, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . Controparte_15
Nel merito in via subordinata: accertata la non operatività, nel caso in esame, della polizza assicurativa n. 380714319 stipulata dal dott. con rigettare la CP_7 Controparte_15 domanda di garanzia dallo stesso formulata perché infondata, in fatto ed in diritto;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di garanzia formulata dal dott. , accertare e dichiarare il grado responsabilità ad CP_7 egli ascrivibile nella causazione dei danni ex adverso lamentati, per gli effetti dichiarare CP_22
a tenere indenne il proprio assicurato nei limiti del grado di responsabilità Controparte_15 allo stesso ascrivibile, ed in ogni caso entro i limiti di polizza contrattualmente previsti, ed in particolare entro il limite del massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro e con uno scoperto del
10% per sinistro con un minimo di euro 5.000,00 a carico dell'assicurato.
In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
pagina 17 di 66 Conclusioni dei terzi chiamati che hanno assunto il rischio dei Controparte_12 certificati nn. DCE64A72960 e CRE64A30390:
“voglia il Tribunale dichiarare inammissibili (a) per novità le allegazioni del relative ai pagamenti a Parte_1 favore di nei primi mesi del 2014 e la relativa domanda di condanna nella misura di CP_9
220.000 euro;
(b) per novità, le nuove allegazioni contenute nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2
c.p.c. del;
(c) per tardività, le allegazioni, domande e produzioni di parte attrice Parte_1 contenute nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. datata 6.10.2020, depositata successivamente allo scadere dei termini decadenziali fissati con l'ordinanza del 20.1.2019; respingere la domanda del dott. contro gli Assicuratori;
CP_6 respingere le domande istruttorie e di merito azionate contro il dott. . CP_6
Con vittoria di compenso professionale, esborsi, spese generali (15%) ai sensi del d.m. 55 del
2014, e successive occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 14.6.2018 il Parte_1 Parte_12
già Helyos s.p.a. sino al 2.8.2013 e poi dal 2.8.2013 al 4.9.2015 (di
[...] CP_16 seguito: Fallimento e, con riguardo alla società in bonis, o a seconda Pt_2 Parte_1 della denominazione in essere all'epoca di accadimento dei fatti) agiva in giudizio contro i soggetti in epigrafe indicati, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno.
Il agiva in primo luogo ex art. 146 l. fall. ed ex art. 2476 c.c. nei confronti di: Parte_1
- , quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di dal 14.11.2012 al CP_1 Pt_2
4.1.2013 e quindi quale consigliere di amministrazione dal 4.1.2013 al 4.2.2013;
- , quale amministratore unico di dal 7.9.2009 al 14.11.2012, poi Controparte_2 Pt_2 quale consigliere di amministrazione dal 14.11.2012 al 4.1.2013, quindi quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione dal 4.1.2013 al 4.2.2013 e infine quale amministratore unico dal
4.2.2013 al 20.12.2013;
- , quale consigliere di amministrazione di dal 14.11.2012 al 4.2.2013; Parte_4 Pt_2
- , quale amministratore unico di dal 20.12.2013 al 29.9.2014; Parte_6 Pt_2
- , quale amministratore unico di Helyos/Calabria Servizi dal 29.9.2014 al Parte_5
16.9.2015;
pagina 18 di 66 - , quale amministratore unico di dal 16.9.2015 al 18.3.2016; Controparte_3 Parte_1
- , e , il primo quale Controparte_4 Parte_7 Controparte_5
Presidente e il secondo e la terza quali componenti del collegio sindacale di fino al Pt_2
19.12.2012;
- , e , il primo quale Presidente e il secondo e il terzo CP_6 CP_7 CP_8 quale componente del collegio sindacale di dal 19.12.2014 al 21.3.2014. Pt_2
In secondo luogo, il agiva ex art. 146 l. fall. ed ex artt. 2497 e 2043 c.c. nei confronti Parte_1 di:
- (di seguito: , socia di Controparte_23 CP_9 Pt_2 dall'aprile-novembre 2012 a seguito di acquisto di quote della stessa dal (data CP_2 approssimativa desunta dai verbali dell'assemblea di perché non era stata depositata al Pt_2 registro delle imprese nessuna pratica relativa all'atto di cessione delle quote) al 30.9.2014;
- , quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di dal Controparte_2 CP_9
28.5.2013 al 24.4.2014, quindi quale amministratore unico dal 24.4.2014 al 18.9.2014, nonché socio di dapprima personalmente e poi tramite la società E-Qual s.r.l. (di seguito: E- CP_9
Qual), di cui era socio unico;
- e , quali consiglieri di amministrazione di dal Controparte_11 CP_10 CP_9
28.5.2013 al 24.4.2014;
- , sindaco unico di dal 25.10.2013 al 19.1.2015. CP_6 CP_9
A fondamento delle proprie domande di risarcimento del danno, l'attore formulava i seguenti addebiti:
1) Indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto a far data dal 31.12.2012, e ciò sino al fallimento, pronunciato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n.
122/2016 del 29.1.2016.
Il , premessa la presenza di gravi lacune e irregolarità nella contabilità sociale, Parte_1 asseriva che aveva perso il proprio capitale sociale sin dal 31.12.2012, nonostante il Pt_2 bilancio di esercizio a tale data riportasse un patrimonio netto positivo per € 365.843,00.
In particolare, l'attore deduce che:
- la società, a tale data, non era più in grado di soddisfare gli adempimenti fiscali e contributivi;
pagina 19 di 66 - il bilancio al 31.12.2012 era stato approvato in data 26.6.2013 e depositato soltanto in data
19.7.2013, in ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio, e la sua nota integrativa, per come era stata redatta, non consentiva di interpretare analiticamente i dati del bilancio e di individuare eventuali criticità relativamente allo stato di salute dell'azienda;
- era necessario rettificare in aumento l'importo dei debiti tributari da circa € 4.070.758,00 ad
€ 4.565.000,00, aggiungendo anche l'importo delle sanzioni e degli interessi;
- si doveva procedere alla svalutazione dei crediti, in quanto, alla luce della situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal al curatore fallimentare, tra gli stessi erano Pt_5 compresi dei crediti inesigibili;
- il valore del ricavo generato dall'incremento del valore di immobilizzazioni per lavori interni era stato artatamente aumentato, tenuto conto che il settore immobiliare non rientrava nell'oggetto sociale di attiva principalmente nel settore dei servizi di Pt_2 pulizia, disinfezione, trasloco, facchinaggio, manutenzione delle aree verdi;
- già solo in forza della mancata corretta contabilizzazione dei debiti tributari e contributivi, il patrimonio netto al 31.12.2012 diventava negativo quantomeno per - € 128.157,00.
Per quanto riguardava la quantificazione del danno relativo a tale addebito e l'individuazione dei soggetti responsabili, il osservava che: Parte_1
- il patrimonio netto alla data dell'apertura della procedura concorsuale poteva essere determinato in misura pari alla somma dei crediti insinuati e ammessi, e dunque ad €
11.820.000,00, arrotondato per difetto, la maggior parte dei quali, peraltro, derivanti da omessi versamenti tributari e previdenziali e dalle relative sanzioni;
- il patrimonio netto alla data dell'apertura del fallimento, dunque, poteva essere quantificato in - € 11.820.000,00;
- l'aggravamento del passivo andava quantificato secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali in - € 11.691.843,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo alla data del fallimento (- € 11.820.000,00) e il patrimonio netto al 31.12.2012 come sopra rettificato e dunque negativo (- € 128.157,00);
- per una più precisa individuazione delle singole responsabilità, era necessario procedere a quantificare l'aggravamento dello stato passivo della società per ogni esercizio, in forza della rettifica delle scritture contabili a disposizione della curatela;
pagina 20 di 66 - per quanto concerneva l'esercizio 2013:
a) risultavano disponibilità liquide (banca e cassa) per € 2.600.000,00, a conferma del fatto che la società avrebbe potuto, almeno in parte, far fronte ai debiti tributari e previdenziali e che, invece, l'organo amministrativo aveva impiegato le somme diversamente, aggravando ulteriormente il dissesto della società, considerati gli interessi e le sanzioni collegate al mancato versamento dei tributi e degli oneri previdenziali;
b) il bilancio riportava debiti tributari pari ad € 6.879.335,00 e un fondo rischi e oneri generico pari ad € 210.224,00, per complessivi € 7.089.559,00;
c) l'effettivo debito tributario, in realtà, doveva ritenersi pari a € 8.519.000,00, poiché si doveva tener conto dei debiti tributari dell'esercizio 2012, che non aveva pagato, Pt_2 pari ad € 4.565.000,00 come sopra rettificati, e dell'importo dei debiti riferibili all'anno
2013, pari ad € 3.954.000,00;
d) gli amministratori, dunque, avevano omesso di iscrivere debiti tributari per €
1.430.000,00, corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei debiti tributari appostati in bilancio e quello effettivo, indicati ai punti precedenti;
e) il bilancio riportava un patrimonio netto pari ad € 769.473,00, al netto dei decimi sottoscritti e non versati dai soci dopo che in data 27.2.2013 l'assemblea aveva deliberato un aumento del capitale sociale da € 200.000,00 ad € 1.000.000,00, sottoscritto per € 644.000,00 e versato per € 311.000,00;
f) al patrimonio netto di € 769.473,00 doveva essere tuttavia detratto il debito tributario di
€ 1.430.000,00 non iscritto a bilancio, e da ciò discendeva che il patrimonio netto diventava negativo per - € 661.000,00;
g) l'aggravamento del passivo era pari ad € 532.843,00, di cui dovevano rispondere i convenuti , e quali amministratori in carica CP_2 CP_1 Pt_4 Parte_6 nell'esercizio e , , e quali sindaci CP_4 Pt_7 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 succedutesi, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica;
- per quanto concerneva l'esercizio 2014:
a) il bilancio era stato depositato soltanto nel mese di settembre 2015, in due versioni non coincidenti;
b) si doveva procedere all'integrale svalutazione delle immobilizzazioni immateriali pagina 21 di 66 indicate nel bilancio al 31.12.2014 per € 794.000,00, in considerazione del fatto che la scissione aveva fatto venir meno la gestione aziendale;
c) si doveva rettificare l'ammontare del debito tributario e del fondo rischi oneri indicati nel bilancio al 31.12.2014 da € 9.291.000,00 ad € 11.168.000,00, tenuto conto dei debiti tributari relativi all'esercizio 2013 come sopra rettificati (€ 8.519.000,00), dei debiti contributivi risultanti dal bilancio 2013 e non trasferiti a (€ 1.813.000,00), CP_9 degli ulteriori debiti tributari e contributivi relativi al 2014 (€ 250.000,00) e dell'IVA
2014 non versata (€ 586.000,00);
d) si doveva, di conseguenza, rettificare il patrimonio netto, che risultava negativo per - €
2.824.000,00;
e) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 2.163.000,00, di cui dovevano rispondere i convenuti e Parte_6
quali amministratori e , e quali sindaci in carica nel periodo in Pt_5 CP_6 CP_7 CP_8 esame, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica;
- per quanto concerneva l'esercizio 2015:
a) la situazione contabile consegnata dal al curatore riportava un patrimonio netto Pt_5 negativo per € 1.260.000,00, che però doveva essere rettificato;
b) doveva essere stralciato il valore delle immobilizzazioni immateriali, pari ad €
737.000,00, a fronte dell'assenza di attività aziendale determinata dalla scissione risalente all'anno precedente;
c) dovevano essere integralmente svalutati i crediti per € 4.077.000,00, a fronte della loro inesigibilità;
d) i debiti tributari e contributivi dovevano essere rettificati, poiché erano indicati per €
6.455.000,00 nonostante soltanto quelli all'anno 2014 fossero pari ad € 11.168.000,00, con un maggior debito pari quantomeno ad € 4.713.000,00;
e) il patrimonio netto al 31.12.2015, dunque, doveva ritenersi negativo per - €
10.787.000,00;
f) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 7.963.000,00, di cui dovevano rispondere i convenuti e Pt_5 quali amministratori, ciascuno in proporzione alla durata della rispettiva carica;
CP_3
pagina 22 di 66 - per quanto concerneva l'esercizio 2016:
a) non essendo stati depositati i bilanci 2015 e 2016 il patrimonio netto alla data del fallimento doveva essere quantificato come sopra, ossia in misura pari al totale provvisorio delle somme insinuate e ammesse al passivo fallimentare, pari a - €
11.820.000,00;
b) l'aggravamento del passivo rispetto all'esercizio precedente, dunque, era pari quantomeno ad € 1.033.000,00, di cui doveva rispondere il convenuto quale CP_3 amministratore, sia pure in proporzione alla durata della carica.
