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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 360 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
PENDENTE TRA
già Parte_1 Controparte_1
incorporante e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA in persona P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. giusto atto notarile - Rep. n. 181515 Controparte_5
Raccolta n. 12772 - del 25.07.2024, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv.
Vincenzo D'Ago, con il medesimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli
alla Via G.B. de La Salle n. 2;
APPELLANTE
E
, C.F. , rapp.ta e difesa, in primo Controparte_6 C.F._1
grado, dall'Avv. Antonio D'Angelo e dall'Avv. con questi Controparte_6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gricignano di Aversa (CE) alla via G.
Battista Vico n. 18;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
, con atto di citazione tempestivamente notificato in data Parte_1
13.01.2025 agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n. 8635/2024
emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord – dott. Antimo Femiano - pronunciata in data
06.06.2022 e depositata in cancelleria data 18.07.2024, non notificata, con cui, in accoglimento della domanda proposta da era stato dichiarato che nulla Controparte_6
è dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della intervenuta prescrizione, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, avendo, peraltro, il giudice di prime cure non ritenuto applicabile al caso in esame la normativa introdotta dall'art.
3-bis del
D.L. n. 146 del 2021, convertito con modificazione in L. n. 2015 del 2021.
ed il nei confronti dei quali l'atto di appello è stato Controparte_6 Controparte_7
regolarmente notificato, hanno omesso di costituirsi, ragion per cui ne va dichiarata la contumacia.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Si osserva, infatti, che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure. La parte opponente, odierna appellata, aveva proposto opposizione ad estratto di ruolo, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 02820150023549608000,
al fine di ottener l'accertamento negativo del diritto di credito sotteso. A tal riguardo, si evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale,
con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021,
novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”,
ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a
ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto
di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283/2022)
hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, nonché di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle Sezioni Unite è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 8635/2024, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli Nord – dott. Antimo Femiano - pronunciata in data 06.06.2022 e depositata in cancelleria data 18.07.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da Controparte_6
3) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
4) spese irripetibili per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 24.5.2025
Il Giudice dott.ssa
Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 360 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
PENDENTE TRA
già Parte_1 Controparte_1
incorporante e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, P.IVA in persona P.IVA_1
del legale rappresentante p.t. giusto atto notarile - Rep. n. 181515 Controparte_5
Raccolta n. 12772 - del 25.07.2024, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv.
Vincenzo D'Ago, con il medesimo elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli
alla Via G.B. de La Salle n. 2;
APPELLANTE
E
, C.F. , rapp.ta e difesa, in primo Controparte_6 C.F._1
grado, dall'Avv. Antonio D'Angelo e dall'Avv. con questi Controparte_6
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gricignano di Aversa (CE) alla via G.
Battista Vico n. 18;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_7
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
, con atto di citazione tempestivamente notificato in data Parte_1
13.01.2025 agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n. 8635/2024
emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord – dott. Antimo Femiano - pronunciata in data
06.06.2022 e depositata in cancelleria data 18.07.2024, non notificata, con cui, in accoglimento della domanda proposta da era stato dichiarato che nulla Controparte_6
è dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della intervenuta prescrizione, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, avendo, peraltro, il giudice di prime cure non ritenuto applicabile al caso in esame la normativa introdotta dall'art.
3-bis del
D.L. n. 146 del 2021, convertito con modificazione in L. n. 2015 del 2021.
ed il nei confronti dei quali l'atto di appello è stato Controparte_6 Controparte_7
regolarmente notificato, hanno omesso di costituirsi, ragion per cui ne va dichiarata la contumacia.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Si osserva, infatti, che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure. La parte opponente, odierna appellata, aveva proposto opposizione ad estratto di ruolo, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 02820150023549608000,
al fine di ottener l'accertamento negativo del diritto di credito sotteso. A tal riguardo, si evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale,
con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021,
novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”,
ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la
cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a
ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto
di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283/2022)
hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, nonché di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., e per la declaratoria di irripetibilità delle spese in tale sede, stante la contumacia degli appellati, in ragione del fatto che il chiarimento delle Sezioni Unite è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 8635/2024, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Napoli Nord – dott. Antimo Femiano - pronunciata in data 06.06.2022 e depositata in cancelleria data 18.07.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati, come indicati in epigrafe;
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da Controparte_6
3) compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
4) spese irripetibili per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa il 24.5.2025
Il Giudice dott.ssa
Antonella Paone