Articolo 4 della Legge 4 aprile 2025, n. 44
Articolo 3Articolo 5
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22 aprile 2025
Art. 4.

Continuita' dell'esercizio del culto cattolico

1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.
2. La Basilica e i beni di proprieta' della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' al diritto canonico.
3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Entrata in vigore il 22 aprile 2025