2) Compimento di un'operazione di scissione avente natura distrattiva con attribuzione di beni da a divenuta socio unico di a far data dal 2.8.2013. Pt_2 CP_9 Pt_2
L'attore deduceva che:
- in data 20.12.2013 il , quale amministratore unico di aveva depositato CP_2 Pt_2 presso il registro delle imprese un progetto di scissione parziale proporzionale, redatto in data 20.9.2013, che contemplava il trasferimento del ramo d'azienda operativo e immobiliare a lasciando ad il ramo d'azienda legato alla gestione CP_9 Pt_2 finanziaria;
- l'operazione era stata giustificata dal nel progetto alla luce della “necessità CP_2 aziendale di suddividere l'attività operativa pura di fornitura di servizi di pulizia e di manutenzione d'immobili, da quella sussidiaria ed ancillare di gestione dei rapporti commerciali con la clientela e la gestione finanziaria relativa all'incasso dei crediti dovuti soprattutto verso la pubblica amministrazione e gli enti pubblici”, cosicché “dopo la scissione della società, la società [avrebbe potuto] dedicarsi integralmente alla CP_9 fornitura di servizi di pulizie professionali, avendo ricevuto tutti i necessari assets patrimoniali strumentali a tale attività, mentre [avrebbe potuto] gestire i rapporti Pt_2 con la clientela”;
- nel progetto si ricordava “che una cospicua parte della clientela [era] rappresentata da enti pubblici o da società riconducibili al settore pubblico, cui, a fronte di una esigibilità del credito molto solida, [corrispondeva] una elasticità nei tempi di pagamento la cui corretta gestione [richiedeva], vista la mole creditoria, competenze e risorse che [andavano] allocate in una nuova società”;
pagina 23 di 66 - nel progetto si osservava che “a fronte di tale gestione creditoria, che [richiedeva] competenze specifiche e non più utilmente abbinabili ad una società dalla vocazione squisitamente industriale come [avrebbero dovuto essere] implementate anche le CP_9 competenze di una corretta gestione dei crediti e di cash management, in modo da ottimizzare i flussi di cassa in entrata ed in uscita” e che “tale considerazione [risultava] ancor più stringente” perché “la maggioranza dei costi della società, [riguardava] spese per il personale, non [presentava] margini di elasticità tali da poter controbilanciare gli slittamenti nei pagamenti da parte dei creditori”;
- infine, nel progetto si sosteneva che “oltre ad avere una maggior semplicità gestionale nei due soggetti risultanti dopo la scissione i quali si [sarebbero occupati] di due aspetti completamente differenti dell'attuale business della società ante scissione, per entrambi i soggetti [sarebbe stato] molto più semplice, una volta separate le due attività, coinvolgere soggetti terzi, siano essi finanziatori o portatori di capitale proprio, nella propria attività economica che al momento [scontava] dei ratios aziendalistici fortemente penalizzanti”;
- la scissione veniva attuata con atto pubblico del 24.2.2014, sottoscritto dal per Parte_6 conto di e dal per conto di con diminuzione del capitale Pt_2 CP_2 CP_9 sociale di da € 644.000,00 ad € 100.000,00; Pt_2
- nonostante l'obiettivo dichiarato dell'operazione fosse l'ottimizzazione delle attività aziendali di e a beneficio dell'intero gruppo, dalla disamina delle Pt_2 CP_9 situazioni contabili presenti nel progetto di scissione e dei bilanci di emergeva con Pt_2 chiarezza che il reale intento era ben diverso;
- nello specifico, gli amministratori, e in particolare al – vero deus ex machina CP_2 dell'operazione – avevano voluto dividere la parte “buona” da quella “cattiva” di Pt_2 evitare l'effetto reale della conclamata insolvenza e preservare l'attività d'impresa proseguendola sotto altra veste giuridica, ossia tramite nuova società sana e priva CP_9 di debiti pregressi a differenza di destinata in ogni caso al fallimento;
Pt_2
- occorreva considerare che al tempo della scissione il era socio unico di E-Qual, CP_2 che era socia al 98% di la quale a sua volta era socia unica di CP_9 Pt_2
- il aveva guidato nel periodo immediatamente precedente alla scissione, CP_2 Pt_2 di fatto progettando tale operazione straordinaria e poi aveva sottoscritto l'atto di scissione pagina 24 di 66 quale legale rappresentante di CP_9
- con la scissione erano stati trasferiti da a I) immobilizzazioni materiali e Pt_2 CP_9 immateriali;
II) crediti per circa € 2.000.000,00; III) magazzino per circa € 200.000,00; IV) debiti verso fornitori per circa € 1.700.000,00; V) debiti verso il personale per circa €
900.000,00;
- per contro, erano rimasti in capo ad I) crediti per circa € 5.000.000,00 di cui € Pt_2
1.700.000,00 dichiarati come non esigibili nella situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal al curatore fallimentare;
II) crediti per circa € 1.400.000,00, Pt_5 anch'essi inesigibili alla luce della situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal al curatore fallimentare;
III) debiti tributari e contributivi per circa € 7.200.000,00; Pt_5
- l'operazione, dunque, era stata congegnata in modo tale che, a seguito della scissione, i debiti tributari e previdenziali pari ad € 8.700.000,00 al 31.12.2013 rimanessero in capo ad senza però che quest'ultima potesse disporre di entrate per potervi far fronte;
Pt_2
- da un lato, infatti, il ramo produttivo – unico in grado di generare reddito – era stato integralmente trasferito a la quale così era subentrata nella gestione dell'azienda e CP_9 si era arricchita senza accollarsi i debiti tributari e previdenziali relativi alla medesima attività e ancora da saldare;
- dall'altro, i crediti commerciali lasciati ad non erano totalmente esigibili e, come si Pt_2 vedrà infra (cfr. addebito n. 3), le somme riscosse dai clienti non erano state utilizzate per pagare i debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali, ma erano state distratte;
- sotto altro profilo, in data 20.9.2014, e dunque a pochi mesi dalla scissione, aveva CP_9 ceduto la propria quota di partecipazione di capitale sociale di ad altra società, in Pt_2 evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati nel progetto di scissione;
- successivamente, le quote di erano state cedute per altre due volte, la sede della Pt_2 società era stata trasferita ed era stata cambiata anche la denominazione sociale;
- gli amministratori e gli organi di controllo succedutesi nel tempo, dunque, avevano avuto cura di ostacolare eventuali operazioni di verifica del loro operato mediante il continuo trasferimento delle partecipazioni in ad altri soggetti – tra cui società aventi oggetto Pt_2 sociale disomogeneo da quello di – nonché la sostituzione ciclica degli organi Pt_2 amministrativi e lo spostamento della sede sociale dapprima da Vicenza a Roma e poi da pagina 25 di 66 Roma a Cosenza;
- gli amministratori di e avevano scelto l'istituto della scissione quando in Pt_2 CP_9 realtà ciò che si era verificata era una vera e propria cessione d'azienda;
- tale scelta disvelava delle criticità, poiché se gli amministratori avessero optato per la cessione d'azienda, sarebbe stato necessario quantificare il valore dell'avviamento e porre a carico di l'obbligo di versare un corrispettivo in favore di mai liquidato;
CP_9 Pt_2
- gli amministratori di e in definitiva il , con il consenso del socio unico Pt_2 CP_2 manifestato all'assemblea del 20.12.2013, si erano avvalsi del diritto di non CP_9 predisporre la relazione degli amministratori e la situazione patrimoniale di scissione ex art. 2506-ter, quarto comma, c.c.;
- tale scelta, benché formalmente legittima, aveva impedito ai creditori sociali di disporre di informazioni fondamentali per valutare adeguatamente un'eventuale opposizione alla scissione e di poter avere contezza del valore effettivo del patrimonio trasferito a e CP_9 dei cespiti rimasti a Pt_2
- così operando, dunque, gli amministratori avevano voluto evitare una possibile opposizione alla scissione da parte dei creditori di tramite la limitata e fuorviante informativa Pt_2 riportata negli atti pubblici della scissione, che aveva fatto apparire come conveniente un'operazione che in realtà aveva comportato un gravissimo pregiudizio per ad Pt_2 esclusivo vantaggio di CP_9
- a seguito della scissione, infatti, – sempre gestita di fatto dal – aveva CP_9 CP_2 conseguito un importante incremento in termini di redditività, come si desumeva dal fatto che nel 2014 aveva conseguito un fatturato pari ad € 14.001.782,00, oltre dieci volte più elevato del fatturato per l'esercizio 2013, anteriore alla scissione, che era stato pari ad €
1.351.362,00;
- l'aggravamento del passivo determinato dalla scissione era quantificabile in €
4.404.000,00, corrispondente alla somma tra il patrimonio netto trasferito a (€ CP_9
1.304.000,00) e l'importo dei crediti inesigibili che gli amministratori avevano lasciato consapevolmente in capo ad (€ 3.100.000,00) e con il quale quest'ultima avrebbe Pt_2 dovuto in realtà far fronte ai debiti tributari e previdenziali;
- di tale aggravamento del passivo erano responsabili il e il , quali CP_2 Parte_6
pagina 26 di 66 amministratori unici in carica sino alla data in cui era stato realizzato il progetto di scissione;
- occorreva considerare, altresì, il valore sottratto da a tenuto conto di CP_9 Pt_2 quanto sopra rilevato in merito al fatto che aveva visto decuplicato il proprio CP_9 fatturato tra l'esercizio 2013 e l'esercizio 2014;
- a tal fine era necessario esaminare il rapporto tra utile netto e fatturato, per escludere le spese sostenute dalla società per la gestione aziendale;
- nel 2013, anteriormente alla scissione, il rapporto tra utile netto (€ 54.075,00) e fatturato (€
1.351.362,00) di era stato pari al 4%, mentre nel 2014, a scissione perfezionata, CP_9 tale rapporto si era attestato al 5% (utile netto € 712.338,00, fatturato € 14.001.782,00);
- la redditività, dunque, si era mantenuta costante ed ottimale tra i due esercizi, cosicché il considerevole incremento dell'utile registrato da successivamente alla scissione CP_9 doveva ritenersi quasi totalmente attribuibile al ramo d'azienda operativo trasferito con l'operazione;
- l'incremento del fatturato attribuibile alla scissione era pari ad € 12.650.420,00, pari alla differenza tra i fatturati dell'esercizio 2013 e 2014 di CP_9
- l'utile netto derivato dall'incremento di fatturato derivante dalla scissione era calcolabile applicando l'indice di redditività del 5% all'incremento del fatturato sopra indicato ed era pari ad € 632.000,00;
- tale risultato era esclusivamente riferibile alla gestione aziendale ed operativa, poiché nei bilanci di non erano riportati proventi straordinari idonei ad incidere sulla CP_9 gestione caratteristica;
- non aveva beneficiato di tale redditività soltanto per l'esercizio 2014, ma anche CP_9 per gli esercizi successivi;
- la conferma della bontà del risultato si evinceva anche dalle risultanze del bilancio 2015, in cui era stato registrato un fatturato di € 18.156.071,00 e un utile netto di € 2.083.405,00;
- depurando l'utile netto dai proventi di natura straordinaria, pari ad € 1.153.186,00, si giungeva all'utile netto riferibile alla gestione caratteristica, pari ad € 930.219,00, che, rapportato al fatturato, determinava ancora una volta una redditività del 5% circa, confermando così il dato registrato nel 2014;
pagina 27 di 66 - dall'esame del bilancio 2015 di emergeva palesemente come l'attività di gestione CP_9 trasferita da a fosse stata caratterizzata da un importante sviluppo, Pt_2 CP_9 verificatosi anche negli anni successivi;
- dai dati sopra esposti risultava evidente che a seguito dell'operazione di CP_9 scissione, aveva beneficiato per gli anni a seguire del reddito d'impresa spettante ad Pt_2 derivante da avviamento, clienti e contratti;
- tale arricchimento poteva essere quantificato capitalizzando i redditi futuri di CP_9 generati dal ramo d'azienda scisso, tenendo conto che:
a) il reddito netto attribuibile all'attività aziendale trasferita da era pari ad € Pt_2
632.000,00 annui;
b) aveva usufruito e avrebbe potuto usufruire in futuro di una rendita perpetua, CP_9 stante l'assenza di elementi oggettivi che imponessero di adottare specifiche limitazioni temporali, posto che avrebbe potuto potenzialmente beneficiare del ramo CP_9
d'azienda conseguito a seguito della scissione sino alla fine della propria attività
d'impresa;
c) dal punto di vista matematico la perpetuità tendeva a corrispondere a vent'anni;
d) il tasso di capitalizzazione da prendere a riferimento era compreso tra il 10 e il 15%, considerando il rischio d'impresa e la dimensione contenuta dell'impresa;
- sulla base dei dati al punto precedente, l'incremento di utile netto e il conseguente valore sottratto da a poteva essere determinato approssimativamente in € CP_9 Pt_2
6.300.000,00;
- di tale indebito arricchimento avrebbero dovuto rispondere in solido nonché il CP_9
, il e il quali amministratori di quest'ultima al tempo della CP_2 CP_11 CP_10 scissione e il , quale sindaco unico all'epoca dell'operazione. CP_6
3) Distrazione nel periodo tra il 31.12.2013 e il 31.12.2015 della somma di € 2.076.206,00.
