TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2532
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

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    Le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.

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    Le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria. Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2532
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2532
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo