Art. 4.
Continuita' dell'esercizio del culto cattolico
1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.
2. La Basilica e i beni di proprieta' della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' al diritto canonico.
3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
Continuita' dell'esercizio del culto cattolico
1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.
2. La Basilica e i beni di proprieta' della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' al diritto canonico.
3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.