Il Fallimento osservava che dalla comparazione tra il bilancio al 31.12.2013 e la situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal al curatore emergeva che era stata distratta dal Pt_5 patrimonio della società la somma di € 2.076.206,00.
In particolare:
- i crediti commerciali iscritti nel bilancio al 31.12.2013 erano pari ad € 9.015.112,00, mentre pagina 28 di 66 quelli iscritti nella situazione contabile al 31.12.2015 erano pari ad € 4.077.138,00;
- dal confronto tra queste due voci discendeva che nel periodo tra il 31.12.2013 e il
31.12.2015, successivo alla scissione, erano stati incassati crediti commerciali per €
4.937.974,00, pari alla differenza tra l'ammontare di tale voce al 31.12.2013 e al
31.12.2015;
- i debiti tributari e contributivi iscritti nel bilancio al 31.12.2013 erano pari ad €
8.691.983,00, mentre quelli iscritti nella situazione contabile al 31.12.2015 erano pari ad €
5.830.215,00;
- dal confronto tra queste altre due voci derivava che nel periodo tra il 31.12.2013 e il
31.12.2015, successivo alla scissione, erano stati pagati debiti tributari e contributivi per €
2.861.768,00, pari alla differenza tra l'ammontare di tale posta di bilancio al 31.12.2013 e al 31.12.2015;
- ciò significava che nel periodo tra il 31.12.2013 e il 31.12.2015 gli amministratori di pur avendo incassato crediti commerciali per oltre € 4.000.000,00, avevano Pt_2 utilizzato poco più della metà di tale somma per sanare i debiti tributari e fiscali della società;
- dell'importo restante – pari appunto ad € 2.076.206,00 – non vi era traccia nell'ambito delle scritture contabili a disposizione della curatela, cosicché si doveva ritenere che esso fosse stato distratto dagli amministratori in carica tra il 31.12.2013 e il 31.12.2015, ossia il
[...]
e il , a cui, dunque, tale attività distrattiva andava addebitata in solido, Pt_6 Pt_5 con danno pari all'ammontare della somma distratta.
4) Distrazione dell'importo di € 286.000,00.
L'attore lamentava che dalla situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal al Pt_5 curatore emergeva la sussistenza di conti bancari intestati ad Helyos/Calabria Servizi in attivo per € 286.000,00, ma che tale liquidità non era stata rinvenuta alla data del fallimento, poiché non ve ne era traccia nelle scritture contabili a disposizione della curatela.
Osservava, pertanto, che, in assenza di prova contraria, si doveva ritenere che tale importo fosse stato distratto da parte del che aveva gestito la società dal 16.9.2015 al CP_3
18.3.2016, con danno pari all'ammontare della somma non rinvenuta.
5) Distrazione dell'importo di € 50.000,00.
pagina 29 di 66 Il allegava che dagli estratti conto bancari riferibili al periodo da gennaio a ottobre Parte_1
2015 risultava che erano state effettuate disposizioni con carta di credito aziendale e che la stessa era stata utilizzata per circa € 50.000,00, senza però che tali operazioni fossero giustificate in alcun modo come pagamenti eseguiti per lo svolgimento dell'attività sociale o in connessione con la stessa.
L'attore imputava tali atti distrattivi al , quale amministratore in carica nel periodo Pt_5 preso in considerazione, con danno pari all'ammontare delle somme oggetto degli atti di disposizione.
6) Effettuazione in favore del di pagamenti privi di idonea giustificazione per circa € Pt_5
80.000,00 nel periodo da gennaio a ottobre 2015, con conseguente responsabilità del Pt_5 sia quale amministratore all'epoca delle operazioni sia comunque quale beneficiario dei versamenti ingiustificati e danno pari all'ammontare dei prelievi in questione.
7) Esecuzione in favore di di bonifici per complessivi € 1.300.000,00 nel periodo da CP_9 gennaio ad aprile 2014, da considerarsi indebiti in quanto non previsti dal progetto di scissione e comunque non fondati su alcun rapporto causale, con conseguente responsabilità del
[...]
, amministratore in carica all'epoca del compimento di tali atti distrattivi, e danno Pt_6 pare all'ammontare complessivo dei bonifici in questione.
Andando, poi, ad analizzare le posizioni dei singoli convenuti e a specificare il danno ad essi imputabile, il osservava: Parte_1
- quanto al che: CP_2
a) egli, quale amministratore di aveva scientemente e dolosamente violato i principali Pt_2 obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore;
II)
l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) il dovere di non compiere atti di concorrenza in danno della società (art. 2390 c.c.) e più in generale di non compiere atti gestori in conflitto di interessi con la società; IV) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e pagina 30 di 66 2486 c.c.);
b) egli, infatti, da un lato aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza e dall'altro aveva predisposto il progetto di scissione e poi lo aveva sottoscritto quale amministratore di di cui era socio tramite E-Qual e tramite la quale controllava la CP_9 stessa Pt_2
c) per quanto riguardava l'addebito n. 1) il danno era pari ad € 532.843,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013, nel quale egli era stato amministratore di Pt_2
d) per quanto riguardava l'addebito n. 2) il danno era pari ad € 4.404.000,00;
- quanto all' e al che: CP_1 Pt_4
a) essi, quali amministratori di avevano violato i principali obblighi sia generici sia Pt_2 specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore;
II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447 c.c.); III) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e
2486 c.c.);
b) essi, infatti, avevano omesso di rilevare la perdita del capitale sociale al 31.12.2012;
c) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 88.807,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013 rapportato ai due mesi durante i quali erano stati in carica;
- quanto al che: Parte_6
a) egli aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza, aveva sottoscritto l'atto di scissione arrecando grave danno a aveva omesso di destinare e dunque Pt_2 aveva distratto parte delle somme riscosse dai crediti al pagamento dei debiti tributari e ricopriva la carica di amministratore all'epoca di effettuazione dei bonifici in favore di pagina 31 di 66 CP_9
b) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 1.622.250,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 ai nove mesi durante i quali era stato in carica come amministratore;
c) per quanto riguardava l'addebito n. 2, il danno era pari ad € 4.404.000,00;
d) per quanto riguardava l'addebito n. 3, il danno era pari ad € 2.076.206,00;
e) per quanto riguardava l'addebito n. 7, il danno era pari ad € 1.300.000,00;
f) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 9.402.456,00;
- quanto al che: Pt_5
a) egli era stato non solo amministratore di ma anche commercialista della medesima Pt_2 sino al 2015 e dunque era pienamente consapevole delle reali determinazioni del
, che peraltro aveva successivamente avallato una volta divenuto CP_2 amministratore;
b) egli aveva violato i principali obblighi sia generici sia specifici imposti all'amministratore dall'ordinamento, ossia, oltre al dovere di conservazione del patrimonio sociale: I) il dovere di redigere il bilancio d'esercizio nel rispetto dei principi di chiarezza e veridicità fissati dal legislatore;
II) l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea quando le perdite d'esercizio avessero eroso per oltre un terzo il capitale sociale (artt. 2445, 2446 e 2447
c.c.); III) l'obbligo di accertare o far accertare una causa di scioglimento della società e così non operare attraverso bilanci artefatti e poste contabili del tutto inveritiere, con un patrimonio netto negativo (artt. 2485 e 2486 c.c.);
c) egli, infatti, aveva proseguito l'attività sociale nonostante la presenza di un patrimonio netto negativo, redigendo un bilancio non rispondente a verità e correttezza, aveva omesso di destinare e dunque aveva distratto parte delle somme riscosse dai crediti al pagamento dei debiti tributari e ricopriva la carica di amministratore quando erano state effettuate delle operazioni di prelievo ingiustificati dal conto corrente della società, alcune delle quali, peraltro, in suo favore;
d) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 6.513.000,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 rapportato ai tre mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 540.750,00) e all'incremento del passivo pagina 32 di 66 verificatosi nell'esercizio 2015 rapportato ai nove mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 5.972.250,00);
e) per quanto riguardava l'addebito n. 3, il danno era pari ad € 2.076.206,00;
f) per quanto riguardava l'addebito n. 5, il danno era pari ad € 50.000,00;
g) per quanto riguardava l'addebito n. 6, il danno era pari ad € 80.000,00;
h) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 8.719.206,00;
- quanto al che: CP_3
a) egli aveva proseguito l'attività sociale nonostante la perdita del patrimonio netto e, al fine di celare la propria responsabilità e quella degli altri convenuti, non aveva depositato il bilancio di esercizio 2015; inoltre, aveva distratto la liquidità presente in cassa e in banca al
31.12.2015, in quanto non rinvenuta al momento del fallimento e in contabilità;
b) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 2.912.583,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2015 rapportato ai quattro mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 2.654.333,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2016 rapportato ai tre mesi durante i quali era stato in carica come amministratore (€ 258.250,00);
c) per quanto riguardava l'addebito n. 4, il danno era pari ad € 286.000,00;
d) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 3.198.583,00;
- quanto al , al e alla che: CP_4 Pt_7 CP_5
a) essi avevano omesso di formulare rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo, richiamandone l'attenzione o effettuando indagini su scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012, pur essendo certamente al corrente dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi di cui al tempo era gravata pari a circa € 2.800.000,00, e dell'impossibilità della stessa di farvi fronte;
Pt_2
b) per quanto riguardava l'addebito 1, il danno era pari ad € 532.843,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013, che non vi sarebbe stato laddove essi avessero sollevato eccezioni circa l'impossibilità della società di far fronte ai debiti tributari e contributivi nel medesimo esercizio, come era loro dovere, poiché in tal caso la società sarebbe stata posta in liquidazione o avrebbe avuto accesso ad una procedura concorsuale;
- quanto al , al e al che: CP_6 CP_8 CP_7
pagina 33 di 66 a) essi avevano omesso di formulare rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo, richiamandone l'attenzione o effettuando indagini su scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante gli esercizi 2012 e 2013, pur essendo certamente al corrente dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi di cui al tempo era gravata e dell'impossibilità della stessa di farvi fronte;
Pt_2
b) essi, inoltre, pur essendo consapevoli della reale situazione societaria, avevano attestato la conformità dei bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013 nonostante in essi fossero stati riportate delle valutazioni difformi dalla realtà e palesemente artefatte, al solo fine di consentire la prosecuzione dell'attività nonostante il conclamato stato di decozione – a loro ben noto – e ciò al solo scopo di favorire l'amministratore unico, in palese pregiudizio della società e dei suoi creditori;
c) essi avevano omesso di vigilare sulla correttezza dell'operato dell'organo amministrativo in occasione dell'operazione di scissione, nonostante la contiguità tra e Pt_2 CP_9 entrambe gestite di fatto dal e aventi quale componente dell'organo di controllo CP_2 il;
CP_6
d) la duplice veste del – componente del collegio sindacale di e sindaco unico CP_6 Pt_2 di – confermava che egli aveva operato in conflitto di interessi e ben conosceva il CP_9 reale scopo dell'operazione di scissione;
e) per quanto riguardava l'addebito n. 1, il danno era pari ad € 1.073.593,00, ossia all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2013 (€ 532.843,00) e all'incremento del passivo verificatosi nell'esercizio 2014 rapportato ai tre mesi durante i quali erano stati in carica come sindaci (€ 540.750,00);
f) per quanto riguardava l'addebito n. 2, il danno era pari ad € 4.404.000,00;
g) il danno complessivo, dunque, era pari ad € 5.477.593,00
- quanto a che: CP_9
a) stante il carattere pregiudizievole dell'operazione di scissione per e i creditori di Pt_2 quest'ultima, essa doveva ritenersi responsabile in relazione all'addebito n. 2 ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., in quanto all'epoca della scissione essa era socia unica di e Pt_2 il era sia amministratore unico di al momento della predisposizione del CP_2 Pt_2 progetto di scissione e quantomeno sino al deposito di quest'ultimo sia Presidente del pagina 34 di 66 Consiglio di Amministrazione di con conseguente operatività della presunzione CP_9 di cui al combinato disposto degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.;
b) in punto di diritto e sotto il profilo penalistico, la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, integra il reato di bancarotta per distrazione, laddove tale operazione – astrattamente lecita
– sulla base della valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operi la società poi fallita al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutela previste dagli artt. 2506 e ss.. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie;
c) tale responsabilità doveva ritenersi solidale con gli amministratori di Pt_2
d) il danno dall'addebito n. 2 era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di oppure € 6.300.000,00 CP_9 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento;
e) essa, inoltre, era chiamata a restituire la somma di € 1.300.000,00, pari ai bonifici effettuati in suo favore senza una valida ragione giustificatrice;
- quanto al , al e al che: CP_2 CP_10 CP_11
a) essi, quali amministratori di dovevano ritenersi comunque responsabili in solido CP_9 con la stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di scissione, perché avevano preso parte alla stessa e perché, nonostante non potessero non essere a conoscenza dell'operazione, non si erano opposti al compimento della stessa e non avevano presenziato alla delibera dell'assemblea nella quale CP_9 aveva deliberato l'approvazione del progetto di scissione;
b) il danno loro addebitabile, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di – somma già CP_9 addebitata al solo quale amministratore di – oppure ad € 6.300.000,00 CP_2 Pt_2 laddove si fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento;
- quanto al che: CP_6
a) egli, quale sindaco di doveva ritenersi comunque responsabile in solido con la CP_9 stessa ex art. 2497, secondo comma, c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., per l'operazione di pagina 35 di 66 scissione, per aver preso parte alla stessa e perché, nonostante non potesse non essere a conoscenza dell'operazione, non si era opposto al compimento della stessa;
b) il danno che poteva essergli addebitato, pertanto, era pari ad € 4.404.000,00 laddove si fosse tenuto conto del valore dei cespiti illecitamente distratti in favore di – CP_9 somma già addebitatagli quale sindaco di – oppure ad € 6.300.000,00 laddove si Pt_2 fosse tenuto conto dell'indebito arricchimento.
