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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/10/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. CH RU Presidente dott.ssa AN Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1817/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. COLLI VIRGINIA e dall'Avv. VENZA
NT
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. TODARO ANTONIO PEPPUCCIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 20.10.2023, premetteva di aver contratto, in data Parte_1
pagina 1 di 4 18.05.1989, matrimonio concordatario con , regolarmente Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castellammare del
Golfo (TP) al n. 26, p. II, serie A, anno 1989.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli:
(16.01.1992) e (10.01.1995), ormai maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, dato il venir meno dell'affectio coniugalis, che imputava ad insanabili incompatibilità caratteriali, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Contestualmente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo religioso.
In un primo momento non si costituiva in giudizio;
Controparte_1
soltanto successivamente intratteneva dei contatti con la ricorrente culminati in un accordo sul regime personale e patrimoniale da adottare.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte
(depositate il 20.12.2023), chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale – sita in Castellammare del Golfo nella via Alonzo n.
34, piano 1, di proprietà esclusiva del signor viene Controparte_1 assegnata al medesimo;
3) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Nulla in ordine al mantenimento dei figli , nata in [...]_1
16.02.1992 a Palermo, c.f. e , nato in [...]F._3 Persona_2 data 10.01.1995 a Palermo, c.f. , in quanto C.F._4
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
5) Per quanto riguarda gli effetti personali della signora Parte_1
che attualmente si trovano all'interno della residenza
[...]
pagina 2 di 4 familiare, le parti concordano che detti beni verranno prelevati dalla medesima, ed in presenza della figlia , in occasione in cui si Per_1
recherà a Castellammare del Golfo previa fissazione del giorno e dell'ora con la medesima;
6) Per quanto riguarda i gioielli e gli oggetti in oro, la signora
[...]
prende atto e dichiara che i predetti gioielli e oggetti Parte_1 in oro sono in possesso della figlia , per averli, il signor Per_1 CP_1
consegnati alla figlia sin dall'inizio della crisi coniugale.
[...]
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti propri”.
In data 15.03.2024, il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale n.
178/2024, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, omologando le conclusioni di cui all'accordo intervenuto.
Decorsi i termini di legge, con note del 4.9.2025, le parti dichiaravano di non esservi margini per la riconciliazione e, preso atto della intervenuta definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione sulla cessazione degli effetti civili.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 178/2024 del giorno
15.03.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
pagina 3 di 4 Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, uniti in matrimonio concordatario in
[...] data 18.05.1989, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP) al n. 26, p. II, serie A, anno 1989, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29.09.2025
Il Giudice rel.
AN Lo VA
Il Presidente
CH RU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. CH RU Presidente dott.ssa AN Lo VA Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1817/2023 promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. COLLI VIRGINIA e dall'Avv. VENZA
NT
Ricorrente
contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. TODARO ANTONIO PEPPUCCIO
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 20.10.2023, premetteva di aver contratto, in data Parte_1
pagina 1 di 4 18.05.1989, matrimonio concordatario con , regolarmente Controparte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castellammare del
Golfo (TP) al n. 26, p. II, serie A, anno 1989.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nati due figli:
(16.01.1992) e (10.01.1995), ormai maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti.
Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, dato il venir meno dell'affectio coniugalis, che imputava ad insanabili incompatibilità caratteriali, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Contestualmente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo religioso.
In un primo momento non si costituiva in giudizio;
Controparte_1
soltanto successivamente intratteneva dei contatti con la ricorrente culminati in un accordo sul regime personale e patrimoniale da adottare.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte
(depositate il 20.12.2023), chiedevano la conversione del giudizio di separazione da giudiziale in consensuale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale – sita in Castellammare del Golfo nella via Alonzo n.
34, piano 1, di proprietà esclusiva del signor viene Controparte_1 assegnata al medesimo;
3) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Nulla in ordine al mantenimento dei figli , nata in [...]_1
16.02.1992 a Palermo, c.f. e , nato in [...]F._3 Persona_2 data 10.01.1995 a Palermo, c.f. , in quanto C.F._4
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
5) Per quanto riguarda gli effetti personali della signora Parte_1
che attualmente si trovano all'interno della residenza
[...]
pagina 2 di 4 familiare, le parti concordano che detti beni verranno prelevati dalla medesima, ed in presenza della figlia , in occasione in cui si Per_1
recherà a Castellammare del Golfo previa fissazione del giorno e dell'ora con la medesima;
6) Per quanto riguarda i gioielli e gli oggetti in oro, la signora
[...]
prende atto e dichiara che i predetti gioielli e oggetti Parte_1 in oro sono in possesso della figlia , per averli, il signor Per_1 CP_1
consegnati alla figlia sin dall'inizio della crisi coniugale.
[...]
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti propri”.
In data 15.03.2024, il Tribunale di Trapani, con sentenza parziale n.
178/2024, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, omologando le conclusioni di cui all'accordo intervenuto.
Decorsi i termini di legge, con note del 4.9.2025, le parti dichiaravano di non esservi margini per la riconciliazione e, preso atto della intervenuta definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione sulla cessazione degli effetti civili.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 178/2024 del giorno
15.03.2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
pagina 3 di 4 Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, uniti in matrimonio concordatario in
[...] data 18.05.1989, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Castellammare del Golfo (TP) al n. 26, p. II, serie A, anno 1989, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre
2000, n. 396.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29.09.2025
Il Giudice rel.
AN Lo VA
Il Presidente
CH RU
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