Articolo 23 della Legge 8 marzo 1975, n. 39
Articolo 22Articolo 24
Versione
10 marzo 1975
Art. 23.
I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge.
Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore eta' della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore eta' della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di eta' del soggetto.
Entrata in vigore il 10 marzo 1975
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