L'attore, dunque, formulava le seguenti domande di risarcimento del danno:
- nei confronti dell' € 88.807,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_1 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 88.807,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata Pt_4 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 9.402.456,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe Parte_6 stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 3.198.583,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata Pt_5 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_4 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata Pt_7 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti della € 532.843,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_5 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 5.477.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_7 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 5.477.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_8 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti di € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, oltre ad € 1.300.000,00, o CP_9 altra maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, o altra maggiore o minore CP_11 somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
pagina 36 di 66 - nei confronti del € 4.404.000,00 oppure € 6.300.000,00, o altra maggiore o minore CP_10 somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 11.263.843,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe CP_2 stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 11.777.593,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_6 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Tutti i convenuti, ad eccezione del si costituivano in giudizio, variamente contestando le CP_3 pretese attoree e insistendo per il loro rigetto.
Il chiedeva, altresì, l'accertamento della falsità della sottoscrizione apparentemente a lui Pt_4 riferibile apposta al verbale di assemblea di Helyos s.p.a. del 4.1.2013 e, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta sussistente una sua responsabilità, che fosse accertato il suo diritto ad essere tenuto indenne da in virtù di una scrittura privata sottoscritta in data 6.5.2013 nella quale il CP_9
si era assunto tale impegno anche quale legale rappresentante di CP_2 CP_9
oltre al rigetto delle pretese del , chiedeva in via riconvenzionale che CP_9 Parte_1 quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno in misura non inferiore ad €
1.000.000,00 o a quella diversa ritenuta di giustizia, lamentando che l'instaurazione del presente giudizio aveva arrecato un pregiudizio alla sua immagine e alla sua reputazione, concretizzatosi nel rifiuto di contrattare da parte dei clienti, nella revoca degli affidamenti bancari e nel rifiuto da parte degli istituti di credito di concedere nuovi finanziamenti.
Il , oltre al rigetto delle domande attoree, chiedeva in via subordinata, per l'ipotesi in cui CP_8 fosse stata accertata una sua responsabilità, che questa fosse ripartita tra i vari soggetti coinvolti.
Il il IN e il chiamavano in causa le rispettive assicurazioni, ossia: CP_6 CP_8
- i che avevano assunto il rischio dei certificati nn. DCE64A72960 e CRE64A30390 CP_12 quanto al (di seguito: B); CP_6 CP_12
- quanto al (di seguito: ; Controparte_15 CP_7 CP_15
- i che avevano assunto il rischio dei certificati nn. A4WBA023880 e DULSM014534 CP_12 quanto al (di seguito: OYs T). CP_8
Tutte le assicurazioni si costituivano in giudizio, associandosi alle difese dei rispettivi assicurati ma negando l'operatività delle polizze sotto diversi profili;
OYs T e chiedevano, CP_15 altresì, l'accertamento delle quote di responsabilità di ciascuno dei convenuti.
pagina 37 di 66 L'attore depositava ricorso per sequestro conservativo in corso di causa contro il , CP_2
, il e notificandolo non solo a questi ultimi ma anche, a titolo di litis CP_6 CP_7 CP_9 denuntiatio, a Copernico società consortile per azioni, a cui aveva affittato l'azienda CP_9 acquisito da Pt_2
Con ordinanza del 23.7.2019 il ricorso per sequestro conservativo veniva accolto nei confronti del fino alla concorrenza della somma di € 1.320.000,00 e nei confronti del e CP_2 CP_6 del fino alla concorrenza dell'importo di € 220.000,00, mentre veniva rigettato nei CP_7 confronti di poiché la stessa aveva presentato istanza di concordato preventivo, con CP_9 conseguente impossibilità di proseguire nei suoi confronti i procedimenti esecutivi e cautelari ex art. 168 l. fall.
L'ordinanza veniva impugnata dal , dal e dal con tre distinti reclami CP_7 CP_6 CP_2 rispettivamente iscritti ai nn. 8198, 8231 e 8324/2019 R.G., che venivano riuniti e accolti con ordinanza collegiale del 12.12.2019, la quale dunque, in riforma del provvedimento di prime cure, rigettava integralmente il ricorso per sequestro conservativo proposto dal . Parte_1
Seguiva l'instaurazione da parte dell'attore di un nuovo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa nei confronti di dichiarato anch'esso improcedibile ex art. 168 l. fall. CP_9
All'esito della prima udienza di comparizione dell'11.12.2019, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex CP_3 art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nelle more della scadenza del termine per il deposito della memoria n. 1, i procuratori di dichiaravano che quest'ultima era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di CP_9
Roma n. 1/2020 dell'8.1.2020.
Le parti depositavano comunque le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nella memoria n. 1 il precisava che l'importo dei bonifici eseguiti in favore di Parte_1 senza valida causa giustificatrice di cui all'addebito n. 7) era pari ad € 1.320.000,00, CP_9 deducendo che di tale irregolarità gestoria dovevano ritenersi responsabili anche il CP_2 quale amministratore di in carica al momento dell'esecuzione delle disposizioni per € CP_9
1.300.000,00, e i sindaci , e , sia pure limitatamente alla somma di € 220.000,00 CP_6 CP_7 CP_8 che aveva versato in favore di mentre essi erano in carica. Pt_2 CP_9
L'attore, dunque, rideterminava come segue il quantum delle pretese risarcitorie:
pagina 38 di 66 - nei confronti del € 5.697.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_7 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 5.697.593,00 o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_8 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 12.563.843,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe CP_2 stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
- nei confronti del € 11.997.593,00, o altra maggiore o minore somma che sarebbe stata CP_6 accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
In data 23.3.2020 il depositava ricorso in riassunzione e il g.i. con decreto del Parte_1
24.3.2020 dichiarava l'interruzione del giudizio a seguito del fallimento di e assegnava CP_9 all'attore termine per notificare alle altre parti il ricorso e il decreto.
Il , preso atto dell'ordinanza collegiale del 12.12.2019, chiedeva che il g.i. dichiarasse CP_6
l'inefficacia del sequestro conservativo concesso con ordinanza del 23.7.2019 e adottasse i conseguenti provvedimenti ripristinatori, tra cui la cancellazione della trascrizione del vincolo sugli immobili di sua proprietà e su quote sociali di cui era titolare.
Il ricorso, a cui si associava per quanto di suo interesse il , veniva accolto con ordinanza del CP_7
4.6.2020.
Nel frattempo, il notificava l'atto di riassunzione e i convenuti e le terze chiamate si Parte_1 costituivano nuovamente, ad eccezione del e del CP_3 Controparte_9
All'esito dell'udienza dell'8.7.2020 venivano nuovamente assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che le parti dimettevano.
Attesa la necessità di decidere le eccezioni dei convenuti avente portata potenzialmente assorbente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
In sede di memoria di replica, l'attore documentava di essersi costituito parte civile nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Vicenza contro il
, il , il , il e il sig. , amministratore di CP_2 Parte_6 Pt_5 CP_3 CP_24 dal 18.3.2016 alla dichiarazione di fallimento, il quale però non era parte del Parte_1 presente giudizio.
Con ordinanza del 15.10.2022 questo Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per pagina 39 di 66 territorio sollevata dai convenuti , , , e e CP_2 Parte_6 Pt_5 CP_6 CP_10 CP_11 fatta propria dai OYs B e rimetteva la causa sul ruolo, anche per consentire alle parti di prendere posizione sulla documentazione relativa alla costituzione di parte civile e sugli effetti di quest'ultima nel presente giudizio.
L'attore sosteneva che la costituzione di parte civile comportava l'estinzione del presente giudizio limitatamente alle domande proposte nei confronti dei convenuti imputati nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R.
Le altre parti contestavano tale assunto con varietà di posizioni, talune sostenendo che non potesse essere dichiarata l'estinzione ( e ), altre asserendo che avrebbe dovuto CP_2 CP_7 essere estinto l'intero giudizio ( , , OYs T) CP_1 Pt_4 CP_5 Pt_7 CP_8 CP_10 CP_15
e altre infine suggerendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. ( e, in via CP_4 subordinata, . CP_15
Con provvedimento del 2.5.2023 il g.i. dichiarava la contumacia del e del CP_3 CP_9
non dichiarata in precedenza all'esito della riassunzione, e disponeva che i convenuti
[...] che avevano formulato domande trasversali (manleva e accertamento delle quote di responsabilità) notificassero tali domande alle parti contumaci ex art. 292 c.p.c.
All'esito di tale adempimento, ritualmente eseguito, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21.11.2024, alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicato.
***
Rapporto tra il presente giudizio e il procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R.
Attesa la diversità di posizioni manifestata dalle parti sulla questione, deve essere preliminarmente chiarito quali riflessi ha sul presente giudizio l'intervenuta costituzione di parte civile del Fallimento nel procedimento penale n. 8710/2016 R.G.N.R. pendente avanti il
Tribunale di Vicenza con il n. 1727/2022 R. Dib.
Innanzitutto, la produzione dell'atto di costituzione di parte civile e del verbale dell'udienza preliminare effettuata dal in allegato alla memoria di replica depositata in data Parte_1
27.9.2022 è ammissibile, sia perché si tratta di documentazione sopravvenuta rispetto ai termini di preclusione istruttoria e comunque riguardante la procedibilità del presente giudizio sia perché, comunque, i convenuti hanno potuto contraddire sulla stessa all'udienza del 2.11.2022 e con le pagina 40 di 66 memorie autorizzate depositate all'esito della stessa.
In punto di diritto, l'art. 75, comma 1, c.p.p. prevede che:
- l'azione civile proposta davanti al giudice civile possa essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato;
- l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
- il giudice penale debba provvedere anche sulle spese del procedimento civile.
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia effettivamente trasferito in sede penale l'azione originariamente proposta in questo giudizio contro il , il , il CP_2 Pt_5 [...]
e il Pt_6 CP_3
Invero, come si evince dal confronto tra le conclusioni precisate dal in questa sede e Parte_1 nell'atto di costituzione di parte civile, le domande risarcitorie proposte nel processo civile nel processo penale coincidono per petitum e per causa petendi, poiché:
- il quantum delle domande risarcitorie è lo stesso (cfr. pagg. da 10 a 12 dell'atto di costituzione di parte civile);
- la veste nella quale i convenuti sopra indicati sono chiamati a rispondere dei danni lamentati dall'attore è identica, ossia la qualità di amministratori di e, per quanto concerne il Pt_2
, anche la qualità di amministratore di CP_2 CP_9
- l'addebito n. 1 corrisponde al capo d'imputazione J) e, per quanto concerne le irregolarità contabili, al capo d'imputazione I);
- l'addebito n. 2 corrisponde al capo d'imputazione A);
- gli addebiti nn. 3, 4, 5 e 6 corrispondono ai capi d'imputazione C), D), E, F) e G);
- l'addebito n. 7 corrisponde al capo d'imputazione B).
Il presente giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto nei rapporti tra il e i Parte_1 convenuti , , e i quali, nondimeno, restano in causa per CP_2 Pt_5 Parte_6 CP_3 quanto concerne le domande trasversali di accertamento delle quote di responsabilità proposte dal
, da OYs T e CP_8 CP_15
Non può, invece, condividersi l'assunto delle parti che sostengono che il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto anche nei confronti degli altri convenuti non imputati nel procedimento penale, ossia , , , , , CP_1 Pt_4 CP_4 Pt_7 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
pagina 41 di 66 e CP_11 CP_10
Le posizioni di questi ultimi soggetti, infatti, sono scindibili rispetto a quelle di coloro che sono stati imputati nel procedimento penale, poiché con questi ultimi vi è un rapporto di litisconsorzio facoltativo e non necessario (con riferimento alla responsabilità dei sindaci rispetto a quella degli amministratori cfr., ex multis, Cass. n. 7380/2023).
È vero, infatti, che la responsabilità dei convenuti che hanno ricoperto la carica di sindaco di presuppone la commissione di uno o più illeciti gestori da parte degli amministratori Pt_2 imputati nel procedimento penale, ma è altresì vero che laddove sia proposta una domanda di responsabilità nei confronti dei sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori e questi non siano parte del giudizio, il giudice accerta soltanto incidentalmente – ossia ai soli fini dell'accertamento della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo – la sussistenza delle irregolarità gestorie e non con efficacia di giudicato.
Correttamente, dunque, il ha sostenuto che il presente giudizio deve proseguire in Parte_1 relazione alle domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti non imputati nel procedimento penale e altrettanto correttamente l'attore ha riformulato le proprie conclusioni, chiedendo che in questa sede si proceda ad un accertamento solamente incidentale della responsabilità dei soggetti amministratori imputati nel procedimento penale.
Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, quest'ultima non è un'inammissibile mutatio libelli, perché dal punto di vista logico si è al cospetto di una riduzione – sempre possibile – della domanda originariamente proposta, che era di accertamento principale (ossia con effetti di giudicato) della responsabilità dei convenuti , , e CP_2 Pt_5 Parte_6 CP_3
Infine, va precisato che non è possibile sospendere il presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale.
La sospensione ex art. 295 c.p.c., infatti, può essere disposta soltanto laddove vi sia pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile, ossia quando l'accertamento compiuto dal giudice penale abbia effetti vincolanti per il giudice civile sul piano del giudicato e, dunque, vi sia un rischio di contrasto di giudicati;
al di fuori di tali ipotesi, il giudice civile non ha alcun potere di sospendere il giudizio in attesa dell'esito del giudizio penale, nemmeno per ragioni di opportunità (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 13682/2001).
Nel caso di specie l'accertamento compiuto dal giudice penale non avrebbe alcuna valenza di pagina 42 di 66 giudicato, poiché per i convenuti che non sono parte del procedimento penale la sentenza resa all'esito di quest'ultimo si pone come res inter alios acta.
Proprio sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il processo civile pendente contro il revisore e il certificatore del bilancio per la mancata rilevazione di irregolarità contabili e di altre violazioni di legge commesse dagli amministratori possa essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale contro questi ultimi e dell'azione civile promossa in quella sede dal . Parte_1
In quell'occasione, è stata altresì esclusa la rilevanza del fatto che il revisore e il certificatore avevano chiamato in garanzia gli amministratori, rilevando che tale “circostanza … assume un riflesso assolutamente secondario e riflesso (alla luce della diversità dei rapporti della quale s'è detto in precedenza), rispetto al quale l'eventuale condanna penale degli amministratori può tutt'al più costituire un precedente meramente logico” (cfr. Cass. n. 10334/2002).
La fattispecie appena richiamata, invero, presenta indubbi profili di similitudine con quella che si sta esaminando, posto che anche nel caso di specie vi è un processo penale pendente contro gli amministratori e un processo civile pendente contro soggetti terzi, ad alcuni dei quali – ossia ai sindaci – è rimproverato l'omessa vigilanza sull'operato dei soggetti che ricoprivano incarichi gestori (più in generale, sull'impossibilità di sospendere il processo civile pendente nei confronti di un danneggiante in attesa dell'esito di quello penale pendente nei confronti di altro danneggiante nel quale il danneggiato sia costituito parte civile cfr., ex multis, Cass. n.
14804/2004 e n. 12717/2015).
Ne consegue che le istanze di estinzione totale e di sospensione del giudizio formulate dalle parti menzionate in narrativa vanno rigettate.
***
Eccezione di nullità della citazione
Il convenuto lamenta nullità della citazione per il difetto e/o l'indeterminatezza del CP_11 petitum e della causa petendi della domanda proposta nei suoi confronti dall'attore.
Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell'editio actionis ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.).
La carenza lamentata dal tuttavia, non è tale da integrare nessuna di queste due CP_11
pagina 43 di 66 ipotesi, poiché le argomentazioni del relative alla responsabilità di questo convenuto Parte_1 appaiono sufficientemente chiare.
Come si è visto in narrativa, infatti, l'attore lamenta che il quale consigliere di CP_11 amministrazione di in carica all'epoca dell'operazione, non potesse ignorare la portata e CP_9
l'effettiva finalità della scissione e non avesse adottato le misure necessarie per impedire che l'operazione fosse portata a termine e che venisse arrecato un danno a Pt_2
Il Fallimento, inoltre, ha sufficientemente identificato il titolo della responsabilità del CP_11 sul piano normativo richiamando gli artt. 2497 e 2043 c.c. e, infine, ha chiarito anche le modalità di calcolo del pregiudizio di cui chiede il risarcimento, identificato nel valore dei cespiti distratti da in favore di o nell'arricchimento conseguito da quest'ultima (cfr. pagg. da 32 Pt_2 CP_9
a 37 e 57 della citazione).
L'eccezione di nullità della citazione, dunque, deve essere rigettata.
***
Eccezione di incompetenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, riproposta da alcuni dei convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, è già stata respinta da questo Tribunale con l'ordinanza del
15.10.2022, nella quale era stato rilevato che l'eccezione non era stata argomentata in merito a tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., poiché nessuno dei convenuti si era soffermato sul forum destinatae solutionis.
L'ordinanza appena citata non è stata impugnata con regolamento di competenza, cosicché questo
Tribunale deve ritenersi definitivamente competente a decidere il merito.
***
Domande proposte da CP_9
Come si è esposto in narrativa, quando si era costituita in giudizio, era ancora in bonis CP_9
e aveva chiesto in via riconvenzionale che il fosse condannato al risarcimento del Parte_1 danno per aver arrecato attraverso l'instaurazione del presente giudizio un pregiudizio alla sua immagine e alla sua reputazione.
Il pur avendo ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione, nel quale il Controparte_9
insisteva per la domanda di risarcimento del danno originariamente proposta nei Parte_1 confronti di in bonis, non si è costituito e non ha coltivato la domanda riconvenzionale CP_9
pagina 44 di 66 di risarcimento del danno, la quale, dunque, deve ritenersi implicitamente rinunciata.
***
Domande proposte contro il Controparte_9
La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore contro il deve Controparte_9 ritenersi improcedibile, poiché, come noto, a seguito dell'apertura del fallimento, ogni credito vantato nei confronti del soggetto dichiarato fallito deve essere accertato in sede concorsuale e dunque attraverso l'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 52, comma 2, l. fall.
Il rito fallimentare, infatti, si sostituisce a quello ordinario, al fine di garantire il soddisfacimento paritario di tutti i creditori della massa e tale regime vale non solo per le azioni che traggono origine dallo stato di dissesto, ma per tutte quelle che sono comunque destinate ad incidere sul patrimonio del fallito, cosicché tale improcedibilità può essere rilevata d'ufficio (cfr., ex multis,
Cass. n. 20350/2005 e n. 17035/2011).
Per questo motivo deve ritenersi improcedibile anche la domanda di manleva proposta nei confronti del dal in via subordinata, poiché l'accoglimento della stessa Controparte_9 Pt_4
è comunque idonea ad incidere sulla par condicio creditorum.
***
Eccezione di decadenza per mancata impugnazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012
Nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che il non potrebbe dolersi del CP_9 Parte_1 fatto che nel bilancio al 31.12.2012 di sarebbero stati iscritti debiti tributari per un Pt_2 importo inferiore a quello reale, perché tale doglianza sarebbe un motivo di invalidità del bilancio che non potrebbe essere fatta valere una volta approvato il bilancio dell'esercizio successivo, che sanerebbe eventuali vizi del precedente.
Il principio richiamato da in bonis è previsto dall'art. 2434-bis, primo comma, c.c. ma CP_9 non è rilevante nel caso di specie, posto che nel presente giudizio non si discute di un'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ma di un'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare.
Quest'ultimo, nel proporre l'azione ex art. 146 l. fall., ben può dolersi che l'amministratore ha commesso delle irregolarità di natura contabile, specie laddove, come nel caso di specie, queste ultime siano strettamente connesse e strumentali all'occultamento o all'omesso rilievo della perdita del capitale sociale e alla prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità
pagina 45 di 66 aziendale anziché meramente conservativa.
L'art. 2434 c.c. prevede, infatti, che l'approvazione del bilancio non implichi liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Ne consegue che l'attore può chiedere anche la rettifica delle voci di bilancio che ritiene erronee o false per far emergere, nell'ambito dell'addebito n. 1, l'esistenza di una situazione di patrimonio netto negativo sin dal 31.12.2012, a prescindere dalla tempestiva impugnazione o meno del relativo bilancio a tale data.
L'eccezione di decadenza, dunque, va rigettata.
***
Eccezione di difetto di legittimazione attiva in relazione all'addebito n. 2
Il eccepisce che il sarebbe privo di legittimazione attiva in relazione alla CP_8 Parte_1 domanda risarcitoria fondata sulla natura asseritamente distrattiva della scissione all'esito della quale alcuni cespiti di erano stati trasferiti ad sostenendo che tale domanda non Pt_2 CP_9 sarebbe un'azione di massa.
A fondamento di tale eccezione il deduce che l'attore starebbe agendo esclusivamente CP_8 nell'interesse dei creditori anteriori alla scissione e non anche di quelli posteriori, giacché a pag.
24 dell'atto di citazione il lamenta che la mancata predisposizione della relazione Parte_1 degli amministratori alla scissione e della situazione patrimoniale di scissione avrebbe impedito ai creditori di di avere piena contezza della natura dell'operazione per proporre Pt_2
l'opposizione prevista dal combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2503 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
La domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito n. 2, infatti, va qualificata come azione di massa, poiché, nell'ottica dell'attore, la scissione aveva costituito un'operazione di natura distrattiva, che aveva privato delle risorse necessarie per far fronte alle proprie Pt_2 obbligazioni e dunque è un atto lesivo dell'interesse di tutti i creditori, siano essi anteriori o siano essi successivi alla scissione.
L'inciso a pag. 24 dell'atto di citazione è irrilevante, poiché costituisce solo uno dei molteplici profili di asserita criticità dell'operato degli amministratori, che il fa valere ad Parte_1 colorandum e solo ad ulteriore supporto dell'addebito, che, invero, ha il suo nucleo fondamentale pagina 46 di 66 nella natura distrattiva dell'operazione di scissione e dunque nella lesione dell'integrità del patrimonio sociale, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dunque, va respinta.
***
Eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per l'addebito n. 7 proposta dall'attore nei confronti dei convenuti , e CP_6 CP_7 CP_8
Come si è esposto in narrativa, nella memoria n. 1 depositata in data 20.1.2020 il ha Parte_1 modificato l'importo delle domande risarcitorie proposte nei confronti nei sindaci , e CP_6 CP_7
, aumentandolo di € 220.000,00, pari all'importo di un bonifico eseguito da ad CP_8 Pt_2 in data 29.1.2014 CP_9
Secondo la prospettazione dell'attore, tale bonifico sarebbe stato eseguito senza una valida giustificazione e i sindaci sarebbero responsabili per non aver adeguatamente vigilato sull'operato del , amministratore all'epoca in carica. Parte_6
È necessario verificare l'ammissibilità di tale ulteriore domanda proposta dal , e a tal Parte_1 proposito, deve essere ricordato in punto di diritto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità:
- nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. può essere proposta anche una domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata a condizione che essa sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che ciò non sia lesivo del diritto di difesa della controparte e del principio della ragionevole domanda del processo;
- la domanda così modificata per essere ammissibile deve porsi in rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto a quella originaria e non come ulteriore e aggiuntiva rispetto a quest'ultima, così da ampliare il thema decidendum;
- la domanda modificata non deve necessariamente sostituire quella originaria e nemmeno è imprescindibile che quest'ultima sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, giacché la domanda modificata può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale domanda principale o subordinata;
- tra la domanda originaria e quella modificata deve sussistere un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve pagina 47 di 66 attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio;
- è sufficiente che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l'accoglimento della domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell'accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l'obiettivo avuto di mira dall'attore sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da Cass. civ., SS.UU., n. 22404/2018, nonché, a sezioni semplici, Cass. n. 4322/2019,
n. 11226/2019, n. 31078/2019, n. 2914/2020, n. 9662/2020, n. 18546/2020, n. 20898/2020, n.
3127/2021, sent. n. 3571/2021, n. 4031/2021, n. 26245/2021, n. 199/2022, n. 8127/2022, n.
20768/2022, n. 22539/2022 e n. 26985/2022).
Ciò premesso, va osservato che il bonifico di € 220.000,00 fa parte della somma di €
1.300.000,00 di cui all'addebito n. 7, che in atto di citazione l'attore aveva fatto valere esclusivamente contro l'amministratore (cfr. pag. 27) ed era stato oggetto di una Parte_6 domanda di restituzione nei confronti di (cfr. pag. 56). CP_9
Nell'atto introduttivo del giudizio l'operato del del e del , invece, non era stato CP_6 CP_7 CP_8 censurato sotto questo profilo, ma esclusivamente in relazione agli addebiti nn. 1 e 2, come si desume chiaramente dalla lettura delle pagg. da 50 a 54 dell'atto di citazione, nelle quali non vi è alcuna menzione del bonifico di € 220.000,00.
Va aggiunto, con riguardo alla posizione del che l'operato del convenuto quale sindaco CP_6 unico di era stato censurato esclusivamente per quanto concerne il mancato CP_9 impedimento dell'operazione di scissione e non anche per la richiesta e/o la mancata restituzione delle somme versate da a (cfr. pagg. da 56 a 58 dell'atto di citazione). Pt_2 CP_9
La domanda in esame, dunque, è fondata su fatti diversi rispetto a quelli originariamente allegati con riguardo alle posizioni del , del e del , ha ad oggetto una posta risarcitoria CP_6 CP_7 CP_8 che si somma a quelle originariamente fatte valere e non si pone rispetto alle stesse in rapporto di alternatività o di incompatibilità.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamate, dunque, si rientra pienamente nella pagina 48 di 66 fattispecie della mutatio libelli non consentita nella memoria n. 1 e la domanda va dichiarata inammissibile.
***
Eccezione di prescrizione
I convenuti , e e la terza chiamata OYs T hanno eccepito la prescrizione Pt_4 CP_6 CP_8 dell'azione di responsabilità promossa dal . Parte_1
Prima di esaminare tale eccezione, va precisato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica dell'atto di citazione, avviata in data 13.6.2018 con consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari e perfezionatasi per il in data 27.6.2018, per il in data 20.6.2018 e per il Pt_4 CP_6
in data 19.6.2018. CP_8
Ne consegue che, applicandosi all'azione di responsabilità il termine di prescrizione quinquennale (artt. 2393, 2409 e 2949 c.c.), la problematica della prescrizione può porsi esclusivamente per le condotte e i danni anteriori al giugno 2013 e dunque per parte dell'addebito n. 1; non, invece, per l'addebito n. 2, posto che la scissione risale al periodo compreso tra dicembre 2013 e febbraio 2014, che ricade all'interno del quinquennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
Ciò chiarito, dev'essere ricordato in punto di diritto che l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. compendia in sé sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione spettante ai creditori sociali ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.
Ciò comporta che occorrerà verificare, con riguardo a ciascuno dei convenuti che ha sollevato l'eccezione che si sta esaminando, se il termine quinquennale di prescrizione sia maturato con riguardo ad una sola delle due azioni oppure ad entrambe.
Iniziando dalla posizione del , si deve ricordare che il dies a quo del termine di prescrizione Pt_4 quinquennale delle due azioni di responsabilità proponibili avverso l'amministratore è diverso, giacché occorre tener conto che ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c. la prescrizione è sospesa “tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
Ne consegue che la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori pagina 49 di 66 decorre da quando l'amministratore è cessato dalla carica, come chiarito anche dall'art. 2393, quarto comma, c.c., mentre nell'azione di responsabilità proponibile dai creditori – non trovando applicazione nei rapporti con questi ultimi e coi terzi la sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7,
c.c. – il termine quinquennale decorrerà secondo i principi generali dal momento in cui è esercitabile il diritto (art. 2935 c.c.) e dunque da quando il danno – ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti – è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sussiste una presunzione juris tantum di coincidenza tra il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori e la dichiarazione del fallimento ed è onere dell'amministratore dimostrare che il creditore avrebbe potuto percepire lo stato di incapienza patrimoniale in data anteriore rispetto a quella di apertura del fallimento (cfr., ex multis, Cass. n. 23659/2023).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, l'azione sociale di responsabilità contro il va dichiarata prescritta, poiché, anche a voler ritenere – come sostenuto dall'attore ma Pt_4 contestato dal – che il convenuto si fosse dimesso dalla carica di amministratore a far data Pt_4 dal 4.2.2013, il termine quinquennale sarebbe comunque trascorso.
L'eccezione di prescrizione, invece, va respinta con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori contro il , poiché la sentenza di fallimento è stata pronunciata in data 29.1.2016 Pt_4
(doc. n. 9 attore) e il convenuto non ha in alcun modo dimostrato che i creditori potessero avvedersi dello stato di incapienza di in data anteriore al mese di giugno dell'anno 2013. Pt_2
Il fonda l'eccezione di prescrizione sul fatto che il sostiene che il capitale sociale Pt_4 Parte_1 sarebbe divenuto negativo sin dal 31.12.2012, ma l'argomentazione del convenuto non è condivisibile.
Da un lato, infatti, il bilancio al 31.12.2012 pubblicato nel registro delle imprese indicava un patrimonio netto positivo (cfr. doc. n. 14 attore) e i creditori, non avendo puntuale conoscenza della contabilità sociale, ben potevano confidare che fosse capiente e che il bilancio Pt_2 rispecchiasse la reale situazione patrimoniale della società.
Dall'altro, il omette di considerare che l'attore sostiene che il capitale sociale fosse negativo Pt_4 sin dal 31.12.2012 soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post al bilancio di esercizio 2012 effettuate tenendo conto delle risultanze della contabilità sociale, delle insinuazioni al passivo pagina 50 di 66 dell'Agenzia delle Entrate e di una situazione patrimoniale al 31.12.2015 consegnata dal Pt_5 al curatore e dunque di documentazione che certamente non poteva essere a disposizione dei creditori nel 2012 e nel 2013.
A ciò si aggiunga che il bilancio di riportava un patrimonio netto positivo anche al Pt_2
31.12.2013 (cfr. doc. n. 20 attore) e che non vi è alcun elemento in atti che consenta di ritenere che i creditori potessero avere contezza di eventuali inesattezze o falsità dei dati riportati in tale documento.
Per quanto concerne, invece, la posizione dei convenuti e , le cui difese sono state CP_6 CP_8 fatte proprie anche dall'assicurazione di quest'ultimo, deve essere chiarito che il termine quinquennale dell'azione di responsabilità contro i sindaci non decorre – come con gli amministratori – dal momento della cessazione dell'incarico.
La vigente formulazione dell'art. 2407 c.c. fa coincidere il dies a quo con il deposito della relazione dei sindaci concernente il bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, ma tale previsione non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto si tratta di un'innovazione introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data 12.4.2025 e dunque successivamente ai fatti oggetto di causa.
Il regime normativo previgente all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non aveva una specifica indicazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità proponibile contro i sindaci.
Un orientamento dottrinale aveva ipotizzato l'estensione della regola prevista dall'art. 2393, quarto comma, c.c. per gli amministratori, e dunque individuava il dies a quo nella cessazione del sindaco dall'incarico, facendo leva sul fatto che l'art. 2407, terzo comma, c.c. contiene un rinvio a tale disposizione.
La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile tale ricostruzione, osservando che l'art. 2407 c.c. non rinvia tout court alle norme in materia di responsabilità degli amministratori, ma soltanto “in quanto compatibili” e che, sotto questo profilo, l'art. 2393, quarto comma, c.c. esprime una regola incompatibile con la responsabilità dei sindaci.
Il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ivi previsto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori è giustificato dal fatto che, come si è visto sopra, l'art. 2941, n. 7, c.c. prevede che la prescrizione sia sospesa “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché
pagina 51 di 66 sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
La ratio di tale ipotesi di sospensione della prescrizione è duplice, ossia:
- da un lato il fatto che la permanenza in carica degli amministratori ostacola la possibilità in capo alla persona giuridica di acquisire una piena conoscenza dell'operato dell'amministratore e, conseguentemente, di valutare se questo sia incorso in violazioni degli obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di responsabilità (cfr. Corte cost. n. 322/1998);
- dall'altro il fatto che nell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità vi sarebbe una sorta di identità tra attore e convenuto, giacché l'amministratore della società sarebbe contemporaneamente colui che agisce (spendendo il nome della società quale titolare della pretesa risarcitoria) e colui che si difende (costituendosi personalmente quale potenziale obbligato a risarcire il danno).
Analoghe esigenze, invece, non vi sono con riferimento ai sindaci, giacché la società è in condizione di avere contezza dei loro illeciti anche prima della loro cessazione dall'incarico e non vi è nemmeno un rischio di identità tra attore e convenuto.
In quest'ottica, da un lato ben si comprende la ragione per la quale il legislatore non ha previsto la sospensione della prescrizione tra la società e il sindaco mentre questo è in carica e dall'altro non è possibile immaginare un'estensione analogica dell'art. 2941, n. 7, c.c. per mancanza del presupposto dell'eadem ratio e conseguentemente non è nemmeno applicabile alla responsabilità dei sindaci il dies a quo previsto dall'art. 2393, quarto comma, c.c.
Da ciò discende che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci doveva essere individuato secondo le norme generali (cfr. Cass. n. 23052/2023 nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Lecce, sez. comm., 9 dicembre 2011 e Trib. Venezia, sez. impresa, 22 aprile 2024, n. 1147) e quindi nel momento in cui il danno diventava oggettivamente percepibile all'esterno, ossia quando il pregiudizio si fosse manifestato nella sfera patrimoniale della società.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci, appare pienamente applicabile, in quanto compatibile, l'orientamento giurisprudenziale relativo all'azione ex art. 2394 c.c.
pagina 52 di 66 Di conseguenza, riprendendo quanto si è esposto sopra:
- il termine di prescrizione decorrerà dal momento in cui il danno – ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti – è oggettivamente percepibile dal creditore secondo l'ordinaria diligenza;
- vi è una presunzione juris tantum di coincidenza di tale momento con la dichiarazione di fallimento;
- è ipotizzabile che la prescrizione possa decorrere da una data anteriore rispetto a quella di apertura della procedura fallimentare, ma è onere del sindaco dimostrare che i creditori potevano avere contezza della situazione di incapienza della società da tale momento anteriore.
Applicando i principi sin qui riassunti alla posizione dei convenuti e , l'eccezione di CP_6 CP_8 prescrizione deve essere innanzitutto rigettata con riguardo all'azione sociale di responsabilità dei contro i sindaci.
Occorre considerare, infatti, che il patrimonio netto risultante dai bilanci al 31.12.2012 e al
31.12.2013 era formalmente positivo e che in atti non vi è alcun elemento o documento da cui si possa desumere che la perdita del capitale sociale fosse percepibile all'interno di Pt_2 anteriormente al giugno 2013.
L'eccezione di prescrizione va rigettata anche con riferimento all'azione di responsabilità proponibile dai creditori contro i sindaci e ciò per le ragioni già evidenziate con riguardo alla posizione del . Pt_4
Il e il , infatti, non hanno fornito alcuna prova del fatto che i creditori fossero in CP_6 CP_8 condizione di accorgersi dello stato di incapienza di in data anteriore alla dichiarazione di Pt_2 fallimento e, segnatamente, sin dal mese di giugno dell'anno 2013 ed è irrilevante che il abbia allegato che la perdita del capitale dovrebbe essere fatta risalire al 31.12.2012 Parte_1 poiché – come si è già chiarito – l'attore giunge a tale conclusione soltanto sulla base di rettifiche apportate ex post e sulla base di documentazione di cui i creditori non potevano certamente disporre nel primo semestre dell'anno 2013 (contabilità sociale, insinuazioni al passivo dell'Agenzia delle Entrate e situazione contabile al 31.12.2015 consegnata dal ). Pt_5
In conclusione:
- va dichiarata prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dal contro il Parte_1
pagina 53 di 66 Sale;
- l'eccezione di prescrizione va respinta con riguardo all'azione di responsabilità dei creditori proposta dall'attore contro il e con riferimento a tutte le domande proposte dall'attore Pt_4 avverso il e il . CP_6 CP_8
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Individuazione delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da ritenere ritualmente depositate
Un'ulteriore questione che riveste carattere preliminare è quella relativa all'individuazione di quali memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. da prendere a riferimento.
Come si è esposto in narrativa, infatti, le parti hanno depositato due volte le memorie 183:
a) una prima volta all'esito dell'udienza dell'11.12.2019, nonostante prima del decorso del termine per la memoria n. 1 i procuratori di avessero dato atto dell'intervenuta CP_9 dichiarazione di fallimento di quest'ultima;
b) una seconda volta all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, celebratasi dopo che il Parte_1 aveva riassunto il giudizio, poiché il g.i. aveva ritenuto di concedere nuovamente i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.
La terza chiamata B sostiene che si dovrebbero prendere a riferimento esclusivamente le CP_12 memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019 e la tardività delle altre, osservando che, a seguito della dichiarazione di fallimento di il presente processo si era CP_9 interrotto limitatamente alla posizione di quest'ultima e non con riguardo ai rapporti tra le altre parti, in relazione al quale il giudizio proseguiva, con conseguente inammissibilità delle memorie
183 depositate all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, in quanto dimesse a preclusioni assertive e istruttorie definitivamente maturate.
Tale problematica deve essere risolta sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interruzione del processo con pluralità di parti.
In particolare, risulta superato il risalente orientamento che riteneva che l'evento interruttivo che colpiva una sola delle parti del processo dovesse sempre e comunque comportare l'interruzione dell'intero processo, salva la facoltà del giudice di disporre la separazione delle cause che dovevano proseguire da quella che doveva essere interrotta.
Secondo l'insegnamento più recente, infatti, nel caso in cui il processo sia caratterizzato dalla pagina 54 di 66 presenza di cause connesse tra loro scindibili trattate unitariamente (ab origine o a seguito di riunione) e si verifichi un evento interruttivo che riguarda una delle parti di una o più delle cause connesse:
- l'interruzione opera soltanto con riguardo alla causa (o alle cause) in cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo;
- non è necessaria o automatica la contestuale separazione della causa interrotta dalle altre trattate unitariamente, le quali non devono subire una stasi temporanea;
- laddove la causa interrotta non sia stata riassunta resta salva la facoltà del giudice di disporre la separazione delle cause ex art. 103, secondo comma, c.p.c.;
- il potere del giudice di disporre la separazione delle cause resta salvo anche laddove la causa interrotta sia stata riassunta o proseguita nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., ma nelle more della quiescenza da interruzione vi sia stata attività istruttoria rilevante anche per la causa interrotta: in tal caso, una volta adottato il provvedimento di separazione della causa colpita dall'evento interruttivo dalle altre, il giudice, se sarà necessario, potrà rinnovare gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 15142/2007).
Il presente procedimento è composto da cause scindibili, poiché i convenuti non sono litisconsorti necessari, ma facoltativi, cosicché, sulla base dei principi appena richiamati, deve ritenersi che il fallimento di avesse determinato l'interruzione esclusivamente delle cause in cui era CP_9 parte tale società, e non anche nei rapporti tra le altre parti in causa.
Relativamente a questi ultimi, infatti, il processo ben poteva proseguire, e quindi le parti ben potevano e dovevano depositare le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., come effettivamente hanno fatto.
Da ciò discende che vanno considerate tempestive e ammissibili le sole allegazioni contenute nelle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019, essendo irrilevante che il g.i. avesse nuovamente concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. all'esito dell'udienza dell'8.7.2020.
Quest'ultimo provvedimento, infatti, deve essere revocato poiché il g.i. avrebbe potuto e dovuto concedere nuovamente i termini ex art. 183 c.p.c.:
- soltanto in relazione alle cause in cui era parte poiché queste erano le uniche cause CP_9
pagina 55 di 66 che dovevano considerarsi interrotte sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interruzione parziale nei processi con pluralità di parti e cause scindibili;
- e comunque soltanto laddove il si fosse costituito, avesse eccepito la Controparte_9 nullità per violazione degli artt. 304 e 298 c.p.c. delle memorie 183 depositate in precedenza relativamente ai rapporti processuali di cui era parte in bonis e conseguentemente CP_9 avesse richiesto dei nuovi termini per il deposito delle memorie 183, giacché la nullità degli atti depositati mentre il processo è interrotto in violazione del combinato disposto degli artt.
304 e 298 c.p.c. ha natura relativa e può essere eccepita esclusivamente dalla parte colpita dall'evento interruttivo e non anche dalle altre parti o rilevata d'ufficio dal giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 6625/1997 e n. 24025/2009).
Nella fattispecie in esame, invece, il g.i. aveva concesso i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. con riferimento all'intero procedimento e dunque ai rapporti tra tutte le parti e nonostante il fosse rimasto contumace e dunque non avesse sollevato alcuna eccezione di Controparte_9 nullità.
Le allegazioni e le istanze istruttorie contenute nelle memorie 183 depositate all'esito dell'udienza dell'8.7.2020, dunque, devono considerarsi inammissibili per tardività e, come si è anticipato, nel prosieguo del giudizio si potrà far riferimento soltanto alle memorie 183 depositate dalle parti all'esito dell'udienza dell'11.11.2019.
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Esaurita l'analisi delle questioni preliminari, appare possibile definire immediatamente e senza istruttoria le posizioni dei convenuti , , e per le ragioni che CP_1 Pt_4 CP_4 Pt_7 CP_5 di seguito esposte.
I convenuti e CP_1 Pt_4
L'attore sostiene che i convenuti e sono stati amministratori di dal 14.11.2012 CP_1 Pt_4 Pt_2 al 4.2.2013 e che gli stessi sarebbero responsabili per aver redatto un bilancio non conforme ai principi di veridicità e chiarezza, per aver omesso di adottare le iniziative di legge dopo che avrebbe perso il proprio capitale sociale al 31.12.2012 e dunque per aver proseguito Pt_2
l'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa.
La domanda, tuttavia, deve ritenersi infondata.
pagina 56 di 66 Invero, anche volendo ammettere che il capitale sociale fosse stato effettivamente perso al
31.12.2012 (circostanza contestata dai convenuti in relazione alla quale la causa dovrà essere istruita con C.T.U., come si vedrà infra) e che il fosse cessato dalla propria carica in data Pt_4
4.2.2013 (circostanza contestata dal che asserisce di essersi dimesso in data 13.12.2012 e di Pt_4 non aver mai ritirato le proprie dimissioni e disconosce la sottoscrizione apparentemente a lui riferibile presente nel verbale di assemblea del 4.1.2013 da cui gli risulterebbero conferite delle deleghe), non sarebbe comunque possibile ritenere sussistente alcuna responsabilità in capo ai convenuti e . CP_1 Pt_4
Da un lato, infatti, il bilancio al 31.12.2012 era stato redatto dal solo – che ha CP_2 sottoscritto quale amministratore unico la relazione di gestione – e risulta essere stato approvato a giugno 2013, quando i convenuti di cui si sta esaminando la posizione non erano più amministratori (cfr. doc. n. 14 attore), e ciò impedisce di ritenere che l' e il siano CP_1 Pt_4 responsabili di eventuali falsità e/o inesattezze contenute in tale documento.
Dall'altro, anche a voler ritenere fondata la ricostruzione del secondo cui avrebbero Parte_1 dato le dimissioni dalla carica di amministratore in data 4.2.2013, essi sarebbero cessati a soli trentacinque giorni dall'asserita perdita del capitale sociale, e dunque non avrebbero comunque avuto a disposizione un lasso di tempo sufficiente per esaminare compiutamente la contabilità e adottare iniziative previste dagli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c.
A tal proposito, va ricordato che l'art. 2631 c.c. prevede una responsabilità degli amministratori e dei sindaci per omessa convocazione dell'assemblea soltanto laddove non provvedano a tale adempimento entro trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza del presupposto che obbligava alla convocazione dell'assemblea, ossia, nella fattispecie in esame, l'asserita situazione di perdita del capitale sociale.
In quest'ottica, allora, si dovrebbe ritenere che l' e il siano responsabili per non essersi CP_1 Pt_4 resi conto della perdita del capitale sociale al 31.12.2012 in un lasso di tempo brevissimo, ossia soli cinque giorni, peraltro ricadenti durante le vacanze natalizie e nonostante la quantità e la complessità della documentazione contabile da esaminare.
Tale condotta non appariva oggettivamente esigibile, cosicché la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti dell' e del deve essere rigettata. CP_1 Pt_4
Con specifico riguardo alla posizione del , va aggiunto che il rigetto della domanda proposta Pt_4
pagina 57 di 66 nei suoi confronti determina l'assorbimento delle altre eccezioni da lui sollevate (transazione, difetto di legittimazione attiva ed erronea quantificazione del danno) nonché della domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione a lui apparentemente riconducibile presente sul verbale dell'assemblea dei soci di del 4.1.2013. Pt_2
Sotto quest'ultimo profilo, il potrebbe avere interesse a coltivare tale domanda soltanto Pt_4 laddove tale documento sia ritenuto rilevante ai fini della decisione;
ciò, tuttavia, deve escludersi perché – come si è visto – anche volendo ritenere che tale sottoscrizione sia autentica e che il si sia dimesso in data 4.2.2013 (come asserito dal ) non sarebbe comunque Pt_4 Parte_1 possibile configurare alcuna responsabilità in capo al convenuto.
Da ciò discende che non è nemmeno necessario procedere alla verificazione richiesta dall'attore e alla relativa istruttoria.
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I convenuti , CP_4 Pt_7 CP_5
Il sostiene che il , il e la quali sindaci di sarebbero Parte_1 CP_4 Pt_7 CP_5 Pt_2 responsabili per non aver formulato rilievi critici all'operato dell'organo amministrativo che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012 e aver così assecondato l'operato dello stesso, che avrebbe proseguito la gestione sociale nonostante lo stato di decozione in cui versava la società.
Ritiene che il danno imputabile agli stessi sia pari all'aggravamento del passivo verificatasi nell'esercizio 2013, deducendo che la società sarebbe stata posta in liquidazione laddove essi avessero sollevato eccezioni circa l'impossibilità della società di far fronte ai debiti tributari e contributivi del medesimo esercizio.
Sul punto va innanzitutto osservato che il danno viene calcolato dall'attore secondo il c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali, applicato prima in giurisprudenza e poi dal legislatore
(cfr. art. 2486 c.c., come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019) per quantificare il pregiudizio derivante dalla violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di prosecuzione dell'attività della società in ottica meramente conservativa nel periodo intercorrente tra il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. e il passaggio di consegne tra gli amministratori e il liquidatore previsto dall'art. 2487-bis c.c.
Tale criterio si applica, naturalmente, anche ai sindaci che, omettendo dolosamente o pagina 58 di 66 colposamente di esercitare i propri doveri di vigilanza, hanno consentito o comunque non hanno impedito agli amministratori di proseguire l'attività sociale secondo criteri di continuità aziendale anziché meramente conservativa.
Sotto questo profilo, il danno di cui il chiede il risarcimento non può essere addebitato Parte_1 al , al e alla poiché è pacifico che essi sono cessati dalla carica di CP_4 Pt_7 CP_5 sindaci di a far data dal 19.12.2012 (cfr. doc. n. 2 attore) e dunque prima del 31.12.2012, Pt_2 data alla quale, secondo la tesi dell'attore, la società avrebbe perso il capitale sociale.
I convenuti di cui si sta esaminando la posizione, dunque, essendo cessati prima dell'asserita perdita del capitale sociale, non potevano né accorgersi della stessa né impedire agli amministratori di proseguire l'attività sociale in chiave di continuità aziendale e ciò, a maggior ragione, se si considera che il bilancio al 31.12.2012 era stato redatto e approvato a giugno 2013, con la relazione del collegio sindacale composto dai convenuti , e . CP_6 CP_7 CP_8
Ne consegue che – anche volendo ipotizzare che la prospettazione del in merito alla Parte_1 perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2012 sia corretta – rispetto al , alla CP_4
e alla non può essere invocato il danno da indebita prosecuzione dell'attività Pt_7 CP_5 sociale previsto dall'art. 2486 c.c.
L'attore, come si è visto, sostiene che i convenuti di cui si sta esaminando la posizione avrebbero dovuto formulare rilievi critici all'operato degli amministratori, richiamando l'attenzione o effettuando indagini sulle scritture contabili che potessero rilevare la pericolosità della gestione sociale durante l'esercizio 2012 e – quale indice del fatto che l'azienda si trovava in stato di decozione – allega l'ammontare dei debiti tributari e contributivi, pari ad € 2.800.000,00 (cfr. pag. 51 dell'atto di citazione).
Sul punto si deve anzitutto osservare che l'allegazione del è contraddittoria, perché Parte_1
l'attore dapprima colloca la perdita del capitale sociale al 31.12.2012, ma poi sostiene che Pt_2 si sarebbe trovata in stato di decozione e avrebbe dovuto essere posta in liquidazione già nel corso dell'esercizio del 2012, senza però indicare elementi sufficienti a supporto di tale asserzione o specifici segnali d'allarme che avrebbero dovuto indurre il collegio sindacale composto dal , dal e dalla ad attivarsi. CP_4 Pt_7 CP_5
Il riferimento all'ammontare dei debiti tributari e contributivi non è sufficiente, poiché dalla documentazione in atti emerge che i sindaci di cui si sta esaminando la posizione avevano pagina 59 di 66 costantemente tenuto monitorato l'andamento di tale voce nel corso delle loro verifiche periodiche (cfr. docc. da n. 7 a n. 11 , anche chiedendo chiarimenti all'organo CP_5 amministrativo sull'andamento dei debiti tributari e, in particolare, sulla rateizzazione dell'IVA e delle somme da versare all'INPS (docc. nn. 5, 6, 13 e 14 . CP_5
In particolare:
- nel verbale del 23.2.2012 il collegio sindacale era stato informato dell'esistenza di ritardi nel versamento dell'IVA e delle ritenute IRPEF, dovute alle difficoltà di accesso al credito, e dell'intenzione di regolarizzare tale irregolarità entro il termine di presentazione del modello
UNICO 2012 (cfr. doc. n. 7 ; CP_5
- nel verbale del 22.3.2012 si dava atto del fatto che i versamenti di imposte, contributi e ritenute erano regolarmente eseguiti, ad eccezione dei versamenti dell'IVA 2011, per cui il collegio aveva raccomandato agli amministratori la sanatoria entro il termine di presentazione del Modello UNICO, nonché dell'esistenza di una rateazione con l'INPS per € 343.240,00 in
24 rate dal 5.3.2012 (cfr. doc. n. 8 ; CP_5
- in pari data, l'organo di controllo aveva acquisito una nota in cui la direzione della società rappresentava che il pagamento dell'IVA 2010 in precedenza sollecitato era stato eseguito entro il termine per il versamento dell'acconto IVA 2012, che il debito IVA 2011 sarebbe stato corrisposto entro i termini previsti per il ravvedimento operoso e che la società si sarebbe avvalsa del meccanismo della c.d. IVA differita per tutte le prestazioni a soggetti pubblici, di modo da rendere l'IVA esigibile solo al momento dell'incasso delle fatture (cfr. doc. n. 7
, la cui provenienza non è stata specificamente contestata dalle altre parti); CP_4
- nel verbale del 19.6.2022 veniva dato atto delle medesime circostanze di cui al punto precedente, e il Collegio reiterava l'invito ad una rapida regolarizzazione dei versamenti IVA
(cfr. doc. n. 10 ; CP_5
- nel verbale del 12.9.2012 veniva dato atto del rispetto degli impegni di pagamento degli avvisi bonari notificati alla società, erano chieste informazioni sul regolare assolvimento dei debiti erariali riguardanti l'annualità 2011 e si dava atto che il DURC rilasciato degli enti previdenziali riportava una situazione di regolarità contributiva (cfr. doc. n. 11 . CP_5
A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dai convenuti, dall'andamento del conto di mastro c/liquidazione IVA emerge che, pur essendo presenti dei debiti IVA arretrati, Per_1
pagina 60 di 66 pagava con una certa continuità le somme dovute all'Erario (cfr. doc. n. 6 e tutti i Pt_2 CP_5
DURC 2012 erano positivi e, dunque, non vi erano situazioni di irregolarità sotto il profilo contributivo (cfr. doc. n. 6 ), vista anche la rateizzazione in essere con l'INPS di cui si è CP_4 dato conto sopra.
Non vi erano, dunque, elementi che dovessero indurre il , il e la a CP_4 Pt_7 CP_5 ritenere che la situazione dei debiti tributari fosse fuori controllo o che fosse a rischio di Pt_2 decozione così da doversi attivare per porre la stessa in liquidazione o chiedere l'ammissione ad una procedura concorsuale, tanto più che la situazione contabile al 30.6.2012, acquisita dai sindaci a novembre 2012, riportava un patrimonio netto positivo (cfr. doc. n. 5 , CP_4 circostanza non contestata dal ), nell'ambito di un trend di ricavi altrettanto crescente Parte_1 tra il 2010 e il 2012 (cfr. docc. nn. 14 e 15 attore).
Alla luce di tali ragioni, la domanda di risarcimento del danno proposta contro il , il CP_4
e la deve essere respinta. Pt_7 CP_5
***
Conclusioni
In conclusione, il presente giudizio va deciso con pronuncia definitiva:
- di estinzione nei rapporti tra il e il , il , il e il Parte_1 CP_2 Parte_6 Pt_5
CP_3
- di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti del Controparte_9
- di dichiarazione di implicita rinuncia della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da in bonis nei confronti del;
CP_9 Parte_1
- di improcedibilità della domanda di manleva proposta dal nei confronti del Pt_4 CP_9
[...]
- di infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attore avverso il , sia pure previo Pt_4 accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, e con assorbimento delle altre domande ed eccezioni proposte dal;
Pt_4
- di infondatezza delle domande di risarcimento del danno proposte dal contro Parte_1
l' il , il e la CP_1 CP_4 Pt_7 CP_5
La presente sentenza, invece, deve intendersi non definitiva per quanto concerne:
pagina 61 di 66 - le domande di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti dei convenuti , CP_6
, , e CP_7 CP_8 CP_10 CP_11
- le domande di accertamento delle quote di responsabilità formulate dal e dalle terze CP_8 chiamate e OYs T nei confronti di tutti gli altri convenuti, anche quelli rispetto ai CP_15 quali sono state adottate le pronunce definitive sopra riportate;
- le domande di manleva formulate dai convenuti , e nei confronti delle CP_6 CP_7 CP_8 rispettive compagnie assicurative, ossia OYs B, e OYs T. CP_15
Con riguardo a tali rapporti, alla luce di quanto si è detto sopra:
- va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto CP_11
- va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del relativamente Parte_1 all'addebito n. 2 sollevata dal convenuto;
CP_8
- va dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per € 220.000,00 proposta dall'attore nei confronti del , del e del nella memoria n. 1 CP_6 CP_7 CP_8 depositata in data 20.1.2020;
- vanno respinte le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti e e dalla terza CP_6 CP_8 chiamata OYs T;
- il giudizio dovrà proseguire, rimettendo la causa sul ruolo e istruendola come da separata ordinanza in merito agli addebiti nn. 1 e 2, fermo restando che si potrà tener conto delle sole allegazioni e istanze istruttorie formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. depositate all'esito dell'udienza dell'11.12.2019.
***
Spese di lite
Le spese di lite tra il e i convenuti , , e Parte_1 CP_2 Pt_5 Parte_6 CP_3 dovranno essere regolate dal giudice penale ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1,
c.p.p.
Nessuna statuizione viene adottata per quanto concerne le domande proposte dall'attore e dal contro il poiché quest'ultimo non si è costituito e comunque non ha Pt_4 Controparte_9 coltivato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta contro l'attore.
Il dovrà, invece, rifondere le spese di lite ai convenuti , , Parte_1 CP_1 Pt_4 CP_4 Pt_7
e in quanto soccombente. CP_5
pagina 62 di 66 I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 e, tenuto conto del valore delle domande risarcitorie proposte nei confronti dei convenuti sopra menzionati, si dovrà far riferimento allo scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per quanto concerne i convenuti e e allo scaglione tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 per quanto CP_1 Pt_4 riguarda i convenuti , e CP_4 Pt_7 CP_5
Per quanto riguarda la posizione dell si prendono a riferimento i valori medi per le fasi di CP_1 studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, giacché il convenuto non ha depositato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e non è stata svolta istruttoria.
Per quanto concerne la posizione del si applicano i valori medi per le fasi di studio e Pt_4 introduttiva, mentre si prendono a riferimento valori prossimi minimi per quanto riguarda le fasi istruttoria e decisionale, perché non è stata svolta istruttoria.
Per quanto riguarda le posizioni del , del e della si applicano valori CP_4 Pt_7 CP_5 leggermente superiori ai minimi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, poiché il valore della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti è prossimo alla soglia minima dello scaglione e non è stata svolta istruttoria.
Il compenso per le fasi istruttoria e decisionale del convenuto viene riconosciuto in CP_4 misura inferiore a quello dei convenuti e perché il primo, a differenza degli altri Pt_7 CP_5 due, non ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c.
Le anticipazioni, in assenza di nota spese, vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
Le spese relative ai rapporti per il quale il giudizio prosegue verranno liquidate nella sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, nella causa n. 6480/2018 R.G. proposta dal Parte_1
(GIÀ contro , ,
[...] Pt_2 Pt_3 CP_1 Controparte_2
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Parte_7 Controparte_5
, ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8
e Controparte_9 CP_10 CP_11
e con la chiamata in causa di
[...] Controparte_12
pagina 63 di 66 IL RISCHIO DEI CERTIFICATI NN. DULSM014534 E A4WBA023880, CP_25
e Controparte_15 Controparte_12
ASSUNTO IL RISCHIO DEI CERTIFICATI NN. DCE64A72960 E CRE64030390:
1) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto , Controparte_2 dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite;
2) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto , Parte_5 dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite;
3) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto , Parte_6 dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite;
4) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il convenuto , Controparte_3 dichiara estinto il giudizio, rimettendo al giudice penale la regolazione delle spese di lite;
5) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e il Controparte_9
[...
- dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti del Controparte_9
- dichiara implicitamente rinunciata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da nei confronti dell'attore, non coltivata dal Controparte_9 [...]
Controparte_9
- nulla dispone sulle spese di lite;
6) definitivamente pronunciando nel rapporto tra e il Parte_4 Controparte_9
dichiara improcedibile la domanda proposta dal primo nei confronti del secondo,
[...] nulla statuendo sulle spese di lite;
7) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e : CP_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di CP_1
;
[...]
- condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
9.120,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
8) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e : Parte_4
- dichiara prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dall'attore nei confronti di pagina 64 di 66 ; Parte_4
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di
[...]
; Parte_4
- dichiara assorbite le ulteriori domande ed eccezioni proposte da;
Parte_4
- condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_4
9.300,00 per compensi, € 1.063,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del
15% dei compensi e accessori come per legge;
9) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e : Controparte_4
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di CP_4
;
[...]
- condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_4
14.600,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
10) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e Parte_7
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di
Parte_7
- condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_7
14.850,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
11) definitivamente pronunciando nel rapporto tra l'attore e : Controparte_5
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_5
- condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in € 14.850,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
12) dispone la separazione relativamente alle domande non definite ai punti precedenti, e dunque con riguardo ai rapporti tra l'attore e , , , CP_6 CP_7 CP_8 CP_10
e (domande di risarcimento del danno), ai rapporti tra ,
[...] Controparte_11 CP_8
e che hanno assunto il rischio dei Controparte_15 Controparte_12 certificati nn. DULSM014534 e A4WBA023880 e tutti i convenuti (domande di pagina 65 di 66 accertamento delle quote di responsabilità) e ai rapporti tra , , CP_6 CP_7
e le rispettive compagnie assicurative;
CP_8
13) non definitivamente pronunciando con riguardo alle domande separate ai sensi del precedente punto n. 12) e ai rapporti ivi indicati:
- rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata da Controparte_11
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno di € 220.000,00 proposta dall'attore nei confronti di , e nella memoria ex CP_6 CP_7 CP_8 art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata in data 20.1.2020;
- rigetta le eccezioni di prescrizione sollevate da , e da CP_6 CP_8 [...] che hanno assunto il rischio dei certificati nn. DULSM014534 e Controparte_12
A4WBA023880;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore relativamente all'addebito n. 2 sollevata da;
CP_8
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite in ordine ai rapporti non definiti.
Venezia, 10 settembre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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